This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2007/306/01
Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007# PROTOCOLS# A. Protocols to be annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty on the Functioning of the European Union and, where applicable, to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community# — Protocol on the role of national Parliaments in the European Union# — Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality# — Protocol on the Euro Group# — Protocol on permanent structured cooperation established by Article 28 A of the Treaty on European Union# — Protocol relating to Article 6(2) of the Treaty on European Union on the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms# — Protocol on the internal market and competition# — Protocol on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union to Poland and to the United Kingdom# — Protocol on the exercise of shared competence# — Protocol on services of general interest# — Protocol on the Decision of the Council relating to the implementation of Article 9c(4) of the Treaty on European Union and Article 205(2) of the Treaty on the Functionning of the European Union between 1 November 2014 and 31 March 2017 on the one hand, and as from 1 April 2017 on the other# — Protocol on transitional provisions# B. Protocols to be annexed to the Treaty of Lisbon# — Protocol No 1 amending the Protocols annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty establishing the European Community and/or to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community# — Annex — Tables of equivalences referred to in Article 2 of Protocol (No 1) amending the Protocols annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty establishing the European Community and/or to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.# — Protocol No 2 amending the Treaty establishing the European Atomic Energy Community# ANNEX
Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007
PROTOCOLLI
A. Protocolli da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, se del caso, al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
— Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea
— Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
— Protocollo sull'Eurogruppo
— Protocollo sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 27 del trattato sull'Unione europea
— Protocollo relativo all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
— Protocollo sul mercato interno e sulla concorrenza
— Protocollo sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito
— Protocollo sull'esercizio della competenza concorrente
— Protocollo sui servizi di interesse generale
— Protocollo sulla decisione del Consiglio relativa all'attuazione degli articoli 9 C, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017 , da un lato, e dal 1° aprile 2017 , dall'altro
— Protocollo sulle disposizioni transitorie
B. Protocolli da allegare al trattato di Lisbona
— Protocollo n. 1 che modifica i protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
— Allegato — Tabella di corrispondenza di cui all'articolo 2 del protocollo n. 1 che modifica i protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
— Protocollo n. 2 che modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
ALLEGATO
Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007
PROTOCOLLI
A. Protocolli da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, se del caso, al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
— Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea
— Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
— Protocollo sull'Eurogruppo
— Protocollo sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 27 del trattato sull'Unione europea
— Protocollo relativo all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
— Protocollo sul mercato interno e sulla concorrenza
— Protocollo sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito
— Protocollo sull'esercizio della competenza concorrente
— Protocollo sui servizi di interesse generale
— Protocollo sulla decisione del Consiglio relativa all'attuazione degli articoli 9 C, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017 , da un lato, e dal 1° aprile 2017 , dall'altro
— Protocollo sulle disposizioni transitorie
B. Protocolli da allegare al trattato di Lisbona
— Protocollo n. 1 che modifica i protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
— Allegato — Tabella di corrispondenza di cui all'articolo 2 del protocollo n. 1 che modifica i protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
— Protocollo n. 2 che modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
ALLEGATO
GU C 306 del 17.12.2007, p. 1–229
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 306/1 |
TRATTATO DI LISBONA
CHE MODIFICA IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
(2007/C 306/01)
PREAMBOLO
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
DESIDEROSI di completare il processo avviato dal trattato di Amsterdam e dal trattato di Nizza al fine di rafforzare l'efficienza e la legittimità democratica dell'Unione nonché di migliorare la coerenza della sua azione,
HANNO DECISO di modificare il trattato sull'Unione europea, il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI
Guy VERHOFSTADT
Primo Ministro
Karel DE GUCHT
Ministro degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA
Sergei STANISHEV
Primo Ministro
Ivailo KALFIN
Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA
Mirek TOPOLÁNEK
Primo Ministro
Karel SCHWARZENBERG
Ministro degli Affari esteri
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA
Anders Fogh RASMUSSEN
Primo Ministro
Per Stig MØLLER
Ministro degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Dr. Angela MERKEL
Cancelliera federale
Dr. Frank-Walter STEINMEIER
Ministro federale degli Affari esteri e Vice Cancelliere
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA
Andrus ANSIP
Primo Ministro
Urmas PAET
Ministro degli Affari esteri
LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA
Bertie AHERN
Primo Ministro (Taoiseach)
Dermot AHERN
Ministro degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA
Konstantinos KARAMANLIS
Primo Ministro
Dora BAKOYANNIS
Ministro degli Affari esteri
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA
José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO
Presidente del Governo
Miguel ÁngelMORATINOS CUYAUBÉ
Ministro degli Affari esteri e della cooperazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE
Nicolas SARKOZY
Presidente
François FILLON
Primo Ministro
Bernard KOUCHNER
Ministro degli Affari esteri ed europei
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Romano PRODI
Presidente del Consiglio dei Ministri
Massimo D'ALEMA
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO
Tassos PAPADOPOULOS
Presidente
Erato KOZAKOU-MARCOULLIS
Ministro degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA
Valdis ZATLERS
Presidente
Aigars KALVĪTIS
Primo Ministro
MārisRIEKSTIŅŠ
Ministro degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
Valdas ADAMKUS
Presidente
Gediminas KIRKILAS
Primo Ministro
Petras VAITIEKŪNAS
Ministro degli Affari esteri
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO
Jean-Claude JUNCKER
Primo Ministro, Ministre d'État
Jean ASSELBORN
Ministro degli Affari esteri e dell'immigrazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA
Ferenc GYURCSÁNY
Primo Ministro
Dr. Kinga GÖNCZ
Ministro degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DI MALTA
The Hon Lawrence GONZI
Primo Ministro
The Hon Michael FRENDO
Ministro degli Affari esteri
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI
Dr. J. P. BALKENENDE
Primo Ministro
M. J. M. VERHAGEN
Ministro degli Affari esteri
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA
Dr. Alfred GUSENBAUER
Cancelliere federale
Dr. Ursula PLASSNIK
Ministro federale degli Affari europei e internazionali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
Donald TUSK
Primo Ministro
Radosław SIKORSKI
Ministro degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE
José SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA
Primo Ministro
Luís Filipe MARQUES AMADO
Ministre d'État e degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA
Traian BĂSESCU
Presidente
Cãlin POPESCU — TĂRICEANU
Primo Ministro
Adrian CIOROIANU
Ministro degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
Janez JANŠA
Presidente del Governo
Dr. Dimitrij RUPEL
Ministro degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
Robert FICO
Primo Ministro
Ján KUBIŠ
Ministro degli Affari esteri
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA
Matti VANHANEN
Primo Ministro
Ilkka KANERVA
Ministro degli Affari esteri
IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA
Fredrik REINFELDT
Primo Ministro
Cecilia MALMSTRÖM
Ministro per gli Affari europei
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
The Rt Hon. Gordon BROWN
Primo Ministro
The Rt Hon. David MILIBAND
Ministro degli Affari esteri e del Commonwealth
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
MODIFICHE DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÁ EUROPEA
Articolo 1
Il trattato sull'Unione europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.
PREAMBOLO
1) |
Il preambolo è così modificato:
|
DISPOSIZIONI GENERALI
2) |
L'articolo 1 è così modificato:
|
3) |
È inserito l'articolo 1bis: «Articolo 1bis L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.». |
4) |
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. 2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima. 3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. 4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro. 5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. 6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.». |
5) |
L'articolo 3 è abrogato e è inserito l'articolo 3bis: «Articolo 3bis 1. In conformità dell'articolo 3ter, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. 2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. 3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.». |
6) |
È inserito l'articolo 3ter, che sostituisce l'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea: «Articolo 3ter 1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. 3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo. 4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.». |
7) |
Gli articoli 4 e 5 sono abrogati. |
8) |
L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.». |
9) |
L'articolo 7 è così modificato:
|
10) |
È inserito il nuovo articolo 7 bis seguente: «Articolo 7 bis 1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. 2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.». |
11) |
Le disposizioni del titolo II sono integrate nel trattato che istituisce la Comunità europea modificato, che diventa il trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
PRINCIPI DEMOCRATICI
12) |
Il titolo II e l'articolo 8 sono sostituiti dalla nuova denominazione e dai nuovi articoli da 8 a 8 C seguenti: «TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI Articolo 8 L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. Articolo 8 A 1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa. 2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini. 3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini. 4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. Articolo 8 B 1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione. 2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. 3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate. 4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all'articolo 21, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Articolo 8 C I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:
|
ISTITUZIONI
13) |
Le disposizioni del titolo III sono abrogate. Il titolo III è sostituito dalla nuova denominazione seguente: |
14) |
L'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni. Le istituzioni dell'Unione sono:
2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione. 3. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.». |
15) |
È inserito l'articolo 9 A: «Articolo 9 A 1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione. 2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi. Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma. 3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni. 4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.». |
16) |
È inserito l'articolo 9 B: «Articolo 9 B 1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative. 2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori. 3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi assistere da un ministro e il presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo. 4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. 5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura. 6. Il presidente del Consiglio europeo:
Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.». |
17) |
È inserito l'articolo 9 C: «Articolo 9 C 1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati. 2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto. 3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. 4. A decorrere dal 1o novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione. La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza qualificata sono stabilite all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 5. Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie. 6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all'articolo 201 ter, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio “Affari generali” assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione. Il Consiglio “Affari esteri” elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione. 7. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio. 8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative. 9. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione “Affari esteri”, è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, alle condizioni stabilite conformemente all'articolo 201 ter del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.». |
18) |
È inserito l'articolo 9 D: «Articolo 9 D 1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali. 2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono. 3. Il mandato della Commissione è di cinque anni. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo 9 E, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti. 4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti. 5. A decorrere dal 1o novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero. I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. Tale sistema è stabilito all'unanimità dal Consiglio europeo conformemente all'articolo 211bis del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 6. Il presidente della Commissione:
Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 E, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede. 7. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 5, secondo comma. Il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata. 8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo 201 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.». |
19) |
È inserito il nuovo articolo 9 E seguente: «Articolo 9 E 1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura. 2. L'alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune. 3. L'alto rappresentante presiede il Consiglio “Affari esteri”. 4. L'alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, l'alto rappresentante è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.». |
20) |
È inserito l'articolo 9 F: «Articolo 9 F 1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. 2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali. Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro. I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 223 e 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati. 3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:
|
21) |
Le disposizioni del titolo IV sono integrate nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica modificato. |
COOPERAZIONI RAFFORZATE
22) |
Il titolo IV riprende la denominazione del titolo VII, che diventa «DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE», e gli articoli da 27 A a 27 E, gli articoli da 40 a 40 B e gli articoli da 43 a 45 sono sostituiti dall'articolo 10 seguente, che sostituisce anche gli articoli 11 e 11 A del trattato che istituisce la Comunità europea. Gli stessi articoli sono anche sostituiti dagli articoli da 280 A a 280 I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come indicato all'articolo 2, punto 278, del presente trattato: «Articolo 10 1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da 280 A a 280 I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 280 C del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2. La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino almeno nove Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 280 D del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto. Le modalità di voto sono previste all'articolo 280 E del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione all'Unione.». |
23) |
La denominazione del titolo V è sostituita dalla seguente: «DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE» |
DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA
24) |
Sono inseriti il nuovo capo 1 ed i nuovi articoli 10 A e 10 B seguenti: «CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE Articolo 10 A 1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite. 2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:
3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e nella parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2. L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine. Articolo 10 B 1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei principi e degli obiettivi enunciati all'articolo 10 A. Le decisioni del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell'Unione riguardano la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell'azione esterna dell'Unione. Possono riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico. Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure previste dai trattati. 2. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per il settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.». |
POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
25) |
Sono inserite le seguenti denominazioni: |
26) |
È inserito il nuovo articolo 10 C seguente: «Articolo 10 C L'azione dell'Unione sulla scena internazionale, ai sensi del presente capo, si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1.». |
27) |
L'articolo 11 è così modificato:
|
28) |
L'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:
|
29) |
L'articolo 13 è così modificato:
|
30) |
È inserito il nuovo articolo 13 bis seguente: «Articolo 13 bis 1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che presiede il Consiglio “Affari esteri”, contribuisce con proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e assicura l'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio. 2. L'alto rappresentante rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali. 3. Nell'esecuzione delle sue funzioni, l'alto rappresentante si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da una decisione del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta dell'alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione.». |
31) |
L'articolo 14 è così modificato:
|
32) |
All'articolo 15, i termini della parte iniziale: «Il Consiglio adotta posizioni comuni. Le posizioni comuni definiscono ...» sono sostituiti da «Il Consiglio adotta decisioni che definiscono ...» e l'ultimo termine «comuni» è sostituito da «dell'Unione». |
33) |
È inserito l'articolo 15bis, che riprende la formulazione dell'articolo 22, con le modifiche seguenti:
|
34) |
È inserito l'articolo 15ter, che riprende la formulazione dell'articolo 23, con le modifiche seguenti:
|
35) |
L'articolo 16 è cosí modificato:
|
36) |
Il testo dell'articolo 17 diventa l'articolo 28A, con le modifiche indicate al punto 49). |
37) |
L'articolo 18 è così modificato:
|
38) |
L'articolo 19 è così modificato:
|
39) |
L'articolo 20 è così modificato:
|
40) |
L'articolo 21 è così modificato:
|
41) |
Il testo dell'articolo 22 diventa l'articolo 15bis, con le modifiche indicate al punto 33). |
42) |
Il testo dell'articolo 23 diventa l'articolo 15ter, con le modifiche indicate al punto 34). |
43) |
L'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali nei settori di pertinenza del presente capo.». |
44) |
L'articolo 25 è così modificato:
|
45) |
Gli articoli 26 e 27 sono abrogati. Sono inseriti i due articoli 25bis e 25ter; quest'ultimo articolo sostituisce l'articolo 47: «Articolo 25bis Conformemente all'articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in deroga al paragrafo 2 di detto articolo, il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del presente capo, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti. Articolo 25ter L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da 2 B a 2 E del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo.». |
46) |
Gli articoli da 27 A a 27 E, relativi alle cooperazioni rafforzate, sono sostituiti dall'articolo 10 conformemente al punto 22). |
47) |
L'articolo 28 è così modificato:
|
POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE
48) |
È inserita la nuova sezione 2 seguente: |
49) |
È inserito l'articolo 28 A, che riprende la formulazione dell'articolo 17, con le modifiche seguenti:
|
50) |
Sono inseriti i nuovi articoli da 28 B a 28 E seguenti: «Articolo 28 B 1. Le missioni di cui all'articolo 28 A, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio. 2. Il Consiglio adotta decisioni relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni. Articolo 28 C 1. Nel quadro delle decisioni adottate in conformità dell'articolo 28 B, il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, si accordano sulla gestione della missione. 2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità della missione stabiliti nelle decisioni di cui al paragrafo 1. In tal caso il Consiglio adotta le decisioni necessarie. Articolo 28 D 1. L'Agenzia europea per la difesa, di cui all'articolo 28 A, paragrafo 3 e posta sotto l'autorità del Consiglio, ha il compito di:
2. L'Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione effettiva alle attività dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia svolge i suoi compiti in collegamento con la Commissione, se necessario. Articolo 28 E 1. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 28 A, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di capacità militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata permanente notificano la loro intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. 2. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione che istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante. 3. Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla cooperazione strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante. Il Consiglio adotta una decisione che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto. Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 4. Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il Consiglio può adottare una decisione che sospende la partecipazione di questo Stato. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al voto. Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 5. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato membro in questione termina. 6. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate all'unanimità. Ai fini del presente paragrafo l'unanimità è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti.». |
51) |
Gli articoli da 29 a 39 del titolo VI, riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia, sono sostituiti dalle disposizioni dei capi 1, 4 e 5 del titolo IV della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Come indicato all'articolo 2, punti 64), 67) e 68) del presente trattato l'articolo 29 è sostituito dall'articolo 61 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 30 è sostituito dagli articoli 69 F e 69 G di detto trattato, l'articolo 31 è sostituito dagli articoli 69 A, 69 B e 69 D di detto trattato, l'articolo 32 è sostituito dall'articolo 69 H di detto trattato, l'articolo 33 è sostituito dall'articolo 61 E di detto trattato e l'articolo 36 è sostituito dall'articolo 61 D di detto trattato.. La denominazione del titolo è soppressa e il suo numero diventa quello del titolo relativo alle disposizioni finali. |
52) |
Gli articoli da 40 a 40 B del titolo VI e gli articoli da 43 a 45 del titolo VII, relativi alle cooperazioni rafforzate, sono sostituiti dall'articolo 10, conformemente al punto 22); il titolo VII è abrogato. |
53) |
Gli articoli 41 e 42 sono abrogati. |
DISPOSIZIONI FINALI
54) |
Il titolo VIII, relativo alle disposizioni finali, diventa titolo VI; detto titolo e gli articoli 48, 49 e 53 sono modificati come indicato, rispettivamente, ai punti 56), 57 e 61). L'articolo 47 è sostituito dall'articolo 25ter, come indicato al punto 45), e gli articoli 46 e 50 sono abrogati. |
55) |
È inserito il nuovo articolo 46 A seguente: «Articolo 46 A L'Unione ha personalità giuridica.». |
56) |
Il testo dell'articolo 48 è sostituito dal seguente: «Articolo 48 1. I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria. Possono inoltre essere modificati conformemente a procedure di revisione semplificate. 2. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali. 3. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al paragrafo 4. Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri. 4. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati. Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. 5. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo. 6. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne dell'Unione. Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. La decisione di cui al secondo comma non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati. 7. Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente trattato prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso. Il presente comma non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa. Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria. Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o al secondo comma è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione. Per l'adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo comma, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.». |
57) |
L'articolo 49, primo comma, è così modificato:
|
58) |
È inserito il nuovo articolo 49 A seguente: «Articolo 49 A 1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. 2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 188 N, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. 3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49.». |
59) |
È inserito l'articolo 49 B: «Articolo 49 B I protocolli e gli allegati ai trattati ne costituiscono parte integrante.». |
60) |
È inserito l'articolo 49 C: «Articolo 49 C 1. I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, all'Irlanda, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 2. Il campo di applicazione territoriale dei trattati è precisato all'articolo 311bis del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.». |
61) |
L'articolo 53 è cosí modificato:
|
Articolo 2
Il trattato che istituisce la Comunità europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.
1) |
La denominazione del trattato è sostituita da: «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea». |
A. MODIFICHE ORIZZONTALI
2) |
Nell'intero trattato:
|
3) |
I termini «secondo una procedura legislativa speciale» sono inseriti dopo «all'unanimità» e i termini «su proposta della Commissione» sono soppressi ai seguenti articoli:
|
4) |
Dopo «Consiglio» sono inseriti i termini «, deliberando a maggioranza semplice,» agli articoli che figurano nella colonna di sinistra e i termini «, che delibera a maggioranza semplice,» agli articoli che figurano nella colonna di destra:
|
5) |
Agli articoli seguenti, i termini «consultazione del Parlamento europeo» sono sostituiti da «approvazione del Parlamento europeo»:
|
6) |
Agli articoli seguenti, il termine «istituzione» o «l'istituzione» è sostituito da «istituzione, organo o organismo» o «l'istituzione, l'organo o l'organismo» e, se del caso, il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale:
|
7) |
Agli articoli seguenti, i termini «Corte di giustizia» o «Corte» sono sostituiti da «Corte di giustizia dell'Unione europea»:
Ai seguenti articoli i termini «di giustizia» sono soppressi dopo «Corte»:
|
8) |
Agli articoli seguenti, il rinvio a un altro articolo del trattato è sostituito dal rinvio seguente a un articolo del trattato sull'Unione europea:
|
9) |
(non riguarda la versione italiana) |
B. MODIFICHE SPECIFICHE
PREAMBOLO
10) |
Nel secondo capoverso, il termine «paesi» è sostituito da «Stati» e, nell'ultimo capoverso del preambolo, i termini «HANNO DECISO di creare una COMUNITÀ EUROPEA e a questo effetto hanno designato ...» sono sostituiti da «HANNO DESIGNATO a questo effetto...». |
DISPOSIZIONI COMUNI
11) |
Gli articoli 1 e 2 sono abrogati. È inserito l'articolo 1bis: «Articolo 1bis 1. Il presente trattato organizza il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d'esercizio delle sue competenze. 2. Il presente trattato e il trattato sull'Unione europea costituiscono i trattati su cui è fondata l'Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati “i trattati”.». |
CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA
12) |
Sono inseriti il nuovo titolo e i nuovi articoli da 2 A a 2 E: «TITOLO I CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA DELL'UNIONE Articolo 2 A 1. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione. 2. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria. 3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione. 4. L'Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune. 5. In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori. Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni dei trattati relative a ciascun settore. Articolo 2 B 1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:
2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata. Articolo 2 C 1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 2 B e 2 E. 2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:
3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro. 4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro. Articolo 2 D 1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche. Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche. 2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche. 3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri. Articolo 2 E L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:
|
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
13) |
Sono inseriti il titolo e l'articolo 2 F seguenti: «TITOLO II DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE Articolo 2 F L'Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.». |
14) |
L'articolo 3, paragrafo 1, è abrogato. Il paragrafo 2 è cosí modificato: i termini «L'azione della Comunità a norma del presente articolo» sono sostituiti da «Nelle sue azioni l'Unione ...». e resta senza numero |
15) |
Il testo dell'articolo 4 diventa l'articolo 97 ter. Detto articolo è modificato come indicato al punto 85). |
16) |
L'articolo 5 è abrogato; è sostituito dall'articolo 3ter del trattato sull'Unione europea. |
17) |
È inserito l'articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.». |
18) |
È inserito l'articolo 5ter: «Articolo 5ter Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.». |
19) |
All'articolo 6, i termini «di cui all'articolo 3» sono soppressi. |
20) |
È inserito l'articolo 6bis con iltesto dell'articolo 153, paragrafo 2. |
21) |
È inserito l'articolo 6ter con il testo del dispositivo del protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali; i termini «, della pesca,» sono inseriti dopo «dell'agricoltura», i termini «... e della ricerca,» sono sostituiti da «..,. della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio,» e i termini «in quanto esseri senzienti» sono inseriti dopo «... di benessere degli animali». |
22) |
Gli articoli da 7 a 10 sono abrogati. Gli articoli 11 e 11 A sono sostituiti dall'articolo 10 del trattato sull'Unione europea e dagli articoli da 280 A a 280 I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come indicato all'articolo 1, punto 22, del presente trattato e al punto 278. |
23) |
Il testo dell'articolo 12 diventa l'articolo 16 D. |
24) |
Il testo dell'articolo 13 diventa l'articolo 16 E. Detto articolo è modificato come indicato al punto 33). |
25) |
Il testo dell'articolo 14 diventa l'articolo 22 bis. Detto articolo è modificato come indicato al punto 41). |
26) |
Il testo dell'articolo 15 diventa l'articolo 22 ter. Detto articolo è modificato come indicato al punto 42). |
27) |
L'articolo 16 è così modificato:
|
28) |
È inserito l'articolo 16 A, con il testo dell'articolo 255 così modificato:
|
29) |
È inserito l'articolo 16 B che sostituisce l'articolo 286: «Articolo 16 B 1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti. Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui all'articolo 25bis del trattato sull'Unione europea.». |
30) |
È inserito il nuovo articolo 16 C seguente: «Articolo 16 C 1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale.. 2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali. 3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.». |
NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA
31) |
La denominazione della parte seconda è sostituita dalla seguente: «NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE». |
32) |
È inserito l'articolo 16 D, con il testo dell'articolo 12. |
33) |
È inserito l'articolo 16 E, che riprende il testo dell'articolo 13; al paragrafo 2, i termini «... il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 quando adotta ...» sono sostituiti da «... il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle ...». I termini «gli handicap, l'età o le tendenze sessuali» sono sostituiti da «la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale». |
34) |
L'articolo 17 è così modificato:
|
35) |
L'articolo 18 è così modificato:
|
36) |
All'articolo 20, i termini «... stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e ...» sono sostituiti da «... adottano le disposizioni necessarie e...». È aggiunto il nuovo comma seguente: «Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela.» |
37) |
All'articolo 21, è inserito il nuovo primo comma seguente: «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 8 B del trattato sull'Unione europea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire.». |
38) |
All'articolo 22, secondo comma, i termini «... i diritti previsti nella presente parte, di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.» sono sostituiti da «... i diritti elencati all'articolo 17, paragrafo 2. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.» |
39) |
Nella denominazione della parte terza, i termini «E AZIONI INTERNE» sono inseriti dopo «POLITICHE». |
MERCATO INTERNO
40) |
All'inizio della parte terza è inserito il titolo I, denominato «MERCATO INTERNO». |
41) |
È inserito l'articolo 22 bis, che riprende il testo dell'articolo 14. Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.». |
42) |
È inserito l'articolo 22 ter, che riprende il testo dell'articolo 15. Al primo comma, i termini «... nel corso del periodo di instaurazione ...» sono sostituiti da «... per l'instaurazione ...». |
43) |
Il titolo I sulla libera circolazione delle merci diventa il titolo I bis. |
44) |
All'articolo 23, paragrafo 1, i termini «... è fondata sopra ...» sono sostituiti da «comprende». |
45) |
Dopo l'articolo 27 è inserito il capo 1 bis, denominato «COOPERAZIONE DOGANALE», ed è inserito l'articolo 27 bis, che riprende il testo dell'articolo 135 con la soppressione dell'ultima frase dello stesso. |
AGRICOLTURA E PESCA
46) |
Nella denominazione del titolo II, sono aggiunti i termini «E PESCA». |
47) |
L'articolo 32 è così modificato:
|
48) |
L'articolo 36 è così modificato:
|
49) |
L'articolo 37 è così modificato:
|
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
50) |
All'articolo 39, paragrafo 3, lettera d), i termini «di applicazione» sono soppressi. |
51) |
L'articolo 42 è così modificato:
|
LIBERTÀ DI STABILIMENTO
52) |
All'articolo 44, paragrafo 1, i termini «(…) il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive.» Sono sostituiti da «(…) il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale.»; al paragrafo 2, i termini «Il Parlamento europeo,» sono aggiunti all'inizio del primo comma. Al paragrafo 2, lettera d) i termini «i lavoratori salariati» sono sostituiti da «i lavoratori dipendenti» e i termini «un'attività non salariata» da «un'attività autonoma». |
53) |
All'articolo 45, secondo comma, i termini «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può ...» sono sostituiti da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono ...». |
54) |
L'articolo 47 è così modificato:
|
55) |
È inserito l'articolo 48 bis, che riprende il testo dell'articolo 294. |
SERVIZI
56) |
L'articolo 49 è così modificato:
|
57) |
All'articolo 50, terzo comma, i termini «nel paese» sono sostituiti da «nello Stato membro» e i termini «dal paese stesso» sono sostituiti da «da tale Stato». |
58) |
All'articolo 52, paragrafo 1, i termini «... il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce ...» sono sostituiti da «... il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono ...». |
59) |
All'articolo 53, i termini «... si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione...» sono sostituiti da «... si sforzano di procedere alla liberalizzazione ...». |
CAPITALI
60) |
All'articolo 57, paragrafo 2, i termini «... il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure ...» sono sostituiti da «... il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure ...» e l'ultima frase del paragrafo 2 diventa il paragrafo 3, così redatto: «3. In deroga al paragrafo 2, solo il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi.». |
61) |
All'articolo 58, è aggiunto il nuovo paragrafo 4 seguente: «4. In assenza di misure in applicazione dell'articolo 57, paragrafo 3, la Commissione o, in mancanza di una decisione della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione che conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più paesi terzi devono essere considerate compatibili con i trattati nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimità su richiesta di uno Stato membro.». |
62) |
L'articolo 60 diventa l'articolo 61 H. Detto articolo è modificato come indicato al punto 64). |
SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
63) |
Il titolo IV, denominato «SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA» sostituisce il titolo IV relativo a visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone. Tale titolo contiene i capi seguenti:
|
DISPOSIZIONI GENERALI
64) |
L'articolo 61 è sostituito dal capo 1 e dagli articoli da 61 a 61 I seguenti. L'articolo 61 sostituisce anche l'articolo 29 dell'attuale trattato sull'Unione europea, l'articolo 61 D sostituisce l'articolo 36 di detto trattato, l'articolo 61 E sostituisce l'articolo 64, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 33 dell'attuale trattato sull'Unione europea, l'articolo 61 G sostituisce l'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 61 H riprende la formulazione dell'articolo 60 di quest'ultimo trattato, come indicato al punto 62): «CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 61 1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. 2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi. 3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali. 4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. Articolo 61 A Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Articolo 61 B Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro dei capi 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Articolo 61 C Fatti salvi gli articoli 226, 227 e 228, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente titolo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione. Articolo 61 D È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l'articolo 207, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori. Articolo 61 E Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. Articolo 61 F Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme di cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale. Articolo 61 G Il Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo 61 I, e previa consultazione del Parlamento europeo. Articolo 61 H Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 61, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure per attuare l'insieme di misure di cui al primo comma. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche. Articolo 61 I Gli atti di cui ai capi 4 e 5 e le misure di cui all'articolo 61 G che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali capi sono adottati:
|
CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ASILO E IMMIGRAZIONE
65) |
Gli articoli da 62 a 64 sono sostituiti dal capo 2 e dagli articoli da 62 a 63ter seguenti. L'articolo 62 sostituisce l'articolo 62, l'articolo 63, paragrafi 1 e 2, sostituisce l'articolo 63, punti 1 e 2, l'articolo 63, paragrafo 3, sostituisce l'articolo 64, paragrafo 2, e l'articolo 63bis sostituisce l'articolo 63, punti 3 e 4: «CAPO 2 POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE Articolo 62 1. L'Unione sviluppa una politica volta a:
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:
3. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. 4. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale. Articolo 63 1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti. 2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:
3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Articolo 63bis 1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. 2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:
3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri. 4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo. Articolo 63ter Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.». |
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE
66) |
L'articolo 65 è sostituito dal capo 3 e dall'articolo 65 seguenti: «CAPO 3 COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE Articolo 65 1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:
3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.». |
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
67) |
L'articolo 66 è sostituito dall'articolo 61 G, come indicato al punto 64) e gli articoli da 67 a 69 sono abrogati. Sono inseriti il capo 4 e gli articoli da 69 A a 69 E seguenti. Gli articoli 69 A, 69 B e 69 D sostituiscono l'articolo 31 dell'attuale trattato sull'Unione europea, come indicato all'articolo 1, punto 51, del presente trattato: «CAPO 4 COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE Articolo 69 A 1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo 69 B. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a:
2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse riguardano:
L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone. 3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria. Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 280 D, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata. Articolo 69 B 1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. 2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 61 I. 3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria. Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 280 D, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata. Articolo 69 C Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Articolo 69 D 1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol. In questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:
Tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust. 2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 69 E, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti. Articolo 69 E 1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo. In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione. Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 280 D, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata. 2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. 3. I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni. 4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.». |
COOPERAZIONE DI POLIZIA
68) |
Sono inseriti il capo 5 e i seguenti articoli 69 F, 69 G e 69 H. Gli articoli 69 F e 69 G sostituiscono l'articolo 30 dell'attuale trattato sull'Unione europea e l'articolo 69 H sostituisce l'articolo 32 di detto trattato, come indicato all'articolo 1, punto 51, del presente trattato: «CAPO 5 COOPERAZIONE DI POLIZIA Articolo 69 F 1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. 2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti:
3. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di misure. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione. Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di misure in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 280 D, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata. La procedura specifica di cui al secondo e al terzo comma non si applica agli atti che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Articolo 69 G 1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:
Tali regolamenti fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali. 3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali. Articolo 69 H Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli 69 A e 69 F possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.». |
TRASPORTI
69) |
All'articolo 70, i termini «Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del trattato ...» sono sostituiti da «Gli obiettivi dei trattati sono perseguiti, ...». |
70) |
All'articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. All'atto dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei casi in cui l'applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.». |
71) |
All'inizio dell'articolo 72, i termini «..., e salvo accordo unanime del Consiglio, ...» sono sostituiti da «..., e salvo che il Consiglio adotti all'unanimità una misura che conceda una deroga, ...». |
72) |
L'articolo 75 è così modificato:
|
73) |
All'articolo 78, è aggiunta la frase seguente: «Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga il presente articolo.». |
74) |
All'articolo 79, la parte di frase «restando impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale» è soppressa. |
75) |
All'articolo 80, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.». |
REGOLE DI CONCORRENZA
76) |
All'articolo 85, è aggiunto il nuovo paragrafo 3 seguente: «3. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di accordi per le quali il Consiglio ha adottato un regolamento o una direttiva conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, lettera b).». |
77) |
L'articolo 87 è così modificato:
|
78) |
All'articolo 88, è aggiunto il nuovo paragrafo 4 seguente: «4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 89, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.». |
DISPOSIZIONI FISCALI
79) |
All'articolo 93, alla fine, i termini «... entro il termine previsto dall'articolo 14.» sono sostituiti da «... ed evitare le distorsioni di concorrenza.». |
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
80) |
È invertito l'ordine degli articoli 94 e 95. L'articolo 94 diventa articolo 95 e l'articolo 95 diventa articolo 94. |
81) |
L'articolo 95, che diventa articolo 94, è così modificato:
|
82) |
All'articolo 94, che diventa articolo 95, i termini «Fatto salvo l'articolo 94, ...» sono inseriti all'inizio. |
83) |
All'articolo 96, secondo comma, prima frase, i termini «, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione ...» sono sostituiti da «, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono ...». La seconda frase è sostituita da «Può essere adottata ogni altra opportuna misura prevista dai trattati.». |
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
84) |
È inserito il nuovo articolo 97 bis seguente come ultimo articolo del titolo VI: «Articolo 97 bis Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.». |
POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
85) |
È inserito, come ultimo articolo del titolo VII, l'articolo 97 ter, che riprende il testo dell'articolo 4 con le modifiche seguenti:
|
86) |
L'articolo 99 è così modificato:
|
DIFFICOLTÀ NELL'APPROVVIGIONAMENTO DI DETERMINATI PRODOTTI (ENERGIA)
87) |
All'articolo 100, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia.». |
ALTRE DISPOSIZIONI — POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
88) |
All'articolo 102, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 non è più numerato. |
89) |
All'articolo 103, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se necessario, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può precisare le definizioni per l'applicazione dei divieti previsti dagli articoli 101 e 102 e dal presente articolo.». |
PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI
90) |
L'articolo 104 è così modificato:
|
POLITICA MONETARIA
91) |
L'articolo 105 è così modificato:
|
92) |
L'articolo 106 è così modificato:
|
93) |
L'articolo 107 è così modificato:
|
94) |
All'articolo 109, la parte di frase «..., al più tardi alla data di istituzione del SEBC,» è soppressa. |
95) |
All'articolo 110, i primi quattro commi del paragrafo 2 sono soppressi. |
MISURE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELL'EURO
96) |
All'articolo 111, i testi dei paragrafi da 1 a 3 e 5 diventano, rispettivamente, i paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 188 O, con le modifiche indicate al punto 174). Il testo del paragrafo 4 diventa il paragrafo 1 dell'articolo 115 C, con le modifiche indicate al punto 100). |
97) |
È inserito l'articolo 111bis: «Articolo 111bis Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Tali misure sono adottate previa consultazione della Banca centrale europea.». |
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI (UEM)
98) |
Il testo dell'articolo 112 diventa l'articolo 245 ter con le modifiche indicate al punto 228). Il testo dell'articolo 113 divental'articolo 245 quater. |
99) |
L'articolo 114 è così modificato:
|
DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO
100) |
Sono inseriti il nuovo capo 3 bis e i nuovi articoli 115 A, 115 B e 115 C seguenti: «CAPO 3 bis DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO Articolo 115 A 1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli 99 e 104, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 14, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:
2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1. Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a). Articolo 115 B Le modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono stabilite dal protocollo sull'Eurogruppo. Articolo 115 C 1. Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea. 3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).». |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AGLI STATI MEMBRI CON DEROGA
101) |
L'articolo 116 è abrogato ed è inserito l'articolo 116bis: «Articolo 116bis 1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati “Stati membri con deroga”. 2. Le disposizioni seguenti dei trattati non si applicano agli Stati membri con deroga:
Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per “Stati membri” si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro. 3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli obblighi previsti nel quadro del SEBC conformemente al capo IX dello statuto del SEBC e della BCE. 4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2, come pure nei casi seguenti:
Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).». |
102) |
L'articolo 117 è abrogato, eccettuati i primi cinque trattini del suo paragrafo 2 che diventano i cinque primi trattini del paragrafo 2 dell'articolo 118bis; sono modificati come indicato al punto 103. È inserito l'articolo 117 bis così modificato:
|
103) |
L'articolo 118 è abrogato. È inserito l'articolo 118 bis così modificato:
|
104) |
È inserito l'articolo 118 ter, che riprende il testo dell'articolo 124, paragrafo 1, con le modifiche seguenti:
|
105) |
L'articolo 119 è così modificato:
|
106) |
L'articolo 120 è così modificato:
|
107) |
All'articolo 121, il paragrafo 1 diventa il paragrafo 1 dell'articolo 117bis, con le modifiche indicate al punto 102). Il resto dell'articolo 121 è abrogato. |
108) |
All'articolo 122, la seconda frase del paragrafo 2 diventa il primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 117bis, con le modifiche indicate al punto 102). Il resto dell'articolo 122 è abrogato. |
109) |
All'articolo 123, il paragrafo 3 diventa il paragrafo 1 dell'articolo 118bis e il paragrafo 5 diventa il paragrafo 3 dell'articolo 117bis, con le modificate indicate, rispettivamente, ai punti 103) e 102). Il resto dell'articolo 123 è abrogato. |
110) |
All'articolo 124, il paragrafo 1 diventa il nuovo articolo 118 ter, con le modifiche indicate al punto 104). Il resto dell'articolo 124 è abrogato. |
OCCUPAZIONE
111) |
All'articolo 125, i termini «e all'articolo 2 del presente trattato» sono soppressi. |
TITOLI SPOSTATI
112) |
Il titolo IX denominato «POLITICA COMMERCIALE COMUNE» e gli articoli 131 e 133 diventano, rispettivamente, il titolo II nella parte quinta sull'azione esterna dell'Unione e gli articoli 188 B e 188 C. L'articolo 131 è modificato come indicato al punto 157) e l'articolo 133 è sostituito dall'articolo 188 C. Gli articoli 132 e 134 sono abrogati. |
113) |
Il titolo X denominato «COOPERAZIONE DOGANALE» e l'articolo 135 diventano, rispettivamente, il capo 1 bis, nel titolo I bis denominato «Libera circolazione delle merci» e l'articolo 27 bis, come indicato al punto 45). |
POLITICA SOCIALE
114) |
La denominazione del titolo XI, che diventa IX, «POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ» è sostituita dalla seguente: «POLITICA SOCIALE» e la denominazione «Capo 1 — Disposizioni sociali» è soppressa. |
115) |
È inserito il nuovo articolo 136 bis seguente: «Articolo 136 bis L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia. Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.». |
116) |
L'articolo 137 è così modificato:
|
117) |
All'articolo 138, paragrafo 4, prima frase, i termini «In occasione della consultazione ...» sono sostituiti da «In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 ...» e, nella seconda frase, i termini «La durata della procedura» sono sostituiti da «La durata di tale processo». |
118) |
L'articolo 139, paragrafo 2, è così modificato:
|
119) |
All'articolo 140, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine del secondo comma: «..., in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.». |
120) |
All'articolo 143, il secondo comma è soppresso. |
FONDO SOCIALE EUROPEO
121) |
Il capo 2 diventa «TITOLO X». |
122) |
All'articolo 148, i termini «le decisioni di applicazione relative» sono sostituiti da «i regolamenti di applicazione relativi». |
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ E SPORT
123) |
Il capo 3 diventa «TITOLO XI» e i termini «E GIOVENTÙ» alla fine della denominazione sono sostituiti da «, GIOVENTÙ E SPORT». |
124) |
L'articolo 149 è così modificato:
|
125) |
All'articolo 150, paragrafo 4, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine: «e il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.». |
CULTURA
126) |
L'articolo 151, paragrafo 5, è così modificato:
|
SANITÀ PUBBLICA
127) |
L'articolo 152 è così modificato:
|
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
128) |
All'articolo 153, il paragrafo 2 diventa l'articolo 6bis e i paragrafi 3, 4 e 5 diventano, rispettivamente, i paragrafi 2, 3 e 4. |
INDUSTRIA
129) |
L'articolo 157 è così modificato:
|
COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE
130) |
La denominazione del titolo XVII è sostituita da: «COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE». |
131) |
L'articolo 158 è così modificato:
|
132) |
All'articolo 159, secondo comma, i termini «economica e sociale» sono sostituiti da «economica, sociale e territoriale». |
133) |
L'articolo 161 è così modificato:
|
134) |
All'articolo 162, primo comma, i termini «Le decisioni d'applicazione» sono sostituiti da «I regolamenti di applicazione» e il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale. |
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO
135) |
Nella denominazione del titolo XVIII sono aggiunti i termini «E SPAZIO». |
136) |
L'articolo 163 è così modificato:
|
137) |
All'articolo 165, paragrafo 2, alla fine è aggiunto il testo seguente: «..., in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.». |
138) |
L'articolo 166 è modificato come segue:
|
139) |
All'articolo 167, i termini «il Consiglio» sono sostituiti da «l'Unione». |
140) |
All'articolo 168, secondo comma, i termini «Il Consiglio» sono sostituiti da «L'Unione». |
141) |
All'articolo 170, la parte di frase del secondo comma «..., negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300» è soppressa. |
SPAZIO
142) |
È inserito il nuovo articolo 172 bis seguente: «Articolo 172 bis 1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio. 2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 3. L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea. 4. Il presente articolo lascia impregiudicate le altre disposizioni del presente titolo.». |
AMBIENTE (CAMBIAMENTI CLIMATICI)
143) |
L'articolo 174 è così modificato:
|
144) |
L'articolo 175 è così modificato:
|
TITOLI SPOSTATI
145) |
Il titolo XX denominato «COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO» e gli articoli 177, 179, 180 e 181 diventano, rispettivamente, il capo 1 del titolo III della parte quinta sull'azione esterna dell'Unione e gli articoli da 188 D a 188 G, con le modifiche indicate ai punti da 161) a 164). L'articolo 178 è abrogato. |
146) |
Il titolo XXI denominato «COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI» e l'articolo 181 A diventano, rispettivamente, il capo 2 del titolo III della parte quinta sull'azione esterna dell'Unione e il nuovo articolo 188 H; detto articolo è modificato come indicato al punto 166). |
ENERGIA
147) |
Il titolo XX è sostituito dal nuovo titolo e dal nuovo articolo 176 A seguenti: «TITOLO XX ENERGIA Articolo 176 A 1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:
2. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 175, paragrafo 2, lettera c). 3. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale.». |
TURISMO
148) |
Il titolo XXI è sostituito dal nuovo titolo e dal nuovo articolo 176 B seguenti: «TITOLO XXI TURISMO Articolo 176 B 1. L'Unione completal'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore. A tal fine l'azione dell'Unione è intesa a:
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.». |
PROTEZIONE CIVILE
149) |
Sono inseriti il nuovo titolo XXII e il nuovo articolo 176 C seguenti: «TITOLO XXII PROTEZIONE CIVILE Articolo 176 C 1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo. L'azione dell'Unione è intesa a:
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.». |
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
150) |
Sono inseriti il nuovo TITOLO XXIII e il nuovo articolo 176 D seguenti: «TITOLO XXIII COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 176 D 1. L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon funzionamento dell'Unione, è considerata una questione di interesse comune. 2. L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità amministrativa di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione può consistere in particolare nel facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 3. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell'Unione né le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni dei trattati che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l'Unione.». |
ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
151) |
All'articolo 182, primo comma, i termini «del presente trattato», alla fine, sono soppressi. |
152) |
All'articolo 186, la parte di frase finale «... sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri.» è sostituita da «... è regolata da atti adottati a norma dell'articolo 187.». |
153) |
All'articolo 187, i termini «deliberando all'unanimità» sono sostituiti da «deliberando all'unanimità su proposta della Commissione» e la frase seguente è aggiunta alla fine dell'articolo: «Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.». |
AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
154) |
È inserita una nuova parte quinta, denominata «AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE» e contenente i titoli e capi seguenti:
|
DISPOSIZIONI GENERALI
155) |
Sono inseriti il nuovo titolo I e il nuovo articolo 188 A seguenti: «TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE Articolo 188 A L'azione dell'Unione sulla scena internazionale, ai sensi della presente parte, si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1 del titolo V del trattato sull'Unione europea.». |
POLITICA COMMERCIALE COMUNE
156) |
È inserito il titolo II, denominato «POLITICA COMMERCIALE COMUNE», che riprende la denominazione del titolo IX della parte terza. |
157) |
È inserito l'articolo 188 B, che riprende il testo dell'articolo 131 con le modifiche seguenti:
|
158) |
È inserito l'articolo 188 C, che sostituisce l'articolo 133: «Articolo 188 C 1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune. 3. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, si applica l'articolo 188 N, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo. La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione. Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati. 4. Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera all'unanimità qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne. Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:
5. La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono soggette al titolo V della parte terza e all'articolo 188 N. 6. L'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della politica commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri, se i trattati escludono tale armonizzazione.». |
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
159) |
È inserito il titolo III, denominato «COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO». |
160) |
È inserito il capo 1, «COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO», che riprende la denominazione del titolo XX della parte terza. |
161) |
È inserito l'articolo 188 D, che riprende il testo dell'articolo 177 con le modifiche seguenti:
|
162) |
È inserito l'articolo 188 E, che riprende il testo dell'articolo 179 con le modifiche seguenti:
|
163) |
È inserito l'articolo 188 F, che riprende il testo dell'articolo 180 con le modifiche seguenti: all'inizio del paragrafo 1, è inserita la parte di frase seguente: «Per favorire la complementarità e l'efficacia delle azioni,...». |
164) |
È inserito l'articolo 188 G, che riprende il testo dell'articolo 181; la seconda frase del primo comma e il secondo comma sono soppressi. |
COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI
165) |
È inserito il capo 2, denominato «COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI», che riprende la denominazione del titolo XXI della parte terza. |
166) |
È inserito l'articolo 188 H, che riprende il testo dell'articolo 181 A con le modifiche seguenti:
|
167) |
È inserito il nuovo articolo 188 I seguente: «Articolo 188 I Allorché la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni necessarie.». |
AIUTO UMANITARIO
168) |
Sono inseriti il nuovo capo 3 e il nuovo articolo 188 J seguenti: «CAPO 3 AIUTO UMANITARIO Articolo 188 J 1. Le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate dall'uomo, per far fronte alle necessità umanitarie risultanti da queste diverse situazioni. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente. 2. Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto internazionale e ai principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione. 3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure che definiscono il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. 4. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10 A del trattato sull'Unione europea. Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi. 5. È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, ne fissano lo statuto e le modalità di funzionamento. 6. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la complementarità dei dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario. 7. L'Unione provvede affinché le sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti con quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.». |
MISURE RESTRITTIVE
169) |
Sono inseriti il titolo IV e l'articolo 188 K, che sostituiscono l'articolo 301: «TITOLO IV MISURE RESTRITTIVE Articolo 188 K 1. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo. 2. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali. 3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.». |
ACCORDI INTERNAZIONALI
170) |
Dopo l'articolo 188K è inserito il titolo V, «ACCORDI INTERNAZIONALI». |
171) |
È inserito l'articolo 188 L seguente: «Articolo 188 L 1. L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata. 2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.». |
172) |
È inserito l'articolo 188 M, che riprende il testo dell'articolo 310. Il termine «Stati» è sostituito da «paesi terzi». |
173) |
È inserito l'articolo 188 N, che sostituisce l'articolo 300: «Articolo 188 N 1. Fatte salve le disposizioni particolari dell'articolo 188 C, gli accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente. 2. Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi. 3. La Commissione, o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza quando l'accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione. 4. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati. 5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore. 6. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo. Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo:
7. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9, può abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione le modifiche dell'accordo se quest'ultimo ne prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche. 8. Nel corso dell'intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Tuttavia esso delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi di cui all'articolo 188 H con gli Stati candidati all'adesione. Il Consiglio delibera all'unanimità anche per l'accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; la decisione sulla conclusione di tale accordo entra in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali. 9. Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo. 10. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura. 11. Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i trattati. In caso di parere negativo della Corte, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati.». |
174) |
È inserito l'articolo 188 O, che riprende il testo del paragrafo 1, le cui ultime due frasi diventano secondo comma, e dei paragrafi 2, 3 e 5 dell'articolo 111, con le modifiche seguenti:
|
RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE
175) |
Sono inseriti il titolo VI e gli articoli 188 P e 188 Q seguenti; l'articolo 188 P sostituisce gli articoli da 302 a 304: «TITOLO VI RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE Articolo 188 P 1. L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali. 2. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione sono incaricati dell'attuazione del presente articolo. Articolo 188 Q 1. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione. 2. Le delegazioni dell'Unione sono poste sotto l'autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.». |
CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ
176) |
Sono inseriti il nuovo titolo VII e il nuovo articolo 188 R seguenti: «TITOLO VII CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ Articolo 188 R 1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:
2. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio. 3. Le modalità di attuazione della presente clausola di solidarietà da parte dell'Unione sono definite da una decisione adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo 15ter, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea. Il Parlamento europeo è informato. Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l'articolo 207, il Consiglio è assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato di cui all'articolo 61 D, i quali gli presentano, se del caso, pareri congiunti. 4. Per consentire all'Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione.». |
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
177) |
La parte quinta diventa «PARTE SESTA» e la sua denominazione è sostituita da «DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE». |
PARLAMENTO EUROPEO
178) |
L'articolo 189 è abrogato. |
179) |
L'articolo 190 è così modificato:
|
180) |
All'articolo 191, il primo comma è soppresso; al secondo comma, i termini «Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina ...» sono sostituiti da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano...» e i termini «di cui all'articolo 8 A, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea» sono inseriti dopo «a livello europeo». |
181) |
All'articolo 192, il primo comma è soppresso; al secondo comma, i termini «dei suoi membri» sono sostituiti da «dei membri che lo compongono» e la frase seguente è aggiunta alla fine del comma: «Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.» |
182) |
L'articolo 193 è così modificato:
|
183) |
L'articolo 195 è così modificato:
|
184) |
All'articolo 196, secondo comma, i termini «en session extraordinaire» sono sostituiti da «in tornata» e i termini «dei suoi membri» sono sostituiti da «dei membri che lo compongono». |
185) |
L'articolo 197 è così modificato:
|
186) |
All'articolo 198, primo comma, il termine «assoluta» è soppresso. |
187) |
All'articolo 199, secondo comma, i termini «... condizioni previste da detto regolamento» sono sostituiti da «... condizioni previste dai trattati e da detto regolamento.». |
188) |
All'articolo 201, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 9 D del trattato sull'Unione europea. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.». |
CONSIGLIO EUROPEO
189) |
Sono inseriti la nuova sezione 1 bis e i nuovi articoli 201 bis e 201 ter seguenti: «SEZIONE 1 bis IL CONSIGLIO EUROPEO Articolo 201 bis 1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri. L'articolo 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 205, paragrafo 2 del presente trattato si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata. Allorché il Consiglio europeo delibera mediante votazione, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità. 2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo. 3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno. 4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio. Articolo 201 ter Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata:
|
CONSIGLIO
190) |
Gli articoli 202 e 203 sono abrogati. |
191) |
L'articolo 205 è così modificato:
|
192) |
L'articolo 207 è sostituito dal seguente: «Articolo 207 1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio. 2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio. Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del segretariato generale. 3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.». |
193) |
All'articolo 208, la frase seguente è aggiunta alla fine dell'articolo «Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.». |
194) |
All'articolo 209, i termini «previo parere» sono sostituiti da «previa consultazione». |
195) |
L'articolo 210 è sostituito dal seguente: «Articolo 210 Il Consiglio fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dei membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei cancellieri della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del segretario generale del Consiglio. Esso fissa altresì tutte le indennità sostitutive di retribuzione.». |
COMMISSIONE
196) |
L'articolo 211 è abrogato. È inserito l'articolo 211bis: «Articolo 211bis A norma dell'articolo 9 D, paragrafo 5 del trattato sull'Unione europea i membri della Commissione sono scelti in base ad un sistema di rotazione stabilito all'unanimità dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:
|
197) |
L'articolo 212 diventa il nuovo paragrafo 2 dell'articolo 218. |
198) |
All'articolo 213, il paragrafo 1 è soppresso, il paragrafo 2 non è più numerato e i suoi primi due commi sono fusi e redatti come segue: «I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell'adempimento dei loro compiti.». |
199) |
L'articolo 214 è abrogato. |
200) |
L'articolo 215 è così modificato:
|
201) |
All'articolo 217, i paragrafi 1, 3 e 4 sono soppressi e il paragrafo 2 non è più numerato. La prima frase di detto paragrafo è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo l'articolo 9 E, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell'articolo 9 D, paragrafo 6 di detto trattato.». |
202) |
All'articolo 218, il paragrafo 1 è soppresso, il paragrafo 2 diventa paragrafo 1 e i termini «alle condizioni previste dai trattati» sono soppressi. È inserito il paragrafo 2, che riprende il testo dell'articolo 212. |
203) |
All'articolo 219, primo comma, i termini «del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 213» sono sostituiti da «dei suoi membri» e il secondo comma è sostituito da «Il regolamento interno fissa il numero legale.». |
CORTE DI GIUSTIZIA
204) |
Nella denominazione della sezione 4, sono aggiunti i termini «DELL'UNIONE EUROPEA» |
205) |
L'articolo 220 è abrogato. |
206) |
All'articolo 221, il primo comma è soppresso. |
207) |
All'articolo 223, i termini «…, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 224 bis.» sono aggiunti alla fine del primo comma. |
208) |
All'articolo 224, primo comma, la prima frase è soppressa e i termini «del Tribunale» sono inseriti dopo «Il numero dei giudici …». Al secondo comma, i termini «…, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 224 bis.» sono inseriti alla fine della seconda frase. |
209) |
È inserito il nuovo articolo 224 bis seguente: «Articolo 224 bis È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli 223 e 224. Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.». |
210) |
All'articolo 225, paragrafo 1, primo comma, prima frase, i termini «... attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli ...» sono sostituiti da «... attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell'articolo 225 A e di quelli ...» ed al paragrafo 2, primo comma, i termini «istituite in applicazione dell'articolo 225 A» sono soppressi. |
211) |
L'articolo 225 A è così modificato:
|
212) |
L'articolo 228 è così modificato:
|
213) |
All'articolo 229 A, i termini «…il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, …» sono sostituiti da «…il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, …» e i termini «titoli comunitari di proprietà industriale» sono sostituiti da «titoli europei di proprietà intellettuale». L'ultima frase è sostituita dal testo seguente: «Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.». |
214) |
L'articolo 230 è così modificato:
|
215) |
All'articolo 231, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.». |
216) |
L'articolo 232 è così modificato:
|
217) |
All'articolo 233, primo comma, i termini «o le istituzioni» sono soppressi ed il verbo è modificato di conseguenza; il terzo comma è soppresso. |
218) |
All'articolo 234, primo comma, lettera b), i termini «e della BCE» sono soppressi e la lettera c) è soppressa. Il seguente comma è aggiunto alla fine dell'articolo: «Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte di giustizia dell'Unione europea statuisce il più rapidamente possibile.». Al secondo e terzo comma il termine «giurisdizione» è sostituito da «organo giurisdizionale» ed il verbo «è tenuta» da «è tenuto». |
219) |
All'articolo 235, il rinvio all'articolo 288, secondo comma, è sostituito da un rinvio all'articolo 288, secondo e terzo comma. |
220) |
È inserito il nuovo articolo 235 bis seguente: «Articolo 235 bis La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo. La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione. La Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.». |
221) |
All'articolo 236, i termini «…dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi» sono sostituiti da «…dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione». |
222) |
All'articolo 237, lettera d), all'inizio della seconda frase, il termine «direttivo» è inserito dopo «consiglio». |
223) |
Sono inseriti i due nuovi articoli 240 bis e 240 ter seguenti: «Articolo 240 bis La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, né per quanto riguarda gli atti adottati in base a dette disposizioni. Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo 25ter del trattato sull'Unione europea e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo 230, quarto comma del presente trattato, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2 del trattato sull'Unione europea. Articolo 240 ter Nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni dei capi 4 e 5 della parte terza, titolo IV concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.». |
224) |
L'articolo 241 è sostituito dal seguente: «Articolo 241 Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo 230, quinto comma, valersi dei motivi previsti all'articolo 230, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso.». |
225) |
All'articolo 242, seconda frase, i termini «de justice» dopo «Cour» sono soppressi nella versione francese [non riguarda la versione italiana]. |
226) |
All'articolo 245, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.». |
BANCA CENTRALE EUROPEA
227) |
Sono inseriti la sezione 4 bis e l'articolo 245 bis seguenti: «SEZIONE 4 bis LA BANCA CENTRALE EUROPEA Articolo 245 bis 1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione. 2. Il SEBC è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. 3. La Banca centrale europea ha personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza. 4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da 105 a 111bis, dell'articolo 115 C e delle condizioni stabilite dallo statuto del SEBC e della BCE. In conformità di questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le rispettive banche centrali conservano le loro competenze nel settore monetario. 5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.». |
228) |
È inserito l'articolo 245 ter, che riprende la formulazione dell'articolo 112 con le modifiche seguenti:
|
229) |
È inserito l'articolo 245 quater, che riprende la formulazione dell'articolo 113. |
CORTE DEI CONTI
230) |
All'articolo 246, i termini «dell'Unione» sono inseriti alla fine ed è aggiunto il nuovo secondo comma seguente: «Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.». |
231) |
L'articolo 247 è così modificato:
|
232) |
All'articolo 248, il termine «organismo» è sostituito da «organo o organismo», al singolare o al plurale secondo i casi. |
ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE
233) |
La denominazione del capo 2 è sostituita dalla seguente «ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE, PROCEDURE DI ADOZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI». |
234) |
La sezione 1 è inserita prima dell'articolo 249: |
235) |
L'articolo 249 è così modificato:
|
236) |
Sono inseriti i nuovi articoli da 249 A a 249 D seguenti: «Articolo 249 A 1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 251. 2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale. 3. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi. 4. Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti. Articolo 249 B 1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere. 2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:
Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 3. L'aggettivo “delegato” o “delegata” è inserito nel titolo degli atti delegati. Articolo 249 C 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. 2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 11 e 13 del trattato sull'Unione europea, al Consiglio. 3. Ai fini del paragrafo 2, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. 4. I termini “di esecuzione” sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione. Articolo 249 D Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui i trattati prevedono che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera all'unanimità nei settori nei quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La Commissione, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dai trattati, adottano raccomandazioni.». |
PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI
237) |
La sezione 2 denominata «PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI» è inserita prima dell'articolo 250. |
238) |
All'articolo 250, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando, in virtù dei trattati, delibera su proposta della Commissione, il Consiglio può emendare la proposta solo deliberando all'unanimità, salvo nei casi di cui all'articolo 251, paragrafi 10 e 13, agli articoli 268, 270 bis, 272 e all'articolo 273, secondo comma.». |
239) |
L'articolo 251 è così modificato:
|
240) |
L'articolo 252 è abrogato. È inserito il seguente nuovo articolo 252bis: «Articolo 252bis Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.». |
241) |
L'articolo 253 è sostituito dal seguente: «Articolo 253 Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità. Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati. In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.». |
242) |
L'articolo 254 è sostituito dal seguente: «Articolo 254 1. Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. Gli atti legislativi adottati secondo una procedura legislativa speciale sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati. Gli atti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. 2. Gli atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni, quando queste ultime non indicano i destinatari, sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati. I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non indicano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Le altre direttive e le decisioni che indicano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.» |
243) |
È inserito il nuovo articolo 254 bis seguente: «Articolo 254 bis 1. Nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, fissano disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base dell'articolo 283.». |
244) |
L'articolo 255 diventa articolo 16 A, con le modifiche indicate al punto 28). |
245) |
All'articolo 256, primo comma, i termini «Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano ...» sono sostituiti da «Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano ...». |
ORGANI CONSULTIVI
246) |
Sono inseriti il nuovo capo 3 e il nuovo articolo 256 bis seguenti; i capi 3 e 4 diventano rispettivamente le sezioni 1 e 2 e il capo 5 diventa 4: «CAPO 3 GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE Articolo 256bis 1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive. 2. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale. 3. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta. 4. I membri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione. 5. Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della composizione di tali comitati sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni a tal fine.». |
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
247) |
Gli articoli 257 e 261 sono abrogati. |
248) |
All'articolo 258, il secondo e terzo comma sono sostituiti dal comma seguente: «Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.». |
249) |
L'articolo 259 è così modificato:
|
250) |
All'articolo 260, primo comma i termini «due anni» sono sostituiti da «due anni e mezzo» e al terzo comma i termini «del Parlamento europeo,» sono inseriti prima di «del Consiglio». |
251) |
L'articolo 262 è così modificato:
|
COMITATO DELLE REGIONI
252) |
L'articolo 263 è così modificato:
|
253) |
All'articolo 264, primo comma i termini «due anni» sono sostituiti da «due anni e mezzo» e al terzo comma i termini «del Parlamento europeo,» sono inseriti prima di «del Consiglio». |
254) |
L'articolo 265 è così modificato:
|
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
255) |
All'articolo 266, terzo comma, i termini «su richiesta della Commissione» sono sostituiti da «su proposta della Commissione», i termini «secondo una procedura legislativa speciale» sono inseriti dopo «all'unanimità» e i termini «gli articoli 4, 11 e 12 e l'articolo 18, paragrafo 5 di» sono soppressi. |
256) |
All'articolo 267, lettera b), il termine «richieste» è sostituito da «indotte» e i termini «dalla graduale realizzazione» sono sostituiti da «dall'instaurazione o dal funzionamento». |
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
257) |
L'articolo 268 è così modificato:
|
RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE
258) |
Prima dell'articolo 269 è inserito il capo 1 denominato «RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE». |
259) |
L'articolo 269 è così modificato:
|
260) |
L'articolo 270 è abrogato. |
QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE
261) |
Sono inseriti il nuovo capo 2 e il nuovo articolo 270 bis seguenti: «CAPO 2 QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE Articolo 270bis 1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. È stabilito per un periodo di almeno cinque anni. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale. 2. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale. Delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta il regolamento di cui al primo comma. 3. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione. Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio. 4. Qualora il regolamento del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stato adottato alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detto atto. 5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'adozione stessa.». |
BILANCIO ANNUALE DELL'UNIONE
262) |
Dopo l'articolo 270 bis è inserito il capo 3 denominato «BILANCIO ANNUALE DELL'UNIONE». |
263) |
È inserito l'articolo 270 ter, che riprende la formulazione dell'articolo 272, paragrafo 1. |
264) |
L'articolo 271 diventa il nuovo articolo 273 bis, con le modifiche indicate al punto 267). |
265) |
All'articolo 272, il paragrafo 1 diventa articolo 270 ter e i paragrafi da 2 a 10 dell'articolo 272 sono sostituiti dal testo seguente: «Articolo 272 Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabiliscono il bilancio annuale dell'Unione in conformità delle disposizioni in appresso.
|
266) |
L'articolo 273 è così modificato:
|
267) |
È inserito l'articolo 273 bis che riprende la formulazione dell'articolo 271 con le modifiche seguenti:
|
ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO
268) |
Il capo 4 denominato «ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO» è inserito prima dell'articolo 274, che è modificato come segue:
|
269) |
All'articolo 275 l'ordine del riferimento al Consiglio e al Parlamento europeo è invertito. È aggiunto il nuovo secondo comma seguente: «La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 276.» |
270) |
All'articolo 276, paragrafo 1, i termini «i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 275,» sono sostituiti da «i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all'articolo 275,». |
DISPOSIZIONI FINANZIARIE COMUNI
271) |
Il capo 5 denominato «DISPOSIZIONI COMUNI» è inserito prima dell'articolo 277. |
272) |
L'articolo 277 è sostituito dal seguente: «Articolo 277 Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.». |
273) |
L'articolo 279 è così modificato:
|
274) |
Sono inseriti i nuovi articoli 279 bis e 279 ter seguenti: «Articolo 279 bis Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi. Articolo 279 ter Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente capo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine di agevolare l'attuazione del presente titolo.» |
LOTTA CONTRO LA FRODE
275) |
Prima dell'articolo 280 è inserito il capo 6 denominato «LOTTA CONTRO LA FRODE». |
276) |
L'articolo 280 è così modificato:
|
COOPERAZIONI RAFFORZATE
277) |
Dopo l'articolo 280 è inserito il titolo III denominato «COOPERAZIONI RAFFORZATE». |
278) |
Sono inseriti gli articoli da 280 A a 280 I seguenti che, con l’articolo 10 del trattato sull'Unione europea, sostituiscono gli articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 dell’attuale trattato sull'Unione europea e gli articoli 11 e 11 A del trattato che istituisce la Comunità europea: «Articolo 280 A Le cooperazioni rafforzate rispettano i trattati e il diritto dell'Unione. Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi. Articolo 280 B Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano. Articolo 280 C 1. Al momento dell'instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri. 2. La Commissione e, all'occorrenza, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza informano periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo sviluppo delle cooperazioni rafforzate. Articolo 280 D 1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui ai trattati, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d'applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora non presenti una proposta, la Commissione informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione. L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata di cui al primo comma è concessa dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. 2. La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza comune è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, e alla Commissione, che esprime un parere, in particolare, sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell'Unione. Essa è inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo. L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità. Articolo 280 E Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto. L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti. Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3. Articolo 280 F 1. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso in uno dei settori di cui all'articolo 280 D, paragrafo 1 notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione. La Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, conferma la partecipazione dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte e adotta le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta. Alla scadenza di tale termine, essa riesamina la richiesta in conformità della procedura di cui al secondo comma. Se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo Stato membro in questione può sottoporre la questione al Consiglio, che si pronuncia sulla richiesta. Il Consiglio delibera conformemente all'articolo 280 E. Può inoltre adottare, su proposta della Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma. 2. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso nel quadro della politica estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e alla Commissione. Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa consultazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dopo aver constatato, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante, può inoltre adottare le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione. Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all'unanimità e conformemente all'articolo 280 E. Articolo 280 G Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti. Articolo 280 H 1. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimità, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo 280 E, può adottare una decisione che prevede che delibererà a maggioranza qualificata. 2. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio adotti atti secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo 280 E, può adottare una decisione che prevede che delibererà secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa. Articolo 280 I Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata e la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione, e cooperano a tale scopo.». |
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
279) |
La parte sesta diventa «PARTE SETTIMA». |
280) |
Gli articoli 281, 293, 305 e 314 sono abrogati. L'articolo 286 è sostituito dall'articolo 16 B. |
281) |
All'articolo 282, è aggiunta la frase seguente alla fine: «Tuttavia, l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione.». |
282) |
All'articolo 283, la prima parte di frase «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce …» è sostituita da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabiliscono…» ed alla fine, i termini «agenti di tali Comunità» sono sostituiti da «agenti dell'Unione». |
283) |
All'articolo 288, il terzo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.». |
284) |
Alla fine dell'articolo 290 sono aggiunti i termini «... mediante regolamenti». |
285) |
All'articolo 291, i termini «, per l’Istituto monetario europeo» sono soppressi. |
286) |
L'articolo 294 diventa l'articolo 48 bis. |
287) |
L'articolo 299 è così modificato:
|
288) |
Gli articoli 300 e 301 sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 188 N e 188 K e gli articoli da 302 a 304 sono sostituiti dall'articolo 188 P. |
289) |
L'articolo 308 è sostituito dal seguente: «Articolo 308 1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. 2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3ter, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo. 3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono. 4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nell'articolo 25ter, secondo comma, del trattato sull'Unione europea.». |
290) |
È inserito il nuovo articolo 308 bis seguente: «Articolo 308 bis L'articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea non si applica agli articoli seguenti:
|
291) |
L'articolo 309 è sostituito dal seguente: «Articolo 309 Ai fini dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea relativo alla sospensione di taluni diritti derivanti dall'appartenenza all'Unione, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo non si tiene conto dello Stato membro in questione. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo. Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4 del trattato sull'Unione europea, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera b) del presente trattato. Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base di una delle disposizioni dei trattati, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera b) del presente trattato o, qualora il Consiglio agisca su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a). Ai fini dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono.». |
292) |
L'articolo 310 diventa articolo 188 M. |
293) |
L'articolo 311 è abrogato. È inserito un articolo 311bis che riprende la formulazione dell'articolo 299, paragrafo 2, primo comma e paragrafi da 3 a 6, con le modifiche seguenti:
|
294) |
La denominazione «DISPOSIZIONI FINALI» prima dell'articolo 313 è soppressa. |
295) |
È inserito l'articolo 313bis: «Articolo 313bis Le disposizioni dell'articolo 53 del trattato sull'Unione europea si applicano al presente trattato.». |
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 3
Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.
Articolo 4
1. Il protocollo n. 1 allegato al presente trattato contiene le modifiche dei protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
2. Il protocollo n. 2 allegato al presente trattato contiene le modifiche del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
Articolo 5
1. Agli articoli, alle sezioni, ai capi, ai titoli e alle parti del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificati dal presente trattato, si applica la nuova numerazione indicata nelle tabelle di corrispondenza contenute nell'allegato del presente trattato e che ne costituisce parte integrante.
2. I rinvii ad articoli, sezioni, capi, titoli e parti nel trattato sull'Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché i rinvii tra gli stessi, sono adattati conformemente al paragrafo 1 e i riferimenti ai paragrafi o ai commi di detti articoli come rinumerati o riordinati da talune disposizioni del presente trattato sono adattati conformemente a dette disposizioni.
I riferimenti ad articoli, sezioni, capi, titoli e parti del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea contenuti in altri trattati e atti di diritto primario che fondano l'Unione sono adattati conformemente al paragrafo 1. I riferimenti ai capoversi del trattato sull'Unione europea o ai paragrafi e ai commi degli articoli del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea come rinumerati o riordinati dal presente trattato sono adattati conformemente allo stesso.
Tali adeguamenti riguardano anche eventuali casi in cui la disposizione in questione sia abrogata
3. I riferimenti ai capoversi, agli articoli, alle sezioni, ai capi, ai titoli e alle parti del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificati dal presente trattato, contenuti in altri strumenti o atti si intendono fatti ai capoversi, agli articoli, alle sezioni, ai capi, ai titoli e alle parti di detti trattati secondo la nuova numerazione di cui al paragrafo 1 e, rispettivamente, ai paragrafi o ai commi di detti articoli come rinumerati o riordinati da alcune disposizioni del presente trattato.
Articolo 6
1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.
2. Il presente trattato entra in vigore il 1o gennaio 2009, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati, altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.
Articolo 7
Il presente trattato, denominato trattato di Lisbona, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce al presente trattato.
Съставено в Лисабон на тринадесети декември две хиляди и седма година.
Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete.
V Lisabonu dne třináctého prosince dva tisíce sedm.
Udfærdiget i Lissabon den trettende december to tusind og syv.
Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.
Kahe tuhande seitsmenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Lissabonis.
Έγινε στη Λισσαβώνα, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.
Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven.
Fait à Lisbonne, le treize décembre deux mille sept.
Arna dhéanamh i Liospóin, an tríú lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle a seacht.
Fatto a Lisbona, addì tredici dicembre duemilasette.
Lisabonā, divtūkstoš septītā gada trīspadsmitajā decembrī.
Priimta Lisabonoje du tūkstančiai septintųjų metų gruodžio tryliktą dieną.
Kelt Lisszabonban, a kétezer-hetedik év december tizenharmadik napján.
Magħmul f'Lisbona, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sebgħa.
Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven.
Sporządzono w Lizbonie dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siódmego.
Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete.
Întocmit la Lisabona la treisprezece decembrie două mii șapte.
V Lisabone dňa trinásteho decembra dvetisícsedem.
V Lizboni, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedem.
Tehty Lissabonissa kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju.
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Für Seine Majestät den König der Belgier
„Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”
«Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.»
„Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.“
За Правителството на Република България
Za prezidenta České republiky
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi Presidendi nimel
Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland
Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
Por Su Majestad el Rey de España
Pour le Président de la République française
Per il Presidente della Repubblica italiana
Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā
Lietuvos Respublikos Prezidento vardu
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
A Magyar Köztársaság Elnöke részéről
Għall-President ta' Malta
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pelo Presidente da República Portuguesa
Pentru Președintele României
Za predsednika Republike Slovenije
Za prezidenta Slovenskej republiky
Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President
För Konungariket Sveriges regering
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
PROTOCOLLI
A. PROTOCOLLI DA ALLEGARE AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E, SE DEL CASO, AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
PROTOCOLLO
SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione europea è una questione disciplinata dall'ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro;
DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi dell'Unione europea e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
TITOLO I
COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI
Articolo 1
I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 2
I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali.
Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.
I progetti di atti legislativi presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.
I progetti di atti legislativi presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento europeo.
I progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.
Articolo 3
I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati ai governi di tali Stati membri.
Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati all'istituzione o organo interessato.
Articolo 4
Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.
Articolo 5
Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.
Articolo 6
Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo 48, paragrafo 7, primo o secondo comma, del trattato sull'Unione europea, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione.
Articolo 7
La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annuale ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 8
Quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.
TITOLO II
COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE
Articolo 9
Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione.
Articolo 10
Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.
PROTOCOLLO
SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione;
DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo 3ter del trattato sull'Unione europea e ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo 1
Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo 3ter del trattato sull'Unione europea.
Articolo 2
Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.
Articolo 3
Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.
Articolo 4
La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell'Unione.
Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali.
Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali.
Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.
Articolo 5
I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.
Articolo 6
Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.
Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.
Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all'istituzione o organo interessato.
Articolo 7
1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti.
Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.
2. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 61 I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Al termine di tale riesame, la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.
3. Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla.
Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura:
a) |
prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione; |
b) |
se, a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame. |
Articolo 8
La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo 230 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.
In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede la sua consultazione.
Articolo 9
La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 3ter del trattato sull'Unione europea. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.
PROTOCOLLO
SULL'EUROGRUPPO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE di favorire le condizioni di una maggiore crescita economica nell'Unione europea e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona euro;
CONSAPEVOLI della necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, in attesa che l'euro diventi la moneta di tutti gli Stati membri dell'Unione,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo 1
I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro si riuniscono a titolo informale. Tali riunioni hanno luogo, a seconda delle necessità, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica. La Commissione partecipa alle riunioni. La Banca centrale europea è invitata a prendere parte a tali riunioni, preparate dai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l'euro e dai rappresentanti della Commissione.
Articolo 2
I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro eleggono un presidente per un periodo di due anni e mezzo, a maggioranza di tali Stati membri.
PROTOCOLLO
SULLA COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTE ISTITUITA DALL'ARTICOLO 27 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
VISTO l'articolo 28 A, paragrafo 6 e l'articolo 28 E del trattato sull'Unione europea,
RAMMENTANDO che l'Unione conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla realizzazione di un livello sempre crescente di convergenza d'azione degli Stati membri;
RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune; che essa assicura all'Unione una capacità operativa fondata su mezzi civili e militari; che l'Unione può avvalersi di tali mezzi per le missioni di cui all'articolo 28 B del trattato sull'Unione europea che si svolgono al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; che l'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità militari fornite dagli Stati membri, conformemente al principio della «riserva unica di forze»;
RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri;
RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, che resta il fondamento della difesa collettiva dei suoi membri, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto;
CONVINTE che un ruolo più forte dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa contribuirà alla vitalità di un'Alleanza atlantica rinnovata, conformemente agli accordi «Berlin plus»;
DETERMINATE ad assicurare che l'Unione sia in grado di assumere pienamente le responsabilità che le incombono nella comunità internazionale;
RICONOSCENDO che l'Organizzazione delle Nazioni Unite può chiedere l'assistenza dell'Unione per attuare d'urgenza missioni avviate ai sensi dei capi VI e VII della Carta delle Nazioni Unite;
RICONOSCENDO che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiederà sforzi da parte degli Stati membri nel settore delle capacità;
CONSAPEVOLI che il raggiungimento di una nuova fase nello sviluppo della politica europea di sicurezza e di difesa presuppone sforzi risoluti da parte degli Stati membri che ne hanno espresso la disponibilità;
RICORDANDO che è importante che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sia pienamente associato ai lavori nel quadro della cooperazione strutturata permanente,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo 1
La cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 28 A, paragrafo 6 del trattato sull'Unione europea è aperta a ogni Stato membro che s'impegni, dalla data dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona:
a) |
a procedere più intensamente allo sviluppo delle sue capacità di difesa, attraverso lo sviluppo dei suoi contributi nazionali e la partecipazione, se del caso, a forze multinazionali, ai principali programmi europei di equipaggiamento e all'attività dell'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (l'Agenzia europea per la difesa), e |
b) |
ad essere in grado di fornire, al più tardi nel 2010, a titolo nazionale o come componente di gruppi di forze multinazionali, unità di combattimento mirate alle missioni previste, configurate sul piano tattico come gruppi tattici, con gli elementi di supporto, compresi trasporto e logistica, capaci di intraprendere missioni menzionate all'articolo 28 B del trattato sull'Unione europea, entro un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere a richieste dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e sostenibili per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabili fino ad almeno 120 giorni. |
Articolo 2
Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanente si impegnano, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1:
a) |
a cooperare, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa, e a riesaminare regolarmente tali obiettivi alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell'Unione; |
b) |
a ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica; |
c) |
a prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali; |
d) |
a cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del «meccanismo di sviluppo delle capacità»; |
e) |
a partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa. |
Articolo 3
L'Agenzia europea per la difesa contribuisce alla valutazione regolare dei contributi degli Stati membri partecipanti in materia di capacità, in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che saranno stabiliti, tra l'altro, sulla base dell'articolo 2, e riferisce in materia almeno una volta l'anno. La valutazione potrà servire di base alle raccomandazioni e alle decisioni del Consiglio adottate conformemente all'articolo 28 E del trattato sull'Unione europea.
PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA SULL'ADESIONE DELL'UNIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
LE ALTE PARTI CONTRAENTI
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo 1
L'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso denominata «convenzione europea»), previsto dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda:
a) |
le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della convenzione europea, |
b) |
i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati non membri e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all'Unione. |
Articolo 2
L'accordo di cui all'articolo 1 deve garantire che l'adesione non incida né sulle competenze dell'Unione né sulle attribuzioni delle sue istituzioni. Deve inoltre garantire che nessuna disposizione dello stesso incida sulla situazione particolare degli Stati membri nei confronti della convenzione europea e, in particolare, riguardo ai suoi protocolli, alle misure prese dagli Stati membri in deroga alla convenzione europea ai sensi del suo articolo 15 e a riserve formulate dagli Stati membri nei confronti della convenzione europea ai sensi del suo articolo 57.
Articolo 3
Nessuna disposizione dell'accordo di cui all'articolo 1 deve avere effetti sull'articolo 292 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
PROTOCOLLO
SUL MERCATO INTERNO E SULLA CONCORRENZA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che il mercato interno ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata,
HANNO CONVENUTO che a tal fine l'Unione adotta, se necessario, misure in base alle disposizioni dei trattati, compreso in base all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il presente protocollo è allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
PROTOCOLLO
SULL'APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA ALLA POLONIA E AL REGNO UNITO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
CONSIDERANDO che l'applicazione della Carta deve essere rigorosamente conforme alle disposizioni del predetto articolo 6 e del titolo VII della Carta medesima;
CONSIDERANDO che il predetto articolo 6 esige che la Carta sia applicata e interpretata dagli organi giurisdizionali della Polonia e del Regno Unito rigorosamente in conformità con le spiegazioni di cui a detto articolo;
CONSIDERANDO che la Carta contiene sia diritti che principi;
CONSIDERANDO che la Carta contiene sia disposizioni di carattere civile e politico che disposizioni di carattere economico e sociale;
CONSIDERANDO che la Carta ribadisce i diritti, le libertà e i principi riconosciuti nell'Unione e rende detti diritti più visibili ma non crea nuovi diritti o principi;
RAMMENTANDO gli obblighi imposti alla Polonia e al Regno Unito dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal diritto dell'Unione in generale;
PRENDENDO ATTO dell'auspicio della Polonia e del Regno Unito di chiarire determinati aspetti dell'applicazione della Carta;
DESIDEROSE pertanto di chiarire l'applicazione della Carta in relazione alle leggi e all'azione amministrativa della Polonia e del Regno Unito e la sua azionabilità dinanzi a un organo giurisdizionale in Polonia e nel Regno Unito;
RIAFFERMANDO che i riferimenti nel presente protocollo all'applicazione di disposizioni specifiche della Carta non pregiudicano in alcun modo l'applicazione di altre disposizioni della Carta;
RIAFFERMANDO che il presente protocollo non pregiudica l'applicazione della Carta agli altri Stati membri;
RIAFFERMANDO che il presente protocollo non pregiudica gli altri obblighi imposti alla Polonia e al Regno Unito dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal diritto dell'Unione in generale,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo 1
1. La Carta non estende la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o di qualunque altro organo giurisdizionale della Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi, i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o l'azione amministrativa della Polonia o del Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali che essa riafferma.
2. In particolare e per evitare dubbi, nulla nel titolo IV della Carta crea diritti azionabili dinanzi a un organo giurisdizionale applicabili alla Polonia o al Regno Unito, salvo nella misura in cui la Polonia o il Regno Unito abbiano previsto tali diritti nel rispettivo diritto interno.
Articolo 2
Ove una disposizione della Carta faccia riferimento a leggi e pratiche nazionali, detta disposizione si applica alla Polonia o al Regno Unito soltanto nella misura in cui i diritti o i principi ivi contenuti sono riconosciuti nel diritto o nelle pratiche della Polonia o del Regno Unito.
PROTOCOLLO
SULL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA CONCORRENTE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo unico
Con riferimento all'articolo 2 A, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo alla competenza concorrente, quando l'Unione agisce in un determinato settore, il campo di applicazione di questo esercizio di competenza copre unicamente gli elementi disciplinati dall'atto dell'Unione in questione e non copre pertanto l'intero settore.
PROTOCOLLO
SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO sottolineare l'importanza dei servizi di interesse generale,
HANNO CONVENUTO le disposizioni interpretative seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo 1
I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comprendono in particolare:
— |
il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti; |
— |
la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse; |
— |
un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente. |
Articolo 2
Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico.
PROTOCOLLO
SULLA DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 C, PARAGRAFO 4, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E 205, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA TRA IL 1O NOVEMBER 2014 E IL 31 MARZO 2017, DA UN LATO, E DAL 1O APRILE 2017, DALL'ALTRO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
TENENDO CONTO che l'accordo sulla decisione del Consiglio relativa all'attuazione degli articoli 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e dal 1o aprile 2017, dall'altro (in appresso denominata «la decisione»), ha rivestito un'importanza fondamentale all'atto dell'approvazione del trattato di Lisbona,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo unico
Prima che il Consiglio esamini qualsiasi progetto che miri alla modifica o all'abrogazione della decisione o di una delle sue disposizioni, ovvero alla modifica indiretta della sua portata o del suo senso mediante la modifica di un altro atto giuridico dell'Unione, il Consiglio europeo delibera preliminarmente su detto progetto per consenso in conformità dell'articolo 9 B, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea.
PROTOCOLLO
SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dalle disposizioni istituzionali dei trattati applicabili prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona a quelle previste da detto trattato, è necessario prevedere disposizioni transitorie,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
Articolo 1
Nel presente protocollo i termini «trattati» designano il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
TITOLO I
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 2
In tempo utile prima delle elezioni parlamentari europee del 2009, il Consiglio europeo adotta, conformemente all'articolo 9 A, paragrafo 2, secondo comma del trattato sull'Unione europea, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.
Fino alla scadenza della legislatura 2004-2009, la composizione e il numero di membri del Parlamento europeo restano quelli esistenti all'entrata in vigore del trattato di Lisbona.
TITOLO II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MAGGIORANZA QUALIFICATA
Articolo 3
1. Conformemente all'articolo 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, le disposizioni di tale paragrafo e le disposizioni dell'articolo 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relative alla definizione della maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo e al Consiglio, prendono effetto il 1o novembre 2014.
2. Nel periodo dal 1o novembre 2014 al 31 marzo 2017, quando una deliberazione deve essere adottata a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che la deliberazione sia adottata in base alla maggioranza qualificata ai sensi del paragrafo 3. In tal caso si applicano i paragrafi 3 e 4.
3. Fino al 31 ottobre 2014, sono in vigore le disposizioni seguenti fatto salvo l'articolo 201 bis, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio |
12 |
Bulgaria |
10 |
Repubblica ceca |
12 |
Danimarca |
7 |
Germania |
29 |
Estonia |
4 |
Irlanda |
7 |
Grecia |
12 |
Spagna |
27 |
Francia |
29 |
Italia |
29 |
Cipro |
4 |
Lettonia |
4 |
Lituania |
7 |
Lussemburgo |
4 |
Ungheria |
12 |
Malta |
3 |
Paesi Bassi |
13 |
Austria |
10 |
Polonia |
27 |
Portogallo |
12 |
Romania |
14 |
Slovenia |
4 |
Slovacchia |
7 |
Finlandia |
7 |
Svezia |
10 |
Regno Unito |
29 |
Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù dei trattati, debbono essere adottate su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adotta un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato.
4. Fino al 31 ottobre 2014, qualora, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio prendano parte alle votazioni, ossia nei casi in cui si fa riferimento alla maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati, una proporzione del numero dei membri del Consiglio ed eventualmente una percentuale della popolazione degli Stati membri interessati pari a quelle previste al paragrafo 3 del presente articolo.
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORMAZIONI DEL CONSIGLIO
Articolo 4
Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 9 C, paragrafo 6, primo comma del trattato sull'Unione europea, il Consiglio può riunirsi nelle formazioni previste al secondo e terzo comma di detto paragrafo, nonché nelle altre formazioni il cui elenco è stabilito con decisione del Consiglio «Affari generali» deliberante a maggioranza semplice.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE, INCLUSO L'ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA
Articolo 5
I membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato. Tuttavia, il giorno della nomina dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, giunge a termine il mandato del membro avente la stessa nazionalità dell'alto rappresentante.
TITOLO V
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO, ALTO RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE, E AL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL CONSIGLIO
Articolo 6
Il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e del segretario generale aggiunto del Consiglio giunge a termine alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il Consiglio nomina il segretario generale in conformità dell'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI CONSULTIVI
Articolo 7
Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:
Belgio |
12 |
Bulgaria |
12 |
Repubblica ceca |
12 |
Danimarca |
9 |
Germania |
24 |
Estonia |
7 |
Irlanda |
9 |
Grecia |
12 |
Spagna |
21 |
Francia |
24 |
Italia |
24 |
Cipro |
6 |
Lettonia |
7 |
Lituania |
9 |
Lussemburgo |
6 |
Ungheria |
12 |
Malta |
5 |
Paesi Bassi |
12 |
Austria |
12 |
Polonia |
21 |
Portogallo |
12 |
Romania |
15 |
Slovenia |
7 |
Slovacchia |
9 |
Finlandia |
9 |
Svezia |
12 |
Regno Unito |
24 |
Articolo 8
Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:
Belgio |
12 |
Bulgaria |
12 |
Repubblica ceca |
12 |
Danimarca |
9 |
Germania |
24 |
Estonia |
7 |
Irlanda |
9 |
Grecia |
12 |
Spagna |
21 |
Francia |
24 |
Italia |
24 |
Cipro |
6 |
Lettonia |
7 |
Lituania |
9 |
Lussemburgo |
6 |
Ungheria |
12 |
Malta |
5 |
Paesi Bassi |
12 |
Austria |
12 |
Polonia |
21 |
Portogallo |
12 |
Romania |
15 |
Slovenia |
7 |
Slovacchia |
9 |
Finlandia |
9 |
Svezia |
12 |
Regno Unito |
24 |
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AGLI ATTI ADOTTATI IN BASE AI TITOLI V E VI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI LISBONA
Articolo 9
Gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base al trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al trattato sull'Unione europea.
Articolo 10
1. A titolo di misura transitoria e in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le attribuzioni delle istituzioni alla data di entrata in vigore di detto trattato sono le seguenti: le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sono applicabili e le attribuzioni della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, restano invariate, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell'articolo 35, paragrafo 2 di detto trattato sull'Unione europea.
2. La modifica di un atto di cui al paragrafo 1 comporta che, con riguardo all'atto modificato e nei confronti degli Stati membri ai quali esso si applica, le attribuzioni delle istituzioni menzionate in detto paragrafo si applichino quali previste dai trattati.
3. In ogni caso la misura transitoria di cui al paragrafo 1 cessa di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.
4. Al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3 il Regno Unito può notificare al Consiglio che, riguardo agli atti di cui al paragrafo 1, non accetta le attribuzioni delle istituzioni menzionate al paragrafo 1 quali previste dai trattati. Se il Regno Unito ha effettuato la notifica, cessano di applicarsi a detto Stato tutti gli atti di cui al paragrafo 1 dalla data di fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3. Il presente comma non si applica nel caso degli atti modificati applicabili al Regno Unito secondo quanto indicato al paragrafo 2.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina gli adattamenti necessari che ne conseguono e il necessario regime transitorio. Il Regno Unito non partecipa all'adozione della decisione. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare una decisione che stabilisce che il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti suddetti.
5. Successivamente il Regno Unito può in qualsiasi momento notificare al Consiglio che desidera partecipare ad atti che, in forza del paragrafo 4, primo comma, hanno cessato di applicarsi a detto Stato. In tale occorrenza si applicano, secondo i casi, le disposizioni pertinenti del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea o del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le attribuzioni delle istituzioni riguardo a tali atti sono quelle previste dai trattati. Quando agiscono nell'ambito dei protocolli in questione, le istituzioni dell'Unione e il Regno Unito si adoperano per ristabilire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito all'acquis dell'Unione riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis e rispettandone la coerenza.
B. PROTOCOLLI DA ALLEGARE AL TRATTATO DI LISBONA
PROTOCOLLO N. 1
CHE MODIFICA I PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA E/O AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE di modificare i protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, per adattarli alle nuove regole definite dal trattato di Lisbona,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato di Lisbona:
Articolo 1
1) I protocolli in vigore alla data di entrata in vigore del presente trattato e che sono allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono modificati conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2) Le modifiche orizzontali previste all'articolo 2, punto 2) del trattato di Lisbona sono applicabili ai protocolli di cui al presente articolo, ad eccezione delle lettere d), e) e j).
3) Nei protocolli di cui al punto 1) del presente articolo:
a) |
l'ultimo capoverso del preambolo che cita il trattato o i trattati a cui è allegato il protocollo in questione è sostituito da «HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea». La presente lettera non si applica al protocollo sulla coesione economica e sociale né al protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri. Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea, il protocollo sull'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese e il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea sono allegati anche al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica; |
b) |
i termini «delle Comunità» sono sostituiti da «dell'Unione» e i termini «le Comunità» sono sostituiti da «l'Unione»; se del caso, il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale. |
4) Nei protocolli seguenti i termini «del trattato», «dal trattato» e «il trattato» sono sostituiti, rispettivamente, da «dei trattati», «dai trattati» e «i trattati» e il riferimento al trattato sull'Unione europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un riferimento ai trattati:
a) |
protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
|
b) |
protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
|
c) |
protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi
|
d) |
protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca
|
e) |
protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
|
f) |
protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
|
g) |
protocollo sull'acquisto di beni immobili in Danimarca
|
h) |
protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri
|
i) |
protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio
|
5) Nei protocolli e allegati seguenti, i termini «del trattato» sono sostituiti da un rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
a) |
protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea:
|