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Document 32000Y0805(01)
Information from the Commission - Notice to importers in the European Community of controlled and new substances that deplete the ozone layer regarding Regulation (EC) EP-COUN 3613/1/2000 of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ozone layer
Comunicazione della Commissione - Comunicazione agli importatori dell'Unione europea di sostanze controllate e di nuove sostanze che riducono lo strato di ozono, relativa al regolamento (CE) PE-CONS 3613/1/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
Comunicazione della Commissione - Comunicazione agli importatori dell'Unione europea di sostanze controllate e di nuove sostanze che riducono lo strato di ozono, relativa al regolamento (CE) PE-CONS 3613/1/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
OJ C 224, 5.8.2000, p. 3–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Comunicazione della Commissione - Comunicazione agli importatori dell'Unione europea di sostanze controllate e di nuove sostanze che riducono lo strato di ozono, relativa al regolamento (CE) PE-CONS 3613/1/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 05/08/2000 pag. 0003 - 0009
Comunicazione agli importatori dell'Unione europea di sostanze controllate e di nuove sostanze che riducono lo strato di ozono, relativa al regolamento (CE) PE-CONS 3613/1/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2000/C 224/03) La presente comunicazione è destinata alle imprese che nel 2001 intendono importare nell'Unione europea le seguenti sostanze da paesi terzi: Gruppo I CFC-11, -12, -113, -114 o -115 Gruppo II altri CFC completamente alogenati Gruppo III halon 1211, 1301 o 2402 Gruppo IV tetracloruro di carbonio Gruppo V 1,1,1-tricloroetano Gruppo VI bromuro di metile Gruppo VII idrobromofluorocarburi Gruppo VIII idroclorofluorocarburi Nuove sostanze bromoclorometano. L'articolo 7 del regolamento (CE) PE-CONS 3613/1/2000, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono(1), stabilisce che l'importazione delle sostanze elencate nei gruppi da I a VIII dell'allegato I alla presente comunicazione(2) è soggetta a limitazioni quantitative. L'allegato I del regolamento (CE) PE-CONS 3613/1/2000 indica le sostanze soggette a controllo mentre l'allegato III specifica i limiti quantitativi entro cui è consentita l'importazione relativamente ai gruppi da I a VIII. Nel 2001 la quantità di bromuro di metile non deve superare il 40 % delle quantità importate da importatori primari(3), né il 40 % delle quantità prodotte nell'Unione europea nell'anno di riferimento 1991. La quantità di HCFC, gruppo VIII, che gli importatori e i produttori possono immettere sul mercato e/o utilizzare per proprio conto nell'Unione europea è calcolata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettera b), del regolamento (CE) PE-CONS 3613/1/2000, il quale stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, assegna a ciascun produttore o importatore un contingente entro i limiti quantitativi totali stabiliti nell'allegato III del regolamento (CE) PE-CONS 3613/1/2000. Le imprese importatrici di HCFC si suddividono nelle seguenti tre categorie: 1) importatori che intendono immettere gli HCFC sul mercato comunitario e che non si occupano della produzione di HCFC, né della loro vendita a produttori dell'Unione europea; 2) importatori che non producono HCFC, ma li vendono a produttori dell'Unione europea; 3) produttori dell'Unione europea che importano per proprio conto quantità supplementari di HCFC da immettere sul mercato comunitario. Le imprese della prima categoria sono invitate a richiedere l'assegnazione di contingenti d'importazione. Se un importatore appartiene sia alla categoria 1 che alla categoria 2, deve indicare chiaramente le quantità che intende importare e che non sono destinate a produttori dell'Unione europea. La Commissione assegna, mediante apposita decisione, ai produttori di HCFC dell'Unione europea un contingente di immissione sul mercato per il 2001. Le quantità importate dalle imprese appartenenti alle categorie 2 e 3 rientrano nel contingente di immissione sul mercato dei produttori. Le quantità importate dalle imprese appartenenti alle categorie 2 e 3 sono oggetto di licenze di importazione che devono essere richieste nel corso del 2001. Tali quantità verranno comparate ai contingenti individuali di immissione sul mercato che la Commissione assegnerà ai produttori per il 2001. La quantità totale di HCFC che può essere immessa sul mercato comunitario, calcolata secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettera b), del regolamento, è pari a 6678 tonnellate PRO (cfr. allegato III del regolamento (CE) PE-CONS 3613/1/2000). A norma dell'articolo 22 del regolamento, è vietata l'importazione di nuove sostanze (bromoclorometano) elencate nell'allegato II del medesimo regolamento. Ai fini del regolamento, le quantità vengono misurate in tonnellate PRO per tener conto del potenziale di riduzione dello strato di ozono delle diverse sostanze(4). Di seguito vengono specificate le quantità di ciascun gruppo di sostanze controllate, pure o in miscela, di cui è permessa l'importazione nel corso del 2001. >SPAZIO PER TABELLA> L'importazione di quantità supplementari può essere autorizzata mediante decisione della Commissione in conformità dell'articolo 18 del regolamento relativamente alle seguenti categorie: a) Utilizzazione come materia prima: la trasformazione di una sostanza controllata mediante un processo durante il quale viene completamente modificata rispetto alla composizione originale. b) Utilizzazione come agente di fabbricazione: l'uso di sostanze controllate come agenti chimici di fabbricazione nei processi che hanno luogo negli impianti esistenti e le cui emissioni siano trascurabili. c) Sostanza recuperate: sostanze controllate che sono state utilizzate e quindi recuperate da macchine o apparecchiature e che devono essere rigenerate o distrutte nell'Unione europea. d) Sostanze riciclate: sostanze controllate che sono state recuperate e sottoposte ad un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essiccamento. e) Sostanze rigenerate: sostanze controllate recuperate da macchine o apparecchiature, rilavorate e purificate mediante processi di filtrazione, essiccamento, distillazione e trattamento chimico, al fine di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità. f) Distruzione: sostanze controllate che devono essere distrutte mediante tecnologie approvate dalle parti del protocollo di Montreal e il cui risultato è la trasformazione permanente o la decomposizione, completa o di una parte significativa, della sostanza stessa. g) Usi sanitari: bromuro di metile utilizzato per usi sanitari secondo la definizione data dalle parti del protocollo di Montreal. h) Prima della spedizione: bromuro di metile utilizzato prima della spedizione secondo quanto definito dalle parti del protocollo di Montreal. i) Trasferimenti tra produttori: sostanze controllate prodotte in un paese terzo per conto di un produttore dell'UE in conformità dell'articolo 3, paragrafo 10, del regolamento (CE) PE-CONS 3613/1/2000. Soltanto i produttori dell'UE possono importare questa categoria di prodotti. j) Usi essenziali: sostanze controllate che devono essere utilizzate per scopi considerati essenziali in conformità con i criteri specificati nella decisione IV/25 dalle parti del protocollo di Montreal e approvati dalla Commissione in conformità dell'articolo 18 del regolamento. È stata pubblicata un'apposita comunicazione riguardante gli usi essenziali e le imprese che desiderano importare sostanze controllate per usi essenziali devono richiedere l'autorizzazione mediante il formulario accluso alla comunicazione stessa. Le imprese che desiderano essere prese in considerazione dalla Commissione per l'assegnazione dei contingenti di importazione per il periodo di dodici mesi compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2001, devono presentare domanda alla Commissione mediante copia del formulario contenuto nell'allegato II della presente comunicazione. La Commissione informa le imprese che desiderano richiedere un contingente di importazione che devono presentare la dichiarazione di cui all'allegato II entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione al seguente indirizzo: Sig.ra Marie-Jo De Block Protezione strato di ozono Commissione europea Direzione generale dell'Ambiente Unità ENV.D.3 Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles . Informazioni possono essere richieste per iscritto al suddetto indirizzo, oppure via fax al numero (32-2) 296 95 54 o all'indirizzo e-mail: Marie-Jose.De-Block@cec.eu.int Una copia della domanda deve inoltre essere inviata all'autorità competente dello Stato membro (cfr. allegato III). Dopo la ricezione delle domande e dopo la consultazione del comitato di gestione di cui all'articolo 18, la Commissione europea attribuisce i contingenti per ogni importatore. Tutti i richiedenti verranno informati a mezzo posta dei contingenti loro attribuiti. In conformità dell'articolo 6 del regolamento, le imprese possono importare le sotanze controllate unicamente se sono in possesso di una licenza di importazione rilasciata dalla Commissione. Durante il 2001 le imprese cui è stato assegnato un contingente devono richiedere alla Commissione una licenza d'importazione per ogni spedizione di sostanze controllate, utilizzando gli appositi formulari che verranno inviati loro unitamente all'assegnazione della quota. Se i servizi della Commissione constatano che la richiesta è conforme alla quota autorizzata, viene rilasciata una licenza d'importazione. La Commissione si riserva il diritto di non concedere la licenza di importazione se la sostanza da importare non corrisponde alla descrizione o rischia di non essere destinata all'uso autorizzato. Gli importatori di sostanze recuperate o rigenerate sono inoltre pregati di fornire, con ciascuna domanda di licenza, ulteriori informazioni relativamente all'origine e alla destinazione della sostanza e al trattamento cui intendono sottoporla. Può anche essere richiesto un certificato di analisi. (1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. (2) Non costituiscono oggetto della presente comunicazione le sostanze controllate o le miscele che siano importate in un prodotto manufatto diverso da un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinamento della sostanza. (3) Gli importatori primari di bromuro di metile sono gli importatori che nel 1991 hanno acquistato bromuro di metile direttamente da produttori non appartenenti all'Unione europea. (4) Per quanto riguarda le miscele, deve essere inclusa nella quantità PRO unicamente la quantità di sostanze controllate contenuta nelle miscele. L'1,1,1-tricloroetano viene sempre immesso sul mercato con stabilizzatori. Il fornitore deve indicare all'importatore la percentuale di stabilizzatore da dedurre prima di calcolare il tonnellaggio ponderato di PRO. ALLEGATO I Sostanze contemplate dal regolamento >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >PIC FILE= "C_2000224IT.000702.EPS"> >PIC FILE= "C_2000224IT.000801.EPS"> ALLEGATO III//ANEXO III//ANEXO III//ANNEX III//ANNEXE III//ANHANG III//BIJLAGE III//BILAG III//BILAGA III//LIITE III//ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ÖSTERREICH Mr Paul Krajnik Ministry of the Environment Chemical Department Stubenbastei 5 A - 1010 Wien BELGIQUE Mr Roland Marijnissen Ministère de la Santé Publique et de l'Environnement Département de l'Environnement 19, Boulevard Pacheco - bte 7 B - 1010 Brussels DANMARK Mrs Kirsten Doerge Miljøstyrelsen Strandgade 29 DK - 1401 Copenhagen K SUOMI/FINLAND Mrs Eliisa Irpola Finnish Environment Institute Kesäkatu 6 SF - 00121 Helsinki FRANCE Mrs Laurence Musset Ministère de l'Environnement DRPR/BSPC 20, Avenue de Ségur F - 75302 Paris 07 SP DEUTSCHLAND Mr Heinrich W. Kraus Federal Ministry for the Environment Dept. JG 115 Bernkasteler Straße 8 D - 53175 Bonn GREECE Mrs Elpida Politis Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works International Activities and EEC Department 17 Ameliedos Street GR - 11523 Athens IRELAND Ms Nuala McLoughlin Department of the Environment Environment International Custom House IRL - Dublin 1 ITALIA Mrs Giuliana Gasparrini Ministry of Environment Atmospheric Pollution Department Via Ferratella in Laterano, 33 I - 00184 Roma LUXEMBOURG Mr Theo Weber Administration de l'Environnement 1, Rue Bender L - 1229 Luxembourg PORTUGAL Ms Cristina Vaz Nunes Ministério do Ambiente Instituto de Meteorologia Rua C ao Aeroporto de Lisboa P - 1700 Lisboa ESPAÑA Mr Ángel Rascón Ministerio de Medio Ambiente D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental Pza. San Juan de la Cruz s/n 4a Planta - Despacho 4.60 E - 28071 Madrid SVERIGE Ms Maria Ujfalusi Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Blekholmsterassen 36 S - 106 48 Stockholm NEDERLAND Dr. Joop A. van Haasteren Ministry of Housing, Physical Planning and Environment Postbus 30945 Rihnstraat 8 2500 GX Den Haag Nederland UNITED KINGDOM Mrs Maria Nolan Department of the Environment, Transport and Regions Global Atmosphere Division 3rd floor - zone 3/C2 Ashdown House 123, Victoria Street SW1E 6DE London United Kingdom