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Document 52020XC0320(04)

Comunicazione della Commissione Nota di orientamento agli Stati membri in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione, che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 della Commissione 2020/C 91 I/02

OJ C 91I , 20.3.2020, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 91/10


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nota di orientamento agli Stati membri in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione, che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 della Commissione

(2020/C 91 I/02)

Il 15 marzo 2020, nell’ambito della risposta alle conseguenze dell’insorgenza della crisi epidemiologica causata dal coronavirus, la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 (1) (di seguito «il regolamento di esecuzione») che subordina l’esportazione di taluni dispositivi di protezione individuale (DPI) alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato una modifica del regolamento di esecuzione.

Poiché il regolamento di esecuzione modificato comporta, per le autorità competenti degli Stati membri e per gli operatori economici, nuovi obblighi applicabili dal giorno della pubblicazione, sono stati elaborati i presenti orientamenti al fine di assisterli nel processo di attuazione.

I presenti orientamenti non sono giuridicamente vincolanti e hanno esclusivamente scopo informativo. Non sostituiscono il regolamento di esecuzione modificato e non pregiudicano l’interpretazione del regolamento da parte della Corte di giustizia.

1.   Procedura

La Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione e la relativa modifica con procedura d’urgenza a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (2).

Il regolamento è valido per un periodo di sei settimane, durante il quale gli Stati membri saranno consultati in sede di comitato per le misure di salvaguardia per i) confermare l’approccio scelto e ii) decidere in merito alla necessità di adottare misure appropriate per il periodo successivo.

2.   Obiettivo delle misure

Queste misure sono state adottate in considerazione del crescente fabbisogno di DPI e in base al presupposto che la domanda di tali prodotti continuerà a registrare un notevole aumento in futuro, oltre a provocare situazioni di penuria in molti Stati membri dell’UE.

Nonostante sia stato incoraggiato l’aumento della produzione, l’attuale livello di produzione dell’Unione e le scorte esistenti non saranno sufficienti a soddisfare la domanda all’interno dell’Unione. Ciò è particolarmente vero in ragione del fatto che i DPI possono essere esportati senza restrizioni in altre parti del mondo, mentre alcuni paesi terzi hanno deciso, ufficialmente o informalmente, di limitare le esportazioni di DPI. Alcuni di questi paesi sono anche fornitori tradizionali del mercato dell’Unione e ciò esercita un’ulteriore pressione su quest’ultimo.

I DPI costituiscono un prodotto essenziale per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia e salvaguardare la salute del personale sanitario che tratta pazienti infetti.

L’obiettivo di queste misure eccezionali è pertanto porre rimedio a una situazione critica e prevenirla.

Al tempo stesso, l’Unione non intende limitare le esportazioni più dello stretto necessario, ed è anzi suo auspicio difendere il principio di solidarietà internazionale in questa situazione di pandemia mondiale. È per questo motivo che gli Stati membri possono concedere autorizzazioni di esportazione, e sarebbero tenuti a farlo, non solo nei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione, ma anche qualora la spedizione di cui trattasi non costituisca una minaccia per il reale fabbisogno di DPI nell’Unione e serva a soddisfare una legittima esigenza legata all’uso medico professionale o ufficiale in un paese terzo.

Per qualsiasi quesito relativo alla fornitura di DPI all’interno dell’UE, gli Stati membri possono rivolgersi al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) (3).

3.   Relazione con le misure degli Stati membri (4)

La penuria di DPI verificatasi negli ultimi giorni ha indotto alcuni Stati membri ad adottare determinate misure a livello nazionale. Al tempo stesso, preservare l’integrità del mercato unico è uno degli obiettivi perseguiti dalla Commissione durante la crisi attuale per rafforzare congiuntamente la risposta alla sfida della protezione della salute in una situazione in cui le forniture di DPI sono limitate.

Il regolamento di esecuzione è stato adottato con l’intesa che gli Stati membri revochino le eventuali misure restrittive adottate a livello nazionale, formalmente o informalmente, riguardanti le esportazioni verso paesi terzi o gli scambi tra gli Stati membri all’interno del mercato unico, che vanno oltre le azioni finalizzate a garantire l’accesso prioritario a tale materiale a coloro che ne hanno maggiormente bisogno (ad esempio ospedali, pazienti, operatori sanitari, autorità di protezione civile) (5).

4.   Orientamenti pratici

4.1.   Prodotti interessati

L’obbligo di autorizzazione di esportazione riguarda i prodotti elencati nella tabella di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione, nella colonna «Descrizione».

Tale allegato illustra in dettaglio i dispositivi di protezione individuale per i quali, all’interno dell’Unione, vi è una vitale necessità per quanto riguarda ospedali, pazienti, operatori del settore, autorità di protezione civile.

La Commissione può rivedere il suddetto elenco alla luce degli sviluppi sia in termini di nuove prove sulla scarsità di forniture, sia in termini di maggiori capacità di produzione che consentano di dissipare le preoccupazioni in merito alla penuria di scorte. In tal caso, la Commissione modificherà il regolamento di esecuzione o adotterà un nuovo regolamento.

Le informazioni sulla situazione aggiornata della risposta della Commissione al coronavirus sono disponibili sul sito web dedicato: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it#latest. Le autorità competenti degli Stati membri e gli operatori economici sono pertanto invitati a consultarlo quotidianamente.

Il regolamento di esecuzione si applica indipendentemente dal fatto che il prodotto interessato sia originario o meno dell’Unione.

4.2.   Attività interessata

Il regolamento di esecuzione si applica a tutte le esportazioni fuori dall’Unione.

Sono interessati tutti i paesi terzi, compresi i partner preferenziali.

Tuttavia, in considerazione della forte integrazione del mercato interno con tutti i quattro Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), nonché dell’integrazione delle catene di valore della produzione e delle reti di distribuzione con i medesimi paesi, il regolamento di esecuzione non si applica alle esportazioni verso questi quattro paesi, che rimangono pertanto liberi da restrizioni. Tenuto conto della particolare dipendenza dei paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato, nonché delle Fær Øer, dalle catene di approvvigionamento metropolitane degli Stati membri, e della particolare dipendenza di Andorra, di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano dalle catene di approvvigionamento degli Stati membri confinanti, ad essi si applica il medesimo principio.

Il regolamento di esecuzione non si applica agli scambi tra gli Stati membri dell’UE. A norma dell’articolo 127, paragrafo 3, dell’accordo di recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord deve essere considerato uno Stato membro e non un paese terzo.

Il regolamento di esecuzione non si applica alle importazioni nell’Unione dei DPI individuati nell’allegato I del medesimo regolamento. Al fine di agevolare le importazioni ed evitare ritardi, la Commissione ha presentato la raccomandazione (UE) 2020/403 sulle procedure di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato nel contesto della minaccia rappresentata dalla COVID-19 (6).

4.3.   Obbligo di presentazione delle domande

L’esportatore deve presentare una domanda di autorizzazione di esportazione.

Gli Stati membri definiscono il contenuto del modulo di domanda. Le informazioni richieste nel modulo dovrebbero consentire allo Stato membro di rilasciare un’autorizzazione di esportazione conformemente all’allegato II del regolamento di esecuzione. Al fine di favorire un approccio più coordinato, l’allegato I dei presenti orientamenti fornisce a titolo esemplificativo un possibile modello di modulo di domanda.

Gli Stati membri dovrebbero consentire, nella misura del possibile, la presentazione delle domande per via elettronica.

5.   Autorità competenti degli Stati membri

La domanda è presentata all’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito.

Se i dispositivi di protezione si trovano in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione, tale circostanza deve essere indicata nella domanda. Se si trovano in più luoghi, vanno indicati tutti i luoghi.

Gli Stati membri sono invitati a comunicare alla direzione generale del Commercio della Commissione europea, entro la mezzanotte del 20 marzo 2020, i nomi e i recapiti delle autorità competenti incaricate del rilascio delle autorizzazioni di esportazione. Tali informazioni saranno pubblicate sul sito web della direzione generale del Commercio (7). La comunicazione deve essere effettuata per via elettronica utilizzando la casella funzionale indicata al punto 6.

5.1.   Valutazione della domanda da parte delle autorità competenti

Il sistema non costituisce un divieto di esportazione. Tutte le esportazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento sono tuttavia subordinate alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione.

Nel decidere se concedere un’autorizzazione di esportazione, gli Stati membri devono rispettare l’obiettivo dell’atto di esecuzione, ossia garantire che le forniture dell’Unione siano adeguate a soddisfare la domanda vitale di DPI.

In altri termini, le autorizzazioni di esportazione possono essere concesse solo qualora la spedizione di cui trattasi non costituisca una minaccia per la disponibilità di DPI nel mercato dello Stato membro in questione o altrove nell’Unione, al fine di conseguire l’obiettivo del regolamento.

Nell’ambito di questo obiettivo generale, le autorità competenti dispongono di un margine di discrezionalità e l’esportazione di determinati quantitativi di specifici prodotti DPI può essere autorizzata in circostanze particolari, in funzione delle esigenze degli Stati membri.

L’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comprende un elenco indicativo di considerazioni di cui tenere conto, se del caso, nel decidere se un’autorizzazione di esportazione possa essere rilasciata.

Tali considerazioni riguardano, tra l’altro, l’adempimento di un obbligo di fornitura nell’ambito di una procedura di aggiudicazione congiunta da parte dell’Unione e degli Stati membri, il sostegno alle attività dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il sostegno a risposte coordinate a livello dell’UE a situazioni di crisi o la richiesta di assistenza da parte di paesi terzi o organizzazioni internazionali, comprese le forniture di emergenza necessarie alle organizzazioni umanitarie non governative o alle organizzazioni internazionali per effettuare le proprie operazioni di assistenza umanitaria in paesi terzi.

L’obiettivo di quest’ultimo punto è garantire, per quanto possibile, la disponibilità di DPI ove necessari al di fuori dell’Unione in paesi terzi che potrebbero trovarsi di fronte a un’impellente necessità di DPI in un determinato momento. Si tratta di espressioni del principio di solidarietà internazionale in generale e in una situazione di pandemia globale con ripercussioni in tutto il mondo, come pure del fatto che il commercio internazionale può contribuire ad assicurare la disponibilità di prodotti ove e quando siano necessari.

L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, non è esaustivo e gli Stati membri possono tenere conto di altri elementi. Essi devono tuttavia rispettare l’obiettivo generale del regolamento di esecuzione, come ricordato sopra.

In particolare, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del grado di integrazione del mercato raggiunto per i prodotti in questione nell’ambito di un accordo o di un’intesa che istituisce una zona di libero scambio con il paese cui è destinata l’esportazione. Sarebbe controproducente perturbare le catene del valore e le reti di distribuzione fortemente integrate già stabilite sulla base di tali accordi o intese, in particolare nel caso delle economie e dei paesi vicini. La Commissione esorta pertanto vivamente gli Stati membri a concedere autorizzazioni nella misura necessaria a prevenire tali perturbazioni.

Tra gli altri elementi che le autorità competenti potrebbero valutare è se la spedizione in questione serva ad adempiere obblighi contrattuali assunti prima di un determinato periodo di riferimento. Per favorire un approccio coordinato in tutta l’UE, gli Stati membri potrebbero utilizzare come riferimento l’anno civile precedente (ossia il 2019). Gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire che le esigenze dell’UE, qualora non possano essere soddisfatte altrimenti, ricevano attenzione prioritaria rispetto a tali elementi aggiuntivi.

5.2.   Termini pertinenti

Gli Stati membri devono trattare le domande di autorizzazione di esportazione entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti dispongono di tutte le informazioni necessarie.

Il termine può essere prorogato di cinque giorni lavorativi in circostanze debitamente giustificate.

Se il prodotto si trova in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione, lo Stato membro al quale è stata presentata la domanda dovrebbe consultare immediatamente le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in questione e fornire le informazioni pertinenti.

Le autorità consultate devono comunicare per iscritto, entro 10 giorni lavorativi, eventuali obiezioni che possano avere alla concessione dell’autorizzazione. Tali obiezioni vincolano lo Stato membro in cui è presentata la domanda.

Al contempo, dati i bisogni urgenti derivanti dall’epidemia di coronavirus, gli Stati membri sono invitati a trattare le domande al più presto e in anticipo rispetto ai termini di cinque o 10 giorni lavorativi indicati.

5.3.   Autorizzazione di esportazione

Senza la presentazione di un’autorizzazione di esportazione, l’esportazione è vietata.

Al fine di favorire un approccio coordinato in tutta l’UE, il modello per l’autorizzazione di esportazione figura nell’allegato II del regolamento di esecuzione.

6.   Notifica

L’obiettivo di queste misure eccezionali è garantire forniture adeguate in tutti gli Stati membri, in funzione del loro fabbisogno di DPI.

Al fine di assicurare la trasparenza del processo, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione per via elettronica le autorizzazioni concesse e non concesse in base al modello di cui all’allegato II. Tale notifica dovrebbe essere effettuata immediatamente dopo la decisione in merito all’autorizzazione.

Le informazioni dovrebbero essere trasmesse per via elettronica alla seguente casella funzionale:

TRADE-EXPORTAUTHORISATIONPPE@ec.europa.eu

La casella funzionale dovrebbe essere utilizzata anche per eventuali quesiti sull’applicazione del sistema.

I presenti orientamenti costituiscono un documento dinamico e potrebbero essere aggiornati man mano che nuove questioni e nuovi quesiti saranno segnalati alla Commissione.


(1)  GU L 77 I del 15.3.2020, pag. 1.

(2)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34.

(3)  ECHO-ERCC@ec.europa.eu.

(4)  Il 16 marzo 2020 la Commissione ha pubblicato orientamenti per gli Stati membri in cui definisce una serie di principi fondamentali per un approccio integrato ad una gestione efficace delle frontiere al fine di tutelare la salute preservando nel contempo l’integrità del mercato unico [Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali, C(2020) 1753].

(5)  Cfr. anche gli orientamenti sulle misure nazionali contenuti nell’allegato 2 della comunicazione «Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19», del 13 marzo 2020 [COM(2020) 112 final].

(6)  GU L 79 I del 16.3.2020, pag. 1.

(7)  https://ec.europa.eu/trade/.


ALLEGATO I

Modello per la domanda di autorizzazione di esportazione

UNIONE EUROPEA

Esportazione di dispositivi di protezione individuale [regolamento (UE) 2020/402]

1.

Esportatore (numero EORI, se del caso)

 

5.

Paese di destinazione

6.

Destinatario finale

7.

Codice della merce

8.

Quantità

9.

Unità

10.

Descrizione delle merci

11.

Luogo

12.

Data dell’esportazione programmata

 

 

13.

Firma, luogo e data, timbro

Note esplicative sul modulo di autorizzazione di esportazione

Casella 1 - Esportatore: nome e indirizzo completi dell’esportatore per il quale è rilasciata l’autorizzazione + numero EORI, se del caso.

Casella 4 - Autorità che rilascia l’autorizzazione: nome e indirizzo completi dell’autorità dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione di esportazione.

Casella 5 - Paese di destinazione: codice di geonomenclatura a 2 lettere del paese di destinazione delle merci per le quali è rilasciata l’autorizzazione.

Casella 6 - Destinatario finale: nome e indirizzo completi del destinatario finale delle merci, se noto al momento del rilascio dell’autorizzazione + numero EORI, se del caso. Se il destinatario finale non è noto al momento del rilascio, la casella è lasciata vuota.

Casella 7 - Codice della merce: il codice numerico del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata (2) utilizzato per classificare le merci da esportare al momento del rilascio dell’autorizzazione.

Casella 8 - Quantità: la quantità di merci misurata nell’unità di cui alla casella 9.

Casella 9 - Unità: l’unità di misura in cui è espressa la quantità di merci dichiarata nella casella 8. Le unità da utilizzare sono «P/ST» per i prodotti contati a singolo pezzo (ad esempio, le mascherine) e «PA» per i prodotti contati a paio (ad esempio, i guanti).

Casella 10 - Descrizione delle merci: descrizione in un linguaggio semplice e sufficientemente preciso da consentire l’identificazione delle merci.

Casella 11 - Luogo: il codice di geonomenclatura dello Stato membro in cui si trovano le merci. Se le merci sono ubicate nello Stato membro dell’autorità che rilascia l’autorizzazione, questa casella è lasciata vuota.

Casella 12: data in cui le merci per le quali è richiesta l’autorizzazione devono essere esportate.

Casella 13 - Firma, timbro, luogo e data: la firma e il timbro dell’autorità che rilascia l’autorizzazione. Il luogo e la data di rilascio dell’autorizzazione.


ALLEGATO II

Modello per le notifiche degli Stati membri

UNIONE EUROPEA

Esportazione di dispositivi di protezione individuale [regolamento (UE) 2020/402]

0.

Nome e recapiti dell’autorità competente

1.

Esportatore (numero EORI, se del caso)

 

2.

Paese di destinazione

3.

Destinatario finale

4.

Codice della merce

5.

Quantità

6.

Unità

7.

Descrizione delle merci

8.

Luogo

 

 

 

Autorizzazione all’esportazione concessa? (Sì/No)

Motivi della concessione/della mancata concessione:

Eventuali informazioni pertinenti relative alla consultazione di altri Stati membri a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione:

Casella 0: nome e indirizzo completi dell’autorità dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione di esportazione.

Casella 1 - Esportatore: nome e indirizzo completi dell’esportatore per il quale è rilasciata l’autorizzazione + numero EORI, se del caso.

Casella 2 - Paese di destinazione: codice di geonomenclatura a 2 lettere del paese di destinazione delle merci per le quali è rilasciata l’autorizzazione.

Casella 3 - Destinatario finale: nome e indirizzo completi del destinatario finale delle merci, se noto al momento del rilascio dell’autorizzazione + numero EORI, se del caso. Se il destinatario finale non è noto al momento del rilascio, la casella è lasciata vuota.

Casella 4 - Codice della merce: il codice numerico del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata utilizzato per classificare le merci da esportare al momento del rilascio dell’autorizzazione.

Casella 5 - Quantità: la quantità di merci misurata nell’unità di cui alla casella 6.

Casella 6 - Unità: l’unità di misura in cui è espressa la quantità di merci dichiarata nella casella 5. Le unità da utilizzare sono «P/ST» per i prodotti contati a singolo pezzo (ad esempio, le mascherine) e «PA» per i prodotti contati a paio (ad esempio, i guanti).

Casella 7 - Descrizione delle merci: descrizione in un linguaggio semplice e sufficientemente preciso da consentire l’identificazione delle merci.

Casella 8 - Luogo: il codice di geonomenclatura dello Stato membro in cui si trovano le merci. Se le merci sono ubicate nello Stato membro dell’autorità che rilascia l’autorizzazione, questa casella è lasciata vuota.


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