EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/117E/02

PROCESSO VERBALE
Giovedì 26 maggio 2005

OJ C 117E, 18.5.2006, p. 16–262 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 117/16


PROCESSO VERBALE

(2006/C 117 E/02)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Miroslav OUZKÝ

Vicepresidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.05.

2.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti dal Consiglio e dalla Commissione:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN)).

deferimento

merito: ECON

 

parere: BUDG

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (COM(2005)0117 — C6-0131/2005 — 2005/0045(CNS)).

deferimento

merito: PECH

 

parere: BUDG, ENVI

Proposta di storno di stanziamenti DEC 14/2005 — Sezione III — Commissione (SEC(2005)0588 — C6-0132/2005 — 2005/2088(GBD)).

deferimento

merito: BUDG

Proposta di storno di stanziamenti DEC 12/2005 — Sezione III — Commissione (SEC(2005)0480 — C6-0133/2005 — 2005/2089(GBD)).

deferimento

merito: BUDG

Proposta di storno di stanziamenti DEC 15/2005 — Sezione III — Commissione (SEC(2005)0589 — C6-0134/2005 — 2005/2098(GBD)).

deferimento

merito: BUDG

Proposta di storno di stanziamenti DEC 16/2005 — Sezione III — Commissione (SEC(2005)0590 — C6-0135/2005 — 2005/2099(GBD)).

deferimento

merito: BUDG

Proposta di storno di stanziamenti DEC 17/2005 — Sezione III — Commissione (SEC(2005)0591 — C6-0136/2005 — 2005/2100(GBD)).

deferimento

merito: BUDG

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali (COM(2005)0106 — C6-0137/2005 — 2005/0023(CNS)).

deferimento

merito: ENVI

 

parere: BUDG

Progetto di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell'ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur (08910/2005 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS)).

deferimento

merito: LIBE

 

parere: DEVE, ECON

Iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa all'ordine di esecuzione europeo e al trasferimento delle persone condannate tra gli Stati membri dell'UE (07307/2005 — C6-0139/2005 — 2005/0805(CNS)).

deferimento

merito: LIBE

3.   Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il Consiglio ha trasmesso copia conforme dei seguenti documenti:

accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2006;

protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

4.   Orientamenti di massima delle politiche economiche generali — Orientamenti di massima per le politiche degli Stati membri sull'occupazione * — Agenda di politica sociale (2006-2010) (discussione)

Relazione sulla raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità nel contesto degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) (COM(2005)0141 — 2005/2017(INI)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Robert Goebbels (A6-0150/2005)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti di massima per le politiche degli Stati membri sull'occupazione (COM(2005)0141 — C6-0111/2005 — 2005/0057(CNS)) — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Ana Mato Adrover (A6-0149/2005)

Relazione sull'agenda sociale (2006-2010) (2004/2191(INI)) — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Ria Oomen-Ruijten (A6-0142/2005)

Robert Goebbels illustra la sua relazione (A6-0150/2005).

Ana Mato Adrover illustra la sua relazione (A6-0149/2005).

Ria Oomen-Ruijten illustra la sua relazione (A6-0142/2005).

Intervengono Joaquín Almunia (membro della Commissione) e Vladimír Špidla (membro della Commissione).

Intervengono Astrid Lulling (relatore per parere della commissione FEMM), Zita Gurmai (relatore per parere della commissione FEMM), José Albino Silva Peneda, a nome del gruppo PPE-DE, Anne Van Lancker, a nome del gruppo PSE, Margarita Starkevičiūtė, a nome del gruppo ALDE, Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, John Whittaker, a nome del gruppo IND/DEM, Luca Romagnoli, non iscritto, e Gunnar Hökmark.

PRESIDENZA: Mario MAURO

Vicepresidente

Intervengono Jan Andersson, Patrizia Toia, Elisabeth Schroedter, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Ieke van den Burg, Gabriele Zimmer, Andreas Mölzer, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Othmar Karas, Poul Nyrup Rasmussen, Tomáš Zatloukal, Joaquín Almunia, Vladimír Špidla e Ieke van den Burg, per porre una domanda cui risponde Vladimír Špidla.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.23 del PV del 26.05.2005, punto 8.17 del PV del 26.05.2005 e punto 8.24 del PV del 26.05.2005.

(La seduta, sospesa alle 10.50 in attesa del turno di votazioni, è ripresa alle 11.05)

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

5.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Correzioni di voto

Data della seduta: 12.05.2005

Relazione Luis Herrero-Tejedor — A6-0111/2005

paragrafo 36

astensione: Bairbre de Brún

*

* *

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

6.   Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Su richiesta dei gruppi ALDE e PPE-DE, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

commissione ECON: Sharon Margaret Bowles

Delegazione per le relazioni con i paesi del Sud-Est asiatico e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN): Sharon Margaret Bowles

commissione LIBE: Amalia Sartori non è più membro di tale commissione.

7.   Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare

Il sig. Jean-Charles Marchiani, ex deputato al Parlamento europeo, ha trasmesso alla Presidenza una richiesta di difesa della sua immunità e dei suoi privilegi presso le autorità competenti della Repubblica francese.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, la richiesta è stata deferita alla commissione competente, e cioè alla commissione JURI.

8.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

8.1.   Conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale ***II (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (15235/1/2004 — C6-0091/2005 — 2003/0296(COD)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Astrid Lulling (A6-0152/2005)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 1)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Astrid Lulling fa una dichiarazione in virtù dell'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento.

Dichiarato approvato (P6_TA(2005)0188)

8.2.   Programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità (2001-2005) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (COM(2004)0781 — C6-0242/2004 — 2004/0272(COD)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Britta Thomsen (A6-0118/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 2)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTO e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0189)

8.3.   Stipendi base e indennità applicabili al personale dell'Europol * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sull'iniziativa del Granducato di Lussemburgo in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol (5429/2005 — C6-0037/2005 — 2005/0803(CNS)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Claude Moraes (A6-0139/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 3)

INIZIATIVA e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Reiezione con votazione unica

Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento, la questione è deferita alla commissione competente, ossia la commissione LIBE.

8.4.   Accordo CE/Cile su alcuni aspetti dei servizi aerei * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2004)0829 — C6-0011/2005 — 2004/0289(CNS)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Paolo Costa (A6-0100/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 4)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0190)

8.5.   Finanziamento di studi e progetti pilota connessi alla politica comune della pesca * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/439/CE, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca (COM(2004)0618 — C6-0243/2004 — 2004/0213(CNS)) — Commissione per la pesca.

Relatore: Philippe Morillon (A6-0113/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 5)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0191)

8.6.   Protocollo all'accordo CE/Costa d'Avorio sulla pesca (1o luglio 2004 — 30 giugno 2007) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007 (COM(2004)0619 — C6-0138/2004 — 2004/0211(CNS)) — Commissione per la pesca.

Relatore: Philippe Morillon (A6-0114/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 6)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0192)

8.7.   Finanziamento della politica agricola comune * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune (COM(2004)0489 — C6-0166/2004 — 2004/0164(CNS)) — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Agnes Schierhuber (A6-0127/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 7)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0193)

8.8.   Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione (votazione)

Relazione sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (2005/2076(ACI)) — Commissione per gli affari costituzionali.

Relatore: Jo Leinen (A6-0147/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 8)

PROPOSTA DI DECISIONE

Interviene Jo Leinen (relatore).

Approvazione (P6_TA(2005)0194)

In seguito alla revisione dell'accordo quadro, il Presidente Josep Borrell Fontelles e José Manuel Barroso (Presidente della Commissione) fanno una breve dichiarazione. Successivamente, alla presenza del relatore e di Margot Wallström (Vicepresidente della Commissione), procedono alla firma dell'accordo quadro.

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT

Vicepresidente

8.9.   Sedili e poggiatesta dei veicoli a motore ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore (11935/3/2004 — C6-0031/2005 — 2003/0128(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Dieter-Lebrecht Koch (A6-0115/2005)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 9)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P6_TA(2005)0195)

8.10.   Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta dei veicoli a motore ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (11934/3/2004 — C6-0029/2005 — 2003/0130(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Paolo Costa (A6-0120/2005)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 10)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata (P6_TA(2005)0196)

8.11.   Ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (11933/3/2004 — C6-0030/2005 — 2003/0136(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Paolo Costa (A6-0117/2005)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 11)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata (P6_TA(2005)0197)

8.12.   Riciclaggio dei capitali, compreso il finanziamento del terrorismo ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, compreso il finanziamento del terrorismo (COM(2004)0448 — C6-0143/2004 — 2004/0137(COD)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Hartmut Nassauer (A6-0137/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 12)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0198)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0198)

8.13.   Modifica dei programmi d'azione sulla parità tra donne e uomini ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini e la decisione 848/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini (COM(2004)0551 — C6-0107/2004 — 2004/0194(COD)) — Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere.

Relatore: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0132/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 13)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione (P6_TA(2005)0199)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0199)

8.14.   Sistemi di protezione frontale dei veicoli a motore ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (COM(2003)0586 — C5-0473/2003 — 2003/0226(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Ewa Hedkvist Petersen (A6-0053/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 14)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0200)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0200)

8.15.   Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (COM(2003)0424 — C5-0329/2003 — 2003/0165(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Relatore: Adriana Poli Bortone (A6-0128/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 15)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0201)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0201)

Interventi sulla votazione:

Adriana Poli Bortone (relatore) sull'emendamento 99.

Guido Sacconi sull'ordine di votazione degli emendamenti 99 e 102.

8.16.   Aggiunta di vitamine, minerali e altre sostanze agli alimenti ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (COM(2003)0671 — C5-0538/2003 — 2003/0262(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Relatore: Karin Scheele (A6-0124/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 16)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0202)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0202)

8.17.   Orientamenti di massima per le politiche degli Stati membri sull'occupazione * (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti di massima per le politiche degli Stati membri sull'occupazione (COM(2005)0141 — C6-0111/2005 — 2005/0057(CNS)) — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Ana Mato Adrover (A6-0149/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 17)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0203)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0203)

8.18.   Armi leggere (UN prepcom) (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0321/2005, B6-0322/2005, B6-0323/2005, B6-0324/2005, B6-0325/2005 e B6-0326/2005

La discussione si è svolta il 10.05.2005 (punto 15 del PV del 10.05.2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 18)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0321/2005

(in sostituzione delle B6-0321/2005, B6-0322/2005, B6-0323/2005, B6-0324/2005, B6-0325/2005 e B6-0326/2005):

presentata da:

Karl von Wogau, Armin Laschet e Bogdan Klich, a nome del gruppo PPE-DE,

Ana Maria Gomes, Richard Howitt e Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE,

Johan Van Hecke, a nome del gruppo ALDE,

Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer e Bart Staes, a nome del gruppo Verts/ALE,

Tobias Pflüger, Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni e André Brie, a nome del gruppo GUE/NGL,

Ģirts Valdis Kristovskis e Seán Ó Neachtain, a nome del gruppo UEN.

Approvazione (P6_TA(2005)0204)

8.19.   Servizio europeo di azione esterna (votazione)

Proposta di risoluzione B6-0320/2005

La discussione si è svolta l'11.05.2005 (punto 14 del PV dell'11.05.2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 19)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2005)0205)

8.20.   Condizioni di utilizzazione dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera (votazione)

Proposta di risoluzione, presentata a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento, sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di utilizzazione dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera (COM(2005)0032) — commissione EMPL (B6-0319/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 20)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2005)0206)

Interventi sulla votazione:

Proinsias De Rossa

8.21.   Relazioni UE/Russia (votazione)

Relazione sulle relazioni UE/Russia (2004/2170(INI)) — Commissione per gli affari esteri.

Relatore: Cecilia Malmström (A6-0135/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 21)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2005)0207)

Interventi sulla votazione:

Wojciech Roszkowski ha presentato un emendamento orale all'emendamento 42 che è stato accolto.

Cecilia Malmström ha presentato un emendamento orale all'emendamento 7 che è stato accolto.

Vytautas Landsbergis ha presentato un emendamento orale volto a inserire un paragrafo 31 bis nuovo e un emendamento orale al paragrafo 41 (i due emendamenti sono stati accolti).

Maciej Marian Giertych ha presentato un emendamento orale al considerando G che non è stato accolto in quanto più di 37 deputati si sono opposti al suo esame.

8.22.   Promozione e protezione dei diritti fondamentali (votazione)

Relazione sulla promozione e la la protezione dei diritti fondamentali: il ruolo delle istituzioni nazionali ed europee, compresa l'Agenzia per i diritti fondamentali (2005/2007(INI)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Kinga Gál (A6-0144/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 22)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2005)0208)

Interventi sulla votazione:

Maria Carlshamre ha presentato un emendamento orale all'emendamento 14 che è stato accolto.

8.23.   Orientamenti di massima delle politiche economiche generali (votazione)

Relazione sulla raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità nel contesto degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) (COM(2005)0141 — 2005/2017(INI)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Robert Goebbels (A6-0150/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 23)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2005)0209)

Interventi sulla votazione:

Gunnar Hökmark si è opposto alla domanda del gruppo PSE di considerare l'emendamento 6 un'aggiunta al paragrafo 5 e Robert Goebbels (relatore) si è espresso su tale rifiuto;

Jean Lambert sulla votazione per parti separate dell'emendamento 24.

8.24.   Agenda sociale (2006-2010) (votazione)

Relazione sull'agenda sociale (2006-2010) (2004/2191(INI)) — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Ria Oomen-Ruijten (A6-0142/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 24)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2005)0210)

Interventi sulla votazione:

Sophia in 't Veld sull'emendamento 8.

9.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Hartmut Nassauer — A6-0137/2005

Piia-Noora Kauppi

10.   Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Relazione Adriana Poli Bortone — A6-0128/2005

emendamento 39

contro: Britta Thomsen

emendamento 46

contro: Britta Thomsen

emendamento 47

contro: Roberta Angelilli, Sergio Berlato, Sebastiano (Nello) Musumeci, Cristiana Muscardini, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Salvatore Tatarella, Umberto Pirilli, Romano Maria La Russa, Linda McAvan, Britta Thomsen

emendamento 109

contro: Charlotte Cederschiöld, Ole Christensen, Marielle De Sarnez, Bernard Lehideux, Charles Tannock

emendamento 101

a favore: Britta Thomsen

emendamento 99, prima parte

astensione: Antoine Duquesne

emendamento 99, seconda parte

astensione: Antoine Duquesne

emendamento 102, prima parte

a favore: Ole Christensen, Dan Jørgensen

contro: Vladimír Železný

emendamento 102, seconda parte

a favore: Dan Jørgensen

contro: Vladimír Železný

emendamento 29

a favore: Markus Ferber, Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit, Vladimír Železný

contro: Roberta Angelilli, Sergio Berlato, Sebastiano (Nello) Musumeci, Cristiana Muscardini, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Salvatore Tatarella, Umberto Pirilli, Romano Maria La Russa, Anna Hedh, Milan Horáček, Michael Cramer

emendamento 104

a favore: Britta Thomsen

contro: Othmar Karas

emendamento 108

contro: Dan Jørgensen

emendamento 110

contro: Inger Segelström, Feleknas Uca

risoluzione legislativa (l'insieme del testo)

contro: Karin Riis-Jørgensen, Martine Roure, Inger Segelström,

astensione: Christoph Konrad

Relazione Karin Scheele — A6-0124/2005

emendamento 57

contro: Charlotte Cederschiöld

Relazione Cecilia Malmström — A6-0135/2005

emendamento 16, prima parte

contro: Anna Hedh

emendamento 16, seconda parte

a favore: Anna Hedh

emendamento 16

contro: Rainer Wieland

Relazione Robert Goebbels — A6-0150/2005

emendamento 8, prima parte

a favore: Alfonso Andria

11.   Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

Conformemente all'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati saranno trasmessi sin d'ora ai loro destinatari.

12.   Calendario delle prossime sedute

Le prossime sedute si terranno dal 06.06.2005 al 09.06.2005.

13.   Interruzione della sessione

La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

La seduta è tolta alle 12.55.

Julian Priestley

Segretario generale

Josep Borrell Fontelles

Presidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, De Poli, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Laschet, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Savi, Sbarbati, Schenardi, Schierhuber, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Abbreviazioni e simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em.

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Conti trimestrali non finanziari ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Astrid LULLING (A6-0152/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

approvazione senza votazione

 

+

 

2.   Programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità ***I

Relazione: Britta THOMSEN (A6-0118/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

3.   Stipendi base e indennità applicabili al personale dell'Europol *

Relazione: Claude MORAES (A6-0139/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

-

 

La questione sarà rinviata alla commissione per le libertà civili a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento

4.   Accordo UE/Cile su alcuni aspetti dei servizi aerei *

Relazione: Paolo COSTA (A6-0100/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

5.   Finanziamento di studi e progetti pilota PCP *

Relazione: Philippe MORILLON (A6-0113/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

PPE-DE/AN

+

574, 15, 10

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

6.   Protocollo all'accordo CE/Costa d'Avorio sulla pesca *

Relazione: Philippe MORILLON (A6-0114/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

7.   Finanziamento della politica agricola comune *

Relazione: Agnes SCHIERHUBER (A6-0127/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

8.   Accordo quadro sulle relazioni PE-Commissione

Relazione: Jo LEINEN (A6-0147/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 5

1

PSE

 

+

 

votazione: risoluzione (l'intero testo)

 

+

 

9.   Sedili e poggiatesta dei veicoli a motore ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Dieter-Lebrecht KOCH (A6-0115/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente per il merito — votazione in blocco

1-4

commissione

 

-

 

considerando 8 bis e articolo 3 bis — votazione in blocco

5-6

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE

 

+

pacchetto di compromesso

10.   Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta dei veicoli a motore ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Paolo COSTA (A6-0120/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente per il merito — votazione in blocco

1-3

commissione

 

-

 

11.   Ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Paolo COSTA (A6-0117/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente per il merito — votazione in blocco

1-5

commissione

 

-

 

12.   Riciclaggio dei capitali, compreso il finanziamento del terrorismo ***I

Relazione: Hartmut NASSAUER (A6-0137/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente per il merito — votazione in blocco

1-20

24-25

27-42

44-55

57-61

63-70

72-77

80-89

92

95-102

104-118

121-123

125-164

166

168

173-174

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente per il merito — votazione distinta

22

commissione

vd

-

 

71

commissione

vd

-

 

90

commissione

vd

-

 

91

commissione

vd

-

 

103

commissione

vd

-

 

120

commissione

vd

-

 

171

commissione

vd

-

 

articolo 1, § 2, trattino 1, lettera (e)

179

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

43

commissione

 

 

art 3, § 8, lettera (a)

180

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

56

commissione

 

 

articolo 3, punto 11

181

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

62

commissione

 

 

articolo 8, § 1 e 2

183

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

78

commissione

vs

 

 

1

-

 

2

+

 

articolo 9, § 1

79

commissione

 

-

 

184

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

dopo l'articolo 10

186

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

93

commissione

 

 

articolo 11, § 1, trattini 1 e 2, alinea

187

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

94

commissione

 

 

articolo 18, § 2

119

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

189

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

articolo 21

191

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

124

commissione

 

 

art 37, § 1, lettere (a), (b) e (c)

165

commissione

 

-

 

193

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

articolo 37, dopo § 1

194

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

167

commissione

 

 

articolo 37, § 3

195

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

169

commissione

 

 

articolo 38

196

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

170

commissione

 

 

articolo 39

172

commissione

 

-

 

197

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

dopo il considerando 9

182

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

185

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

cons 17

198

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

21

commissione

 

 

dopo il considerando 17

188

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

cons 19

23

commissione

 

-

 

178

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

cons 21

26

commissione

 

-

 

175

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

dopo il considerando 21

176

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

dopo il considerando 26

177

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

votazione: proposta emendata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Gli emendamenti 190 e 192 sono stati ritirati.

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm. 22, 71, 90, 91, 103, 120 e 171

Richieste di votazione per parti separate

ALDE, PSE e PPE-DE

em. 78

prima parte:«Gli Stati membri impongono ... dell'articolo 19» ( 1o paragrafo)

seconda parte:«Gli Stati membri non applicano ... evitare un procedimento» (2o paragrafo)

em. 119

prima parte: Insieme del testo tranne i termini «Gli Stati membri garantiscono ... le sue funzioni in modo adeguato»

seconda parte: tali termini

13.   Programmi d'azione sulla parità ***I

Relazione: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU (A6-0132/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: proposta della Commissione

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

14.   Sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore ***I

Relazione: Ewa HEDKVIST PETERSEN (A6-0053/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

blocco n. 1

«pacchetto di compromesso»

1-11

13

15

18-20

21-63

commissione

PSE, PPE-DE, Verts/ALE, ALDE GUE/NGL

 

+

 

blocco 2

12

14

16-17

commissione

 

 

votazione: proposta emendata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

15.   Indicazioni nutrizionali e sulla salute ***I

Relazione: Adriana POLI BORTONE (A6-0128/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di regolamento

emendamenti della commissione competente per il merito — votazione in blocco

1

3-4

6-15

17-18

20-21

24-28

30-35

37-38

40

44-45

49-51

54

59-61

63-65

67

71

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente per il merito — votazione distinta

2

commissione

AN/VE

+

487, 93, 10

5

commissione

vs

 

 

1

+

 

2/VE

+

388, 263, 4

39

commissione

AN

+

385, 214, 8

46

commissione

AN

+

376, 220, 6

47

commissione

AN

+

376, 218, 12

48

commissione

AN

+

372, 222, 12

52

commissione

AN/VE

+

385, 220, 4

55

commissione

AN

+

489, 110, 8

56

commissione

AN

+

371, 228, 8

57

commissione

AN

+

366, 235, 5

58

commissione

AN

+

379, 226, 2

62

commissione

AN/VE

+

377, 221, 8

66

commissione

AN

+

367, 226, 7

68

commissione

vd

+

 

69

commissione

AN

+

372, 228, 8

70

commissione

AN

+

508, 86, 4

72

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

articolo 1, dopo § 1

109

IND/DEM

AN

-

66, 497, 49

articolo 1, § 2

101

Verts/ALE

AN

-

137, 461, 7

16

commissione

 

+

 

articolo 1, dopo § 3

100

UEN

VE

-

276, 326, 8

articolo 1, dopo § 4

85

PSE

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

19

commissione

 

 

86

PSE

VE

-

268, 326, 6

art 2, § 2, punto 8

87

PSE

 

-

 

articolo 3, dopo § 2

76

GUE/NGL

 

-

 

dopo l'articolo 3

99

UEN

vs

 

 

1/AN

-

255, 332, 8

2

 

102

Verts/ALE

vs

 

 

1/AN

-

159, 424, 6

2

 

articolo 4, § 1-3

29

commissione

AN

+

303, 286, 10

107/riv.

ALDE

 

 

73

Roth-Behrendt ea

 

 

§

testo originale Articolo 4, § 3

 

 

78

PSE + POLI BORTONE

 

 

88

PSE

 

 

74

GUE/NGL

 

 

articolo 4, dopo § 4

75

GUE/NGL

 

 

dopo l'articolo 4

89

PSE

VE

-

259, 337, 5

articolo 7

36

commissione

 

+

 

103

Verts/ALE + GUE/NGL

 

-

 

90

PSE

 

-

 

articolo 11, titolo

41=

91=

commissione

PSE

 

+

 

articolo 11, § 1

42

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

92

PSE

 

 

articolo 11, § 2

43=

93=

commissione

PSE

 

+

 

dopo l'articolo 11

104

Verts/ALE + GUE/NGL

AN

-

115, 483, 11

articolo 14, § 3

53

commissione

 

+

 

105

Verts/ALE + GUE/NGL

 

-

 

articolo 18, dopo § 2

94

PSE

 

-

 

articolo 18, § 3

95

PSE

 

-

 

dopo l'articolo 18

77

GUE/NGL

 

-

 

articolo 19, § 1

96

PSE

VE

+

299, 293, 5

articolo 19, § 2

97

PSE

VE

-

297, 297, 6

dopo l'articolo 23

106

Verts/ALE

 

 

allegato

98

PSE

 

-

 

dopo il considerando 2

108

IND/DEM

AN

-

40, 513, 53

dopo il considerando 5

79

PSE

 

-

 

dopo il considerando 6

80

PSE

 

-

 

81

PSE

 

-

 

dopo il considerando 7

82

PSE

 

-

 

dopo il considerando 10

83

PSE

 

-

 

84

PSE

 

-

 

votazione: proposta emendata

 

+

 

Progetto di risoluzione legislativa

dopo il § 1

110

IND/DEM

AN

-

43, 512, 39

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

458, 116, 15

Gli emendamenti 22 e 23 non concernono tutte le versioni linguistiche e non sono stati posti in votazione

(cfr. articolo 151, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)

M. Anche l'on. SACCONI ha firmato gli emendamenti presentati dal PSE alla relazione in oggetto

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm. 2 e 62

ALDE: em. 52

UEN: emm. 19 e 68

PSE: em. 47

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 5

prima parte:«La fondatezza scientifica ... piccole e medie imprese (PMI)»

seconda parte:«La fondatezza scientifica ... proposti dal prodotto»

em. 72

prima parte:«Il presente regolamento ... periodo più lungo»

seconda parte:«Le indicazioni sanitarie ... articolo 16»

em. 85

prima parte:«Il presente regolamento ... marchio comunitario»(primo paragrafo)

seconda parte:«Qualsiasi altro tipo ... presentazione di alimenti»(2o paragrafo)

UEN

em. 42

prima parte:«Non sono consentite ... al presente regolamento»

seconda parte:«le indicazioni ... ai bambini»(lettera d bis)

PSE

em. 99

prima parte: insieme del testo tranne il paragrafo 3

seconda parte: § 3

em. 102

prima parte: insieme del testo tranne il paragrafo 2

seconda parte: § 2

Richieste di votazione per appello nominale

ALDE: votazione finale

IND/DEM: emm. 108, 109 e 110

GUE/NGL: emm. 99, 102 e 104

Verts/ALE: emm. 101, 99, 102, 29, 107, 104, 47

UEN: emm. 99, 39, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 66, 69 e 70

PSE: em. 29

16.   Aggiunta di vitamine e altre sostanze ***I

Relazione: Karin SCHEELE (A6-0124/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente per il merito — votazione in blocco

1-3

6

11-16

20-21

23

25-28

31-32

34-36

38

40

41

43-45

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente per il merito — votazione distinta

4

commissione

vd

+

 

5

commissione

vd/VE

+

318, 248, 9

7

commissione

vd

-

 

9

commissione

vd/VE

+

325, 255, 4

10

commissione

vd

+

 

17

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

22

commissione

vd

+

 

24

commissione

vd

+

 

29

commissione

vd

+

 

37

commissione

vd

+

 

39

commissione

vd

+

 

42

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

46

commissione

vd

+

 

dopo l'articolo 1

57

IND/DEM

AN

-

50, 482, 54

dopo l'articolo 3

51

Verts/ALE

 

-

 

art 5, § 1, lettera b)

18

commissione

 

-

 

49/riv=

54/riv=

PSE

PPE-DE

 

+

 

articolo 5, § 2

48=

52=

GUE/NGL

Verts/ALE

 

-

 

19

commissione

 

+

 

articolo 4, § 4

50

Verts/ALE

 

-

 

30

commissione

 

+

 

articolo 4, § 4

55

PPE-DE

 

+

 

33

commissione

 

 

dopo il considerando 2

56

IND/DEM

AN

-

51, 485, 56

cons 4

53

Verts/ALE

 

-

 

47

GUE/NGL

 

-

 

votazione: proposta emendata

AN

+

516, 69, 6

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

L'emendamento 8 non concerne tutte le versioni linguistiche e non sarà posto in votazione (cfr. articolo 151, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)

M. Anche l'on. SACCONI ha firmato l'emendamento 49/riv presentato dal gruppo PSE

Altre informazioni

L'espressione «ai sensi dell'articolo 13» andrebbe soppressa dal punto iii) sia in 49/riv che in 54/riv.

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm.5, 9, 10 e 22

ALDE: emm. 37 e 39

PSE: emm. 4, 18, 19, 24, 29, 46 e 47

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: emm. 56 e 57

Verts/ALE: proposta emendata

Richieste di votazione per parti separate

PSE

em. 17

prima parte:«Durante il periodo ... sicurezza pubblica»

seconda parte:«e in conformità ... a disposizione del pubblico»

em. 42

prima parte: insieme del testo tranne i termini «al fine esclusivo»

seconda parte: tali termini

17.   Orientamenti degli Stati membri sull'occupazione *

Relazione: Ana MATO ADROVER (A6-0149/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente per il merito — votazione in blocco

1

3

5-7

10-11

13-17

19

21-23

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente per il merito — votazione distinta

8

commissione

vd

+

 

allegato, sezione 1, lettera a), prima dell'orientamento 17

9

commissione

 

+

 

26

Verts/ALE

 

 

allegato, sezione 1, orientamento 18

27

Verts/ALE

 

-

 

12

commissione

 

+

 

allegato, sezione 2, orientamento 20

28

Verts/ALE

 

-

 

18

commissione

 

+

 

allegato, sezione 2, orientamento 21

29

Verts/ALE

 

-

 

20

commissione

 

+

 

allegato, dopo la sezione 3

30

Verts/ALE

VE

-

221, 326, 8

cons 2

24

Verts/ALE

 

-

 

2

commissione

 

+

 

cons 4

25

Verts/ALE

 

-

 

4

commissione

 

+

 

votazione: proposta emendata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione distinta

PSE: em. 8

18.   Armi leggere (UN prepcom)

Proposte di risoluzione B6-0321/2005, B6-0322/2005, B6-0323/2005, B6-0324/2005, B6-0325/2005, B6-0326/2005

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC6-0321/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

votazione: risoluzione (l'intero testo)

 

+

 

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0321/2005

 

ALDE

 

 

B6-0322/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0323/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0324/2005

 

PSE

 

 

B6-0325/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0326/2005

 

UEN

 

 

19.   Servizio europeo di azione esterna

Proposta di risoluzione B6-0320/2005

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione B6-0320/2005

(Commissione per gli affari costituzionali)

votazione: risoluzione (l'intero testo)

 

+

 

20.   Condizioni di utilizzazione dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera

Proposta di risoluzione B6-0319/2005

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione B6-0319/2005

(Commissione per l'occupazione e gli affari sociali)

votazione: risoluzione (l'intero testo)

 

+

 

21.   Relazioni UE/Russia

Relazione: Cecilia MALMSTRÖM (A6-0135/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

dopo il § 2

17

Verts/ALE

 

-

 

dopo il § 3

41

UEN

 

-

 

42

UEN

AN

+

341, 183, 34

emendamento orale

§ 6

24

PSE

 

-

 

13

PPE-DE

 

R

 

4

ALDE

 

-

 

35

GUE/NGL

 

-

 

dopo il § 6

12

PPE-DE

 

+

 

§ 7

14S

PPE-DE

 

+

 

5

ALDE

VE

+

380, 164, 14

come aggiunta

dopo il § 11

15

PPE-DE

 

+

 

 

26

PSE

 

 

dopo il § 14

19

Verts/ALE

VE

+

344, 196, 19

§ 16

31

GUE/NGL

 

-

 

dopo il § 16

20

Verts/ALE

VE

-

227, 331, 13

§ 17

32

GUE/NGL

 

-

 

dopo il § 18

21

Verts/ALE

 

-

 

§ 19

33

GUE/NGL

 

-

 

§ 21

22

Verts/ALE

 

+

 

§ 24

23

Verts/ALE

 

+

 

36

GUE/NGL

 

-

 

§ 25

39

GUE/NGL

 

-

 

§ 26

34

GUE/NGL

 

-

 

§ 29

37

GUE/NGL

 

+

 

dopo il § 30

8

ALDE

 

+

 

§ 31

40

GUE/NGL

 

-

 

7

ALDE

 

+

emendamento orale

dopo il § 31

43

UEN

AN

-

66, 492, 18

ancora dopo il § 31

§

-

 

+

emendamento orale

§ 32

9

ALDE

 

+

 

§ 35

28

Verts/ALE

AN

-

154, 397, 21

16

PPE-DE

vs

 

 

1/AN

-

220, 325, 24

2/AN

+

364, 151, 32

27

PSE

 

 

dopo il § 35

29

Verts/ALE

 

-

 

§ 40

30

Verts/ALE

VE

+

322, 225, 15

§ 41

§

testo originale

 

+

emendamento orale

dopo il trattino 4

3

ALDE

 

+

 

dopo il trattino 7

6

ALDE

 

+

 

cons. B

1

ALDE

 

+

 

dopo il cons. B

18

Verts/ALE

 

-

 

cons C

2

ALDE

 

+

 

cons. E

10

ALDE

 

+

 

cons G

§

testo originale

 

+

 

25

PSE

AN

+

370, 114, 64

38

GUE/NGL

 

-

 

cons. E

11

ALDE

 

+

 

votazione: risoluzione (l'intero testo)

AN

+

488, 20, 63

Richieste di votazione per parti separate

PSE

em. 16

prima parte:«è profondamente preoccupato ... azioni terroristiche»

seconda parte:«ivi compreso nei ranghi ... della Russia; (soppressione)»

Richieste di votazione per appello nominale

ALDE: votazione finale

UEN: emm. 25, 42 e 43

Verts/ALE: emm. 16 e 28

Varie

Il gruppo ALDE ha proposto di considerare l'emendamento 5 come un'aggiunta (nuovo paragrafo)

Il gruppo PPE-DE ha ritirato il suo emendamento 13

M. L'on. ROSZKOWSKI (UEN) propone un emendamento orale al suo em. 42:

3b.

invita la Commissione ed il Consiglio a dimostrare solidarietà e unità all'interno dell'Unione europea tra i vecchi e i nuovi Stati membri nel caso in cui la Russia miri a differenziare il proprio atteggiamenti nei loro confronti

La relatrice, On. Malmström, propone il seguente emendamento orale in sostituzione dell'emendamento 7:

31.

ribadisce il suo invito alla Russia di ratificare l'accordo di frontiera recentemente concluso con l'Estonia e di firmare e ratificare l'accordo di frontiera con la Lettonia senza ulteriore indugio; ritiene che la demarcazione definitiva di tutte le frontiere che la Russia condivide con i nuovi Stati membri dell'UE e la conclusione di un accordo di riammissione siano requisiti preliminari per la firma dell'accordo di agevolazione dei visti UE/Russia; ritiene altresì che, una volta che la Russia avrà soddisfatto tutte le condizioni necessarie stabilite dall'UE in un piano d'azione ben definito che elenchi misure concrete, l'UE dovrebbe accogliere con favore l'obiettivo russo di un regime di visti semplificato con l'area Schengen, con l'obiettivo di lungo termine di un regime di circolazione senza visti;

M. L'on. Landsbergis propone i seguenti due emendamenti orali:

un nuovo paragrafo 31bis

«suggerisce che la Russia elimini dalla propria legislazione vigente in materia di previdenza sociale il riferimento agli Stati baltici quale area in cui l'esercito russo può, anche al giorno d'oggi, essere utilizzato in azioni armate;»

al paragrafo 41:

chiede che si prosegua la cooperazione nel campo della sicurezza marittima, in particolare per quanto riguarda il divieto di accesso nelle acque russe del Mar Baltico e del Mar Nero per tutte le petroliere monoscafo; chiede la conclusione di un accordo tra la società «LUKOIL» controllata dal governo russo e il governo lituano in merito a garanzie di compensazione in caso di disastro ambientale nell'impianto di trivellazione del petrolio D-6 vicino al Curonian Split — dichiarato patrimonio mondiale dell'UNESCO;

22.   Promozione e protezione dei diritti fondamentali

Relazione: Kinga GÁL (A6-0144/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 2

§

testo originale

vd

+

 

§ 9

§

testo originale

vd

+

 

§ 12

§

testo originale

vd

+

 

§ 14

3

ALDE

 

R

 

§

testo originale

 

+

emendamento orale

§ 21

§

testo originale

vd

+

 

§ 22

§

testo originale

vd

+

 

§ 23

§

testo originale

vd

+

 

§ 31

4

ALDE

 

+

 

§ 33

5

ALDE

 

+

richiesta la maggioranza qualificata

§

testo originale

 

 

§ 38

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

4

+

 

5

+

 

§ 47

§

testo originale

AN/VE

+

279, 229, 15

trattino 3

1

ALDE

 

+

 

trattino 10

2

ALDE

 

+

 

votazione: risoluzione (l'intero testo)

AN

+

447, 57, 37

Richieste di votazione distinta

ALDE: §§ 21, 22 e 23

PPE-DE: § 47

GUE/NGL: § 38

IND/DEM: §§ 2, 9 e 12

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

Richieste di votazione per parti separate

PSE, IND/DEM

§ 38

prima parte:«ritiene che...rafforzare quelli esistenti,»

seconda parte:«oltre a quella di...al fine di migliorarne la funzionalità;»

terza parte: il resto del testo tranne le parole «formi parte dell'Agenzia dei diritti fondamentali» e «e con sede nella stessa località dell'Agenzia,»

quarta parte:«formi parte dell'Agenzia dei diritti fondamentali»

quinta parte:«e con sede nella stessa località dell'Agenzia,»

Varie

Maria Carlshamre (ALDE) propone un emendamento orlae al § 14.

«14. ricorda che gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione godono di un diritto di ricorso privilegiato davanti alla Corte di giustizia nell'interesse della legge e ritiene che il Parlamento europeo può per tale via divenire il difensore dei diritti dei cittadini allorché i diritti fondamentali rischiassero di essere inficiati da un atto dell'Unione;»

Il gruppo ALDE Group ritira il suo emendamento 3 al § 14.

23.   Orientamenti di massima delle politiche economiche generali

Relazione: Robert GOEBBELS (A6-0150/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 1

§

testo originale

 

+

diviso in due considerandi — cfr. in appresso

§ 2

4

PPE-DE

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

§

testo originale

 

 

§ 4

5

PPE-DE

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 5

6

PPE-DE

AN

+

268, 241, 21

§ 7

16

PSE

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 8

7

PPE-DE

 

+

 

modifica 1, sezione A, capitolo A.1, § 4

17

PSE

 

+

 

modifica 2, sezione A, capitolo A.1, § 7

8

PPE-DE

vs

 

 

1/AN

+

442, 30, 38

2/AN

+

289, 215, 7

3/AN

+

283, 231, 4

18

PSE

 

 

modifica 3, sezione A, capitolo A.1, § 9

19

PSE

 

-

 

10

PPE-DE

 

+

 

modifica 4, sezione A, capitolo A.1, § 11

9

PPE-DE

 

+

 

20

PSE

 

 

§

testo originale

 

 

modifica 5, sezione A, capitolo A.1, § 14

21

PSE

 

-

 

11

PPE-DE

vs

 

 

1/AN

+

456, 47, 14

2/AN

+

295,215,6

modifica 6, sezione A, capitolo A.2, § 6

12

PPE-DE

VE

+

263, 223, 27

22

PSE

 

 

modifica 7, sezione A, capitolo A.2, § 6 bis

§

testo originale

vd

-

 

modifica 8, sezione B, capitolo B.1, § 4

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

modifica 9, sezione B, capitolo B.1, § 9

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

modifica 10, sezione B, capitolo B.1, § 14

13

PPE-DE

 

+

 

modifica 11, sezione B, capitolo B.1, § 16

23

PSE

 

+

 

modifica 12, sezione B, capitolo B0,2, § 4

24

PSE

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

4

+

 

5

+

 

§

testo originale

 

 

modifica 14, sezione B, capitolo B0,2, § 9

14

PPE-DE

vs

 

 

1

+

 

2/VE

+

270, 202, 15

25

PSE

 

 

modifica 15, sezione B, capitolo B0,2, § 11

26

PSE

 

+

 

considerando A

§

testo originale

 

+

diviso in due considerandi — cfr. in appresso

cons. B

1

PPE-DE

 

+

 

cons. F

2

PPE-DE

 

+

spostato al § 4

cons G

§

testo originale

 

+

diviso in due considerandi — cfr. in appresso

dopo il cons G

3

PPE-DE

vs

 

 

1

+

 

2/VE

+

247, 239, 7

3

-

 

cons H

15

PSE

vs

 

l'ultima frase del cons. G decade

1

+

 

2

+

 

votazione: risoluzione (l'intero testo)

AN

+

388, 69, 45

Richieste di votazione distinta

PSE: Modifica 7

PPE-DE: Modifica 4

Richieste di votazione per appello nominale

PSE: emm. 6 e 11 e votazione finale

Richieste di votazione per parti separate

ALDE

Modifica 9

prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «in modo da soddisfare le esigenze sociali e senza rimettere in causa i principi, la qualità e il finanziamento»

seconda parte: tali termini

ALDE, PSE, Verts/ALE

em. 24

prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «promuovendo in particolare ... sugli OGM e sulle cellule staminali embrionali»

seconda parte:«promuovendo in particolare un'informazione più obiettiva ... aree di ricerca più controverse»

terza parte:«come quelle sulle cellule staminali»

quarta parte:«OGM e»

quinta parte:«embrionali»

PSE

em. 3

prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «soltanto» e «e un elevato livello di occupazione»

seconda parte:«soltanto»

terza parte:«e un elevato livello di occupazione»

em. 4

prima parte:«sottolinea ... sia per le donne che per gli uomini»

seconda parte:«in un settore ... il lavoro femminile;»

em. 5

prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «sotto la piena responsabilità della BCE»

seconda parte: tali termini

em. 8

prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «riformino ulteriormente» e «dei cittadini»

seconda parte:«riformino ulteriormente»

terza parte:«dei cittadini»

PPE-DE

em. 3

prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «e un elevato livello di occupazione»

seconda parte: tali termini

Modifica 8

prima parte: insieme del testo tranne il termine «di calcolo»

seconda parte: tale termine

Verts/ALE

em. 11

prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «il completamento del mercato unico, le riforme del mercato del lavoro e»

seconda parte: tali termini

em. 14

prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «compresa l'utilizzazione efficiente delle tradizionali forme ... del protocollo di Kyoto;»

seconda parte: tali termini

em. 15

prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «una maggiore competitività»

seconda parte: tali termini

em. 16

prima parte: insieme del testo tranne il termine «la competitività,»

seconda parte: tale termine

Richieste di votazione per parti separate

Il gruppo PSE propone:

di dividere il considerando A in due considerandi

prima parte/considerando:«che la crescita ... propensione agli investimenti;»

seconda parte/considerando:«che le riforme strutturali ... lento avanzamento,»

di dividere il considerando G in due considerandi

prima parte/considerando:«considerando che la crescita economica ... degli Stati membri;»

seconda parte/considerando:«che la disoccupazione ... maggiori investimenti;»

dividere il paragrafo 1 in due paragrafi

prima parte/paragrafo: intero testo tranne i termini «sostiene la determinazione ... livello elevato di qualità della vita»

seconda parte/paragrafo: tali termini

24.   Agenda sociale (2006-2010)

Relazione: Ria OOMEN-RUIJTEN (A6-0142/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 1

7

PPE-DE

VE

-

215, 222, 13

cfr. varie

§ 2

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 4

9

PPE-DE

 

-

 

§ 6

§

testo originale

vd

+

 

§ 7

8

PPE-DE

VE

-

200, 242, 13

§ 8

§

testo originale

vd

+

 

§ 9

§

testo originale

vs

 

 

1/VE

+

263, 178, 10

2

+

 

 

 

 

3

-

 

 

 

 

4

+

 

 

 

 

5

+

 

§ 10

1

PPE-DE

 

+

 

§ 12

2

PPE-DE

vs

 

 

1

+

 

2/VE

-

209, 223, 9

§

testo originale

 

 

§ 15

6

PPE-DE

 

+

 

§ 16

§

testo originale

vd

 

§ 18

5

PPE-DE

 

+

approv. 5 = §§ 19-21 decade

§ 22

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 24

10

PPE-DE

 

-

 

§

testo originale

vd

+

 

§ 28

§

testo originale

vd

+

 

§ 32

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 34

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 39

§

testo originale

vd

+

 

§ 41

4

PPE-DE

 

-

 

§ 45

3

PPE-DE

 

-

 

§

testo originale

AN/VE

+

267, 160, 8

§ 48

§

testo originale

vd

+

 

§ 49

§

testo originale

vd

+

 

considerandi D, M

§

testo originale

 

+

cfr. varie

cons. F

§

testo originale

vd

 

 

1

+

 

2/VE

-

202, 230, 8

considerandi I + J

§

testo originale

 

+

cfr. varie

considerando L

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

votazione: risoluzione (l'intero testo)

AN

+

243, 131, 56

Varie

Il gruppo PPE-DE ha proposto che:

Unire i considerandi D e M come segue:

considerando che le PMI dell'Unione contribuiscono significativamente ai tassi di crescita e di occupazione poiché occupano un gran numero di persone, e che una particolare rilevanza viene data attualmente alla creazione di posti di lavoro da parte di nuove aziende, in generale PMI, e che a tal fine gli Stati membri dovrebbero promuovere, in particolare, lo spirito d'iniziativa, l'innovazione e un ambiente propizio alle imprese,

Unire i considerandi I e J come segue:

considerando che le politiche sociali costituiscono un fattore centrale per garantire la coesione sociale e l'accesso ai diritti fondamentali nonché per la crescita economica dell'Unione,

i paragrafi 6 e 7 vanno votati congiuntamente in modo da aggiungere la prima parte del paragrafo 6 «dimensione sociale della globalizzazione» all'em. 7

Richieste di votazione distinta

GUE/NGL: paragrafo 2 e considerando F

ALDE: §§ 6, 8, 24, 28, 34, 39, 45, 48 e 49

PPE-DE: considerando L e paragrafo 9

Richieste di votazione per parti separate

GUE/NGL, Verts/ALE

§ 9

prima parte:«rileva la necessità ... servizi di consulenza»

seconda parte«pone in rilievo il valore aggiunto ... società civile»

terza parte:«(partenariato pubblico-privato)»

quarta parte:«sottolinea ... concetto di “migliore governance”»;

quinta parte:«rileva l'importanza ... gli Stati membri e le ONG»

PPE-DE, ALDE

§ 32

prima parte:«ritiene che ... società degli Stati membri;»

seconda parte:«sollecita ... previdenza sociale;»

ALDE

considerando L

prima parte:«considerando che ... esperienza professionale acquisita,»

seconda parte:«che per conseguire ... qualifiche professionali, dall'altro,»

§ 22

prima parte:«invita la Commissione ... 90/394/EEC»

seconda parte:«l'estensione della sfera di applicazione ... lavoro ripetitivo;»

am 2

prima parte: l'insieme del testo tranne la seconda soppressione

seconda parte: seconda soppressione

PPE-DE

§ 34

prima parte:«appoggia ... dovrebbero essere coinvolti»

seconda parte:«e che occorrerebbe ... reddito minimo garantito;»

considerando F

prima parte:«considerando che ... in maniera insufficiente»

seconda parte:«a causa ... linguistici;»

Verts/ALE

§ 2

prima parte:«deplora che ... in altre sedi;»

seconda parte:«si richiama ... vari problemi a livello mondiale;»

Richiesta di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   Relazione Morillon A6-0113/2005

Favorevoli: 574

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Lang, Martin Hans-Peter, Mölzer, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, De Poli, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 15

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Mote

Astensioni: 10

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni

NI: Baco, Kozlík

PSE: Szejna, Weber Henri

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Relazione Poli Bortone A6-0128/2005

Favorevoli: 385

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Chiesa, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie, Guidoni

IND/DEM: Adwent, Blokland, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kozlík, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Assis, Attard-Montalto, Beňová, Bullmann, Capoulas Santos, Duin, Estrela, Ferreira Elisa, Gebhardt, Glante, Gomes, Gröner, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Jöns, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lévai, Mann Erika, Mikko, Pahor, Piecyk, Rapkay, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, dos Santos, Tarand, Thomsen, Vincenzi, Walter, Weiler

UEN: Bielan, Crowley, Didžiokas, Janowski, Kamiński, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański

Contrari: 214

ALDE: Cocilovo, Di Pietro

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni

NI: Lang, Mölzer, Schenardi

PPE-DE: De Poli, Dionisi

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kósáné Kovács, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 8

GUE/NGL: Rizzo

NI: Claeys, Dillen, Mote, Vanhecke

PPE-DE: Březina, Esteves

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Relazione Poli Bortone A6-0128/2005

Favorevoli: 376

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie, Guidoni

IND/DEM: Adwent, Blokland, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kozlík, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Bullmann, Duin, Gebhardt, Glante, Gröner, Haug, Jöns, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lévai, Mann Erika, Piecyk, Prets, Rapkay, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Schulz, Thomsen, Vincenzi, Walter, Weiler

UEN: Bielan, Crowley, Didžiokas, Janowski, Kamiński, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański

Contrari: 220

ALDE: Di Pietro

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Speroni

NI: Lang, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: De Poli, Dionisi

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 6

GUE/NGL: Rizzo

NI: Claeys, Dillen, Mote, Vanhecke

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Relazione Poli Bortone A6-0128/2005

Favorevoli: 376

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Chiesa, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie

IND/DEM: Adwent, Blokland, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kozlík, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Duin, Ferreira Elisa, Gebhardt, Glante, Goebbels, Gröner, Hasse Ferreira, Haug, Jöns, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lévai, McAvan, Mann Erika, Panzeri, Piecyk, Prets, Rapkay, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Vincenzi, Walter, Weiler

UEN: Bielan, Crowley, Didžiokas, Janowski, Kamiński, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański

Contrari: 218

ALDE: Di Pietro

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio

NI: Lang, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: De Poli, Dionisi

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 12

GUE/NGL: Guidoni, Rizzo

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Speroni

NI: Claeys, Dillen, Mote, Vanhecke

PSE: Schulz, Thomsen

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Relazione Poli Bortone A6-0128/2005

Favorevoli: 372

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie

IND/DEM: Adwent, Blokland, Chruszcz, Clark, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kozlík, Masiel, Resetarits, Romagnoli

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Bullmann, Duin, Gebhardt, Glante, Goebbels, Gröner, Haug, Herczog, Jöns, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lévai, Mann Erika, Napoletano, Piecyk, Prets, Rapkay, Rasmussen, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Schulz, Vincenzi, Walter, Weiler

UEN: Bielan, Crowley, Didžiokas, Janowski, Kamiński, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański

Contrari: 222

ALDE: Di Pietro

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Speroni

NI: Lang, Mölzer, Schenardi

PPE-DE: De Poli, Dionisi

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 12

GUE/NGL: Guidoni, Rizzo

IND/DEM: Bloom, Coûteaux, Farage, Louis, Železný

NI: Claeys, Dillen, Mote, Vanhecke

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Relazione Poli Bortone A6-0128/2005

Favorevoli: 489

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie

IND/DEM: Adwent, Blokland, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Masiel, Resetarits, Romagnoli

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, De Poli, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Christensen, Corbey, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tarand, Thomsen, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Bielan, Crowley, Didžiokas, Janowski, Kamiński, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański

Contrari: 110

ALDE: Di Pietro

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Speroni

NI: Claeys, Dillen, Lang, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Dionisi, Lombardo

PSE: Berès, Bono, Carlotti, Castex, Cercas, Corbett, Cottigny, D'Alema, Désir, Ferreira Anne, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Leinen, Lienemann, Moscovici, Napoletano, Roure, Szejna, Titley, Weber Henri, Wiersma

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 8

GUE/NGL: Rizzo

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Železný

NI: Mote

PSE: Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Relazione Poli Bortone A6-0128/2005

Favorevoli: 371

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie

IND/DEM: Adwent, Booth, Chruszcz, Clark, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Wierzejski, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kozlík, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Bullmann, Douay, Duin, Gebhardt, Glante, Gröner, Haug, Herczog, Jöns, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lévai, Mann Erika, Piecyk, Rapkay, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Schulz, Vincenzi, Walter, Weiler, Zingaretti

UEN: Bielan, Crowley, Didžiokas, Janowski, Kamiński, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański

Contrari: 228

ALDE: Cocilovo, Di Pietro

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni

NI: Claeys, Dillen, Lang, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: De Poli, Dionisi, Lombardo

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Kristensen, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Pirilli, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 8

GUE/NGL: Guidoni, Rizzo

IND/DEM: Bloom, Bonde, Železný

NI: Mote

PSE: Goebbels

Verts/ALE: van Buitenen

8.   Relazione Poli Bortone A6-0128/2005

Favorevoli: 366

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie

IND/DEM: Adwent, Blokland, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kozlík, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Duin, Gebhardt, Glante, Gröner, Haug, Jöns, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lévai, Mann Erika, Piecyk, Rapkay, Rasmussen, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Vincenzi, Walter, Weiler

UEN: Bielan, Janowski, Kamiński, Roszkowski, Szymański

Contrari: 235

ALDE: Cocilovo, Di Pietro

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Speroni

NI: Dillen, Lang, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: De Poli, Dionisi, Lombardo

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Kristensen, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 5

IND/DEM: Bloom

NI: Claeys, Mote, Vanhecke

Verts/ALE: van Buitenen

9.   Relazione Poli Bortone A6-0128/2005

Favorevoli: 379

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie

IND/DEM: Adwent, Blokland, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kozlík, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Bullmann, Duin, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Gebhardt, Glante, Goebbels, Gröner, Hasse Ferreira, Haug, Jöns, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Leinen, Lévai, Mann Erika, Piecyk, Prets, Rapkay, Rasmussen, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Schulz, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler

UEN: Bielan, Crowley, Didžiokas, Janowski, Kamiński, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański

Contrari: 226

ALDE: Chiesa, Cocilovo, Di Pietro

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Bloom, Bonde, Borghezio, Speroni

NI: Claeys, Dillen, Lang, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: De Poli, Dionisi, Lombardo

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 2

NI: Mote

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Relazione Poli Bortone A6-0128/2005

Favorevoli: 367

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie

IND/DEM: Adwent, Blokland, Chruszcz, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wierzejski

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kozlík, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Bullmann, Duin, Gebhardt, Glante, Goebbels, Gröner, Hasse Ferreira, Haug, Jöns, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Leinen, Lévai, Mann Erika, Piecyk, Prets, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Schulz, Tarand, Vincenzi, Walter, Weiler

UEN: Bielan, Crowley, Didžiokas, Janowski, Kamiński, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański

Verts/ALE: Jonckheer, Turmes

Contrari: 226

ALDE: Cocilovo, Di Pietro

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise

NI: Lang, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: De Poli, Dionisi, Lombardo

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Pahor, Panzeri, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 7

GUE/NGL: Guidoni, Rizzo

IND/DEM: Bloom, Louis, Železný

NI: Mote

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Relazione Poli Bortone A6-0128/2005

Favorevoli: 372

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie

IND/DEM: Adwent, Blokland, Chruszcz, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wierzejski

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kozlík, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Berlinguer, Bullmann, Dobolyi, Duin, Gebhardt, Glante, Goebbels, Gomes, Gröner, Haug, Herczog, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Leinen, Lévai, Mann Erika, Piecyk, Prets, Rapkay, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Schulz, Tarand, Vincenzi, Walter, Weiler

UEN: Bielan, Crowley, Didžiokas, Janowski, Kamiński, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański

Contrari: 228

ALDE: Di Pietro

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise

NI: Lang, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: De Poli, Dionisi, Lombardo

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kinnock, Koterec, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rasmussen, Reynaud, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Szejna, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Berlato, Camre, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 8

GUE/NGL: Guidoni, Rizzo

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Železný

NI: Mote

PSE: Dührkop Dührkop

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Relazione Poli Bortone A6-0128/2005

Favorevoli: 508

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie

IND/DEM: Adwent, Blokland, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kozlík, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Bielan, Crowley, Didžiokas, Janowski, Kamiński, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański

Contrari: 86

ALDE: Di Pietro

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Speroni

NI: Dillen, Lang, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: De Poli, Dionisi, Lombardo

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 4

ALDE: Toia

IND/DEM: Železný

NI: Mote

Verts/ALE: van Buitenen

13.   Relazione Poli Bortone A6-0128/2005

Favorevoli: 66

ALDE: Chiesa, Cocilovo, De Sarnez, Guardans Cambó, Lehideux, Sbarbati, Staniszewska

GUE/NGL: de Brún, Liotard, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Adwent, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tomczak, Wierzejski

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Lang, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: del Castillo Vera, Cederschiöld, Daul, De Poli, Lombardo, Sumberg, Tannock

PSE: Christensen, Duin, Herczog, Jørgensen, Lévai

UEN: Bielan, Janowski, Kamiński, Roszkowski, Ryan, Szymański

Verts/ALE: Auken, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hudghton, Jonckheer, Lucas, Onesta, Schlyter, Turmes

Contrari: 497

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann, Morgantini, Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Kozlík, Masiel, Resetarits, Romagnoli

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Coelho, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni

Astensioni: 49

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Mote

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Cramer, Evans Jillian, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

14.   Relazione Poli Bortone A6-0128/2005

Favorevoli: 137

ALDE: Di Pietro, Sbarbati

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Lang, Mölzer, Resetarits, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: De Poli, Dionisi, Grosch, Hortefeux, Lombardo, Zatloukal

PSE: Berès, Bono, Carlotti, Castex, Christensen, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hamon, Jørgensen, Kristensen, Le Foll, Lienemann, Napoletano, Peillon, Reynaud, Roure, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Foglietta, Kamiński, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 461

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie

IND/DEM: Goudin, Lundgren

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Kozlík, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Corbey, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Bielan, Crowley, Didžiokas, Janowski, Krasts, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Zīle

Astensioni: 7

IND/DEM: Blokland, Speroni, Železný

NI: Allister, Baco, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

15.   Relazione Poli Bortone A6-0128/2005

Favorevoli: 255

ALDE: Degutis, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gibault, Laperrouze, Morillon, Prodi, Ries, Van Hecke

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Lang, Mölzer, Schenardi

PPE-DE: Brunetta, Castiglione, Dionisi, Ebner, Fatuzzo, Gargani, Martens, Méndez de Vigo, Ouzký, Sartori, Tajani

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kinnock, Koterec, Kristensen, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 332

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, De Sarnez, Duquesne, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Masiel, Mote, Resetarits, Romagnoli

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Bono, Bullmann, Busquin, De Keyser, Duin, Gebhardt, Glante, Goebbels, Gröner, Haug, Jöns, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Leinen, Lévai, Madeira, Mann Erika, Piecyk, Prets, Rapkay, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Schulz, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler

Astensioni: 8

ALDE: Ek

NI: Claeys, Dillen, Vanhecke

PPE-DE: Demetriou, Sonik

PSE: Hänsch

Verts/ALE: van Buitenen

16.   Relazione Poli Bortone A6-0128/2005

Favorevoli: 159

ALDE: Chiesa, Degutis, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gibault, Laperrouze, Morillon, Ries, Takkula, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Speroni

NI: Baco, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Lang, Mölzer, Schenardi

PPE-DE: Dionisi, Sonik

PSE: Andersson, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beňová, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Cercas, Corbett, Cottigny, D'Alema, Díez González, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gill, Gomes, Grech, Gruber, Gurmai, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Kinnock, Lehtinen, Locatelli, McAvan, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Riera Madurell, Rouček, Scheele, Segelström, Skinner, Stihler, Szejna, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Westlund, Whitehead, Wynn

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Kamiński, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 424

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Costa, Davies, De Sarnez, Ek, Gentvilas, Geremek, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie

IND/DEM: Adwent, Batten, Blokland, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kozlík, Mote, Romagnoli

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, De Poli, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Attard-Montalto, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Carlotti, Casaca, Christensen, De Keyser, De Rossa, Désir, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, Ferreira Anne, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Grabowska, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Mann Erika, Mikko, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rosati, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Schulz, Sornosa Martínez, Swoboda, Tarand, Thomsen, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Bielan, Janowski, Szymański

Astensioni: 6

IND/DEM: Bloom

NI: Claeys, Resetarits, Vanhecke

PSE: dos Santos

Verts/ALE: van Buitenen

17.   Relazione Poli Bortone A6-0128/2005

Favorevoli: 303

ALDE: Alvaro, Budreikaitė, Di Pietro, Geremek, Hennis-Plasschaert, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Manders, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Prodi, Schuth, Van Hecke

GUE/NGL: Brie

IND/DEM: Adwent, Chruszcz, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wierzejski

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kozlík, Masiel, Romagnoli

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, De Poli, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Busquin, De Keyser, Duin, Gebhardt, Glante, Goebbels, Gröner, Haug, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Leinen, Lévai, Mann Erika, Piecyk, Prets, Rapkay, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Schulz, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler

UEN: Bielan, Janowski, Kamiński, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, Horáček, Trüpel, Voggenhuber

Contrari: 286

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise

NI: Dillen, Lang, Mölzer, Mote, Resetarits, Schenardi

PPE-DE: Bonsignore, Dionisi, Ferber, Karas, Nassauer

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kristensen, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Evans Jillian, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Astensioni: 10

IND/DEM: Blokland, Coûteaux, Louis, Železný

NI: Claeys, Vanhecke

PPE-DE: Lombardo

PSE: van den Burg, Whitehead

Verts/ALE: van Buitenen

18.   Relazione Poli Bortone A6-0128/2005

Favorevoli: 115

ALDE: Jensen, Riis-Jørgensen, Van Hecke

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Blokland, Bonde, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wierzejski

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Resetarits

PSE: Andersson, Berès, Bono, Carlotti, Castex, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Kristensen, Le Foll, Moscovici, Peillon, Reynaud, Roure, Segelström, Szejna, Vaugrenard, Vergnaud, Westlund, Whitehead

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 483

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Dillen, Masiel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, De Poli, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Duin, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Astensioni: 11

ALDE: Toia

GUE/NGL: Morgantini

IND/DEM: Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Claeys, Kozlík, Lang, Schenardi

Verts/ALE: van Buitenen

19.   Relazione Poli Bortone A6-0128/2005

Favorevoli: 40

GUE/NGL: de Brún, Kohlíček, Liotard, McDonald, Meijer, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Adwent, Blokland, Bonde, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Lang, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Corbey, De Rossa

Verts/ALE: Auken, Hudghton, Lucas, Schlyter

Contrari: 513

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie, Morgantini

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Kozlík, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, De Poli, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Cottigny, D'Alema, De Keyser, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Flautre, Turmes

Astensioni: 53

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

NI: Mote

UEN: Bielan, Janowski, Kamiński, Roszkowski

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

20.   Relazione Poli Bortone A6-0128/2005

Favorevoli: 43

ALDE: Onyszkiewicz, Sbarbati

GUE/NGL: McDonald, Meijer, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Adwent, Blokland, Bonde, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wierzejski

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kozlík

UEN: Bielan, Janowski, Kamiński, Roszkowski, Szymański, Zīle

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Hudghton, Jonckheer, Lambert, Romeva i Rueda, Schlyter, Turmes

Contrari: 512

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie, Catania, Figueiredo, Henin, Kohlíček, Markov, Morgantini, Musacchio, Portas, Ransdorf, Rizzo

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Lang, Masiel, Mölzer, Resetarits, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, De Poli, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Breyer, Cramer, Flautre

Astensioni: 39

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Flasarová, Guerreiro, Kaufmann, Liotard, Maštálka, Papadimoulis, Pflüger, Strož, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Mote, Vanhecke

PPE-DE: Demetriou

Verts/ALE: Aubert, van Buitenen, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Kusstatscher, Onesta, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

21.   Relazione Poli Bortone A6-0128/2005

Favorevoli: 458

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, De Sarnez, Di Pietro, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Brie, Flasarová, Kaufmann, Maštálka, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tomczak, Wierzejski

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kozlík, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, De Poli, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beňová, Berger, Berman, Bösch, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cercas, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, Estrela, Ettl, Falbr, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Sornosa Martínez, Swoboda, Szejna, Tarand, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Crowley, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven

Contrari: 116

ALDE: Busk, Degutis, Drčar Murko, Duff, Jensen, Karim, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, Guerreiro, Henin, Kohlíček, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Lang, Mölzer, Mote, Schenardi

PPE-DE: Březina, Kušķis, Sumberg, Tannock

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Beglitis, Berès, van den Berg, Bozkurt, Cashman, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, Evans Robert, Ferreira Anne, Ford, Gill, Gurmai, Hamon, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Kristensen, Lambrinidis, McAvan, Martin David, Mastenbroek, Matsouka, Moraes, Morgan, Moscovici, Myller, Obiols i Germà, Reynaud, Sifunakis, Skinner, Stihler, Titley, Westlund, Whitehead, Wynn

UEN: Pavilionis

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 15

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Liotard, McDonald, Markov, Wagenknecht

NI: Claeys, Dillen, Vanhecke

PSE: Rasmussen, Wiersma

UEN: Camre, Didžiokas, Musumeci

Verts/ALE: van Buitenen

22.   Relazione Scheele A6-0124/2005

Favorevoli: 50

ALDE: Di Pietro

GUE/NGL: McDonald, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Adwent, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Lang, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Carollo, Cederschiöld, Chmielewski, Záborská

UEN: Bielan, Camre, Janowski, Kamiński, Muscardini, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Auken, Flautre, Jonckheer, Lucas, Schlyter

Contrari: 482

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski

GUE/NGL: Brie

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Kozlík, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, La Russa, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Hudghton, Onesta

Astensioni: 54

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

NI: Mote

UEN: Krasts, Kristovskis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Breyer, van Buitenen, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

23.   Relazione Scheele A6-0124/2005

Favorevoli: 51

GUE/NGL: de Brún, McDonald, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Adwent, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Czarnecki Ryszard, Dillen, Lang, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Foglietta, Janowski, Kamiński, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Hudghton, Lucas, Schlyter

Contrari: 485

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Brie

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Kozlík, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Crowley, Didžiokas, Ó Neachtain, Pavilionis, Ryan

Verts/ALE: Jonckheer, Turmes

Astensioni: 56

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux

NI: Claeys, Mote, Vanhecke

UEN: Krasts

Verts/ALE: Aubert, Beer, Breyer, van Buitenen, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

24.   Relazione Scheele A6-0124/2005

Favorevoli: 516

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Brie, Flasarová, Maštálka, Strož, Triantaphyllides, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Kozlík, Lang, Masiel, Mölzer, Resetarits, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Contrari: 69

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Uca, Verges, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Mote

PPE-DE: Wuermeling

PSE: Gurmai

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 6

GUE/NGL: Morgantini

IND/DEM: Krupa

NI: Allister

PSE: Lehtinen

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

25.   Relazione Malmström A6-0135/2005

Favorevoli: 341

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis

GUE/NGL: Liotard, Meijer, Triantaphyllides

IND/DEM: Adwent, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Battilocchio, Claeys, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Lang, Masiel, Mölzer, Resetarits, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Böge, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Correia, Cottigny, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Grabowska, Ilves, Kindermann, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, Mikko, Pahor, Rosati, Szejna, Tarand, Van Lancker

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Zīle

Contrari: 183

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: de Brún, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kohlíček, McDonald, Maštálka, Pflüger, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Wagenknecht

IND/DEM: Goudin, Lundgren

NI: Belohorská, Romagnoli

PPE-DE: Nassauer

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Gill, Goebbels, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leinen, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Astensioni: 34

ALDE: Drčar Murko

GUE/NGL: Adamou, Brie, Catania, Figueiredo, Guidoni, Kaufmann, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Rizzo, Uca, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Bobošíková, Kozlík, Mote

PPE-DE: Esteves, Itälä

PSE: Gierek

Verts/ALE: van Buitenen, de Groen-Kouwenhoven

26.   Relazione Malmström A6-0135/2005

Favorevoli: 66

ALDE: Andrejevs, Onyszkiewicz, Staniszewska, Starkevičiūtė, Toia

GUE/NGL: de Brún, McDonald, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Adwent, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tomczak, Wierzejski

NI: Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Lang, Masiel, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Kušķis, Landsbergis, Queiró, Záborská

PSE: Christensen, Ilves, Jørgensen, Kristensen, Mikko, Pahor, Tarand, Thomsen

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Zīle

Contrari: 492

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Mote, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Titley, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Astensioni: 18

ALDE: Kułakowski

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Esteves

PSE: Rosati

Verts/ALE: van Buitenen

27.   Relazione Malmström A6-0135/2005

Favorevoli: 154

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, de Brún, Liotard, McDonald, Meijer, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Speroni, Tomczak

NI: Battilocchio, De Michelis, Resetarits

PPE-DE: Gutiérrez-Cortines, Kamall, Landsbergis, Lombardo, Stubb, Ulmer

PSE: Busquin, Christensen, Désir, Ilves, Jørgensen, Kristensen, Lévai, Mann Erika, Mikko, Pahor, Rasmussen, Rosati, Tarand

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Musumeci, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Contrari: 397

ALDE: Chiesa, Di Pietro

GUE/NGL: Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Blokland, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Rogalski, Wierzejski, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Lang, Masiel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Titley, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Crowley, Didžiokas, Ó Neachtain, Ryan

Astensioni: 21

GUE/NGL: Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PPE-DE: Brepoels

PSE: Thomsen

UEN: Muscardini

Verts/ALE: van Buitenen

28.   Relazione Malmström A6-0135/2005

Favorevoli: 220

ALDE: Andrejevs, Chiesa, Di Pietro

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Strož

IND/DEM: Adwent, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tomczak, Wierzejski

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Ford, Hedh, Thomsen

UEN: Crowley, Ó Neachtain, Pavilionis, Ryan, Szymański

Contrari: 325

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Coûteaux, Železný

NI: Battilocchio, De Michelis, Dillen, Resetarits

PPE-DE: Bonsignore, Buzek, Deva, Ebner, Gawronski, Handzlik, Kaczmarek, Kauppi, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kudrycka, Kuźmiuk, Lombardo, Mauro, Olbrycht, Pieper, Piskorski, Pomés Ruiz, Saryusz-Wolski, Stubb, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zaleski

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Titley, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Astensioni: 24

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Claeys, Kozlík, Lang, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Zieleniec

Verts/ALE: van Buitenen

29.   Relazione Malmström A6-0135/2005

Favorevoli: 364

ALDE: Andrejevs, Di Pietro, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Strož

IND/DEM: Adwent, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Rogalski, Wierzejski

NI: Czarnecki Ryszard, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Harbour, Herrero- Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wuermeling, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Díez González, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Titley, Van Lancker, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García

UEN: Crowley, Ó Neachtain, Pavilionis, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Contrari: 151

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Piotrowski, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, De Michelis, Resetarits

PPE-DE: Buzek, Ebner, Gawronski, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Kaczmarek, Kauppi, Klich, Koch, Kudrycka, Kuźmiuk, Landsbergis, Olbrycht, Pieper, Piskorski, Pleštinská, Saryusz-Wolski, Stubb, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski

PSE: Lehtinen, Mikko, Panzeri, Rasmussen, Rosati, Sacconi, Tarand, Vincenzi, Zani, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Didžiokas, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Jonckheer

Astensioni: 32

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Bloom, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Baco, Bobošíková, Claeys, Dillen, Kozlík, Lang, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Konrad, McMillan-Scott, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Locatelli

UEN: Camre, Muscardini

Verts/ALE: van Buitenen

30.   Relazione Malmström A6-0135/2005

Favorevoli: 370

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Flasarová, Maštálka, Meijer, Morgantini, Strož

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Battilocchio, De Michelis, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bauer, Beazley, Belet, Böge, Bowis, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Caspary, Chmielewski, Demetriou, De Poli, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doyle, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Friedrich, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Gomolka, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kasoulides, Klamt, Klaß, Kratsa- Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Lulling, Mann Thomas, Marques, Martens, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Papastamkos, Parish, Pieper, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ribeiro e Castro, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Škottová, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Surján, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Vidal-Quadras Roca, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Stihler, Swoboda, Szejna, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes

Contrari: 114

ALDE: Andrejevs

GUE/NGL: Adamou, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wierzejski

NI: Belohorská, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Becsey, Brunetta, Carollo, del Castillo Vera, Cederschiöld, Doorn, Dover, Fjellner, Florenz, Fontaine, Gál, Gaľa, Gyürk, Handzlik, Helmer, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Kaczmarek, Kauppi, Kirkhope, Klich, Kušķis, Kuźmiuk, Liese, McMillan-Scott, Mato Adrover, Mauro, Olbrycht, Ouzký, Piskorski, Pleštinská, Purvis, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schröder, Sonik, Stubb, Ulmer, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ilves

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Jonckheer, Ždanoka

Astensioni: 64

GUE/NGL: Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Bobošíková, Kozlík, Lang, Schenardi

PPE-DE: Brejc, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Coelho, Daul, Duka-Zólyomi, Fajmon, Gawronski, Glattfelder, Goepel, Gräßle, Harbour, Heaton-Harris, Hudacký, Itälä, Jałowiecki, Jordan Cizelj, Koch, Konrad, Landsbergis, Langendries, McGuinness, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Olajos, Panayotopoulos-Cassiotou, Pinheiro, Podestà, Podkański, Queiró, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Schierhuber, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Spautz, Szájer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

Verts/ALE: van Buitenen

31.   Relazione Malmström A6-0135/2005

Favorevoli: 488

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Carlshamre, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Liotard, Meijer, Sjöstedt

IND/DEM: Adwent, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Goudin, Grabowski, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, De Poli, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Hassi

Contrari: 20

GUE/NGL: Flasarová, Henin, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Strož

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Mote

PPE-DE: Wuermeling

Verts/ALE: Frassoni, de Groen-Kouwenhoven

Astensioni: 63

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, McDonald, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Krupa

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Lang, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Hammerstein Mintz, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

32.   Relazione Gal A6-0144/2005

Favorevoli: 447

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Malmström, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Zimmer

IND/DEM: Bonde

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Lévai, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Titley, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Foglietta, Muscardini, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Contrari: 57

IND/DEM: Adwent, Batten, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Baco, Czarnecki Ryszard, Mote

PPE-DE: Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Deva, Dover, Duchoň, Fajmon, Florenz, Harbour, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Sturdy, Tannock, Wuermeling, Zahradil, Zvěřina

UEN: Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, La Russa, Pirilli, Roszkowski, Szymański

Astensioni: 37

ALDE: Alvaro, Hennis-Plasschaert, Maaten, Manders, Mulder

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Guerreiro, McDonald, Pflüger, Wagenknecht

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Kozlík, Lang, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Caspary, Jałowiecki, Mauro, Reul, Sonik

PSE: Gröner

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Kristovskis, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Poli Bortone, Ryan, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

33.   Relazione Goebbels A6-0150/2005

Favorevoli: 268

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Lax, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski

IND/DEM: Blokland, Bonde, Železný

NI: Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Becsey, Böge, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, De Poli, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Friedrich, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Berlinguer, D'Alema, Kuc, Lehtinen, Mikko, Sakalas, Szejna, Tarand, Vincenzi, Weber Henri, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Szymański, Tatarella, Zīle

Contrari: 241

ALDE: Chiesa, Cocilovo, Costa

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Batten, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Masiel

PPE-DE: Bauer, Beazley, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Deva, Dimitrakopoulos, Dover, Duchoň, Fajmon, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gräßle, Guellec, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Ouzký, Parish, Schnellhardt, Silva Peneda, Škottová, Stevenson, Zahradil, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, Estrela, Evans Robert, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Lavarra, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Thomsen, Van Lancker, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Crowley, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes

Astensioni: 21

ALDE: Lambsdorff

IND/DEM: Borghezio, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Mote, Vanhecke

PPE-DE: Belet, Samaras

PSE: Reynaud, Vergnaud

UEN: Bielan, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Ryan

Verts/ALE: van Buitenen

34.   Relazione Goebbels A6-0150/2005

Favorevoli: 442

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Lax, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski

IND/DEM: Blokland, Bonde, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Duin, Estrela, Evans Robert, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Lavarra, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes

Contrari: 30

ALDE: Chiesa

IND/DEM: Adwent, Batten, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Czarnecki Ryszard

PSE: Berger, Hamon, Hedh, Reynaud

Verts/ALE: Cramer, Evans Jillian, Horáček, Lichtenberger, Onesta, Ždanoka

Astensioni: 38

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

NI: Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Rosati

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

35.   Relazione Goebbels A6-0150/2005

Favorevoli: 289

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski

IND/DEM: Blokland, Železný

NI: Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Ryszard

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, De Poli, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Lévai

UEN: Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Ryan, Tatarella

Contrari: 215

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Batten, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Masiel, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Duin, Estrela, Evans Robert, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Lavarra, Lehtinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Astensioni: 7

NI: Baco, Kozlík, Mote

PSE: Rosati

UEN: Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

36.   Relazione Goebbels A6-0150/2005

Favorevoli: 283

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski

IND/DEM: Blokland, Železný

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, De Poli, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Rosati

UEN: Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan

Contrari: 231

ALDE: Chiesa, Cocilovo

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Masiel, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Duin, Estrela, Evans Robert, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Lavarra, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, La Russa, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Astensioni: 4

NI: Mote

PPE-DE: Thyssen

UEN: Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

37.   Relazione Goebbels A6-0150/2005

Favorevoli: 456

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Ludford, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski

IND/DEM: Blokland, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Masiel

PPE-DE: Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, De Poli, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Duin, Estrela, Evans Robert, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Lavarra, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Peillon, Piecyk, Pinior, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Breyer, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Contrari: 47

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Batten, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Mote

Astensioni: 14

IND/DEM: Bonde

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Kozlík, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Esteves

PSE: Bullmann

Verts/ALE: van Buitenen

38.   Relazione Goebbels A6-0150/2005

Favorevoli: 295

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski

IND/DEM: Blokland, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, De Michelis

PPE-DE: Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, De Poli, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: van den Berg, Christensen, Jørgensen, Kristensen, Rosati

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Flautre

Contrari: 215

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Batten, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Claeys, Dillen, Masiel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, Estrela, Evans Robert, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lavarra, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Astensioni: 6

IND/DEM: Bonde

NI: Baco, Belohorská, Czarnecki Ryszard, Kozlík

Verts/ALE: van Buitenen

39.   Relazione Goebbels A6-0150/2005

Favorevoli: 388

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Kozlík, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Daul, Demetriou, De Poli, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Evans Robert, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Harangozó, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kuc, Lavarra, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Pinior, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Tatarella

Contrari: 69

ALDE: Davies

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Guerreiro, Henin, Kohlíček, Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM: Adwent, Batten, Blokland, Bonde, Chruszcz, Clark, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Schenardi

PPE-DE: Mauro, Záborská

PSE: Bullmann, Duin, Ferreira Anne, Gebhardt, Gill, Glante, Haug, Kreissl-Dörfler, Morgan, Piecyk, Van Lancker

UEN: Bielan, Camre, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Astensioni: 45

ALDE: Harkin

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Liotard, McDonald, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Zimmer

NI: Claeys, Romagnoli, Vanhecke

PSE: Berès, Bösch, Bono, Carnero González, Cottigny, Désir, Douay, Gomes, Gröner, Hamon, Jöns, Reynaud, Rothe, Roure, Skinner, Weiler

UEN: Crowley, Janowski, Ó Neachtain, Pavilionis, Ryan, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

40.   Relazione Oomen-Ruijten A6-0142/2005

Favorevoli: 243

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Chiesa, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Di Pietro, Duquesne, Fourtou, Gibault, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Kacin, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Prodi, Sbarbati, Toia, Virrankoski

NI: Battilocchio, Belohorská, Kozlík, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Brepoels, Brok, Brunetta, Busuttil, Carollo, Casa, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fontaine, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gräßle, Grossetête, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Langendries, Lehne, Lulling, Mann Thomas, Martens, Matsis, Mavrommatis, Mikolášik, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pinheiro, Podestà, Poettering, Ribeiro e Castro, Saïfi, Samaras, Sartori, Schmitt Pál, Schöpflin, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Spautz, Šťastný, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Trakatellis, Varvitsiotis, Vlasto, Záborská

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Estrela, Evans Robert, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lavarra, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Morgan, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Piecyk, Pinior, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Sánchez Presedo, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tarand, Thomsen, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Foglietta, La Russa, Musumeci, Pavilionis, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Kusstatscher, Lambert, Lucas, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Contrari: 131

ALDE: Alvaro, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Drčar Murko, Duff, Ek, Geremek, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Maaten, Malmström, Manders, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen

IND/DEM: Batten, Blokland, Clark, Goudin, Lundgren, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ayuso González, Beazley, Böge, Bonsignore, Březina, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Caspary, del Castillo Vera, De Poli, Deva, Dover, Doyle, Duchoň, Ehler, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Kamall, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Kušķis, Langen, Laschet, Lechner, López-Istúriz White, McGuinness, Mato Adrover, Mayer, Mayor Oreja, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, Olbrycht, Ouzký, Parish, Pieper, Piskorski, Pleštinská, Pomés Ruiz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schwab, Škottová, Sonik, Stevenson, Stubb, Sturdy, Tajani, Ulmer, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Camre

Astensioni: 56

ALDE: Matsakis, Mohácsi, Polfer

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kohlíček, Liotard, McDonald, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Adwent, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Wierzejski

NI: Baco

PPE-DE: Deß, Gomolka, Gyürk, Jeggle, Karas, Kuźmiuk, Mauro, Papastamkos, Podkański, Rübig, Schierhuber, Stenzel

UEN: Bielan, Didžiokas, Janowski, Krasts, Kristovskis, Roszkowski, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen


TESTI APPROVATI

 

P6_TA(2005)0188

Conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (15235/1/2004 — C6-0091/2005 — 2003/0296(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (15235/1/2004 — C6-0091/2005),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0789) (2),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0152/2005),

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 141.

(2)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0189

Programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (COM(2004)0781 — C6-0242/2004 — 2004/0272(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0781) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 157, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0242/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0118/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2004)0272

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 maggio 2005 in vista dell'adozione della decisione n. .../2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

È essenziale garantire la continuità del sostegno comunitario a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).

(2)

È quindi opportuno prorogare di un anno il periodo di validità della decisione 2000/819/CE (3) fino al 31 dicembre 2006 ed aumentare l'importo finanziario di riferimento di 88 500 000 EUR.

(3)

Occorre quindi modificare in tal senso la decisione 2000/819/CE,

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione 2000/819/CE è modificata come segue:

1.

All'articolo 7, paragrafo 1, l'importo finanziario di riferimento di 450 milioni EUR è sostituito dall'importo di 538 500 000 EUR ;

2.

All'articolo 8, la data del 31 dicembre 2005 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2006.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GUC... del ..., pag. ....

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 26 maggio 2005.

(3)  GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 593/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 16.8.2004, pag. 3).

P6_TA(2005)0190

Accordo CE/Cile su alcuni aspetti dei servizi aerei *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2004)0829 — C6-0011/2005 — 2004/0289(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2004)0829) (1),

visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0011/2005),

visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0100/2005),

1.

approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Cile.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0191

Finanziamento di studi e progetti pilota connessi alla politica comune della pesca *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/439/CE, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca (COM(2004)0618 — C6-0243/2004 — 2004/0213(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0618) (1),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0243/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0113/2005),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0192

Protocollo all'accordo tra la CE/Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007 (COM(2004)0619 — C6-0138/2004 — 2004/0211(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2004)0619) (1),

visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2 del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0138/2004),

visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo (A6-0114/2005),

1.

approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Costa d'Avorio.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis) È importante migliorare le informazioni fornite al Parlamento europeo; la Commissione dovrebbe a tal fine elaborare una relazione annuale sull'attuazione dell'accordo;

Emendamento 2

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis) La protezione degli interessi dell'Unione europea in materia di pesca dovrebbe armonizzarsi con una gestione sostenibile delle risorse ittiche dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, nonché con lo sviluppo sostenibile delle popolazioni costiere che dipendono dalla pesca.

Emendamento 3

Considerando 4 ter (nuovo)

 

(4 ter) è necessario che la Commissione prosegua i suoi studi di valutazione dell'impatto relativi al carattere sostenibile dell'accordo siglato con la Costa d'Avorio.

Emendamento 4

Considerando 4 quater (nuovo)

 

(4 quater) Occorre adottare misure che incoraggino la partecipazione delle organizzazioni delle popolazioni locali ispirate a forme associative tradizionali e prestare debita attenzione al ruolo delle donne nelle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

Emendamento 5

Considerando 4 quinquies (nuovo)

 

(4 quinquies) Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo occorre procedere ad una valutazione della sua attuazione.

Emendamento 6

Considerando 4 sexies (nuovo)

 

(4 sexies) Devono essere messe a disposizione le risorse necessarie per assicurare il soddisfacimento dei requisiti del presente accordo.

Emendamento 7

Articolo 3 bis (nuovo)

 

Articolo 3 bis

Nel corso dell'ultimo anno di validità del protocollo e prima della conclusione di un altro accordo per la sua proroga, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'accordo e sulle condizioni in cui è stato attuato.

Emendamento 8

Articolo 3 ter (nuovo)

 

Articolo 3 ter

Sulla base della relazione di cui all'articolo 3 bis e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio conferisce alla Commissione, se del caso, un mandato di negoziazione in vista dell'adozione di un nuovo protocollo.

Emendamento 9

Articolo 3 quater (nuovo)

 

Articolo 3 quater

La Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione sulle azioni mirate che le autorità della Costa d'Avorio forniranno a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo.


(1)  Non ancora pubblicato in GU.

P6_TA(2005)0193

Finanziamento della politica agricola comune *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune (COM(2004)0489 — C6-0166/2004 — 2004/0164(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0489) (1),

visto l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0166/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0127/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Articolo 5, lettera a)

a)

le azioni necessarie per l'analisi, la gestione, la sorveglianza, lo scambio di informazioni e l'attuazione della politica agricola comune, come pure azioni relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;

a)

le azioni necessarie per l'analisi, la gestione, la sorveglianza, lo scambio di informazioni e l'attuazione della politica agricola comune, come pure azioni relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa , escluse le spese che a norma dell'articolo 13 non sono imputate al FEAGA;

Emendamento 2

Articolo 16, comma 2

I pagamenti diretti non possono tuttavia in alcun caso essere versati oltre il 15 ottobre dell'esercizio finanziario considerato.

soppresso

Emendamento 3

Articolo 31, paragrafo 4, lettera a)

a)

le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, eseguite anteriormente ai 36 mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

a)

le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, eseguite anteriormente ai 24 mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

Emendamento 4

Articolo 31, paragrafo 4, lettera b)

b)

le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per le quali l'ultimo obbligo imposto ai beneficiari risale a oltre 36 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

b)

le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per le quali l'ultimo obbligo imposto ai beneficiari risale a oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

Emendamento 5

Articolo 31, paragrafo 4, lettera c)

c)

le spese relative ai programmi di cui all'articolo 4, per le quali il pagamento del saldo è stato eseguito anteriormente ai 36 mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, del risultato delle verifiche.

c)

le spese relative ai programmi di cui all'articolo 4, per le quali il pagamento del saldo è stato eseguito anteriormente ai 24 mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, del risultato delle verifiche.

Emendamento 6

Articolo 32, paragrafo 5, comma 1

5. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario , oppure nel termine di sei anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali , le conseguenze finanziarie dell'assenza di recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario, previa applicazione della trattenuta di cui al paragrafo 2.

5. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo oppure nel termine di sei mesi successivamente alla pubblicazione della decisione giudiziaria definitiva , le conseguenze finanziarie dell'assenza di recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario, previa applicazione della trattenuta di cui al paragrafo 2.

Emendamento 7

Articolo 43

La Commissione redige un rapporto finanziario annuale, anteriormente al 1o settembre successivo ad ogni esercizio finanziario, in merito all'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto finanziario annuale, anteriormente al 1o settembre successivo ad ogni esercizio finanziario, in merito all'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0194

Accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione

Decisione del Parlamento europeo sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione (2005/2076(ACI))

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea e la dichiarazione n. 3 acclusa all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Nizza,

visto l'articolo III-397 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

visto l'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione del 5 luglio 2000 (1),

vista la sua risoluzione del 18 novembre 2004 sull'elezione della nuova Commissione (2),

vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 14 aprile 2005,

visto il progetto d'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione (in appresso denominato «l'accordo»),

visti l'articolo 24, paragrafo 3 e l'articolo120 del suo regolamento, nonché il punto XVIII, 4, dell'allegato VI dello stesso,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0147/2005),

A.

considerando che l'approfondimento della democrazia nell'Unione europea, di cui ne è una riprova la firma del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, postula un rafforzamento dei rapporti fra il Parlamento europeo e la Commissione, nonché un migliore controllo parlamentare sull'operato dell'esecutivo,

B.

considerando che il processo d'investitura della presente Commissione ha potenziato la legittimità democratica del sistema istituzionale dell'Unione, accentuando la dimensione politica dei rapporti fra le due istituzioni,

C.

considerando che il nuovo accordo rispecchia detta evoluzione,

D.

considerando che tale accordo postula i chiarimenti in appresso sviluppati,

E.

considerando che, tenuto conto dello svolgimento dei negoziati che hanno condotto ad un accordo politico, è più appropriato che in futuro la guida dei negoziati sia affidata a dei titolari di un mandato politico,

F.

considerando che gli accordi interistituzionali, quale l'accordo quadro, hanno delle conseguenze importanti e che è, pertanto, indispensabile raggruppare tutti gli accordi vigenti e pubblicarli quale allegato del regolamento del Parlamento, al fine di agevolarne l'accesso e di garantirne la trasparenza,

1.

plaude oltre che alla maggiore coerenza e semplificazione della struttura ai seguenti punti positivi contenuti nel progetto di nuovo accordo:

a)

le nuove disposizioni in materia di potenziale conflitto di interessi (punto 2);

b)

le intese concordate in caso di sostituzione di un membro della Commissione durante il mandato della stessa (punto 4);

c)

la garanzia che i commissari designati in occasione della procedura di approvazione della Commissione forniranno tutte le informazioni pertinenti (punto 7);

d)

l'instaurazione di un dialogo regolare al massimo livello fra il presidente della Commissione e la Conferenza dei presidenti (punto 10);

e)

l'individuazione congiunta delle proposte e iniziative di particolare rilevanza in base al programma legislativo e di lavoro della Commissione ed alla programmazione interistituzionale pluriennale nonché la garanzia che il Parlamento sarà informato al pari del Consiglio su qualsiasi azione della Commissione (punti 8 e 12);

f)

il miglioramento dell'informazione fornita dalla Commissione sul seguito da dare e la considerazione delle posizioni del Parlamento (punti 14 e 31);

g)

la pubblicità delle pertinenti informazioni sui gruppi di esperti della Commissione (punto 16), ferma restando la considerazione del paragrafo 2 della presente decisione;

h)

la conferma delle disposizioni relative alla partecipazione del Parlamento alle conferenze internazionali e i nuovi riferimenti specifici alle conferenze di donatori e all'osservazione di elezioni (punti da 19 a 25), fatta salva la richiesta di cui al paragrafo 4 della presente decisione;

i)

l'inserimento nell'accordo (punto 35) degli impegni assunti dalla Commissione nell'ambito delle misure di esecuzione inerenti ai settori bancario, assicurativo e dei valori mobiliari («procedura Lamfalussy») nonché dell'accordo fra il Parlamento europeo e la Commissione sulle modalità di applicazione della decisione «comitatologia» (3), fatte salve le osservazioni di cui al paragrafo 3 della presente decisione;

j)

gli impegni sottoscritti in materia di partecipazione della Commissione ai lavori del Parlamento (punti da 37 a 39);

k)

l'inserimento di una clausola di revisione dell'accordo (punto 43) al momento dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;

2.

sottolinea la rilevanza che annette ad una piena trasparenza in ordine alla composizione e alle attività dei gruppi di esperti della Commissione (punto16 dell'accordo) ed invita la Commissione ad applicare l'accordo in tal senso;

3.

invita la Commissione alla luce della sua proposta dell'11 dicembre 2002 a tener conto degli orientamenti politici che il Parlamento definisce nell'esercizio del suo diritto decisionale nell'ambito della procedura di comitatologia;

4.

giudica importante che, con riguardo alla partecipazione dei suoi membri alle delegazioni, alle conferenze e ad altri negoziati internazionali, tali membri possano presenziare alle riunioni di coordinamento interne all'Unione, essendo inteso che il Parlamento si impegna a osservare le norme di riservatezza inerenti a tali riunioni, ed esorta pertanto la Commissione ad appoggiare i relativi auspici del Parlamento nei confronti del Consiglio;

5.

insiste affinché la Commissione, in sede di presentazione degli orientamenti integrati per l'economia e l'occupazione, preveda arco di tempo pari almeno a due mesi onde consentire una consultazione adeguata del Parlamento europeo;

6.

approva l'accordo che figura nell'allegato della presente decisione;

7.

decide che tale accordo sarà accluso al suo regolamento sostituendosi agli allegati XIII e XIV di quest'ultimo;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e il suo allegato alla Commissione ed al Consiglio nonché ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 121 del 24.4.2001, pag. 122.

(2)  Testi approvati della stessa data, P6_TA(2004)0063.

(3)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

ALLEGATO

 

ACCORDO QUADRO SUI RAPPORTI TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE

Il Parlamento europeo e la Commissione delle Comunità europee, in prosieguo: «le due istituzioni»,

visti il trattato sull'Unione europea, il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in prosieguo: «i trattati»,

visti gli accordi interistituzionali e i testi che regolano i rapporti fra le due istituzioni,

visto il regolamento del Parlamento (1), in particolare gli articoli 98, 99 e 120 e l'allegato VII,

A.

considerando che i trattati rafforzano la legittimità democratica del processo decisionale dell'Unione europea,

B.

considerando che le due istituzioni attribuiscono la massima importanza all'efficace recepimento ed attuazione del diritto comunitario,

C.

considerando che il presente accordo quadro fa salvi i poteri e le prerogative del Parlamento, della Commissione o di ogni altra istituzione o organo dell'Unione europea, bensì tende ad assicurare che tali poteri e prerogative siano esercitati nel modo più efficace possibile,

D.

considerando che è opportuno aggiornare l'accordo quadro concluso nel luglio 2000 (2) e sostituirlo con il testo seguente,

adottano il seguente accordo:

I.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le due istituzioni stabiliscono le seguenti misure volte a rafforzare la responsabilità e la legittimità politica della Commissione, a estendere il dialogo costruttivo e a migliorare lo scambio di informazioni fra le due istituzioni e il coordinamento reciproco delle procedure e della pianificazione.

Esse concordano, altresì, le misure specifiche di esecuzione per la trasmissione di documenti ed informazioni riservati della Commissione di cui all'allegato I e lo scadenzario per il programma legislativo e di lavoro della Commissione di cui all'allegato II.

II.   RESPONSABILITA' POLITICA

2. Fatto salvo il principio di collegialità della Commissione, ciascun membro della Commissione assume la responsabilità politica dell'azione nel settore di cui è incaricato.

Al presidente della Commissione incombe la piena responsabilità di identificare ogni conflitto di interessi che renda un membro della Commissione inidoneo ad assolvere il proprio mandato.

Il presidente della Commissione è altresì responsabile di ogni successiva azione adottata in dette circostanze. Qualora si proceda a riassegnare un portafoglio, il presidente ne informa immediatamente per iscritto il presidente del Parlamento.

Qualora il Parlamento decida di esprimere la sfiducia a un membro della Commissione, il presidente della Commissione, dopo aver attentamente esaminato detta decisione, chiede al membro della Commissione in causa di presentare le dimissioni ovvero illustra la sua decisione al Parlamento.

4. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione di un membro della Commissione nel corso del suo mandato, a norma dell'articolo 215 del trattato che istituisce la Comunità europea, il presidente della Commissione prende immediatamente contatto con il presidente del Parlamento, al fine di ottenere il suo accordo circa il modo in cui il presidente della Commissione intende presentare il futuro membro della Commissione al Parlamento, nei tempi più brevi e nel pieno rispetto delle prerogative delle istituzioni.

Il Parlamento assicura che le sue procedure siano espletate con la massima sollecitudine, onde consentire al presidente della Commissione di conoscere la posizione del Parlamento in tempo utile prima che il membro della Commissione sia chiamato ad esercitare il suo mandato di rappresentante della Commissione.

5. Il presidente della Commissione notifica immediatamente al Parlamento ogni decisione relativa all'attribuzione di competenze ad un membro della Commissione. In caso di modifiche sostanziali delle competenze di un membro della Commissione, questi si presenta davanti alla commissione parlamentare competente, su richiesta del Parlamento.

6. Ogni modifica delle disposizioni del Codice di condotta dei membri della Commissione in materia di conflitto di interessi o di regole deontologiche è trasmessa immediatamente al Parlamento.

La Commissione tiene conto del parere espresso a tal riguardo dal Parlamento.

7. A norma dell'articolo 99 del suo regolamento, il Parlamento prende contatto con il presidente designato della Commissione in tempo utile prima dell'avvio della procedura di approvazione della nuova Commissione.

Il Parlamento tiene conto delle osservazioni formulate dal presidente designato.

Le relative procedure sono concepite in modo da assicurare che l'intera Commissione designata sia giudicata in modo aperto, equo e coerente. I membri della Commissione designati assicurano la piena pubblicità di tutte le pertinenti informazioni, in conformità con gli obblighi di indipendenza di cui all'articolo 213 del trattato che istituisce la Comunità europea.

III.   DIALOGO COSTRUTTIVO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

i)   Disposizioni generali

8. La Commissione tiene il Parlamento pienamente e prontamente informato in merito alle sue proposte e iniziative in materia legislativa e di bilancio.

In tutti i settori in cui il Parlamento agisce in sede legislativa o in quanto parte dell'autorità di bilancio, esso viene informato al pari del Consiglio in ciascuna fase dell'iter legislativo e di bilancio.

9. Nei settori della politica estera e di sicurezza comune e della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, la Commissione prende disposizioni volte a migliorare la partecipazione del Parlamento, in modo da tener conto dei pareri del Parlamento nella misura più ampia possibile.

10. Il presidente della Commissione, o il vicepresidente responsabile dei rapporti interistituzionali, incontra trimestralmente la Conferenza dei presidenti, al fine di garantire un dialogo regolare fra le due istituzioni al più alto livello. Il presidente della Commissione partecipa alle riunioni della Conferenza dei presidenti almeno due volte l'anno.

11. Ciascun membro della Commissione provvede affinché vi sia uno scambio regolare e diretto di informazioni tra il membro della Commissione e il presidente della competente commissione parlamentare.

12. La Commissione non rende pubblica una proposta legislativa o un'iniziativa o decisione significativa prima di averne informato il Parlamento per iscritto.

Sulla base del programma legislativo e di lavoro della Commissione e del programma pluriennale, le due istituzioni individuano preventivamente e di comune accordo le proposte e le iniziative di particolare importanza, al fine di presentarle a una seduta plenaria del Parlamento.

Analogamente, esse individuano le proposte e le iniziative sulle quali fornire informazioni presentandole alla Conferenza dei presidenti o prendendo opportuni contatti con la competente commissione parlamentare e il suo presidente.

Tali decisioni sono adottate nel quadro del dialogo regolare fra le due istituzioni previsto al punto 10 e sono aggiornate regolarmente, tenendo conto di ogni sviluppo politico.

13. Se un documento interno della Commissione, di cui il Parlamento non è stato informato a norma dei punti 8, 9 e 12, è diffuso all'esterno delle istituzioni, il presidente del Parlamento può chiedere che esso venga trasmesso al Parlamento senza indugio, al fine di inoltrarlo ai deputati che ne facciano richiesta.

14. La Commissione riferisce regolarmente per iscritto sulle azioni adottate in risposta a specifiche richieste rivoltele dal Parlamento con le sue risoluzioni, anche nei casi in cui si tratta di informare il Parlamento che non le è stato possibile seguire il suo parere.

In merito alla procedura di discarico, si applicano le disposizioni specifiche di cui al punto 26.

La Commissione tiene conto di tutte le richieste di presentare proposte legislative formulate dal Parlamento alla Commissione a norma dell'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità europea, e fornisce una risposta rapida e sufficientemente dettagliata a tutte le richieste di questo tipo.

Su richiesta del Parlamento o della Commissione, le informazioni sul seguito dato alle richieste del Parlamento di una certa importanza, sono fornite anche alla commissione parlamentare competente e, se del caso, nel corso di una seduta plenaria del Parlamento.

15. Qualora uno Stato membro presenti un'iniziativa legislativa a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la Commissione, previa richiesta in tal senso, informa il Parlamento, dinanzi alla commissione parlamentare competente, in merito alla sua posizione sull'iniziativa.

16. La Commissione trasmette al Parlamento l'elenco dei gruppi di esperti da essa costituiti per assistere la Commissione nell'esercizio del suo diritto di iniziativa. L'elenco è aggiornato con regolarità e reso di pubblico dominio.

Inoltre, la Commissione informa opportunamente la commissione parlamentare competente, su richiesta specifica e motivata del suo presidente, in merito alle attività e alla composizioni di tali gruppi.

17. Le due istituzioni, servendosi di meccanismi appropriati, intrattengono un dialogo costruttivo su importanti questioni amministrative, in particolare sulle questioni che hanno implicazioni dirette sull'amministrazione del Parlamento.

18. Qualora sia invocata la riservatezza sulle informazioni trasmesse a norma del presente accordo quadro, si applicano le disposizioni di cui all'allegato I.

ii)   Relazioni esterne, allargamento e accordi internazionali

19. Nell'ambito degli accordi internazionali, compresi gli accordi commerciali, la Commissione fornisce informazioni chiare e tempestive al Parlamento, sia durante la fase di preparazione degli accordi che durante la conduzione e conclusione di negoziati a livello internazionale. Tali informazioni riguardano i progetti di direttive negoziali, le direttive negoziali approvate e la successiva conduzione e conclusione dei negoziati.

Le informazioni di cui al primo comma sono fornite al Parlamento, in tempo utile, per consentire a questi di esprimere eventualmente il suo parere e alla Commissione di tener conto del parere del Parlamento nella misura più ampia possibile. Tali informazioni sono fornite per il tramite delle commissioni parlamentari competenti e, se del caso, in seduta plenaria.

Il Parlamento si impegna, da parte sua, a determinare le procedure e garanzie di riservatezza a norma delle disposizioni dell'allegato I.

20. La Commissione prende le misure necessarie per garantire che il Parlamento venga immediatamente e pienamente informato:

i)

sulle decisioni riguardanti l'applicazione provvisoria o la sospensione di accordi; e

ii)

sulla posizione della Comunità in un organo istituito da un accordo.

21. Su richiesta del Parlamento, quando la Commissione rappresenta la Comunità europea, essa facilita la partecipazione dei deputati del Parlamento in qualità di osservatori alle delegazioni della Comunità che negoziano accordi multilaterali. I deputati del Parlamento non possono prendere parte direttamente alle sessioni negoziali.

La Commissione si impegna a tenere sistematicamente informati i deputati del Parlamento che fanno parte, in qualità di osservatori, delle delegazioni che negoziano accordi multilaterali.

22. Prima di fare alle conferenze dei donatori promesse finanziarie che comportano nuovi impegni finanziari e richiedono l'accordo dell'autorità di bilancio, la Commissione informa l'autorità di bilancio e ne esamina le osservazioni.

23. Le due istituzioni accettano di collaborare nel campo del monitoraggio elettorale. La Commissione collabora con il Parlamento fornendo la necessaria assistenza alle delegazioni parlamentari che partecipano alle missioni di monitoraggio elettorale della Comunità.

24. La Commissione tiene il Parlamento pienamente informato sullo svolgimento dei negoziati di adesione, e in particolare sugli aspetti e sviluppi principali di tali trattative, in modo da consentirgli di formulare il suo parere in tempo utile nel quadro delle appropriate procedure parlamentari.

25. Allorché il Parlamento adotta una raccomandazione sulle questioni di cui al punto 24, a norma dell'articolo 82 del suo regolamento, e allorché la Commissione decide, per importanti motivi, di non poterla sostenere, essa ne illustra i motivi dinanzi al Parlamento in seduta plenaria o durante la successiva riunione della commissione parlamentare competente.

iii)   Esecuzione del bilancio

26. Nell'ambito del discarico annuale di cui all'articolo 276 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione trasmette ogni informazione necessaria al controllo dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio considerato, che venga richiesta a tal fine dal presidente della commissione parlamentare incaricata della procedura di discarico a norma dell'allegato VI del regolamento del Parlamento.

Se intervengono nuovi elementi riguardo ad esercizi precedenti per i quali il discarico è già stato concesso, la Commissione trasmette tutte le informazioni necessarie per giungere a una soluzione accettabile per entrambe le parti.

COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE E DI PIANIFICAZIONE LEGISLATIVA

i)   Programmi politici e legislativi della Commissione e programmazione pluriennale dell'Unione europea

27. La Commissione presenta proposte di programmazione pluriennale dell'Unione europea, al fine di raggiungere un consenso fra le istituzioni interessate relativamente alla programmazione interistituzionale.

28. Ogni Commissione entrante presenta al più presto possibile il suo programma politico e legislativo.

29. Quando la Commissione prepara il suo programma legislativo e di lavoro, le due istituzioni collaborano secondo lo scadenzario di cui all'allegato II.

La Commissione tiene conto delle priorità indicate dal Parlamento.

La Commissione fornisce dettagli sufficienti circa i contenuti di ciascun punto previsto nel programma legislativo e di lavoro.

30. Il vicepresidente della Commissione incaricato dei rapporti interistituzionali si impegna a riferire trimestralmente alla Conferenza dei presidenti di commissione per esporre l'attuazione politica del programma legislativo e di lavoro per l'anno considerato e riferire di ogni aggiornamento reso necessario da eventi di attualità di una certa rilevanza politica.

ii)   Procedure legislative generali

31. La Commissione si impegna ad esaminare attentamente gli emendamenti approvati dal Parlamento sulle sue proposte legislative, in modo da poterne tenere conto nel quadro di eventuali proposte modificate.

Formulando il suo parere sugli emendamenti del Parlamento a norma dell'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione si impegna a tenere nella massima considerazione gli emendamenti adottati in seconda lettura. Nel caso in cui, dopo l'esame da parte del collegio, la Commissione decida, per importanti motivi, di non approvare o sostenere detti emendamenti, ne espone i motivi dinanzi al Parlamento e, comunque, nel parere sugli emendamenti del Parlamento a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c).

32. Prima di ritirare le sue proposte, la Commissione informa preventivamente il Parlamento e il Consiglio.

33. Per le procedure legislative che non comportano codecisione, la Commissione:

i)

provvede a rammentare, in tempo utile, alle istanze del Consiglio di non pervenire a un accordo politico sulle sue proposte, fintantoché il Parlamento non abbia adottato il proprio parere e chiede che la discussione venga conclusa a livello dei ministri dopo che i membri del Consiglio abbiano avuto a disposizione un periodo di tempo ragionevole entro il quale esaminare il parere del Parlamento;

ii)

provvede affinché il Consiglio rispetti i principi elaborati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee che richiedono una nuova consultazione del Parlamento in caso di modifica sostanziale da parte del Consiglio di una proposta della Commissione, e informa il Parlamento sull'eventuale richiamo alla necessità di una nuova consultazione fatto al Consiglio;

iii)

si impegna a ritirare, se del caso, le proposte legislative respinte dal Parlamento. Nel caso in cui, per motivi importanti e previo esame della questione da parte del Collegio, decidesse di non ritirare la sua proposta, la Commissione ne riferisce i motivi in una dichiarazione davanti al Parlamento.

34. Da parte sua, al fine di migliorare la pianificazione legislativa, il Parlamento si impegna a:

i)

programmare le parti legislative dei suoi ordini del giorno adattandoli al programma legislativo in vigore e alle risoluzioni adottate su quest'ultimo;

ii)

rispettare un termine ragionevole, sempreché ciò sia utile alla procedura, per adottare il suo parere in prima lettura secondo la procedura di cooperazione e di codecisione ovvero secondo la procedura di consultazione.

iii)

nominare nella misura del possibile i relatori sulle future proposte non appena adottato il programma legislativo;

iv)

esaminare con priorità assoluta le richieste di nuova consultazione qualora gli siano state trasmesse tutte le informazioni utili.

iii)   Competenze normative e di esecuzione specifiche della Commissione

35. La Commissione informa pienamente e tempestivamente il Parlamento degli atti da essa adottati nell'ambito delle proprie competenze normative.

L'attuazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3) è disciplinata dall'accordo fra Parlamento europeo e Commissione (4) relativo alle modalità di applicazione di tale decisione.

In ordine alle misure di esecuzione in materia di valori mobiliari, banche ed assicurazioni, la Commissione conferma l'impegno assunto in occasione della seduta plenaria del 5 febbraio 2002 e ribadito il 31 marzo 2004. In particolare, la Commissione si impegna a tenere conto in massimo grado della posizione del Parlamento e di ogni risoluzione che esso adotti in merito a eventuali misure di attuazione che vadano al di là dei poteri di esecuzione previsti nell'atto di base; in tali casi, essa si adopera per raggiungere una soluzione equilibrata.

iv)   Controllo dell'applicazione del diritto comunitario

36. Oltre alle specifiche relazioni e alla relazione annuale sull'applicazione del diritto comunitario, la Commissione, su richiesta della competente commissione parlamentare, informa oralmente il Parlamento sull'attuale fase della procedura sin dall'invio del parere motivato e, in caso di procedure aperte per omessa comunicazione delle misure di esecuzione delle direttive o per inottemperanza di una sentenza della Corte di giustizia, sin dalla fase di messa in mora.

V.   PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE AI LAVORI PARLAMENTARI

37. Il Parlamento si adopera in generale per riunire le materie che rientrano nelle competenze di un membro della Commissione.

La Commissione provvede di norma affinché i membri della Commissione siano presenti, ogni volta che il Parlamento lo richieda, alle sedute plenarie per l'esame dei punti figuranti all'ordine del giorno che sono di loro competenza.

38. Al fine di garantire la presenza dei membri della Commissione, il Parlamento si impegna a fare quanto in suo potere per mantenere invariati i suoi progetti definitivi di ordine del giorno.

Quando il Parlamento modifica il suo progetto di ordine del giorno definitivo o quando sposta punti all'interno dell'ordine del giorno di una tornata, ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione si adopera al massimo per garantire la presenza del membro della Commissione responsabile.

39. La Commissione può proporre di iscrivere punti all'ordine del giorno, ma non successivamente alla riunione nel corso della quale la Conferenza dei presidenti stabilisce il progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata. Il Parlamento tiene nella massima considerazione tali proposte.

40. Come regola generale, il membro della Commissione competente su un punto all'esame in seno ad una commissione parlamentare è presente alla riunione di cui trattasi, allorché vi è invitato.

I membri della Commissione sono ascoltati su loro richiesta.

Le commissioni parlamentari si adoperano per mantenere invariati i propri progetti di ordini del giorno ed ordini del giorno.

Qualora una commissione parlamentare modifichi il suo progetto di ordine del giorno o l'ordine del giorno, ne informa immediatamente la Commissione.

Quando la presenza di un membro della Commissione a una riunione di commissione parlamentare non è espressamente richiesta, la Commissione provvede a farsi rappresentare da un funzionario competente al livello appropriato.

VI.   DISPOSIZIONI FINALI

41. Le due istituzioni si impegnano a consolidare la loro collaborazione nel settore dell'informazione e della comunicazione.

42. Le due istituzioni procedono regolarmente a una valutazione del presente accordo quadro e dei suoi allegati e, su richiesta di una di esse, considerano la loro revisione alla luce dell'esperienza pratica.

43. Il presente accordo quadro è oggetto di revisione dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per la Commissione

Il Presidente


(1)  GU L 44 del 15.2.2005, pag. 1.

(2)  GU C 121 del 24.4.2001, pag. 122.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(4)  GU L 256 del 10.10.2000, pag. 19.

ALLEGATO 1

TRASMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO DI INFORMAZIONI RISERVATE

1.   Ambito di applicazione

1.1. Il presente allegato disciplina la trasmissione al Parlamento e il trattamento delle informazioni riservate della Commissione nell'ambito dell'esercizio delle prerogative parlamentari relative all'iter legislativo e di bilancio, alla procedura di discarico o all'esercizio in generale dei poteri di controllo del Parlamento. Le due istituzioni agiscono nel rispetto dei reciproci doveri di cooperazione leale, in uno spirito di piena fiducia reciproca e nell'osservanza più rigorosa delle pertinenti disposizioni dei trattati, in particolare gli articoli 6 e 46 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 276 del trattato che istituisce la Comunità europea.

1.2. Per informazione si intende qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale sia il supporto o l'autore.

1.3. La Commissione assicura al Parlamento l'accesso all'informazione, conformemente alle disposizioni del presente allegato, allorché riceve una richiesta da una delle istanze parlamentari indicate nel punto 1.4 riguardo alla trasmissione di informazioni riservate.

1.4. Nel contesto del presente allegato possono chiedere informazioni riservate alla Commissione il presidente del Parlamento, i presidenti delle commissioni parlamentari interessate nonché l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti.

1.5. Sono escluse dal presente allegato le informazioni relative alle procedure d'infrazione e alle procedure in materia di concorrenza, sempreché non siano ancora coperte, al momento della richiesta di una delle istanze parlamentari, da una decisione definitiva della Commissione.

1.6. Le presenti disposizioni si applicano senza pregiudizio della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, recante modalità di esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (1), nonché le pertinenti disposizioni della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (2).

2.   Regole generali

2.1. La Commissione, appena possibile, trasmette alle istanze di cui al punto 1.4 che ne abbiano fatto richiesta ogni informazione riservata necessaria all'esercizio delle funzioni di controllo del Parlamento, fermo restando che le due istituzioni, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, rispettino:

i diritti fondamentali della persona, compresi i diritti a un equo processo e il diritto alla tutela della vita privata;

le disposizioni relative ai procedimenti giudiziari e disciplinari;

la tutela del segreto d'impresa e delle relazioni commerciali;

la tutela degli interessi dell'Unione, in particolare quelli che rientrano nell'ambito della sicurezza pubblica, delle relazioni internazionali, della stabilità monetaria e degli interessi finanziari.

In caso di disaccordo, i presidenti delle due istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione. Le informazioni riservate originarie di uno Stato, di un'istituzione o di un'organizzazione internazionale vengono trasmesse solo previo accordo dei medesimi.

2.2. Qualora sorgano dubbi sulla natura riservata di un'informazione, o sia necessario fissare le modalità appropriate per la sua trasmissione secondo le possibilità indicate al punto 3.2, il presidente della competente commissione parlamentare, accompagnato se del caso dal relatore, e il Commissario competente si concertano senza indugio. In caso di disaccordo, i presidenti delle due istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione.

2.3. Se, al termine della procedura di cui al punto 2.2, il disaccordo persiste, il presidente del Parlamento, su richiesta motivata della competente commissione parlamentare, invita la Commissione a trasmettere, entro un termine congruo debitamente indicato, l'informazione riservata in questione precisando le modalità tra quelle previste nella sezione 3 del presente allegato. La Commissione informa per iscritto il Parlamento, prima della scadenza di tale termine, in merito alla sua posizione finale sulla quale il Parlamento si riserva di esercitare, se del caso, il suo diritto di ricorso.

3.   Modalità di accesso e di trattamento delle informazioni riservate

3.1. Le informazioni riservate comunicate a norma delle procedure di cui al punto 2.2 e, se del caso, di cui al punto 2.3 sono trasmesse sotto la responsabilità del presidente o di un membro della Commissione all'istanza parlamentare che ne abbia fatto richiesta.

3.2. Fatte salve le disposizioni del punto 2.3, l'accesso e le modalità per garantire la riservatezza dell'informazione sono fissati di comune accordo tra l'istanza parlamentare interessata, debitamente rappresentata dal suo presidente, e il membro della Commissione competente, tra le seguenti opzioni:

l'informazione destinata al presidente e al relatore della commissione parlamentare competente;

l'accesso ristretto alle informazioni per tutti i membri della commissione parlamentare competente secondo le modalità opportune eventualmente con ritiro dei documenti dopo il loro esame e divieto di farne copia;

la discussione nella commissione parlamentare competente a porte chiuse, secondo modalità che differiscono in funzione del grado di riservatezza e nel rispetto dei principi di cui all'allegato VII del regolamento del Parlamento;

la comunicazione di documenti da cui siano stati estratti tutti i riferimenti personali;

in casi motivati da ragioni assolutamente eccezionali, l'informazione destinata unicamente al presidente del Parlamento.

È vietato rendere pubbliche le informazioni in questione o trasmetterle a qualsiasi altro destinatario.

3.3. In caso di mancata osservanza di tali modalità, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni di cui all'allegato VII del regolamento del Parlamento.

3.4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui sopra, il Parlamento assicura che siano effettivamente istituite le seguenti misure:

sistema di archiviazione sicuro per i documenti classificati come riservati;

una sala di lettura resa sicura (senza fotocopiatrici, senza telefoni, senza fax, senza «scanner» o altri mezzi tecnici di riproduzione o ritrasmissione di documenti, ecc.);

disposizioni di sicurezza che disciplinino l'accesso alla sala di lettura, che prevedano di firmare all'entrata in un registro apposito e una dichiarazione sull'onore con cui ci si impegna a non diffondere le informazioni riservate esaminate.

3.5. La Commissione prende tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente allegato.


(1)  GU L 113 del 19.5.1995, pag. 2.

(2)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

ALLEGATO 2

SCADENZARIO PER IL PROGRAMMA LEGISLATIVO E DI LAVORO DELLA COMMISSIONE

1. Nel mese di febbraio, il presidente della Commissione, o il vicepresidente incaricato dei rapporti interistituzionali, presenta alla Conferenza dei presidenti la strategia politica annuale per l'anno successivo.

2. In occasione della tornata di febbraio-marzo, le istituzioni interessate partecipano al dibattito sulle priorità politiche di massima, basate sulla strategia politica annuale per l'anno seguente.

3. A seguito di tale dibattito, le commissioni parlamentari e i membri della Commissione competenti intrattengono nell'anno in questione un dialogo bilaterale regolare per valutare lo stato di attuazione dell'attuale programma legislativo e di lavoro della Commissione e per discutere della preparazione del programma futuro per ciascuna delle rispettive aree di competenza. Ogni commissione parlamentare riferisce regolarmente sull'esito di tali incontri alla Conferenza dei presidenti di commissione.

4. La Conferenza dei presidenti di commissione tiene uno scambio regolare di opinioni con il vicepresidente della Commissione incaricato dei rapporti interistituzionali, onde valutare lo stato di attuazione del corrente programma legislativo e di lavoro della Commissione, discutere della preparazione del futuro programma e tracciare il bilancio del dialogo bilaterale continuo fra le commissioni parlamentari interessate e i membri della Commissione competenti.

5. Nel mese di settembre, la Conferenza dei presidenti di commissione sottopone una relazione sintetica alla Conferenza dei presidenti, che ne informa la Commissione.

6. Nel corso della tornata di novembre, il presidente della Commissione presenta al Parlamento il programma legislativo e di lavoro della Commissione per l'anno seguente, con la partecipazione del Collegio. La presentazione comprende una valutazione sull'esecuzione del programma in corso. La presentazione è seguita dall'approvazione di una risoluzione del Parlamento in occasione della tornata di dicembre.

7. Il programma legislativo e di lavoro della Commissione è corredato da un elenco delle proposte legislative e non legislative per l'anno successivo, in una forma da definirsi (1). Il programma è trasmesso al Parlamento con congruo anticipo rispetto alla tornata in cui deve essere discusso.

8. Il presente scadenzario si applica a ogni ciclo regolare di programmazione, eccezion fatta per gli anni in cui si tengono le elezioni del Parlamento e che coincidono con la fine del mandato della Commissione.

9. Il presente scadenzario non inficia alcun accordo o programmazione interistituzionale futura.


(1)  Da includere: calendario e, se del caso, base giuridica e incidenze finanziarie.

P6_TA(2005)0195

Sedili e poggiatesta dei veicoli a motore ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore (11935/3/2004 — C6-0031/2005 — 2003/0128(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (11935/3/2004 — C6-0031/2005) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0361),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0115/2005),

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 111 E dell'11.5.2005, pag. 33.

(2)  GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 487.

P6_TC2-COD(2003)0128

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 26 maggio 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La ricerca ha dimostrato che l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta può contribuire a ridurre sensibilmente il numero di infortuni mortali e la gravità delle lesioni in essi riportate, anche dovuti al cappottamento. Montarle su tutte le categorie di veicoli è certo un importante progresso nella sicurezza stradale e un risparmio di vite umane.

(2)

La società otterrebbe benefici sostanziali se tutti i veicoli fossero muniti di cinture di sicurezza.

(3)

Nella risoluzione del 18 febbraio 1986 su misure e azioni comuni volte a ridurre gli incidenti stradali nell'ambito dell'anno della sicurezza stradale nella Comunità (3), il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di rendere obbligatorio per tutti i passeggeri, bambini compresi, l'uso delle cinture di sicurezza, tranne che sui veicoli dei trasporti pubblici. Riguardo all'installazione obbligatoria di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta, occorre perciò distinguere tra autobus pubblici e altri veicoli.

(4)

Ai sensi della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), il sistema comunitario di omologazione è stato applicato a tutti i veicoli nuovi della categoria M1 solo a decorrere dal 1o gennaio 1998. Solo tali veicoli devono perciò essere muniti, dopo questa data, di sedili, ancoraggi dei sedili e poggiatesta ai sensi della direttiva 74/408/CEE (5).

(5)

In attesa che il sistema di omologazione comunitario venga esteso a tutte le categorie di veicoli, ai fini della sicurezza stradale andrebbero installati sui veicoli di categorie diverse da M1 sedili con ancoraggi compatibili all'applicazione di attacchi per cinture di sicurezza.

(6)

La direttiva 74/408/CEE indica già tutte le norme tecniche e amministrative per omologare veicoli di categorie diverse da M1. Gli Stati membri non devono perciò introdurre ulteriori disposizioni.

(7)

Dall'entrata in vigore della direttiva 96/37/CE della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/408/CEE (6) del Consiglio, vari Stati membri hanno già reso obbligatorie le norme da essa previste nei confronti di talune categorie di veicoli diverse da M1. Produttori e loro fornitori hanno così potuto sviluppare adeguate tecnologie.

(8)

La ricerca ha dimostrato che è impossibile munire sedili orientati lateralmente di cinture di sicurezza che garantiscano ai passeggeri lo stesso livello di sicurezza dei sedili disposti nel senso di marcia. Per motivi di sicurezza, in talune categorie di veicoli è necessario vietare tali sedili.

(9)

Le disposizioni che autorizzano l'installazione di sedili orientati lateralmente con cinture a due punti d'ancoraggio in talune classi di veicoli della categoria M3 dovrebbero avere carattere temporaneo, in attesa dell'entrata in vigore dell'atto giuridico concernente la rifusione della direttiva 70/156/CEE e l'estensione del sistema di omologazione comunitaria a tutti i veicoli, inclusi quelli della categoria M3.

(10)

La direttiva 74/408/CEE andrebbe perciò modificata di conseguenza.

(11)

Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire migliorare la sicurezza stradale rendendo obbligatorio il montaggio di cinture di sicurezza in talune categorie di veicoli, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa del suo ordine di grandezza, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 74/408/CEE

La direttiva 74/408/CEE è modificata come segue:

1)

l'articolo 1 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«I veicoli delle categorie M2 e M3 si suddividono in classi definite nella sezione 2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (7).

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente direttiva non si applica ai sedili orientati contro il senso di marcia.»

2)

è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1.   Sono proibiti sedili orientati lateralmente sui veicoli delle categorie M1, N1, M2 (della classe III o B) e M3 (della classe III o B).

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle ambulanze o ai veicoli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 70/156/CEE.

3.     Il paragrafo 1 non si applica ai veicoli della categoria M3 (classe III o B) aventi una massa massima tecnicamente ammessa superiore alle 10 t e in cui i sedili orientati lateralmente siano raggruppati nella parte posteriore del veicolo, in modo da formare un ambiente integrato composto al massimo da 10 sedili. Tali sedili orientati lateralmente sono muniti almeno di un poggiatesta e di una cintura riavvolgibile a due attacchi omologata a norma della direttiva 77/541/CEE del Consiglio (8). Gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono conformi alla direttiva 76/115/CEE del Consiglio (9).

Tale deroga rimane in vigore per cinque anni da ... (10) e potrà essere prorogata qualora siano disponibili statistiche affidabili sugli incidenti e si registrino ulteriori sviluppi a livello dei sistemi di ritenzione.

3)

l'allegato II è modificato come segue:

a)

il punto 1.1. è sostituito dal seguente:

«1.1.

Le prescrizioni del presente allegato non si applicano ai sedili orientati contro il senso di marcia e ai poggiatesta montati su tali sedili.»

b)

il punto 2.3. è sostituito dal seguente:

«2.3.

«sedile», una struttura che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, completa di guarnizioni, che offre un posto a sedere per un adulto. Il termine comprende sia un sedile individuale sia la parte di un sedile a panchina corrispondente ad un posto a sedere.

A seconda del suo orientamento un sedile è definito come segue:

2.3.1.

per «sedile orientato nel senso di marcia» si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato nella direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a +10° o -10°;

2.3.2.

per «sedile orientato contro il senso di marcia» si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato in senso opposto alla direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a +10° o -10°;

2.3.3.

per «sedile orientato lateralmente» si intende un sedile che, rispetto al suo allineamento con il piano verticale di simmetria del veicolo, non soddisfa nessuna delle definizioni di cui ai punti 2.3.1 e 2.3.2;»

c)

il punto 2.9. è soppresso;

4)

nell'allegato III, il punto 2.5. è sostituito dal seguente:

«2.5.

«sedile», una struttura che può essere fissata alla struttura del veicolo, completa di guarnizioni e di attacchi, destinata all'uso in un veicolo e che offre un posto a sedere ad uno o più adulti.

A seconda del suo orientamento un sedile è definito come segue:

2.5.1.

per «sedile orientato nel senso di marcia» si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato nella direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a +10° o -10°;

2.5.2.

per «sedile orientato contro il senso di marcia» si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato in senso opposto alla direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a +10° o -10°;

2.5.3.

per «sedile orientato lateralmente» si intende un sedile che, rispetto al suo allineamento con il piano verticale di simmetria del veicolo, non soddisfa nessuna delle definizioni di cui ai punti 2.5.1 e 2.5.2;»

5)

l'allegato IV è modificato come segue:

a)

il punto 1.1. è sostituito dal seguente:

«1.1.

I requisiti nel presente allegato si applicano ai veicoli delle categorie N1, N2 e N3 e a quelli delle categorie M2 e M3 non contemplati dal campo di applicazione dell'allegato III. Escluse le disposizioni di cui al punto 2.5., i requisiti si applicano anche ai sedili orientati lateralmente di tutte le categorie di veicoli.»

b)

il punto 2.4. è sostituito dal seguente:

«2.4.

Tutti i sedili che possono essere ribaltati in avanti o che sono muniti di schienale ribaltabile devono bloccarsi automaticamente nella posizione normale. La presente prescrizione non si applica ai sedili montati negli spazi per sedie a rotelle dei veicoli delle categorie M2 e M3 della classe I, II o A.»

Articolo 2

Attuazione

1.   A decorrere da ... (11), per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che soddisfano i requisiti della direttiva 74/408/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono:

a)

rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o di quella nazionale a un tipo di veicolo;

b)

proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli.

2.   A decorrere da ... (12), per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che non soddisfano i requisiti della direttiva 74/408/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per un nuovo tipo di veicolo:

a)

non possono più rilasciare l'omologazione CE;

b)

devono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale.

3.   A decorrere da ... (13), per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che non soddisfano i requisiti della direttiva 74/408/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri devono:

a)

considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE;

b)

rifiutare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... (14). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Essi applicano queste disposizioni a decorrere da ... (15).

3.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 6.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 17.12.2003 ( GU C 91 E del 15.4.2005, pag. 487 ), posizione comune del Consiglio del 24.1.2005 (GU C 111 E dell'11.5.2005, pag. 33) e posizione del Parlamento europeo del 26.5.2005.

(3)  GU C 68 del 24.3.1986, pag. 35.

(4)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Modificata da ultimo dalla direttiva 2004/104/CE della Commissione (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13).

(5)  GU L 221 del 12.8.1974, pag. 1. Modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(6)  GU L 186 del 25.7.1996, pag. 28.

(7)  GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1

(8)  GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95. Modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(9)  GU L 24 del 30.1.1976, pag. 6. Modificata da ultimo dalla direttiva 96/38/CE della Commissione (GU L 187 del 26.7.1996, pag. 95).

(10)  La data di entrata in vigore della presente direttiva.»

(11)  La data di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

(12)  Sei mesi dalla data di cui al paragrafo 1.

(13)  Diciotto mesi dalla data di cui al paragrafo 1.

(14)  Sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(15)  Sei mesi e un giorno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

P6_TA(2005)0196

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta dei veicoli a motore ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (11934/3/2004 — C6-0029/2005 — 2003/0130(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (11934/3/2004 — C6-0029/2005) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0363),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0120/2005),

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 111 E dell'11.5.2005, pag. 28.

(2)  GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 491.

P6_TA(2005)0197

Ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (11933/3/2004 — C6-0030/2005 — 2003/0136(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (11933/3/2004 — C6-0030/2005) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0362),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0117/2005),

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 111 E dell'11.5.2005, pag. 23.

(2)  GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 496.

P6_TA(2005)0198

Riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo (COM(2004)0448 — C6-0143/2004 — 2004/0137(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0448) (1),

visti l'articolo 251 paragrafo 2, l'articolo 47 paragrafo 2, prima e seconda frase, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0143/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione giuridica e della commissione per le petizioni (A6-0137/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2004)0137

Posizione del Parlamento Europeo definita in prima lettura il 26 maggio 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Flussi ingenti di denaro sporco possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato unico; il terrorismo scuote le fondamenta stesse della nostra società. Si possono ottenere risultati anche con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario.

(2)

La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo. Per evitare che gli Stati membri adottino misure incompatibili con il funzionamento del mercato interno e con le regole dello Stato di diritto e dell'ordine pubblico europeo per proteggere i loro sistemi finanziari, è necessaria un'azione comunitaria in questo ambito.

(3)

Qualora non si adottino misure di coordinamento a livello comunitario, i riciclatori e i finanziatori del terrorismo potrebbero tentare di approfittare della libertà dei movimenti di capitale e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose.

(4)

Per rispondere a queste preoccupazioni in materia di riciclaggio di denaro è stata adottata la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (4). Conformemente alle sue disposizioni, ogni Stato membro è tenuto a proibire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e ad imporre al settore finanziario, compresi gli enti creditizi ed un'ampia gamma di altri enti finanziari, di identificare i propri clienti, di conservare le opportune registrazioni, di organizzare programmi interni di formazione del personale e di prevenzione del riciclaggio e di segnalare ogni indizio di riciclaggio alle autorità competenti.

(5)

Il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche comunitario, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dalla Comunità devono essere coerenti con le iniziative intraprese in altre sedi internazionali. In particolare, la Comunità deve continuare a tenere conto delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (in appresso «GAFI»), che è il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Dato che le raccomandazioni del GAFI sono state notevolmente riviste e ampliate nel 2003, occorre allineare la direttiva comunitaria ai nuovi standard internazionali.

(6)

L'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) consente ai suoi membri di adottare i provvedimenti necessari per proteggere la morale pubblica e prevenire le frodi e di prendere misure per ragioni prudenziali, tra l'altro per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario.

(7)

Sebbene la definizione di riciclaggio fosse inizialmente ristretta ai proventi dei reati connessi al traffico di stupefacenti, negli anni più recenti è emersa la tendenza ad una definizione molto più ampia, fondata su una gamma più vasta di reati-base o reati-presupposto. L'ampliamento della gamma dei reati-base agevola la segnalazione delle operazioni sospette nonché la cooperazione internazionale in questo settore. Pertanto è opportuno allineare la definizione di «reato grave» a quella contenuta nella decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (5).

(8)

Inoltre, il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di conseguenza, è opportuno che le misure preventive previste dalla direttiva siano ampliate , in modo da coprire non soltanto la manipolazione di fondi di provenienza criminosa, ma anche la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo .

(9)

Pur imponendo un obbligo di identificazione del cliente, la direttiva 91/308/CEE conteneva relativamente poche indicazioni quanto alle procedure da applicare a tal fine. Considerando l'importanza determinante di questo aspetto della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo , è opportuno introdurre disposizioni più specifiche e dettagliate sull'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare economico, in conformità ai nuovi standard internazionali. Di conseguenza è indispensabile una definizione precisa di titolare economico. Nei casi in cui i singoli beneficiari di un'entità giuridica quale una fondazione o di un istituto giuridico quale un trust debbano ancora essere determinati e sia pertanto impossibile identificare un singolo quale titolare economico, sarebbe sufficiente identificare la «categoria di persone» intese quali beneficiarie della fondazione o del trust. Questa prescrizione non comporta l'identificazione dei singoli all'interno di tale categoria di persone.

(10)

Gli enti e le persone soggette alla presente direttiva devono, in conformità con la presente direttiva, identificare e verificare l'identità del titolare economico. Per soddisfare questo requisito, spetta a questi enti e persone decidere se far ricorso alle registrazioni pubbliche dei titolari economici, chiedere ai loro clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo, tenendo presente che la portata delle misure di due diligence di questo cliente si riferisce al rischio del riciclaggio dei proventi da attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che dipende dal tipo di cliente, dal rapporto d'affari, dal prodotto o dalla transazione.

(11)

I contratti di credito nell'ambito dei quali il conto di credito serve esclusivamente a liquidare il prestito e il rimborso del prestito viene effettuato a partire da un conto che è stato aperto a nome del cliente con un ente creditizio soggetto alla presente direttiva, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), dovrebbero essere generalmente considerati come esempio di un tipo di transazione meno rischiosa.

(12)

Nella misura in cui esercita un controllo significativo sull'uso dei beni, il fornitore dei beni di un'entità giuridica o di un istituto giuridico dovrebbe essere identificato come titolare economico.

(13)

I rapporti fiduciari sono ampiamente utilizzati nei prodotti commerciali come una caratteristica internazionalmente riconosciuta dei mercati finanziari all'ingrosso sottoposti a una supervisione globale; l'obbligo di identificare il titolare economico non deriva dalla mera esistenza di un rapporto fiduciario nel caso particolare.

(14)

Le disposizioni della presente direttiva si dovrebbero applicare anche se le attività degli enti e delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono esercitate su Internet.

(15)

Dato che l'intensificazione dei controlli nel settore finanziario ha indotto i riciclatori e i finanziatori del terrorismo a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminose e che siffatti canali possono essere impiegati per il finanziamento del terrorismo , gli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dovrebbero essere estesi agli intermediari assicurativi del ramo vita e ai prestatori di servizi a società e trust.

(16)

É necessario escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli intermediari assicurativi che ricadono sotto la responsabilità legale di un'impresa di assicurazione e che, pertanto, sono già disciplinati dalla direttiva.

(17)

Il fatto di occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società non rende ipso facto prestatore di servizi a società e trust: la definizione abbraccia soltanto coloro che occupano la funzione di dirigente o di amministratore per conto di terzi e a titolo professionale.

(18)

Il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato si è ripetutamente dimostrato estremamente suscettibile ad essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, negli Stati membri che permettono pagamenti in contanti superiori alla soglia fissata, tutte le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni a titolo professionale dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva quando accettano pagamenti in contanti. I commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte e le case d'asta rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui vengono loro effettuati pagamenti in contanti per un importo pari o superiore a 15 000 EUR. Per assicurare un controllo efficace dell'ottemperanza alle disposizioni della presente direttiva da parte di questo gruppo potenzialmente esteso di persone ed enti, gli Stati membri possono incentrare l'attività di controllo segnatamente sulle persone fisiche e giuridiche esposte ad un rischio relativamente elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo secondo il principio della vigilanza basata sul rischio. Considerato che le situazioni differiscono da uno Stato membro all'altro, gli Stati membri possono decidere di adottare disposizioni più rigorose come previsto nell'articolo 5 della presente direttiva, per fronteggiare adeguatamente il rischio che comportano i pagamenti in contanti di importo elevato.

(19)

La direttiva 91/308/CEE, quale modificata, ha incluso i notai e i professionisti legali indipendenti nel campo di applicazione del regime comunitario antiriciclaggio; la nuova direttiva non deve apportare variazioni sotto questo profilo; i predetti professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, sono soggetti alle disposizioni della direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi di tali professionisti vengano utilizzati a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o a scopo di finanziamento del terrorismo .

(20)

Quando i professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, purché siano legalmente riconosciuti e controllati come ad esempio gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la direttiva imponesse loro l'obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Dovrebbe sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, è necessario che la consulenza legale sia soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo , la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo .

(21)

I servizi direttamente comparabili dovrebbero essere trattati allo stesso modo quando vengono forniti da un professionista che rientri nel campo di applicazione della presente direttiva. Al fine di preservare i diritti sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dal trattato sull'Unione europea, nel caso dei revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, possono difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o accertare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette all'obbligo di segnalazione a norma della direttiva.

(22)

Occorre riconoscere che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Secondo un approccio basato sul rischio, è opportuno introdurre nella normativa comunitaria il principio secondo il quale in determinati casi possono applicarsi obblighi semplificati di due diligence (dovere di diligenza) nel rapporto con la clientela.

(23)

É opportuno che la deroga riguardante l'identificazione dei titolari economici di conti in pool gestiti da notai o altri professionisti legali indipendenti lasci impregiudicati gli obblighi che incombono a detti notai o altri professionisti legali indipendenti in conformità della presente direttiva, compresa la necessità che gli stessi notai o altri professionisti indipendenti di cui trattasi identifichino i titolari dei conti in pool da essi gestiti.

(24)

Analogamente, la normativa comunitaria dovrebbe riconoscere che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; fermo restando che è indispensabile stabilire l'identità ed il profilo economico di tutti i clienti, esistono casi nei quali sono necessarie procedure d'identificazione e di verifica dell'identità dei clienti particolarmente rigorose.

(25)

Ciò vale in particolare per i rapporti d'affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti, specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso; tali rapporti possono infatti esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione o legali. Anche gli sforzi condotti sul piano internazionale per combattere la corruzione giustificano che si presti maggiore attenzione a tali casi e che si applichino tutte le normali misure di due diligence nei confronti della clientela alle persone politicamente esposte a livello nazionale o misure di due diligence rafforzate nei confronti della clientela alle persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo.

(26)

Ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti per avviare un rapporto d'affari non dovrebbe implicare l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione ma del livello gerarchico immediatamente superiore alla persona che chiede l'autorizzazione.

(27)

Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate conformemente alle disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(28)

Dato che le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE, esse devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della predetta decisione. A tal fine, dovrebbe essere istituito un nuovo comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo , che sostituisca il comitato di contatto istituito dalla direttiva 91/308/CEE.

(29)

Per evitare il ripetersi delle procedure d'identificazione dei clienti, che sarebbe fonte di ritardi e di inefficienze nelle transazioni è opportuno consentire che vengano accettati clienti la cui identificazione sia già stata realizzata altrove, fatte salve garanzie adeguate. Nei casi in cui la persona o l'ente ricorre a terzi, la responsabilità finale per la procedura di due diligence nei confronti della clientela spetta all'ente che ha accettato il cliente. I terzi, o chi ha accettato il cliente, dovrebbero mantenere inoltre la loro propria responsabilità in relazione a tutte le prescrizioni della presente direttiva nella misura in cui hanno con il cliente un rapporto contemplato dalla medesima, compreso l'obbligo di segnalare le operazioni sospette e di conservare i documenti.

(30)

In caso di relazioni d'agenzia o di assegnazione esterna di lavoro su base contrattuale fra enti o persone soggetti alla presente direttiva e persone fisiche o giuridiche esterne che non rientrano nel campo di applicazione della stessa, qualunque obbligo volto a evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo per tali agenti o fornitori esterni quale parte degli enti o persone soggetti alla direttiva può derivare unicamente dal contratto, e non dalla presente direttiva. É necessario che la responsabilità relativa all'ottemperanza della presente direttiva incomba all'ente o alla persona che rientra nel suo campo di applicazione.

(31)

Le operazioni sospette dovrebbero essere segnalate all'unità di informazione finanziaria che funge da centro nazionale per ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ciò non dovrebbe obbligare gli Stati membri a modificare i loro attuali sistemi di segnalazione se la segnalazione è fatta tramite il pubblico ministero o altre autorità delle forze dell'ordine e se le informazioni sono trasmesse prontamente e non filtrate alle unità di informazione finanziaria, consentendo loro di svolgere correttamente la loro attività, tra cui la cooperazione internazionale con altre unità di informazione finanziaria.

(32)

In deroga al divieto generale di eseguire operazioni sospette, gli enti soggetti alla presente direttiva possono eseguire operazioni sospette prima di informare le autorità competenti qualora l'astensione dall'esecuzione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari di un'operazione sospettata di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Questo, tuttavia, non dovrebbe pregiudicare gli obblighi internazionali accettati dagli Stati membri di congelare senza indugio i fondi o altri beni dei terroristi, delle organizzazioni terroristiche e di coloro che finanziano il terrorismo, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(33)

Nella misura in cui ha deciso di ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 23, paragrafo 2, uno Stato membro può consentire o richiedere all'organismo di autoregolamentazione che rappresenta le persone di cui al presente articolo di non trasmettere all'unità di informazione finanziaria qualsiasi informazione ottenuta da tali persone alle condizioni stabilite all'articolo 23, paragrafo 2.

(34)

Un certo numero di dipendenti che hanno segnalato i loro sospetti di riciclaggio sono stati vittime di minacce o di intimidazioni. Benché la presente direttiva non possa interferire con le procedure giudiziarie degli Stati membri, si tratta di una questione determinante per l'efficacia del regime antiriciclaggio e di repressione del finanziamento del terrorismo . Gli Stati membri dovrebbero essere coscienti del problema e compiere ogni sforzo per proteggere i dipendenti da tali intimidazioni.

(35)

La comunicazione di informazioni di cui all'articolo 28 dovrebbe essere in conformità con le norme sul trasferimento dei dati personali a paesi terzi di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7). Inoltre le disposizioni dell'articolo 28 non possono interferire con la legislazione nazionale sulla protezione dei dati personali e sul segreto professionale.

(36)

Coloro che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un istituto di credito o finanziario non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, come pure le persone fisiche o giuridiche che forniscano a un istituto di credito o finanziario unicamente un messaggio o un altro sistema di supporto per la trasmissione di fondi ovvero un sistema di compensazione e regolamento.

(37)

Il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo sono problemi di portata internazionale e occorre pertanto combatterli su scala mondiale. Se gli enti creditizi e finanziari della Comunità hanno succursali e controllate in paesi terzi la cui legislazione in materia è carente, è necessario applicare anche in tali succursali o controllate lo standard comunitario o avvertire le autorità competenti del loro Stato membro d'origine qualora ciò sia impossibile, onde evitare l'applicazione di standard molto diversi nell'ambito di uno stesso ente o gruppo di enti.

(38)

È importante che gli enti creditizi e finanziari siano in grado di rispondere rapidamente alle richieste d' informazione riguardanti gli eventuali rapporti d'affari intrattenuti con determinate persone. Allo scopo di identificare tali rapporti d'affari, per poter fornire tali informazioni velocemente, gli enti creditizi e finanziari dovrebbero essere dotati di sistemi efficaci proporzionati alla dimensione e alla natura degli affari. In particolare, per gli enti creditizi e gli enti finanziari di grandi dimensioni sarebbe opportuna la disponibilità di sistemi elettronici. La presente disposizione è di particolare importanza nel contesto delle procedure che conducono a misure quali il congelamento o il sequestro dei beni, compresi i beni delle organizzazioni terroristiche, in conformità con la legislazione nazionale o dell'Unione europea relativa alla lotta al terrorismo.

(39)

La presente direttiva introduce norme dettagliate in materia di procedura di due diligence nei confronti della clientela, incluso l'obbligo di due diligence rafforzata in caso di clientela o rapporti d'affari ad alto rischio, come procedure appropriate per determinare se una persona sia politicamente esposta, nonché taluni requisiti supplementari più dettagliati, come l'esistenza di strategie e procedure volte a garantire l'osservanza delle pertinenti disposizioni. Tutti questi requisiti dovranno essere soddisfatti da ciascuno degli enti e delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, mentre gli Stati membri dovrebbero adeguare l'applicazione dettagliata delle disposizioni alle peculiarità delle varie professioni e alle differenze in scala e dimensione degli enti e delle persone soggetti alla presente direttiva.

(40)

Per mantenere la mobilitazione degli enti e degli altri operatori soggetti alla normativa comunitaria in questo settore, si dovrebbe, per quanto possibile, assicurare loro un feedback sull'utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato. A tal fine e per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia e dovrebbero provvedere al loro miglioramento.

(41)

All'atto della registrazione o dell'autorizzazione di un ufficio di cambio, di un prestatore di servizi a società e trust o di una casa da gioco a livello nazionale, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che le persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tali soggetti e i loro titolari economici siano persone di una certa competenza ed onorabilità. I criteri per determinare se una persona abbia o meno la necessaria competenza ed onorabilità dovrebbero essere stabiliti a livello nazionale, in conformità con il diritto interno. É opportuno che tali criteri riflettano almeno la necessità di tutelare tali enti e persone dall'essere sfruttati dai loro direttori o titolari economici per scopi criminosi.

(42)

Tenendo conto del carattere internazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, si dovrebbero incoraggiare al massimo il coordinamento e la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (UIF) previsti nella decisione 2000/642/GAI del Consiglio (8), inclusa l'istituzione di una rete delle UIF dell'Unione europea. A tal fine la Commissione dovrebbe prestare l'assistenza necessaria per facilitare tale coordinamento, ivi compresa l'assistenza finanziaria.

(43)

L'importanza di combattere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. É opportuno prevedere sanzioni sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche. Dato che le persone giuridiche sono spesso coinvolte in operazioni complesse di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo , tali sanzioni dovrebbero essere altresì calibrate in modo da tenere conto dell'attività svolta da persone giuridiche.

(44)

Le persone fisiche che esercitano le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) nella struttura di una persona giuridica, ma su base indipendente, dovrebbero restare indipendentemente responsabili dell'ottemperanza delle disposizioni della presente direttiva, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 35.

(45)

Potrebbe rendersi necessario un chiarimento degli aspetti tecnici delle norme stabilite dalla presente direttiva per garantire un'efficace e sufficientemente coerente applicazione della presente direttiva, tenendo conto dei vari strumenti finanziari, professioni e rischi nei vari Stati membri e degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. La Commissione dovrebbe essere quindi abilitata ad adottare misure di attuazione, come ad esempio taluni criteri per l'identificazione di situazioni a basso ed elevato rischio in cui una due diligence semplificata potrebbe essere sufficiente o possa essere più opportuna una due diligence rafforzata, purché non modifichino gli elementi essenziali della presente direttiva e la Commissione agisca in conformità con i principi in essa stabiliti, previa consultazione del Comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attività criminose e del finanziamento del terrorismo.

(46)

Data la necessità di apportare modifiche molto consistenti alla direttiva 91/308/CEE, ragioni di chiarezza ne impongono la sostituzione con una nuova direttiva.

(47)

Dato che gli obiettivi della presente direttiva non possono essere adeguatamente raggiunti dai singoli Stati membri, ma possono, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo .

(48)

Nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione a norma della presente direttiva, la Commissione dovrebbe osservare i seguenti principi: l'esigenza di elevati livelli di trasparenza e di consultazione con gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e con il Parlamento europeo ed il Consiglio; l'esigenza di assicurare che le autorità competenti siano in grado di assicurare l'applicazione coerente delle norme; in ogni misura di attuazione, l'equilibro a lungo termine dei costi e dei benefici per gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva; l'esigenza di rispettare la necessaria flessibilità nell'applicazione delle misure di attuazione conformemente ad un approccio basato sulla valutazione del rischio esistente; l'esigenza di assicurare la coerenza con le altre norme comunitarie relative al settore in questione; l'esigenza di proteggere l'Unione europea, gli Stati membri e i loro cittadini dalle conseguenze del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

(49)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1

1.    li Stati membri assicurano che il riciclaggio dei proventi di attività criminose (nel prosieguo: il«riciclaggio») e il finanziamento del terrorismo siano vietati .

2.   Ai fini della presente direttiva, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a)

la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b)

l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c)

l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività ;

d)

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l' associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l' esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

3.     Ai fini della presente direttiva, per «finanziamento del terrorismo» si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, completamente o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (9), o sapendo che saranno utilizzati a tal fine.

4.     La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui ai paragrafi 2 e 3, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Articolo 2

1.   La presente direttiva si applica ai seguenti enti e alle seguenti persone:

1)

enti creditizi;

2)

enti finanziari;

3)

le seguenti persone giuridiche o fisiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale:

a)

revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari;

b)

notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera o partecipando in nome e per conto del loro cliente ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

i)

l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese;

ii)

la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti;

iii)

l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio e conti titoli;

iv)

l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

v)

la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe;

c)

prestatori di servizi a società o trust diversi da quelli di cui alle lettere a) o b) ;

d)

agenti immobiliari;

e)

altre persone fisiche o giuridiche che negoziano beni, soltanto quando il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni apparentemente collegate;

f)

case da gioco.

2.   Gli Stati membri possono decidere di non includere nel campo di applicazione dell'articolo 3, punto 1) o 2) le persone giuridiche e fisiche che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata e quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono scarsi.

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«ente creditizio»: un ente definito a norma dell'articolo 1, punto 1, primo comma della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio  (10), nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, punto 3, della direttiva suddetta, situata nella Comunità di un ente creditizio avente sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità;

2)

«ente finanziario»:

a)

un'impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e al punto 14 dell'elenco che figura nell'allegato I della direttiva 2000/12/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureau de change») e delle società di trasferimento di fondi;

b)

un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita  (11), nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva;

c)

un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, punto 1 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari  (12);

d)

un organismo di investimento collettivo che commercializzi le sue quote o azioni;

e)

un intermediario assicurativo, quale definito all'articolo 2, punto 5) della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (13), fatta eccezione per gli intermediari di cui all'articolo 2, punto 7) di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti;

f)

le succursali situate nella Comunità degli enti finanziari di cui alle lettere da a) a e) che hanno la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità ;

3)

« beni »: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

4)

«attività criminosa»: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave;

5)

costituiscono «reati gravi» almeno:

a)

gli atti definiti agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI ;

b)

ognuno dei reati definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;

c)

le attività delle organizzazioni criminali quali definite all'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI, del 21 dicembre 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea  (14);

d)

la frode, perlomeno la frode grave, quale definita all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (15);

e)

la corruzione;

f)

i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

6)

«titolare economico»: la persona o le persone fisiche che, in ultima analisi, possiedono o controllano il cliente o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata un'operazione o un'attività. Il titolare economico comprende almeno:

a)

in caso di società:

i)

la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima analisi, possiedano o controllino un soggetto giuridico, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle azioni o dei diritti di voto in seno a tale soggetto giuridico, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più una azione;

ii)

la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un soggetto giuridico;

b)

in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

i)

se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;

ii)

se le persone che beneficiano dell'entità o dell'istituto non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'entità o l'istituto;

iii)

la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo significativo sul 25% o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;

7)

« prestatori di servizi a società e trust»: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

a)

costituire società o altre persone giuridiche;

b)

occupare la funzione di dirigente o di segretario di una società, di socio di un'associazione (partnership) o una funzione simile nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

c)

fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra persona giuridica o istituto giuridico simile;

d)

occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico simile o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

e)

esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti ;

8)

«persone politicamente esposte»: le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami;

9)

«rapporto d'affari»: un rapporto d'affari, professionale o commerciale che sia correlato con le attività professionali svolte dagli enti o dalle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e del quale si presuma, al momento in cui viene allacciato, che avrà una certa durata;

10)

«banca di comodo»: un ente creditizio, o un ente impegnato in attivià equivalenti, che sia stato costituito in un paese in cui non ha alcuna presenza fisica che consenta di esercitare una direzione ed una gestione reale e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato.

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono a estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti e dalle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili ad essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Qualora uno Stato membro decida di estendere le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, informa la Commissione di tale decisione.

Articolo 5

Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo , gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Capo II

Obblighi di due diligence nei confronti della clientela

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 6

Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e finanziari di tenere conti e libretti di risparmio anonimi o conti intestati a nomi fittizi. In deroga all'articolo 9, paragrafo 6, gli Stati membri richiedono in tutti i casi che i titolari e i beneficiari dei conti o libretti di risparmio anonimi esistenti siano assoggettati al più presto agli obblighi di due diligence nei confronti della clientela, e in ogni caso prima dell'utilizzo dei conti o dei libretti di risparmio.

Articolo 7

Gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva applicano le procedure di due diligence nei confronti della clientela nei casi seguenti:

a)

quando allacciano rapporti d'affari;

b)

quando eseguono transazioni occasionali il cui importo sia pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che risultino collegate;

c)

quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terorrismo , indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

d)

quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Articolo 8

1.   Le procedure di due diligence nei confronti della clientela comprendono le attività seguenti:

a)

identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, informazioni o dai dati ottenuti da una fonte affidabile e indipendente ;

b)

se necessario, identificare il titolare economico ed adottare misure adeguate e basate sulla situazione di rischio per verificarne l'identità, in modo tale che l'ente o la persona in questione siano certi di conoscere chi sia tale titolare, il che per le persone giuridiche, i trust ed istituti giuridici simili, implica adottare misure adeguate e basate sulla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;

c)

ottenere informazioni sull'oggetto e sulla natura prevista del rapporto d'affari;

d)

applicare un controllo costante nel rapporto d'affari, in particolare esercitando un controllo sulle transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto e, se necessario, sull'origine dei fondi, in modo da assicurare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona in questione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

2.   Gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva applicano tutte le procedure di due diligence nel rapporto con la clientela di cui al paragrafo 1, ma possono calibrare tali procedure in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto d'affari, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva dovrebbero essere in grado di dimostrare alle autorità di cui all'articolo 37, compresi gli organismi di autoregolamentazione, che la portata delle misure è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 9

1.   Gli Stati membri impongono che la verifica dell'identità del cliente e del titolare economico avvenga prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione di una transazione .

2.     In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che la verifica dell'identità del cliente e del titolare economico avvenga durante l'instaurazione del rapporto d'affari se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione degli affari e se vi è scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tali situazioni queste procedure sono completate al più presto possibile dopo il primo contatto.

3.     In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire, in relazione alle attività di assicurazione sulla vita, che la verifica dell'identità del beneficiario della polizza avvenga dopo l'instaurazione del rapporto d'affari. In questo caso la verifica ha luogo all'atto del pagamento, o anteriormente ad esso, o nel momento in cui il beneficiario intende esercitare i diritti conferitigli dalla polizza, oppure prima di esso.

4.     In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire l'apertura di un conto bancario purché vi siano adeguate garanzie atte ad assicurare che non vengano effettuate transazioni dal cliente o per suo conto finché non si sia ottenuto il pieno rispetto delle disposizioni sopra citate.

5.   Gli Stati membri impongono che quando gli enti o le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva non sono in grado di rispettare l'l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), non possono effettuare una transazione attraverso un conto bancario o avviare il rapporto d'affari o effettuare la transazione in questione oppure pongono fine al rapporto d'affari in questione e prendono in considerazione di presentare una relazione sul cliente interessato all'unità di informazione finanziaria, in conformità dell'articolo 22.

Gli Stati membri non applicano tale disposizione ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

6.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di applicare le procedure di due diligence nei confronti della clientela non soltanto a tutti i loro nuovi clienti, ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, sulla base della loro valutazione del rischio presente.

Articolo 10

1.   Gli Stati membri impongono che si proceda all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente di una casa da gioco che acquisti o venda gettoni da gioco di valore pari o superiore a 2 000 EUR .

2.   L'obbligo di due diligence nei confronti della clientela si considera comunque assolto dalle case da gioco soggette a controllo pubblico se procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identità dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati.

SEZIONE 2

OBBLIGHI DI DUE DILIGENCE SEMPLIFICATI NEI CONFRONTI DELLA CLIENTELA

Articolo 11

1.     In deroga all'articolo 7, lettere a), b) e d), all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 1, gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva non sono soggetti agli obblighi di cui a detti articoli se il cliente è un ente creditizio o finanziario che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva, oppure un ente creditizio o finanziario situato in un paese terzo, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.

2.   In deroga all'articolo 7, lettere a), b) e d), all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 1 , gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva a non applicare gli obblighi di due diligence nei confronti della clientela , segnatamente :

a)

alle società quotate i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri e le società quotate di paesi terzi che sono soggette ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;

b)

ai titolari economici di conti in pool gestiti da notai o altri professionisti legali indipendenti di uno Stato membro o di un paese terzo, purché siano soggetti ad obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi agli standard internazionali e al controllo del rispetto di tali obblighi e purché le informazioni sull'identità del titolare economico siano accessibili, a richiesta, agli enti che operano quali enti di deposito dei conti in pool ;

c)

alle autorità pubbliche nazionali;

o a qualunque altro cliente comportante uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti in conformità dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

3.     Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, le persone e gli enti raccolgono comunque informazioni sufficienti a stabilire se il cliente possa beneficiare di un'esenzione menzionata in tali paragrafi.

4.   Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 o in altri casi in cui siano soddisfatti i criteri tecnici stabiliti in conformità dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b) .

5.   In deroga all'articolo 7, lettere a), b) e d), all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 1 , gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva a non applicare gli obblighi di due diligence nei confronti della clientela, segnatamente :

a)

ai contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non ecceda i 1 000 EUR o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2 500 EUR;

b)

ai contratti di assicurazione-pensione, a condizione che essi non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito;

c)

ai regimi di pensione, o sistemi simili che versino prestazioni di pensione ai dipendenti, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal salario e le cui regole non permettano ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

d)

alla moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica  (16), nel caso in cui, qualora il dispositivo non sia ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 EUR, oppure nel caso in cui, se il dispositivo sia ricaricabile, sia imposto un limite di 2 500 EUR sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1 000 EUR è rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE ;

o a qualunque altro prodotto o transazione comportante uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti in conformità dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 12

Quando la Commissione adotta una decisione conformemente all' articolo 40, paragrafo 4, gli Stati membri vietano agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di applicare obblighi semplificati di due diligence agli enti creditizi e finanziari del paese terzo in questione o altri enti in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti in conformità con l'articolo 40, paragrafo 1, lettera b) .

SEZIONE 3

OBBLIGHI DI DUE DILIGENCE RAFFORZATI NEI CONFRONTI DELLA CLIENTELA

Articolo 13

1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di applicare, oltre alle misure di cui agli articoli 7, 8 e all'articolo 9, paragrafo 6 e sulla base della loro valutazione del rischio esistente, obblighi di due diligence rafforzati nei confronti della clientela nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e comunque nei casi indicati in appresso, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 e in altre situazioni, che presentano un elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e che soddisfano i criteri tecnici definiti in conformità dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera c) .

2.    Quando il cliente non è fisicamente presente a fini di identificazione, gli Stati membri impongono a tali enti e persone di adottare misure specifiche ed adeguate per compensare il rischio elevato, ad esempio applicando una o più fra le misure indicate in appresso:

a)

garantire l'accertamento dell'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;

b)

adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiesta di una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario che rientri nel campo di applicazione della presente direttiva;

c)

garantire obbligo che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

3.    In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di paesi terzi, gli Stati membri impongono ai loro enti creditizi:

a)

di raccogliere sul corrispondente estero informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni accessibili al pubblico, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;

b)

di valutare i controlli in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo applicati dal corrispondente estero;

c)

di ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;

d)

di precisare per iscritto le rispettive responsabilità di ogni ente;

e)

per quanto riguarda i «payable-through accounts» (conti di passaggio), di assicurarsi che il corrispondente estero abbia verificato l'identità dei clienti aventi un accesso diretto ai suoi conti ed abbia osservato a loro riguardo un controllo costante nel rapporto con la clientela e che, su richiesta, possa fornire i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi all'ente controparte.

4.    Per quanto riguarda le operazioni o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo, gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva :

a)

di disporre di adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;

b)

di ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di avviare un rapporto d'affari con tali clienti;

c)

di adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto d'affari o nell'operazione;

d)

di assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto d'affari.

5.   Gli Stati membri vietano agli enti creditizi di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo e richiedono all'ente creditizio di adottare misure atte a garantire che non vengano mantenuti conti di corrispondenza con una banca che permetta notoriamente ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti.

6.   Gli Stati membri assicurano che gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva prestino un'attenzione particolare a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e che essi adottino le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo .

SEZIONE 4

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI DUE DILIGENCE DA PARTE DI TERZI

Articolo 14

Gli Stati membri possono permettere agli enti ed alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), b) e c).

In caso di ricorso a terzi, la responsabilità finale per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c) continua tuttavia a spettare agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

Articolo 15

Nei casi in cui uno Stato membro permette che si ricorra, quali terzi, a livello nazionale, agli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) o 2) situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza agli enti e alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, situati sul suo territorio, di riconoscere ed accettare, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 14, i risultati delle procedure di due diligence nei confronti della clientela di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), applicate conformemente alla presente direttiva da un ente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) o 2) che sono situati sul territorio di un altro Stato membro (fatta eccezione per gli uffici dei cambiavalute e le imprese di trasferimento di fondi) e che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro al quale il cliente si rivolge.

Nei casi in cui uno Stato membro permette che si faccia ricorso, quali terzi, a livello nazionale, agli uffici dei cambiavalute e alle imprese di trasferimento di fondi di cui all'articolo 3, punto 2), lettera a), situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza a tali uffici dei cambiavalute e imprese di trasferimento di fondi di riconoscere ed accettare, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 14, i risultati delle procedure di due diligence nel rapporto con la clientela di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), applicate conformemente alla presente direttiva dalla stessa categoria di enti che sono situati sul territorio di un altro Stato membro e soddisfano i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro al quale il cliente si rivolge.

Nei casi in cui uno Stato membro permette che si ricorra, quali terzi, a livello nazionale, alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e c) situate sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e c), situate sul suo territorio, di riconoscere ed accettare, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 14, i risultati delle procedure di due diligence nei confronti della clientela di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), applicate conformemente alla presente direttiva da una persona di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e c) che è situata nel territorio di un altro Stato membro e soddisfa i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro al quale il cliente si rivolge.

Articolo 16

1.   Ai fini della presente sezione, si intende per «terzi» gli enti o le persone enumerati all'articolo 2, o enti e persone equivalenti situati in un paese terzo, che soddisfino le condizioni seguenti:

a)

essere soggetti all'obbligo di registrazione professionale , riconosciuto dalla legge ;

b)

applicare misure di due diligence nei confronti della clientela e misure di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva e essere soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della presente direttiva di cui al capo V, sezione 2, o essere situati in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 17

Quando la Commissione adotta una decisione conformemente all'articolo 40, paragrafo 4, gli Stati membri vietano agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di ricorrere a terzi del paese terzo per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c) .

Articolo 18

I terzi mettono senza indugio a disposizione dell'ente o della persona ai quali il cliente si rivolge le informazioni richieste in virtù degli obblighi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Una copia dei dati d'identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare economico viene trasmessa senza indugio, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona ai quali il cliente si rivolge .

Articolo 19

La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente devono essere considerati , ai sensi del contratto, parte integrante dell' ente o della persona che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva.

Capo III

Obblighi di informazione

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 20

Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di prestare particolare attenzione a ogni operazione che essi considerino particolarmente atta, per sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e in particolare alle operazioni complesse o di importo insolitamente elevato, nonché a tutti gli schemi di transazione privi di oggetto economico evidente o di oggetto legale riconoscibile.

Articolo 21

Ciascuno Stato membro istituisce un'unità di informazione finanziaria (UIF) per combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo .

L'UIF è un'unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e nella misura consentita), di richiedere, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano eventuale riciclaggio, eventuale finanziamento del terrorismo o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Ad essa vengono fornite le risorse adeguate per espletare le proprie mansioni.

Gli Stati membri garantiscono che l'UIF abbia accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e in materia di applicazione della legge necessarie per assolvere le sue funzioni in modo adeguato.

Articolo 22

1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva nonché ai loro amministratori e dipendenti di collaborare pienamente:

a)

informando prontamente l'unità di informazione finanziaria, di propria iniziativa, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano stati compiuti operazioni o tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ;

b)

fornendo prontamente all'unità di informazione finanziaria, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'unità di informazione finanziaria dello Stato membro nel cui territorio sono situati l'ente o la persona che trasmettono le informazioni stesse. Tale trasmissione è effettuata di regola dalla persona o dalle persone designate secondo le procedure previste all'articolo 34.

Articolo 23

1.    In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, nel caso delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) , gli Stati membri possono designare un idoneo organismo di autoregolamentazione della professione in questione come autorità cui trasmettere prima le informazioni, anziché inviarle subito all'unità di informazione finanziaria. Senza pregiudizio del paragrafo 2, l'organismo di autoregolamentazione designato trasmette prontamente in questi casi le informazioni non filtrate all' unità di informazione finanziaria.

2.   Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafo 1 ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Articolo 24

Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di astenersi dall'eseguire le operazioni che sanno o sospettano abbiano una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo prima di avere completato l'azione necessaria in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a).

In conformità della legislazione degli Stati membri, si può impartire l'istruzione di non eseguire la transazione.

Qualora si sospetti che l'operazione in questione dia luogo a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e detta astensione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari di tale operazione, gli enti e le persone di cui trattasi informano l'unità di informazione finanziaria immediatamente dopo aver eseguito l'operazione in questione.

Articolo 25

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità di cui all'articolo 37 informino prontamente l'unità di informazione finanziaria qualora nel corso di ispezioni da esse effettuate presso gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, oppure in qualsivoglia altro modo, scoprano fatti che potrebbero essere correlati a riciclaggio o finanziamento del terrorismo .

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità di vigilanza cui una legge o un regolamento conferisce la facoltà di vigilare sulla borsa, sul mercato dei cambi e sui mercati dei derivati finanziari informino l'unità di informazione finanziaria qualora vengano a conoscenza di fatti che possano essere correlati a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo .

Articolo 26

La comunicazione in buona fede, quale prevista all'articolo 22, paragrafo 1 e all'articolo 23 , delle informazioni di cui agli articoli 22 e 23 da parte degli enti o delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, ovvero da parte dei loro dipendenti o amministratori, non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.

Articolo 27

Gli Stati membri adottano misure appropriate per proteggere da qualsiasi minaccia o atto ostile i dipendenti degli enti o delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva che segnalano, all'interno dell'impresa o all'unità di informazione finanziaria, un caso sospetto di riciclaggio o di finanaziamento del terrorismo .

SEZIONE 2

DIVIETO DI COMUNICAZIONE

Articolo 28

1.    Gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni in applicazione degli articoli 22 e 23 o che è in corso o può essere svolta un'inchiesta in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo .

2.     Il divieto di cui al paragrafo 1 non comprende la comunicazione alle autorità di cui all'articolo 37, compresi gli organismi di autoregolamentazione, né la comunicazione a fini dell'applicazione della legge.

3.     Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra gli enti degli Stati membri o di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo come definito all'articolo 2, punto 12) della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (17), a condizione che rispettino le condizioni stabilite all'articolo 11, paragrafo 1.

4.     Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) di Stati membri, o di paesi terzi che impongano obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva, che svolgono la propria attività professionale, in qualità di dipendenti o meno, all'interno di una stessa persona giuridica o di una rete. Ai fini del presente articolo si intende per rete la struttura più vasta a cui la persona appartiene e che condivide proprietà, gestione o controllo dell'osservanza delle disposizioni.

5.     Per gli enti o le persone menzionati all'articolo 2, paragrafo 1, punti 2) e 3), lettere a) e b) in casi relativi allo stesso cliente e alle stesse operazioni che coinvolgono due o più enti o persone, il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra gli enti in questione, a condizione che siano situati in uno Stato membro o in un paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e che siano della stessa categoria professionale e che siano soggetti a obblighi equivalenti in materia di segreto professionale e di protezione dei dati di carattere personale. Le informazioni scambiate sono utilizzate esclusivamente ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

6.   Quando le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) tentano di dissuadere un cliente dal porre in atto un'attività illegale, non si ha comunicazione ai sensi del paragrafo 1.

7.     Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 o 5.

Articolo 29

Quando la Commissione adotta una decisione conformemente all'articolo 40, paragrafo 4, gli Stati membri vietano la comunicazione tra gli enti e persone soggetti alla presente direttiva e gli enti e persone dei paesi terzi interessati.

Capo IV

Tenuta delle registrazioni e dati statistici

Articolo 30

Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di conservare i documenti e le informazioni seguenti affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'unità di informazione finanziaria o da qualsiasi altra autorità competente, in conformità del diritto nazionale :

a)

per quanto riguarda le procedure di due diligence nei confronti della clientela, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di almeno cinque anni dalla fine del rapporto con il loro cliente;

b)

per quanto riguarda i rapporti d'affari e le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, per un periodo di almeno cinque anni dall'esecuzione delle operazioni o dalla cessazione del rapporto d'affari.

Articolo 31

1.   Gli Stati membri impongono agli enti creditizi e finanziari soggetti alla presente direttiva di applicare, se del caso, nelle loro succursali e filiali controllate a maggioranza situate in paesi terzi misure quanto meno equivalenti a quelle previste nella presente direttiva per quanto riguarda gli obblighi di due diligence nei confronti della clientela e di conservazione dei documenti.

Quando la legislazione del paese terzo non consente l'applicazione di misure equivalenti, gli Stati membri impongono agli enti interessati di informare le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui la legislazione del paese terzo non consente l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma , e può essere prevista un'azione coordinata al fine di pervenire ad una soluzione .

3.     Gli Stati membri esigono che, nei casi in cui la legislazione del paese terzo non consenta l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, gli enti adottino misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 32

Gli Stati membri impongono ai loro enti creditizi e finanziari di disporre di sistemi che consentano loro di rispondere pienamente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni dell'unità di informazione finanziaria o di qualsiasi altra autorità, in conformità del loro diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rapporto d'affari con determinate persone fisiche o giuridiche e quale sia o sia stata la natura di tale rapporto.

Articolo 33

Gli Stati membri assicurano di essere in grado di valutare l'efficacia dei loro sistemi per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo , producendo statistiche complete sulle questioni rilevanti per la misurazione dell'efficacia di tali sistemi.

Tali statistiche riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette presentate all'unità di informazione finanziaria ed il seguito dato a tali segnalazioni, nonché, su base annuale, il numero di casi investigati, di persone perseguite , di persone condannate per reati connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati .

Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione di una revisione consolidata delle loro relazioni statistiche.

Capo V

Provvedimenti di prevenzione e di coercizione

SEZIONE 1

PROCEDURE INTERNE, FORMAZIONE E FEEDBACK

Articolo 34

1.    Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di introdurre idonee e appropriate politiche e procedure in materia di due diligence nei confronti della clientela, di segnalazione di casi sospetti , di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio , di garanzia dell'osservanza delle pertinenti disposizioni e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo .

2.     Gli Stati membri impongono agli enti soggetti alla presente direttiva di comunicare le pertinenti politiche e procedure applicabili a succursali e filiali controllate a maggioranza situate in paesi terzi.

Articolo 35

1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di adottare misure adeguate affinché il personale interessato sia a conoscenza delle disposizioni adottate sulla base della presente direttiva.

Dette misure comprendono la partecipazione del personale addetto a specifici programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

Quando una delle persone fisiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3 ), svolge la propria attività professionale quale dipendente di una persona giuridica, gli obblighi previsti nella presente sezione si applicano a detta persona giuridica anziché alla persona fisica.

2.   Gli Stati membri assicurano che gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva possano accedere a informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette.

3.   Gli Stati membri assicurano che, ogni qualvolta ciò sia praticabile , venga garantito un feedback tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio o di finaziamento del terrorismo e sul seguito dato a tali segnalazioni.

SEZIONE 2

VIGILANZA

Articolo 36

1.   Gli Stati membri prevedono che gli uffici di cambio ed i prestatori di servizi a società e trust debbano ottenere un'autorizzazione o essere registrati e che le case da gioco debbano ottenere un'autorizzazione per poter esercitare legalmente la loro attività. Fatta salva la futura normativa comunitaria, gli Stati membri prevedono che le imprese di trasferimento di fondi ottengano un'autorizzazione o siano registrate per poter esercitare legalmente la loro attività.

2.   Gli Stati membri impongono alle autorità competenti di rifiutare l'autorizzazione o la registrazione dei soggetti di cui al paragrafo 1 se non sono convinte della competenza e dell'onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tali soggetti o dei loro titolari economici.

Articolo 37

1.   Gli Stati membri impongono alle autorità competenti , quanto meno, di controllare in modo efficace e di adottare le misure necessarie per garantire che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva ne osservino gli obblighi.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la possibilità di esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti e di effettuare verifiche , e siano dotate di risorse adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni.

3.     Per quanto concerne gli enti creditizi e finanziari e le case da gioco, le autorità competenti dispongono di poteri di controllo rafforzati, fra cui la facoltà di effettuare ispezioni in loco.

4.     Per quanto concerne le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere da a) ad e), gli Stati membri possono consentire che le funzioni di cui al paragrafo 1 siano assolte in base alla valutazione del rischio esistente.

5.     Per quanto concerne le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b), gli Stati membri possono consentire che le funzioni previste al paragrafo 1 siano assolte da organismi di autoregolamentazione, purché rispettino le disposizioni di cui al paragrafo 2.

SEZIONE 3

COOPERAZIONE

Articolo 38

La Commissione presta l'assistenza necessaria per facilitare il coordinamento nonché lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria all'interno dell'Unione europea.

SEZIONE 4

SANZIONI

Articolo 39

1.     Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche e giuridiche soggette alla presente direttiva possano essere chiamate a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva . In caso di violazione, le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.     Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono, conformemente al loro diritto nazionale, affinché possano essere adottate le opportune misure amministrative o possano essere inflitte sanzioni amministrative agli enti creditizi e finanziari che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché dette misure siano effettive, proporzionate e dissuasive.

3.     Per quanto riguarda le persone giuridiche, gli Stati membri assicurano che esse possano almeno essere chiamate a rispondere delle violazioni di cui al paragrafo 1, commesse a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

a)

sul potere di rappresentanza della persona giuridica,

b)

sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica,

c)

sul potere di esercitare controlli all'interno della persona giuridica.

4.     Oltre ai casi già previsti al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che la responsabilità delle persone giuridiche possa essere chiamata in causa qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 3 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio di una persona giuridica, di una delle violazioni di cui al paragrafo 1 da parte di una persona sottoposta alla sua autorità.

Capo VI

Misure d'esecuzione

Articolo 40

1.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare , conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, le seguenti misure di esecuzione:

a)

chiarimento degli aspetti tecnici delle definizioni di cui all' articolo 3, punto 2), lettere a) e d), punti 6),7), 8), 9) e 10) ;

b)

adozione di criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 5 ;

c)

adozione di criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 13;

d)

fissazione di criteri tecnici per valutare se , conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, sia giustificato non applicare la presente direttiva a determinate persone fisiche o giuridiche che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata.

2.     In ogni caso, la Commissione adotta le prime misure di esecuzione per dare effetto al paragrafo 1, lettere b) e d) entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente direttiva.

3.   La Commissione adegua, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, gli importi di cui all' articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera e), all'articolo 7, lettera b), all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 5, lettere a) e d), tenendo conto della normativa comunitaria, degli sviluppi economici e delle modifiche degli standard internazionali .

4.   La Commissione adotta una decisione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, che constata che un paese terzo non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1 o 2, all'articolo 28, paragrafi 3, 4 o 5 o alla misure definite in conformità del paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) o che la legislazione di tale paese terzo non consente l'applicazione delle misure richieste all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma.

Articolo 41

1.   La Commissione è assistita da un comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo , in appresso «il comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa e a condizione che le misure di esecuzione adottate in conformità della presente procedura non modifichino le disposizioni fondamentali della presente direttiva .

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4.     Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda l'adozione di norme tecniche e decisioni in conformità della procedura di cui al paragrafo 2 è sospesa per quattro anni successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni in questione in conformità della procedura prevista all'articolo 251 del trattato e, a tal fine, rivederle prima della scadenza del periodo di quattro anni.

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 42

La Commissione elaborerà entro due anni dalla scadenza del termine di trasposizione di cui all'articolo 45, e in seguito almeno ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio. Per la prima di queste relazioni, la Commissione inserisce un esame specifico del trattamento di avvocati ed altri professionisti.

Articolo 43

Prima del ... (18), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sulle percentuali di soglia di cui all'articolo 3, punto 6), prestando particolare attenzione all'opportunità e alle conseguenze possibili di una riduzione dal 25% al 20% della percentuale di cui all'articolo 3, punto 6), lettera a), punto i) e lettera b), punti i) e iii). Sulla base della relazione la Commissione può sottoporre una proposta di modifiche alla presente direttiva.

Articolo 44

La direttiva 91/308/CEE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato.

Articolo 45

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... (19). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 46

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 47

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C... del ..., pag. ....

(2)  GU C 40 del 17.2.2005, pag. 9.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 maggio 2005.

(4)  GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

(5)  GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).

(9)  GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

(10)  GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/69/CE della Commissione (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 44).

(11)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

(12)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(13)  GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

(14)  GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

(15)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49 .

(16)  GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

(17)  GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

(18)  60 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(19)   24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva

Direttiva 91/308/CEE

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a d) ,

Articolo 1, lettera C

Articolo 1, paragrafi 3 e 4

-

Articolo 2, paragrafo 1, punto 1)

Articolo 2 bis, punto 1

Articolo 2, paragrafo 1, punto 2)

Articolo 2 bis, punto 2

Articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b), d), e), f)

Articolo 2 bis, punti da 3 a 7

Articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera c) ,

-

Articolo 2, paragrafo 2

-

Articolo 3, punto 1)

Articolo 1, lettera A

Articolo 3, punto 2), lettera a)

Articolo 1, lettera B, punto 1

Articolo 3, punto 2), lettera b)

Articolo 1, lettera B, punto 2

Articolo 3, punto 2), lettera c)

Articolo 1, lettera B, punto 3

Articolo 3, punto 2), lettera d)

Articolo 1, lettera B, punto 4

Articolo 3, punto 2), lettera e)

 

Articolo 3, punto 2, lettera f)

Articolo 1, lettera B, punto 2

Articolo 3, punto 3)

Articolo 1, lettera D)

Articolo 3, punto 4)

Articolo 1, lettera E, primo comma

Articolo 3, punto 5)

Articolo 1, lettera E, secondo comma

Articolo 3, punto 5), lettera a)

-

Articolo 3, punto 5), lettera b)

Articolo 1, lettera E, primo trattino

Articolo 3, punto 5), lettera c)

Articolo 1, lettera E, secondo trattino

Articolo 3, punto 5), lettera d)

Articolo 1, lettera E, terzo trattino

Articolo 3, punto 5), lettera e)

Articolo 1, lettera E, quarto trattino

Articolo 3, punto 5), lettera f)

Articolo 1, lettera E, quinto trattino e terzo comma

Articolo 3, punto 6)

-

Articolo 3, punto 7)

-

Articolo 3, punto 8)

-

Articolo 3, punto 9)

-

Articolo 3, punto 10)

-

Articolo 4

-

Articolo 5

Articolo 15

Articolo 6

-

Articolo 7, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 7, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 7, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 7, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a d)

-

Articolo 8, paragrafo 2

-

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafi da 2 a 6

-

Articolo 10

Articolo 3, paragrafi 5 e 6

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 11, paragrafi da 2 a 4

-

Articolo 11, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 5, lettera d)

-

Articolo 12

-

Articolo 13, paragrafi 1, e 2

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 13, paragrafi 3 e 4

-

Articolo 13, paragrafi 5 e 6

-

Articolo 14

-

Articolo 15

-

Articolo 16

-

Articolo 17

-

Articolo 18

-

Articolo 19

-

Articolo 20

Articolo 5

Articolo 21

-

Articolo 22

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 23

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 24

Articolo 7

Articolo 25

Articolo 10

Articolo 26

Articolo 9

Articolo 27

-

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafi da 2 a 7

-

Articolo 29

-

Articolo 30, lettera a)

Articolo 4, primo trattino

Articolo 30, lettera b)

Articolo 4, secondo trattino

Articolo 31

-

Articolo 32

-

Articolo 33

-

Articolo 34

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a);

Articolo 35, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), prima frase

Articolo 35, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), seconda frase

Articolo 35, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 3

-

Articolo 36

-

Articolo 37

-

Articolo 38

-

Articolo 39

Articolo 14

Articolo 40

-

Articolo 41

-

Articolo 42

Articolo 17

Articolo 43

-

Articolo 44

-

Articolo 45

Articolo 16

P6_TA(2005)0199

Modifica dei programmi d'azione sulla parità tra donne e uomini ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini e la decisione n. 848/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini (COM(2004)0551 — C6-0107/2004 — 2004/0194(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0551) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0107/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per i bilanci (A6-0132/2005),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

reputa che la dotazione finanziaria della proposta della Commissione sia compatibile con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie vigenti e non rechi pregiudizio ad altre politiche;

4.

invita la Commissione, nell'ambito delle nuove prospettive finanziarie relative al 2007-2013, a prevedere esplicitamente disposizioni di bilancio adeguate per il programma di azione comunitario sulla strategia comunitaria in materia di parità fra donne e uomini (2001-2005) (2) nonché per il programma d'azione comunitario sulla promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità fra donne e uomini (3);

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22.

(3)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 18.

P6_TA(2005)0200

Sistemi di protezione frontale dei veicoli a motore ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (COM(2003)0586 — C5-0473/2003 — 2003/0226(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0586) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0473/2003),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0053/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2003)0226

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 maggio 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Negli ultimi anni sono stati impiegati sempre più sistemi che offrono ulteriore protezione frontale ai veicoli a motore. Taluni fra tali sistemi costituiscono un pericolo per la sicurezza dei pedoni e di altri utenti della strada in caso di urto con un veicolo a motore. Si devono quindi adottare provvedimenti volti a proteggere le persone da tali pericoli.

(2)

I sistemi di protezione frontale possono essere forniti come attrezzatura installata durante la costruzione del veicolo oppure come entità tecnica. Le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore relative ai sistemi di protezione frontale installati sui veicoli devono essere armonizzate per impedire che negli Stati membri siano adottate prescrizioni divergenti e per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. Per gli stessi motivi è necessario armonizzare altresì le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei sistemi di protezione frontale costituiti da entità tecniche ai sensi della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3).

(3)

È necessario controllare l'uso dei sistemi di protezione frontale e stabilire le prescrizioni relative alle prove, alla costruzione e all'installazione cui devono rispondere i sistemi di protezione frontale, siano essi forniti come equipaggiamento originale del veicolo o commercializzati come entità tecniche. Le prove dovrebbero esigere che i sistemi di protezione frontale siano progettati in modo tale da migliorare la sicurezza dei pedoni e ridurre il numero delle lesioni.

(4)

Tali prescrizioni dovrebbero essere considerate anche nel contesto della protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili e con riferimento alla direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (4). La presente direttiva dovrà essere rivista alla luce della futura ricerca e esperienza nel primo quadriennio della sua applicazione.

(5)

Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva e per il suo adeguamento al progresso tecnico e scientifico devono essere adottate secondo la decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(6)

La presente direttiva è una delle direttive particolari nell'ambito della procedura di omologazione CEE istituita dalla direttiva 70/156/CEE.

(7)

La Commissione dovrebbe verificare l'impatto della presente direttiva e riferire al Consiglio e al Parlamento europeo. Ove lo ritenga necessario ai fini di un ulteriore miglioramento della protezione dei pedoni, la Commissione dovrebbe formulare proposte di modifica della presente direttiva tenendo conto del progresso tecnico.

(8)

Si riconosce tuttavia che taluni veicoli rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva sui quali possono essere montati sistemi di protezione frontale non saranno soggetti alla direttiva 2003/102/CE. Si ritiene che per tali veicoli i requisiti della prova d'urto della gamba potrebbero risultare tecnicamente inapplicabili. Onde promuovere un rafforzamento della sicurezza per i pedoni, potrebbe essere necessario prevedere requisiti alternativi per la prova d'urto della gamba, da effettuare unicamente su tale categoria di veicoli, assicurando nel contempo che il montaggio di un qualsiasi sistema di protezione frontale non accresca il rischio di ferite agli arti inferiori per i pedoni o gli altri utenti vulnerabili della strada.

(9)

Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, inteso a promuovere la sicurezza dei pedoni e degli altri utenti vulnerabili della strada, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento stesso, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di sussidiarietà enunciato nello stesso articolo.

(10)

La presente direttiva è parte del programma d'azione europeo per la sicurezza stradale e può essere corredata di misure nazionali volte a proibire o limitare l'impiego di sistemi di protezione frontale già sul mercato prima dell'entrata in vigore della direttiva.

(11)

La direttiva 70/156/CEE deve pertanto essere modificata in conformità,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva è volta a migliorare la sicurezza dei pedoni e dei veicoli attraverso misure passive. Essa stabilisce prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di protezione frontale forniti come equipaggiamento originale del veicolo oppure come entità tecniche.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«veicolo», qualsiasi veicolo a motore della categoria M1 ai sensi dell'articolo 2 e dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE, di massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate, e qualsiasi veicolo a motore della categoria N1 ai sensi dell'articolo 2 e dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE;

2)

«entità tecnica», un dispositivo ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE, destinato all'installazione o all'uso su uno o più tipi di veicoli a motore della classe M1 o N1 (fino a 3,5 tonnellate) .

Articolo 3

Prescrizioni relative all'omologazione

1.   A partire dal ... (6), riguardo ai veicoli nuovi che sono provvisti di sistemi di protezione frontale rispondenti alle prescrizioni dell'allegato I e dell'allegato II, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i sistemi di protezione frontale:

a)

negare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale,

b)

vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione.

2.   A partire dal ... (6), riguardo ai sistemi di protezione frontale nuovi forniti come entità tecnica e che rispondano alle prescrizioni dell'allegato I e dell'allegato II della presente direttiva, gli Stati membri non possono:

a)

negare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale,

b)

vietare la vendita o la messa in circolazione.

3.   A partire dal ... (7) , riguardo ai veicoli forniti di sistemi di protezione frontale o ai sistemi di protezione frontale forniti come entità tecnica che non rispondano alle prescrizioni degli allegati I e II, gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale.

4.   A partire dal ... (8) , riguardo ai veicoli non rispondenti alle prescrizioni dell'allegato I e dell'allegato II della presente direttiva, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di protezione frontale:

a)

considerano non più validi, per gli effetti dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi della medesima direttiva,

b)

negano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità ai sensi della direttiva 70/156/CEE.

5.   A partire dal ... (8) , le prescrizioni degli allegati I e II della presente direttiva relative ai sistemi di protezione frontale forniti come entità tecniche si applicano ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 4

Misure di applicazione e modificazioni

1.   Le prescrizioni tecniche dettagliate da osservare nelle prove di cui alla parte 3 dell'allegato I della presente direttiva sono adottate dalla Commissione, assistita dal Comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CE secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della medesima direttiva.

2.   Le modificazioni necessarie per adeguare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico sono adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 5

Revisione

Entro ... (9), alla luce dei progressi tecnici e dell'esperienza acquisita, la Commissione rivede le disposizioni tecniche della presente direttiva e in particolare le condizioni che richiedono la prova d'urto della coscia contro il sistema di protezione frontale «paraurti», l'inserimento della prova d'urto della testa di un adulto contro il sistema di protezione frontale e le specifiche della prova d'urto della testa di un bambino contro il sistema di protezione frontale. I risultati di questa revisione saranno oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, a seguito di tale revisione si ritenesse opportuno adeguare le disposizioni tecniche della presente direttiva, tale adeguamento potrà essere effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 6

Modifiche alla direttiva 70/156/CEE

Gli allegati I, III, IV e XI della direttiva 70/156/CEE sono modificati in conformità dell'allegato III alla presente direttiva.

Articolo 7

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ... (10), le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... (10).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Entità tecniche separate

La presente direttiva non invalida la facoltà di uno Stato membro di vietare o limitare l'impiego dei sistemi di protezione frontale commercializzati come entità tecniche separate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)   GU C 112 del 30.4.2004, pag. 18.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 26 maggio 2005.

(3)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/104/CE della Commissione (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13).

(4)  GU L 321 del 6.12.2003, pag. 15.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)   Nove mesi dalla pubblicazione della presente direttiva.

(7)   Dodici mesi dalla pubblicazione della presente direttiva.

(8)   Diciotto mesi dalla pubblicazione della presente direttiva.

(9)  Quattro anni e nove mesi dalla pubblicazione della presente direttiva.

(10)   Nove mesi dalla pubblicazione della presente direttiva.

ALLEGATI

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I

Norme tecniche

Allegato II

Norme amministrative:

Appendice 1: Scheda informativa (veicolo)

Appendice 2: Scheda informativa (entità tecnica)

Appendice 3: Scheda di omologazione (veicolo)

Appendice 4: Scheda di omologazione (entità tecnica)

Appendice 5: Esempio di marchio di omologazione CE.

Allegato III

Modifiche alla direttiva 70/156/CEE

ALLEGATO I

NORME TECNICHE

1.   DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva i seguenti termini sono così definiti:

1.1.   «tipo di veicolo», una categoria di veicoli a motore i cui elementi essenziali sottoindicati, situati anteriormente ai montanti A:

la struttura,

le principali dimensioni,

i materiali delle superfici esterne,

il montaggio dei componenti (esterni o interni),

il metodo di fissazione del sistema di protezione frontale,

non differiscono, nella misura in cui si può considerare che essi incidono sulla validità dei risultati delle prove d'impatto prescritte dalla presente direttiva.

Per considerare i sistemi di protezione frontale al fine di omologarli come entità tecniche è possibile interpretare ogni riferimento al veicolo come fatto alla struttura sulla quale viene installato il sistema durante le prove e che deve rappresentare le dimensioni frontali esterne del tipo di veicolo per cui il sistema deve essere omologato.

1.2.   Per «normale assetto di marcia» s'intende l'assetto del veicolo in ordine di marcia , posizionato al suolo , con i pneumatici gonfiati alla pressione raccomandata , le ruote anteriori in posizione diritta , tutti i fluidi necessari per il funzionamento del veicolo al livello massimo, tutta l'attrezzatura normalmente fornita dal costruttore, una massa di 75 kg posta sul sedile del conducente e una massa di 75 kg posta sul sedile passeggeri anteriore e le sospensioni regolate per una velocità di marcia di 40 km/h o di 35 km/h nelle normali condizioni di marcia indicate dal costruttore (specialmente per veicoli muniti di sospensioni attive o di dispositivo di stabilizzazione automatica).

1.3.   Per «superficie esterna» s'intende l'esterno del veicolo, anteriormente ai montanti A, compresi il cofano, i parafanghi, i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e gli elementi di rinforzo evidenti.

1.4.   Per «raggio di curvatura» s'intende il raggio dell'arco di cerchio che più si avvicina alla forma arrotondata della parte in questione.

1.5.   Per «estremità della larghezza fuori tutto» del veicolo s'intende, in relazione ai lati del veicolo, il piano parallelo al piano longitudinale medio del veicolo che coincide con la sua estremità laterale e, in relazione alle estremità anteriori e posteriori del veicolo, il piano perpendicolare trasversale del veicolo che coincide con le sue estremità anteriori e posteriori, senza tenere conto della sporgenza

dei pneumatici in prossimità del loro punto di contatto con il suolo e degli attacchi per i misuratori di pressione dei pneumatici;

degli eventuali dispositivi antislittamento montati sulle ruote;

degli specchi retrovisori;

degli indicatori laterali di direzione, delle luci di ingombro, delle luci di posizione anteriori e posteriori e delle luci di stazionamento;

rispetto alle estremità anteriore e posteriore, di parti montate sui paraurti, del gancio di traino e del tubo di scappamento.

1.6.   Per «paraurti» s'intende la sezione inferiore della parte anteriore esterna del veicolo così come omologato. Comprende tutte le strutture volte a proteggere il veicolo in caso di scontro frontale a basse velocità con un altro veicolo, nonché i relativi elementi accessori. Non comprende le strutture montante sul veicolo successivamente all'omologazione e intese a garantire allo stesso una protezione supplementare .

1.7.   Per «sistema di protezione frontale» s'intende una o più strutture separate, ad esempio un paraurti tubolare rigido, o un paraurti aggiuntivo, fissato sopra e/o sotto il paraurti originale e inteso a proteggere la superficie esterna del veicolo da danni derivanti dall'urto. Le strutture la cui massa è inferiore a 0,5 kg e destinate unicamente alla protezione delle luci sono escluse dalla presente definizione.

1.8.    Per «linea di riferimento del bordo anteriore del cofano» si intende il tracciato geometrico dei punti di contatto tra un regolo lungo 1 000 mm e la superficie anteriore del cofano quando il regolo, tenuto parallelo al piano verticale longitudinale della vettura e inclinato all'indietro di 50°, con l'estremità inferiore a 600 mm dal suolo, viene traslato lateralmente lungo il bordo anteriore del cofano restando a contatto con questo. Per i veicoli in cui la superficie superiore del cofano è praticamente inclinata di 50° e perciò forma un contatto continuo o multiplo anziché puntiforme con il regolo, la linea di riferimento è determinata con il regolo inclinato all'indietro di 40°. Se la forma del veicolo è tale che l'estremità inferiore del regolo è la prima a venire a contatto con il cofano, tale punto di contatto costituisce la linea di riferimento del bordo anteriore del cofano in quella posizione laterale. Se la forma del veicolo è tale che l'estremità superiore del regolo è la prima a venire a contatto con il cofano, la linea di riferimento del bordo anteriore del cofano è data dal tracciato geometrico della distanza di inviluppo di 1 000 mm definita al punto 1.14, in quella posizione laterale.

Anche il bordo superiore del cofano è considerato il bordo anteriore ai fini della presente decisione se viene a contatto con il regolo durante questa misurazione.

1.9.   Per «linea di riferimento superiore del sistema di protezione frontale» s'intende il limite superiore dei punti significativi di contatto tra il pedone e il sistema di protezione frontale o del veicolo. È data dal tracciato geometrico dei punti di contatto superiori tra un regolo lungo 700 mm e il sistema di protezione frontale o la parte anteriore del veicolo quando il regolo, tenuto parallelo al piano verticale longitudinale del veicolo e inclinato all'indietro di 20° viene traslato lateralmente lungo il frontale della vettura, restando a contatto con il suolo e con la superficie del sistema di protezione frontale o del veicolo.

1.10.   Per «linea di riferimento inferiore del sistema di protezione frontale» s'intende il limite inferiore dei punti significativi di contatto tra il pedone e il veicolo. È data dal tracciato geometrico dei punti di contatto inferiori tra un regolo lungo 700 mm e il sistema di protezione frontale quando il regolo, tenuto parallelo al piano verticale longitudinale del veicolo e inclinato in avanti di 25° viene traslato lateralmente lungo il frontale della vettura, restando a contatto con il suolo e con la superficie del sistema di protezione frontale o del veicolo.

1.11.   Per «altezza superiore del sistema di protezione frontale» s'intende la distanza verticale dal suolo della linea di riferimento superiore del sistema di protezione frontale definita dal paragrafo 1.9 con il veicolo in assetto normale di marcia.

1.12.   Per «altezza inferiore del sistema di protezione frontale» s'intende la distanza verticale dal suolo della linea di riferimento inferiore del sistema di protezione frontale definita dal paragrafo 1.10 con il veicolo in assetto normale di marcia.

1.13.   Il «criterio di prestazione della testa (HPC)» va calcolato secondo la formula:

Formula

dove a è l'accelerazione risultante nel centro di gravità della testa (in m/s2), quale multiplo di «g», registrata in funzione del tempo e filtrata nella classe di frequenza del canale (CFC) di 1 000 Hz; t1 e t2 definiscono l'inizio e la fine del periodo di registrazione per il quale il valore di HPC raggiunge il massimo tra il primo e l'ultimo istante di contatto. Per calcolare il valore massimo i valori di HPC per i quali l'intervallo di tempo (t1 — t2) è superiore a 15 ms sono ignorati.

1.14.    Per «lunghezza sviluppata a 1000 mm» si intende il tracciato geometrico descritto sulla superficie frontale superiore da una estremità di un nastro flessibile lungo 1000 mm quando questo viene tenuto su un piano verticale parallelo all'asse del veicolo e traslato lateralmente lungo il frontale del paraurti del cofano e il sistema di protezione frontale. Durante l'operazione, il nastro è teso e una delle sue estremità viene mantenuta a contatto con il suolo, in posizione verticale sotto la superficie anteriore del paraurti, mentre l'altra viene mantenuta a contatto con la superficie frontale superiore. Il veicolo è posizionato nel normale assetto di marcia.

1.15.    Per «linea di riferimento del bordo anteriore del sistema di protezione frontale» si intende il tracciato geometrico dei punti di contatto tra un regolo lungo 1000 mm e la superficie frontale del sistema di protezione frontale, quando il regolo, tenuto parallelo al piano verticale longitudinale del veicolo e inclinato all'indietro di 50° viene traslato lateralmente e a contatto con il bordo anteriore del sistema di protezione frontale. Per i veicoli in cui la superficie superiore del sistema di protezione frontale è inclinata di 50°, cosicché il regolo traccia un contatto continuo o contatti multipli, piuttosto che un contatto puntuale, determinare la linea di riferimento con il regolo inclinato all'indietro di 40°.

2.   NORME DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

2.1.   Sistemi di protezione frontale

I requisiti seguenti si applicano ai sistemi di protezione frontale forniti già montati su veicoli nuovi e ai sistemi di protezione frontali forniti come entità tecniche da installare su determinati veicoli.

Tuttavia, con l'accordo della competente l'autorità che rilascia l'omologazione, si può ritenere di aver ottemperato ai requisiti di cui alla sezione 3 della presente direttiva mediante qualsiasi test equivalente effettuato sul sistema di protezione frontale secondo i termini di un'altra direttiva in materia di omologazione.

2.1.1.   Gli elementi costitutivi dei sistemi di protezione frontale devono essere progettati in modo che tutte le superfici rigide che possono entrare in contatto con una sfera di 100 mm abbiano un raggio di curvatura minimo di 5 mm.

2.1.2.   La massa totale del sistema di protezione frontale, inclusi i supporti e gli elementi di fissaggio, non deve eccedere l'1,2 % della massa del veicolo per il quale è progettato, rispettando un limite massimo di 18 kg.

2.1.3.   L'altezza del sistema di protezione frontale, montato sul veicolo, non deve in alcun punto eccedere di oltre 50 mm. la linea di riferimento del bordo anteriore del cofano, definita nel punto 1.8., misurata sul piano verticale longitudinale del veicolo in quel punto .

2.1.4.   Il sistema di protezione frontale non deve far aumentare la larghezza del veicolo sul quale è installato. Se la larghezza totale del sistema di protezione frontale supera il 75 % della larghezza del veicolo, le estremità del sistema vanno curvate verso la superficie esterna al fine di ridurre i rischi di collisione. Questa prescrizione è considerata rispettata se il sistema di protezione frontale è incassato o integrato nella carrozzeria oppure se l'estremità del sistema è curvata in modo da non poter entrare in contatto con una sfera di 100 mm di diametro e lo spazio tra l'estremità del sistema e la carrozzeria circostante non supera 20 mm.

2.1.5.   Fermo restando il punto 2.1.4, lo spazio tra i componenti del sistema di protezione frontale e la superficie esterna sottostante non deve superare 80 mm. Sono ignorate eventuali discontinuità locali nel profilo generale della carrozzeria sottostante (ad esempio aperture delle griglie, prese d'aria, ecc.).

2.1.6.   In qualsiasi punto sulla larghezza del veicolo, al fine di preservare i vantaggi del paraurti del veicolo, la distanza longitudinale tra la parte più avanzata del paraurti e la parte più avanzata del sistema di protezione frontale non deve eccedere 50 mm .

2.1.7.   Il sistema di protezione frontale non deve ridurre in modo significativo l'efficacia del paraurti. Questa prescrizione viene considerata rispettata se al massimo due componenti verticali e nessun componente orizzontale del sistema di protezione frontale si sovrappongono al paraurti.

2.1.8.   Il sistema di protezione frontale non deve essere inclinato verso l'avanti rispetto alla verticale. Le estremità superiori del sistema di protezione frontale non devono estendersi verso l'alto o all'indietro (verso il parabrezza) di oltre 50 mm dalla linea di riferimento del bordo anteriore del cofano del veicolo, come definita nel punto 1.8, sul veicolo privo di sistema di protezione frontale. Ogni punto di misurazione viene effettuato sul piano verticale longitudinale del veicolo attraverso quel punto.

2.1.9.   Installando il sistema di protezione frontale bisogna comunque conformarsi alle prescrizioni delle altre direttive sull'omologazione dei veicoli .

2.2.   I sistemi di protezione frontale in quanto entità tecniche non possono essere distribuiti, messi in vendita o venduti privi di un elenco dei tipi di veicolo per i quali il sistema di protezione frontale è omologato e di chiare istruzioni per il montaggio. Le istruzioni per il montaggio devono contenere disposizioni specifiche per l'installazione comprese le modalità di fissaggio per i veicoli per i quali l'entità è stata omologata e tali da consentire il montaggio dei componenti su tali veicoli in modo conforme alle disposizioni pertinenti del punto 2.1.

3.   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

3.1.    Per essere autorizzati, i sistemi di protezione frontale devono superare le prove seguenti:

3.1.1.   Urto della gamba contro il sistema di protezione frontale. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 21° , la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 200 g .

3.1.1.1.    Ciononostante, per quanto riguarda i sistemi di protezione frontale approvati come entità tecniche per uso esclusivo su veicoli specifici con una massa totale autorizzata non superiore alle 2,5 tonnellate che sono stati omologati anteriormente al 1o ottobre 2005, o veicoli con una massa totale autorizzata superiore alle 2,5 tonnellate, le disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1. possono essere sostituite dalle disposizioni dei paragrafi 3.1.1.1.1. o 3.1.1.1.2.

3.1.1.1.1.    La prova è effettuata a una velocità d'urto di 40 km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 26°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 7,5mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della tibia non è superiore a 250 g.

3.1.1.1.2.    Le prove sono effettuate su veicoli dotati di sistema di protezione frontale e senza sistema di protezione frontale a una velocità d'urto di 40 km/h. Le due prove sono effettuate in località equivalenti come concordato con l'autorità responsabile delle prove. Vengono registrati i valori per l'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia. In ogni caso, il valore registrato per il veicolo dotato di sistema di protezione frontale non supera il 90% del valore registrato per il veicolo senza sistema di protezione frontale.

3.1.1.2.    Qualora l'altezza inferiore del sistema di protezione frontale superi i 500 mm, tale prova deve essere sostituita con la prova d'urto della coscia contro il sistema di protezione frontale, come specificato al paragrafo 3.1.2.

3.1.2.   Urto della coscia contro il sistema di protezione frontale: la prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 7,5 Kn ed il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 510 Nm .

La prova d'urto della coscia contro il sistema di protezione frontale «paraurti» va effettuata se l'altezza inferiore del sistema di protezione frontale «paraurti» in posizione di prova è superiore a 500 mm.

3.1.2.1.    Ciononostante, in relazione ai sistemi di protezione frontale approvati come entità tecniche da utilizzare solamente su determinati veicoli con una massa totale autorizzata non superiore a 2,5 tonnellate che sono stati omologati anteriormente al 1o ottobre 2005 o su veicoli con una massa totale autorizzata superiore a 2,5 tonnellate, le disposizioni del paragrafo 3.1.2. possono essere sostituite dalle disposizioni dei paragrafi 3.1.2.1.1. o 3.1.2.1.2.

3.1.2.1.1.    La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 9,4 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 640 Nm.

3.1.2.1.2.    Le prove sono effettuate su veicoli dotati di sistema di protezione frontale e senza sistema di protezione frontale a una velocità d'urto di 40 km/h. Le due prove sono effettuate in località equivalenti come concordato con l'autorità responsabile delle prove. Vengono registrati i valori per la somma istantanea delle forze d'urto e il momento flettente sul dispositivo di simulazione. In ciascun caso il valore registrato per il veicolo dotato di sistema di protezione frontale non supera il 90% del valore registrato per il veicolo senza sistema di protezione frontale.

3.1.2.2.    Qualora l'altezza inferiore del sistema di protezione frontale sia inferiore a 500 mm, tale prova non è richiesta.

3.1.3.   Urto della coscia contro il bordo anteriore del sistema di protezione frontale. La prova è effettuata ad una velocità massima d'urto di 40km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo, alla parte superiore e inferiore del dispositivo di simulazione, non dovrebbe essere superiore ad un possibile obiettivo di 5,0 kN ed il momento flettente sul dispositivo di simulazione non dovrebbe essere superiore ad un possibile obiettivo di 300 Nm. Entrambi i risultati sono registrati esclusivamente a scopo di monitoraggio .

3.1.4.   Urto della testa di bambino/giovane adulto contro il sistema di protezione frontale. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 35 km/h utilizzando un dispositivo d'urto della testa di 3,5 kg. per un bambino/giovane adulto. Il criterio di prestazione della testa (HPC), ottenuto dalla risultante delle serie temporali dell'accelerometro, conformemente al paragrafo 1.13, non è mai superiore a 1000.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

1.1.   Domanda di omologazione CE di un veicolo in riferimento al suo equipaggiamento con un sistema di protezione frontale

1.1.1.   L'appendice 1 contiene un modello della scheda informativa richiesta a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE.

1.1.2.   Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare, equipaggiato con un sistema di protezione frontale, va presentato al servizio tecnico responsabile dell'omologazione. Su richiesta del servizio tecnico vanno presentati anche determinati componenti o campioni dei materiali utilizzati.

1.2.   Domanda di omologazione CE per i sistemi di protezione frontale considerati entità tecniche

1.2.1.   L'appendice 2 contiene un modello della scheda informativa richiesta a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

1.2.2.   Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un campione del tipo di sistema di protezione frontale da omologare. Il servizio può richiedere altri campioni, qualora lo ritenga necessario. Sui campioni deve essere apposta una marcatura chiara e indelebile recante il nome commerciale o il marchio del richiedente e la descrizione del tipo. Vanno adottate disposizioni per rendere successivamente obbligatoria l'apposizione del marchio di omologazione CE.

2.   RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

2.1.   I modelli dei certificati di omologazione CE in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3 e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE sono contenuti:

nell'appendice 3 per le domande di cui al punto 1.1.;

nell'appendice 4 per le domande di cui al punto 1.2.

3.   MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE

3.1.   Ogni sistema di protezione frontale conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve essere provvisto del marchio di omologazione CE.

3.2.   Tale marchio è costituito:

3.2.1.   da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1

per la Germania

2

per la Francia

3

per l'Italia

4

per i Paesi Bassi

5

per la Svezia

6

per il Belgio

9

per la Spagna

11

per il Regno Unito

12

per l'Austria

13

per il Lussemburgo

17

per la Finlandia

18

per la Danimarca

21

per il Portogallo

23

per la Grecia

IRL

per l'Irlanda

nn

per Cipro

nn

per la Repubblica ceca

nn

per l'Estonia

nn

per l'Ungheria

nn

per la Lettonia

nn

per la Lituania

nn

per Malta

nn

per la Polonia

nn

per la Repubblica slovacca

nn

per la Slovenia

3.2.2.   In prossimità del rettangolo va apposto il «numero dell'omologazione di base» definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto dalle due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Per la presente direttiva il numero progressivo è 01.

Un asterisco inserito dopo il numero progressivo sta a indicare che il sistema di protezione frontale è stato omologato nel quadro della valutazione prevista dal punto 3.1 dell'Allegato I per la prova d'urto della gamba. Se l'autorità che rilascia l'omologazione non riconosce tale valutazione, l'asterisco è sostituito da uno spazio.

3.3.   Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sul dispositivo di protezione frontale in modo da essere chiaramente leggibile e indelebile anche quando il dispositivo è montato su un veicolo.

3.4.   Un esempio del marchio di omologazione CE figura nell'appendice 5.

ALLEGATO II, appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N. ...

IN CONFORMITÀ DELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 70/156/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA LA FORNITURA DI SISTEMI DI PROTEZIONE FRONTALE

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano materiali speciali, devono essere fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0.   GENERALITÀ

0.1   Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2   Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i:

0.3   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

0.3.1   Posizione dell'indicazione:

0.4   Categoria:

0.5   Nome e indirizzo del costruttore:

0.8   Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

2.   MASSE E DIMENSIONI (in kg e mm)

(eventualmente con riferimento ai disegni)

2.8   Massa totale a carico tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore max. e min.):

2.8.1.   Distribuzione della massa tra gli assi (max. e min.):

9.   CARROZZERIA

9.1.   Tipo di carrozzeria:

9.[11].   Sistema di protezione frontale

9.[11].1.   Piani generali (disegni o fotografie) indicanti la posizione ed il fissaggio dei sistemi di protezione frontali:

9.[11].2.   Disegni e/o fotografie, se del caso, di prese d'aria, calandra radiatore, motivi ornamentali, stemmi, emblemi e rientranze, nonché di qualsiasi altra sporgenza esterna o parte della superficie esterna che si possa considerare essenziale (ad es. dispositivi di illuminazione). Se le parti sopraelencate non sono essenziali, possono essere sostituite, a fini di documentazione, da fotografie corredate se necessario dalle dimensioni e/o una descrizione:

9.[11].3.   Informazioni complete e dettagliate degli elementi di fissaggio necessari, istruzioni complete, comprendenti le coppie da rispettare per il montaggio.

9.[11].4.   Disegno dei paraurti:

9.[11].5:   Disegno della linea di base all'estremità anteriore del veicolo:

Data:

ALLEGATO II, appendice 2

SCHEDA INFORMATIVA N. ...

RELATIVA ALL'OMOLOGAZIONE CE DI SISTEMI DI PROTEZIONE FRONTALE QUALI ENTITÀ TECNICHE ([2005/.../CE])

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano materiali speciali, devono essere fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0.   GENERALITÀ

0.1   Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2   Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i:

0.5   Nome e indirizzo del costruttore:

0.7.   Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE:

1.   DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1   Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni):

1.2.   Istruzioni per l'assemblaggio ed il montaggio, incluse le coppie da rispettare:

1.3.   Elenco dei tipi di veicoli sui quali può essere installato.

1.4   Eventuali limitazioni d'impiego e condizioni di montaggio:

ALLEGATO II, appendice 3

(MODELLO)

(formato massimo: A4 (210 x 297 mm))

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

TIMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE

Comunicazione riguardante

omologazione

estensione dell'omologazione

rifiuto dell'omologazione

revoca dell'omologazione

di un tipo di veicolo provvisto di un sistema di protezione frontale ai sensi della direttiva.../.../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

0.1   Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2   Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i:

0.3   Mezzi di identificazione tipo, se marcati sul veicolo:

0.3.1   Posizione dell'indicazione:

0.4   Categoria del veicolo:

0.5   Nome e indirizzo del costruttore:

0.7   Per i sistemi di protezione frontale, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:

0.8   Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1.   Altre informazioni (ove opportuno): Cfr. Addendum

2.   Servizio tecnico incaricato di svolgere le prove:

3.   Data del verbale di prova:

4.   Numero del verbale di prova:

5.   Eventuali osservazioni: Cfr. Addendum

6.   Luogo:

7.   Data:

8.   Firma:

9.   Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

ADDENDUM all'appendice 3

alla scheda di omologazione CE n. ...

relativa all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il montaggio di un sistema di protezione frontale

1.   Eventuali informazioni supplementari:

2.   Osservazioni:

3.   Prove di cui all'allegato I, punto 3 .

Prova

Valore registrato

Superata/ Fallita

Urto della gamba contro il sistema di protezione frontale

— 3 posizioni di prova (se la prova è effettuata)

Angolo di flessione

......

...... gradi

......

 

Deformazione di rottura

......

...... mm

......

 

Accelerazione alla tibia

......

...... g

......

 

Urto della coscia contro il sistema di protezione frontale.

— 3 posizioni di prova (se la prova è effettuata)

Somma delle forze d'urto

......

...... kN

......

 

Momento flettente

......

...... Nm

......

 

Urto della coscia contro il bordo anteriore del sistema di protezione frontale.

— 3 posizioni di prova (solo monitoraggio)

Somma delle forze d'urto

......

...... kN

......

 

Momento flettente

......

...... Nm

......

 

Urto della testa di bambino/ giovane adulto (3,5 kg) contro il sistema di protezione frontale

valori HPC

(almeno 3 valori)

......

......

......

 

ALLEGATO II, appendice 4

(MODELLO)

(formato massimo: A4 (210 x 297 mm))

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

TIMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE

Comunicazione riguardante

omologazione

estensione dell'omologazione

rifiuto dell'omologazione

revoca dell'omologazione

di un tipo di sistema di protezione frontale come entità tecnica(1) ai sensi della direttiva [2005/.../CE].

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

0.1   Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2   Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i:

0.3   Modalità di identificazione del tipo, se indicato sul sistema di protezione frontale:

0.3.1   Posizione dell'indicazione:

0.5   Nome e indirizzo del costruttore:

0.7   Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE:

0.8    Indirizzo/i dell'impianto di assemblaggio:

PARTE II

1.    Altre informazioni: Cfr. Addendum

2.   Servizio tecnico incaricato di svolgere le prove:

3.   Data del verbale di prova:

4.   Numero del verbale di prova:

5.   Eventuali osservazioni: Cfr. Addendum

6.   Luogo:

7.   Data:

8.   Firma:

9.   Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

ADDENDUM all'appendice 4

alla scheda di omologazione CE n. ...

di un tipo di sistema di protezione frontale ai sensi della direttiva [2005/.../CE]

1.   Altre informazioni

1.1.   Modalità di fissaggio

1.2.   Istruzioni di assemblaggio e di montaggio:

1.3.    Elenco dei veicoli sui quali può essere montato il sistema di protezione frontale, eventuali limitazioni d'impiego e condizioni di montaggio:

2.   Osservazioni:

3.   Prove di cui all'allegato I, punto 3 .

Prova

Valore registrato

Superata/ Fallita

Urto della gamba contro il sistema di protezione frontale

— 3 posizioni di prova (se la prova è effettuata)

Angolo di flessione

......

...... gradi

......

 

Deformazione di rottura

......

...... mm

......

 

Accelerazione alla tibia

......

...... g

......

 

Urto della coscia contro il sistema di protezione frontale.

— 3 posizioni di prova (se la prova è effettuata)

Somma delle forze d'urto

......

...... kN

......

 

Momento flettente

......

...... Nm

......

 

Urto della coscia contro il bordo anteriore del sistema di protezione frontale.

— 3 posizioni di prova (solo monitoraggio)

Somma delle forze d'urto

......

...... kN

......

 

Momento flettente

......

...... Nm

......

 

Urto della testa di bambino/ giovane adulto (3,5 kg) contro il sistema di protezione frontale

valori HPC

(almeno 3 valori)

......

......

......

 

ALLEGATO II, appendice 5

Esempio di marchio di omologazione CE.

Image

(a ≥ 12mm)

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un sistema di protezione frontale omologato in Germania (e1) ai sensi della presente direttiva (01) con il numero di omologazione di base 1471.

L'asterisco sta a indicare che il sistema di protezione frontale è stato omologato nel quadro della valutazione prevista dal punto 3.1 dell'Allegato I per la prova d'urto della gamba. Se l'autorità che rilascia l'omologazione non riconosce tale valutazione, l'asterisco è sostituito da uno spazio.

ALLEGATO III

MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 70/156/CEE

Gli allegati della direttiva 70/156/CEE sono modificati come segue:

1.

All'allegato I sono aggiunti i punti seguenti:

«9. [24]

Sistemi di protezione frontale

9. [24].1

È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi del sistema di protezione frontale e della parte anteriore del veicolo.

9. [24].2

È fornita una descrizione dettagliata, comprendente fotografie e/o disegni, del metodo di montaggio del sistema di protezione frontale sul veicolo. La descrizione comprende tutte le dimensioni delle viti e le coppie da rispettare.»

2.

All'allegato III, parte I sono aggiunti i punti seguenti:

«9. [24]

 

9. [24].1

È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi del sistema di protezione frontale e della parte anteriore del veicolo.

9. [24].2

È fornita una descrizione dettagliata, comprendente fotografie e/o disegni, del metodo di montaggio del sistema di protezione frontale sul veicolo. La descrizione comprende tutte le dimensioni delle viti e le coppie da rispettare.»

3.

Nell'allegato IV, parte I è aggiunta la seguente voce:

Oggetto

N. della direttiva

Riferimento alla GU n.

Applicabilità

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

[60]. Sistema di protezione frontale

[..../.../EC]

L ..., ..., p. ...

X (1)

-

-

X

-

-

 

 

 

 

4.

L'allegato XI è così modificato:

a)

Nell'appendice 1 è aggiunta la seguente voce:

Voce

Oggetto

N. della direttiva

M1 ≤ 2 500 (2) kg

M1 > 2 500 (2) kg

M2

M3

[60]

Sistema di protezione frontale

[..../.../CE]

X

X (2)

-

-

b)

Nell'appendice 2 è inserita la seguente voce:

Voce

Oggetto

N. della direttiva

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

[60]

Sistema di protezione frontale

[..../.../CE]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

Nell'appendice 3 è inserita la seguente voce:

Voce

Oggetto

N. della direttiva

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

[60]

Sistema di protezione frontale

[....../.../CE]

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(1)  di massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate.

(2)  di massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate.

P6_TA(2005)0201

Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (COM(2003)0424 — C5-0329/2003 — 2003/0165(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0424) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0329/2003),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0128/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2003)0165

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 maggio 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Una dieta varia ed equilibrata costituisce un presupposto per una buona salute. I prodotti presi separatamente hanno un'importanza relativa rispetto all'insieme dell'alimentazione e il regime alimentare è solo uno dei numerosi fattori che influenzano l'insorgenza di alcune malattie umane. Altri fattori come l'età, la predisposizione genetica, il grado di attività fisica, il consumo di tabacco e di altre sostanze, l'esposizione ambientale nonché lo stress possono anch'essi svolgere un ruolo nell'insorgenza di malattie umane. Questi elementi devono essere presi in considerazione nel quadro delle raccomandazioni elaborate dall'Unione europea in materia di sanità.

(2)

Vi è un numero crescente di alimenti etichettati e pubblicizzati nella Comunità recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute. Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri e adeguatamente etichettati.

(3)

Le differenze tra le disposizioni nazionali relative a tali indicazioni possono impedire la libera circolazione degli alimenti e instaurare condizioni di concorrenza ineguali. In tal modo, esse hanno dirette ripercussioni sul buon funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario adottare norme comunitarie sull'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari.

(4)

La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (3), modificata dalla direttiva 2001/101/CE della Commissione (4), contiene disposizioni generali in materia di etichettatura. La direttiva 2000/13/CE impone un divieto generale di utilizzare informazioni che possono indurre in errore l'acquirente o attribuiscono ai prodotti alimentari proprietà medicamentose. Il presente regolamento dovrebbe integrare i principi generali introdotti dalla direttiva 2000/13/CE e stabilire disposizioni specifiche riguardanti l'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari forniti come tali al consumatore finale.

(5)

Il presente regolamento non si dovrebbe applicare ai semplici messaggi, che figurano o meno in comunicazioni commerciali, relativi a campagne condotte da autorità sanitarie pubbliche, volte a promuovere un'alimentazione sana mediante il consumo di determinati alimenti, come ad esempio porzioni giornaliere raccomandate di frutta, verdura e pesce grasso.

(6)

A livello internazionale, il Codex Alimentarius ha adottato orientamenti generali sulle indicazioni nel 1991 e orientamenti sull'utilizzo delle indicazioni nutrizionali nel 1997. Una modifica a questi ultimi sarà presto adottata dalla competente commissione del Codex. La modifica riguarda l'inserimento delle indicazioni sulla salute negli orientamenti del 1997. È data l'opportuna considerazione alle definizioni e condizioni definite dagli orientamenti del Codex.

(7)

Vi è un'ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze ad effetto nutrizionale e fisiologico che potrebbero essere presenti in un prodotto alimentare ed essere oggetto di un'indicazione. Pertanto, è opportuno stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nelle piena conoscenza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l'industria alimentare.

(8)

La definizione di un profilo nutrizionale dovrebbe tener conto del contenuto di tutte le diverse sostanze nutrienti e delle sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico. Al momento di stabilire i profili nutrizionali, si dovrebbe tener conto delle diverse categorie di alimenti e del posto e ruolo degli stessi nella dieta complessiva. Possono essere necessarie esenzioni dall'obbligo di rispettare i profili nutrizionali stabiliti per determinati alimenti o categorie di alimenti a seconda del loro ruolo e della loro importanza nella dieta della popolazione. Si tratterebbe di atti tecnici complessi e l'adozione dei provvedimenti relativi dovrebbe essere affidata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare .

(9)

Vi è una vasta gamma di indicazioni attualmente utilizzate nell'etichettatura e pubblicità degli alimenti in alcuni Stati membri che fanno riferimento a sostanze il cui effetto benefico non è ancora stato dimostrato, o in merito al quale non esiste allo stato un consenso scientifico sufficiente. È necessario garantire che le sostanze per le quali è fornita un'indicazione si siano dimostrate come portatrici di un effetto nutrizionale o fisiologico benefico.

(10)

Per garantire la veridicità delle indicazioni, è necessario che la sostanza oggetto dell'indicazione sia presente nel prodotto finale in quantità sufficienti, o che la sostanza sia assente o presente in quantità opportunamente ridotte, per produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato. La sostanza dovrebbe anche essere disponibile per essere utilizzata dall'organismo. Inoltre, una quantità significativa della sostanza che produrrebbe l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato dovrebbe essere fornita da una quantità dell'alimento tale da poter essere ragionevolmente consumata.

(11)

È importante che le indicazioni relative agli alimenti siano comprese dal consumatore medio.

(12)

La fondatezza scientifica dovrebbe essere l'aspetto principale di cui tenere conto nell'utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute, e gli operatori del settore alimentare che fanno uso di indicazioni dovrebbero giustificarle , non dimenticando pero' talune carenze strutturali e organizzative relative alle piccole e medie imprese (PMI). La fondatezza scientifica dovrebbe essere proporzionale alla natura dei benefici proposti dal prodotto.

(13)

In ragione dell'immagine positiva conferita agli alimenti recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute e dato il potenziale impatto che tali alimenti possono avere sulle abitudini alimentari e sull'assunzione complessiva di sostanze nutrienti, il consumatore dovrebbe essere in grado di valutarne la qualità nutrizionale complessiva. Pertanto, l'etichettatura nutrizionale dovrebbe essere obbligatoria e ampia, fino a coprire tutti gli alimenti recanti indicazioni sulla salute.

(14)

Dovrebbe anche essere istituito un elenco delle indicazioni nutrizionali consentite e delle loro condizioni d'uso specifiche sulla base delle condizioni per l'uso di tali indicazioni stabilite a livello nazionale o internazionale e definite dalla legislazione comunitaria. Tale elenco dovrebbe essere aggiornato regolarmente per tener conto dell'evoluzione della scienza, delle conoscenze e delle tecniche . Inoltre, per le indicazioni comparative, è necessario che il prodotto comparato sia chiaramente individuato a beneficio del consumatore finale.

(15)

Le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate sul mercato comunitario soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile. Per garantire una valutazione scientifica armonizzata delle indicazioni, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare dovrebbe effettuare tali valutazioni.

(16)

Vi sono molti altri fattori diversi da quelli alimentari, che possono influenzare le funzioni psicologiche e comportamentali. La comunicazione su tali funzioni risulta pertanto molto complessa ed è difficile veicolare un messaggio esauriente, veritiero e significativo in un'indicazione breve da utilizzare nell'etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari. Pertanto, è opportuno richiedere una prova scientifica in caso di ricorso a indicazioni psicologiche e comportamentali.

(17)

La direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (5) vieta, nell'etichettatura, pubblicità e presentazione dei prodotti di cui tratta, ogni riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego, e alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà. Un numero crescente di alimenti non specificamente concepiti per il controllo del peso è commercializzato ricorrendo a simili riferimenti, o a riferimenti alla capacità del prodotto di ridurre l'energia resa disponibile dalla dieta. È pertanto appropriato autorizzare i riferimenti a tali proprietà solo quando abbiano una adeguata fondatezza scientifica .

(18)

Le indicazioni sulla salute che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le normali funzioni fisiologiche dell'organismo in base a conoscenze scientifiche accettate devono essere soggette a un tipo diverso di valutazione. È dunque necessario , previa consultazione dell'Autorità, adottare un elenco comunitario delle indicazioni consentite che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo.

(19)

Per tenere il passo col progresso scientifico e tecnologico, l'elenco dovrebbe essere modificato tempestivamente ogniqualvolta ciò risulti necessario. Le modifiche consistono in interventi di natura tecnica e la loro adozione dovrebbe essere affidata alla Commissione al fine di semplificare e accelerare le procedure.

(20)

Una dieta varia ed equilibrata che tenga debito conto delle diverse abitudini alimentari, dei prodotti tradizionali e delle culture gastronomiche negli Stati membri e nelle loro regioni, che sono un valore da rispettare e conservare, è una premessa necessaria per una buona salute e anche un singolo prodotto può rivestire una importanza incontestabile su tutta l'alimentazione; inoltre, la dieta è uno dei tanti fattori che influenzano l'insorgere di determinate malattie umane. Altri fattori, come l'età, la predisposizione genetica, il livello dell'attività fisica, il consumo di tabacco e altre sostanze, l'esposizione ambientale e lo stress possono influenzare l'insorgere delle malattie. Pertanto, l'apposizione di indicazioni riguardanti la riduzione di un rischio di malattia dovrebbe essere sottoposta a condizioni specifiche.

(21)

Al fine di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori nello scegliere una dieta sana, la formulazione e la presentazione sostanzialmente identiche di tali indicazioni dovrebbero essere prese in considerazione nel parere dell' Autorità.

(22)

In alcuni casi, la valutazione scientifica del rischio da sola non può fornire tutte le informazioni sulle quali deve fondarsi una decisione in materia di gestione del rischio. Pertanto, si dovrebbero considerare altri fattori pertinenti.

(23)

A fini di trasparenza e per evitare doppie notifiche riguardanti indicazioni già valutate, è opportuno istituire e aggiornare un pubblico registro di tali indicazioni.

(24)

Per tenere il passo col progresso scientifico e tecnologico, il registro dovrebbe essere modificato tempestivamente ogniqualvolta ciò risulti necessario. Le modifiche consistono in interventi di natura tecnica e la loro adozione dovrebbe essere affidata alla Commissione al fine di semplificare e accelerare le procedure.

(25)

Per stimolare la ricerca e lo sviluppo in seno all'industria agro-alimentare, è opportuno proteggere gli investimenti effettuati dai soggetti innovatori nella raccolta delle informazioni e dei dati che sostengono una notifica conforme al presente regolamento. Detta protezione dovrebbe però essere limitata nel tempo, in modo da evitare l'inutile ripetizione di studi ed esperimenti.

(26)

Data la particolare natura dei prodotti alimentari che recano indicazioni, dovrebbero essere predisposti ulteriori mezzi oltre a quelli normalmente a disposizione delle autorità di vigilanza per agevolare l'effettivo controllo di questi prodotti.

(27)

È opportuno tener conto delle esigenze dell'industria alimentare europea, e in particolare di quelle delle PMI, per garantire che non siano pregiudicate l'innovazione e la competitività.

(28)

È necessario un sufficiente periodo transitorio per consentire agli operatori del settore alimentare , in particolare alle PMI, di adeguarsi ai requisiti del presente regolamento.

(29)

È opportuno predisporre in tempo utile una campagna generale d'informazione sulle questioni nutrizionali e sull'importanza di adottare sane abitudini alimentari.

(30)

Poiché gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31)

Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento mira ad armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di garantire l'efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.

2.   Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute contenute in comunicazioni commerciali relative agli alimenti nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale. Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività.

Tuttavia esso non si applica ai prodotti alimentari che sono presentati e venduti sfusi, cioè senza imballaggio, e agli ortofrutticoli (prodotti freschi).

3.   Le indicazioni nutrizionali e sulla salute non conformi al presente regolamento sono considerate pubblicità ingannevole ai sensi della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa  (7).

4.     Il presente regolamento si applica fatte salve le seguenti disposizioni comunitarie:

la direttiva 89/398/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (8) e le direttive adottate su detta base;

la direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980 in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (9);

la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (10);

il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (11);

il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (12) e le sue modalità di applicazione stabilite dalla Commissione.

5.   Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti gli alimenti per particolari usi nutrizionali e quelle relative agli integratori alimentari definite dalla legislazione comunitaria.

6.     Il presente regolamento non si applica ai marchi d'impresa che sono conformi alle disposizioni della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (13) e del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (14) .

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento

a)

si applicano le definizioni di «alimento» (o «prodotto alimentare»), «operatore del settore alimentare», «immissione sul mercato» e «consumatore finale» di cui agli articoli 2, 3, punto 3, 3, punto 8 e 3, punto 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazine alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare  (15);

b)

si applica la definizione di «integratore alimentare» di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (16) e si applicano anche le definizioni di «etichettatura nutrizionale», «proteine», «carboidrati», «zuccheri», «grassi», «acidi grassi saturi», «acidi grassi monoinsaturi», «acidi grassi polinsaturi», «fibra alimentare», di cui alla direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (17);

c)

si applica inoltre la definizione di «etichettatura» figurante all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2000/13/CE.

Si applicano anche le seguenti definizioni:

1)

«indicazione» significa qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatoria in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o richiami che un alimento abbia particolari caratteristiche;

2)

«sostanza nutritiva» significa proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e minerali elencati all'allegato della direttiva 90/496/CEE e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie;

3)

«sostanza di altro tipo» significa una sostanza diversa da quelle nutritive che abbia un effetto nutrizionale o fisiologico;

4)

«indicazione nutrizionale» significa qualunque indicazione che affermi, suggerisca o richiami che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali dovute:

a)

all'energia (valore calorico) che

apporta,

apporta a tasso ridotto o accresciuto o

non apporta e/o

b)

alle sostanze nutritive o di altro tipo che

contiene,

contiene in proporzioni ridotte o accresciute o

non contiene;

5)

«indicazioni sulla salute» significa qualunque indicazione che affermi, suggerisca o richiami l'esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;

6)

«indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia» significa qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o richiami che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduca significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana;

7)

«Autorità» si riferisce all'Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002;

8)

«consumatore medio» significa il consumatore ragionevolmente ben informato e ragionevolmente attento e circospetto;

9)

«salute» significa uno stato generale di benessere fisico, psicologico e sociale;

10)

«categoria di alimenti» significa un gruppo di prodotti alimentari aventi proprietà, contenuto nutrizionale e impieghi equivalenti.

CAPITOLO II

PRINCIPI GENERALI

Articolo 3

Principi generali per tutte le indicazioni

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere utilizzate nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Fatte salve le direttive 2000/13/CE e 84/450/CEE, l'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può:

a)

essere falso, ambiguo o fuorviante;

b)

dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o l'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti;

c)

affermare, suggerire o richiamare che una dieta equilibrata e varia non possa fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive;

d)

fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee in termini impropri o allarmanti, sia mediante il testo scritto che mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche;

e)

incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un alimento ovvero sottovalutare l'importanza di un'alimentazione sana.

Articolo 4

Condizioni generali

1.   L'utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti condizioni:

a)

si è dimostrato che la presenza, assenza o il contenuto ridotto della sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione ha l' effetto nutrizionale o fisiologico benefico indicato , sulla base di conoscenze scientifiche generalmente accettate ;

b)

la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione:

i)

è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, in quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di conoscenze scientifiche generalmente accettate; o

ii)

non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di conoscenze scientifiche generalmente accettate;

c)

se del caso, la sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è fornita l'indicazione si trova in una forma utilizzabile dall'organismo;

d)

la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l'indicazione, ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, una quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di conoscenze scientifiche generalmente accettate;

e)

conformità con le condizioni specifiche di cui al Capitolo III o IV, secondo il caso.

2.    Le indicazioni nutrizionali e sulla salute si riferiscono agli alimenti pronti per essere consumati in conformità delle istruzioni del fabbricante.

Articolo 5

Fondatezza scientifica delle indicazioni

1.   Le indicazioni nutrizionali e sulla salute devono essere basate su conoscenze scientifiche accettate .

2.   L'operatore del settore alimentare che procede a un'indicazione nutrizionale o sulla salute deve giustificare l'utilizzo di tale indicazione.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere a un operatore del settore alimentare o al responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato di presentare il lavoro scientifico e i dati comprovanti il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Informazioni nutrizionali

1.     L'uso di indicazioni nutrizionali o sulla salute non deve contribuire a celare il valore nutrizionale globale di un alimento. A tal fine sono fornite informazioni che consentono al consumatore di capire l'importanza nella sua dieta giornaliera dell'alimento recante le indicazioni nutrizionali o sulla salute.

Tali informazioni sono le seguenti:

a)

quando è formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute, ad eccezione della pubblicità generale, informazioni nutrizionali fornite in conformità della direttiva 90/496/CEE o nel caso di integratori alimentari in conformità della direttiva 2002/46/CE;

b)

per le indicazioni sulla salute, informazioni del gruppo 2 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/496/CEE.

Inoltre, devono essere indicati il valore energetico e il contenuto di sostanze nutritive e di altro tipo per ogni confezione o sua parte per favorire il consumatore.

2.    Inoltre, devono essere indicate le seguenti informazioni in prossimità delle informazioni nutrizionali, a meno che la legislazione comunitaria in vigore non preveda già che figurino altrove sull'etichetta:

a)

la quantità della sostanza nutritiva o di altro tipo cui fa riferimento un'indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell'etichetta nutrizionale; e

b)

informazioni sul ruolo dell'alimento recante indicazioni nutrizionali o sulla salute nel quadro di una dieta equilibrata. Tale informazione è fornita indicando la quantità della sostanza nutritiva o di altro tipo presente nell'alimento recante l'indicazione nutrizionale, in relazione ai valori di riferimento giornaliero per tali sostanze nutritive o di altro tipo.

CAPITOLO III

INDICAZIONI NUTRIZIONALI

Articolo 7

Condizioni specifiche

1.   Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se conformi al presente regolamento e nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato.

2.   Le modifiche all'allegato sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 e, se del caso, previa consultazione dell'Autorità e con la partecipazione di comitati di consumatori per valutare la percezione e la comprensione delle indicazioni in questione .

Articolo 8

Indicazioni comparative

1.   Fatto salvo il disposto della direttiva 84/450/CEE, un'indicazione nutrizionale che confronti la quantità di una sostanza nutritiva e/o il valore energetico di un alimento con altri alimenti o un'altra loro categoria è consentita solo se gli alimenti comparati sono facilmente identificabili dal consumatore medio o chiaramente individuati. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o di valore energetico dev'essere specificata, e il confronto essere riferito alla stessa quantità di prodotto.

2.   Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell'alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un'indicazione, compresi alimenti di altre marche.

CAPITOLO IV

INDICAZIONI SULLA SALUTE

Articolo 9

Condizioni specifiche

1.   Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se conformi ai requisiti generali del Capitolo II e ai requisiti specifici del presente Capitolo e sono state notificate in conformità della procedura di cui all'articolo 13 e

a)

la Commissione non ha sollevato obiezioni entro il termine previsto all'articolo 15, paragrafo 1, o

b)

nel caso in cui la Commissione abbia sollevato obiezioni, entro nove mesi dal ricevimento della notifica da parte delle autorità non sia stata adottata una decisione contraria, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

2.   Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se l'etichetta comprende le seguenti informazioni:

a)

ove opportuno, una dicitura relativa all'importanza di una dieta equilibrata e di uno stile di vita sano (in modo ben visibile sull'etichetta) ;

b)

la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato;

c)

se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di utilizzare l'alimento;

d)

se del caso, un'avvertenza di non superare le quantità di prodotto che potrebbero rappresentare un rischio per la salute.

Articolo 10

Restrizioni all'uso di talune indicazioni sulla salute

1.   Non sono consentite le seguenti indicazioni sulla salute a meno che non siano scientificamente fondate :

a)

le indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe essere compromessa dal mancato consumo dell'alimento ;

b)

fatto salvo il disposto della direttiva 96/8/CE, le indicazioni che fanno riferimento al dimagrimento o al controllo del peso, ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all'impiego dei prodotti, o alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà o alla riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare , a meno che non siano scientificamente fondate e notificate conformemente al presente regolamento ;

c)

indicazioni che fanno riferimento al parere dei medici e altri professionisti della salute, alle loro associazioni professionali o di volontariato , a meno che non siano scientificamente fondate e notificate conformemente al presente regolamento ;

d)

le indicazioni destinate esclusivamente ai bambini.

2.   Se del caso, la Commissione, previa consultazione dell'Autorità e delle organizzazioni che rappresentano l'industria alimentare e i consumatori, pubblica orientamenti dettagliati per l'attuazione del presente articolo, elaborati conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 .

Articolo 11

Indicazioni sulla salute che descrivono un ruolo generalmente accettato di una sostanza nutritiva o di altro tipo

1.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, le indicazioni sulla salute che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le normali funzioni dell'organismo basate su conoscenze scientifiche accettate e sufficientemente fondate possono essere fornite se si basano sull'elenco di cui al paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri e le organizzazioni che rappresentano l'industria alimentare e i consumatori forniscono alla Commissione gli elenchi delle indicazioni di cui al paragrafo 1 entro e non oltre ... (18)

Previa consultazione dell'Autorità, la Commissione, entro e non oltre ... (19), adotta, in conformità della procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 l'elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1, che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo.

Le modifiche all'elenco sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, su iniziativa della Commissione o in seguito a richiesta di uno Stato membro.

3.   Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino all'adozione dell'elenco di cui al secondo comma del paragrafo 2, le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 possono essere fornite sotto la responsabilità degli operatori del settore alimentare, purché siano conformi al presente regolamento e alle disposizioni nazionali applicabili, senza pregiudicare l'adozione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 24.

Articolo 12

Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia

1.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2000/13/CE, le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia possono essere fornite qualora siano state notificate in conformità del presente regolamento.

2.   Oltre ai requisiti generali stabiliti dal presente regolamento e ai requisiti specifici di cui al paragrafo 1, per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia l'etichetta deve recare anche una dicitura indicante che le malattie hanno molteplici fattori di rischio e che l'intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico.

Articolo 13

Notifica

1.    La notifica all'Autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ha luogo con la prima immissione in commercio da parte del fabbricante o, nel caso di un prodotto fabbricato in un paese terzo, da parte dell'importatore, per via postale ordinaria, o, preferibilmente, attraverso le moderne tecniche di comunicazione (inclusa la posta elettronica).

L'Autorità:

a)

accusa ricevimento della notifica per iscritto entro 14 giorni dal ricevimento stesso. La ricevuta reca la data di ricevimento della notifica ;

b)

informa senza indugio della notifica gli Stati membri e la Commissione e la rende accessibile a questi ultimi insieme alle eventuali informazioni supplementari fornite dal fabbricante o dall'importatore.

2.    La notifica è corredata dei seguenti particolari e documenti:

a)

nome e indirizzo del fabbricante o dell'importatore;

b)

sostanza nutritiva o di altro tipo oppure alimento o categoria di alimenti in riferimento a cui sarà formulata l'indicazione sulla salute e sue caratteristiche particolari;

c)

una copia degli studi effettuati relativamente all'indicazione sulla salute compresi, se del caso, studi indipendenti e soggetti a controllo degli esperti, nonché ogni altro materiale disponibile per dimostrare il rispetto dei criteri del presente regolamento;

d)

una copia degli altri studi scientifici riguardanti l'indicazione sulla salute in esame;

e)

una proposta di formulazione dell' indicazione sulla salute (misure esemplificative ad hoc per le PMI potranno essere adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2) ;

f)

se del caso, un campione della confezione proposta per l'alimento sulla quale sarà utilizzata l'indicazione, in cui figurino chiaramente la proposta di formulazione per l'indicazione sulla salute e l'etichetta utilizzata;

g)

una sintesi del fascicolo.

3.   Previa consultazione dell'Autorità, sono stabilite, in conformità della procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, le norme di attuazione del presente articolo, comprese norme relative alla preparazione e presentazione delle notifiche .

4.     Alle piccole e medie imprese va concesso un sostegno particolare nella preparazione dei fascicoli.

5.   Prima della data di attuazione del presente regolamento, l'Autorità individua e pubblica orientamenti dettagliati per assistere i fabbricanti e gli importatori nella preparazione e presentazione delle notifiche. Le norme relative alla preparazione e alla presentazione delle notifiche includono una disposizione che garantisce al fabbricante o all'importatore il diritto di difendere la propria notifica dinanzi all'Autorità. Questa disposizione comprende esplicitamente il diritto di fornire informazioni complementari nel corso della valutazione del fascicolo da parte dell'Autorità.

Articolo 14

Parere motivato della Commissione e parere dell'Autorità

1.     La Commissione può, entro quattro mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 9 paragrafo 1, trasmettere all'Autorità un parere motivato se ritiene che un'indicazione sulla salute non corrisponda ai requisiti generali di cui al capitolo II o ai requisiti specifici stabiliti nel presente capitolo.

2.     La trasmissione del parere motivato implica che l'Autorità è invitata ad elaborare un parere sulla compatibilità dell'indicazione sulla salute con i requisiti generali del capitolo II e i requisiti specifici stabiliti nel presente capitolo.

3.     L'Autorità comunica immediatamente al fabbricante o all'importatore che l'utilizzazione dell'indicazione sulla salute deve essere sospesa in attesa

di una decisione favorevole a norma della procedura di cui all'articolo 16, oppure

che sia trascorso un termine di sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, senza che sia stata presa una decisione.

Articolo 15

Parere dell'Autorità

1.    In caso di dubbi circa la fondatezza scientifica di un'indicazione sulla salute, l'Autorità, su richiesta della Commissione, può elaborare un parere tecnico. Nel formulare il proprio parere, l'Autorità si sforza di rispettare un termine di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della notifica . Detto termine è prolungato qualora l'Autorità richieda ulteriori informazioni al fabbricante o all'importatore in conformità del paragrafo 2.

Se i dubbi sulla fondatezza scientifica di un'indicazione sulla salute sono così gravi da far escludere un parere favorevole dell'Autorità, la Commissione può vietare l'ulteriore utilizzo dell'indicazione sulla salute.

2.    Il fabbricante o l'importatore contatta direttamente il panel di esperti dell'Autorità e ha anche il diritto di essere ascoltato e di fornire informazioni complementari per il fascicolo.

3.   Onde preparare il proprio parere l'Autorità verifica:

a)

che l'indicazione sulla salute sia basata su dati scientifici;

b)

che l'indicazione sulla salute soddisfi i criteri stabiliti dal presente regolamento;

c)

che l'indicazione sulla salute sia comprensibile e dotata di significato per il consumatore.

4.   Un parere favorevole all'approvazione dell'indicazione deve comprendere i seguenti dettagli:

a)

nome e indirizzo del fabbricante o dell'importatore;

b)

la denominazione dell'alimento o della categoria di alimenti in riferimento a cui sarà utilizzata l'indicazione e sue caratteristiche particolari;

c)

una proposta di formulazione dell' indicazione sulla salute;

d)

se necessario, le condizioni d'uso dell'alimento e/o una dicitura o un avviso supplementare che deve accompagnare l'indicazione sulla salute nell'etichetta e nella pubblicità.

5.     In caso di parere condizionale sull'indicazione sulla salute, esso è trasmesso al fabbricante o all'importatore. Il fabbricante o l'importatore dispone di un mese, a decorrere dalla ricezione del parere, per fornire le informazioni supplementari all'Autorità prima che il parere sia definitivamente adottato e pubblicato.

6.   L'Autorità inoltra il proprio parere alla Commissione, agli Stati membri e al fabbricante o all'importatore allegandovi una relazione in cui descrive la propria valutazione dell'indicazione sulla salute e comunica i motivi alla base del parere.

7.   L'Autorità, conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, rende pubblico il proprio parere.

Il pubblico può rivolgere osservazioni alla Commissione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Articolo 16

Decisione sul parere motivato

1.   Entro un mese dal ricevimento del parere dell'Autorità, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 25 paragrafo 1, un progetto di decisione da adottare in merito alla domanda, tenendo conto del parere dell'Autorità e di ogni disposizione pertinente del diritto comunitario. Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione fornisce una spiegazione di tale scostamento.

2.   Ogni progetto di decisione che prevede la concessione di un'autorizzazione deve contenere i dettagli di cui all'articolo 15, paragrafo 4, e il nome del fabbricante o dell'importatore.

3.   La decisione definitiva è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 25 paragrafo 2.

4.   La Commissione informa senza indugio il fabbricante o l'importatore della decisione adottata e ne pubblica i dettagli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   La concessione dell'autorizzazione non riduce la responsabilità generale in campo civile e penale di un operatore del settore alimentare in relazione all'alimento in questione.

Articolo 17

Modifica, sospensione e revoca di decisioni

1.   Il fabbricante o l'importatore può richiedere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 la modifica di una decisione già concessa.

2.   Su propria iniziativa o in seguito a richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l'Autorità emette un parere per stabilire se una decisione relativa all'utilizzo di un'indicazione sulla salute continui a soddisfare le condizioni del presente regolamento.

Essa trasmette immediatamente il parere alla Commissione, al fabbricante o importatore e agli Stati membri. L'Autorità, conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, rende pubblico il proprio parere.

Il pubblico può rivolgere osservazioni alla Commissione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

3.   La Commissione esamina il parere dell'Autorità entro tre mesi . Se del caso, la decisione è modificata, sospesa o revocata conformemente alla procedura di cui all'articolo 16.

Articolo 18

Tasse

Previa consultazione dell'Autorità, la Commissione presenta una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una tassa per l'esame delle notifiche.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 19

Registro comunitario

1.   La Commissione istituisce e tiene aggiornato un Registro comunitario delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, in appresso denominato «il registro».

2.   Il registro contiene quanto segue:

a)

le indicazioni nutrizionali e le condizioni che vi si applicano in base all'allegato;

b)

le indicazioni sulla salute ai sensi dell'articolo 11 e le indicazioni sulla salute per le quali è stata presa una decisione favorevole in base agli articoli 12 paragrafo 2, 17 paragrafo 2, 20 paragrafi 1 e 2, 23 paragrafo 2 e 24 paragrafo 2, e le condizioni che vi si applicano.

Le indicazioni sulla salute in merito alle quali è stata presa una decisione favorevole in base a dati oggetto di proprietà industriale sono inserite in un allegato separato del registro con le seguenti informazioni:

1)

la data in cui la Commissione ha preso una decisione circa l'indicazione sulla salute e il nome del notificante originario;

2)

il fatto che la decisione sia stata presa in base a dati oggetto di proprietà industriale;

3)

il fatto che l'indicazione è di utilizzo limitato a meno che un successivo fabbricante o importatore non ottenga una decisione favorevole senza riferimento ai dati oggetto di proprietà industriale del fabbricante o dell'importatore originario.

3.   Il registro è accessibile al pubblico.

Articolo 20

Protezione dei dati

1.   I dati scientifici e le altre informazioni contenute nella notifica e richiesti a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, non possono essere usati a beneficio di un fabbricante o importatore successivo per un periodo di tre anni dalla data dell'autorizzazione, a meno che il fabbricante o importatore successivo non abbia concordato con il fabbricante o importatore precedente la possibilità di usare tali dati e informazioni, qualora:

a)

i dati scientifici e le altre informazioni siano stati designati come oggetto di proprietà industriale dal fabbricante o importatore precedente al momento in cui questi ha presentato la propria notifica;

b)

il fabbricante o importatore precedente avesse diritto esclusivo di riferimento ai dati oggetto di proprietà industriale al momento in cui la notifica precedente è stata presentata;

c)

l'indicazione sulla salute non avrebbe potuto essere approvata senza la presentazione dei dati oggetto di proprietà industriale da parte del fabbricante o importatore precedente.

2.   Fino al termine del periodo di tre anni di cui al paragrafo 1, nessun altro fabbricante o importatore può avere il diritto di far riferimento ai dati designati come oggetto di proprietà industriale dal fabbricante o importatore precedente, a meno che e fino a che la Commissione non abbia adottato una decisione sulla possibilità che l'autorizzazione possa o potesse essere concessa senza la presentazione dei dati designati come oggetto di proprietà industriale dal fabbricante o importatore precedente.

Articolo 21

Diritto di proprietà intellettuale

La notifica, la registrazione e la pubblicazione di indicazioni non recano pregiudizio a eventuali diritti di proprietà intellettuale di cui il notificante possa godere in relazione all'indicazione stessa o ad ogni dato scientifico o informazione contenuta nel fascicolo. I diritti devono essere tutelati in conformità della legislazione comunitaria o delle disposizioni nazionali compatibili con la legislazione comunitaria.

Articolo 22

Disposizioni nazionali

Fatto salvo il disposto del trattato, in particolare gli articoli 28 e 30, gli Stati membri non possono limitare o proibire il commercio o la pubblicità dei prodotti alimentari conformi al presente regolamento applicando disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano le indicazioni fornite a proposito di determinati prodotti o di tutti i prodotti alimentari.

Articolo 23

Procedura di notifica

1.   Quando sia fatto riferimento a questo articolo si applica la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Se uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova legislazione, esso notifica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi.

3.   La Commissione consulta il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 se ritiene utile tale consultazione o se le viene richiesto da uno Stato membro, e formula un parere sulle misure previste.

4.   Lo Stato membro interessato può adottare le misure previste soltanto sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 2, purché non abbia ricevuto parere negativo dalla Commissione.

Se il parere della Commissione è negativo, essa determina, in conformità della procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e prima dello scadere del periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, se le misure previste possano essere realizzate. La Commissione può richiedere che siano apportate alcune modifiche alla misura proposta.

Articolo 24

Misure di salvaguardia

1.   Se uno Stato membro ha motivi gravi per ritenere che un'indicazione non sia conforme al presente regolamento o che la fondatezza scientifica prevista all'articolo 5 non sia sufficientemente provata, quello Stato membro può sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'indicazione in questione sul proprio territorio.

Esso informa gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sospensione.

2.   In conformità della procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, è adottata una decisione, se del caso dopo aver ottenuto un parere da parte dell'Autorità.

La Commissione può avviare tale procedura di propria iniziativa.

3.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può mantenere la sospensione fino a che non gli sia stata notificata la decisione di cui al paragrafo 2.

Articolo 25

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 del stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE corrisponde a tre mesi.

Articolo 26

Supervisione

Per agevolare un controllo efficace dei prodotti alimentari recanti indicazioni nutrizionali o sulla salute, gli Stati membri possono prescrivere che il fabbricante o il responsabile dell'immissione sul mercato nel loro territorio informi l'autorità competente in merito a tale commercializzazione, trasmettendo un campione dell'etichetta del prodotto stesso.

Articolo 27

Valutazione

Entro e non oltre ... (20) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione del mercato degli alimenti a proposito dei quali sono fornite indicazioni nutrizionali o sulla salute e per quanto riguarda eventuali problemi incontrati nell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 6, sui marchi d'impresa , insieme a una proposta di modifiche ove necessario.

La relazione dovrebbe comprendere inoltre una valutazione dell'eventuale impatto sulla salute pubblica.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal ... (21)

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e che non sono conformi al presente regolamento possono rimanere sul mercato fino al ... (22) o alla fine del periodo di conservabilità, quale che sia il periodo più lungo .

Le indicazioni sanitarie, diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 1, che sono utilizzate nel rispetto delle vigenti normative per gli alimenti, per le categorie di alimenti e per i componenti degli alimenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate a condizione che ne venga fatta notifica a norma dell'articolo 13 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino a sei mesi dopo che sia stata presa una decisione definitiva a norma dell'articolo 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)   GU C 110 del 30.4.2004, pag. 18.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 26 maggio 2005.

(3)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

(4)  GU L 310 del 28.11.2001, pag. 19.

(5)  GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).

(8)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(9)  GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(10)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(11)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(12)  GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).

(13)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 92/10/CEE (GU L 6 dell'11.1.1992, pag. 35).

(14)  GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).

(15)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(16)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(17)  GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(18)  Un anno dopo l'ultimo giorno del mese di adozione del presente regolamento.

(19)  Tre anni dopo l'ultimo giorno del mese di adozione del presente regolamento.

(20)   Tre anni dopo l'ultimo giorno del mese successivo alla data di adozione.

(21)  Primo giorno del diciottesimo mese successivo alla publicazione.

(22)  Ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo all'applicazione.

ALLEGATO

INDICAZIONI NUTRIZIONALI E RELATIVE CONDIZIONI D'USO

A BASSO CONTENUTO CALORICO

L'indicazione per cui un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto contenga meno di 40 kcal (170 kJ)/100 g e meno di 20 kcal (80 kJ)/100 ml.

Nel caso degli alimenti naturalmente a basso contenuto calorico, il termine «naturalmente» può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO

L'indicazione per cui un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il valore energetico sia ridotto di almeno il 30 %, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell'alimento.

SENZA CALORIE

L'indicazione per cui un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto contenga meno di 4 kcal (17 kJ)/100 ml.

Nel caso degli alimenti naturalmente senza calorie, il termine «naturalmente» può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

A BASSO CONTENUTO DI GRASSI

L'indicazione per cui un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto non contenga più di 3 g di grasso per 100 g o 1,5 g di grasso per 100 ml (1,8 g di grasso per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato).

Nel caso degli alimenti naturalmente a basso contenuto di grassi, il termine «naturalmente» può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

SENZA GRASSI

L'indicazione per cui un alimento è senza grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto non contenga più di 0,5 g di grasso per 100 g o 100 ml. Le indicazioni con la dicitura «X% senza grassi» sono però proibite.

Nel caso degli alimenti naturalmente senza grassi, il termine «naturalmente» può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI

L'indicazione per cui un alimento è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto non contenga più di 1,5 g di grassi saturi per 100 g per i solidi o 0,75 g di grassi saturi per 100 ml per i liquidi; in entrambi i casi i grassi saturi non possono corrispondere a più del 10% di apporto energetico.

Nel caso degli alimenti naturalmente a basso contenuto di grassi saturi, il termine «naturalmente» può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

SENZA GRASSI SATURI

L'indicazione per cui un alimento è senza grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto non contenga più di 0,1 g di grasso saturo per 100 g o 100 ml.

Nel caso degli alimenti naturalmente senza grassi saturi, il termine «naturalmente» può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI

L'indicazione per cui un alimento è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto non contenga più di 5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml.

Nel caso degli alimenti naturalmente a basso contenuto di zuccheri, il termine «naturalmente» può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

SENZA ZUCCHERI

L'indicazione per cui un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto non contenga più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml.

Nel caso degli alimenti naturalmente senza zuccheri, il termine «naturalmente» può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

L'indicazione per cui all'alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto non contenga mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti.

A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE

L'indicazione per cui un alimento è a basso contenuto di sodio e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto non contenga più di 0,12 g di sodio, o di valore equivalente per il sale, per 100 g o 100 ml.

Nel caso degli alimenti naturalmente a basso contenuto di sodio, il termine «naturalmente» può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE

L'indicazione per cui un alimento è a bassissimo contenuto di sodio e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto non contenga più di 0,04 g di sodio, o di valore equivalente per il sale, per 100 g o 100 ml.

Nel caso degli alimenti naturalmente a bassissimo contenuto di sodio, il termine «naturalmente» può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

SENZA SODIO o SENZA SALE

L'indicazione per cui un alimento è senza sodio e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto non contenga più di 0,005 g di sodio, o di valore equivalente per il sale, per 100 g.

Nel caso degli alimenti naturalmente senza sodio, il termine «naturalmente» può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

FONTE DI FIBRE

L'indicazione per cui un alimento è una fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto contenga almeno 3 g di fibre per 100 g o 1,5 g di fibre per 100 kcal.

Nel caso degli alimenti che sono naturalmente fonte di fibre, il termine «naturalmente» può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE

L'indicazione per cui un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto contenga almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.

Nel caso degli alimenti naturalmente ad alto contenuto di fibre, il termine «naturalmente» può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

FONTE DI PROTEINE

L'indicazione per cui un alimento è fonte di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui almeno il 12 % del valore energetico del prodotto sia apportato da proteine.

Nel caso degli alimenti che sono naturalmente fonte di proteine, il termine «naturalmente» può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE

L'indicazione per cui un alimento è ad alto contenuto di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui almeno il 20 % del valore energetico del prodotto sia apportato da proteine.

Nel caso degli alimenti naturalmente ad alto contenuto di proteine, il termine «naturalmente» può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

FONTE NATURALE DI VITAMINE E/O MINERALI

L'indicazione per cui un alimento è fonte naturale di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto contenga almeno il 15% della razione giornaliera raccomandata di cui all'allegato della direttiva 90/496/CEE per 100 g o 100 ml.

ARRICCHITO O ADDIZIONATO DI VITAMINE E/O MINERALI

L'indicazione per cui un alimento è arricchito o addizionato di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto contenga vitamine e/o minerali almeno in quantità significativa conformemente all'allegato della direttiva 90/496/CEE.

AD ALTO CONTENUTO DI VITAMINE E/O MINERALI

L'indicazione per cui un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto contenga almeno due volte il valore di una «fonte naturale di vitamine e minerali».

Nel caso degli alimenti naturalmente ad alto contenuto di vitamine e/o minerali, il termine «naturalmente» può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

CONTIENE (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO TIPO)

L'indicazione per cui un alimento contiene una sostanza nutritiva o di altro tipo e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto sia conforme a tutte le disposizioni del presente regolamento.

Nel caso degli alimenti che contengono naturalmente la sostanza nutritiva o di altro tipo indicata, il termine «naturalmente» può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

A TASSO ACCRESCIUTO DI (NOME DEL MACROCOSTITUENTE)

L'indicazione per cui il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato accresciuto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto sia conforme alle condizioni stabilite per l'indicazione «fonte di» e l'aumento del contenuto sia pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile.

A TASSO RIDOTTO DI (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA)

L'indicazione per cui il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui la riduzione del contenuto sia pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile, ad eccezione dei microcostituenti, per i quali è accettabile una differenza del 10% nei valori di riferimento di cui alla direttiva 90/496/CEE.

LEGGERO

L'indicazione per cui un prodotto è «leggero» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore deve seguire le stesse condizioni fissate per il termine «ridotto»; l'indicazione deve inoltre essere accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «leggero».

P6_TA(2005)0202

Aggiunta di vitamine, minerali e altre sostanze agli alimenti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (COM(2003)0671 — C5-0538/2003 — 2003/0262(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0671) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0538/2003),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti l'articolo 51 e l'articolo 35 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0124/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2003)0262

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 maggio 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti

(Testo rilevante ai fini SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Esiste un'ampia gamma di sostanze nutritive e altri ingredienti che possono essere utilizzati nella preparazione degli alimenti, e in particolare vitamine, minerali, microelementi, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre. La loro aggiunta agli alimenti è disciplinata negli Stati membri da differenti norme nazionali che ostacolano la libera circolazione di tali prodotti, instaurano condizioni di concorrenza ineguali con dirette ripercussioni sul funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario adottare norme comunitarie che armonizzino le disposizioni nazionali relative all'aggiunta di vitamine e di minerali e di talune altre sostanze agli alimenti.

(2)

Conformemente al principio di proporzionalità, così come enunciato all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento si limita alle misure necessarie a realizzare gli obiettivi perseguiti per il completamento del mercato interno, prendendo come base un livello elevato di protezione dei consumatori.

(3)

Il presente regolamento verte unicamente sull'aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti, nonché sull'utilizzazione di un certo numero di altre sostanze o ingredienti che li contengono e che sono aggiunti agli alimenti o utilizzati nella fabbricazione di alimenti in condizioni che determinano un'ingestione di quantità che superano notevolmente quelle che sono ragionevolmente suscettibili di essere ingerite in condizioni normali di consumo in base a un regime alimentare equilibrato e vario.

(4)

Alcuni Stati membri esigono, per motivi di sanità pubblica, l'aggiunta obbligatoria di alcune vitamine e minerali ad alcuni alimenti ordinari. Questi motivi di sanità pubblica possono essere pertinenti a livello nazionale o regionale e, a questo titolo, non giustificherebbero l'armonizzazione dell'aggiunta obbligatoria degli elementi nutritivi in questione all'interno della Comunità. Tuttavia, se ciò dovesse risultare opportuno, disposizioni di questo tipo potrebbero essere adottate a livello comunitario. Nel frattempo, sarebbe utile compilare informazioni su queste misure nazionali.

(5)

Vitamine e minerali possono essere aggiunte volontariamente agli alimenti dai fabbricanti di generi alimentari o devono esservi aggiunte in quanto sostanze nutritive in applicazione della legislazione comunitaria specifica. Possono inoltre essere aggiunte a fini tecnologici in quanto additivi, coloranti, aromi o per altre utilizzazioni, come ad esempio le prassi e procedure enologiche autorizzate secondo la legislazione comunitaria pertinente. Il presente regolamento si applicherà fatte salve le norme comunitarie specifiche concernenti l'aggiunta o l'utilizzazione di vitamine e minerali nei prodotti o nei gruppi di prodotti specifici a fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

(6)

Considerando che le norme particolareggiate relative agli integratori alimentari contenenti vitamine e minerali sono state adottate dalla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (3), le disposizioni del presente regolamento relative alle vitamine e ai minerali non si applicano agli integratori alimentari.

(7)

L'aggiunta volontaria di vitamine e minerali agli alimenti è effettuata dai produttori per tre ordini di motivi: il reintegro dei livelli di vitamine o minerali ridotti durante la lavorazione degli alimenti, la necessità di garantire un'equivalenza nutritiva dei prodotti succedanei di alimenti comuni nel regime alimentare o l'esigenza di arricchire o rafforzare gli alimenti con vitamine o minerali che di norma essi non contengono o contengono in misura modesta.

(8)

In circostanze normali un regime alimentare adeguato ed equilibrato è in grado di fornire nelle quantità considerate idonee e raccomandate da studi scientifici generalmente riconosciuti tutti gli elementi necessari al normale sviluppo e al mantenimento in buona salute dell'organismo. Le indagini indicano, tuttavia, che tale situazione ideale non trova riscontro pratico per tutte le vitamine e i minerali e presso tutti i gruppi della popolazione della Comunità. Gli alimenti a cui sono stati aggiunti minerali e vitamine risultano apportare quantità non trascurabili di queste sostanze nutritive e in quanto tali si può ritenere che contribuiscano positivamente all'assunzione complessiva di tali sostanze da parte della popolazione.

(9)

A livello internazionale il Codex Alimentarius ha adottato nel 1987 i principi generali per l'aggiunta di sostanze nutritive, compresi minerali e vitamine, agli alimenti. Una debita attenzione è annessa alle definizioni che vi si trovano di «reintegro»(restoration),«equivalenza nutrizionale»(nutritional equivalence) e «alimento succedaneo»(substitute food); la definizione del Codice di «rafforzamento»(fortification) o «arricchimento»(enrichment) consente l'aggiunta di sostanze nutritive agli alimenti unicamente al fine di prevenire o correggere una carenza accertata di una o più sostanze nutritive nella popolazione o in gruppi specifici di popolazione.

(10)

Deve essere consentita l'aggiunta negli alimenti delle sole vitamine e dei soli minerali normalmente presenti nei cibi e quindi assunti con l'alimentazione e considerate sostanze nutritive essenziali, senza che ciò implichi che la loro presenza sia necessaria. Deve essere evitata ogni possibile controversia circa l'individuazione di tali sostanze nutritive essenziali. Risulta quindi opportuno elaborare un elenco positivo di tali vitamine e minerali.

(11)

Le sostanze chimiche utilizzate come fonti di vitamine e minerali che possono essere integrate negli alimenti devono essere sicure e bioassimilabili, vale a dire atte ad essere utilizzate dall'organismo. Per tale motivo occorre elaborare anche per queste sostanze un elenco che le contenga nominalmente. In tale elenco dovrebbero essere riportate le sostanze approvate dal Comitato scientifico per l'alimentazione umana (parere espresso il 12 maggio 1999), sulla base dei criteri summenzionati di sicurezza e di biodisponibilità, da utilizzare nella produzione di alimenti destinati a tutti i gruppi della popolazione, compresi i lattanti e la prima infanzia, oppure di alimenti per impieghi nutrizionali particolari o negli integratori alimentari.

(12)

Per tenersi al passo con il progresso scientifico e tecnologico è importante procedere tempestivamente, ove necessario, alla revisione di tali elenchi. Tali revisioni consistono in interventi di natura tecnica e la loro adozione deve essere affidata alla Commissione al fine di semplificare e accelerare le procedure.

(13)

Gli alimenti cui sono aggiunte vitamine e minerali sono commercializzati nella maggior parte dei casi dai fabbricanti e possono essere percepiti dai consumatori come prodotti che presentano un vantaggio nutrizionale fisiologico o di altro tipo per la salute rispetto a prodotti simili o altri ai quali tali sostanze non sono state aggiunte. Ciò potrebbe portare i consumatori ad effettuare scelte che in altre circostanze sarebbero indesiderabili. Al fine di contrastare tale effetto potenziale non desiderato, si ritiene opportuno imporre talune restrizioni ai prodotti ai quali vitamine e minerali possono essere aggiunti, oltre a quelle che deriverebbero naturalmente da considerazioni tecnologiche o che risultassero necessarie per motivi di sicurezza quando i tenori massimi di vitamine e minerali presentati in tali prodotti vengono determinati. Il tenore di talune sostanze nei prodotti, come ad esempio l'alcool, costituirebbe in questo contesto un criterio adeguato per vietare l'aggiunta di vitamine e minerali al prodotto in questione. Al fine di evitare qualunque confusione nei consumatori in merito al valore nutritivo naturale degli alimenti freschi, è inoltre opportuno vietare l'aggiunta di vitamine e minerali a tali prodotti.

(14)

L'assunzione di vitamine e minerali in quantità eccessive può dar luogo a reazioni avverse e occorre, pertanto, fissarne i livelli massimi sicuri che possono essere aggiunti agli alimenti, ove necessario. Tali livelli devono garantire che l'uso normale dei prodotti, nel rispetto delle istruzioni indicate dal fabbricante e nel contesto di un'alimentazione equilibrata, non comporti rischi per i consumatori. Sarebbe quindi opportuno fissare limiti massimi totali di sicurezza per le vitamine e i minerali presenti in modo naturale negli alimenti e/o aggiunte agli alimenti per qualunque finalità, compresa quella relativa ad utilizzazioni tecnologiche.

(15)

Per tale motivo detti livelli massimi e altre condizioni che ne limitino l'aggiunta agli alimenti dovrebbero essere adottati, ove necessario, tenendo conto dei livelli massimi di sicurezza fissati con il metodo della valutazione scientifica del rischio in base a dati scientifici generalmente riconosciuti e della loro potenziale assunzione derivante da altri alimenti. Si dovrebbero inoltre prendere in dovuta considerazione i consumi di riferimento della popolazione di vitamine e minerali. Ove necessario, al fine di stabilire limitazioni circa gli alimenti ai quali possono essere aggiunti minerali e vitamine (ad esempio, l'aggiunta di iodio solo al sale) , le priorità dovrebbero essere stabilite in base alla finalità dell'aggiunta e al contributo dell'alimento alla dieta complessiva.

(16)

Le quantità minime di vitamine e minerali aggiunte ai fini del reintegro o dell'equivalenza nutrizionale degli alimenti succedanei dipendono dai livelli presenti negli alimenti non lavorati o negli alimenti sostituiti. La loro aggiunta ai fini del rafforzamento, tuttavia, deve comportare la presenza di una quantità minima nell'alimento, altrimenti la presenza di quantità troppo piccole e insignificanti in questi alimenti fortificati non arrecherebbe alcun vantaggio al consumatore e lo indurrebbe in errore. Lo stesso principio è alla base dell'esigenza secondo la quale tali sostanze nutritive dovrebbero essere presenti in quantità significative nell'alimento al fine di poter essere menzionate nelle affermazioni relative alle qualità nutritive. Sarebbe quindi opportuno che le quantità minime di vitamine e minerali presenti negli alimenti e risultanti da un rafforzamento, siano identiche alle quantità significative delle sostanze nutritive necessarie affinché esse possano essere dichiarate nell'etichettatura nutrizionale.

(17)

L'adozione di limiti massimi e di condizioni di utilizzazione basati sui principi e sui criteri definiti nel presente regolamento dovrebbe assumere la forma di misure di applicazione di natura tecnica e dovrebbe essere affidata alla Commissione al fine di semplificare e di accelerare la procedura.

(18)

Le disposizioni generali in materia di etichettatura e le relative definizioni contenute nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari (4), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/101/CE della Commissione. Occorre pertanto inserire nel presente regolamento solo le disposizioni aggiuntive necessarie. Queste disposizioni complementari si applicheranno anche fatto salvo il regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari  (5).

(19)

Vista l'importanza nutrizionale dei prodotti a cui siano aggiunte vitamine e minerali e la loro incidenza potenziale sulle abitudini alimentari e sulle assunzioni complessive di sostanze nutritive, il consumatore deve essere in grado di valutare la loro qualità nutrizionale globale. Pertanto, in deroga all'articolo 2 della direttiva 90/496/CEE del 24 settembre 1990 del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (6), l'etichettatura nutrizionale deve essere obbligatoria.

(20)

Gli articoli 28 e 30 del trattato CE prevedono un'eccezione alla regola della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità che le autorità nazionali possono invocare purché determinate condizioni siano soddisfatte. Nell'esercitare il loro potere discrezionale relativo alla protezione della salute pubblica ai sensi del trattato CE, le autorità nazionali devono rispettare il principio di proporzionalità. Incombe alle autorità nazionali provare che le loro norme sono necessarie per garantire una protezione efficace basata su una valutazione dettagliata del rischio. Esse devono assicurare che il rischio reale presunto per la salute pubblica appaia sufficientemente fondato in base ai più recenti dati scientifici disponibili.

(21)

Le dosi giornaliere raccomandate (RDA) nella direttiva 90/496/CEE non riguardano tutte le vitamine e i minerali di cui agli Allegati I e II del presente regolamento e sono inoltre obsolete.

(22)

Una dieta normale e variata contiene molti ingredienti che a loro volta contengono numerose sostanze. L'apporto di tali sostanze o ingredienti derivante dalla loro utilizzazione normale e tradizionale nelle diete attuali non suscita alcuna preoccupazione e non deve essere regolamentato. Alcune sostanze diverse dalle vitamine e dai minerali o gli ingredienti che le contengono sono aggiunti agli alimenti sotto forma di estratti o di concentrati e possono comportare apporti nettamente superiori a quelli che potrebbero essere ingeriti nel quadro di una dieta adeguata e varia. La sicurezza di tali pratiche è seriamente contestata in alcuni casi e i vantaggi non sono chiari; di conseguenza, esse dovrebbero essere regolamentate. È opportuno, in questi casi, che gli operatori del settore alimentare, responsabili per la sicurezza dei prodotti alimentari che immettono sul mercato, assumano l'onere della prova quanto alla sicurezza dei loro prodotti.

(23)

Vista la natura particolare degli alimenti a cui siano stati aggiunti minerali e vitamine, devono essere predisposti ulteriori mezzi oltre a quelli normalmente a disposizione delle autorità di vigilanza, per facilitare l'effettivo controllo di tali prodotti.

(24)

Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento dovranno essere adottate in conformità con la decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

CAPITOLO I

OBIETTIVO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivo e campo d'applicazione

1.   Finalità del presente regolamento è il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'aggiunta su base volontaria di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, al fine di garantire l'efficace funzionamento del mercato interno e garantendo al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.

2.   Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli integratori alimentari disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE.

3.   Il presente regolamento si applica fatte salve:

a)

le disposizioni specifiche contenute nella legislazione comunitaria relative agli alimenti destinati a impieghi nutrizionali particolari in mancanza di disposizioni specifiche, le esigenze in materia di composizione di tali prodotti rese necessarie dai particolari bisogni nutrizionali delle persone cui sono destinati;

b)

le disposizioni specifiche del diritto comunitario relative ai nuovi alimenti e ai nuovi ingredienti alimentari;

c)

le disposizioni specifiche del diritto comunitario concernenti gli additivi alimentari e gli aromi;

d)

le disposizioni specifiche del diritto comunitario concernenti le prassi e i procedimenti enologici consentiti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

(1)

per «reintegro» s'intende l'aggiunta a un alimento di vitamine e minerali andati persi nel corso del corretto processo di produzione, ovvero durante il normale stoccaggio o le procedure di movimentazione, in quantità tali che garantiscano la presenza nell'alimento dei tenori delle vitamine e dei minerali presenti nella porzione commestibile dell'alimento prima della trasformazione, dello stoccaggio o della movimentazione;

(2)

«equivalenza nutrizionale» si riferisce a prodotti di valore nutritivo similare in termini di quantità e di biodisponibilità di vitamine e minerali;

(3)

«alimento succedaneo» è un alimento somigliante a un alimento comune quanto ad aspetto, consistenza, sapore e odore e destinato ad essere impiegato in sostituzione completa o parziale dell'alimento al quale assomiglia;

(4)

per «rafforzamento» o «arricchimento» si intende l'aggiunta di una o più vitamine e/o minerali a un alimento, contenuti o meno usualmente nell'alimento per tener conto:

a)

di una carenza accertata di una o più vitamine e/o minerali nella popolazione o in gruppi specifici di popolazione, che possa essere dimostrata tramite prove cliniche o subcliniche di carenza o indicata da stime sui bassi livelli di assunzione di sostanze nutritive, o

b)

del potenziale di migliorare lo stato nutrizionale della popolazione e le assunzioni giornaliere di vitamine o minerali dovute a trasformazioni nella abitudini alimentari,

c)

dell'evoluzione di conoscenze scientifiche generalmente accettate riguardo al ruolo per la salute delle vitamine e dei minerali;

(5)

per «talune altre sostanze» si intendono le sostanze biologicamente attive ottenute per estrazione o sintesi che hanno effetti fisiologici comprovati e possono essere utilizzate come ingredienti di alimenti arricchiti e non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (8);

(6)

per «dose giornaliera raccomandata» si intende la dose che l'operatore del settore alimentare deve stabilire, come definito nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (9), tenendo conto delle quantità massime di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e delle dosi giornaliere raccomandate (RDA — recommended daily allowances) per le sostanze nutritive fissate nella direttiva 90/496/CEE;

(7)

per «Autorità» s'intende l'Autorità europea per la sicurezza alimentare creata dal regolamento (CE) n. 178/2002.

CAPITOLO II

AGGIUNTA DI VITAMINE E MINERALI

Articolo 3

Condizioni per l'aggiunta di vitamine e minerali

1.   Solo le vitamine e i minerali elencati all'Allegato I, nelle forme indicate nell'Allegato II, possono essere aggiunti agli alimenti in conformità con le disposizioni del presente regolamento.

2.   Vitamine e minerali in forma biodisponibile per il corpo umano possono essere aggiunti agli alimenti con finalità di

a)

reintegro e/o

b)

equivalenza nutrizionale di alimenti succedanei e/o

c)

rafforzamento o arricchimento.

3.     L'aggiunta di vitamine e minerali negli alimenti non è utilizzata per fuorviare o ingannare i consumatori circa il valore nutrizionale dell'alimento, mediante l'etichettatura, la presentazione, la pubblicità ovvero la stessa sostanza aggiunta.

4.   Le regole d'applicazione che disciplinano l'aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti a fini di reintegro o per garantire l'equivalenza nutrizionale di alimenti succedanei possono essere adottate eventualmente secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dopo aver ottenuto il parere dell'Autorità. Prima di emanare tali regole, la Commissione effettua una consultazione con le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e i gruppi di consumatori.

5.   Le modifiche agli elenchi di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 4

Misure transitorie

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e fino al ... (10), gli Stati membri possono consentire sul loro territorio l'utilizzazione di vitamine e minerali non elencati nell'Allegato I o in forme non elencate nell'Allegato II purché:

a)

la sostanza in questione sia utilizzata in aggiunta ad alimenti commercializzati nella Comunità alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

b)

l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non abbia espresso un parere sfavorevole rispetto all'utilizzazione di questa sostanza, o alla sua utilizzazione in quella forma, nella fabbricazione di alimenti, sulla base della presentazione alla Commissione da parte dello Stato membro di un fascicolo a sostegno dell'utilizzazione della sostanza in questione, entro ... (11).

Gli Stati membri informano la Commissione sull'utilizzazione di vitamine e minerali autorizzati sul loro territorio benché non siano elencati nell'Allegato I o in forme non elencate nell'Allegato II. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

Durante il periodo transitorio, altri Stati membri possono continuare ad applicare, per motivi di sicurezza pubblica e in conformità con le disposizioni dei trattati, le limitazioni o i divieti esistenti al commercio di alimenti cui sono state aggiunte vitamine e minerali non elencati nell'Allegato I o in forme non elencate all'Allegato II. Gli Stati membri informano la Commissione dell'esistenza di eventuali limitazioni o divieti nazionali di questo tipo e la Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

Articolo 5

Restrizioni all'aggiunta di vitamine e minerali

Vitamine e minerali non possono essere aggiunti a:

a)

prodotti freschi, compresi, ma non limitati a frutta, verdura, carne e pesce;

b)

bevande contenenti un volume alcolico superiore all'1,2 % , eccettuati e in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, i prodotti:.

i)

di cui all'articolo 44, paragrafi 6 e 13 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (12); e

ii)

che sono stati commercializzati prima dell'adozione del presente regolamento; e

iii)

che sono stati comunicati alla Commissione da uno Stato membro entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,

a condizione che non siano fornite indicazioni nutrizionali o sulla salute.

È possibile determinare gli altri alimenti o categorie di alimenti ai quali non è possibile aggiungere particolari vitamine e minerali secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e alla luce delle prove scientifiche , nel caso in cui sussista un rischio per la salute pubblica.

Articolo 6

Criteri di purezza

1.   I criteri di purezza per le sostanze elencate nell'Allegato II sono adottati entro il ... (13) secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, tranne quando si applicano ai sensi del paragrafo 2.

2.   Per quanto riguarda le sostanze elencate nell'Allegato II si applicano i criteri di purezza prescritti dalla normativa comunitaria per l'utilizzo di tali sostanze nella fabbricazione di prodotti alimentari a fini diversi da quelli contemplati dal presente regolamento.

3.   Per quanto riguarda le sostanze elencate nell'Allegato II per le quali la normativa comunitaria non prescrive criteri di purezza si applicano, fino all'adozione di tali specifiche, i criteri di purezza generalmente accettabili raccomandati da organismi internazionali e possono essere mantenute norme nazionali che stabiliscono criteri di purezza più severi.

Articolo 7

Quantità massime e minime

1.   Quando una vitamina o un minerale sono aggiunti agli alimenti ai fini specificati all'articolo 3, paragrafo 2, la quantità totale della vitamina o del minerale presente, per qualunque scopo, nell'alimento venduto non dovrà superare le quantità che saranno fissate entro il ...  (13). Per i prodotti concentrati e in polvere le quantità massime che saranno fissate saranno quelle presenti negli alimenti preparati per il consumo in base alle istruzioni fornite dal produttore.

Gli importi massimi di vitamine e minerali di cui al comma precedente e le eventuali condizioni di limitazione o di divieto di aggiunta di una specifica vitamina o minerale ad un alimento o categoria di elementi saranno adottati in conformità con la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

2.   Le quantità massime di cui al paragrafo 1 sono stabilite prendendo in considerazione quanto segue:

a)

i livelli massimi di sicurezza di vitamine e minerali risultanti da valutazioni dei rischi condotte nell'ambito di studi scientifici generalmente riconosciuti tenendo conto, se del caso, dei livelli variabili di sensibilità dei diversi gruppi di consumatori;

b)

apporto di vitamine e minerali da altre fonti alimentari , compresi i complementi alimentari;

c)

il contributo di singoli prodotti al regime alimentare generale della popolazione in generale o di sottogruppi della popolazione.

3.   All'atto della fissazione dei livelli quantitativi massimi di cui al paragrafo 1, si tiene debitamente conto anche delle assunzioni di riferimento di vitamine e minerali per la popolazione.

4.   Quando si fissano i livelli massimi di cui al paragrafo 1 per vitamine e minerali le cui assunzioni di riferimento per la popolazione sono prossime ai livelli superiori di sicurezza, si prenderà in considerazione, ove necessario, anche quanto segue:

a)

le prescrizioni per l'aggiunta di talune vitamine o minerali agli alimenti ai fini del reintegro e/o ai fini dell'equivalenza nutrizionale degli alimenti succedanei;

b)

il contributo di singoli prodotti al regime alimentare generale della popolazione o di sottogruppi della popolazione.

5.   L'aggiunta di una vitamina o di un minerale all'alimento al fine del rafforzamento deve risultare dalla presenza di questa vitamina o minerale nell'alimento almeno in misura significativa , vale a dire il 15% del valore di riferimento nutritivo (VRN) per 100g (per i solidi) o il 7,5% del VRN per 100ml (nei liquidi) o il 5% del VRN per 100Kcal (12% del VRN 1MJ) o il 15% del VRN a porzione. Le quantità minime, comprese eventuali quantità inferiori, in deroga alle quantità significative sopra menzionate, per specifici alimenti o categorie di alimenti, saranno adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 8

Dosi giornaliere raccomandate per le vitamine e i minerali

La Commissione fissa senza indugio, al più tardi il ... (14), le dosi giornaliere raccomandate per tutte le vitamine e i minerali elencati negli Allegati I e II, tenendo conto delle più recenti conoscenze scientifiche e delle raccomandazioni internazionali.

Articolo 9

Etichettatura, presentazione e pubblicità

1.   L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali non devono comportare menzioni che affermino o implichino che un regime alimentare equilibrato e diversificato non può apportare adeguate quantità di sostanze nutritive.

2.    L'etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali siano state aggiunte vitamine e minerali la cui utilizzazione è disciplinata dal presente regolamento è obbligatoria. Le informazioni da fornire consistono in:

a)

informazioni specificate all'articolo 4, paragrafo 1, gruppo 2 della direttiva 90/496/CEE;

b)

quantità totali presenti di vitamine e minerali aggiunti all'alimento. Le informazioni in merito alle vitamine e ai minerali, espresse per 100 g o 100 ml come indicato all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 90/496/CEE, dovrebbero essere fornite per porzione (quantitativo per porzione) in valori assoluti e come percentuale della dose giornaliera raccomandata;

c)

la quantità raccomandata dal produttore per l'assunzione giornaliera del prodotto — per porzione ove opportuno e facilmente deducibile;

d)

un'avvertenza a non superare la dose giornaliera raccomandata indicata.

3.   Il presente articolo si applica fatti salvi la direttiva 2000/13/CE, il regolamento (CE) n. .../... [relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari] ed altre disposizioni della legislazione relativa ai prodotti alimentari applicabili a specifiche categorie di alimenti.

4.   Le modalità di attuazione del presente articolo possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 10

Aggiunta obbligatoria di vitamine e minerali

1.   Le disposizioni comunitarie applicabili ad alimenti specifici o a categorie di alimenti specifiche possono sancire il principio dell'aggiunta obbligatoria di vitamine e minerali. Tali disposizioni sono comunque conformi alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve le eventuali deroghe specifiche.

2.   Ove non esistano disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono emanare disposizioni per l'aggiunta obbligatoria di vitamine e minerali ad alimenti specifici o a categorie di alimenti specifiche in ossequio alla procedura di cui all'articolo 17.

Entro ... (15) gli Stati membri informano la Commissione in merito alle vigenti disposizioni nazionali pertinenti. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

CAPITOLO III

AGGIUNTA DI TALUNE ALTRE SOSTANZE

Articolo 11

Notifica delle sostanze o degli ingredienti utilizzati negli Stati membri

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro ... (16) le sostanze o gli ingredienti utilizzati sul loro territorio per l'arricchimento dei generi alimentari e le sostanze diverse dalle vitamine o dai minerali eventualmente contenute nei generi alimentari. La Commissione trasmette tali informazioni all'Autorità e pubblica le informazioni pervenute.

Articolo 12

Sostanze la cui utilizzazione è limitata, proibita o che sono sottoposte alla sorveglianza della Comunità

1.     Se la Commissione o uno Stato membro ritiene che l'aggiunta di una sostanza diversa dalle vitamine o dai minerali o di un ingrediente che contiene una sostanza diversa dalle vitamine o dai minerali possa condurre all'assunzione di quantità di tale sostanza superiori a quelle che si può ragionevolmente ipotizzare siano ingerite in condizioni normali di consumo nel quadro di una dieta equilibrata e variata, ne informa immediatamente l'altro.

2.     La Commissione decide, in ogni caso dopo una valutazione vincolante delle informazioni disponibili da parte dell'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e inserisce la sostanza nell'Allegato III.

Qualora risulti che una sostanza o ingrediente è nocivo alla salute, la sostanza o l'ingrediente

a)

è inserito nell'Allegato III, parte A, e ne è vietata l'aggiunta agli alimenti o la loro utilizzazione nella produzione di alimenti; oppure

b)

è inserito nell'Allegato III, parte B, e l'aggiunta di tale sostanza agli alimenti o la sua utilizzazione nella produzione di alimenti è consentita solamente alle condizioni e entro i livelli massimi ivi specificati. A tal fine l'Autorità deve fissare i livelli massimi per tali sostanze.

Qualora, a seguito della valutazione sopra menzionata, risulti che l'impiego di detta sostanza possa essere nocivo alla salute, ma che persistano incertezze a livello scientifico, la sostanza è inserita nell'Allegato III, parte C, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

3.     Le disposizioni comunitarie applicabili ad alimenti specifici possono contemplare restrizioni o proibizioni relativamente all'utilizzazione di talune sostanze in aggiunta a quelle contemplate nel presente regolamento. Ove non esistano disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono prevedere siffatti divieti o restrizioni, secondo la procedura di cui all'articolo 17.

4.     Gli operatori del settore alimentare o qualsiasi altra persona interessata possono presentare in qualsiasi momento all'Autorità un fascicolo contenente dati scientifici che dimostrano la sicurezza di una sostanza elencata nell'Allegato III, parte C, nelle condizioni di utilizzazione in un alimento o in una categoria di alimenti e che illustrano la finalità di tale utilizzazione.

5.     Entro quattro anni dalla data in cui una sostanza è stata inserita nell'Allegato III, parte C, è adottata una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e tenendo conto del parere dell'Autorità sui documenti presentati a fini di valutazione conformemente al paragrafo 4, in base alla quale si consente in linea generale l'utilizzazione di una sostanza inserita nell'Allegato III, parte C, ovvero si inserisce tale sostanza nell'Allegato III, parti A o B, come opportuno.

Articolo 13

Etichettatura, presentazione e pubblicità

1.     L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti ai quali siano state aggiunte talune altre sostanze non comportano menzioni che affermino o implichino che non sia necessaria un'alimentazione equilibrata con alimenti tradizionali, orientata alla prevenzione.

2.     L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti ai quali siano state aggiunte talune altre sostanze non devono fuorviare o ingannare il consumatore riguardo al valore nutrizionale dell'alimento che può risultare dall'aggiunta di tali sostanze nutritive.

3.     L'etichettatura dei prodotti ai quali siano aggiunte talune altre sostanze può contenere un'informazione che indica tale aggiunta alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. .../... [relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari].

4.     L'etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali siano state aggiunte talune altre sostanze la cui utilizzazione è disciplinata dal presente regolamento è obbligatoria. Le informazioni da fornire consistono in:

a)

informazioni specificate all'articolo 4, paragrafo 1, gruppo 2 della direttiva 90/496/CEE;

b)

quantità totali presenti di sostanze aggiunte all'alimento. Le informazioni in merito a talune altre sostanze, espresse per 100 g o 100 ml, come indicato all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 90/496/CEE, dovrebbero essere fornite per porzione (quantitativo per porzione) in valori assoluti e come percentuale della dose giornaliera raccomandata;

c)

la quantità raccomandata dal produttore per l'assunzione giornaliera del prodotto — per porzione ove tale indicazione sia opportuna e facilmente deducibile;

d)

un'avvertenza a non superare la dose giornaliera raccomandata indicata.

5.     Il presente articolo si applica fatti salvi la direttiva 2000/13/CE, il regolamento (CE) n. .../... [relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari] e altre disposizioni della legislazione relativa ai prodotti alimentari applicabili a specifiche categorie di alimenti.

6.     Le modalità di attuazione del presente articolo possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 14

Dosi giornaliere raccomandate e livelli massimi sicuri per talune altre sostanze

Dosi giornaliere raccomandate e livelli massimi sicuri sono fissati per talune altre sostanze elencate nell'Allegato III, parti B e C. L'articolo 7 si applica mutatis mutandis.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 15

Registro comunitario

1.   La Commissione creerà e manterrà un Registro comunitario sull'aggiunta di vitamine, minerali e talune altre sostanze agli alimenti, in prosieguo«il Registro».

2.   Il Registro comprenderà:

a)

le vitamine e i minerali che possono essere aggiunti agli alimenti in conformità con l'Allegato I;

b)

le formule vitaminiche e le sostanze minerali che possono essere aggiunte agli alimenti in conformità con l'Allegato II;

c)

le quantità massime e minime di vitamine e di minerali che possono essere aggiunte agli alimenti stabilite in virtù dell'articolo 7;

d)

informazioni relative all'aggiunta obbligatoria di vitamine e minerali di cui all'articolo 10;

e)

le sostanze per le quali è stata presentata una documentazione secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera (b);

f)

informazioni sulle sostanze inserite nell'Allegato III e sui motivi del loro inserimento;

g)

un elenco di vitamine, minerali e determinate altre sostanze la cui aggiunta sia resa obbligatoria da disposizioni nazionali a norma dell'articolo 10;

h)

un elenco di sostanze la cui aggiunta sia vietata o limitata a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, terzo comma.

3.   Il Registro sarà pubblico.

Articolo 16

Disposizioni nazionali

1.    Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri non possono vietare o limitare il commercio di alimenti che siano conformi a quanto disposto nel presente regolamento e negli atti comunitari adottati per la sua esecuzione.

2.     Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o di introdurre, in virtù del trattato e in particolare degli articoli 28 e 30, norme più rigorose sull'aggiunta di talune altre sostanze da essi ritenute necessarie per salvaguardare la salute pubblica e che non sono in contrasto con il presente regolamento.

3.     Entro... (17) gli Stati membri informano la Commissione sulle pertinenti disposizioni nazionali in vigore.

Articolo 17

Procedura di notifica

1.   Quando si fa riferimento al presente articolo, si applica la procedura indicata ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Se uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova disposizione legislativa, dovrà notificare alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste e segnalerà i motivi che le giustificano.

3.   La Commissione consulta il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, ed emette un parere sulle misure previste.

4.   Lo Stato membro interessato può adottare le misure previste soltanto sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 2 e purché non abbia ricevuto parere contrario dalla Commissione.

In quest'ultimo caso, il parere dovrà determinare, in conformità con la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2, e prima della scadenza del periodo di cui al primo capoverso di tale paragrafo, se le misure previste potranno essere applicate. La Commissione potrà richiedere che siano effettuate alcune modifiche della misura prevista.

Articolo 18

Misure di salvaguardia

1.   Se uno Stato membro ha seri motivi per decidere che un prodotto, pur essendo conforme alle disposizioni del presente regolamento, pone in pericolo la salute umana, tale Stato membro può temporaneamente sospendere o limitare l'applicazione delle disposizioni in questione nel proprio territorio.

Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.

2.   In conformità con la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, viene adottata una decisione, eventualmente dopo aver ottenuto un parere dall'Autorità.

La Commissione può avviare tale procedura di propria iniziativa.

3.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può mantenere la sospensione o la limitazione sino al momento in cui la decisione di cui al paragrafo 2 non sia stata notificata.

Articolo 19

Procedura di comitato

1.   La Commissione sarà assistita dal Comitato di cui all'articolo 17, paragrafo 3, che tiene conto del parere dell'Autorità.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 20

Supervisione

Al fine esclusivo di agevolare la sorveglianza efficiente degli alimenti ai quali siano stati aggiunti minerali e vitamine, e degli alimenti contenenti sostanze elencate nell'Allegato III parte B e parte C, gli Stati membri possono imporre al produttore o alla persona che immette sul mercato tali alimenti all'interno del loro territorio di notificare all'autorità competente tale commercializzazione facendo pervenire un modello dell'etichetta utilizzata per il prodotto.

Gli Stati membri trasmettono tale informazione alla Commissione e all'Autorità.

La Commissione rende accessibili al pubblico le informazioni.

Articolo 21

Valutazione

Al più tardi ... (18) la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione circa gli effetti dell'attuazione del presente regolamento, in particolare in riferimento all'evoluzione del mercato degli alimenti ai quali siano stati aggiunti minerali e vitamine, al loro consumo, alle assunzioni di sostanze nutritive per la popolazione e alle trasformazioni nelle abitudini alimentari, accompagnata da eventuali proposte di modifica al presente regolamento che la Commissione ritiene necessarie. In tale contesto gli Stati membri forniranno le necessarie informazioni pertinenti alla Commissione entro...  (19).

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica dal ... (20).

I prodotti collocati sul mercato o etichettati prima del ... (21) e le confezioni che non sono conformi al presente regolamento possono essere commercializzate fino a... (22).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 112 del 30.4.2004, pag. 44 .

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 26 maggio 2005.

(3)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(4)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

(5)  GU ....

(6)  GU L 276 del del 6.10.1990, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(9)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(10)   Tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(11)   Diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(12)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 709/2004 della Commissione (GU L 111 del 17.4.2004, pag. 21).

(13)   Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(14)  Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(15)  Sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(16)  Diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(17)  Sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(18)  Il primo giorno del sesto mese che segue la data di pubblicazione del presente regolamento+ 6 anni.

(19)  Il primo giorno del sesto mese che segue la data di pubblicazione del presente regolamento + 5 anni.

(20)  Il primo giorno del sesto mese successivo alla pubblicazione del presente regolamento.

(21)  Il primo giorno del sesto mese successivo alla pubblicazione del presente regolamento.

(22)  L'ultimo giorno del diciassettesimo mese successivo alla pubblicazione del presente regolamento.

ALLEGATO I

VITAMINE E MINERALI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTI AGLI ALIMENTI

1.   Vitamine

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina K

Vitamina B1

Vitamina B2

Niacina

Acido pantotenico

Vitamina B6

Acido folico

Vitamina B12

Biotina

Vitamina C

2.   Minerali

Calcio

Magnesio

Ferro

Rame

Iodio

Zinco

Manganese

Sodio

Potassio

Selenio

Cromo

Molibdeno

Cloruro

Fosforo

ALLEGATO II

FORMULE VITAMINICHE E SOSTANZE MINERALI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE AGLI ALIMENTI

1.   formule vitaminiche

VITAMINA A

retinolo

acetato di retinile

palmitato di retinile

beta-carotene

VITAMINA D

colecalciferolo

ergocalciferolo

VITAMINA E

D-alfa-tocoferolo

DL-alfa-tocoferolo

acetato di D-alfa-tocoferile

acetato di DL-alfa-tocoferile

succinato acido di D-alfa-tocoferile

VITAMINA K

fillochinone (fitomenadione)

VITAMINA B1

cloridrato di tiamina

mononitrato di tiamina

VITAMINA B2

riboflavina

riboflavina 5'-fosfato, sodio

NIACINA

acido nicotinico

nicotinamide

ACIDO PANTOTENICO

D-pantotenato, calcio

D-pantotenato, sodio

dexpantenolo

VITAMINA B6

cloridrato di piridossina

piridossina-5'-fosfato

dipalmitato di piridossina

ACIDO FOLICO

acido pteroil-monoglutammico

VITAMINA B12

cianocobalamina

idrossocobalamina

BIOTINA

D-biotina

VITAMINA C

acido L-ascorbico

L-ascorbato di sodio

L-ascorbato di calcio

L-ascorbato di potassio

6-palmitato di L-ascorbile

2.   MINERALI

carbonato di calcio.

cloruro di calcio

sali di calcio dell'acido citrico

gluconato di calcio

glicerofosfato di calcio

lattato di calcio

sali di calcio dell'acido ortofosforico

idrossido di calcio

ossido di calcio

acetato di magnesio

carbonato di magnesio

cloruro di magnesio

sali di magnesio dell'acido citrico

gluconato di magnesio

glicerofosfato di magnesio

sali di magnesio dell'acido ortofosforico

lattato di magnesio

idrossido di magnesio

ossido di magnesio

solfato di magnesio

carbonato ferroso

citrato ferroso

citrato ferrico di ammonio

gluconato ferroso

fumarato ferroso

difosfato ferrico di sodio

lattato ferroso

solfato ferroso

difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)

saccarato ferrico

ferro elementare (carbonile+elettrolitico+ riduzione con idrogeno)

carbonato rameico

citrato rameico

gluconato rameico

solfato rameico

complesso rame-lisina

ioduro di potassio

iodato di potassio

ioduro di sodio

iodato di sodio

acetato di zinco

cloruro di zinco

citrato di zinco

gluconato di zinco

lattato di zinco

ossido di zinco

carbonato di zinco

solfato di zinco

carbonato di manganese

cloruro di manganese

citrato di manganese

gluconato di manganese

glicerofosfato di manganese

solfato di manganese

bicarbonato di sodio

carbonato di sodio

cloruro di sodio

citrato di sodio

gluconato di sodio

lattato di sodio

idrossido di sodio

sali di sodio dell'acido ortofosforico

bicarbonato di potassio

carbonato di potassio

cloruro di potassio

citrato di potassio

gluconato di potassio

glicerofosfato di potassio

lattato di potassio

idrossido di potassio

sali di potassio dell'acido ortofosforico

seleniato di sodio

selenito acido di sodio

selenito di sodio

cloruro di cromo (III) e il suo esaidrato

solfato di cromo (III) e il suo esaidrato

molibdato di ammonio (molibdeno (VI))

molibdato di sodio (molibdeno (VI))

fluoruro di potassio

fluoruro di sodio

solfato di calcio

fosfato di potassio

fosfato di sodio

dipalminato di pirossidina

ALLEGATO III

SOSTANZE IL CUI IMPIEGO NEGLI ALIMENTI È VIETATO O SOGGETTO A CONDIZIONI

Parte A — Sostanze proibite

Parte B — Sostanze soggette a restrizioni

Parte C — Sostanze sottoposte alla sorveglianza della Commissione

P6_TA(2005)0203

Orientamenti per le politiche degli Stati membri sull'occupazione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2005)0141 — C6-0111/2005 — 2005/0057(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0141) (1),

visto l'articolo 128 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0111/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0149/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis) La struttura degli orientamenti integrati dovrebbe comportare una migliore efficacia della strategia di Lisbona, nel debito rispetto della politica economica, sociale e ambientale.

Emendamento 2

Considerando 2

(2) Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 ha lanciato una strategia mirante ad una crescita economica sostenibile, alla creazione di nuovi e migliori posti di lavoro e ad una maggiore coesione sociale, con obiettivi occupazionali di lungo periodo, anche se dopo cinque anni i risultati non sono uniformi .

(2) Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 ha lanciato una strategia mirante ad una crescita economica sostenibile, alla creazione di nuovi posti di lavoro e qualitativamente migliori e ad una maggiore coesione e inclusione sociale, con l'obiettivo della piena occupazione nel lungo periodo. Tuttavia, dopo cinque anni tali obiettivi rimangono ancora lontani, ragion per cui è evidente che occorrono sforzi considerevolmente maggiori per raggiungere gli obiettivi in materia di occupazione stabiliti per il 2010 .

Emendamento 3

Considerando 3

(3) La presentazione di un insieme integrato di orientamenti per l'occupazione e di indirizzi di massima per le politiche economiche contribuisce a ricentrare la strategia di Lisbona sulla crescita e l' occupazione. La strategia europea a favore dell'occupazione svolge un ruolo di primo piano ai fini della realizzazione degli obiettivi occupazionali della strategia di Lisbona.

(3) La presentazione di un insieme integrato di orientamenti per l'occupazione e di indirizzi di massima per le politiche economiche contribuisce a ricentrare la strategia di Lisbona sullo sviluppo sostenibile e sull' occupazione, dando un nuovo impulso alla dimensione ambientale, il che consentirà di realizzare i suoi obiettivi. Gli obiettivi occupazionali della strategia di Lisbona , integrati da obiettivi di coesione e inclusione sociale, unitamente ad un'impostazione globale dell'uguaglianza di genere e al principio di non discriminazione, formano la base della strategia europea per l'occupazione .

Emendamento 4

Considerando 4

(4) In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di primavera del 22 e 23 marzo 2005, la piena occupazione, la qualità del lavoro, la produttività della manodopera e la coesione sociale richiedono priorità chiare: attrarre in modo permanente un maggior numero di persone verso il mondo del lavoro e modernizzare i sistemi previdenziali ; accrescere la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese e la flessibilità del mercato del lavoro; investire maggiormente in capitale umano migliorando l'istruzione e le qualifiche.

(4) In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di primavera del 22 e 23 marzo 2005, la piena occupazione, la qualità del lavoro, la sicurezza e la produttività della manodopera e la coesione e inclusione sociale richiedono priorità chiare: inserire un maggior numero di persone nel mercato del lavoro promuovendo l'adozione di decisioni volte a conciliare la vita familiare e il lavoro e pari opportunità ; accrescere l'occupabilità dei lavoratori e l'adattabilità organizzativa delle imprese , aumentando così la flessibilità e la sicurezza del mercato del lavoro; promuovere l'inclusione sociale attraverso l'integrazione occupazionale dei lavoratori svantaggiati, delle donne, dei giovani e degli anziani; investire maggiormente in capitale umano migliorando l'istruzione e le qualifiche e prestando particolare attenzione all'innovazione e allo sviluppo tecnologico nonché all'apertura di nuovi settori di occupazione. Tutto ciò costituirà una solida base per modernizzare e garantire la solidarietà e la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale .

Emendamento 5

Considerando 5

(5) è opportuno che gli orientamenti per l'occupazione siano soggetti ad una revisione totale solo ogni tre anni e che l'entità del loro aggiornamento negli anni successivi fino al 2008 rimanga limitata .

(5) è opportuno che gli orientamenti per l'occupazione siano soggetti ad una revisione totale solo ogni tre anni ; in via eccezionale essi potrebbero essere aggiornati negli anni intermedi fino al 2008.

Emendamento 6

Considerando 6 e sono integrate dalla presente decisione.

(6) Le raccomandazioni in materia di occupazione adottate dal Consiglio il 14 ottobre 2004 restano valide come punto di riferimento.

(6) Le raccomandazioni in materia di occupazione adottate dal Consiglio il 14 ottobre 2004 restano valide come punto di riferimento e sono integrate dalla presente decisione .

Emendamento 7

Articolo 2

Le politiche occupazionali degli Stati membri terranno conto di tutti gli aspetti degli orientamenti di cui si riferirà annualmente nei programmi nazionali di Lisbona.

Nell'elaborare le proprie politiche occupazionali , gli Stati membri tengono conto di tutti gli aspetti degli orientamenti — che dovrebbero essere interpretati in senso lato come comprendenti gli aspetti essenziali della politica sociale e dell'occupazione — e presentano una relazione sull'applicazione di tali politiche e sui loro effetti per quanto riguarda il tasso di occupazione in generale e quello delle donne e degli anziani in particolare .

Emendamento 8

Allegato, Sezione 1, comma precedente l'Orientamento 16

La piena occupazione e la riduzione della disoccupazione e dell'inattività, tramite l'aumento della domanda e dell'offerta di manodopera, rivestono una vitale importanza e vanno di pari passo con l'obiettivo di rendere più attrattivo il mondo del lavoro, di migliorarne la qualità, di favorire la crescita della produttività e di ridurre il numero dei lavoratori poveri . è opportuno sfruttare a pieno le sinergie tra qualità del lavoro, produttività e occupazione e occorre intervenire con risolutezza per potenziare l'inserimento sociale, prevenire l'esclusione dal mercato del lavoro, favorire l'occupazione dei più svantaggiati e ridurre le disparità a livello locale in termini di occupazione, disoccupazione e produttività della manodopera, specie nelle regioni in ritardo. Ai fini del progresso, è essenziale promuovere le pari opportunità, combattere la discriminazione e favorire l'integrazione della dimensione uomo-donna.

La piena occupazione e la riduzione della disoccupazione e dell'inattività, tramite l'aumento della domanda e dell'offerta di manodopera, rivestono una vitale importanza e vanno di pari passo con l'obiettivo di rendere più attrattivo il mondo del lavoro, di migliorarne la qualità e di favorire la crescita della produttività , contribuendo così alla competitività dell'economia europea. è opportuno sfruttare a pieno le sinergie tra qualità del lavoro, produttività e occupazione e occorre intervenire con risolutezza , prendendo le decisioni adeguate, per potenziare l'inserimento sociale, prevenire l'esclusione dal mercato del lavoro, favorire l'occupazione dei più svantaggiati , delle donne, dei giovani e degli anziani, e ridurre le disparità a livello locale in termini di occupazione, disoccupazione e produttività della manodopera, specie nelle regioni in ritardo. Ai fini del progresso in tali settori , è essenziale promuovere le pari opportunità, anche tra immigrati legali e non immigrati, combattere ogni tipo di discriminazione e favorire l'integrazione della dimensione uomo-donna.

Emendamento 9

Allegato, Sezione 1, comma precedente l'Orientamento 17

L' aumento dei livelli occupazionali costituisce lo strumento più efficace per generare la crescita economica e promuovere economie favorevoli all' inserimento sociale, assicurando al tempo stesso margini di sicurezza per gli inabili al lavoro. In previsione del calo della popolazione in età lavorativa, si rendono assolutamente necessari un nuovo approccio al lavoro basato sul ciclo di vita e l'ammodernamento dei regimi previdenziali tale da garantirne la pertinenza, la sostenibilità finanziaria e la rispondenza alle mutevoli necessità sociali. Occorre uno sforzo particolare volto a colmare il persistente divario in termini occupazionali tra donne e uomini e a far fronte ai bassi livelli di occupazione della forza lavoro giovane e in età avanzata, nell'ambito del nuovo approccio intergenerazionale. Sono inoltre necessarie iniziative volte a combattere la disoccupazione giovanile che risulta in media doppia rispetto al tasso di disoccupazione generale. Occorre creare le condizioni favorevoli allo sviluppo occupazionale, che si tratti della prima occupazione, del ritorno al lavoro dopo un'interruzione o della volontà di prolungare l'arco lavorativo. La qualità del lavoro, misurabile in termini di salari e indennizzi, condizioni lavorative, sicurezza dell'impiego, formazione continua e prospettive di carriera, nonché il sostegno e gli incentivi derivanti dai regimi previdenziali, svolgono un ruolo fondamentale. La realizzazione del patto europeo per la gioventù dovrebbe fornire un contributo ad un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita .

La crescita economica consente l' aumento dei livelli occupazionali e costituisce la base più efficace di un'economia sociale che promuove l' inserimento sociale, assicurando al tempo stesso margini di sicurezza per gli inabili al lavoro. Alla luce delle nuove e mutevoli esigenze della società e delle nuove forme di emarginazione, in particolare la violenza domestica, e in previsione del calo della popolazione in età lavorativa, si rendono assolutamente necessari un nuovo approccio al lavoro basato sul ciclo di vita , grazie alla possibilità dell'apprendimento permanente, e l'ammodernamento dei regimi previdenziali tale da garantirne la pertinenza, la sostenibilità finanziaria e la rispondenza alle mutevoli necessità sociali. Occorre uno sforzo particolare e si dovrebbero adottare misure atte a colmare il persistente divario in termini lavorativi e salariali tra donne e uomini e a far fronte ai bassi livelli di occupazione della forza lavoro giovane e in età avanzata, nell'ambito del nuovo approccio intergenerazionale. Occorre creare le condizioni favorevoli allo sviluppo occupazionale, che si tratti della prima occupazione, del ritorno al lavoro dopo un'interruzione o della volontà di prolungare l'arco lavorativo. La qualità del lavoro, misurabile in termini di salari e indennizzi, condizioni lavorative, salute e sicurezza sul lavoro , sicurezza dell'impiego, formazione continua e prospettive di carriera, nonché il sostegno e gli incentivi derivanti dai regimi fiscali e previdenziali, svolgono un ruolo fondamentale. La realizzazione del patto europeo per la gioventù e il coordinamento delle iniziative da esso previste dovrebbero contribuire efficacemente all'integrazione professionale e sociale dei giovani e alla solidarietà tra generazioni, nonché al rafforzamento della competitività dell'economia europea, sulla base delle competenze, della conoscenza e del rispetto del ciclo della vita .

Emendamento 10

Allegato, Sezione 1, Orientamento 17

Orientamento. Promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita tramite: un rinnovato impegno a creare percorsi occupazionali rivolti ai giovani e a combattere la disoccupazione giovanile; interventi risoluti volti a sopprimere le differenze occupazionali e salariali tra uomini e donne; una migliore armonizzazione lavoro-vita privata, tramite la fornitura e la disponibilità di strutture abbordabili di assistenza all'infanzia e ad altre persone a carico; regimi pensionistici e sistemi sanitari moderni, che si rivelino adeguati, finanziariamente sostenibili e rispondenti alle mutevoli necessità, in modo tale da stimolare l'attività professionale e la prolungazione della vita lavorativa ricorrendo, tra le altre cose, ad appropriati incentivi al lavoro e disincentivi al prepensionamento; sostegno a condizioni di lavoro che favoriscano l'invecchiamento attivo. (Orientamento integrato n. 17). Si veda anche l'orientamento integrato «Assicurare la sostenibilità economica» (n. 2).

Orientamento. Adeguare il lavoro alle diverse fasi della vita tramite: un rinnovato impegno a creare percorsi occupazionali rivolti ai giovani e a combattere la disoccupazione giovanile fornendo ai medesimi un'istruzione e una formazione professionale di alta qualità e individualmente idonee ; interventi risoluti volti a lottare contro la discriminazione sul luogo di lavoro, sopprimendo le differenze occupazionali e salariali nonché relative alla promozione professionale tra uomini e donne; l'agevolazione dell'accesso al lavoro per le donne vittime della violenza domestica; una migliore armonizzazione lavoro-vita privata, promuovendo una ripartizione egualitaria delle responsabilità familiari, il sostegno alle famiglie monoparentali, l'offerta di modelli di lavoro flessibili sia per le donne sia per gli uomini, il ricorso al congedo parentale e, in particolare, la fornitura e la disponibilità di strutture abbordabili di assistenza all'infanzia e ad altre persone a carico , conformemente agli obiettivi stabiliti dal Consiglio europeo di Barcellona del 2002 ; regimi pensionistici e sistemi sanitari moderni e migliori , che si rivelino adeguati, finanziariamente sostenibili e rispondenti alle mutevoli necessità, in modo tale da stimolare l'attività professionale e la prolungazione, su base volontaria, della vita lavorativa ricorrendo, tra le altre cose, ad appropriati incentivi al lavoro e disincentivi al prepensionamento; sostegno a condizioni di lavoro che favoriscano l'invecchiamento attivo , in particolare il pensionamento graduale e flessibile . (Orientamento integrato n. 17). Si veda anche l'orientamento integrato «Assicurare la sostenibilità economica» (n. 2).

Emendamento 11

Allegato, Sezione 1, comma precedente l'Orientamento 18

Agevolare l'accesso dei disoccupati all'impiego, prevenire la disoccupazione e garantire che coloro che perdono il lavoro rimangano in stretto contatto con il mercato del lavoro e migliorino le loro capacità di assunzione sono requisiti essenziali ai fini di una maggiore partecipazione e della lotta all'esclusione sociale. A tal fine, occorre eliminare gli ostacoli al mercato del lavoro fornendo assistenza alla ricerca effettiva di impiego, agevolando l'accesso alla formazione e ad altri provvedimenti di attiva integrazione nel mercato del lavoro, facendo sì che l'attività lavorativa risulti finanziariamente attraente e eliminando le trappole di disoccupazione, povertà e inattività. è opportuno prestare particolare attenzione all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone meno favorite, tramite lo sviluppo di sevizi e dell'economia sociali. I divari, tuttora troppo ampi, in termini di disoccupazione tra i meno favoriti e gli altri, nonché tra cittadini dei paesi terzi e cittadini dell'Unione, vanno ridotti notevolmente, conformemente agli obiettivi nazionali. Combattere la discriminazione, incentivare l'occupazione dei disabili e favorire l'integrazione dei migranti e delle minoranze rivestono un'importanza fondamentale.

Agevolare l'accesso dei disoccupati all'impiego, prevenire la disoccupazione e garantire che coloro che perdono il lavoro rimangano in stretto contatto con il mercato del lavoro e migliorino le loro capacità di assunzione sono requisiti essenziali ai fini di una maggiore partecipazione della società al mercato del lavoro e della lotta all'esclusione sociale. A tal fine, occorre eliminare gli ostacoli al mercato del lavoro fornendo assistenza alla ricerca effettiva di impiego, agevolando l'accesso alla formazione e ad altri provvedimenti di attiva integrazione nel mercato del lavoro, facendo sì che l'attività lavorativa risulti finanziariamente attraente e eliminando le trappole di disoccupazione, povertà e inattività. è opportuno prestare particolare attenzione all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone meno favorite, tramite lo sviluppo di servizi e dell'economia sociali. I divari, tuttora troppo ampi, in termini di disoccupazione tra i meno favoriti , le donne, i giovani e gli anziani, e gli altri, nonché tra cittadini dei paesi terzi e cittadini dell'Unione, vanno ridotti notevolmente, conformemente agli obiettivi nazionali. Combattere la discriminazione nella vita professionale, in particolare per quanto concerne l'accesso all'occupazione, alla formazione e alla promozione professionale, come pure nelle condizioni di lavoro , incentivare l'occupazione dei disabili e favorire l'integrazione degli immigrati e delle minoranze rivestono un'importanza fondamentale.

Emendamento 12

Allegato, Sezione 1, Orientamento 18

Orientamento. Garantire sbocchi occupazionali per quanti sono alla ricerca di impiego e per le persone meno favorite tramite: provvedimenti attivi e preventivi riguardanti il mercato del lavoro , quali la tempestiva individuazione delle necessità, l'assistenza alla ricerca di un impiego, la guida e la formazione rientranti in piani d'azione personalizzati, la fornitura di servizi sociali di sostegno all'inserimento nel mercato del lavoro dei meno favoriti e che contribuiscano alla coesione sociale e territoriale e alla lotta alla povertà; il permanente adeguamento dei sistemi fiscali e previdenziali, compresa la gestione e la condizionalità dei contributi e la riduzione delle aliquote di imposta marginali effettive elevate, con l'intento di rendere il lavoro finanziariamente attraente e di garantire adeguati livelli di protezione sociale. (Orientamento integrato n. 18).

Orientamento. Garantire sbocchi occupazionali aperti per quanti sono alla ricerca di impiego e per le persone meno favorite , le donne, i giovani e gli anziani, tramite: provvedimenti attivi per l'occupazione e provvedimenti preventivi per combattere la disoccupazione , quali la tempestiva individuazione delle necessità, le azioni volte a creare nuove fonti di occupazione in settori come i servizi sociali e l'assistenza sanitaria, l'ambiente o le nuove tecnologie, l'assistenza alla ricerca di un impiego, la guida, la formazione e la riqualificazione professionale rientranti in piani d'azione personalizzati, la fornitura di servizi sociali di sostegno all'inserimento nel mercato del lavoro dei meno favoriti e che contribuiscano alla coesione sociale e territoriale e alla lotta alla povertà; la promozione dello sviluppo dei settori del volontariato e dell'economia sociale ed il permanente adeguamento dei sistemi fiscali e previdenziali, compresi i criteri applicati e la loro gestione, e la riduzione delle aliquote di imposta marginali effettive elevate, con l'intento di rendere il lavoro finanziariamente attraente e di garantire e mantenere nel tempo adeguati livelli di protezione sociale. È necessario realizzare uno sforzo particolare a favore delle persone che soffrono di una disabilità, elaborando politiche volte a promuovere il loro impiego e la creazione di un ambiente accessibile. Occorre inoltre intraprendere azioni volte a promuovere la piena integrazione degli immigrati nella società e nel mondo del lavoro, e a sradicare il razzismo nonché ogni forma di discriminazione e di molestie sul posto di lavoro e nella vita sociale . (Orientamento integrato n. 18).

Emendamento 13

Allegato, Sezione 1, Orientamento 19

Orientamento. Migliorare l'incontro domanda-offerta nel mercato del lavoro tramite: la modernizzazione e il potenziamento delle autorità responsabili del mercato del lavoro, in particolar modo dei servizi di collocamento; una maggiore trasparenza delle possibilità di impiego e di formazione a livello nazionale e europeo per agevolare la mobilità in Europa; una maggiore capacità di anticipare le esigenze in termini di qualifiche, nonché le carenze e le strozzature del mercato del lavoro; una gestione adeguata della migrazione economica . (Orientamento integrato n. 19).

Orientamento. Migliorare la gestione dell'occupazione tramite: la modernizzazione e il potenziamento delle autorità responsabili del mercato del lavoro, in particolar modo dei servizi di collocamento; una maggiore trasparenza ed accessibilità delle possibilità di impiego e di formazione e riqualificazione professionale a livello nazionale e europeo in modo da ridurre la durata della fase di passaggio da un lavoro all'altro; lo sviluppo dell'insegnamento delle lingue, per agevolare la mobilità e lo scambio di conoscenze in Europa; una maggiore capacità di anticipare le esigenze in termini di qualifiche, nonché le carenze e le strozzature del mercato del lavoro; una gestione adeguata e tempestiva dei movimenti migratori, nello spirito dell'agenda di Tampere . (Orientamento integrato n. 19).

Emendamento 14

Allegato, parte 1, Orientamento 19 bis (nuovo)

 

Orientamento. Prevenire le malattie in modo da ridurre il costo del lavoro e i deficit dei servizi sanitari statali, al fine di ridurre il numero dei pensionamenti anticipati per invalidità permanente e il numero delle pensioni concesse per infortuni sul lavoro o malattie professionali (Orientamento integrato n. 19 bis).

Emendamento 15

Allegato, Sezione 2, titolo

Accrescere la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese e la flessibilità del mercato del lavoro

Accrescere la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese e la flessibilità e la sicurezza del mercato del lavoro

Emendamento 16

Allegato, Sezione 2, comma 1

L'Europa deve potenziare la sua capacità di anticipare, suscitare e assorbire il cambiamento sociale, il che rende necessari costi della manodopera favorevoli all'occupazione, forme moderne di organizzazione del lavoro e mercati del lavoro ben funzionanti, più flessibili e che garantiscano la sicurezza dell'impiego, onde rispondere ai bisogni delle imprese e dei lavoratori. Un tale approccio consentirebbe inoltre di evitare la segmentazione dei mercati del lavoro e di ridurre l'attività lavorativa non dichiarata .

L'Europa deve potenziare la sua capacità di anticipare, suscitare e assorbire il cambiamento sociale, il che rende necessari costi della manodopera favorevoli all'occupazione, forme moderne di organizzazione del lavoro , l'estensione dell'apprendimento permanente, mercati del lavoro ben funzionanti, più flessibili e che garantiscano la sicurezza dell'impiego, maggiori opportunità di conciliare lavoro e vita privata, onde rispondere ai bisogni delle imprese e dei lavoratori. Un tale approccio consentirebbe inoltre di evitare la segmentazione dei mercati del lavoro e di ridurre l'attività lavorativa irregolare .

Emendamento 17

Allegato, Sezione 2, comma 2

In una realtà caratterizzata da un'economia sempre più globalizzata, dall'apertura dei mercati e dall'incessante rinnovamento tecnologico, le imprese come i lavoratori sono posti davanti alla necessità, nonché alla possibilità, di adattarsi. Benefico nell'insieme alla crescita e all'occupazione, questo processo di cambiamenti strutturali produce al tempo stesso trasformazioni destabilizzanti per alcune fasce di lavoratori e di imprese. Ai fini della competitività, è necessario che queste ultime acquisiscano maggiore flessibilità per far fronte ai cambiamenti improvvisi della domanda dei beni e servizi che esse producono, si adattino alle nuove tecnologie e siano aperte all'incedere dell' innovazione. Oltre a dover rispondere alla crescente domanda di posti di lavoro di qualità, determinata dalle preferenze personali dei lavoratori e dai cambiamenti nella sfera familiare, le imprese dovranno ugualmente far fronte all'invecchiamento della manodopera e alla diminuzione del numero di giovani lavoratori. Man mano che i modelli occupazionali si diversificano e diventano più irregolari , i percorsi professionali diventano più complessi e , in un ciclo di vita, i lavoratori devono gestire con successo un numero crescente di transizioni . Alla luce della rapida trasformazione delle economie e delle ristrutturazioni che ne derivano, i lavoratori devono adattarsi a nuovi metodi di lavoro, compreso un migliore sfruttamento delle TIC, e alle modifiche del loro status professionale e devono essere pronti a seguire formazioni durante tutta la vita lavorativa. Un più vasto accesso alle opportunità di lavoro, esteso fino al livello dell'Unione, è inoltre raggiungibile tramite la mobilità sociale.

In una realtà caratterizzata da un'economia sempre più globalizzata, dall'apertura dei mercati e dall'incessante rinnovamento tecnologico, le imprese come i lavoratori sono posti davanti alla necessità, nonché alla possibilità, di adattarsi. Benefico nell'insieme alla crescita e all'occupazione, questo processo di cambiamenti strutturali produce al tempo stesso trasformazioni destabilizzanti per alcune fasce di lavoratori e di imprese. Ai fini della competitività, è necessario che queste ultime siano messe in grado di far fronte con maggiore flessibilità ai cambiamenti della domanda dei beni e servizi che esse producono, si adattino alle nuove tecnologie e si dimostrino capaci di innovazione. Esse dovrebbero inoltre essere in grado di soddisfare la crescente domanda di posti di lavoro di qualità più elevata , determinata dalle preferenze personali dei lavoratori e dai cambiamenti nella sfera familiare, le imprese dovranno ugualmente far fronte all'invecchiamento della manodopera e alla diminuzione del numero di giovani lavoratori. Man mano che i modelli occupazionali si diversificano, i percorsi professionali diventano più complessi e i lavoratori devono necessariamente svolgere molteplici tipi di lavoro. Alla luce della rapida trasformazione delle economie e delle ristrutturazioni che ne derivano, i lavoratori devono essere dotati dei mezzi per adattarsi a nuovi metodi di lavoro, compreso un migliore sfruttamento delle TIC, e alle modifiche del loro status professionale e devono essere pronti a seguire formazioni durante tutta la vita lavorativa. Un più vasto accesso alle opportunità di lavoro, esteso fino al livello dell'Unione, è inoltre raggiungibile tramite la mobilità sociale.

Emendamento 18

Allegato, Sezione 2, Orientamento 20

Orientamento. Favorire al tempo stesso flessibilità e sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro tramite: l'adeguamento della legislazione in materia di lavoro, tramite un eventuale riesame del livello di flessibilità offerto da contratti permanenti e non; una migliore capacità di anticipazione e di gestione positiva del cambiamento, compresa la ristrutturazione economica, in particolar modo quello legato all'apertura degli scambi, al fine di minimizzarne i costi sociali e agevolare il processo di adattamento; il sostegno alle trasformazioni dello status professionale, compresa la formazione, il lavoro autonomo, la creazione di imprese e la mobilità geografica; la promozione e la diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e adattabili, comprese migliori condizioni di salute e di sicurezza, la diversificazione delle disposizioni contrattuali e la modulazione degli orari di lavoro, in vista di potenziare la qualità e la produttività; adattamento all'uso delle nuove tecnologie sul posto di lavoro; azioni decise volte a trasformare il lavoro non dichiarato in occupazione regolare. (Orientamento integrato n. 20). Si veda anche l'orientamento integrato «Favorire una maggiore coerenza tra politiche macroeconomiche e politiche strutturali» (n. 4).

Orientamento. Favorire e aumentare al tempo stesso flessibilità e sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro , promuovere buone relazioni industriali sulla base di sindacati indipendenti e rappresentativi e di una migliore informazione e consultazione dei lavoratori, tramite: l'adeguamento e lo snellimento della legislazione in materia di lavoro, tramite un eventuale riesame del livello di flessibilità e di sicurezza offerto da contratti permanenti e non; una migliore capacità di anticipazione e di gestione positiva del cambiamento, compresa la ristrutturazione economica, in particolar modo quello legato all'apertura degli scambi, al fine di minimizzarne i costi sociali e agevolare il processo di adattamento alle nuove realtà ; il sostegno alle trasformazioni dello status professionale, compresa la formazione, il lavoro autonomo, la creazione di imprese e la mobilità geografica; la promozione e la diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e adattabili ; misure efficaci volte a ridurre gli incidenti sul luogo di lavoro grazie ad una migliore prevenzione dei rischi lavorativi, in particolare mediante accordi a livello europeo, nonché la diversificazione delle disposizioni contrattuali e la flessibilità degli orari di lavoro, in vista di potenziare la qualità dell'occupazione, la produttività e la conciliazione tra vita familiare e lavoro ; adattamento all'uso delle nuove tecnologie sul posto di lavoro; azioni decise volte a trasformare il lavoro irregolare in occupazione regolare e a lottare contro l'economia sommersa . (Orientamento integrato n. 20). Si veda anche l'orientamento integrato «Favorire una maggiore coerenza tra politiche macroeconomiche e politiche strutturali» (n. 4).

Emendamento 19

Allegato, Sezione 2, comma precedente l'Orientamento 21

Al fine di massimizzare la creazione di sbocchi occupazionali, preservare la competitività e contribuire al quadro economico generale, è opportuno che l'evoluzione salariale rispecchi la crescita della produttività sull'arco del ciclo economico e la situazione del mercato del lavoro. Sforzi mirati a ridurre i costi indiretti del lavoro e la forchetta fiscale potrebbero facilitare la creazione di sbocchi occupazionali , soprattutto a salario basso .

Al fine di massimizzare la creazione di sbocchi occupazionali, preservare la competitività e contribuire al quadro economico generale, è opportuno che l'evoluzione salariale rispecchi la crescita della produttività sull'arco del ciclo economico e la situazione del mercato del lavoro. Sforzi mirati a ridurre i costi indiretti del lavoro e la forchetta fiscale sono inoltre opportuni per facilitare la creazione di sbocchi occupazionali.

Emendamento 20

Allegato, Sezione 2, Orientamento 21

Orientamento. Garantire andamenti salariali e altri costi del lavoro favorevoli all'occupazione promuovendo un quadro tali affinché i negoziati salariali, nel pieno rispetto del ruolo delle parti sociali, riflettano le differenze in termini di produttività e di mercato del lavoro a livello settoriale e regionale; controllando e eventualmente modificando la struttura e il livello dei costi indiretti del lavoro, e verificandone l'impatto sull'occupazione, specie su quella a basso salario o sul primo impiego. (Orientamento integrato n. 21). Si veda anche l'orientamento integrato «Far sì che l'evoluzione salariale contribuisca alla stabilità macroeconomica e alla crescita» (n. 5).

Orientamento. Garantire andamenti salariali e altri costi del lavoro favorevoli all'occupazione sostenendo e promuovendo un quadro tale affinché i negoziati salariali, in particolare la contrattazione collettiva, pur nel pieno rispetto del ruolo delle parti sociali, riflettano le differenze in termini di produttività e di mercato del lavoro a livello nazionale, settoriale e regionale , nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali ; controllando e eventualmente modificando , di concerto con le parti sociali, la struttura e il livello dei costi indiretti del lavoro, principalmente i contributi ai regimi di sicurezza sociale, e verificandone l'impatto sull'occupazione, specie sui lavoratori poco qualificati, sui giovani al primo impiego , sugli anziani che desiderano continuare la vita attiva e sui disabili; realizzando azioni specifiche volte a combattere il divario retributivo fra i sessi, tra cui una più efficace applicazione della legislazione in materia di uguaglianza di genere in ordine alla parità di retribuzione, l'elaborazione di statistiche chiare e aggiornate, e il proseguimento dei piani per la parità. (Orientamento integrato n. 21). Si veda anche l'orientamento integrato «Far sì che l'evoluzione salariale contribuisca alla stabilità macroeconomica e alla crescita» (n. 5).

Emendamento 21

Allegato, Sezione 3, Orientamento 22

Orientamento. Potenziare e migliorare gli investimenti in capitale umano tramite: lo sviluppo di strategie efficienti di apprendimento permanente, conformemente agli impegni europei, che prevedano incentivi e meccanismi di condivisione dei costi per le imprese, gli enti pubblici e i privati, e che mirino in particolare a ridurre sostanzialmente il numero di studenti che abbandonano la scuola in anticipo; un più vasto accesso a corsi professionali primari, secondari e superiori, con possibilità di apprendistato e formazione per imprenditori ; maggiore partecipazione a corsi di formazione continua e sul lavoro durante tutto il ciclo lavorativo, in particolare a beneficio di lavoratori poco qualificati o in età più avanzata. (Orientamento integrato n. 22). Si veda anche l'orientamento integrato «Aumentare e migliorare gli investimenti nel campo della R&D» (n. 12).

Orientamento. Potenziare e migliorare gli investimenti in capitale umano tramite: lo sviluppo di strategie efficienti di apprendimento permanente, in collaborazione con le parti sociali, conformemente agli impegni europei, che prevedano incentivi e meccanismi di condivisione dei costi per le imprese, il settore pubblico e i privati, e che mirino a individuare e a programmare le misure necessarie a ridurre sostanzialmente il numero di studenti che abbandonano la scuola in anticipo; un più vasto accesso a corsi professionali primari, secondari e superiori, alla formazione professionale non universitaria, alla promozione dell'imprenditorialità a tutti i livelli d'istruzione e all'utilizzo della società dell'informazione e delle nuove tecnologie ; maggiore partecipazione a corsi di formazione continua e sul lavoro durante tutto il ciclo lavorativo, in particolare a beneficio dei lavoratori poco qualificati , di quelli in età più avanzata , delle donne, specie quando rientrano nel mondo del lavoro, e dei dipendenti delle piccole e medie imprese; la promozione di programmi di scambio di docenti e studenti tra imprese, a livello nazionale e tra gli Stati membri . (Orientamento integrato n. 22). Si veda anche l'orientamento integrato «Aumentare e migliorare gli investimenti nel campo della R&D» (n. 12).

Emendamento 22

Allegato, Sezione 3, Orientamento 23

Orientamento. Adattare i sistemi di istruzione e formazione ai nuovi requisiti in termini di competenze tramite: una migliore individuazione delle necessità e delle principali competenze occupazionali e la capacità di anticipare le esigenze future; la fornitura di strumenti educativi e di formazione su più vasta scala; la definizione di un quadro che garantisca la trasparenza delle qualifiche, il loro reale riconoscimento e la convalida della formazione informale o al di fuori dagli schemi formali; garantire l'attrattiva, l'apertura e l'elevata qualità dei sistemi di istruzione e di formazione. (Orientamento integrato n. 23).

Orientamento. Adattare i sistemi di istruzione e formazione ai nuovi requisiti in termini di competenze tramite: una migliore individuazione delle necessità e delle principali competenze occupazionali e la capacità di anticipare le esigenze future; la promozione di una stretta cooperazione tra imprese e istituti d'istruzione e di ricerca, onde creare le migliori condizioni per l'innovazione tra le imprese europee ; la fornitura di strumenti educativi e di formazione su più vasta scala; la definizione di un quadro che garantisca la trasparenza delle qualifiche equivalenti , il loro reale riconoscimento e la convalida della formazione informale o al di fuori dagli schemi formali; garantire l'attrattiva, l'apertura e l'elevata qualità dei sistemi di istruzione e di formazione , compresi sistemi adeguati alle esigenze specifiche dei soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro, in particolare le donne, i giovani e gli anziani; la realizzazione di azioni speciali per attirare studenti e scienziati di paesi terzi (Orientamento integrato n. 23).

Emendamento 23

Allegato, Sezione 3, comma successivo all'Orientamento 23

Nel passare all'azione, è opportuno che gli Stati membri veglino alla buona gestione delle politiche a favore dell'occupazione. Essi dovranno garantire un'ampia partecipazione al cambiamento coinvolgendo le istanze parlamentari e le parti in causa, comprese quelle a livello regionale e locale. Le parti sociali europee e nazionali sono chiamate a svolgere un ruolo centrale. È opportuno che gli Stati membri assumano impegni e individuino scopi in linea con gli orientamenti e le raccomandazioni dell'UE. Ai fini della buona gestione, occorre inoltre che le risorse amministrative e finanziarie vengano stanziate in modo trasparente. D'intesa con la Commissione, gli Stati membri punteranno alle risorse dei Fondi strutturali, nello specifico del Fondo sociale europeo, indirizzandole alla realizzazione della strategia europea per l'occupazione e renderanno conto delle iniziative intraprese. Si dovrà prestare particolare attenzione al potenziamento della capacità istituzionale e amministrativa negli Stati membri.

Nel passare all'azione, è opportuno che gli Stati membri veglino alla buona gestione delle politiche a favore dell'occupazione. Essi dovranno garantire un'ampia partecipazione al cambiamento coinvolgendo le istanze parlamentari e tutte le parti in causa, a livello europeo, nazionale, regionale e locale. È opportuno che gli Stati membri e gli attori regionali e locali assumano impegni e individuino scopi verificabili in linea con gli orientamenti e le raccomandazioni dell'UE nonché con le specifiche esigenze regionali e locali . Ai fini della buona gestione, occorre inoltre che le risorse amministrative e finanziarie vengano stanziate in modo trasparente. D'intesa con la Commissione, gli Stati membri e le regioni punteranno alle risorse dei Fondi strutturali, nello specifico del Fondo sociale europeo, indirizzandole alla realizzazione della strategia europea per l'occupazione e renderanno conto delle iniziative intraprese. Si dovrà prestare particolare attenzione al potenziamento della capacità istituzionale e amministrativa negli Stati membri e nelle regioni .


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0204

Armi leggere e di piccolo calibro

Risoluzione del Parlamento europeo sulle armi leggere e di piccolo calibro

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 15 marzo 2001 (1), del 15 novembre 2001 (2) e del 19 giugno 2003 (3) sulla lotta alla proliferazione e all'abuso delle armi leggere e di piccolo calibro,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che gli Stati membri dell'ONU si incontreranno nel giugno 2005 per la terza sessione del Gruppo di lavoro aperto delle Nazioni Unite sul rintracciamento delle armi leggere e di piccolo calibro illecite,

B.

considerando che gli Stati membri dell'ONU si incontreranno nel luglio 2005, in occasione della seconda riunione biennale degli Stati ONU, per valutare l'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite sul commercio illecito delle armi leggere e di piccolo calibro, e nel giugno/luglio 2006 per la Conferenza di revisione del programma d'azione ONU,

C.

ribadendo la sua preoccupazione per la continua proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro, che aggrava i conflitti armati e l'instabilità, agevola il terrorismo, mina lo sviluppo sostenibile e lo Stato di diritto e contribuisce a gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale,

D.

affermando la propria intenzione di impegnare ulteriormente l'UE e i suoi Stati membri in un dialogo costruttivo e permanente sui contenuti e le priorità delle politiche UE nelle iniziative e nei negoziati internazionali e regionali in materia di controllo delle armi leggere e di piccolo calibro,

E.

convinto che l'UE e i suoi Stati membri abbiano un ruolo fondamentale da svolgere nello sviluppo e nella promozione di criteri internazionali e regionali adeguati per combattere la proliferazione e l'abuso delle armi leggere e di piccolo calibro,

F.

incoraggiato dalla dichiarazione sulle armi leggere del 17 febbraio 2005 (4) rilasciata dalla Presidenza del Consiglio nel contesto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che accoglieva positivamente il riconoscimento dell'esplicita necessità, per gli Stati, di accelerare e concludere accordi giuridicamente vincolanti sul rintracciamento, il brokeraggio e i trasferimenti di armi leggere,

G.

giudicando positivamente il supporto attivo dell'UE nell'ambito del Gruppo di lavoro aperto delle Nazioni Unite sul rintracciamento di armi leggere e di piccolo calibro illecite, in vista della stipula di un accordo e dell'introduzione delle munizioni per armi leggere e di piccolo calibro nella portata dello strumento giuridico,

H.

compiacendosi inoltre del sostegno espresso pubblicamente dalla Presidenza lussemburghese in occasione della seduta del Parlamento a Strasburgo l'11 maggio 2005, nonché dai governi della Finlandia, del Regno Unito, dei Paesi Bassi, dell'Irlanda, della Spagna e della Polonia nei confronti di un trattato sul commercio degli armamenti, e dei loro sforzi di operare congiuntamente con altre parti allo scopo di creare un consenso regionale e mondiale sulla necessità di criteri giuridici globali per i trasferimenti di armi leggere e di piccolo calibro,

I.

preoccupato tuttavia per la mancanza di impegno UE nell'ambito dei negoziati ONU sul rintracciamento, in vista dell'introduzione di meccanismi di verifica dello strumento di rintracciamento che consentirebbero lo sviluppo di pertinenti orientamenti di migliore pratica ad integrazione di criteri minimi globali,

J.

auspicando e attendendosi che più Stati membri manifestino il loro sostegno attivo agli sforzi esplicati per creare un consenso sulla necessità che il trattato sul commercio di armamenti bandisca i trasferimenti di armi che comportano chiaramente il rischio di contribuire a gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale,

K.

deplorando la lentezza dei progressi delle consultazioni allargate ONU sulla lotta contro il brokeraggio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e la mancanza di un serio impegno a negoziare un accordo internazionale sul controllo del brokeraggio di armamenti,

L.

riconoscendo che, entro la fine dell'aprile 2004, il Protocollo ONU sulle armi da fuoco si è trasformato in uno strumento giuridicamente vincolante in quanto Polonia e Zambia sono state il 40° e 41° paese a ratificarlo; sottolinea che il Protocollo è il primo strumento globale che impegna gli Stati membri dell'ONU a regolamentare la produzione, l'esportazione, l'importazione e il transito di armi da fuoco,

1.

raccomanda che il Consiglio e gli Stati membri promuovano un meccanismo di revisione dinamico per lo strumento ONU di rintracciamento che è stato negoziato, comprendente la creazione di un gruppo di esperti tecnici incaricato di elaborare orientamenti di migliore pratica in materia di marcatura, registrazione e rintracciamento delle armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni;

2.

incoraggia i sei Stati membri UE che non hanno ancora firmato il Protocollo ONU sulle armi da fuoco a procedervi senza indugio;

3.

sollecita il Consiglio e gli Stati membri a lavorare attivamente per ottenere un consenso regionale e internazionale su criteri globali per i trasferimenti di armamenti, basato sugli obblighi vigenti per gli Stati ai sensi del diritto internazionale e sulla necessità di un trattato internazionale sul commercio di armamenti;

4.

raccomanda in questo contesto che il Consiglio e gli Stati membri incoraggino una discussione determinata in occasione della seconda riunione biennale degli Stati ONU del luglio 2005 sul programma d'azione delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di assicurare che negoziati relativi ad un trattato sul commercio di armamenti siano avviati immediatamente dopo la Conferenza di revisione del programma d'azione ONU del 2006;

5.

invita il Consiglio e gli Stati membri a rilanciare i propri sforzi per costruire il consenso regionale e internazionale sulla necessità di un trattato internazionale sul controllo delle armi di piccolo calibro e il brokeraggio delle armi leggere;

6.

propone che la sua commissione competente nel merito sia autorizzata ad elaborare a tempo debito una relazione d'iniziativa prima della Conferenza di revisione ONU 2006 allo scopo di verificare le azioni e la politica UE per quanto riguarda le armi leggere e di piccolo calibro e di impegnare ulteriormente il Consiglio e gli Stati membri nelle loro politiche a livello regionale e internazionale;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Presidenza del Consiglio, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.


(1)  GU C 343 del 5.12.2001, pag. 311.

(2)  GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 587.

(3)  GU C 69 E del 19.3.2004, pag. 136.

(4)  Dichiarazione della Presidenza del Consiglio. Riferimento PRES05-013EN, 17.2.2005.

P6_TA(2005)0205

Servizio europeo per l'azione esterna

Risoluzione del Parlamento europeo sugli aspetti istituzionali del servizio europeo per l'azione esterna

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione n. 24 della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sull'articolo III-296 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa sul trattato che adotta una Costituzione per l'Europa del 29 ottobre 2004 (1),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2004, in particolare i punti da 71 a 73,

vista la sua risoluzione del 12 gennaio 2005 sul trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, segnatamente il paragrafo 3, lettera d) (2),

vista l'audizione tenuta il 15 marzo 2005 dalla commissione per gli affari costituzionali,

vista l'interrogazione orale alla Commissione sugli aspetti istituzionali del «Servizio europeo di azione esterna», rivolta dalla commissione per gli affari costituzionali (Doc. O-0054/05),

viste le dichiarazioni fatte a nome della Commissione, nella riunione dell'11 maggio 2005, in risposta a tale interrogazione, nonché la discussione che ne è scaturita,

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che la configurazione del futuro servizio europeo di azione esterna (SEAE) è di cruciale importanza per il successo del progetto volto a rendere le relazioni esterne dell'Unione più coerenti, sicure ed efficienti,

B.

considerando che il Segretario generale del Consiglio e Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e la Commissione presenteranno congiuntamente, alla riunione del Consiglio europeo del giugno 2005, una relazione sui progressi compiuti nell'istituzione del SEAE,

C.

considerando necessario che il Parlamento europeo e la Commissione si accordino in tempo utile su alcuni aspetti fondamentali della struttura del SEAE,

1.

rammenta alla Commissione che una decisione sull'istituzione del SEAE è possibile soltanto con il suo consenso e la invita ad adoperarsi con tutto il suo peso istituzionale, nell'ambito dei lavori preparatori, per il mantenimento e l'ulteriore sviluppo del modello comunitario nel settore delle relazioni esterne dell'Unione;

2.

è convinto che, in termini organizzativi, amministrativi e di bilancio, il SEAE dovrebbe essere integrato nei servizi della Commissione, mentre le competenze direttive del Ministro degli esteri, che è anche Vicepresidente della Commissione, dovrebbero assicurare — come risulta dalla Costituzione — che l'operato del servizio sia legato, nel settore della politica estera «classica» (PESC e PESD), alle decisioni del Consiglio e, nel settore delle relazioni esterne comunitarie, alle deliberazioni del Collegio della Commissione;

3.

chiede alla Commissione di insistere, in linea con il senso e le finalità delle norme costituzionali e con lo spirito delle deliberazioni della Convenzione costituzionale, sul mantenimento dei seguenti principi nelle sue future proposte:

a)

il SEAE dovrebbe essere composto in proporzione corretta ed equilibrata da funzionari provenienti dalla Commissione, dal Segretariato del Consiglio e dai servizi diplomatici nazionali;

b)

l'articolazione del SEAE dovrebbe assicurare un'azione unitaria dell'Unione nelle relazioni esterne; in particolare, i servizi che finora si sono occupati di questioni della PESC in senso stretto e i funzionari che svolgono compiti direttivi nelle delegazioni dovrebbero essere trasferiti al SEAE;

c)

non risulta necessario sottrarre le competenze esterne a tutte le Direzioni generali della Commissione; la relazione da presentare al Consiglio europeo sui progressi realizzati dovrebbe proporre una base di discussione per i settori in questione (ossia le Direzioni generali commercio, sviluppo, allargamento, ufficio per la cooperazione EuropeAid, ufficio per l'aiuto umanitario e i servizi con valenza esterna nella Direzione generale «Affari economici e finanziari»;

d)

le delegazioni della Commissione esistenti in paesi terzi e gli uffici di collegamento del Consiglio dovrebbero essere unificati in «ambasciate dell'Unione» ed essere diretti da funzionari del SEAE, soggetti alle indicazioni e al controllo del Ministro degli esteri, integrati però nei servizi della Commissione da un punto di vista amministrativo, il che non esclude che gli esperti di dette delegazioni possano essere distaccati da altre Direzioni generali della Commissione o del Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 310 del 16.12.2004, pag. 420.

(2)  Testi approvati P6_TA_(2005)0004.

P6_TA(2005)0206

Condizioni di utilizzazione dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità frontaliera

Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente l'accordo fra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di utilizzazione dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità frontaliera (COM(2005)0032)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione (COM(2005)0032)),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (1),

vista la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (2),

visto l'accordo fra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di utilizzazione dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità frontaliera,

visto che l'accordo contiene una richiesta congiunta alla Commissione affinché dia attuazione all'accordo stesso con una decisione del Consiglio su proposta della Commissione stessa, ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2 del trattato CE,

visto l'articolo 78, paragrafo 3 del regolamento,

A.

considerando che l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede che ogni lavoratore abbia diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite,

B.

considerando che, ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1 del trattato le parti sociali a livello comunitario hanno la possibilità, se queste lo desiderano, di avviare un dialogo suscettibile di condurre a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi,

C.

considerando che l'articolo 139, paragrafo 2 del trattato prevede la possibilità di attuare accordi conclusi a livello comunitario, a richiesta congiunta delle parti firmatarie, con una decisione del Consiglio su proposta della Commissione,

1.

si rallegra del fatto che, benché l'articolo 139, paragrafo 2 del trattato non preveda la consultazione del Parlamento europeo sulle richieste presentate alla Commissione dalle parti sociali, la Commissione abbia trasmesso la presente proposta al Parlamento, invitandolo a far conoscere il suo parere al Consiglio e alla Commissione;

2.

approva l'accordo fra le parti sociali su taluni aspetti delle condizioni di utilizzazione dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità frontaliera; ritiene che esso introduca un sano equilibrio fra la necessità di migliorare le condizioni di lavoro, tutelando così la salute e la sicurezza dei lavoratori mobili, e quella di promuovere il traffico ferroviario transfrontaliero nell'Unione europea;

3.

condivide l'opportunità di sottoporre l'accordo al Consiglio; invita quindi il Consiglio ad adottare la proposta della Commissione relativa ad una direttiva del Consiglio in vista dell'attuazione dell'accordo così come stipulato fra le parti sociali;

4.

rileva che il settore del trasporto ferroviario è disciplinato dalla direttiva 2003/88/CE; osserva che altri strumenti comunitari possono contenere requisiti più specifici quanto all'organizzazione dell'orario di lavoro per talune occupazioni o attività occupazionali (articolo 14 della direttiva 2003/88/CE) e che, inoltre, deroghe possono essere ammesse a determinate condizioni per i lavoratori del trasporto ferroviario (articolo 17, paragrafo 3, lettera e) della direttiva 2003/88/CE);

5.

rileva che l'accordo introduce disposizioni specifiche per i lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità frontaliera, ad esempio tempi massimi di guida, e fissa il principio di periodi di riposo, o pause dal lavoro, giornalieri e settimanali più lunghi rispetto ai requisiti minimi di cui alla direttiva 2003/88/CE, prevedendo, rispetto alla direttiva, una maggiore flessibilità per tenere adeguatamente conto dei vincoli del settore ferroviario; ritiene pertanto che l'accordo sia debitamente coerente con la direttiva;

6.

si rallegra del fatto che l'accordo stipulato dalle parti sociali e la proposta della Commissione relativa ad una direttiva del Consiglio prevedano solo requisiti di minima, lasciando gli Stati membri e le parti sociali liberi di mantenere od introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori nel settore del trasporto ferroviario;

7.

sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalle parti sociali nel miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; è pienamente favorevole ad un adeguato coinvolgimento delle parti sociali nei negoziati del dialogo sociale e alla stipula, da parte loro, di accordi in materia di condizioni di lavoro;

8.

raccomanda l'approvazione della proposta;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alle parti sociali interessate.


(1)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(2)  GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.

P6_TA(2005)0207

Relazioni UE/Russia

Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni UE/Russia (2004/2170(INI))

Il Parlamento europeo,

visto l'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, entrato in vigore il 1o dicembre 1997 (1),

visto l'obiettivo dell'UE e della Russia, fissato nella dichiarazione congiunta pubblicata dopo il Vertice di San Pietroburgo del 31 maggio 2003, di istituire uno spazio economico comune, uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, uno spazio di cooperazione nel settore della sicurezza esterna e uno spazio di ricerca e istruzione, compresi gli aspetti culturali,

visti i numerosi e fondati rapporti di ONG russe e internazionali sulle gravi e perduranti violazioni dei diritti dell'uomo in Cecenia, le sentenze del 24 febbraio 2005 della Corte europea dei diritti dell'uomo relative a sei cause concernenti la Cecenia e le numerose cause analoghe ancora pendenti dinanzi a tale foro,

viste la sua raccomandazione del 26 febbraio 2004 al Consiglio sulle relazioni UE/Russia (2) e la sua risoluzione del 15 dicembre 2004 sul Vertice UE/Russia svoltosi il 25 novembre 2004 all'Aia (3),

vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2005 sui risultati delle elezioni in Ucraina (4),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2005 sulla Bielorussia (5),

visto l'esito del quindicesimo Vertice UE/Russia, svoltosi il 10 maggio 2005,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6-0135/2005),

A.

considerando che per garantire la stabilità, la sicurezza e la prosperità in tutto il continente europeo sono fondamentali le buone relazioni di vicinato e la cooperazione tra l'UE e la Russia; considerando altresì che tali relazioni devono basarsi su valori comuni, che comprendano quindi i diritti dell'uomo, l'economia di mercato, lo Stato di diritto e la democrazia,

B.

considerando che l'UE e la Russia nutrono grandi ambizioni per il loro partenariato e valutando positivamente i progressi compiuti riguardo a questioni quali la ratifica, da parte della Russia, del protocollo di Kyoto e l'estensione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione, e il transito delle persone nella regione di Kaliningrad, nonché i progressi compiuti nella negoziazione delle condizioni di adesione della Russia all'OMC,

C.

considerando che la Russia insiste sull'importanza del multilateralismo e vede la propria piena partecipazione all'ONU, al G-8 e al Consiglio d'Europa come uno dei fondamenti della propria politica estera,

D.

considerando che la democrazia si è indebolita in Russia, in particolare con il controllo, da parte del governo, di tutti i principali canali televisivi e della maggior parte di quelli radiofonici, con la diffusione dell'autocensura nella stampa scritta, le nuove limitazioni al diritto di organizzare manifestazioni pubbliche, il peggioramento del clima per le ONG, un accresciuto controllo politico sul potere giudiziario e cambiamenti nelle modalità di elezione dei membri della Duma, tutti elementi destinati a rafforzare il potere del Cremlino,

E.

deplorando il fatto che la situazione in Cecenia continui ad essere fuori controllo e che nel Caucaso settentrionale e a Mosca si sono verificati nuovi attacchi terroristici estremi, e ritenendo che sia urgentemente necessario adottare un nuovo approccio di cui l'Unione europea è disposta a sostenere l'elaborazione,

F.

considerando che l'UE intende garantire che il suo allargamento non crei nuove divisioni in Europa, bensì aiuti a diffondere ulteriormente prosperità e sviluppo; considerando altresì che l'UE intende intrattenere con la Russia un dialogo su questioni concernenti il loro vicinato comune,

G.

riconoscendo pienamente gli enormi sforzi e sacrifici compiuti dalle popolazioni dell'Unione sovietica nella lotta contro il regime del terrore nazista che non ha paragoni storici e nella liberazione di numerosi paesi europei e dei loro popoli, ma deplorando altresì le privazioni e i sacrifici immensi che l'occupazione, la conseguente annessione da parte dell'Unione sovietica e la tirannia esercitata da quest'ultima hanno inflitto molto spesso a parecchi paesi e popoli, compresi gli Stati baltici; sperando che la Russia riconosca pienamente tali fatti come punto di partenza per una riconciliazione globale con tutti gli Stati membri dell'Unione europea,

H.

considerando che un approccio coerente e obiettivo da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri è un presupposto necessario per una politica sana ed efficace nei confronti della Russia; considerando altresì che all'inizio del 2004 la Commissione e il Consiglio hanno riconosciuto l'esistenza di notevoli carenze nella procedura decisionale dell'UE per quanto riguarda la sua politica nei confronti della Russia, e che per garantire la coerenza è stato introdotto un nuovo metodo basato su un documento relativo a problemi chiave, ciascuno con una «linea da adottare»; considerando altresì che ciò non ha condotto ad un miglioramento sufficiente e che è necessario introdurre una qualche misura di controllo pubblico e parlamentare,

Politica dell'UE e degli Stati membri

1.

riconosce l'importanza della Russia in quanto partner per una cooperazione pragmatica, con il quale l'Unione condivide non soltanto interessi economici e commerciali, ma anche l'obiettivo di agire come partner strategici sulla scena internazionale nonché nel quadro del vicinato comune;

2.

riconosce il potenziale della Russia quale partner strategico speciale per garantire la pace, la stabilità e la sicurezza, per lottare contro il terrorismo internazionale e l'estremismo violento, e per affrontare questioni di «soft security» quali i rischi ambientali e nucleari, il traffico di stupefacenti, di armi e di esseri umani, nonché la criminalità organizzata transfrontaliera nel vicinato europeo, in collaborazione con l'OSCE e altri forum internazionali;

3.

evidenzia la necessità di sviluppare ulteriormente e attuare una strategia energetica comune per l'Europa, che associ i produttori, i distributori e i consumatori, allo scopo di creare un sistema energetico trasparente e sostenibile, e di rafforzare la diversificazione regionale degli approvvigionamenti; constata che lo sviluppo di una strategia di questo tipo è di comune interesse per l'UE e la Russia;

4.

invita la Commissione ed il Consiglio a dimostrare solidarietà e unità all'interno dell'Unione europea tra i vecchi e i nuovi Stati membri nel caso in cui la Russia miri a differenziare il proprio atteggiamento nei loro confronti;

5.

invita il Consiglio a stabilire requisiti in materia di rendiconto e altre disposizioni intese a garantire che le posizioni concordate siano sempre pienamente rispettate sia dall'UE che dai singoli Stati membri nei loro contatti con la Russia, come deve anche avvenire nei loro contatti con altri paesi terzi; sollecita gli Stati membri a sostenere, nelle loro relazioni bilaterali con la Russia, le posizioni comuni adottate dall'UE, assicurando la trasparenza e una consultazione appropriata;

6.

sottolinea che nell'Unione allargata, e in particolare nel contesto dei nuovi quadri finanziari e degli strumenti per le relazioni esterne, l'importanza della cooperazione regionale dovrebbe essere maggiormente accentuata, e che nelle regioni settentrionali dell'UE e in quelle nordoccidentali della Russia la dimensione nordica dovrebbe costituire il quadro di tale cooperazione regionale;

Quattro spazi comuni

7.

sostiene l'obiettivo di creare i quattro spazi di politica comuni e l'elaborazione di una road map per ciascuno di essi; insiste sul fatto che i quattro spazi vanno considerati come un unico insieme e che va attribuita maggiore priorità alla qualità rispetto alla celerità; richiama l'attenzione sulla necessità di pervenire non soltanto ad un accordo sulle formulazioni, ma anche ad una convergenza reale su questioni delicate di importanza primaria;

8.

si congratula, in special modo, per l'intenzione dell'Unione europea e della Russia di coooperare, in futuro, per risolvere i conflitti regionali come quelli della Transnistria, dell'Abhasia, dell'Ossezia meridionale e del Nagorno-Karabach ed evidenzia che la Russia deve ora rispondere positivamente alla disponibilità da parte dell'Unione europea di contribuire alla stabilizzazione, su scala politica e umanitaria, anche nel conflitto ceceno;

9.

si attende che il Consiglio e la Commissione, ma anche la Russia, sfruttino la spinta impressa dal Vertice per procedere, con misure concrete, ad attuare i piani d'azione; raccomanda, per quanto riguarda i quattro spazi comuni, di riservare un'attenzione particolare agli aspetti elencati in appresso:

spazio economico comune: plaude alla decisione di rafforzare la cooperazione in materia ambientale nonché nei settori delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'energia, ma sottolinea che sono necessari ulteriori progressi sul tema della concorrenza e che occorre migliorare le condizioni d'investimento, aumentando la prevedibilità e la certezza dei diritto;

spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia: sottolinea che i progressi in questo ambito non possono essere limitati alla riammissione e a procedure più agevoli in materia di visti, ma devono includere azioni volte a consolidare la democrazia, lo stato di diritto e l'indipendenza dei mezzi di comunicazione; sottolinea che le consultazioni in materia di diritti umani devono divenire un elemento permanente del partenariato UE/Russia;

spazio comune in materia di sicurezza esterna: si attende azioni concrete rispetto al rinnovato impegno a risolvere i «conflitti congelati» nel Caucaso e nella Transdnistria, nonché un potenziamento del dialogo sulla gestione delle crisi e la sicurezza;

spazio comune di ricerca, istruzione e cultura: accoglie favorevolmente la decisione di aprire a Mosca, nel 2006, un istituto europeo quale passo concreto verso una maggiore cooperazione in questo settore;

10.

sottolinea che la conclusione di un accordo di riammissione costituisce un requisito preliminare per la firma dell'accordo di agevolazione delle procedure in materia di visti UE/Russia; ritiene che l'UE dovrebbe accogliere favorevolmente l'obiettivo della Russia di un regime di visti semplificato con l'area Schengen, fissando come obiettivo di lungo termine un regime di circolazione senza visti, e prevedere tutte le condizioni necessarie in un piano d'azione chiaro che elenchi misure concrete;

11.

sostiene l'ambizione della Russia di aderire all'OMC e ravvisa un interesse comune nell'incoraggiare la Russia a diventare un partner caratterizzato da un'economia aperta, dinamica e diversificata; sottolinea la necessità di rafforzare l'indipendenza e la trasparenza del sistema giudiziario, allo scopo di creare un clima migliore per gli investimenti;

12.

rileva che l'ingresso nell'OMC invierà un segnale importante agli investitori stranieri, contribuendo in tal modo a rafforzare e diversificare le relazioni commerciali;

13.

invita la Commissione a proseguire e ad intensificare il dialogo con le autorità russe e con i partner economici su questioni di cooperazione commerciale ed economica, in particolare su quelle concernenti le regolamentazioni tecniche e la standardizzazione delle procedure doganali, la liberalizzazione dei servizi, l'abolizione dei monopoli e l'apertura del sistema bancario, e ad assicurare che la Russia ponga in essere, prima della sua adesione all'OMC, misure per l'applicazione della normativa sulla proprietà intellettuale che diano luogo ad una sostanziale riduzione della pirateria riguardante i diritti di proprietà intellettuale;

14.

incoraggia il governo russo ad attuare un sistema di fissazione dei prezzi delle risorse energetiche (gas) che ottemperi ai requisiti dell'OMC e a porre fine alla politica di discriminazione in materia di tariffe ferroviarie che favorisce i porti russi rispetto ai porti non russi nel Baltico, il che è contrario ai principi dell'economia di mercato ed ha un impatto sfavorevole sul commercio tra l'Unione europea e la Russia;

15.

invita l'UE e la Russia a sviluppare un'integrazione più profonda preparando e avviando negoziati per una zona di libero scambio immediatamente dopo l'adesione della Russia all'OMC; ritiene che l'accordo sulla zona di libero scambio UE/Russia rappresenti una tappa ambiziosa nella formazione dello spazio economico comune, che riguarderà gli scambi di beni e servizi, la libertà di stabilimento, le norme sugli appalti pubblici, la compatibilità regolamentare e altri aspetti commerciali;

16.

si compiace delle trattative in atto per estendere la cooperazione tra il programma europeo Galileo e il sistema russo di navigazione via satellite Glonass, e incoraggia le due parti a stipulare un accordo sulla compatibilità e l'utilizzazione complementare dei due sistemi di navigazione;

Democrazia, diritti dell'uomo e Stato di diritto in Russia

17.

esprime preoccupazione quanto all'evidente indebolimento dell'impegno della Russia a favore della democrazia, dell'economia di mercato e della protezione dei diritti dell'uomo; deplora le restrizioni imposte all'operato dei mass media liberi e indipendenti; ribadisce la sua critica riguardo all'uso del sistema giudiziario a fini chiaramente politici; rileva che tali tendenze influiscono sia sulla situazione del popolo russo che sulle relazioni esterne della Russia, e che fino a quando esse non saranno invertite lo sviluppo del partenariato UE/Russia risulterà più difficile;

18.

ritiene che, a tal riguardo, il caso Yukos rappresenti un banco di prova fondamentale per la Russia del rispetto dello Stato di diritto, dei diritti di proprietà, della trasparenza e di un mercato equo e aperto per gli investitori;

19.

prende atto delle consultazioni regolari avviate recentemente dall'UE e dalla Russia in materia di diritti dell'uomo e libertà fondamentali, inclusi i diritti di persone appartenenti a minoranze; sottolinea a tale riguardo che una siffatta consultazione deve essere in linea con gli orientamenti dell'UE in materia di dialogo sui diritti dell'uomo e dovrebbe pertanto includere nel suo processo la partecipazione del PE e di organizzazioni non governative, in modo da individuare le principali questioni da sollevare;

20.

sottolinea che tutti gli Stati dovrebbero onorare pienamente i loro impegni nazionali e internazionali in materia di diritti delle minoranze; esprime preoccupazione riguardo a quanto viene riportato sulla discriminazione di taluni gruppi etnici, ad esempio il popolo Mari;

21.

prende atto con preoccupazione delle manifestazioni di antisemitismo in Russia;

Politica di vicinato e politica estera

22.

è contrario ad una politica estera intesa a creare sfere di influenza; sottolinea la necessità di rispettare pienamente la sovranità e l'integrità territoriale di tutti gli Stati, compreso il diritto di ciascuno di essi di voler sviluppare le proprie relazioni con altri Stati e organizzazioni sulla base della concezione che esso stesso ha dei propri interessi e nel rispetto dei principi stabiliti nel quadro dell'ONU, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa;

23.

chiede alla Russia di considerare la diffusione della democrazia nei paesi vicini e l'instaurazione di legami più saldi con l'UE, inclusa un'eventuale adesione alla stessa, non come un pericolo per la propria posizione, ma piuttosto come un'occasione per rilanciare la cooperazione politica ed economica con tali paesi su una base di parità e reciproco rispetto;

24.

invita la Russia e tutti gli Stati membri dell'UE ad aprire completamente tutti i fascicoli segreti della Seconda guerra mondiale e a metterli a disposizione degli storici a fini di ricerche congiunte e di un ripristino della fiducia;

25.

invita la Russia ad uscire dall'impasse nelle sue relazioni con l'OSCE adempiendo al proprio obbligo di contribuire al bilancio di tale organizzazione; rileva che la mancanza di risorse di bilancio ostacola le operazioni dell'OSCE, il che si traduce nell'arresto del processo di democratizzazione e di promozione della sicurezza nell'Europa centrale e orientale; è favorevole ad un ulteriore sviluppo delle attività dell'OSCE nel campo della sicurezza e deplora che il mancato sostegno della Russia abbia reso impossibile proseguire la missione di monitoraggio della frontiera in Georgia; si rammarica, a tal riguardo, che il Consiglio abbia deciso di non prevedere alcun tipo di sostituzione per tale missione ; è inoltre favorevole ad esplorare ulteriormente la possibilità di rafforzare la promozione, da parte dell'OSCE, della cooperazione in ambito economico e ambientale, come richiesto dalla Russia; è tuttavia assolutamente contrario ad un indebolimento delle attività di monitoraggio elettorale e di altre attività relative alla «sfera umana» intraprese dall'OSCE, che rappresentano un'espressione tangibile dei valori comuni su cui si basa il partenariato UE/Russia;

26.

sottolinea che è importante creare uno spazio comune di sicurezza esterna che, con il tempo, potrebbe condurre all'istituzione di un forum specifico di alto livello per il dialogo UE/Russia su sicurezza, prevenzione e risoluzione dei conflitti, non proliferazione e disarmo; è favorevole alla partecipazione della Russia alla gestione delle crisi sotto la guida dell'UE alle condizioni definite dal Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002 (6), ammesso che le forze russe dimostrino la loro capacità di adeguarsi alle norme e alle procedure operative dell'UE e, più in generale, allo sviluppo di una cultura europea di sicurezza e di difesa;

27.

sottolinea che è importante perseguire una risoluzione pacifica e politica di tutti i conflitti territoriali e politici che interessano una parte della Federazione russa o uno Stato vicino, inclusi i conflitti nella regione del Caucaso e il conflitto della Transdnestria in Moldavia; invita la Russia a rispettare tutti i movimenti riformisti pacifici negli Stati della CSI e ad incoraggiare le riforme democratiche negli Stati dell'Asia centrale;

28.

invita la Russia di ribadire il proprio impegno a favore dell'integrità territoriale della Georgia e della Moldavia, e di ritirare le proprie truppe da tali paesi, in conformità degli impegni contratti in sede OSCE e di quanto richiesto da questi Stati sovrani;

29.

è convinto che riforme di successo in Ucraina, combinate con la democrazia da poco conquistata, aumentino i presupposti di benefici economici, sociali e morali sia per la Russia che per l'UE; invita il Consiglio e la Commissione ad adoperarsi per agevolare l'ottenimento di tali benefici;

30.

sollecita il Consiglio a sollevare con la Russia la questione della Bielorussia, evidenziando che la democratizzazione di questo paese è nell'interesse sia dell'UE che della Federazione russa e che occorrerebbe adottare un'azione comune a tal fine;

31.

evidenzia l'importanza dell'innovativa componente transfrontaliera del proposto strumento europeo di vicinato e partenariato, volto a sostituire il programma TACIS in Russia e in altri paesi; sottolinea l'importanza di promuovere le relazioni economiche e sociali transfrontaliere e l'esigenza di rafforzare sensibilmente l'azione dell'UE a tal fine;

32.

sottolinea l'importanza del multilateralismo e della cooperazione tra l'UE e la Russia a sostegno dell'autorità delle Nazioni Unite e per coordinare le posizioni sulla riforma di queste ultime, in particolare per quanto riguarda il Consiglio di sicurezza; sottolinea l'importanza del sostegno della Russia al Tribunale penale internazionale e al protocollo di Kyoto;

33.

rileva che la lotta contro il terrorismo ha portato le questioni della proliferazione delle armi di distruzione di massa e della sicurezza dell'arsenale nucleare in cima alla lista delle preoccupazioni in materia di sicurezza globale; invita la Russia a lavorare su non proliferazione e disarmo in maniera globale, includendo l'Iran, e ad agire, in particolare, rinunciando a sviluppare nuovi tipi di armi nucleari e provvedendo allo smaltimento sicuro dei rifiuti nucleari e allo smantellamento continuo e controllato del suo arsenale nucleare; invita la Commissione e il Consiglio ad offrire alla Russia un'assistenza tecnica e materiale sostanziale per aiutarla in tale opera di smantellamento; invita il Consiglio e gli Stati membri, in uno spirito di «multilateralismo efficace» e di solidarietà, così come nel quadro della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, a sviluppare e a sostenere nuove iniziative sul disarmo nucleare e il rilancio della Conferenza delle Nazioni Unite sul disarmo;

34.

riconosce l'importanza critica della Russia nel creare corridoi di trasporto di estrema importanza che collegano l'Europa all'Asia, ed incoraggia la Federazione russa ad una maggiore cooperazione nello sviluppo delle infrastrutture di trasporto;

35.

invita la Russia a cessare di utilizzare le proprie aziende a controllo statale operanti nel settore dell'energia come strumento per esercitare pressioni politiche sui paesi vicini;

Questioni specifiche in relazione agli Stati baltici

36.

ribadisce il suo invito alla Russia di ratificare l'accordo di frontiera recentemente concluso con l'Estonia e di firmare e ratificare l'accordo di frontiera con la Lettonia senza ulteriore indugio; ritiene che la demarcazione definitiva di tutte le frontiere che la Russia condivide con i nuovi Stati membri dell'UE e la conclusione di un accordo di riammissione siano requisiti preliminari per la firma dell'accordo di agevolazione dei visti UE/Russia; ritiene altresì che, una volta che la Russia avrà soddisfatto tutte le condizioni necessarie stabilite dall'UE in un piano d'azione ben definito che elenchi misure concrete, l'UE dovrebbe accogliere con favore l'obiettivo russo di un regime di visti semplificato con l'area Schengen, con l'obiettivo di lungo termine di un regime di circolazione senza visti;

37.

suggerisce che la Russia elimini dalla propria legislazione vigente in materia di previdenza sociale il riferimento agli Stati baltici quale area in cui l'esercito russo può, anche al giorno d'oggi, essere utilizzato in azioni armate;

Kaliningrad

38.

si compiace dei progressi compiuti nel risolvere i problemi di transito e di circolazione delle persone tra le varie parti che costituiscono la Russia; rileva la necessità di ulteriori sforzi da parte russa e di un maggiore sostegno da parte dell'UE per stimolare lo sviluppo sociale ed economico nella regione di Kaliningrad, come modello per il futuro delle relazioni, e, prestando un'attenzione particolare alle questioni sanitarie (incluso il diffondersi dell'HIV/AIDS), per lottare contro la corruzione e la criminalità; sottolinea la necessità di realizzare pienamente la libertà di navigazione nel Mar Baltico, incluse la laguna della Vistola e la baia di Kaliningrad e la libera circolazione attraverso lo stretto di Pilava (Baltijskij Proliv);

Cecenia

39.

condanna l'uccisione del sig. Maskhadov, ultimo Presidente della Repubblica di Cecenia con un reale mandato popolare; invita tutte le parti a porre fine alla violenza;

40.

ritiene che sia essenziale pervenire ad una soluzione politica che coinvolga tutte le componenti democratiche della società cecena e garantisca a tutte le persone che risiedono in Cecenia o che vi fanno ritorno, fra l'altro, un vero diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza, e al popolo ceceno il rispetto della sua identità e dignità culturale e nazionale; ritiene nel contempo che questa soluzione dovrebbe rispettare l'integrità territoriale della Federazione russa ed essere pienamente compatibile con il perseguimento, con mezzi legittimi ed efficaci, della stabilità e della sicurezza in tutto il Caucaso settentrionale e nell'intera Federazione russa;

41.

è profondamente preoccupato in relazione al continuo fallimento dei tentativi di porre termine allo stato di anarchia in Cecenia, ivi compreso nei ranghi delle forze governative, federali e locali; chiede che si ponga immediatamente fine all'impunità e alla violenza da entrambe le parti, nonché una soluzione politica e il rispetto dell'integrità territoriale della Russia;

42.

rammenta le sue raccomandazioni al Consiglio sulla Cecenia, di cui al paragrafo 14 della sua risoluzione del 26 febbraio 2004, segnatamente per quanto riguarda la necessità di cercare più attivamente una soluzione politica, e la disponibilità dell'UE a prestare assistenza in vista di un dialogo pacifico e costruttivo; deplora che il Consiglio non abbia seguito tali raccomandazioni, a suo parere tuttora valide, e lo esorta ad agire;

43.

è profondamente preoccupato per via del fatto che i difensori dei diritti dell'uomo che indagano e denunciano le violazioni di tali diritti devono sempre più spesso far fronte ad attacchi alla loro libertà e sicurezza nel contesto del conflitto armato in Cecenia; sollecita le autorità russe a porre fine a tali vessazioni; invita, a tale proposito, il Consiglio a prestare particolare attenzione alla tutela di tali persone, conformemente agli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti dell'uomo adottati nel giugno 2004 e di porre la questione in testa all'ordine del giorno della consultazione UE/Russia sui diritti dell'uomo;

44.

invita la Russia a proteggere i difensori dei diritti dell'uomo, che sempre più frequentemente sotto vittime di attacchi, e a concedere ai relatori speciali delle Nazioni Unite e ad altri osservatori internazionali dei diritti dell'uomo, ai mezzi di informazione indipendenti e alle organizzazioni umanitarie internazionali l'accesso in Cecenia, fornendo, laddove possibile, tutte le necessarie condizioni di sicurezza per lo svolgimento del loro lavoro;

45.

ribadisce la propria condanna di tutti gli atti terroristici; esprime il proprio convincimento secondo cui il terrorismo è profondamente radicato nella situazione socioeconomica del Caucaso settentrionale, come è stato riconosciuto dal Presidente Putin in seguito alla tragedia di Beslan; si dichiara disposto, in qualità di uno dei rami dell'autorità di bilancio, ad esaminare proposte in vista di una partecipazione dell'UE agli sforzi di ricostruzione e di consolidamento della pace, se, in futuro, potranno essere intrapresi sforzi di questo tipo come parte di un pacchetto di misure a favore della pace in Cecenia, con ragionevoli garanzie che l'assistenza raggiungerà i beneficiari previsti;

Lotta contro il terrorismo

46.

sottolinea che la cooperazione internazionale nella lotta contro il terrorismo deve diventare più efficace e che le opinioni divergenti sulle cause profonde del terrorismo e su chi andrebbe considerato un terrorista ostacolano tale cooperazione; sottolinea ancora una volta che questa lotta non può essere condotta a spese dei diritti umani e delle libertà civili;

Ambiente e sicurezza nucleare

47.

chiede che si prosegua la cooperazione nel campo della sicurezza marittima, in particolare per quanto riguarda il divieto di accesso nelle acque russe del Mar Baltico e del Mar Nero per tutte le petroliere monoscafo; chiede la conclusione di un accordo tra la società «LUKOIL» controllata dal governo russo e il governo lituano in merito a garanzie di compensazione in caso di disastro ambientale nell'impianto di trivellazione del petrolio D-6 vicino alla penisola di Curonia, dichiarata patrimonio mondiale dall'UNESCO;

48.

invita la Russia a procedere al disattivamento graduale dei suoi reattori di prima generazione e ad intensificare gli sforzi tesi a garantire lo smaltimento sicuro delle scorie nucleari; sottolinea l'importanza che riveste la disponibilità della Russia a cooperare con il Fondo di sostegno al Partenariato ambientale della Dimensione nordica;

49.

ribadisce il proprio sostegno all'apertura del mercato dell'UE alle esportazioni russe di elettricità, a condizione che i pertinenti standard russi in materia di sicurezza, in particolare per quanto riguarda gli impianti nucleari e il trattamento e lo smaltimento sicuri delle scorie nucleari, siano portati a livello di quelli dell'UE, in modo da evitare il rischio di dumping ambientale;

50.

plaude alla ratifica del protocollo di Kyoto da parte della Duma russa nell'ottobre 2004 e auspica che gli altri grandi produttori di CO2 seguano il suo esempio; chiede che l'UE e la Russia studino congiuntamente future strategie volte a conseguire ulteriori riduzioni delle emissioni di gas ad effetto serra per il periodo successivo alla scadenza del protocollo nel 2012, nello spirito delle conclusioni del Consiglio europeo di primavera del 2005;

51.

invita la Commissione e il Consiglio a rinnovare i loro sforzi per definire una strategia realmente comune nelle loro relazioni con la Russia, che tenga conto dell'ampliamento dell'UE del 2004, comprenda le quattro sfere di interesse comune e affronti le preoccupazioni relative agli sviluppi registrati in Russia in fatto di democrazia e protezione dei diritti dell'uomo; invita il Consiglio a fare ciò nello spirito della precedente strategia comune dell'Unione europea nei confronti della Russia;

*

* *

52.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Russia.


(1)  GU L 327 del 28.11.1997, pag. 1.

(2)  GU C 98 E del 23.4.2004, pag. 182.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2004)0099.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2005)0009.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2005)0080.

(6)  «Disposizioni per la consultazione e la cooperazione tra l'Unione europea e la Russia in materia di gestione delle crisi» — Allegato IV alla Relazione della Presidenza sulla politica europea in materia di sicurezza e di difesa (10160/2/02 REV2), menzionato nell'Allegato VIII alle Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Siviglia del 21-22 giugno 2002.

P6_TA(2005)0208

Promozione e protezione dei diritti fondamentali

Risoluzione del Parlamento europeo sulla promozione e la tutela dei diritti fondamentali: il ruolo delle istituzioni nazionali ed europee, inclusa l'Agenzia dei diritti fondamentali (2005/2007(INI))

Il Parlamento europeo,

visto il trattato costituzionale firmato dai capi di Stato e di governo il 29 ottobre 2004, che include nella seconda parte la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e gli articoli I-2 e I-9 del trattato costituzionale,

visti gli articoli 13 e 192, paragrafo 2 , del trattato che istituisce la Comunità europea,

viste le decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte europea dei diritti dell'uomo,

vista la comunicazione della Commissione «L'agenzia dei diritti fondamentali — Documento di consultazione pubblica» (COM(2004)0693),

vista la decisione dei rappresentanti degli Stati membri riuniti a Bruxelles in sede di Consiglio europeo il 12 e 13 dicembre 2003, in cui si sottolinea l'importanza della raccolta e dell'analisi di dati in materia di diritti umani per definire la politica dell'Unione in tale settore, per portare avanti l'opera dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e per estenderne il mandato in modo da trasformarlo in un'Agenzia dei diritti umani,

visto l'esito del seminario pubblico «Promuovere la politica dei diritti fondamentali dell'UE: dalle parole ai fatti o come tradurre i diritti in realtà?», tenuto il 25 e 26 aprile 2005 su iniziativa dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

vista la sua risoluzione del 20 aprile 2004 sulla comunicazione della Commissione in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea: Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione (1),

vista la sua risoluzione del 28 aprile 2005 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2004 e sulla politica dell'UE in materia (2),

visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per gli affari costituzionali (A6-0144/2005),

Il quadro costituzionale dell'Unione europea quale nuovo impulso per i diritti fondamentali

1.

ritiene che un'effettiva protezione e promozione dei diritti fondamentali costituisca la base della democrazia in Europa e una condizione essenziale per il consolidamento, da parte dell'Unione europea, dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

2.

sottolinea che l'integrazione della Carta dei diritti fondamentali nel trattato costituzionale e la futura adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) comportano cambiamenti fondamentali e rafforzano notevolmente l'obbligo dell'Unione di garantire una promozione attiva dei diritti fondamentali in tutte le sue politiche;

3.

ritiene che l'Unione europea si affermi sempre più come comunità politica di valori e stia ulteriormente ampliando il suo obiettivo iniziale, eminentemente incentrato sul mercato;

4.

ritiene che sin da ora numerosi obiettivi dell'Unione, quali quelli che consistono nello sviluppare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel lottare contro le discriminazioni, nel promuovere la trasparenza e nell'assicurare la tutela dei dati, siano indissociabili dalla promozione dei diritti fondamentali;

5.

constata la necessità di affermare pienamente e rispettare i diritti fondamentali e le libertà individuali con l'allargamento delle competenze dell'Unione e che la nuova forma di terrorismo ha ulteriormente rafforzato la necessità di garantire la sicurezza collettiva; ritiene pertanto che si debba raggiungere un equilibrio tra le libertà individuali e la sicurezza collettiva attraverso politiche adeguate per conciliare questi due obiettivi;

6.

ritiene essenziale attuare i valori proclamati nei trattati fondatori e nella nuova Costituzione;

7.

osserva che la trasparenza è un principio democratico essenziale per il rapporto tra l'Unione europea e i suoi cittadini, tra l'organo giudiziario e l'organo legislativo della Comunità, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, nonché tra l'Unione europea e il Consiglio d'Europa;

8.

constata che l'Unione europea e i suoi Stati membri condividono la competenza per i diritti dell'uomo e sono pertanto tenuti a rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali nei rispettivi settori di competenza, conformemente al principio di sussidiarietà, tenendo conto della summenzionata risoluzione del 20 aprile 2004; esorta la Commissione ad attivarsi per assicurare tutta la cooperazione e l'assistenza necessarie, prima di avviare qualsiasi procedimento contenzioso, al fine di consentire agli Stati membri di superare eventuali problemi di attuazione del diritto comunitario e delle misure dell'Unione; reputa essenziale una particolare trasparenza in sede di trasposizione delle misure dell'Unione attinenti ai diritti fondamentali;

Verso una politica dell'Unione europea in materia di diritti fondamentali

9.

accoglie con favore la firma del trattato costituzionale nella misura in cui attribuisce alla Corte di giustizia la piena competenza per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e che prevede l'adesione alla CEDU, l'integrazione della Carta dei diritti fondamentali nel trattato e un uso più sistematico della procedura di codecisione, rafforzando in tal modo il ruolo del Parlamento europeo;

10.

ritiene che l'attuazione dei diritti fondamentali sia uno scopo di tutte le politiche europee; a tal fine le istituzioni dell'Unione europea dovrebbero promuovere e proteggere attivamente i diritti fondamentali, nonché tenere pienamente conto di tali diritti e della loro orizzontalità in sede di elaborazione e di approvazione dei testi legislativi;

11.

ritiene politicamente essenziale introdurre il concetto di promozione dei diritti fondamentali tra gli obiettivi da perseguire nella semplificazione e nella riorganizzazione dell'acquis della Comunità e dell'Unione; auspica che qualsiasi nuova proposta o nuovo programma politici e legislativi siano corredati di una valutazione d'impatto per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, valutazione che dovrà figurare nella motivazione della proposta;

12.

si compiace dell'istituzione di un Gruppo di Commissari competente per le questioni «Diritti fondamentali, lotta contro la discriminazione e parità di trattamento»; invita la Commissione, e in particolare i Commissari competenti per i diritti fondamentali, a elaborare una strategia globale e coerente per garantire che i diritti fondamentali siano rispettati in tutte le politiche dell'Unione;

13.

ritiene che la Corte di giustizia abbia esercitato un ruolo determinante per fare in modo che la Comunità e l'Unione diventassero una «Comunità» e un'Unione di diritto, in particolare attraverso un dialogo fecondo tra giudici nazionali e giudici europei nell'ambito della funzione di interpretazione pregiudiziale che i trattati riconoscono alla Corte; sostiene l'iniziativa del Consiglio europeo, ripresa nel programma dell'Aia, volta a rafforzare il dialogo tra le Corti supreme degli Stati membri e ritiene che tali iniziative denotino non solo la volontà delle più alte giurisdizioni di condividere le rispettive esperienze, ma costituiscano anche l'avvio di un ordinamento pubblico europeo che trova la sua ragion d'essere nell'obiettivo comune di proteggere i diritti fondamentali;

14.

ricorda che gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione godono di un diritto di ricorso privilegiato davanti alla Corte di giustizia nell'interesse della legge e ritiene che il Parlamento europeo può per tale via divenire il difensore dei diritti dei cittadini allorché i diritti fondamentali rischiassero di essere inficiati da un atto dell'Unione;

15.

deplora che, in sede di attuazione del diritto della Comunità e dell'Unione, alcuni Stati membri manifestino sempre maggiori reticenze in materia di reciproco riconoscimento, prendendo a pretesto un livello di tutela inadeguato dei diritti fondamentali nell'uno o nell'altro di essi; ricorda in proposito la giurisprudenza della Corte (3) e invita sia le amministrazioni degli Stati cui è stato richiesto di fornire elementi precisi per giustificare le rispettive reticenze sia quelle degli Stati ricorrenti a fornire i chiarimenti eventualmente necessari;

Cooperazione con le istituzioni nazionali dei diritti dell'uomo e con i parlamenti nazionali

16.

constata che taluni Stati membri hanno creato istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti fondamentali, in particolare con riferimento ai «principi di Parigi» delle Nazioni Unite; invita gli altri Stati membri a provvedere in tal senso e a dotare le commissioni e gli istituti nazionali di adeguate risorse finanziarie, tenuto conto tra l'altro che tali istituzioni hanno la funzione di esaminare le politiche dei governi nel settore dei diritti dell'uomo, allo scopo di colmare le lacune e di proporre miglioramenti, considerato che l'efficacia è legata alla prevenzione e non solo alla soluzione dei problemi;

17.

appoggia l'instaurazione di un dialogo permanente sui diritti fondamentali con i parlamenti nazionali degli Stati membri;

18.

è del parere che la raccolta di dati costituisca una priorità, come pure il lavoro metodologico inteso a consentire la comparazione e l'analisi dei dati; ritiene che le istituzioni nazionali svolgano un ruolo chiave a tale riguardo;

19.

resta convinto che la tutela dei diritti fondamentali sarà tanto più efficace quando i cittadini stessi saranno resi coscienti dei loro diritti e in grado di esigerne la tutela, molto prima di dover ricorrere al giudice, attraverso la promozione della loro partecipazione alla formazione delle decisioni e alla loro attuazione; è dell'avviso che, in tale prospettiva, la costituzione di commissioni e di istituti nazionali per i diritti fondamentali possa permettere alle ONG di strutturare meglio le loro posizioni, di precisare maggiormente le loro richieste e le loro denunce di trattamenti ritenuti abusivi; ribadisce che le organizzazioni nazionali governative e non governative dovrebbero procedere a uno scambio delle migliori prassi in materia di diritti umani;

20.

ritiene che la Commissione dovrebbe prestare attenzione alle ripetute e continue violazioni dei diritti dell'uomo — segnatamente i diritti civili come il diritto attivo e passivo di partecipare ai processi elettorali — commesse in taluni Stati membri dell'Unione, che hanno costituito l'oggetto di relazioni del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Alvaro Gil-Robles;

Diffusione del principio della tutela dei diritti fondamentali all'esterno dell'Unione

21.

ritiene che l'universalità e l'indivisibilità dei diritti fondamentali debba indurre l'Unione europea e i suoi Stati membri a promuovere la diffusione di tali diritti nelle sue relazioni con i paesi terzi, anche in vista della conclusione di accordi di associazione con i paesi terzi, e le organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, che hanno avviato un processo di riforma che attribuisce una valenza particolare alla tutela dei diritti fondamentali; sottolinea che l'Unione europea in quanto tale dovrebbe partecipare attivamente all'attuazione di tale riforma, rafforzando maggiormente le sue iniziative esterne in questo settore e partecipando alla redazione di un rapporto delle Nazioni Unite in materia;

22.

propone l'elaborazione di un codice di condotta interistituzionale destinato a conferire maggiore coerenza ed equità all'azione esterna dell'Unione in materia di democratizzazione e di diritti dell'uomo, come già approvato nella sua risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi (4); ritiene che tale codice dovrebbe disciplinare le relazioni tra l'Unione e gli oltre 120 Stati a cui attualmente è applicabile la clausola democratica in quanto elemento essenziale degli accordi di ogni tipo che li legano ad essa;

23.

invita la Commissione a realizzare, e a presentare al Parlamento europeo congiuntamente alla sua posizione in merito all'Agenzia, uno studio approfondito sulla necessità di una struttura simile (all'interno o al di fuori della Commissione) incaricata di fornire informazioni rilevanti sulla situazione dei diritti dell'uomo e della democrazia nei paesi non coperti dall'Agenzia;

Cooperazione con le organizzazioni internazionali dei diritti dell'uomo

24.

ricorda il ruolo importante dei vari meccanismi di monitoraggio e delle istituzioni del Consiglio d'Europa nel settore dei diritti dell'uomo; esorta le istituzioni dell'Unione europea e l'Agenzia a trarre vantaggio da questa esperienza, tenendo conto di tali meccanismi, a integrarli in una procedura per lavorare in rete e a utilizzare le norme fissate dal Consiglio d'Europa a gli altri risultati concreti del suo lavoro; è fermamente convinto che questa cooperazione non debba comportare un indebolimento delle norme dell'Unione europea;

25.

ritiene che sia opportuno elaborare un modello di cooperazione funzionale e che la prossima proposta legislativa della Commissione relativa all'Agenzia dovrebbe contenere proposte concrete in tal senso contenenti chiare indicazioni quanto alle competenze dell'Agenzia e degli altri organismi, come pure un legame istituzionalizzato tra il Consiglio d'Europa e la futura Agenzia dei diritti fondamentali, al fine di evitare qualsiasi duplicazione delle attività e di fornire all'Agenzia tutte le risorse necessarie nonché garantirne l'efficienza;

L'Agenzia quale strumento operativo per la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo nel suo insieme

26.

sottolinea che l'istituzione dell'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e costituire una garanzia dell'osservanza permanente dei principi enunciati negli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e ritiene che l'Agenzia dovrebbe fornire tutte le informazioni necessarie allo sviluppo dell'attività legislativa dell'Unione, della sua attività di controllo e della sua politica di sensibilizzazione ai diritti fondamentali;

27.

ritiene che l'Agenzia debba avere un mandato forte e il potere di seguire lo sviluppo dell'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nell'Unione europea e nei paesi candidati all'adesione; sottolinea che l'Agenzia dovrebbe essere in grado di occuparsi anche dei paesi terzi eventualmente implicati in questioni attinenti ai diritti umani che toccano l'Unione, per esempio in caso di sospetta violazione della clausola democratica;

28.

ritiene che un'Agenzia dei diritti fondamentali debba godere di uno status speciale tra le agenzie dell'Unione europea; è del parere che l'Agenzia godrà di una maggiore legittimità se sarà il Parlamento a nominarne gli organi direttivi e se tali organi saranno responsabili nei confronti del Parlamento e dovranno riferire alle commissioni parlamentari competenti; è convinto che una precondizione per la buona interazione tra l'Agenzia e le istituzioni europee sarà l'indipendenza e la credibilità di quest'ultima;

29.

ritiene essenziale che l'Agenzia sia considerata totalmente indipendente sotto ogni aspetto; sottolinea, pertanto, che essa dovrebbe disporre del personale e delle risorse finanziarie sufficienti per poter svolgere il suo mandato ambizioso nonché di un organico di elevata qualità, dotato di capacità scientifiche, integrità irreprensibile e credibilità personale;

30.

ritiene che gli organi principali dell'Agenzia debbano essere composti da esperti indipendenti (compresi eventualmente membri delle Corti costituzionali) della massima levatura professionale provenienti dagli Stati membri e da rappresentanti di alto livello delle istituzioni dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle ONG internazionali; sottolinea che il direttore dell'Agenzia dovrebbe godere di un'eccellente reputazione nel campo dei diritti umani e dovrebbe essere nominato dal Parlamento europeo;

31.

ritiene che la maggior parte delle raccomandazioni che figurano nella presente risoluzione, come quelle nei paragrafi seguenti:

11: valutazione dell'impatto di ogni iniziativa legislativa e strategica dell'UE, il cui modello sia l'approccio della valutazione dell'impatto adottato dalla Commissione il 27 aprile 2005;

13: promozione del dialogo e della cooperazione fra le corti supreme;

16, 18 e 19: sostegno alle istituzioni nazionali per la protezione dei diritti fondamentali e alle commissioni per la parità di trattamento stabilite ai sensi della direttiva 2000/43/CE, per quanto riguarda la raccolta dei dati;

17: instaurazione di un dialogo permanente sui diritti fondamentali con i parlamenti nazionali e trasformazione dell'UE in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia;

23: finanziamento di uno studio sui fattori esterni che potrebbero influire sulle politiche comunitarie in materia di diritti umani e sull'eventuale ruolo consultivo che un'Agenzia europea sui diritti fondamentali potrebbe svolgere:

24 e 25: cooperazione operazionale strutturata e sinergia con il Consiglio d'Europa;

49: strategia di informazione e di comunicazione delle istituzioni dell'UE nella misura in cui le sue politiche hanno attinenza con i diritti fondamentali;

26, 27, 28, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50: possibile riferimento per i compiti e il mandato della futura Agenzia;

29, 30, 34, 35, 36, 38: organi direttivi e struttura organizzativa della futura Agenzia,

tendano ad assicurare la raccolta, l'analisi e il trattamento di informazioni in vista della valutazione d'impatto della tutela dei diritti fondamentali nell'esercizio delle competenze della Comunità e dell'Unione e che esse mirino altresì a migliorare l'organizzazione delle procedure amministrative e legislative, trovando la loro base giuridica in particolare nelle politiche di lotta contro le discriminazioni (articolo 13 del trattato CE), di libera circolazione (articolo 18 del trattato CE), di asilo (articolo 63 del trattato CE), di cooperazione giudiziaria in materia civile (articolo 65 del trattato CE), di tutela dei dati (articolo 286 del trattato CE) e di trasparenza (articolo 255 del trattato CE);

32.

ritiene nella medesima prospettiva che l'atto stesso che definisce la funzione di raccolta delle informazioni può costituire la base giuridica per la creazione dell'Agenzia dei diritti fondamentali, la cui funzione è sussidiaria a quella delle istituzioni nei settori esaminati nella presente risoluzione; in tali condizioni, dovrebbe imporsi il ricorso alla procedura di codecisione con il Parlamento europeo e alla maggioranza qualificata in seno al Consiglio;

33.

invita la Commissione, a norma dell'articolo 192 del trattato CE, a presentare una proposta legislativa sulla base delle indicazioni qui fornite; la proposta dovrebbe in particolare fare riferimento a politiche nelle quali il Parlamento è colegislatore; tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia in cause con base giuridica multipla, la base giuridica principale (e non esclusiva) dovrebbe essere l'articolo 13 del trattato CE che, attraverso la prevenzione delle discriminazioni, mira a tutelare la dignità umana, che costituisce l'elemento chiave di qualsiasi politica in materia di diritti fondamentali; affida alla Commissione il compito di valutare se una misura dipendente dal terzo pilastro e facente riferimento al metodo comunitario sia necessaria sulla base delle iniziative connesse con la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale;

34.

ritiene che l'Agenzia debba operare come organizzazione di coordinamento competente per tutte le questioni in materia di diritti umani, in modo da evitare duplicazioni di attività ad opera di differenti strutture;

35.

è del parere che l'Agenzia dovrebbe essere concepita come una struttura pluristratificata (una «rete di reti»), come un organismo specializzato con competenze orizzontali, in cui ciascuno strato deve svolgere un ruolo e contribuire allo sviluppo di una cultura dei diritti fondamentali nell'Unione; ritiene che l'Agenzia dovrebbe raccogliere tutte le informazioni, le analisi e le esperienze pertinenti disponibili presso le istituzioni europee e nazionali, i parlamenti nazionali, i governi e gli organismi dei diritti umani, le corti supreme e costituzionali, le ONG e le reti esistenti, come la rete di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali, e in particolare l'esperienza maturata dall'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) e della sua rete informativa RAXEN;

36.

ritiene opportuno che le istituzioni europee e nazionali dei diritti dell'uomo esistenti facciano parte della «rete di reti», poiché l'Agenzia è uno strumento volto a garantire la qualità e la coerenza della politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo, e che venga realizzata una mappa delle istituzioni europee e nazionali e delle reti che operano a tal fine;

37.

considera tale contesto come un'opportunità per creare una rete efficace tra gli organi, gli strumenti e le procedure esistenti attraverso l'istituzione di un'Agenzia dei diritti fondamentali;

38.

ritiene che prima di istituire nuovi organismi di tutela dei diritti fondamentali occorre esaminare la possibilità di rafforzare quelli esistenti, oltre a quella di fonderli, al fine di migliorarne la funzionalità; insiste pertanto sulla necessità che il futuro Istituto europeo per la parità di genere formi parte dell'Agenzia dei diritti fondamentali, considerata come una «rete di reti», operando a nome proprio e con sede nella stessa località dell'Agenzia, per seguire un approccio razionale, orientato all'efficacia dei costi e coerente nella creazione di nuovi organismi competenti per i diritti fondamentali;

39.

propone che la struttura dell'Agenzia sia articolata sulla base delle questioni trattate dalla Carta dei diritti fondamentali — a integrazione della competenza dell'EUMC nella lotta contro il razzismo e la xenofobia — tra cui le libertà di espressione, di riunione e associazione e di pensiero, il diritto di partecipare a parità di condizioni ai processi elettorali, i diritti all'istruzione e alla libertà, la solidarietà e i diritti sociali, i diritti dei bambini, l'uguaglianza di genere, la violenza contro le donne, il traffico di esseri umani, i diritti dei cittadini e la giustizia, il diritto d'asilo, la questione dei Rom, i diritti delle minoranze e il rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica; propone che qualora in un settore esista già un organo a livello di Unione europea che copre un particolare settore, i compiti dell'Agenzia per tale settore siano assunti da questo istituto specializzato che diventa una parte integrante dell'Agenzia;

40.

osserva che la protezione delle minoranze nazionali in un'Unione europea allargata costituisce una questione importante e un obiettivo che non potrà essere realizzato semplicemente mediante la lotta contro la xenofobia e la discriminazione; sottolinea che questo problema complesso deve essere affrontato anche da altre prospettive e che uno dei compiti specifici dell'Agenzia dovrebbe essere la protezione delle minoranze etniche e nazionali;

41.

è del parere che, nella progettazione di questo nuovo strumento, occorra prestare una particolare attenzione alle tre funzioni principali che l'Agenzia deve svolgere (la promozione dei diritti fondamentali, il monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali e la sensibilizzazione degli attori principali, vale a dire gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione europea e i cittadini), al fine di rispondere alle esigenze strategiche di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia;

42.

è del parere che, per poter adempiere alle sue tre funzioni principali, l'Agenzia dovrebbe procedere alla raccolta di dati attraverso le sue reti e alla loro analisi e dovrebbe avere la facoltà di elaborare pareri e di formulare raccomandazioni destinate al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione;

43.

ritiene che il compito di promuovere i diritti fondamentali assegnato alla futura Agenzia dovrebbe prevedere anche un sostegno proattivo all'elaborazione delle politiche in materia di diritti dell'uomo, attraverso l'individuazione dei settori che richiedono miglioramenti legislativi e il controllo dell'applicazione e dell'esecuzione della legislazione esistente;

44.

ritiene che l'Agenzia, nel quadro della sua attività di tutela dei diritti fondamentali, debba elaborare una relazione annuale sullo stato dei diritti che rientrano nella sua sfera di competenza, da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; ritiene inoltre che l'Agenzia, senza essere dotata di competenze giudiziarie, debba rispondere direttamente innanzitutto al Parlamento europeo, cosicché esso possa trarre le sue conclusioni e adottare raccomandazioni, e al Consiglio;

45.

ritiene che il monitoraggio da parte dell'Agenzia presenterà il valore aggiunto di fornire una visione orizzontale della protezione e della promozione dei diritti fondamentali, per cui tale attività dovrebbe riguardare tutti i diritti enunciati nella Carta dei diritti fondamentali e le pertinenti disposizioni della prima parte del trattato costituzionale; ritiene che il programma di lavoro annuale dell'Agenzia debba essere caratterizzato da una centralità tematica;

46.

sottolinea che non si tratta di preparare il terreno per un organo equivalente alla Corte europea dei diritti dell'uomo; constata che l'esame di singoli casi di violazione dei diritti dell'uomo è del tutto diverso dal monitoraggio di un sistema politico o dei suoi strumenti giuridici che possono non essere conformi alle norme generalmente riconosciute in materia di diritti umani;

47.

sostiene che l'Agenzia dovrebbe avere un ruolo consultivo per quanto concerne le disposizioni degli articoli 6 e 7 del TUE, che essa dovrebbe sostenere l'azione del Parlamento europeo e del Consiglio e utilizzare le informazioni, le conoscenze e le esperienze raccolte dalle sue reti;

48.

afferma che l'Agenzia dovrebbe adottare misure concrete per trovare le modalità più efficaci per sensibilizzare i cittadini dell'Unione europea sui diritti fondamentali di cui essi godono e per creare una cultura dei diritti fondamentali nell'Unione europea, che possa poi essere promossa con successo anche al di fuori dei confini dell'Unione come una cultura dei suoi valori fondamentali;

49.

ritiene che sia necessaria una strategia d'informazione e di comunicazione più incisiva per conseguire obiettivi quali la promozione dei diritti fondamentali e una maggiore sensibilizzazione sui problemi ad essi correlati (creando una cultura del rispetto dei diritti fondamentali); è del parere che l'inclusione di una materia nei piani di studio degli Stati membri che tratti tanto i diritti fondamentali quanto i diritti umani riconosciuti dalla comunità internazionale potrebbe contribuire al conseguimento di tali obiettivi;

50.

ritiene che tali misure concrete debbano includere azioni di formazione organizzate dall'Agenzia e destinate agli operatori nel campo dei diritti dell'uomo in Europa a prescindere che si tratti di rappresentanti della società civile o di organizzazioni professionali;

51.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle istituzioni nazionali dei diritti dell'uomo, al Consiglio d'Europa, all'OSCE e alle Nazioni Unite.


(1)  GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 408.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2005)0150.

(3)  Cause congiunte C-187/01 e C-385/01 Gözütok e Brügge [2003] ECR I-1345.

(4)  GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 147.

P6_TA(2005)0209

Orientamenti di massima delle politiche economiche generali

Risoluzione del Parlamento europeo sulla raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità nel contesto degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) (COM(2005)0141 — 2005/2017(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione della Commissione (COM(2005)0141),

visto l'articolo 99, paragrafo 2, del trattato CE,

viste le previsioni economiche di primavera 2005, elaborate dalla Commissione per la zona euro e l'Unione europea (2005-2006),

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 e del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002,

viste le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2003, del 16 e 17 ottobre 2003, del 25 e 26 marzo 2004, del 4 e 5 novembre 2004 e del 22 e 23 marzo 2005,

vista la sua risoluzione del 22 febbraio 2005 sulla situazione dell'economia europea — relazione preparatoria sugli indirizzi di massima per le politiche economiche (1),

visto l'articolo 107 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari economici e monetari (A6-0150/2005),

A.

considerando che la crescita nella zona euro e quella dell'Unione europea a 25 non riescono a conseguire stabilmente il loro livello potenziale e restano troppo deboli, segnatamente nelle quattro principali economie della zona euro; che i consumi delle famiglie restano poco sostenuti e le prospettive economiche per il 2005 e 2006 sono insoddisfacenti, contribuendo a mantenere elevati tassi di disoccupazione che subiranno solo una lenta riduzione; che, malgrado tassi di interesse a livelli minimi dopo la seconda guerra mondiale, resta debole la propensione agli investimenti;

B.

B considerando che le riforme strutturali dei mercati dei prodotti, dell'energia e del lavoro, dei regimi fiscali e l'attuazione del mercato interno non sono state realizzate in tutti gli Stati membri con l'indispensabile cura e che le riforme a livello comunitario registrano solo un lento avanzamento,

C.

considerando che il Patto di stabilità e di crescita ha contribuito a mantenere un basso livello di inflazione e un livello storicamente basso di tassi di interesse,

D.

considerando che la crescita globale è in continuo aumento; che l'Unione europea si trova in posizione arretrata rispetto ai tassi di crescita di varie altre parti del mondo e vede minacciate le sue quote di mercato sui mercati terzi; che la crescita economica nell'Unione in media è in ritardo rispetto agli USA nonché ad alcune primarie economie asiatiche,

E.

considerando che la Strategia di Lisbona richiede la mobilitazione di tutti gli strumenti esistenti, in particolare gli indirizzi di massima delle politiche economiche, del settimo programma quadro UE in materia di ricerca (2007-2013), del programma quadro in materia di competitività e occupazione (2007-2013), e il riorientamento delle spese verso voci che favoriscano la crescita e l'occupazione nel quadro delle prospettive finanziarie 2007-2013,

F.

considerando che il processo di Lisbona si iscrive nella strategia di sviluppo sostenibile dell'UE e che la dimensione ambientale deve far parte integrante della strategia europea per rilanciare l'occupazione,

G.

considerando che l'Unione è diventata una realtà con 455 milioni di cittadini di 25 paesi, caratterizzati da una notevole eterogeneità; che i divari economici e sociali sono profondi tra gli Stati membri e spesso anche all'interno degli stessi; che la crescita in alcuni Stati membri è notevolmente più elevata che in altri e che indirizzi di massima troppo generici potrebbero rischiare di non tener conto della diversità dei problemi,

H.

considerando che la crescita economica non è un obiettivo in sé, ma fa parte di un approccio integrato volto alla prosperità e alla qualità di vita dei cittadini; che, al fine di perseguire una crescita sostenibile, sono necessarie politiche sociali, occupazionali, ambientali e finanziarie che dimostrino senso di responsabilità nei confronti delle future generazioni e il rispetto delle varie condizioni di partenza degli Stati membri,

I.

considerando che la disoccupazione rappresenta l'ingiustizia sociale più grande; che la coesione sociale può essere rafforzata soltanto mediante la crescita in tutte le parti dell'Unione, agevolando un elevato livello di protezione sociale e di occupazione in conformità degli obiettivi stabiliti nel trattato,

J.

considerando che la crescita può essere realizzata unicamente attraverso una maggiore competitività e maggiori investimenti; considerando che l'Unione accusa un notevole ritardo nei confronti dei suoi principali concorrenti nel settore della ricerca e dello sviluppo, nonché delle innovazioni e dell'investimento nell'avvio di nuove imprese,

1.

si compiace della presentazione integrata degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per l'occupazione, che si concentrano sulla crescita e l'occupazione, pur rimanendo debitori all'equilibrio dei tre pilastri della strategia di Lisbona, conformemente alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005; che tale presentazione integrata traduce la complementarità tra le politiche economica e sociale e la volontà di avanzare sulla via della semplificazione e di una migliore leggibilità del quadro macroeconomico stabilito per l'Unione; sostiene la determinazione di Consiglio e Commissione a concentrarsi in misura maggiore su crescita ed occupazione attraverso l'incremento della competitività, la realizzazione del mercato interno anche nel settore dei servizi e il consolidamento dei servizi pubblici più efficaci e, quindi, attraverso il rafforzamento della domanda interna;

2.

deplora che la dimensione ambientale sia oggetto di minore attenzione nelle raccomandazioni della Commissione per il rilancio di crescita e occupazione; ricorda che le esigenze ambientali contribuiranno all'instaurazione di un'economia dinamica ed efficace, tesa verso l'avvenire, e che offra ai cittadini un livello elevato di qualità della vita;

3.

sottolinea l'importanza di creare posti di lavoro nel settore dei servizi alle persone e alla collettività in una società ad elevato tasso di occupazione femminile e di popolazione in via di invecchiamento ed inurbata; sottolinea l'importanza della diversificazione e di una maggiore concorrenza in un settore in cui è importante per i cittadini fruire del livello più alto possibile di servizi e di una gamma di scelte, in quanto tali obiettivi creano anche opportunità imprenditoriali sia per le donne che per gli uomini;

4.

deplora il carattere troppo generico degli orientamenti integrati, che non tengono in sufficiente considerazione le disparità tra gli Stati membri; incoraggia la Commissione nel suo proposito di presentare una comunicazione che individui le maggiori sfide per ogni singolo Stato membro, soprattutto nel settore delle riforme e degli investimenti strutturali nonché a favore di un rapido scambio di conoscenza avanzata nella definizione della politica economica;

5.

ricorda che un ambiente macroeconomico sano implica l'adeguata interazione tra politiche di bilancio coordinate, una politica monetaria indipendente che mantenga l'obiettivo della stabilità dei prezzi e che persegua ulteriormente quello della realizzazione degli obiettivi generali dell'Unione sancito dal trattato, al fine di conseguire migliori standard di vita e realizzare gli obiettivi dello sviluppo sostenibile; invita gli Stati membri ad attuare riforme strutturali che contribuiscano a stimolare gli investimenti e quindi a fare pieno uso dei bassi tassi di interesse garantiti dalla BCE, nonché ad utilizzare lo spazio di manovra del riformato Patto di stabilità e di crescita per promuovere una crescita economica europea maggiormente orientata alla qualità, il che evidenzia l'opportunità e l'esigenza di maggiori scambi commerciali in tutti i settori, nonché la necessità di completare il mercato unico;

6.

sottolinea l'attrazione esercitata dal modello europeo e l'importanza del ruolo dell'Unione e degli Stati membri nel commercio mondiale; pone l'accento sulla necessità di un mercato del lavoro aperto a tutti i cittadini, sufficientemente flessibile per aiutare le persone a integrarvisi e che non costringa gli anziani che desiderano continuare a lavorare a lasciare il proprio impiego;

7.

sottolinea l'esigenza di ristrutturare la politica economica focalizzandola su fattori collegati all'aumento della produttività, ad esempio la modernizzazione dell'economia, la modernizzazione della conoscenza e dello stato sociale, la modernizzazione dei sistemi istituzionali per far fronte alle sfide del recente allargamento, ai requisiti di un'economia moderna e resistere alla pressione deflazionistica del terzo mondo;

8.

ricorda che l'aumento della produttività del lavoro, e gli sforzi per rafforzare la competitività, gli investimenti e la crescita sono condizioni preliminari per un aumento dei salari e una ripartizione più equa dei risultati della crescita, dell'occupazione e della coesione sociale; sottolinea che tale sviluppo dovrebbe essere seguito dall'obbligo delle imprese di assumersi le proprie responsabilità sociali;

9.

ritiene che una crescita più forte e sostenibile in Europa richieda azioni simultanee e coordinate da parte di tutti gli Stati membri, compreso il completamento del mercato interno, maggiori investimenti nonché riforme innovative del mercato del lavoro;

10.

deplora le condizioni, segnatamente in termini di calendario, nelle quali il Parlamento deve pronunciarsi sugli orientamenti integrati; chiede che, entro il Consiglio europeo di giugno 2005, siano chiarite le condizioni della collaborazione interistituzionale in materia di linee direttrici integrate, affinché non si riproduca più tale situazione, tenendo conto delle conseguenze della revisione della strategia di Lisbona;

11.

chiede al Consiglio di tener conto delle seguenti modifiche:

Raccomandazione della Commissione

Modifiche del Parlamento

Modifica 1

Sezione A, capo A.1, comma 4

Orientamento. Per garantire la stabilità economica, è opportuno che gli Stati membri perseguano gli obiettivi di bilancio a medio termine durante l'arco del ciclo economico e, fintanto che l'obiettivo non sarà stato raggiunto, ricorrano a tutti i correttivi necessari conformemente al patto di stabilità e crescita. Essi dovranno di conseguenza evitare il ricorso a politiche fiscali procicliche. Quanto agli Stati membri il cui disavanzo della bilancia commerciale rischia di essere insostenibile, è opportuno che essi corrano ai ripari realizzando riforme strutturali tali da rilanciare la competitività con l'estero, coadiuvando queste ultime inoltre con politiche fiscali. (Orientamento integrato n. 1).

Orientamento. Per garantire la stabilità economica , onde facilitare la crescita economica e trasformare il vantaggio in termini di competitività offerto dalla varietà del patrimonio culturale e dal capitale intellettuale in una crescita della produttività indotta dall'innovazione. É opportuno che gli Stati membri perseguano gli obiettivi di bilancio a medio termine durante l'arco del ciclo economico e, fintanto che l'obiettivo non sarà stato raggiunto, ricorrano a tutti i correttivi necessari conformemente al patto di stabilità e crescita. Essi dovranno di conseguenza evitare il ricorso a politiche fiscali procicliche. Quanto agli Stati membri il cui disavanzo della bilancia com- merciale rischia di essere insostenibile, è opportuno che essi corrano ai ripari realizzando riforme strutturali tali da rilanciare la competitività con l'estero, coadiuvando queste ultime inoltre con politiche fiscali , sfruttando soprattutto i risultati della crescita; inoltre, gli Stati membri dovrebbero riorientare la spesa pubblica verso voci di bilancio che sostengano gli obiettivi della strategia di Lisbona, soprattutto gli investimenti volti a sviluppare le risorse umane, la conoscenza, l'innovazione e l'infrastruttura nonché a contribuire allo sviluppo economico . (Orientamento integrato n. 1).

Modifica 2

Sezione A, capo A.1, comma 7

Orientamento. Per salvaguardare la sostenibilità dell'economia in vista dei costi previsti dell'invecchiamento demografico, è opportuno che gli Stati membri assicurino che la riduzione del debito, volta a rafforzare le finanze pubbliche, e la riforma dei regimi pensionistici e sanitari, capace di assicurarne al tempo stesso l'efficienza finanziaria e l'accessibilità e l'adeguatezza sociale, si svolgano in tempi congrui; è inoltre necessario il varo di provvedimenti atti ad innalzare il tasso occupazionale e l' offerta di manodopera. (Orientamento integrato n. 2). Si veda anche l'orientamento integrato «Per promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita» (n. 17).

Orientamento. Per salvaguardare la sostenibilità dell'economia come base di un maggiore livello occupazionale, in vista dei costi previsti dell'invecchiamento demografico e tenuto conto del ciclo congiunturale , è opportuno che gli Stati membri assicurino che la riduzione del debito, volta a rafforzare le finanze pubbliche, la riforma dei regimi fiscali, riducendo tra l'altro l'onere a carico dei salari più bassi, l'ulteriore riforma dei regimi pensionistici e sanitari, capaci di assicurarne al tempo stesso l'efficienza finanziaria e l'accessibilità e l'accettazione sociale, si svolgano in tempi congrui; è inoltre necessario che gli Stati membri varino provvedimenti atti a incrementare la responsabilità dei cittadini per i regimi pensionistici, ad innalzare il tasso occupazionale e un' offerta di manodopera di qualità elevata . (Orientamento integrato n. 2). Si veda anche l'orientamento integrato «Per promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita» (n. 17).

Modifica 3

Sezione A, capo A.1, comma 9

Orientamento. Per promuovere un'allocazione efficiente delle risorse, è opportuno che, fatti salvi gli orientamenti in materia di stabilità e sostenibilità economica, gli Stati membri rivedano la composizione della spesa pubblica a beneficio delle voci che favoriscono la crescita, adeguino il sistema fiscale a vantaggio di un più elevato potenziale di crescita , si avvalgano di meccanismi atti a valutare la correlazione tra spesa pubblica e raggiungimento degli obiettivi strategici e garantiscano la coerenza globale dei pacchetti di riforma. (Orientamento integrato n. 3).

Orientamento. Per promuovere un'allocazione efficiente delle risorse, è opportuno che, fatti salvi gli orientamenti in materia di stabilità e sostenibilità economica, gli Stati membri rivedano la composizione della spesa pubblica a beneficio delle voci che favoriscono la crescita e la creazione di occupazione e adeguino il sistema fiscale al fine di rafforzare il potenziale di crescita e stimolare gli investimenti privati, segnatamente creando un quadro fiscale favorevole alle PMI, che offra incentivi alla creazione di posti di lavoro; gli Stati membri dovrebbero cooperare nella lotta all'evasione fiscale e garantire altresì la messa a punto di meccanismi atti a valutare la correlazione tra spesa pubblica e raggiungimento degli obiettivi strategici e garantire la coerenza globale dei pacchetti di riforma. (Orientamento integrato n. 3).

Modifica 4

Sezione A, capo A.1, comma 11

Orientamento. Per favorire una maggiore coerenza tra politiche macroeconomiche e strutturali, è opportuno che gli Stati membri varino riforme a sostegno del contesto macroeconomico che mirino ad una maggiore flessibilità , mobilità e capacità di adattamento alla globalizzazione, all'innovazione tecnologica e ai cambiamenti ciclici. (Orientamento integrato n. 4). Si veda anche l'orientamento integrato «Favorire al tempo stesso la flessibilità e la sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro» (n. 20).

Orientamento. Per favorire una maggiore coerenza tra politiche macroeconomiche e strutturali, è opportuno che gli Stati membri varino riforme a sostegno del contesto macroeconomico mantenendo rigorose procedure fiscali, stimolando gli investimenti e le imprese, favorendo la fiducia dei consumatori e migliorando ulteriormente adattabilità, mobilità , creatività e capacità di adattamento in risposta alle sfide della globalizzazione, all'innovazione tecnologica e dei cambiamenti ciclici. Particolare attenzione deve essere riservata alla flessibilità e alla sicurezza del mercato del lavoro. (Orientamento integrato n. 4). Si veda anche l'orientamento integrato «Favorire al tempo stesso la flessibilità e la sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro» (n. 20).

Modifica 5

Sezione A, capo A.1, comma 14

Orientamento. Per garantire un'evoluzione salariale favorevole alla stabilità macroeconomica e alla crescita e per potenziare la capacità di adattamento, è opportuno che gli Stati membri si adoperino affinché gli incrementi salariali nominali e i costi della manodopera rispecchiano la stabilità dei prezzi e l'evoluzione della produttività nel medio periodo, tenendo conto delle differenze in termini di competenze e di condizioni del mercato del lavoro locale. (Orientamento integrato n. 5). Si veda anche l'orientamento integrato «Garantire andamenti salariali e altri costi del lavoro favorevoli all'occupazione» (n. 21).

Orientamento. Per garantire un'evoluzione salariale favorevole alla stabilità macroeconomica, alla crescita e all'occupazione e per potenziare la capacità di adattamento, è opportuno che gli Stati membri e le parti sociali provvedano a far sì che gli incrementi salariali nominali e i costi della manodopera rispecchiano l'evoluzione della produttività nel medio periodo, tenendo conto delle differenze in termini di competenze e di condizioni del mercato del lavoro locale; il completamento del mercato unico, le riforme del mercato del lavoro e un rafforzamento della responsabilità delle parti sociali per la riduzione della disoccupazione attraverso contrattazioni salariali decentrate sono fondamentali ai fini dell'aumento salariale e della riduzione delle disparità dei redditi, mantenendo al contempo la coerenza con l'andamento della produttività e della competitività . (Orientamento integrato n. 5). Si veda anche l'orientamento integrato «Garantire andamenti salariali e altri costi del lavoro favorevoli all'occupazione» (n. 21).

Modifica 6

Sezione A, capo A.2, comma 6

Orientamento. Per contribuire ad un'UEM dinamica e ben funzionante, è opportuno che gli Stati membri della zona euro: prestino particolare attenzione al rigore fiscale , e in tal senso è necessario che coloro che non hanno ancora raggiunto gli obiettivi di bilancio di medio termine si pongano come parametro di riferimento un miglioramento del disavanzo depurato del ciclo, al netto di provvedimenti temporanei o una tantum, pari ad una media annua di mezzo punto percentuale rispetto al PIL, con - maggiori sforzi di adeguamento nei momenti congiunturali più favorevoli; spingano sulle riforme strutturali capaci di potenziare la competitività della zona euro e la capacità di adattamento economico agli shock asimmetrici; facciano in modo che l'influenza della zona euro nel sistema economico mondiale sia proporzionata al suo peso economico. (Orientamento integrato n. 6).

Orientamento. Per contribuire ad un'UEM dinamica e ben funzionante, è opportuno che gli Stati membri della zona euro: prestino particolare attenzione al rigore fiscale in modo da garantire un migliore coordinamento delle proprie politiche economiche e di bilancio, a partire da un'armonizzazione dei propri calendari di bilancio; in tal senso è necessario che gli Stati membri che non hanno ancora raggiunto gli obiettivi di bilancio di medio termine si pongano come parametro di riferimento un miglioramento del disavanzo depurato del ciclo, al netto di provvedimenti temporanei o una tantum, pari ad una media annua di mezzo punto percentuale rispetto al PIL, con - maggiori sforzi di adeguamento nei momenti congiunturali più favorevoli , tenendo presente che, in futuro, all'atto della definizione dei percorsi di adeguamento rispetto all'obiettivo a medio termine, si terrà conto delle riforme strutturali e che saranno consentiti scostamenti temporanei ai paesi che hanno già raggiunto il suddetto obiettivo ; è opportuno che gli Stati membri spingano sulle riforme strutturali capaci di potenziare la competitività della zona euro (investendo tra l'altro nell'innovazione, nella politica industriale nonché nell'istruzione e nella formazione professionale) e la capacità di adattamento economico agli shock asimmetrici ; Gli Stati membri dovrebbero completare la riforma del patto di stabilità e crescita e provvedere ad una sua rigorosa applicazione, al fine di ripristinare la fiducia. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire la rappresentanza esterna della zona euro , conformemente agli impegni assunti in occasione del Consiglio europeo di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998, di modo che il ruolo sempre più importante dell'euro nel sistema economico mondiale sia proporzionato al suo peso economico. Nei nuovi Stati membri la convergenza nominale deve andare di pari passo con la convergenza reale. (Orientamento integrato n. 6).

Modifica 7

Sezione B, capo B.1, comma 4

Orientamento. Per ampliare e potenziare il mercato interno, è opportuno che gli Stati membri accelerino i tempi di recepimento delle direttive in materia, diano priorità ad una migliore e più rigorosa attuazione della relativa normativa, velocizzino il processo di integrazione del mercato finanziario, sopprimano gli ostacoli fiscali alle attività transfrontaliere e applichino in modo effettivo la normativa europea in materia di appalti. (Orientamento integrato n. 7).

Orientamento. Per ampliare e potenziare il mercato interno, è opportuno che gli Stati membri accelerino i tempi di recepimento delle direttive in materia, diano priorità ad una migliore e più rigorosa attuazione della relativa normativa, velocizzino il processo di integrazione del mercato finanziario, sopprimano gli ostacoli burocratici e fiscali alle attività transfrontaliere , proseguendo i negoziati sull'armonizzazione della base dell'imposta e applichino in modo effettivo la normativa europea in materia di appalti. (Orientamento integrato n. 7).

Modifica 8

Sezione B, Capo B.1, comma 9

Orientamento. Per garantire l'apertura e la competitività dei mercati, è opportuno che gli Stati membri: si impegnino prioritariamente all'abolizione degli ostacoli regolamentari e non che impediscono la concorrenza in settori chiave; assicurino un'attuazione più effettiva della politica della concorrenza; provvedano ad un monitoraggio selettivo del mercato ad opera delle autorità per la concorrenza e la regolamentazione volto ad identificare e sopprimere gli ostacoli alla concorrenza e all'accesso al mercato ; riducano gli aiuti di Stato tali da produrre distorsioni della concorrenza; riorientino gli aiuti di Stato verso alcuni obiettivi orizzontali quali la ricerca e l'innovazione e l'ottimizzazione del capitale umano. è opportuno che gli Stati membri diano altresì piena attuazione ai provvedimenti già adottati volti ad aprire le industrie di rete alla concorrenza al fine di garantire la concorrenzialità reale dei mercati integrati su scala europea, assicurando allo stesso tempo la fornitura di servizi di interesse generale di alta qualità. (Orientamento integrato n. 8).

Orientamento. Per garantire l'apertura e la competitività dei mercati, è opportuno che gli Stati membri: si impegnino prioritariamente all'abolizione degli ostacoli regolamentari e non che impediscono la concorrenza in settori chiave; assicurino un'attuazione più effettiva della politica della concorrenza; provvedano ad un monitoraggio selettivo del mercato ad opera delle autorità per la concorrenza e la regolamentazione volto ad identificare e sopprimere gli ostacoli alla concorrenza e all'accesso al mercato che siano contrari agli interessi dei consumatori; aboliscano gli aiuti di Stato tali da produrre distorsioni della concorrenza nel mercato interno ; riorientino gli aiuti di Stato verso alcuni obiettivi orizzontali quali la ricerca e l'innovazione e l'ottimizzazione del capitale umano. è opportuno che gli Stati membri diano altresì piena attuazione ai provvedimenti già adottati volti ad aprire le industrie di rete alla concorrenza al fine di garantire la concorrenzialità reale dei mercati integrati su scala europea, assicurando allo stesso tempo la fornitura di servizi di interesse economico generale di alta qualità. (Orientamento integrato n. 8).

Modifica 9

Sezione B, Capo B.1, comma 14

Orientamento. Per creare un contesto imprenditoriale più attraente, è opportuno che gli Stati membri provvedano a migliorare la regolamentazione nazionale tramite una valutazione sistematica e accurata delle relative conseguenze economiche, sociali e ambientali, tenendo conto dei costi amministrativi associati. La iniziative regolamentari dovrebbero inoltre essere soggette a vaste consultazioni relative ai costi e i benefici, in particolare laddove esse implichino compromessi tra diversi obiettivi strategici. (Orientamento integrato n. 9).

Orientamento. Per creare un contesto imprenditoriale più attraente e incoraggiare le iniziative private , è opportuno che gli Stati membri provvedano a migliorare la regolamentazione nazionale tramite una valutazione sistematica e accurata delle relative conseguenze economiche, sociali e ambientali, tenendo conto dei costi amministrativi associati. Le iniziative regolamentari e legislative dovrebbero inoltre essere soggette a vaste consultazioni relative ai costi e i benefici per la crescita e l'occupazione , in particolare laddove esse implichino compromessi tra diversi obiettivi strategici. (Orientamento integrato n. 9).

Modifica 10

Sezione B, capo B.1, comma 16

Orientamento. Per promuovere la cultura imprenditoriale e creare un contesto propizio alle PMI, è opportuno che gli Stati membri agevolino l'accesso ai finanziamenti, adeguino i sistemi fiscali, potenzino le capacità di innovazione delle PMI e forniscano le necessarie informazioni e i servizi di sostegno atti ad incoraggiare l'avvio e lo sviluppo di nuove imprese, in linea con la carta per le PMI. Gli Stati membri dovrebbero inoltre potenziare l'istruzione e la formazione in campo imprenditoriale. Essi dovrebbero inoltre rendere più agevole il trasferimento della proprietà, rivedere la normativa fallimentare e migliorare le procedure di salvataggio e di ristrutturazione. (Orientamento integrato n. 10).

Orientamento. Per promuovere la cultura imprenditoriale e creare un contesto propizio alle PMI, è opportuno che gli Stati membri agevolino l'accesso ai finanziamenti, soprattutto ai fondi di rischio e ai microcrediti, riformino e adeguino i sistemi fiscali stimolando gli investimenti con l'armonizzazione della base dell'imposta, potenzino le capacità di innovazione delle PMI e forniscano le necessarie informazioni e i servizi di sostegno atti ad incoraggiare l'avvio e lo sviluppo di nuove imprese, in linea con la carta per le PMI. Gli Stati membri dovrebbero inoltre potenziare l'istruzione e la formazione in campo imprenditoriale (riferimento incrociato al pertinente orientamento occupazionale) e l'accettazione del rischio, prendere misure per lottare contro la stigmatizzazione dei giovani imprenditori che non hanno avuto pieno successo e facilitare un loro nuovo avvio. Essi dovrebbero inoltre rendere più agevole il trasferimento della proprietà, rivedere la normativa fallimentare e migliorare le procedure di salvataggio e di ristrutturazione , perfezionando nel contempo le regole della gestione d'impresa e della responsabilità manageriale . (Orientamento integrato n. 10).

Modifica 11

Sezione B, capo B.2, comma 4

Orientamento. Per aumentare e migliorare gli investimenti nel campo della R&D, è opportuno che gli Stati membri elaborino ulteriormente l'insieme di misure a sostegno della R&D in ambito privato tramite: migliori condizioni quadro e un clima sufficientemente concorrenziale per le imprese; una spesa pubblica per la R&D più elevata ed efficiente; centri di eccellenza potenziati; un miglior impiego dei meccanismi di sostegno, quali le agevolazioni fiscali a favore della R&D in ambito privato; un'offerta sufficiente di ricercatori qualificati, promuovendo lo studio delle discipline scientifiche, tecniche e ingegneristiche tra gli studenti, offrendo migliori opportunità di carriera ai ricercatori e incentivandone la mobilità transnazionale e intersettoriale. (Orientamento integrato n. 12). Si veda anche l'orientamento integrato «Potenziare e migliorare gli investimenti in capitale umano» (n. 22).

Orientamento. Per aumentare e migliorare gli investimenti nel campo della R&D, è opportuno che gli Stati membri elaborino ulteriormente l'insieme di misure a sostegno della R&D in ambito privato tramite: migliori condizioni quadro e un clima sufficientemente concorrenziale per le imprese; una spesa pubblica per la R&D più elevata ed efficiente , approfondendo i partenariati pubblico-privato ; centri di eccellenza potenziati; un miglior impiego dei meccanismi di sostegno, quali le agevolazioni fiscali a favore della R&D in ambito privato; un'offerta sufficiente di ricercatori qualificati, promuovendo lo studio delle discipline scientifiche, tecniche e ingegneristiche tra gli studenti, offrendo migliori opportunità di carriera ai ricercatori e incentivandone la mobilità transnazionale e intersettoriale , soprattutto per quanto riguarda i ricercatori europei che hanno lasciato l'Europa e per rafforzare il rapporto tra scienza, ricerca e innovazione, garantendo il finanziamento pubblico che rafforzi i centri di eccellenza, incrementando la competizione e l'emulazione nel settore della ricerca. È opportuno che gli Stati membri intensifichino i loro sforzi per promuovere le scienze del futuro, come la società dell'informazione, la assistenza sanitaria preventiva, la biotecnologia, promuovendo in particolare un'informazione più obiettiva sui vantaggi e sui rischi legati alle aree di ricerca più controverse, come quelle sugli OGM o sulle cellule staminali embrionali. (Orientamento integrato n. 12). Si veda anche l'orientamento integrato «Potenziare e migliorare gli investimenti in capitale umano» (n. 22).

Modifica 12

Sezione B, capo B.2, comma 7

Orientamento. Per favorire l'innovazione e la diffusione delle TIC, è opportuno che gli Stati membri si impregnino al fine di migliorare i servizi di sostegno all'innovazione, in particolare quelli volti al trasferimento di tecnologie, di creare poli e reti dedicati all'innovazione che mettano in contatto il mondo universitario e quello delle imprese, di favorire il trasferimento delle conoscenze tramite investimenti diretti dall'estero, di migliorare l'accesso ai finanziamenti e di definire norme in materia di proprietà intellettuale chiare e sostenibili. Gli Stati membri dovrebbero agevolare la diffusione delle TIC e i relativi cambiamenti nell'organizzazione del lavoro. (Orientamento integrato n. 13).

Orientamento. Per favorire l'innovazione e la diffusione delle TIC, è opportuno che gli Stati membri si impregnino al fine di migliorare i servizi di sostegno all'innovazione, in particolare quelli volti al trasferimento di tecnologie, di creare poli e reti dedicati all'innovazione che mettano in contatto il mondo universitario e quello delle imprese di favorire la creazione di vivai e il trasferimento delle conoscenze tramite investimenti diretti dall'estero, di migliorare l'accesso ai finanziamenti e di definire norme in materia di proprietà intellettuale chiare e sostenibili. Gli Stati membri dovrebbero agevolare la diffusione delle TIC e i relativi cambiamenti nell'organizzazione del lavoro. (Orientamento integrato n. 13).

Modifica 13

Sezione B, Capo B.2, comma 9

Orientamento. Per favorire l'uso sostenibile delle risorse e potenziare le sinergie tra tutela ambientale e crescita, è opportuno che gli Stati membri diano priorità all'internalizzazione dei costi ambientali esterni, ad una maggiore efficienza energetica e allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente. Il perseguimento di queste priorità dovrebbe essere in linea con gli attuali impegni europei e con le iniziative e gli strumenti proposti nell'ambito del piano d'azione per la tecnologia ambientale, tramite il ricorso a strumenti basati su meccanismi di mercato, a fondi rischio, al finanziamento della R&D, all'ecologizzazione delle commesse pubbliche e all'abolizione di sussidi dannosi per l'ambiente insieme ad altri strumenti strategici. (Orientamento integrato n. 14).

Orientamento. Per favorire l'uso sostenibile delle risorse e potenziare le sinergie tra tutela ambientale e crescita, è opportuno che gli Stati membri diano priorità all'internalizzazione dei costi ambientali esterni, (in particolare nei settori dell'energia, dei trasporti e dell'agricoltura) , ad una maggiore efficienza energetica e allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre utilizzare le politiche ambientali in modo più attivo per promuovere la crescita e l'occupazione, sviluppando le ecotecnologie e le ecoinnovazioni, in particolare gli investimenti necessari per rispettare gli obiettivi del protocollo di Kyoto, compresa l'utilizzazione efficiente delle tradizionali forme di energia, in particolare quelle che non presentano rischi per gli obiettivi del protocollo di Kyoto. Il perseguimento di queste priorità dovrebbe essere in linea con gli attuali impegni europei e con le iniziative e gli strumenti proposti nell'ambito del piano d'azione per la tecnologia ambientale, tramite il ricorso a strumenti basati su meccanismi di mercato, a fondi rischio, al finanziamento della R&D, all'ecologizzazione delle commesse pubbliche e all'abolizione di sussidi dannosi per l'ambiente insieme ad altri strumenti strategici. (Orientamento integrato n. 14).

Modifica 14

Sezione B, capo B.2, comma 11

Orientamento. Per contribuire a consolidare la base industriale europea, è opportuno che gli Stati membri sviluppino nuove tecnologie e nuovi mercati. A tal fine, sono necessari in particolare un impegno volto a creare e rendere operative iniziative congiunte europee nel campo delle tecnologie e collaborazioni pubblico-privato che consentano di rimediare ad inefficienze reali del mercato, nonché la creazione e lo sviluppo di raggruppamenti regionali o locali. (Orientamento integrato n. 15).

Orientamento. Per contribuire a consolidare la base industriale europea, è opportuno che gli Stati membri sviluppino nuove tecnologie e nuovi mercati , anche al di fuori dell'Europa, onde garantire che la globalizzazione non costituisce un pericolo, bensì una nuova opportunità per la prima potenza mondiale a livello di esportazioni. Essi dovrebbero elaborare una strategia di comunicazione che si prefigga di combattere il senso di insicurezza dei cittadini di fronte alla globalizzazione, all'apertura dei mercati e alla concorrenza. A tal fine, sono necessari in particolare un impegno volto a creare e rendere operative iniziative congiunte europee nel campo delle tecnologie e collaborazioni pubblico-privato che consentano di rimediare ad inefficienze reali del mercato, nonché la creazione e lo sviluppo di raggruppamenti regionali o locali (Orientamento integrato n. 15).

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati in tale data, P6_TA(2005)0034.

P6_TA(2005)0210

Agenda sociale (2006-2010)

Risoluzione del Parlamento europeo sull'agenda sociale 2006-2010 (2004/2191(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione (COM(2005)0033),

vista la Carta sociale europea,

vista la relazione del gruppo ad Alto livello del maggio 2004 sul futuro della politica sociale in un'Unione europea allargata,

vista la sua risoluzione del 3 settembre 2003 sul quadro di valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione dell'Agenda per la politica sociale (1),

visto il documento di lavoro della Commissione europea del 18 maggio 2004 sulla situazione sociale nell'Unione europea (SEC(2004)0636),

vista la comunicazione del Presidente Barroso, d'intesa con il Vicepresidente Verheugen, al Consiglio europeo di Primavera «Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione — Il rilancio della Strategia di Lisbona», del 2 febbraio 2005 (COM(2005)0024),

visto il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

visto il Libro verde «Affrontare il cambiamento demografico: una nuova solidarietà tra le generazioni» (COM(2005)0094),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali ed il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0142/2005),

A.

considerando che per conseguire gli obiettivi di Lisbona relativi alla creazione di posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità, all'insegna della coesione sociale, occorre aggiornare e potenziare il modello sociale europeo in funzione della modificata struttura demografica della popolazione nonché delle esigenze, in termini di conoscenze e competenze, di una società trasformata sotto il profilo tecnologico,

B.

considerando che un buon modo per promuovere la coesione sociale fra i cittadini dell'Unione europea è di fare in modo che chiunque sia in grado di lavorare possa avere un'occupazione congruamente retribuita e condizioni di lavoro che permettano un ragionevole equilibrio tra vita professionale e vita privata e che coloro che non hanno accesso al mercato del lavoro abbiano un reddito adeguato che li emancipi dalla povertà,

C.

considerando che lo sviluppo e la promozione del capitale umano e sociale europeo oltre che essere essenziali per dar vita ad un'economia basata sulla conoscenza costituiscono altresì un elemento chiave dell'integrazione sociale e dell'adattamento alle trasformazioni strutturali sul mercato del lavoro,

D.

considerando che le piccole e medie imprese (PMI) dell'Unione contribuiscono significativamente ai tassi di crescita e di occupazione poiché occupano un gran numero di persone e che una particolare rilevanza è data attualmente alla creazione di posti di lavoro da parte di nuove aziende, in generale PMI, e che a tal fine gli Stati membri dovrebbero promuovere, in particolare, lo spirito imprenditoriale, l'innovazione e un ambiente propizio alle imprese,

E.

considerando che il tasso di occupazione in Europa deve aumentare e che pertanto sono necessari ulteriori sforzi e concreti provvedimenti proiettati verso il futuro per consentire alle donne, ai giovani, ai disabili, ai lavoratori anziani, ai lavoratori non qualificati, ai disoccupati di lunga durata e alle persone appartenenti a gruppi minoritari di trovare un lavoro corrispondente alle loro qualifiche,

F.

considerando che la mobilità del lavoro in Europa è troppo scarsa per cui la forza lavoro potenzialmente disponibile risulta sfruttata in maniera insufficiente,

G.

considerando che, nonostante il ruolo di pioniere che l'Europa ha svolto nel settore della parità di trattamento e nella lotta contro le discriminazioni, notevoli sono i problemi che continuano a porsi quali l'accesso talvolta difficile delle donne al mercato del lavoro, le disparità retributive, le disparità in termini di opportunità di formazione, di prospettive di carriera e di promozioni, l'ardua conciliazione della vita professionale con le responsabilità familiari nonché il modesto coinvolgimento delle donne nei processi decisionali in seno alla società,

H.

considerando l'esigenza di una lotta incisiva alla povertà,

I.

considerando che le politiche sociali costituiscono un fattore centrale per creare coesione sociale e assicurare l'accesso ai diritti fondamentali, nonché un fattore centrale per la crescita economica dell'Unione,

J.

considerando che la conciliazione della vita professionale e della vita familiare deve diventare una realtà che consenta agli uomini e alle donne di essere attivi sul mercato del lavoro, di progredire nella loro carriera e di condurre una vita di famiglia armoniosa e feconda,

K.

considerando che, nel contesto delle loro responsabilità sul piano sociale, le imprese dovrebbero garantire le migliori condizioni possibili di apprendimento per i loro dipendenti:

per i periodi di acquisizione pratica delle formazioni iniziali,

per la formazione permanente dei loro dipendenti,

per il riconoscimento e la convalida dell'esperienza professionale acquisita,

che per conseguire tali obiettivi tutte le grande imprese dovrebbero predisporre piani e bilanci di competenze per la formazione e lo sviluppo delle qualifiche, negoziati fra le parti sociali, da un lato, e gli istituti che rilasciano le qualifiche professionali, dall'altro,

Osservazioni generali

1.

ritiene che la Commissione analizzi correttamente i problemi e i compiti che si pongono all'Europa onde preservare e potenziare il modello sociale europeo, unico nel suo genere; reputa necessario che l'Agenda europea per la politica sociale contribuisca ad una equilibrata attuazione dei quattro pilastri della strategia di Lisbona ossia il coordinamento economico, la politica occupazionale, la politica sociale e lo sviluppo sostenibile;

2.

deplora che, a causa del carattere vago delle proposte e/o della mancanza di iniziative concrete nell'Agenda sociale, l'ambiziosa Strategia di Lisbona non si realizzi nella maniera così dinamica annunciata in altre sedi; si richiama in proposito agli obiettivi strategici dell'Unione: «Il rilancio della crescita è cruciale per la prosperità e può sfociare nuovamente nella piena occupazione costituendo la base della giustizia sociale e delle opportunità per chiunque. Il rilancio della crescita è altresì cruciale per la posizione dell'Europa nel mondo e per la capacità dell'Europa di mobilitare risorse per affrontare vari problemi a livello mondiale» (2);

3.

sottolinea l'importanza della responsabilità di ogni singolo Stato membro in termini di attuazione e di applicazione della legislazione in vigore e dell'introduzione delle riforme volte a realizzare gli obiettivi di Lisbona;

4.

ritiene che l'Agenda sociale europea debba recare un contributo al rispetto dei diritti fondamentali sanciti dal Trattato che adotta una costituzione per l'Europa; propone pertanto che l'Agenda preveda la verifica annuale della salvaguardia dei diritti sociali fondamentali da parte dell'Unione;

5.

chiede al Consiglio e alla Commissione di predisporre, basandosi su questa Agenda sociale, un vero e proprio programma di politica sociale che sviluppi l'Agenda per la politica sociale 2000-2005 con proposte politiche concrete, uno scadenzario e procedure specifiche (quadro di valutazione) per la verifica della sua attuazione; invita la Commissione a potenziare l'Agenda sociale inserendovi le tematiche proposte nella presente risoluzione;

6.

si compiace per l'impegno della Commissione quanto al potenziamento della dimensione sociale della globalizzazione e si aspetta di essere consultato sui provvedimenti pratici che la Commissione intende proporre e sul lavoro del gruppo interservizi in materia;

7.

ritiene che l'integrazione dei vari programmi comunitari nel programma Pogress non debba andare a scapito della visibilità né ridurre le risorse finanziarie dei programmi d'azione dei cinque settori interessati; chiede che tutti gli operatori sociali interessati siano coinvolti nella verifica dell'attuazione dei diversi aspetti del programma;

8.

prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare una comunicazione sui servizi sociali d'interesse generale; chiede pressantemente in tale contesto di escludere tali servizi dall'obbligo di notifica contestuale alla politica sugli aiuti statali e di presentare un progetto di direttiva quadro sui servizi d'interesse generale che garantisca i principi e il finanziamento di tali servizi alla collettività;

9.

rileva la necessità di statistiche e di analisi complete e dettagliate, la necessità di istituire un sistema pubblico per l'assistenza sociale che fornisca informazioni sulle opportunità di impiego, sui relativi servizi sanitari e sui servizi di consulenza; pone in rilievo il valore aggiunto derivante dalla collaborazione tra autorità, parti sociali e società civile; sottolinea il più ampio significato del concetto di «migliore governance »; rileva l'importanza delle riunioni annuali per seguire e valutare l'Agenda sociale; ritiene tuttavia che nell'Europa allargata debba esistere una strategia di rete continua e definita; non vede alcun segnale di una reale determinazione a ripartire le responsabilità e le competenze tra la Comunità, gli Stati membri e le ONG;

10.

è consapevole del fatto che le economie locali e le PMI sono fattori chiave per lo sviluppo economico e per l'occupazione, e che rappresentano oltre il 90 % dell'attività imprenditoriale nelle economie europee; rileva che si può promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro aiutando le PMI e sviluppando condizioni favorevoli, programmi specifici e vantaggi per i nuovi posti di lavoro;

11.

insiste affinché all'intenzione di verificare l'impatto sociale e occupazionale di ogni provvedimento europeo facciano riscontro uno strumento concreto che consenta di tradurre nei fatti questa intenzione e misure finalizzate alla valutazione e a un attento monitoraggio;

Demografia e accesso all'occupazione

12.

reputa che l'attuale evoluzione demografica eserciti pressioni sul mercato del lavoro e sulla previdenza sociale; sottolinea la necessità urgente di misure positive per migliorare la posizione dei lavoratori anziani sul mercato del lavoro e di adeguate risposte politiche che non solo invertano questa tendenza ma aprano anche nuove opportunità per una maggiore flessibilità nella scelta dei regimi pensionistici ed incentivi positivi per l'aumento degli anni di vita attiva; reputa necessario avviare, in sede di coordinamento delle pensioni, un ampio dibattito sul diritto a pensioni di livello accettabile per tutti, inclusi i lavoratori con forme atipiche di lavoro o persone facenti parte di gruppi vulnerabili;

13.

accoglie con favore il Libro verde sui cambiamenti demografici essendo un utile contributo all'analisi delle molteplici sfide cui è confrontata l'Unione europea e ritiene che questo Parlamento dovrebbe contribuire alla riflessione generale sulle conseguenze del declino demografico e formulare proposte quanto agli adeguati strumenti politici di cui l'Unione europea e gli Stati membri possono avvalersi per affrontarlo;

14.

rileva che talune categorie sociali continuano ad essere discriminate nei loro diritti ad un lavoro di qualità; si augura che siano elaborate proposte tese a promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro di donne, lavoratori anziani, giovani, portatori di handicap e persone appartenenti a gruppi minoritari nonché la loro partecipazione ai programmi per l'occupazione e la solidarietà sociale;

15.

si augura che la lotta alle discriminazioni, legate in particolare all'appartenenza a una minoranza, venga rafforzata favorendo lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle migliori prassi; chiede che venga prestata particolare attenzione alla promozione a tutto campo della famiglia, su scala europea e nazionale;

Più occupazione e di migliore qualità

16.

reputa necessaria l'adozione di misure concrete tese a istituire, di concerto con le parti sociali e dialogando con gli operatori specializzati del settore pubblico e/o privato, programmi per promuovere l'insegnamento e la formazione professionale e porre concretamente in atto l'apprendimento permanente, con l'obiettivo di valorizzare meglio l'uso delle conoscenze e la società dell'informazione di fronte alle necessità del mercato del lavoro;

17.

chiede che vengano sostenuti i progetti multilaterali per il miglioramento dei sistemi nazionali di istruzione e formazione e siano così incentivati i progetti europei in materia di istruzione e formazione nell'ambito dei quali l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale sia considerato un diritto sociale fondamentale; ritiene pertanto che l'istruzione e la formazione permanente della vita debbano mirare al ravvicinamento e al riconoscimento delle qualifiche professionali a livello europeo e si attende che le imprese partecipino, nel quadro della loro responsabilità sociale e d'intesa con le competenti istituzioni, alla formazione e riqualificazione professionali;

18.

invita la Commissione ad affrontare in maniera più mirata le cause e le conseguenze degli incidenti sul lavoro in riferimento alla nuova strategia per il periodo 2007-2012 riguardante la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; in tale contesto sollecita:

la revisione della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (3),

la revisione della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (versione codificata della direttiva 90/394/CEE) (4),

l'estensione della sfera di applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5), includendovi misure contro le molestie sul luogo di lavoro nonché le professioni autonome, i telelavoratori e i lavoratori a domicilio;

l'elaborazione di una proposta di direttiva sulle affezioni del sistema muscoloscheletrico sul posto di lavoro, con particolare attenzione al problema del lavoro ripetitivo;

19.

reputa necessario che gli Stati membri migliorino a livello nazionale, regionale e locale, grazie a misure proiettate nel futuro, le condizioni per la creazione e il sostegno di PMI già esistenti, essendo inteso che tali provvedimenti dovrebbero essere diretti in particolare ai settori dell'informazione e della comunicazione e a quello dei servizi poiché tali settori dispongono di potenzialità particolarmente elevate in materia di creazione di posti di lavoro;

20.

invita la Commissione a potenziare e a chiarire l'obiettivo originale di Lisbona di sradicare la povertà adottando un obiettivo principale chiaro affinché l'Unione europea riduca, entro il 2010, i livelli di povertà misurati a fronte del PIL e sviluppi una serie di criteri di inclusione sociale sulla cui base giudicare i risultati della strategia di inclusione sociale;

21.

invita il Consiglio e la Commissione a mantenere e a potenziare la strategia di inclusione sociale come strategia distinta e riconoscibile come tale nell'ambito del processo razionalizzato di protezione sociale e di inclusione sociale;

22.

reputa particolarmente rilevante che gli Stati membri si avvalgano maggiormente di provvedimenti per trasformare in occupazione regolare le attività professionali non dichiarate;

Mobilità

23.

sollecita una relazione circostanziata sull'impatto economico del divieto di accesso per i lavoratori dei nuovi Stati membri al mercato del lavoro negli altri paesi dell'UE e si augura che detta relazione sia corredata da proposte tese a risolvere i problemi incontrati;

24.

sollecita un miglioramento ed un'estensione della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (6); reputa necessario potenziare la cooperazione transfrontaliera fra i servizi di ispezione e invita la Commissione ad esaminare la possibilità di creare una piattaforma europea per la cooperazione di tali servizi, una sorta di Europol sociale;

25.

chiede che nelle disposizioni dettagliate degli allegati al regolamento (CE) n. 883/2004 (il nuovo regolamento di coordinamento in base al regolamento (CEE) n. 1408/71) (7), si tenga conto della necessità e del desiderio di mobilità per far sì che a quest'ultima, menzionata solo per inciso nel testo del regolamento, si conferiscano riscontri concreti nelle misure di attuazione;

26.

ribadisce in tale contesto la sua richiesta di uno strumento legislativo relativo all'introduzione di controlli avanzati e vincolanti sugli effetti transfrontalieri in materia di diritto sociale e fiscale («Europe test») in linea con la sua risoluzione del 28 maggio 1998 sulla situazione dei lavoratori transfrontalieri nell'Unione europea (8);

27.

si compiace per l'intenzione della Commissione di presentare proposte volte ad eliminare gli ostacoli alla mobilità professionale, segnatamente quelli che derivano da regimi pensionistici complementari, e chiede che tali proposte vengano presentate, se possibile, nel corso dell'anno;

Promuovere l'inclusione e la coesione sociale

28.

ritiene che avere un lavoro costituisca il principale elemento d'integrazione degli individui nella società, ma che è altresì necessaria una politica sociale seria così da garantire il diritto di tutti alla protezione sociale ed alla coesione delle società degli Stati membri;

29.

plaude all'intenzione della Commissione di proclamare il 2010 Anno europeo per la lotta alla povertà e all'esclusione; deplora il fatto che il Consiglio europeo del marzo 2005 a Bruxelles abbia circoscritto gli obiettivi di inserimento sociale e lotta alla povertà alla lotta contro la povertà infantile; invita la Commissione ed il Consiglio Occupazione ed Affari sociali ad impegnarsi per il conseguimento degli obiettivi di Lisbona, in particolare quello di ridurre la povertà nell'Unione, e a vigilare sull'attuazione di tutti gli elementi stabiliti nell'ambito del metodo aperto di coordinamento per la lotta alla povertà ed all'emarginazione sociale;

30.

appoggia l'intenzione della Commissione di procedere ad un'approfondita consultazione sulle carenze dei vigenti sistemi di previdenza sociale; ritiene che tutti gli operatori dovrebbero essere coinvolti;

31.

appoggia l'intenzione della Commissione di trasformare in una procedura a tutti gli effetti il metodo aperto di coordinamento, avviato nel dicembre 2004, riguardo alle cure di lungo periodo ed all'assistenza sanitaria; ritiene che in tale contesto dovrebbero essere definiti criteri qualitativi tesi a garantire il diritto di tutti a cure abbordabili all'insegna della solidarietà; ritiene altresì che l'assistenza sanitaria non possa essere subordinata alle norme del mercato interno e della concorrenza;

Combattere la discriminazione

32.

ricorda che la dimensione di genere dev'essere inclusa in tutte le politiche comunitarie, in quanto è l'unico modo per garantire alle donne i tre pilastri di una pari qualità di vita: consapevolezza, opportunità e successo;

33.

deplora la mancanza di proposte efficaci tese a promuovere, seguire da vicino e valutare i progressi in materia di parità tra i sessi nonché la mancanza di iniziative politiche tese a rendere più agevole la conciliazione di lavoro e famiglia, aiutando quanti prestano assistenza a persone incapaci di lavorare e, in generale, aumentando l'elasticità dell'orario di lavoro; invita la Commissione a vigilare con maggior vigore sull'osservanza della normativa vigente e, se necessario, a presentare proposte di modifica, includendo l'imposizione di sanzioni; invita la Commissione a predisporre un piano concreto di azione in materia di parità fra uomini e donne con specifico riferimento alla rimozione delle disparità retributive; invita altresì la Commissione a proclamare il 31 marzo Giornata europea di azione per «uguale retribuzione per uguale lavoro»;

34.

appoggia con forza il progetto di organizzare un Anno europeo delle pari opportunità;

35.

accoglie con soddisfazione la creazione di un Istituto europeo sulle questioni di genere, destinato a colmare la mancanza di informazioni in merito alla dimensione di genere; ritiene che tale istituto potrebbe migliorare la visibilità in materia di parità tra i sessi; ritiene che, in un'Europa allargata, sarebbe un fattore positivo e che il divario tra i nuovi e i vecchi Stati membri potrebbe essere colmato situando l'Istituto in uno dei dieci nuovi Stati membri;

36.

insiste affinché la Commissione integri l'Agenda sociale con una direttiva recante divieto di discriminazione dei disabili; chiede che venga conferito un maggiore significato politico al piano d'azione europeo per i disabili e che il piano d'azione venga utilizzato come strumento di vero cambiamento e come strumento principale per tener conto delle disabilità, il che deve comprendere la notifica, da parte degli Stati membri, della trasposizione delle disposizioni in materia di disabilità contenute nella legislazione comunitaria; chiede agli Stati membri dì coinvolgere attivamente in tale processo le organizzazioni dei disabili a livello nazionale e ritiene che il piano d'azione richieda visibilità politica e un dibattito con il Parlamento e il Consiglio, nonché raccomandazioni per azioni future;

37.

chiede una direttiva specifica volta a vietare la discriminazione delle persone in base all'età, per quanto concerne l'accesso a beni e servizi;

Dialogo sociale e legislazione sociale

38.

prende atto dell'intenzione della Commissione di predisporre un Libro verde sull'evoluzione del diritto del lavoro nell'intento di semplificarne le norme; ritiene che la politica europea non debba intaccare le conquiste sociali; al riguardo si richiama all'articolo III-209 del Trattato che adotta una costituzione per l'Europa che prevede l'armonizzazione delle misure relative all'occupazione e alle condizioni di vita e di lavoro, assicurandone il miglioramento;

39.

accoglie con favore la proposta della Commissione in ordine al dialogo sociale transnazionale e transfrontaliero; invita la Commissione ad adoperarsi per promuovere tale dialogo sociale assegnandovi del personale e si augura che gli interlocutori sociali appoggeranno la proposta;

40.

invita la Commissione a presentare una proposta di revisione della direttiva 94/45/CE del Consiglio (9), come già promesso nel 2002, prefiggendosi quali principali obiettivi l'estensione della sfera di applicazione e il potenziamento del diritto all'informazione e alla consultazione in caso di ristrutturazione, nonché il miglioramento delle infrastrutture lavorative per i rappresentanti dei lavoratori in seno al comitato aziendale europeo;

41.

ritiene che l'obiettivo di Lisbona relativo a maggiori e migliori posti di lavoro con un reddito stabile al di sopra della soglia di povertà possa essere conseguito nel momento in cui gli Stati membri si assumano delle responsabilità in termini di attuazione ed applicazione delle legislazione in vigore e strutture sufficientemente moderne e dinamiche offrano ai cittadini europei sicurezza sociale e certezza giuridica; invita pertanto la Commissione a proporre:

una direttiva sulla tutela dei diritti dei lavoratori in caso di ristrutturazioni,

una direttiva sui licenziamenti individuali,

una direttiva sulla protezione sociale per le nuove forme di occupazione;

una direttiva sul controllo del rispetto delle disposizioni minime,

una direttiva sulle norme minime di protezione sociale;

42.

rileva che l'Agenda sociale prevede l'istituzione di un forum per le ristrutturazioni delle imprese; invita la Commissione a inserire nell'Agenda la proposta del gruppo Gyllenhammar in tale contesto, relativa alla redazione di un bilancio sociale annuo nelle grandi imprese;

43.

invita gli Stati membri ad approfondire la cooperazione e lo scambio delle prassi migliori attraverso il metodo aperto di coordinamento, che costituisce uno strumento efficace di elaborazione politica nel settore dell'occupazione, della protezione sociale, dell'esclusione sociale, delle pensioni e dell'assistenza sanitaria;

44.

invita il Consiglio e la Commissione a garantire una adeguata protezione sociale per i lavoratori delle agenzie di lavoro interinale facendo avanzare le attuali proposte per una direttiva relativa ai lavoratori delle agenzie di lavoro interinale;

45.

ritiene che le relazioni, sotto forma di accordi, tra le parti sociali debbano essere potenziate a tutti i livelli; invita, pertanto, la Commissione a presentare proposte per un quadro volontario di contratti collettivi transnazionali che comprendano sia il livello intersettoriale che il livello dell'impresa e del settore;

46.

invita la sua commissione competente a verificare, ad intervalli regolari, l'attuazione dell'Agenda sociale;

47.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni.


(1)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 226.

(2)  cfr COM(2005)0012.

(3)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

(4)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

(5)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(6)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

(7)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(8)  GU C 195 del 22.6.1998, pag. 49.

(9)  Direttiva del Consiglio 94/45/CE, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di dimensioni comunitarie (GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64). Direttiva modificata dalla direttiva 97/74/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 22).


Top