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Document 32023R2080
Council Regulation (EU) 2023/2080 of 28 September 2023 amending Regulation (EU) 2023/194 fixing for 2023 the fishing opportunities for certain fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters, as well as fixing for 2023 and 2024 such fishing opportunities for certain deep-sea fish stocks
Regolamento (UE) 2023/2080 del Consiglio del 28 settembre 2023 che modifica il regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde
Regolamento (UE) 2023/2080 del Consiglio del 28 settembre 2023 che modifica il regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde
ST/12752/2023/INIT
GU L 241 del 29.9.2023, p. 13–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 241/13 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/2080 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2023
che modifica il regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (1) fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2023/194, fissa un totale ammissibile di catture («TAC») provvisorio per l’acciuga nelle sottozone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare («CIEM») e nelle acque dell’Unione della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale («Copace») per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2023, in attesa che il CIEM pubblichi il suo parere scientifico per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024 e consente la prosecuzione della pesca di tale stock. A seguito della pubblicazione di tale parere del CIEM il 21 giugno 2023, è opportuno fissare il TAC definitivo per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024 al livello di 20 555 tonnellate conformemente al suddetto parere. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/194. |
(4) |
Vista l’urgenza di evitare interruzioni delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(5) |
Il TAC per l’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2023. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione risultano aumentate dalla modifica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2023/194
L’allegato IA del regolamento (UE) 2023/194 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ
(1) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato IA, parte A, del regolamento (UE) 2023/194, la seconda tabella è sostituita dalla seguente:
«Specie: |
Acciuga Engraulis encrasicolus |
Zona: |
9 and 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) |
||
Spagna |
|
9 831 |
(1) |
TAC precauzionale |
|
Portogallo |
|
10 724 |
(1) |
||
Unione |
|
20 555 |
(1) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
20 555 |
(1) |
||
(1) |
Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024.». |