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Document 32023R1647
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1647 of 21 August 2023 imposing a definitive countervailing duty on imports of certain coated fine paper originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 18 of Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1647 della Commissione del 21 agosto 2023 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1647 della Commissione del 21 agosto 2023 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2023/5504
GU L 207 del 22.8.2023, p. 1–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 207/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1647 DELLA COMMISSIONE
del 21 agosto 2023
che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 18,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore
(1) |
Nel 2011 sono state inizialmente istituite misure antisovvenzioni sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata ("CFP") originaria della Repubblica popolare cinese (la "RPC" o "Cina" o "paese interessato") con il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio (2) (le "misure iniziali"). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata "inchiesta iniziale". |
(2) |
Le misure iniziali hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra il 4 % e il 12 % per le importazioni effettuate dagli esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota residua su scala nazionale del 12 %. |
(3) |
In seguito ad un'inchiesta antidumping, con regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC. |
(4) |
Il 4 luglio 2017, in seguito a un riesame in previsione della scadenza (il "riesame in previsione della scadenza") a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 (il "regolamento di base"), la Commissione ha prorogato di cinque anni le misure stabilite nell'ambito dell'inchiesta iniziale mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione (4) (il "regolamento sul riesame in previsione della scadenza"). |
(5) |
I dazi compensativi attualmente in vigore sono compresi tra il 4 % e il 12 %. |
1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
(6) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC, la Commissione europea (la "Commissione") ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. |
(7) |
La domanda è stata presentata il 31 marzo 2022 da cinque produttori dell'Unione (Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group e Sappi Europe SA), congiuntamente denominati i "richiedenti", che rappresentano più del 50 % della produzione totale dell'Unione di alcuni tipi di carta fine patinata. |
(8) |
La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. |
1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(9) |
Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 giugno 2022 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese, sulla base dell'articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6) ("avviso di apertura"). In conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha redatto una nota sulla sufficienza degli elementi di prova, contenente una valutazione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione e in base ai quali è stata aperta la presente inchiesta. La nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. |
(10) |
Prima dell'avvio del riesame in previsione della scadenza e conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo della Cina (il "governo della RPC") di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata e ha invitato il governo della RPC a partecipare a consultazioni per chiarire la situazione riguardante il contenuto della domanda di riesame e per giungere a una soluzione definita di comune accordo. Non è tuttavia pervenuta alcuna risposta da parte del governo della RPC. |
1.4. Inchiesta di riesame antidumping distinta
(11) |
Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 giugno 2022 (7), la Commissione ha annunciato l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), dell'8 giugno 2016, delle misure antidumping definitive in vigore in relazione alle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese. |
1.5. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
(12) |
L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (il "periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR"). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame (il "periodo in esame"). |
1.6. Parti interessate
(13) |
Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente l'industria dell'Unione, i produttori esportatori noti e il governo della Repubblica popolare cinese ("RPC") in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare. |
(14) |
Parallelamente, al momento dell'apertura, la Commissione ha pubblicato online i questionari destinati ai produttori esportatori, agli importatori indipendenti, agli utilizzatori e ai produttori dell'Unione. Ha inoltre inviato ai denuncianti il questionario riguardante i dati macroeconomici. I questionari sono inoltre stati messi a disposizione degli importatori indipendenti e degli utilizzatori sullo stesso sito web della DG Commercio (9). |
(15) |
Tutte le parti sono state invitate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all'apertura dell'inchiesta e di richiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.7. Campionamento
1.7.1. Campionamento dei produttori esportatori della RPC
(16) |
Nell'avviso di apertura dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento dei produttori esportatori conformemente all'articolo 27 del regolamento di base. |
(17) |
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Nessun produttore esportatore si è manifestato. |
(18) |
La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta. Non è stata tuttavia fornita alcuna risposta. |
(19) |
Di conseguenza la Commissione ha informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, intendeva ricorrere ai dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base nell'esaminare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni. Le autorità della RPC non hanno inviato alcuna risposta. |
1.7.2. Campionamento dei produttori dell'Unione
(20) |
Nell'avviso di apertura dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza la Commissione ha comunicato di aver selezionato un campione a titolo provvisorio di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base alla rappresentatività in termini di volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell'UE nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021. Tale campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 41 % della produzione totale stimata e il 37 % delle vendite stimate del prodotto simile nell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al campione provvisorio. Non essendo pervenuta alcuna osservazione, il campione provvisorio è stato confermato. Il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione. |
1.7.3. Campionamento degli importatori indipendenti
(21) |
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti noti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Nessun importatore ha però collaborato con la Commissione e fornito le informazioni richieste. |
1.8. Questionari e visite di verifica
(22) |
La Commissione ha inviato un questionario al governo della Repubblica popolare cinese (il "governo della RPC"). Non è pervenuta alcuna risposta al questionario. |
(23) |
La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione. Gli stessi questionari sono stati pubblicati online sul sito web della DG Commercio il giorno dell'apertura dell'inchiesta (10). La Commissione ha inoltre inviato ai richiedenti un questionario riguardante i dati macroeconomici. I questionari sono inoltre stati messi a disposizione degli importatori indipendenti e degli utilizzatori sullo stesso sito web della DG Commercio (11). |
(24) |
I tre produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno risposto al questionario. I richiedenti hanno inoltre fornito alla Commissione dati macroeconomici. Non è pervenuta alcuna risposta da importatori indipendenti. Nessuno degli utilizzatori ha risposto al questionario o si è manifestato nel corso dell'inchiesta. |
(25) |
La Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o di reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle società dell'Unione elencate di seguito:
|
1.9. Divulgazione di informazioni
(26) |
Il 14 giugno 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire i dazi compensativi. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni su tale divulgazione delle informazioni. |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto del riesame
(27) |
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, segnatamente alcuni tipi di carta fine patinata ("CFP"), composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 400 g/m2 e con un indice di bianchezza (brightness) superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1). |
(28) |
Il prodotto oggetto del riesame non comprende:
|
2.2. Prodotto in esame
(29) |
Il prodotto in esame nell'ambito dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza è il prodotto oggetto del riesame originario della Cina, attualmente classificato con i codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80 (codici TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 e 4810998020). |
2.3. Prodotto simile
(30) |
Come stabilito nell'inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:
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(31) |
La Commissione ha concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base. |
3. RISCHIO DI PERSISTENZA DELLE SOVVENZIONI
(32) |
Conformemente all'articolo 18 del regolamento di base e come indicato nell'avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se la scadenza dei dazi esistenti potesse comportare la persistenza delle sovvenzioni. |
3.1. Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base
(33) |
Il 29 settembre 2022 la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Il governo della RPC è stato altresì invitato a trasmettere un questionario a banche e altri istituti finanziari noti al governo della RPC per aver concesso prestiti al settore interessato, nonché a produttori, distributori e altri fornitori di fattori produttivi per la fabbricazione del prodotto in esame. La Commissione non ha ricevuto risposte né dal governo della RPC né da alcuno degli istituti finanziari cui il governo della RPC era stato invitato a inviare un questionario. |
(34) |
Inoltre nessun produttore cinese di CFP ha collaborato con la Commissione nell'ambito della presente inchiesta. |
(35) |
Con una nota verbale del 18 gennaio 2023 la Commissione ha informato le autorità cinesi delle conseguenze dell'omessa collaborazione e ha dato loro la possibilità di inviare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. La Commissione, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base, ha ritenuto necessario ricorrere ai dati disponibili al fine di esaminare la persistenza delle pratiche di sovvenzione della RPC nell'industria della carta in generale e della carta fine patinata in particolare. |
(36) |
In merito all'uso dei dati disponibili, la Commissione ha osservato che l'articolo 28 del regolamento di base è simile all'articolo 12.7 dell'accordo SCM (12). L'organo d'appello ha rammentato che l'articolo 12.7 dell'accordo SCM consente l'uso dei dati a disposizione esclusivamente al fine di sostituire informazioni eventualmente mancanti, allo scopo di giungere ad una determinazione accurata delle sovvenzioni o del pregiudizio. Di conseguenza l'organo d'appello ha spiegato che deve esistere un collegamento diretto tra le "informazioni necessarie" mancanti e gli specifici "dati disponibili" su cui si basa una determinazione a norma dell'articolo 12.7. Pertanto un'autorità incaricata di un'inchiesta deve usare i "dati disponibili" che "sostituiscono ragionevolmente le informazioni che una parte interessata ha omesso di fornire", al fine di giungere ad una determinazione accurata. L'organo d'appello ha inoltre spiegato che per "dati disponibili" si intendono i dati in possesso dell'autorità incaricata dell'inchiesta e nei suoi registri. Poiché le determinazioni formulate a norma dell'articolo 12.7, devono essere basate sui "dati disponibili", non possono essere formulate sulla base di ipotesi o congetture non fattuali. Inoltre, nell'argomentazione e nella valutazione di quali dati disponibili possano ragionevolmente sostituire le informazioni mancanti, tutti i dati motivati a disposizione devono essere presi in considerazione da un'autorità incaricata di un'inchiesta. L'organo d'appello ha spiegato che l'accertamento dei ragionevoli sostituti per le "informazioni necessarie" mancanti comporta un processo di argomentazione e valutazione da parte dell'autorità incaricata dell'inchiesta. Se un'autorità responsabile dell'inchiesta ha a disposizione diversi dati tra i quali deve operare una scelta, sembra una conseguenza naturale che il processo di argomentazione e valutazione comporterebbe un grado di confronto allo scopo di giungere ad una determinazione accurata. La valutazione dei "dati disponibili" richiesta, e la forma che può assumere, dipendono dalle circostanze particolari di un caso specifico, comprese la natura, la qualità e la quantità di elementi di prova a disposizione e la particolare determinazione che deve essere formulata. La natura e la portata della spiegazione e dell'analisi richieste varieranno necessariamente da una determinazione e all'altra (13). |
(37) |
Di conseguenza, per la sua analisi la Commissione ha usato tutti i dati a sua disposizione, in particolare:
|
3.2. Sovvenzioni e programmi di sovvenzioni esaminati nel presente riesame in previsione della scadenza
(38) |
Vista la mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi, la Commissione ha deciso di esaminare, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base, l'eventuale persistenza delle sovvenzioni nella modalità esposta di seguito. In primo luogo la Commissione ha esaminato se le sovvenzioni compensate nell'inchiesta iniziale e nella precedente inchiesta in previsione della scadenza abbiano continuato a conferire vantaggi all'industria della carta fine patinata della RPC. In secondo luogo la Commissione ha esaminato se tale settore abbia beneficiato di sovvenzioni non compensate nell'inchiesta iniziale o nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ("sovvenzioni supplementari" o "nuove sovvenzioni") come asserito nella domanda. |
(39) |
La Commissione ha deciso che, alla luce delle risultanze menzionate di seguito che hanno confermato la persistenza delle sovvenzioni in relazione a buona parte delle sovvenzioni compensate nell'inchiesta iniziale e nella precedente inchiesta in previsione della scadenza, nonché l'esistenza di nuove sovvenzioni supplementari, non era necessario esaminare tutte le sovvenzioni delle quali i richiedenti asserivano l'esistenza. Infatti, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione dovrebbe esaminare se esistono elementi di prova della persistenza delle sovvenzioni, indipendentemente dal loro importo. |
3.3. Sovvenzioni compensate nell'inchiesta iniziale e nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza
3.3.1. Prestiti agevolati
(40) |
Nell'inchiesta iniziale (23) la Commissione ha stabilito che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questa misura era del 5,37 % per il gruppo APP (24) e dell'1,26 % per il gruppo Chenming (25). |
3.3.1.1.
(41) |
Nell'inchiesta iniziale e nella precedente inchiesta di riesame la Commissione ha innanzitutto esaminato se i prestiti agevolati facciano parte dell'attuazione della pianificazione centrale del governo della RPC volta a incoraggiare lo sviluppo dell'industria cartaria. |
(42) |
L'industria della carta fine patinata oggetto dell'inchiesta della Commissione fa parte di una categoria più ampia dell'industria della carta, denominata anche industria cartaria. I richiedenti sostenevano che il governo della RPC continua a sovvenzionare la sua industria della carta e facevano riferimento a diversi documenti strategici e di pianificazione nonché alla legislazione che sono alla base della persistenza del sostegno dello Stato in favore di questa industria. |
(43) |
Nell'inchiesta iniziale e nella precedente inchiesta di riesame la Commissione ha accertato l'esistenza di piani strategici specifici per l'industria della carta. In base a tali piani le autorità pubbliche monitorano attentamente le prestazioni dell'industria della carta e attuano politiche specifiche (ad esempio decreti esecutivi) per raggiungere gli obiettivi dei piani strategici. L'inchiesta ha inoltre stabilito che i piani strategici specifici prevedono prestiti agevolati all'industria cartaria. |
(44) |
Nella precedente inchiesta di riesame la Commissione ha anche accertato che il mercato finanziario nella RPC continuava a essere distorto dagli interventi del governo della RPC. Le risultanze dell'inchiesta iniziale basata sui piani statali in vigore in quel momento sono riaffermate nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Sia il quattordicesimo piano quinquennale (26), applicabile durante il PIR, che i precedenti piani quinquennali, ossia l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo, continuano a indicare l'industria della carta come un'"industria incoraggiata". |
(45) |
Il tredicesimo piano quinquennale (2016-2020) ha confermato la persistenza delle sovvenzioni in quanto ha identificato l'industria della carta come un'"industria incoraggiata". |
(46) |
Il quattordicesimo piano quinquennale (2021-2025) (27) mira ad accelerare la trasformazione e l'ammodernamento delle imprese in settori chiave quali quello chimico e cartario e a migliorare il sistema di produzione verde. |
(47) |
Nell'ambito dell'iniziativa "Made in China 2025" l'industria leggera cinese, di cui fa parte l'industria della carta, è ammessa al sostegno finanziario per il potenziamento tecnologico, l'acquisizione di macchinari di produzione moderni e l'accelerazione della trasformazione verde. Nei bilanci (28) dei produttori cinesi di CFP come il gruppo Chenming si fa espresso riferimento all'attuazione degli obiettivi definiti nel piano "Made in China 2025". |
(48) |
Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha accertato, con riferimento alla "decisione n. 40 del Consiglio di Stato" (29) ("decisione n. 40), che tale atto rappresenta un ordine emesso dal Consiglio di Stato, ossia il più alto ente amministrativo nella RPC e rimane perciò vincolante nei confronti di altri enti pubblici e degli operatori economici. La decisione classificava i settori industriali come segue: "progetti incoraggiati, limitati ed eliminati". Tale atto rappresenta un documento di strategia industriale vincolante che dimostra che il governo della RPC porta avanti una politica volta a sostenere gruppi di imprese o settori industriali, quali quello cartario, classificati come "industrie incoraggiate". La Commissione, sulla base della domanda del richiedente, ha confermato che la decisione n. 40 era ancora in vigore nel periodo dell'inchiesta di riesame (30). |
(49) |
I settori industriali elencati tra quelli "incoraggiati" sono in totale 26, rappresentanti solo una parte dell'economia cinese. Solo a determinate attività comprese tra questi 26 settori è inoltre riconosciuto lo status di "incoraggiato". L'articolo 17 della decisione n. 40 stabilisce inoltre che i "progetti di investimenti incoraggiati" beneficiano di privilegi ed incentivi specifici (contributo finanziario, esenzione dai dazi all'importazione, esenzione dall'IVA ed esenzione fiscale). In merito ai "progetti limitati ed eliminati", la decisione n. 40 conferisce alle autorità dello Stato la facoltà di intervenire direttamente per regolamentare il mercato. In realtà gli articoli 18 e 19 prevedono che l'autorità competente interrompa l'erogazione di finanziamenti da parte degli istituti finanziari; prescrivono inoltre all'ente pubblico di fissazione dei prezzi di aumentare il prezzo dell'energia elettrica e fanno obbligo alle aziende di fornitura dell'energia elettrica di interrompere detta fornitura ai "progetti limitati ed eliminati". Risulta chiaro da quanto sopra descritto che la decisione n. 40 istituisce regole e istruzioni vincolanti dirette a tutti i soggetti e istituzioni economici sotto forma di direttive sulla promozione e il sostegno delle industrie incoraggiate, tra cui rientra il settore cartario (31). |
(50) |
Nell'inchiesta di riesame la Commissione ha accertato che numerosi documenti strategici indicano esplicitamente l'industria della carta come un'"industria incoraggiata". Ciò riguarda in particolare il quattordicesimo piano quinquennale per l'industria della carta. Questo piano è attuato attraverso il quattordicesimo programma quinquennale di innovazione della tecnologia industriale emesso dal ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione. Il programma fa inoltre riferimento alla promozione della "ristrutturazione e riqualificazione industriale […] dell'industria della carta e delle sue industrie collegate". Analogamente, la summenzionata decisione n. 40 indica il sostegno a favore dello sviluppo e della modernizzazione dell'industria della carta. Pertanto, piuttosto che dichiarazioni generiche di incoraggiamento, tali piani strategici dettano agli enti di rispettare l'obiettivo di interesse pubblico di sostenere lo sviluppo dell'industria della carta fine patinata. |
(51) |
Inoltre l'articolo 34 della legge sulle banche commerciali (2015), che si applica a tutti gli istituti finanziari, prevede che le banche commerciali portino avanti la propria attività creditizia conformemente alle esigenze dell'economia nazionale e dello sviluppo sociale e sotto la direzione della politica industriale dello Stato. (32) Ciò vuol dire che le banche e gli altri istituti finanziari adottano le proprie decisioni conformemente alle direttive del governo e agli obiettivi pubblici. |
(52) |
Infine la Commissione ha rammentato le sue risultanze di cui all'inchiesta iniziale e alla precedente inchiesta di riesame in merito al ruolo della Commissione per lo sviluppo nazionale e la riforma ("NDRC"). La NDRC è un'agenzia del Consiglio di Stato incaricata del coordinamento della politica macroeconomica e della gestione degli investimenti pubblici. Il Consiglio di Stato, ente pubblico amministrativo supremo, ha emesso, tra gli altri, il piano 2007 per l'industria cartaria, che deve essere seguito dalla NDRC. L'inchiesta iniziale ha inoltre accertato che la NDRC raccoglie costantemente dettagliate informazioni sulle società. L'esistenza di un meccanismo sistematico di raccolta dei dati relativi alle società, da utilizzare per piani e progetti governativi, rivela che tali piani e progetti sono considerati un elemento importante della politica industriale dello Stato. |
(53) |
Ne consegue che le decisioni prese dagli istituti finanziari in merito all'industria della carta (e pertanto anche all'industria della carta fine patinata) continuano a tener conto della necessità di raggiungere gli obiettivi dichiarati dei pertinenti piani strategici. |
(54) |
Tenendo conto dei documenti di cui sopra e delle relative disposizioni, per i quali non è stato comprovato o dimostrato che non siano più in vigore, la Commissione ha ribadito la conclusione espressa nell'inchiesta iniziale e nella precedente inchiesta di riesame, secondo cui il settore della carta fine patinata cinese ha continuato a essere un settore chiave nel periodo dell'inchiesta di riesame, il cui sviluppo continua a essere attivamente perseguito e diretto dal governo della RPC come obiettivo politico strategico. |
3.3.1.2.
(55) |
Nell'inchiesta iniziale e in quella di riesame (33) la Commissione ha concluso che il mercato finanziario in Cina era distorto dall'intervento pubblico e i tassi di interesse applicati dalle banche non statali e da altri istituti finanziari coincidevano probabilmente con i tassi di interesse pubblici. L'inchiesta non ha portato alla luce alcun elemento che contraddica la suddetta risultanza; nel corso della presente inchiesta il governo della RPC non ha fornito elementi di prova di un mutamento di tale situazione. |
(56) |
Inoltre, sulla base delle informazioni contenute nella domanda di riesame, diversi piani a livello nazionale, regionale, generale e settoriale incoraggiano le autorità pubbliche a tutti i livelli e gli istituti finanziari di proprietà dello Stato a promuovere l'industria della carta in generale e l'industria della CFP in particolare. |
(57) |
Oltre alla legge sulle banche commerciali, l'articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti, che sono attuate dalla People's Bank of China, prevede che, "[c]onformemente alla politica dello Stato, i dipartimenti pertinenti possono sovvenzionare gli interessi sui prestiti al fine di promuovere la crescita di determinate industrie e lo sviluppo economico in alcune zone" (34). |
(58) |
Il sostegno del governo della RPC all'industria della carta è stato e continua ad essere incentrato sul finanziamento della trasformazione energetica e sulla riduzione dell'impatto ambientale negativo derivante dalle attività produttive del paese. Non è pertanto sorprendente che i produttori di CFP cinesi abbiano beneficiato di finanziamenti agevolati da parte di banche statali cinesi. |
(59) |
La Commissione, in base alle informazioni disponibili di cui al considerando 37, ha stabilito che le principali banche hanno per la maggior parte continuato ad essere statali. Il governo della RPC è l'azionista di maggioranza delle quattro banche più grandi della RPC: la Industrial and Commercial Bank of China ("ICBC"), la Bank of China ("BOC"), la China Construction Bank ("CCB") e la Agricultural Bank of China ("ABC"). Nelle precedenti inchieste (35) il governo della RPC ha sostenuto di detenere meno del 50 % delle azioni della Bank of Communications. Tuttavia nelle stesse inchieste la Commissione ha accertato che le banche seguenti erano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di soggetti giuridici detenuti dallo Stato: Agricultural Bank of China, Bank of Beijing, Bank of China, Bank of Communications, Bank of Jiangsu, Bank of Kunlun, Bank of Nanjing, Bank of Ningbo, Bank of Qingdao, Bank of Shanghai, Bank of Tianjin, Bank of Yantai, CCB, China Bohai Bank, China CITIC Bank, China Construction Bank, China Development Bank, China Everbright Bank, China Guangfa Bank, China Industrial Bank, China Industrial International Trust Limited, China Merchants Bank, China Merchants Bank Financial Leasing Co., Ltd., China Minsheng Bank, Chongqing Rural Commercial Bank, Daye Trust Co., Ltd., Dongying Bank, EverGrowing Bank, Fudian Bank, Guangdong Development Bank, Guosen Securities Co., Hang Fung Bank, Ltd., Hangzhou Bank, Hankou Bank, Hengfeng Bank Co., Ltd., Huaxia Bank, Hubei Bank, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Minsheng Securities Co., Ltd., Postal Savings Bank, Qilu Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Shanghai Rural Commercial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Sinotruk Finance Co. Ltd. e Zheshang Bank. Sulla stessa base la Commissione ha inoltre concluso che era comprovata l'esistenza di indizi formali di un controllo del governo nelle banche statali. Ad esempio, per quanto concerne l'EXIM, il suo mandato pubblico è stabilito nell'avviso di istituzione dell'Export-Import Bank of China emesso dal Consiglio di Stato e nello statuto dell'EXIM. Lo Stato, in qualità di socio al 100 % dell'EXIM, la controlla nominando i membri del suo consiglio di vigilanza. Tali membri rappresentano l'interesse dello Stato, comprese considerazioni strategiche nelle riunioni dell'EXIM. Non è presente un consiglio di amministrazione. Lo Stato nomina direttamente la dirigenza dell'EXIM (36). Secondo il suo sito web (37), l'EXIM si dedica a sostenere il commercio estero, gli investimenti e la cooperazione economica internazionale della Cina ed è impegnata a rafforzare il sostegno finanziario destinato a settori chiave e anelli deboli dell'economia cinese al fine di garantire uno sviluppo economico e sociale sano e sostenibile. |
(60) |
Nel corso della presente inchiesta non è stato presentato alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che alle società siano stati concessi prestiti basati su opportune valutazioni del rating creditizio. Pertanto la Commissione non ha informazioni che contraddicano la precedente risultanza secondo cui le banche statali stanno sostenendo le industrie incoraggiate e/o attuando politiche nazionali, come indicato ai considerando 58 e 59. |
(61) |
Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che gli specifici obiettivi di interesse pubblico previsti nel quadro giuridico delineato in precedenza sono attuati da banche statali nell'esercizio di funzioni pubbliche in relazione all'industria della carta, agendo quindi come enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. |
(62) |
In sintesi, in Cina gli istituti finanziari operano in un contesto giuridico generale che ordina loro di allinearsi agli obiettivi delle politiche industriali del governo della RPC nell'adottare decisioni finanziarie (38). |
(63) |
Inoltre, anche se le banche statali non fossero considerate enti pubblici, la Commissione ha riscontrato che, alla luce del quadro normativo descritto ai considerando 51 e 52, si riterrebbe che il governo della RPC incarichi tali banche e quelle di proprietà privata, o dia ordine alle stesse, di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione (39), ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Pertanto la loro condotta sarebbe in ogni caso attribuita al governo della RPC. Per gli stessi motivi, i prestiti concessi da altri istituti finanziari a società del settore della carta sarebbero attribuiti al governo della RPC. |
3.3.1.3.
(64) |
In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l'importo della sovvenzione concessa durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(65) |
Nell'inchiesta iniziale e in quella di riesame la Commissione ha accertato che l'industria della carta ha beneficiato di prestiti agevolati. La Commissione ha stabilito che l'importo del vantaggio consistesse nella differenza tra l'importo pagato per il finanziamento pubblico dall'impresa beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa ottenibile sul mercato. Tale importo è stato quindi ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato. L'importo ad valorem delle sovvenzioni stabilito nell'ambito di tale misura era del 5,37 % per il gruppo APP e dell'1,26 % per il gruppo Chenming. |
(66) |
Nella presente inchiesta la Commissione, in base alle informazioni disponibili, non ha trovato alcuna indicazione che il prestito agevolato per i produttori di carta fine patinata nella RPC abbia cessato di continuare. |
(67) |
La Commissione fa notare che nella domanda e nelle successive comunicazioni i richiedenti hanno fornito esempi di altri prestiti ricevuti dai produttori esportatori anche durante il periodo dell'inchiesta di riesame, in particolare:
|
(68) |
In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulla società in base alle quali stabilire che i prestiti identificati dai richiedenti erano stati concessi a normali condizioni di mercato. In base alle informazioni disponibili la Commissione ha tuttavia riscontrato che i produttori esportatori cinesi hanno continuato a beneficiare di prestiti agevolati. L'industria della carta ha infatti continuato ad essere identificata come "industria incoraggiata". In recenti inchieste la Commissione ha inoltre accertato che i prestiti agevolati destinati alle industrie incoraggiate erano stati forniti a tassi di interesse ben al di sotto di quelli che sarebbero stati applicati in assenza di distorsioni sul mercato finanziario, inclusa l'assenza di validi rating creditizi (45). |
(69) |
Pertanto, senza dover quantificare l'importo esatto delle sovvenzioni conferite attraverso i prestiti agevolati, la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha continuato a fornire prestiti agevolati a tassi di interesse favorevoli in linea con il programma sancito in specifici piani e direttive riguardanti l'industria della carta. Il trasferimento diretto di fondi sotto forma di prestiti agevolati ha continuato ad essere a disposizione delle società dell'industria della carta durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.3.1.4.
(70) |
Come dimostrato ai considerando da 66 a 69, gli istituti finanziari sono indirizzati da diversi documenti giuridici specificamente destinati a società nel settore della carta. Sulla base di tali documenti è dimostrato che gli istituti finanziari concedono prestiti agevolati solo a un numero limitato di industrie che rispettano le politiche pertinenti del governo della RPC. |
(71) |
La Commissione ha pertanto concluso che le sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati non sono generalmente accessibili, ma sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Inoltre nessuna delle parti interessate ha presentato elementi di prova del fatto che i prestiti agevolati si basino su criteri o condizioni oggettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. |
3.3.1.5.
(72) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il PIR l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale regime di sovvenzioni continua ad essere considerato compensabile. |
3.3.2. Programmi relativi all'imposta sul reddito
3.3.2.1.
(73) |
Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha stabilito che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questa sovvenzione era dell'1,22 % per il gruppo APP e dello 0,58 % per il gruppo Chenming. |
(74) |
La sovvenzione consente ad una società che abbia richiesto e ottenuto il certificato di società operante nei settori delle alte o nuove tecnologie di beneficiare di un'aliquota di imposta sul reddito ridotta, pari al 15 %, rispetto all'aliquota ordinaria del 25 %. |
3.3.2.1.1. Base giuridica
(75) |
La sovvenzione si presenta sotto forma di trattamento fiscale preferenziale ai sensi dell'articolo 28 della legge relativa all'imposta sul reddito societario della RPC (n. 63 promulgata il 16 marzo 2007) (46) che prevede la riduzione al 15 % dell'aliquota dell'imposta sul reddito societario delle imprese ad alta e nuova tecnologia che necessitano di sostegno da parte dello Stato. L'articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge sull'imposta sul reddito delle imprese chiarisce che: " per imprese importanti ad alta e nuova tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 28, clausola 2, della legge sull'imposta sul reddito delle imprese si intendono le imprese che sono titolari di diritti di proprietà intellettuale e che soddisfano le condizioni seguenti:
Le misure per l'amministrazione dell'identificazione delle imprese ad alta tecnologia e dei settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato sono formulate congiuntamente dai dipartimenti di tecnologia, delle finanze e delle imposte sotto la supervisione del Consiglio di Stato ed entrano in vigore dopo l'approvazione da parte di quest'ultimo " (47) , (48) . |
3.3.2.1.2. Ammissibilità
(76) |
L'articolo 10 dei provvedimenti amministrativi per la determinazione delle società operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie elenca i criteri di ammissibilità che le società devono soddisfare per beneficiare di tale aliquota ridotta dell'imposta sul reddito. Se la società soddisfa tutte le condizioni stabilite dall'articolo 10, deve presentare domanda alle autorità competenti attenendosi alla procedura indicata nell'articolo 11 dello stesso documento legislativo. |
3.3.2.1.3. Attuazione pratica
(77) |
Qualsiasi società che intenda chiedere di beneficiare di questa aliquota ridotta dell'imposta sul reddito deve inoltrare una domanda online all'ufficio locale per la scienza e la tecnologia, il quale effettua una prima valutazione. Successivamente, detto ufficio formula raccomandazioni per il dipartimento provinciale per la scienza e la tecnologia. Prima di prendere qualsiasi decisione in merito al rilascio del certificato di società operante nei settori delle alte o nuove tecnologie, quest'ultimo può inoltre decidere di condurre un'indagine direttamente presso la sede dei richiedenti. |
3.3.2.1.4. Risultanze dell'inchiesta iniziale, della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza e di quella attuale.
(78) |
Come riscontrato nell'inchiesta iniziale, l'aliquota ridotta dell'imposta sul reddito dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. La sovvenzione rimane specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale aliquota ridotta dell'imposta sul reddito solo a determinate società e industrie classificate come "incoraggiate", come quelle appartenenti all'industria della carta fine patinata. |
(79) |
La Commissione non disponeva di indicazioni o elementi di prova tali da suggerire che l'industria della carta fine patinata non beneficiasse più dell'aliquota ridotta dell'imposta sui redditi o che le sovvenzioni e i programmi di sovvenzioni in questione sarebbero terminati nel prossimo futuro. Pertanto sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti (49) nella domanda, nonché di inchieste recenti (50) e di informazioni pubblicamente disponibili (51), la Commissione ha stabilito che l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare di regimi fiscali preferenziali per le società riconosciute come imprese ad alta o nuova tecnologia (e pertanto anche l'industria della carta fine patinata). |
(80) |
La domanda di riesame in previsione della scadenza conteneva ulteriori elementi di prova del fatto che i produttori di CFP cinesi continuassero a beneficiare di numerose esenzioni fiscali e di rimborsi di imposte. |
(81) |
Nel 2018, nel 2020 e nel primo semestre del 2021, il gruppo Chenming ha comunicato di avere ricevuto abbuoni delle imposte pari rispettivamente a circa 61 milioni di CNY, 111 milioni di CNY e 1 milione di CNY (52). |
(82) |
Negli esercizi 2018, 2019, 2020 e nel primo semestre del 2021, nella sezione "sussidi pubblici" il gruppo Chenming ha riportato rimborsi delle imposte pari rispettivamente a 20 milioni di CNY, 80 milioni di CNY, 72 milioni di CNY e 9 milioni di CNY (53). |
(83) |
Il valore combinato di tali abbuoni/rimborsi di imposte ammonta a circa 81 milioni di CNY, 192 milioni di CNY, 72 milioni di CNY e 10 milioni di CNY, che rappresentano lo 0,28 %, lo 0,63 %, lo 0,23 % e lo 0,06 % del fatturato della società e il 3,32 %, l'11,56 %, il 4,19 % e lo 0,51 % del suo utile netto rispettivamente per gli anni 2018, 2019, 2020 e per il primo semestre del 2021 (54). Analogamente nel 2020 la Gold East Paper (Jiungsu) ha comunicato rimborsi e detrazioni delle imposte per 68 milioni di CNY, che rappresentano lo 0,73 % del fatturato e il 2,18 % del profitto della società in quell'anno (55). Pertanto anche se, sulla base dei dati pubblicamente disponibili, è stato impossibile determinare a titolo di quale esenzione fiscale o rimborso di imposte specifico tali agevolazioni siano state concesse, è evidente che i vantaggi in questione hanno continuato ad essere garantiti e sono stati significativi. |
(84) |
In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, in considerazione delle risultanze delle precedenti inchieste di cui al considerando 78 e delle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza di cui ai considerando da 79 a 83, e in mancanza di indicazioni contrarie, la Commissione ha concluso che i produttori di CFP hanno continuato a godere di sovvenzioni. |
3.3.2.1.5. Conclusioni
(85) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il PIR l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di regimi fiscali preferenziali rivolti alle società riconosciute come ad alta o nuova tecnologia. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale regime di sovvenzioni continua ad essere considerato compensabile. |
3.3.2.2.
(86) |
Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha stabilito l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questo trattamento fiscale preferenziale allo 0,02 % per il gruppo APP e allo 0,05 % per il gruppo Chenming. |
(87) |
Il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo dà alle società il diritto di usufruire di un trattamento fiscale agevolato per le loro attività di ricerca e sviluppo (R&S) in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato quando sono rispettate determinate soglie di spesa per la ricerca e lo sviluppo. |
(88) |
Più nello specifico, le spese relative alle attività di R&S sostenute per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove tecniche che non costituiscono attività immateriali e sono contabilizzate nei profitti e nelle perdite dell'esercizio corrente sono soggette a una detrazione ulteriore del 75 %, dopo essere state detratte integralmente alla luce della situazione reale. Quando costituiscono attività immateriali, tali spese di R&S sono oggetto di un ammortamento basato sul 175 % dei costi delle attività immateriali. Dal gennaio 2021 la detrazione supplementare al lordo delle imposte per le spese di R&S è stata aumentata al 100 % (56). |
3.3.2.2.1. Base giuridica
(89) |
Il trattamento fiscale preferenziale è disciplinato dall'articolo 30, comma 1, della legge sull'imposta sul reddito societario della RPC (n. 63, promulgata il 16 marzo 2007), dall'articolo 95 della normativa sull'attuazione della legge sull'imposta sul reddito societario della RPC e dalle comunicazioni seguenti:
|
3.3.2.2.2. Ammissibilità
(90) |
In virtù di tale trattamento fiscale, le società a cui viene riconosciuta un'attività su progetti di R&S beneficiano di un vantaggio. Possono beneficiare del regime solo i progetti di R&S delle società operanti nei settori delle alte e nuove tecnologie che ricevono un sostegno pubblico di primaria importanza e i progetti elencati nella guida ai settori chiave dell'industrializzazione per le alte tecnologie conformemente all'attuale obiettivo prioritario di sviluppo promulgato dalla Commissione per lo sviluppo nazionale e la riforma. |
3.3.2.2.3. Attuazione pratica
(91) |
Qualsiasi società che intenda chiedere di beneficiare di questo trattamento fiscale preferenziale dovrà trasmettere informazioni dettagliate relative ai progetti di R&S all'ufficio locale per la scienza e la tecnologia. Dopo aver esaminato la richiesta, l'ufficio fiscale rilascia la notifica di accettazione. L'importo soggetto all'imposta sul reddito societario subisce una riduzione pari al 50 % delle spese effettive relative ai progetti approvati. |
3.3.2.2.4. Risultanze dell'inchiesta iniziale, della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza e di quella attuale.
(92) |
Come riscontrato nell'inchiesta iniziale (58) e nella precedente inchiesta di riesame (59), il trattamento fiscale preferenziale dovrebbe essere considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. La sovvenzione rimane specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime solo a determinate società e industrie classificate come "incoraggiate", quali quelle appartenenti all'industria della carta fine patinata. |
(93) |
Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova tali da suggerire che l'industria della carta fine patinata non beneficiasse più di tale trattamento fiscale preferenziale o che le sovvenzioni e i programmi di sovvenzioni in questione sarebbero terminati nel prossimo futuro. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti (60) nella domanda, ha stabilito che durante il PIR l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare di regimi fiscali preferenziali per le attività di R&S. Infatti il trattamento fiscale preferenziale continua ad assicurare un vantaggio alle società che sono formalmente riconosciute come imprese ad alta e nuova tecnologia. |
(94) |
In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, in considerazione delle risultanze delle precedenti inchieste di cui al considerando 92, delle agevolazioni fiscali generali riscontrate dai richiedenti di cui ai considerando da 79 a 83 e in mancanza di indicazioni contrarie, la Commissione ha concluso che i produttori di CFP hanno continuato a godere di sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.3.2.2.5. Conclusioni
(95) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il PIR l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di regimi fiscali preferenziali per le attività di ricerca e sviluppo. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale regime di sovvenzioni continua ad essere considerato compensabile. |
3.3.2.3.
(96) |
Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha stabilito che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questo regime era dell'1,34 % per il gruppo APP e dello 0,21 % per il gruppo Chenming. |
(97) |
L'esenzione fiscale per i dividendi distribuiti riguarda le società residenti nella RPC risultanti azioniste di altre società residenti nella RPC. Le prime hanno diritto ad un'esenzione fiscale sul reddito derivante da determinati dividendi corrisposti dalle seconde. |
3.3.2.3.1. Base giuridica
(98) |
L'esenzione fiscale per i dividendi distribuiti è prevista dagli articoli 25 e 26 della legge relativa all'imposta sul reddito societario della RPC ed è ulteriormente descritta all'articolo 83 della normativa sull'attuazione della legge sull'imposta sul reddito societario della RPC, decreto n. 512 del Consiglio di Stato della RPC, promulgato il 6 dicembre 2007. |
(99) |
La base giuridica di questo regime è rappresentata dall'articolo 26, paragrafo 2, della legge EIT e dalle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito societario. |
(100) |
L'articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione del capo IV "Regimi fiscali preferenziali" stabilisce che lo Stato offrirà agevolazioni sull'imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incoraggiato dallo Stato. L'articolo 26, comma 2, precisa inoltre che l'esenzione fiscale è applicabile al reddito proveniente da investimenti azionari tra "imprese residenti ammissibili", il che sembra limitarne l'ambito di applicazione solo a talune imprese residenti. |
3.3.2.3.2. Ammissibilità
(101) |
L'esenzione fiscale per i dividendi distribuiti prevede un vantaggio per tutte le società residenti risultanti azioniste di altre imprese residenti in Cina. |
(102) |
La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale esenzione soltanto alle società residenti qualificate che godono del massimo sostegno dello Stato, il quale ne incoraggia lo sviluppo. |
3.3.2.3.3. Attuazione pratica
(103) |
Le società possono avvalersi di questa esenzione fiscale per i dividendi distribuiti direttamente in occasione della loro dichiarazione dei redditi. |
3.3.2.3.4. Risultanze della presente inchiesta
(104) |
Nell'inchiesta iniziale (61) e nella precedente inchiesta di riesame (62) la Commissione ha riscontrato che questa esenzione fiscale per i dividendi distribuiti dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. La sovvenzione rimane specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime solo a società residenti nella RPC beneficiarie di reddito da dividendi di altre società residenti nella RPC, con l'esclusione delle società che investono in imprese estere. |
(105) |
La Commissione non disponeva di alcun elemento di prova che suggerisse che l'industria della carta fine patinata avesse smesso di beneficiare di tale esenzione fiscale per i dividendi distribuiti o che le sovvenzioni e i programmi di sovvenzioni in questione sarebbero terminati nel prossimo futuro. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda (63) nonché di inchieste recenti (64), ha stabilito che l'industria della carta fine patinata continua a beneficiare dell'esenzione fiscale per i dividendi distribuiti. |
(106) |
In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, in considerazione delle precedenti risultanze raggiunte nell'ambito delle precedenti inchieste di cui al considerando 104, delle agevolazioni fiscali generali riscontrate dai richiedenti di cui ai considerando 79 e 100 e in mancanza di indicazioni contrarie, la Commissione ha concluso che i produttori di CFP hanno continuato a godere di sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.3.2.3.5. Conclusioni
(107) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il PIR l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di esenzione fiscale per i dividendi tra imprese residenti qualificate. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale regime di sovvenzioni continua ad essere considerato compensabile. |
3.3.3. Programmi relativi alle imposte indirette e ai dazi sulle importazioni
3.3.3.1.
(108) |
Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha stabilito che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questo regime era dell'1,17 % per il gruppo APP e dello 0,61 % per il gruppo Chenming. |
(109) |
La misura prevede un vantaggio sotto forma di esenzione dall'IVA e dal dazio sulle importazioni di beni strumentali da parte delle imprese a partecipazione straniera ("FIE") o delle società cinesi in grado di ottenere il certificato relativo ai progetti incoraggiati dallo Stato, rilasciato dalle autorità cinesi in conformità delle normative fiscali, doganali e in materia di investimenti. |
3.3.3.1.1. Base giuridica
(110) |
L'esenzione dall'IVA e dal dazio si basa su una serie di disposizioni giuridiche: la circolare n. 37/1997 del Consiglio di Stato sull'adeguamento delle politiche fiscali per le apparecchiature importate, l'avviso n. 43 del ministero della Finanza, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione statale fiscale [2008], la notifica n. 316/2006 della NDRC, del 22 febbraio 2006, sulle questioni riguardanti la gestione della lettera di conferma per i progetti con finanziamenti nazionali o esteri incoraggiati dallo Stato e il catalogo 2008 degli articoli per cui non è consentita l'importazione in esenzione doganale da parte delle FIE o delle aziende cinesi. |
3.3.3.1.2. Ammissibilità
(111) |
L'ammissibilità è limitata ai richiedenti, ossia alle FIE o alle imprese cinesi, in grado di ottenere il certificato relativo ai progetti incoraggiati dallo Stato. |
3.3.3.1.3. Attuazione pratica
(112) |
A norma dell'articolo I, paragrafo 1, della notifica n. 316/2006 della NDRC, del 22 febbraio 2006, sulle questioni riguardanti la gestione della lettera di conferma per i progetti con finanziamenti nazionali o esteri incoraggiati dallo Stato, i progetti di investimenti stranieri conformi a quelli con trasferimento di tecnologie nel catalogo per la guida agli investimenti esteri e nel catalogo delle industrie per gli investimenti esteri nelle regioni centrali e occidentali sono esentati dalla tariffa doganale e dall'IVA, ad eccezione di quelli elencati nel catalogo per l'importazione dei prodotti di base che non beneficiano dell'esenzione d'imposta dei progetti di investimento esteri. La lettera di conferma del progetto relativa ai progetti di investimento esteri rientranti nella categoria "incoraggiati" con un investimento totale pari o superiore a 30 milioni di USD viene rilasciata dalla NDRC. La lettera di conferma del progetto relativa ai progetti di investimento esteri rientranti nella categoria "incoraggiati" con un investimento totale inferiore a 30 milioni di USD viene rilasciata dalle commissioni o dalle municipalità economiche a livello provinciale. Una volta ricevuta la lettera di conferma che il progetto rientra nella categoria "incoraggiati", le società presentano i certificati e altra documentazione a corredo della domanda alle autorità doganali locali per avere diritto all'esenzione dalle tariffe doganali e dall'IVA sulle importazioni di apparecchiature. |
3.3.3.1.4. Risultanze dell'inchiesta iniziale, della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza e di quella attuale
(113) |
Nell'inchiesta iniziale (65), nella precedente inchiesta di riesame (66) e in altre inchieste (67) la Commissione ha riscontrato che l'esenzione dall'IVA e dal dazio dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. La sovvenzione rimane specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime alle sole società che investono in determinate categorie commerciali definite esaurientemente nella legge (ossia dal catalogo con linee guida per le industrie relative agli investimenti esteri e dal catalogo delle industrie, dei prodotti e delle tecnologie chiave di cui lo Stato incoraggia attualmente lo sviluppo). |
(114) |
Non è stato fornito alcun elemento di prova che suggerisca che l'industria della carta fine patinata non benefici più di tali esenzioni dall'IVA e dal dazio o che le sovvenzioni e i programmi di sovvenzioni in questione termineranno nel prossimo futuro. La Commissione, sulla base dei dati disponibili e in particolare delle conclusioni della Commissione riguardo a questa sovvenzione nell'ambito di precedenti inchieste (68), ha stabilito che l'industria della carta fine patinata continua a beneficiare dell'esenzione dall'IVA e dal dazio sulle apparecchiature importate. |
(115) |
In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, in considerazione delle risultanze delle precedenti inchieste di cui al considerando 113, delle agevolazioni fiscali generali riscontrate dai richiedenti di cui al considerando 112 e in mancanza di indicazioni contrarie, la Commissione ha ritenuto che i produttori di CFP abbiano continuato a godere di sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.3.3.1.5. Conclusioni
(116) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il PIR l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di esenzioni dall'IVA e dal dazio sulle apparecchiature importate. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale regime di sovvenzioni continua ad essere considerato compensabile. |
3.3.3.2.
(117) |
Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha stabilito che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questa sovvenzione era dello 0,03 % per il gruppo APP e dello 0,05 % per il gruppo Chenming. |
(118) |
La misura prevede un vantaggio sotto forma di riduzione dell'aliquota IVA per l'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese da parte delle FIE. |
3.3.3.2.1. Base giuridica
(119) |
Le riduzioni dell'aliquota IVA si basano su una serie di disposizioni giuridiche:
|
3.3.3.2.2. Ammissibilità
(120) |
L'ammissibilità è limitata alle sole FIE che acquistano apparecchiature fabbricate nel paese e che rientrano nella categoria incoraggiata. |
3.3.3.2.3. Attuazione pratica
(121) |
Il programma è volto al rimborso dell'IVA corrisposta per l'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese da parte delle FIE purché tali apparecchiature non siano elencate nel catalogo degli articoli per cui non è consentita l'esenzione e purché il valore delle apparecchiature non superi il limite massimo complessivo per gli investimenti nelle FIE a norma dei provvedimenti amministrativi provvisori sull'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese. |
(122) |
Nell'inchiesta iniziale (69) tutti i produttori che hanno collaborato hanno beneficiato di questa misura. |
3.3.3.2.4. Risultanze dell'inchiesta iniziale, della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza e di quella attuale
(123) |
Nell'inchiesta iniziale e nella precedente inchiesta di riesame (70) la Commissione ha riscontrato che le riduzioni dell'aliquota IVA dovrebbero essere considerate una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. Questa sovvenzione rimane specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base, in quanto la sovvenzione è condizionata all'uso di merci nazionali e non importate. |
(124) |
Nell'ambito della presente inchiesta i richiedenti hanno fornito elementi di prova attestanti il fatto che, in base al regime di sovvenzioni speciali in favore dell'innovazione e dell'imprenditorialità di massa, le riduzioni dell'aliquota IVA sugli acquisti da parte delle FIE di apparecchiature di fabbricazione cinese sono una delle 83 sovvenzioni a disposizione delle industrie importanti (71). |
(125) |
Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non benefici più di tali riduzioni dell'aliquota IVA e di tali esenzioni dal dazio o che le sovvenzioni e i programmi di sovvenzioni in questione termineranno nel prossimo futuro. La Commissione, sulla base di inchieste recenti (72), ha stabilito che l'industria della carta fine patinata continua a beneficiare di riduzioni dell'aliquota IVA sull'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese. |
(126) |
In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, in considerazione delle precedenti risultanze raggiunte nell'ambito delle precedenti inchieste di cui al considerando 123, delle agevolazioni fiscali generali riscontrate dai richiedenti di cui al considerando 124 e in mancanza di indicazioni contrarie, la Commissione ha ritenuto che i produttori di CFP abbiano continuato a godere di sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.3.3.2.5. Conclusioni
(127) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il PIR l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di riduzioni dell'aliquota IVA su apparecchiature fabbricate nel paese. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale regime di sovvenzioni continua ad essere considerato compensabile. |
3.3.4. Programmi di sussidi
3.3.4.1.
(128) |
Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha stabilito che l'industria della carta fine patinata beneficiava di vari programmi di sussidi. In particolare nell'inchiesta iniziale la Commissione ha esaminato cinque programmi segnalati dai produttori esportatori che hanno collaborato e li ha ritenuti tutti compensabili. La Commissione ha inoltre preso nota di altri sei programmi segnalati dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ma non li ha esaminati alla luce dell'entità minima dei vantaggi conferiti. |
3.3.4.2.
(129) |
Nell'inchiesta iniziale (73), nella precedente inchiesta di riesame (74) e in altre inchieste (75) la Commissione ha riscontrato che, nell'ambito dei piani del governo della RPC a sostegno dell'industria della carta, i produttori di carta fine patinata beneficiavano di diversi sussidi che dovrebbero essere considerati una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di erogazione di fondi che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. Più di recente nell'ambito del riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni statunitensi di carta fine non patinata ("carta fine non patinata originaria della Cina"), le autorità statunitensi hanno confermato la persistenza dei sussidi (76). |
(130) |
Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non benefici più di tali sussidi o che le sovvenzioni e i programmi di sovvenzioni in questione termineranno nel prossimo futuro. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti (77) nella domanda nonché di inchieste recenti (78), ha stabilito che l'industria della carta fine patinata continua a beneficiare dei sussidi come un'industria incoraggiata. |
(131) |
Secondo la domanda dei richiedenti, i produttori di CFP cinesi continuano a beneficiare di sussidi. Ad esempio, nel 2019 e nel 2020 il gruppo Chenming ha ricevuto premi da parte del governo per un totale di 228 milioni di CNY e di 800 000 CNY, che rappresentano rispettivamente lo 0,75 % e lo 0,003 % del fatturato del gruppo e il 13,76 % e lo 0,05 % dei profitti del gruppo per tali periodi (79). |
(132) |
Sulla scorta di quanto precede la Commissione ha concluso che il governo della RPC continua a fornire vari sussidi all'industria della carta fine patinata e che i produttori di carta fine patinata nella RPC continuano a beneficiare di tali sussidi, senza dover quantificare precisamente l'importo del vantaggio conferito. Tali sussidi sono ritenuti specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base e sembrano inoltre essere stati concessi ad hoc. |
3.3.4.3.
(133) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il PIR l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di sussidi. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale regime di sovvenzioni continua ad essere considerato compensabile. |
3.3.5. Fornitura statale di beni e servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato: messa a disposizione di terreni
(134) |
Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha accertato che l'industria della carta fine patinata nella RPC ha beneficiato della messa a disposizione di terreni e più specificamente della concessione di diritti d'uso del suolo a un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. |
(135) |
L'importo della sovvenzione riscontrata nell'ambito dell'inchiesta iniziale riguardo a tale misura è stato stimato pari al 2,81 % per il gruppo APP e allo 0,69 % per il gruppo Chenming. |
3.3.5.1.
(136) |
Nella domanda i richiedenti hanno fornito elementi comprovanti che il governo della RPC ha continuato a concedere diritti d'uso del suolo all'industria della carta fine patinata per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Le basi giuridiche sono costituite dai documenti seguenti (80):
|
3.3.5.2.
(137) |
A norma dell'articolo 2 della legge sull'amministrazione del suolo, tutto il suolo è pubblico poiché secondo la costituzione cinese e le pertinenti disposizioni giuridiche il suolo appartiene collettivamente al popolo cinese. Nessun terreno può essere venduto, ma è possibile concedere i diritti d'uso del suolo a norma di legge: le autorità statali lo concedono mediante offerta pubblica di acquisto, quotazione o asta. |
3.3.5.3.
(138) |
Nell'inchiesta iniziale (81) la Commissione ha riscontrato che la concessione dei diritti d'uso del suolo da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una concessione di beni che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. |
(139) |
Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova a sostegno del fatto che l'industria della carta fine patinata abbia smesso di beneficiare della concessione di diritti d'uso del suolo per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato o che le sovvenzioni e i programmi di sovvenzioni in questione termineranno nel prossimo futuro. |
(140) |
Inoltre recentemente nell'ambito di numerose inchieste, tra cui quelle riguardanti i prodotti in fibra di vetro originari della Cina (82) e i fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Cina (83), la Commissione ha altresì constatato che i produttori cinesi possono beneficiare di rimborsi da parte delle autorità locali per compensare i prezzi pagati allo scopo di acquisire i diritti d'uso del suolo. A tale riguardo nel 2019 il gruppo Chenming ha comunicato un aumento dei propri diritti d'uso del suolo pari a 163 milioni di CNY. Nel 2020 l'importo è salito a 219 milioni di CNY, pari a un aumento di 56 milioni di CNY (84). |
(141) |
Pertanto sulla base delle informazioni disponibili la Commissione ha concluso che le tariffe pagate per l'uso dei terreni hanno continuato a essere sovvenzionate perché il sistema imposto dal governo della RPC non rispetta i principi di mercato. Dal momento che l'industria della carta ha continuato ad essere un'"industria incoraggiata" nell'ambito del tredicesimo e del quattordicesimo piano quinquennale, la Commissione, in base alle informazioni disponibili, ha stabilito che la concessione preferenziale di terreni continua. La concessione di diritti d'uso del suolo da parte del governo della RPC all'industria della carta in quanto una delle industrie incoraggiate dimostra che la sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(142) |
In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, in considerazione delle risultanze delle precedenti inchieste di cui al considerando 138, delle agevolazioni fiscali generali riscontrate dai richiedenti di cui al considerando 136 e in mancanza di indicazioni contrarie, la Commissione ha ritenuto che i produttori di CFP abbiano continuato a godere di sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.3.5.4.
(143) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il PIR l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare della messa a disposizione di terreni per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale regime di sovvenzioni continua ad essere considerato compensabile. |
3.3.6. Programmi di assicurazione delle esportazioni per l'industria della carta fine patinata
3.3.6.1.
(144) |
Le basi giuridiche sono costituite da:
|
3.3.6.2.
(145) |
Nella precedente inchiesta di riesame (85) e nel considerando 458 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72, la Commissione è giunta alla conclusione che Sinosure sia un ente pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. In particolare, come nel contesto dei prestiti agevolati trattato in precedenza, la conclusione che Sinosure sia investita dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche si fonda sui dati disponibili in relazione alla proprietà statale, sugli indizi formali di un controllo del governo nonché sugli elementi di prova che dimostrano che il governo della RPC continua a esercitare un controllo significativo sulla condotta di Sinosure. |
(146) |
Come confermato nella precedente inchiesta di riesame e in altre inchieste recenti (86), Sinosure è di proprietà del governo che ne ha il pieno controllo finanziario. Sinosure è un'impresa individuale statale di cui è proprietario al 100 % il Consiglio di Stato. Lo statuto stabilisce che delle attività dell'impresa è responsabile il ministero delle Finanze, a cui essa è tenuta a presentare, per esame e approvazione, relazioni finanziarie e contabili e il bilancio fiscale. |
(147) |
Per quanto riguarda il controllo statale, in quanto impresa individuale statale Sinosure non dispone di un consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda il collegio dei revisori dei conti, tutti i revisori sono nominati dal Consiglio di Stato ed esercitano le loro funzioni nel rispetto del "regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari di proprietà statale". Anche gli alti dirigenti di Sinosure sono di nomina governativa. Dal sito web di Sinosure (87) risulta che il presidente dell'impresa è il segretario del comitato del partito e che la maggioranza degli alti dirigenti è anch'essa costituita da membri del comitato del partito. |
(148) |
La base giuridica delle sovvenzioni erogate da Sinosure è la seguente:
|
(149) |
Sul suo sito web Sinosure afferma di promuovere le esportazioni cinesi di merci, soprattutto l'esportazione di prodotti ad alta tecnologia. Secondo uno studio condotto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ("OCSE"), l'industria cinese dei prodotti ad alta tecnologia, a cui appartiene l'industria che si occupa della produzione di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, ha ricevuto il 21 % dell'assicurazione del credito all'esportazione totale fornita da Sinosure (89). Inoltre Sinosure ha un ruolo attivo nello svolgimento dell'iniziativa "Made in China 2025", indicando alle imprese come usare le risorse nazionali di credito, favorendo l'innovazione scientifica e tecnologica, migliorando la qualità tecnologica e aiutando le imprese che "si internazionalizzano" a essere più competitive sul mercato globale (90). |
(150) |
Il quadro istituzionale in cui opera Sinosure e altri documenti elaborati al riguardo dal governo della RPC dimostrano ancora una volta che a Sinosure sono conferiti poteri per attuare politiche pubbliche. La comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione dei crediti all'esportazione (Shang Ji Fa [2004], n. 368 del 26 luglio 2004), stilata congiuntamente dal MCOM e da Sinosure nel 2004, disciplina tuttora le attività di Sinosure. Tra gli obiettivi della comunicazione rientra la promozione dell'esportazione di prodotti di nuova e alta tecnologia e ad alto valore aggiunto mediante l'ulteriore ricorso all'assicurazione dei crediti all'esportazione. |
(151) |
Come riportato ai considerando 46, 57 e 113, la Commissione ha stabilito che l'industria della carta fine patinata è considerata dal governo della RPC un'industria chiave il cui sviluppo è perseguito attivamente dallo Stato come obiettivo di interesse pubblico. Si rammenta che l'industria della carta è una delle 26 industrie classificate come "incoraggiate", come indicato in precedenza e ai considerando 46 e 57. La Commissione ha fatto notare che l'attività di assicurazione del credito all'esportazione svolta da Sinosure è parte integrante del più ampio settore finanziario in cui è accertato che l'intervento del governo interferisce direttamente con il normale funzionamento del mercato finanziario della RPC, alterandolo (cfr. anche considerando 148 e 149). |
(152) |
La Commissione è a conoscenza di altri documenti che dimostrano che Sinosure attua direttamente politiche pubbliche che vanno a vantaggio, tra l'altro, dei produttori esportatori. Il cosiddetto "piano 840" è riportato in dettaglio nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009 (91). Tale denominazione si riferisce all'utilizzo di 84 miliardi di USD per assicurare le esportazioni ed è una delle sei misure adottate dal Consiglio di Stato nel 2009 per stabilizzare la domanda di esportazioni in seguito alla crisi mondiale e al conseguente aumento della domanda di assicurazione dei crediti all'esportazione. Le sei misure comprendono in particolare una migliore copertura assicurativa dei crediti all'esportazione, l'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine per un ammontare di 84 miliardi di USD nel 2009 e una riduzione dell'aliquota del premio. In qualità di unico organismo che assicura crediti all'esportazione, Sinosure è indicata come responsabile dell'attuazione del piano. Per quanto riguarda la diminuzione del premio assicurativo, a Sinosure è stato chiesto di garantire una riduzione del 30 % dell'aliquota media delle assicurazioni dei crediti all'esportazione a breve termine rispetto all'aliquota media complessiva del 2008. |
(153) |
Il cosiddetto "piano 421" è stato incluso nella comunicazione sugli aspetti dell'attuazione di disposizioni speciali per il finanziamento dell'assicurazione dell'esportazione di grandi attrezzature complete, redatta dal ministero del Commercio di concerto con il ministero delle Finanze il 22 giugno 2009. Anche questo piano ha costituito un importante tassello della politica di internazionalizzazione della Cina in risposta alla crisi finanziaria mondiale del 2009 e ha messo a disposizione 42,1 miliardi di USD per finanziare le assicurazioni a sostegno dell'esportazione di grandi attrezzature complete. Sinosure e qualche altro istituto finanziario sono stati incaricati di gestire e fornire le risorse finanziarie. Le imprese beneficiarie considerate dal documento possono usufruire di provvedimenti finanziari agevolati, compresa l'assicurazione dei crediti all'esportazione. A causa della mancata collaborazione del governo della RPC, la Commissione non ha potuto approfondire ulteriormente i dettagli dell'applicazione della comunicazione. In assenza di elementi che provino il contrario, la Commissione ha motivo di ritenere che anche l'industria della carta rientri tra quelle interessate da tale documento. |
(154) |
Entro la fine del 2019 Sinosure aveva sostenuto le esportazioni, il commercio interno e gli investimenti per un valore totale di oltre 4 600 miliardi di USD. Ha inoltre agevolato la concessione di prestiti per 3 600 miliardi di CNY da parte di oltre 200 banche (92). |
(155) |
Sinosure svolge inoltre un ruolo molto attivo nel sostegno alle società coinvolte nell'iniziativa "Belt and Road", come il gruppo APP. Tale ruolo comprende l'introduzione di misure speciali per accelerare la risoluzione dei casi in termini di valutazione dei danni e il sostegno alle imprese esportatrici, affinché possano controllare il più possibile i rischi e alleviare in modo efficace la pressione finanziaria (93). |
(156) |
Sulla base degli elementi di cui sopra e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che Sinosure è un ente pubblico in quanto le sono conferiti poteri per esercitare funzioni pubbliche. Alle stesse conclusioni giungevano anche inchieste antisovvenzioni precedenti riguardanti le industrie incoraggiate nella RPC (94). |
(157) |
Poiché Sinosure è un ente pubblico cui sono conferiti poteri pubblici e che attua leggi e piani governativi, la prestazione dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a favore dei produttori di carta fine patinata si configura come contributo finanziario sotto forma di potenziale trasferimento diretto di fondi dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. |
3.3.6.3.
(158) |
In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. |
3.3.6.4.
(159) |
Le sovvenzioni sono condizionate all'andamento delle esportazioni, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, e pertanto sono specifiche. |
3.3.6.5.
(160) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il PIR l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di copertura assicurativa dei crediti all'esportazione fornita da Sinosure. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale regime di sovvenzioni continua ad essere considerato compensabile. |
3.3.7. Riduzioni dell'aliquota IVA per prodotti fabbricati con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli
3.3.7.1.
(161) |
Dal 1o luglio 2015 il regime di rimborso o esenzione IVA per i servizi di fabbricazione e di manodopera che utilizzano globalmente risorse è consolidato nella comunicazione del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria statale sulla stampa e l'emissione di un catalogo di prodotti e servizi di manodopera con un utilizzo globale delle risorse (CaiShui [2015] n. 78). Le vendite sul mercato nazionale di carta fine patinata sono soggette a un'aliquota IVA del 17 %. Secondo la comunicazione, le società ricevono una riduzione dell'aliquota IVA del 50 % per i prodotti fabbricati con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli, come bagassa, carta straccia e paglia. |
3.3.7.2.
(162) |
Secondo le informazioni non verificate trasmesse dal governo della RPC nel contesto della precedente inchiesta di riesame (95), conformemente alla comunicazione summenzionata, le politiche di rimborso dell'IVA sono applicabili alle vendite di prodotti la cui fabbricazione ha utilizzato i materiali riciclati, di riutilizzo o ridondanti o l'energia provenienti da altre produzioni. |
3.3.7.3.
(163) |
Secondo le informazioni non verificate trasmesse dal governo della RPC nel contesto della precedente inchiesta di riesame (96), il regime è gestito dall'amministrazione tributaria statale della Repubblica popolare cinese con l'assistenza di altre autorità competenti ed è attuato dalle autorità tributarie locali all'interno delle rispettive giurisdizioni. Le imprese che presentano domanda di rimborso dell'IVA devono depositare presso l'autorità tributaria la propria domanda insieme ad altri documenti pertinenti per l'esame. Successivamente all'approvazione della domanda, i richiedenti possono ricevere i vantaggi. |
3.3.7.4.
(164) |
Nella precedente inchiesta di riesame (97) la Commissione ha riscontrato che le riduzioni dell'aliquota IVA per i prodotti fabbricati con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli dal governo della RPC dovrebbero essere considerate una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. In base alle informazioni disponibili la Commissione ha inoltre concluso che la sovvenzione era specifica in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(165) |
Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non benefici più di tale riduzione dell'aliquota IVA o che le sovvenzioni e i programmi di sovvenzioni in questione termineranno nel prossimo futuro. Infatti la comunicazione di cui ai considerando 161, 162 e 163 cita specificamente la carta come prodotto che utilizza risorse come bagassa, carta straccia e paglia, e afferma che i produttori devono rispettare le regolamentazioni tecniche specifiche dell'industria della pasta di carta e della carta. |
(166) |
Inoltre la Commissione non disponeva di elementi di prova dell'interruzione di tale regime nei confronti dei produttori di carta fine patinata. |
(167) |
Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che il governo della RPC concede all'industria della carta fine patinata sovvenzioni sotto forma di riduzioni dell'aliquota IVA per i prodotti fabbricati con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli e che i produttori di carta fine patinata nella RPC hanno continuato a beneficiare di tali sgravi durante il PIR. |
3.3.7.5.
(168) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il PIR l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di riduzioni dell'aliquota IVA per i prodotti fabbricati con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale regime di sovvenzioni continua ad essere considerato compensabile. |
3.4. Conclusione complessiva in relazione alla persistenza delle sovvenzioni
(169) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il PIR i produttori di carta fine patinata della RPC hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili. |
3.5. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure
3.5.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC
(170) |
Vista l'assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, per analizzare la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda di riesame, come specificato nei considerando seguenti, sia per quanto riguarda l'industria della CFP che quella della carta patinata senza legno, il più ampio settore di cui fa parte la CFP. |
(171) |
Data la maggiore disponibilità di dati per la carta patinata senza legno, i richiedenti li hanno utilizzati per calcolare la quota di produzione di CFP e i numeri in termini di capacità. |
(172) |
Sulla base della domanda dei richiedenti (98), nel 2021 la domanda globale di carta patinata senza legno era pari a circa 17,3 milioni di tonnellate e le capacità globali erano di circa 20,7 milioni di tonnellate. La domanda globale di CFP è stata stimata dai richiedenti pari a circa 12,1 milioni di tonnellate e le capacità a circa 14,5 milioni di tonnellate. |
(173) |
Nel 2021, secondo il richiedente, la domanda di carta patinata senza legno dell'UE era di circa 3,2 milioni di tonnellate e le capacità di produzione di carta patinata senza legno dell'UE si attestavano a circa 5 milioni di tonnellate. La domanda di CFP dell'UE è stata calcolata dalla Commissione pari a circa 2,64 milioni di tonnellate e le capacità di produzione di CFP dell'UE pari a poco più di 4 milioni di tonnellate. |
(174) |
Nel 2021 la capacità di produzione di carta patinata senza legno in Cina era pari a circa 6,8 milioni di tonnellate e la domanda interna era di 4,7 milioni di tonnellate. La capacità cinese di produzione di CFP era pertanto di 4,8 milioni di tonnellate e la domanda interna del prodotto in esame era di circa 3,3 milioni di tonnellate (99). |
(175) |
Nel 2021 la Cina pertanto disponeva di capacità inutilizzate per la produzione di CFP (100) per almeno 0,9 milioni di tonnellate e di sovraccapacità (101) pari a circa 1,5 milioni di tonnellate, una cifra che corrisponde a circa il 56 % della domanda totale di CFP dell'UE. Considerando la carta patinata senza legno nel complesso, nel 2021 le sovraccapacità cinesi superavano i 2 milioni di tonnellate (più dell'80 % del consumo dell'UE). Non è stata osservata alcuna riduzione delle sovraccapacità. Pertanto in caso di scadenza delle misure, si può presumere che una capacità inutilizzata ancora maggiore potrebbe essere facilmente dirottata dalla produzione di carta patinata senza legno alla produzione di CFP e venduta sul mercato dell'Unione. |
(176) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di una significativa capacità inutilizzata che potrebbero utilizzare per produrre ancora più prodotti CFP da esportare nel mercato dell'Unione qualora le misure fossero abrogate. La Commissione ha inoltre rilevato che questo potenziale di esportazione potrebbe aumentare per via del calo previsto sia della domanda globale che di quella interna nella RPC, in linea con gli sviluppi dell'ultimo decennio, come descritto alla sezione 5 della domanda di riesame in previsione della scadenza. |
3.5.2. Attrattiva del mercato dell'Unione
(177) |
Come indicato ai considerando da 172 a 175, l'inchiesta ha dimostrato che la domanda dell'Unione di CFP è rimasta significativa. Sebbene il consumo dell'Unione sia diminuito nel corso del periodo in esame, il mercato dell'Unione rimane il secondo più grande mercato del mondo (dopo quello cinese) rappresentando circa il 20 % della domanda globale. Si prevede inoltre che la domanda interna della RPC diminuisca, il che incentiverebbe fortemente i produttori cinesi a cercare mercati alternativi che assorbano le sovraccapacità di cui dispongono. |
(178) |
Inoltre, come indicato nella domanda di riesame in previsione della scadenza, numerosi paesi hanno messo a punto misure (102) nei confronti della Cina riguardanti i prodotti della carta, tra cui la Corea del Sud, l'India e gli Stati Uniti. |
(179) |
Sulla base dei dati disponibili e in particolare della domanda, la Commissione ha inoltre individuato 27 paesi in cui durante il periodo dell'inchiesta di riesame gli esportatori cinesi vendevano il prodotto oggetto del riesame a prezzi inferiori ai prezzi indicativi dell'industria dell'Unione. Le esportazioni cinesi verso tali paesi rappresentavano, in termini di volume, circa il 10 % delle esportazioni cinesi verso paesi terzi. |
(180) |
Pertanto, alla luce delle significative capacità inutilizzate accertate, della possibilità di aumentare le capacità inutilizzate passando alla carta fine patinata da altri tipi di carta, delle restrizioni per i produttori di carta fine patinata cinesi nell'accesso a importanti mercati di paesi terzi, del prezzo a cui i produttori esportatori cinesi potrebbero vendere sul mercato dell'Unione e considerato inoltre il previsto calo del consumo interno della RPC, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni oggetto di sovvenzioni siano dirottate verso l'Unione. Pertanto, in caso di scadenza delle misure, le importazioni oggetto di sovvenzioni potrebbero arrivare nell'Unione in volumi più elevati e a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. |
(181) |
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha concluso che, in caso di abrogazione delle misure, è probabile che le esportazioni dalla RPC siano indirizzate verso il mercato dell'Unione. |
3.6. Conclusioni relative al rischio di persistenza delle sovvenzioni
(182) |
La Commissione, in base ai dati disponibili, ha concluso che esistono sufficienti elementi di prova del fatto che le sovvenzioni a favore dell'industria della carta fine patinata nella RPC sono continuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed è probabile che continuino in futuro. Non esistono elementi di prova atti a dimostrare che le sovvenzioni e i programmi di sovvenzioni in questione saranno revocati nel prossimo futuro. |
(183) |
Le sovvenzioni a favore dell'industria della carta fine patinata hanno consentito ai produttori cinesi di mantenere le loro capacità produttive ad un livello di gran lunga superiore alla domanda interna, nonostante la contrazione dei mercati in Cina e nel mondo. |
(184) |
Pertanto la Commissione ha riscontrato che l'abrogazione delle misure compensative comporterebbe probabilmente un ritorno nel mercato dell'Unione di volumi significativi di importazioni oggetto di sovvenzioni del prodotto in esame. Il governo della RPC ha continuato a offrire vari regimi di sovvenzione all'industria della carta fine patinata e la Commissione ha sufficienti elementi comprovanti che l'industria della carta fine patinata ha beneficiato di molti di questi durante il PIR. |
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
(185) |
Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato nell'Unione da 17 produttori. Queste società costituiscono l'"industria dell'Unione" ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(186) |
La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ammontava a circa 3 700 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base della risposta al questionario sui dati macroeconomici fornita dall'industria dell'Unione. Come indicato al considerando 20, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano circa il 41 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
4.2. Consumo dell'Unione
(187) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione basandosi sui dati forniti dall'industria dell'Unione nel questionario sui dati macroeconomici e sui dati Eurostat. |
(188) |
Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell'Unione (in tonnellate)
|
(189) |
Nel 2019 il consumo dell'Unione ha registrato un calo del 5 %, seguito da un'ulteriore netta diminuzione di 24 punti percentuali nel 2020 legata alla pandemia di COVID-19. Il 2021 è stato contrassegnato da un lieve incremento di 4 punti percentuali, comunque di gran lunga insufficiente per consentire un ritorno ai livelli osservati prima della crisi, con il risultato di una diminuzione complessiva del consumo dell'Unione del 25 % nel corso del periodo in esame. Considerando la tendenza più ampia, il consumo stimato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame era inferiore del 44 % rispetto a quello riscontrato durante il periodo dell'inchiesta iniziale (4 572 057 tonnellate). Il calo del consumo dell'Unione rispecchia la generale contrazione della domanda di carta grafica dovuta principalmente allo sviluppo dei supporti digitali, che stanno sostituendo i tradizionali supporti di stampa. |
4.3. Importazioni dal paese interessato
4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(190) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata sulla base dei dati forniti dall'industria dell'Unione nel questionario sui dati macroeconomici e dei dati Eurostat. I dati Eurostat sono stati prima verificati con i dati disponibili. |
(191) |
Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento per gli esportatori attualmente soggetti ai dazi: Tabella 2 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
|
(192) |
Durante il periodo in esame il volume delle importazioni nell'Unione dalla RPC era trascurabile. Infatti, dopo l'istituzione delle misure nel 2011, le importazioni nell'Unione dalla RPC sono scese a livelli poco significativi. |
4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato
(193) |
Come indicato al considerando precedente, a causa del volume trascurabile di importazioni di CFP dalla RPC nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, i prezzi di tali vendite non sono stati considerati rappresentativi e non potevano essere utilizzati per trarre conclusioni riguardo ai prezzi delle importazioni dalla RPC nell'Unione e alla politica tariffaria dei produttori esportatori. |
4.4. Importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina
(194) |
Le importazioni di carta fine patinata da paesi terzi diversi dalla Cina provenivano principalmente dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti. |
(195) |
Il volume (aggregato) delle importazioni nell'Unione, la quota di mercato e l'andamento dei prezzi delle importazioni di carta fine patinata provenienti da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Importazioni da paesi terzi
|
(196) |
Nonostante l'aumento registrato nel corso del periodo in esame, il volume totale delle importazioni provenienti da paesi terzi diversi dalla RPC nell'Unione è rimasto a un livello molto basso, come dimostra la relativa quota totale di mercato, che è passata dallo 0,22 % allo 0,95 % nel periodo in esame. I prezzi medi di tali importazioni erano superiori ai prezzi medi dell'industria dell'Unione. Dette importazioni dai paesi terzi non hanno pertanto contribuito alla situazione pregiudizievole dell'UE. |
4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.5.1. Osservazioni generali
(197) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame della situazione economica dell'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. |
(198) |
Come indicato al considerando 20, per valutare la situazione economica dell'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento. |
(199) |
Per la determinazione del pregiudizio, la Commissione ha attuato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati relativi a tutti i produttori dell'Unione, contenuti nelle risposte al questionario sui dati macroeconomici fornite dall'industria dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Le due serie di dati sono state verificate e considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
(200) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità dell'importo delle sovvenzioni e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione. |
(201) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
4.5.2. Indicatori macroeconomici
4.5.2.1.
(202) |
Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato complessivamente il seguente andamento: Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(203) |
La produzione e la capacità produttiva sono diminuite rispettivamente del 25 % e del 26 % durante il periodo in esame. La diminuzione della produzione e della capacità produttiva costituiscono una tendenza a lungo termine collegata all'adattamento dell'industria alla contrazione della domanda in relazione alla digitalizzazione della nostra società. |
(204) |
Già prima del periodo in esame i produttori dell'Unione avevano intrapreso considerevoli sforzi di ristrutturazione volti a gestire la sovraccapacità strutturale derivante dalla digitalizzazione; tali sforzi sono continuati durante il periodo in esame. A causa della chiusura di alcuni stabilimenti e della conversione di altri stabilimenti al fine di fabbricare prodotti della carta diversi dalla CFP, nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha ridotto la propria capacità produttiva di CFP di circa 1 400 000 tonnellate. |
(205) |
Grazie alla costante riduzione della capacità produttiva, l'industria dell'Unione è stata in grado di mantenere l'utilizzo degli impianti relativamente stabile durante il periodo in esame, tranne che nel 2020, anno in cui l'utilizzo degli impianti è stato inferiore rispetto sia agli anni precedenti che a quelli successivi, principalmente a causa della riduzione della produzione dovuta alla pandemia di COVID-19 del 2020. |
(206) |
L'inchiesta ha stabilito che l'elevato utilizzo degli impianti costituisce un fattore importante nella possibilità di sopravvivenza a lungo termine del settore della carta per via degli elevati investimenti in immobilizzazioni e il conseguente impatto sui costi di fabbricazione medi. |
4.5.2.2.
(207) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Volume delle vendite e quota di mercato (in tonnellate)
|
(208) |
Durante il periodo in esame il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è diminuito del 25 %. Tra il 2018 e il 2019 le vendite sono diminuite del 5 % e nel 2020, a causa della pandemia di COVID-19, hanno registrato una netta riduzione di ulteriori 24 punti percentuali. Nel 2021 si è registrata una leggera ripresa di 4 punti percentuali, ma non si sono raggiunti i livelli delle vendite osservati nel 2018. La diminuzione delle vendite era collegata alla contrazione della domanda del prodotto in esame, che potrebbe essere collegata alla digitalizzazione della nostra società. |
(209) |
Poiché nel periodo in esame le importazioni del prodotto in esame sono state pressoché nulle, la quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione è rimasta stabile intorno al 99 %. |
4.5.2.3.
(210) |
Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione non ha registrato alcuna crescita della produzione e delle vendite. Al contrario, tali indicatori economici hanno seguito strettamente l'evoluzione al ribasso del consumo dell'Unione. |
4.5.2.4.
(211) |
Nel corso del periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Occupazione e produttività
|
(212) |
Durante il periodo in esame il numero di dipendenti è diminuito del 22 %. Tale diminuzione è stata regolare e costante durante il periodo. Ciò riflette gli sforzi di ristrutturazione a lungo termine intrapresi dall'industria dell'Unione al fine di gestire la sovraccapacità strutturale, come illustrato al considerando 204. |
(213) |
La riduzione sostanziale della forza lavoro è stata accompagnata da una riduzione corrispondente della produzione. Di conseguenza, durante il periodo in esame, la produttività, misurata come produzione annua (in tonnellate) per lavoratore dipendente, ha registrato soltanto una leggera diminuzione del 4 %. Nel 2020 la produttività ha registrato un netto calo di 19 punti percentuali a causa dell'improvviso crollo della domanda dovuto alla pandemia di COVID-19. Di conseguenza nel 2020 la produttività ha toccato il livello più basso. |
4.5.2.5.
(214) |
Come illustrato al considerando 142, non è stato possibile accertare l'entità delle sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'inchiesta si è pertanto incentrata sul rischio di persistenza delle sovvenzioni in caso di abrogazione delle misure compensative (cfr. considerando 182, 183 e 184). |
(215) |
Nel precedente riesame in previsione della scadenza l'industria dell'Unione aveva evidenziato segni di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione. Durante il periodo oggetto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza non vi è stato alcun segno di ripresa in tal senso, dal momento che l'industria dell'Unione stava affrontando una situazione difficile in cui alla necessità di ristrutturazione si erano aggiunti gli effetti negativi della pandemia di COVID-19. |
4.5.3. Indicatori microeconomici
4.5.3.1.
(216) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 7 Prezzi di vendita e costo di produzione nell'Unione (in EUR/tonnellata)
|
(217) |
Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è rimasto abbastanza stabile, diminuendo soltanto dell'1 %. Dopo un lieve incremento del 2 % nel 2019, i prezzi sono diminuiti di 8 punti percentuali nel 2020, l'anno della pandemia di COVID-19, quando la contrazione della domanda ha spinto i prezzi al ribasso. Nel periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi sono aumentati ancora di 5 punti percentuali grazie a una crescita della domanda. |
(218) |
Tra il 2018 e il 2019 il costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione ha registrato una lieve diminuzione pari al 2 %. L'ulteriore diminuzione di 3 punti percentuali registrata nel 2020 era dovuta al crollo dei prezzi delle materie prime e dell'energia. Nel 2021 vi è stato un significativo aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia che ha determinato un aumento di 11 punti percentuali dei costi di produzione con un conseguente aumento complessivo del 6 % durante il periodo in esame. |
4.5.3.2.
(219) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha mostrato il seguente andamento: Tabella 8 Costo medio del lavoro per dipendente
|
(220) |
Nel periodo 2018-2019 il costo medio del lavoro per dipendente è rimasto stabile. Nel 2020 è diminuito del 6 % rispetto al 2019. Subito dopo, nel periodo dell'inchiesta di riesame, ha registrato un aumento, raggiungendo un livello del 5 % superiore rispetto al 2018. |
4.5.3.3.
(221) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Scorte
|
(222) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte finali dell'industria dell'Unione è diminuito del 29 %. Tale dato è in linea con la diminuzione della produzione e delle capacità produttive. |
(223) |
In termini di percentuale di produzione, nel periodo in esame il livello delle scorte finali si aggirava intorno al 3 %. |
4.5.3.4.
(224) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
(225) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. L'industria dell'Unione ha registrato perdite nel corso di tutto il periodo in esame. Come riferimento, va osservato che nell'inchiesta iniziale il profitto di riferimento per l'industria era stabilito all'8 % (103). Durante il periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione si è ridotta, passando da -3,6 % a circa -9,5 %. L'anno relativamente migliore è stato il 2019, quando la redditività dell'industria dell'Unione ha raggiunto -0,8 %, grazie a una diminuzione dei costi di produzione accompagnata da buoni prezzi di vendita. Nel 2020 la redditività è nettamente diminuita, raggiungendo un livello di -5,6 %, e si è ulteriormente ridotta durante il periodo dell'inchiesta di riesame (-9,5 %). |
(226) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Durante il periodo in esame il flusso di cassa è stato positivo e il suo andamento ha rispecchiato in buona misura l'evoluzione della redditività, con il 2019 che si è dimostrato l'anno migliore. |
(227) |
Alla luce del calo della domanda di CFP sia nell'Unione che all'estero, durante il periodo in esame l'industria dell'Unione non ha investito in nuova capacità. Gli investimenti realizzati sono stati incentrati sulla manutenzione, sulla sostituzione del capitale, sul miglioramento dell'efficienza energetica e su misure volte alla ristrutturazione e al rispetto delle norme di protezione dell'ambiente. |
(228) |
L'utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Durante il periodo in esame ha seguito lo stesso andamento del profitto. |
(229) |
Visto il costo del debito esistente, la redditività dell'industria dell'Unione e il continuo calo della domanda di CFP, nel periodo in esame la capacità dell'industria dell'Unione di ottenere capitali è rimasta limitata. |
4.6. Conclusioni sul pregiudizio
(230) |
Durante il periodo in esame gli indicatori di pregiudizio hanno mostrato un quadro negativo: capacità produttiva e produzione in declino, vendite in contrazione e occupazione in diminuzione. Il profitto e l'utile sul capitale investito sono stati negativi per tutto il periodo in esame, del quale il 2020 e il 2021 sono stati gli anni peggiori. |
(231) |
Le tendenze negative dei volumi di produzione e di vendita sono state il risultato del continuo calo della domanda di CFP sia nell'Unione che all'estero, che ha costretto l'industria dell'Unione a proseguire la ristrutturazione, anche chiudendo stabilimenti di carta e convertendone altri al fine della fabbricazione di altri tipi di carta. |
(232) |
Si prevede un calo della domanda futura di CFP e, in un contesto di ulteriori riduzioni della produzione e della capacità produttiva, la situazione dell'industria dell'Unione resterà difficile. |
(233) |
Le misure in vigore hanno garantito all'industria dell'Unione una protezione che le ha consentito di mantenere una quota di mercato elevata durante il periodo in esame. L'industria dell'Unione non è stata tuttavia in grado di aumentare i prezzi della CFP al di sopra del livello di copertura dei costi in misura sufficiente a generare profitti. Nel periodo 2018-2019 tale situazione è stata dovuta all'aumento dei prezzi delle materie prime (specialmente della pasta) e alla difficoltà di trasferire l'aumento dei prezzi sugli acquirenti dell'industria dell'Unione. Nel 2020 l'industria dell'Unione è stata colpita dal crollo della domanda e dei prezzi legato alla pandemia di COVID-19 e ha registrato perdite significative. Il 2021 è stato invece caratterizzato da un incremento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, che ha determinato un aumento dell'11 % dei costi di produzione e un ulteriore peggioramento dei risultati netti. Inoltre, nel corso dell'intero periodo in esame, l'industria dell'Unione ha dovuto ristrutturare le proprie attività e, nello stesso periodo, la capacità produttiva è stata ridotta del 26 %. Ciò ha comportato un costo aggiuntivo. |
(234) |
In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante tale periodo non poteva tuttavia essere stato causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla RPC, in ragione del loro volume molto limitato. Le cause del pregiudizio risiedono principalmente nella contrazione della domanda di CFP e negli elevati costi di ristrutturazione collegati, entrambi fattori fortemente pertinenti in relazione alla redditività dell'industria dell'Unione. |
5. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
(235) |
La Commissione ha concluso al considerando 234 che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre concluso al considerando 234 che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame non poteva essere stato causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC, in ragione del loro volume molto limitato. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l'eventuale rischio di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC in caso di scadenza delle misure attualmente in vigore. |
(236) |
Inoltre, come indicato al considerando 177, il mercato dell'Unione è il secondo più grande mercato di CFP al mondo. Le sue dimensioni complessive e l'esistenza di grandi acquirenti di CFP lo rendono infatti molto attraente per i produttori cinesi di CFP, poiché tali ingenti volumi di fornitura consentirebbero loro di utilizzare la loro capacità produttiva inutilizzata, il che a sua volta abbasserebbe i costi di produzione unitari. Di conseguenza, visti i benefici economici dell'uso della capacità produttiva inutilizzata nella RPC, in caso di abrogazione delle misure è probabile che i produttori esportatori cinesi offrirebbero la CFP a prezzi bassi sul mercato dell'Unione, esercitando pressione sui prezzi e sulla redditività dell'industria dell'Unione. |
(237) |
La Commissione ha esaminato anche le politiche tariffarie dei produttori esportatori cinesi sui mercati di paesi terzi, al fine di determinare l'incidenza dei prezzi sull'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure. |
(238) |
In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, al fine di determinare i prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi la Commissione si è avvalsa dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. A tale scopo sono stati utilizzati i dati contenuti nella domanda di riesame, basati sui dati Svan Data (104), in particolare i dati sulle esportazioni cinesi relativi al codice delle merci 4810 19. È stata fatta tale scelta in quanto nella domanda di riesame in previsione della scadenza il richiedente ha spiegato che le esportazioni del prodotto in esame erano state effettuate prevalentemente con il codice delle merci cinese 4810 19. |
(239) |
A fini comparativi, la Commissione ha determinato i prezzi indicati di seguito:
|
(240) |
La Commissione ha innanzitutto confrontato la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica, con i prezzi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi diversi dall'Unione, adeguati in funzione di un prezzo di sbarco nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il confronto dei prezzi basato sui dati di cui al considerando 239 ha evidenziato che per otto paesi terzi i prezzi all'esportazione erano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Tali esportazioni rappresentavano circa l'1 % delle esportazioni cinesi in termini di volume. L'esiguità della percentuale è dovuta alla diminuzione dei prezzi della CFP nell'Unione. |
(241) |
In secondo luogo la Commissione ha verificato anche se i prezzi ponderati delle esportazioni cinesi verso paesi terzi diversi dall'Unione, adeguati in funzione di un prezzo allo sbarco nell'Unione, fossero inferiori a quelli dell'industria dell'Unione se confrontati con il prezzo indicativo dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Vista l'assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi, la Commissione ha basato la propria analisi sui dati contenuti nella domanda di riesame in previsione della scadenza. L'analisi ha individuato 27 paesi terzi in cui i produttori esportatori cinesi durante il periodo dell'inchiesta di riesame hanno venduto il prodotto in esame a prezzi inferiori al prezzo indicativo medio dell'industria dell'Unione. Le esportazioni cinesi verso tali paesi rappresentavano, in termini di volume, circa il 10 % delle esportazioni cinesi totali verso altri paesi terzi. Inoltre, come indicato al considerando 178, i maggiori mercati dei paesi terzi sono preclusi alle esportazioni dalla Cina a causa dei dazi istituiti. |
(242) |
In conclusione l'esame ha evidenziato, sulla base dei dati disponibili, che i produttori esportatori cinesi sono stati in grado di vendere a prezzi inferiori al prezzo indicativo dell'Unione. È stato inoltre rilevato che le significative capacità inutilizzate presenti in Cina potrebbero potenzialmente consentire di produrre grandi volumi di CFP destinati alla vendita sul mercato dell'UE. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che, in caso di scadenza delle misure, gli esportatori cinesi sarebbero in grado di esercitare una notevole pressione sui prezzi e di conseguenza arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione. |
(243) |
Dall'inchiesta è altresì emerso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio ed è vulnerabile. È stato inoltre osservato che, come dimostra la riduzione della capacità produttiva nel periodo in esame, il settore è attualmente in una fase di ristrutturazione, con la riconversione da parte di alcune società di alcune linee di produzione al fine di produrre altri tipi di carta. |
(244) |
L'inchiesta ha inoltre confermato le risultanze dell'inchiesta iniziale secondo cui l'elevato utilizzo degli impianti costituisce un fattore importante per la sopravvivenza a lungo termine dei produttori di carta poiché il processo di fabbricazione è ad alta intensità di capitale. Qualsiasi reiterazione delle importazioni oggetto di sovvenzioni e della conseguente pressione sui prezzi priverebbe l'industria dell'Unione del flusso di cassa necessario a finanziare gli sforzi di ristrutturazione volti all'adattamento al calo della domanda mondiale di CFP. Indebolirebbe inoltre gli effetti positivi dei precedenti sforzi di ristrutturazione e comporterebbe l'ulteriore peggioramento di tutti gli indicatori di pregiudizio. |
(245) |
Su tale base la Commissione ha concluso che l'assenza di misure comporterebbe probabilmente un aumento significativo di importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole. |
6. INTERESSE DELL'UNIONE
(246) |
A norma dell'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antisovvenzioni in vigore sarebbe chiaramente contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori. |
6.1. Interesse dell'industria dell'Unione
(247) |
Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio e si trova in una situazione di vulnerabilità. Le sfide poste dal continuo calo della domanda di CFP renderanno necessaria la prosecuzione dei piani di ristrutturazione, compresa la chiusura di stabilimenti di carta e la conversione di altri ai fini della fabbricazione di altri tipi di carta. |
(248) |
In presenza della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC, l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di portare i prezzi della CFP al di sopra del livello di copertura dei costi e di generare il reddito necessario al fine di finanziare i suoi sforzi di ristrutturazione e di adeguarsi alle sfide poste dal continuo calo della domanda di CFP. |
(249) |
Sulla base di tali elementi la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure antisovvenzioni in vigore sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione. |
6.2. Interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti
(250) |
Gli importatori indipendenti e gli operatori commerciali non hanno collaborato. In base al fatto che durante il periodo in esame le importazioni di CFP dalla RPC sono state pressoché nulle, la Commissione ha concluso che le importazioni del prodotto in esame non rappresentano una parte considerevole delle attività economiche degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali e che nessun fattore suggeriva che tali importatori/operatori commerciali avrebbero subito effetti sproporzionati in caso di mantenimento delle misure. |
6.3. Interesse degli utilizzatori
(251) |
Gli utilizzatori non hanno collaborato e non hanno risposto al questionario. |
(252) |
La Commissione ha ricevuto due comunicazioni scritte, una da Unitedprint.com, un utilizzatore di CFP dell'Unione, e una da un'associazione dell'industria tipografica, Intergraf (109) (sostenuta dalla Royal Dutch Association of Printing and Allied Industries). |
(253) |
La comunicazione di Intergraf spiegava che l'industria tipografica dell'Unione stava subendo le conseguenze della sostituzione dei supporti cartacei con supporti digitali, nonché delle massicce importazioni di prodotti stampati, in particolare provenienti dalla RPC. Secondo Intergraf, le misure antidumping e antisovvenzioni compromettono la competitività delle tipografie dell'Unione, che non sono protette da misure commerciali analoghe e devono rispettare rigorose norme ambientali. |
(254) |
Intergraf ha affermato che ogni anno è importata dalla Cina nell'UE carta stampata per oltre 700 milioni di EUR. Tali importazioni includono un'ampia serie di prodotti stampati che non sono stampati su CFP. In base alle informazioni a disposizione, la Commissione non ha potuto valutare quale parte dei prodotti importati dalla RPC fosse stampata su CFP e quale fosse stampata su altri tipi di carta. |
(255) |
Dall'inchiesta iniziale è emerso che i prodotti stampati su CFP sono in gran parte prodotti "a scadenza", come riviste, brochure, pubblicità diretta per corrispondenza e inserti che hanno meno probabilità di essere importati dalla RPC a causa dei tempi necessari per il trasporto. Le informazioni presentate dai richiedenti nel presente riesame hanno confermato che le risultanze dell'inchiesta iniziale erano ancora valide. |
(256) |
Pertanto la Commissione ha concluso che, benché sia probabile che alcuni materiali stampati siano stampati su CFP al di fuori dell'Unione a causa dei dazi antidumping e antisovvenzioni, il loro impatto sulla situazione economica dell'industria tipografica dell'Unione è limitato. |
(257) |
Intergraf ha inoltre sottolineato la carenza dell'offerta di CFP e il notevole incremento dei prezzi, specialmente a partire dalla metà del 2021. Anche la comunicazione di Unitedprint.com conteneva osservazioni analoghe. Con le informazioni fornite la Commissione non ha potuto valutare i rispettivi volumi della domanda e dell'offerta e pertanto il presunto squilibro sul mercato. La Commissione non ha potuto neppure valutare se sia stato possibile trasferire l'aumento dei prezzi indicato sui rispettivi acquirenti oppure no. La Commissione ha anche osservato che nel 2021, in un contesto post-COVID-19, si sono registrate carenze in diversi mercati di materie prime. |
6.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(258) |
In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di prodotti CFP originari della Cina. |
7. MISURE ANTISOVVENZIONI
(259) |
Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione in merito alla persistenza delle sovvenzioni, alla reiterazione del pregiudizio e all'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antisovvenzioni sulla CFP originaria della Cina. |
(260) |
Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l'applicazione dei dazi compensativi individuali. Le società soggette a dazi compensativi individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio compensativo applicabile a "tutte le altre società". |
(261) |
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio compensativo, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione, ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata, conformemente al diritto doganale. |
(262) |
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà tra l'altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. |
(263) |
Le aliquote individuali del dazio compensativo indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società". Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio compensativo. |
(264) |
Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (110) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(265) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale divulgazione delle informazioni. |
(266) |
La Commissione ha ricevuto dall'industria dell'UE una comunicazione che corroborava ulteriormente le sue risultanze secondo cui i produttori esportatori cinesi erano in grado di vendere a prezzi inferiori al prezzo indicativo dell'Unione. Non si è pertanto ritenuto necessario modificare il testo del presente regolamento. |
(267) |
A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (111), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
(268) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di carta fine patinata, composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 400 g/m2 e con un indice di bianchezza (brightness) superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), attualmente classificata con i codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80 (codici TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 e 4810998020) e originaria della Repubblica popolare cinese.
Il dazio compensativo definitivo non si applica ai rotoli adatti all'impiego in presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) — producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina. Il dazio compensativo definitivo non si applica nemmeno alla carta e al cartone a più strati.
2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:
Società |
Dazio compensativo (%) |
Codice addizionale TARIC |
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC |
12 % |
B001 |
Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC |
4 % |
B013 |
Tutte le altre società |
12 % |
B999 |
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte". In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione, del 3 luglio 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 134).
(5) GU C 398 dell'1.10.2021, pag. 18.
(6) GU C 248 del 30.6.2022, pag. 119.
(7) GU C 248 del 30.6.2022, pag. 130.
(8) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(9) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2616.
(10) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2616.
(11) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2616.
(12) L'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
(13) WT/DS437/AB/R, Stati Uniti — dazi compensativi su alcuni prodotti originari della Cina, relazione dell'organo di appello del 18 dicembre 2014, punti 4.178 e 4.179. Questa relazione dell'organo di appello citava il documento WT/DS295/AB/R, Messico – misure antidumping definitive sull'importazione di carne di manzo e riso, relazione dell'organo di appello del 29 novembre 2005, punto 293 e il documento WT/DS436/AB/R, Stati Uniti— misure compensative su alcuni prodotti piatti in acciaio al carbonio laminati a caldo originari dell'India, relazione dell'organo di appello dell'8 dicembre 2014, punti da 4.416 a 4.421.
(14) Regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18).
(15) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione, del 3 luglio 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 134).
(16) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1).
(17) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).
(18) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39).
(19) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, del 18 gennaio 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34).
(20) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 344).
(21) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).
(22) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 del 25.2.2021, pag. 1).
(23) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011, considerando 60.
(24) Il gruppo APP: Sinar Mas Paper (China) Investment Co., Ltd., Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd., Gold Huasheng Paper (SuZhou Industrial Park) Co., Ltd., Ningbo Zhonghua Paper Industry Co., Ltd., Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd.
(25) Il gruppo Chenming: Shandong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang Chenming Art Paper Co.Ltd.
(26) Il dodicesimo piano quinquennale (2011-2015) della Cina è stato adottato il 14 marzo 2011.
(27) Il quattordicesimo piano quinquennale per gli anni 2021-2025 è stato approvato dal parlamento cinese, l'Assemblea nazionale del popolo, a marzo 2021.
(28) http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2019/2019-3/2019-03-30/5140126.PDF pagg. 13 e 37.
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2020/2020-3/2020-03-28/5976095.PDF pagg. 11 e 36.
(29) Decisione n. 40 del Consiglio di Stato sulla promulgazione e l'attuazione delle disposizioni temporanee per la promozione dell'adeguamento della struttura industriale.
(30) Cfr. l'allegato 19 della domanda di riesame in previsione della scadenza riguardante la decisione del Consiglio di Stato sulla promulgazione e l'attuazione delle disposizioni temporanee per la promozione dell'adeguamento della struttura industriale.
(31) Per una conclusione analoga cfr. il regolamento (UE) n. 452/2011, considerando 76 e il regolamento (UE) 2017/1187, considerando 45, che osservano che la decisione n. 40 risulta vincolante giuridicamente nei confronti degli enti pubblici e degli operatori economici in Cina.
(32) Cfr. il riesame in previsione della scadenza delle misure compensative sui prodotti in fibra di vetro a filamento continuo, considerando 76.
(33) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011, considerando da 82 a 89 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187, considerando da 55 a 59.
(34) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2017/969, considerando 100.
(35) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17) ("caso relativo ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo"'), regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1) ("caso relativo agli pneumatici") e regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5) ("caso relativo alle biciclette elettriche"), regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 33) ("caso relativo ai prodotti in fibra di vetro").
(36) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, considerando 226.
(37) Introduction_The Export-Import Bank of China (eximbank.gov.cn).
(38) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione, considerando 75.
(39) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, considerando 266.
(40) Cfr. domanda dei richiedenti, allegato 20.
(41) Cfr. domanda dei richiedenti, allegato 20.
(42) Cfr. domanda dei richiedenti, allegato 16.
(43) Cfr. domanda dei richiedenti, allegato 16.
(44) Cfr. domanda dei richiedenti, allegato 16.
(45) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, considerando 274.
(46) Disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese - ordinanza n. 714 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese.
(47) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, considerando 466.
(48) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione, considerando 476.
(49) Cfr. domanda dei richiedenti, premesse 221, 223 e 224.
(50) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione, considerando 503, e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, considerando 496.
(51) Bilancio annuale del 2015 del gruppo Chenming, pag. 14.
(52) Gruppo Chenming, bilancio annuale per l'esercizio 2018, pag. 157, bilancio annuale per l'esercizio 2019, pag. 146 e relazione semestrale del 2021, pag. 159.
(53) Gruppo Chenming, bilancio annuale per l'esercizio 2018, pag. 254, bilancio annuale per l'esercizio 2019, pag. 253, bilancio annuale per l'esercizio 2020, pag. 266 e relazione semestrale del 2021, pag. 160.
(54) Gruppo Chenming, bilancio annuale per l'esercizio 2018, pagg. 5, 157 e 254, bilancio annuale per l'esercizio 2019, pagg. 5, 146 e 253, bilancio annuale per l'esercizio 2020, pagg. 6 e 266 e relazione semestrale del 2021, pagg. 6, 159 e 160.
(55) Bilancio annuale di Gold East Paper (Jiangsu) per l'esercizio 2020, pagg. 65, 69 e 97.
(56) Comunicazione [2021] n. 13 del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato riguardante l'ulteriore miglioramento delle politiche di deduzione ponderata, al lordo delle imposte, delle spese di ricerca e sviluppo.
(57) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione, considerando 487.
(58) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, considerando 335.
(59) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione, considerando 82.
(60) Cfr. paragrafo 221 della domanda dei richiedenti.
(61) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, considerando 129.
(62) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione, considerando 91.
(63) Cfr. premesse 211, 216, 233 e 235 della domanda dei richiedenti.
(64) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione, considerando 499, e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/776 della Commissione, considerando 571.
(65) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, considerando 142.
(66) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione, considerando 100.
(67) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, considerando 189.
(68) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, inchiesta iniziale sui pannelli solari, considerando da 336 a 342; regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, prodotti d'acciaio a rivestimento organico, considerando da 293 a 298.
(69) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, considerando 152.
(70) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione, considerando 111.
(71) Cfr. regime di sovvenzioni speciali in favore dell'innovazione e dell'imprenditorialità di massa, sussidi da 47 a 49, domanda dei richiedenti, allegato 34 Imprenditorialità di massa e innovazione.
(72) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando da 384 a 392; regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, prodotti d'acciaio a rivestimento organico, considerando 189.
(73) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, considerando 176.
(74) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione, considerando 119.
(75) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione, considerando 445, e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, considerando 192.
(76) Cfr. il riesame in previsione della scadenza dei dazi compensativi sulla carta non patinata originaria della Cina condotto dagli Stati Uniti (CVD Sunset Review Uncoated Paper from China) (2022) https://www.usitc.gov/publications/701_731/pub5275.pdf, pag. 9.
(77) Cfr. premesse 43, 46 e 56 della domanda dei richiedenti.
(78) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione, considerando 445, e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, considerando 192.
(79) Cfr. il bilancio annuale del gruppo Chenming per l'esercizio 2019, pagg. 5 e 253 e per l'esercizio 2020, pagg. 6 e 266.
(80) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione, considerando 125, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione, considerando 539.
(81) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, considerando 251.
(82) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione relativo ai prodotti in fibra di vetro, considerando 498.
(83) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione relativo ai fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, considerando 544.
(84) Cfr. la relazione semestrale del gruppo Chenming del 2019 e del 2020, rispettivamente pag. 217 e pag. 229.
(85) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione, considerando 130.
(86) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione relativo ai cavi di fibre ottiche, considerando 453, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione relativo agli pneumatici, considerando 429.
(87) https://www.sinosure.com.cn/en/Sinosure/Profile/index.shtml.
(88) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione, considerando 105.
(89) Studio dell'OCSE sulle politiche e i programmi cinesi di credito all'esportazione, pag. 7, punto 32, disponibile al seguente indirizzo: https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG(2015)3&doclanguage=en, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(90) Cfr. il sito Internet di Sinosure, profilo della società, sostegno a "Made in China", https://www.sinosure.com.cn/en/Resbonsiblity/smic/index.shtml, ultima consultazione: 17 agosto 2021.
(91) http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/27/content_1326023.htm.
(92) Cfr. il profilo di Sinosure https://www.sinosure.com.cn/en/Sinosure/Profile/index.shtml.
(93) China Credit Insurance Corporation (SINOSURE) Releases the National Risk Analysis Report for 2020: Axton Global.
(94) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione, considerando 112, e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, considerando 458.
(95) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione, considerando 148.
(96) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione, considerando 149.
(97) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione, considerando 150.
(98) Cfr. domanda dei richiedenti, allegato 7, relazioni su capacità e domanda di carta patinata senza legno, dati RISI.
(99) Cfr. la domanda di riesame in previsione della scadenza, allegato 7, relazioni su capacità e domanda di carta patinata senza legno, dati RISI.
(100) Si considerano capacità inutilizzate la differenza tra le capacità di produzione di CFP cinesi esistenti, la domanda cinese di CFP e le esportazioni cinesi di CFP indicate nella domanda (cfr. allegato 8, dati Svan Data).
(101) Si considerano sovraccapacità la differenza tra le capacità di produzione di CFP cinesi esistenti e la domanda interna cinese di CFP.
(102) Cfr. allegato 10 della domanda dei richiedenti.
(103) Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011, considerando 158.
(104) Svan Data è una società di servizi di consulenza di ricerche di mercato (https://svandata.com/).
(105) Sulla base dei dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
(106) Sulla stessa base indicata nella nota precedente, vale a dire i costi di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione a cui è stato aggiunto il profitto di riferimento.
(107) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame i costi di nolo hanno raggiunto livelli eccezionalmente elevati. Per calcolare gli ipotetici prezzi cinesi allo sbarco, la Commissione si è pertanto avvalsa dei costi di nolo del 2019. Secondo i dati della domanda di riesame in previsione della scadenza (allegato 28), i costi di nolo dalla Cina all'UE nel 2019 erano in media di 63 EUR per tonnellata e il costo delle pratiche doganali era pari a 8 EUR a tonnellata.
(108) Dati ricavati dalla domanda dei richiedenti. Il prezzo allo sbarco nell'UE è stato calcolato come i prezzi FOB cinesi, cui sono stati aggiunti i costi di nolo marittimo e delle pratiche doganali.
(109) Intergraf rappresenta 21 federazioni tipografiche nazionali. Le tipografie europee rappresentate da Intergraf sono utilizzatori e potenziali importatori di CFP dalla Cina.
(110) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(111) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).