EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023R1636
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1636 of 10 August 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Cerdo de Teruel’ (PGI))
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1636 della Commissione del 10 agosto 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cerdo de Teruel» (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1636 della Commissione del 10 agosto 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cerdo de Teruel» (IGP)]
C/2023/5569
OJ L 204, 17.8.2023, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 204/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1636 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cerdo de Teruel» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Cerdo de Teruel» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Cerdo de Teruel» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Cerdo de Teruel» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 138 del 21.4.2023, pag. 17.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).