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Document 32023D1228
Commission Implementing Decision (EU) 2023/1228 of 7 June 2023 on the applicability of Article 34 of Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council to the award of contracts for the activity related to express parcel delivery services in Lithuania (notified under document C(2023)3641) (Only the Lithuanian text is authentic) (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1228 della Commissione del 7 giugno 2023 relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio all’aggiudicazione di appalti per lo svolgimento di attività relative ai servizi di consegna di pacchi espressi in Lituania [notificata con il numero C(2023) 3641] (Il testo in lingua lituana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1228 della Commissione del 7 giugno 2023 relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio all’aggiudicazione di appalti per lo svolgimento di attività relative ai servizi di consegna di pacchi espressi in Lituania [notificata con il numero C(2023) 3641] (Il testo in lingua lituana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2023/3641
GU L 160 del 26.6.2023, pp. 33–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
26.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 160/33 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1228 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2023
relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio all’aggiudicazione di appalti per lo svolgimento di attività relative ai servizi di consegna di pacchi espressi in Lituania
[notificata con il numero C(2023) 3641]
(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
1. ESPOSIZIONE DEI FATTI
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(1) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici. |
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(2) |
Il 6 gennaio 2023 Lietuvos paštas, AB («il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE («la richiesta»). La richiesta è conforme alle disposizioni formali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 (2) della Commissione e all’allegato I di tale decisione. |
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(3) |
Il richiedente è un fornitore di servizi postali in Lituania e un ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE. È l’unico ente aggiudicatore in Lituania a prestare i servizi postali di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/25/UE. La richiesta riguarda taluni servizi postali, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, forniti dal richiedente nel territorio della Lituania, in particolare servizi di consegna di pacchi espressi (3). I servizi di consegna di pacchi ordinari non sono oggetto della richiesta. Il richiedente fornisce, con il marchio commerciale «LP Express», servizi di consegna di pacchi espressi, che includono la consegna di pacchi da un punto di ritiro (ad esempio, l’abitazione o il luogo di lavoro del cliente o un armadietto per il ritiro dei pacchi) a un punto di consegna specificato dal cliente (casa, ufficio, ufficio postale o armadietto per il ritiro dei pacchi) (4). |
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(4) |
La richiesta non era accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attività in questione, contenente un’analisi approfondita delle condizioni per l’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE all’attività in questione, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. A norma dell’allegato IV, punto 1, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, tenendo conto che è possibile presumere il libero accesso al mercato in base all’articolo 34, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva, la Commissione dispone di 105 giorni lavorativi per adottare una decisione di esecuzione in merito alla richiesta. |
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(5) |
A seguito di una richiesta inoltrata dalla Commissione il 13 febbraio 2023, il richiedente ha trasmesso a quest’ultima informazioni supplementari il 20 febbraio 2023. Il 23 febbraio 2023 la Commissione ha presentato al richiedente un’ulteriore richiesta di informazioni. Lo stesso giorno la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità lituane. Il richiedente ha presentato le informazioni supplementari il 9 marzo 2023, mentre le autorità lituane hanno risposto alla richiesta di informazioni il 14 marzo 2023. |
2. QUADRO GIURIDICO
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(6) |
La direttiva 2014/25/UE si applica agli appalti aggiudicati per lo svolgimento di attività relative alla fornitura di servizi postali ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva. |
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(7) |
L’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE dispone che gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attività cui si applica tale direttiva non sono soggetti alla stessa se l’attività in questione è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili nello Stato membro in cui è esercitata. |
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(8) |
L’esposizione diretta alla concorrenza deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Tale valutazione è tuttavia condizionata dall’obbligo di attenersi a una tempistica ravvicinata e dalla necessità di basarsi sulle informazioni a disposizione della Commissione. Queste ultime provengono da fonti già disponibili o dalle informazioni ottenute nel contesto della richiesta a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE e non possono essere integrate facendo ricorso a metodi che necessitano di un notevole dispendio di tempo, incluso, in particolare, il ricorso a inchieste pubbliche rivolte agli operatori economici interessati. |
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(9) |
L’esposizione diretta alla concorrenza su un determinato mercato dovrebbe essere valutata in base a vari criteri, nessuno dei quali è di per sé determinante. |
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(10) |
Ai fini della valutazione dell’esposizione delle attività rilevanti alla concorrenza diretta sui mercati oggetto della presente decisione, i criteri di cui tenere conto sono la quota di mercato dei principali operatori e il numero di operatori di mercato. |
3. VALUTAZIONE
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(11) |
La presente decisione mira a stabilire se le attività oggetto della richiesta siano esposte, nei mercati liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, a un livello di concorrenza che garantisce che, anche in assenza della disciplina contenuta nelle norme dettagliate in materia di appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE, gli appalti per il perseguimento dell’attività in questione saranno condotti in modo trasparente e non discriminatorio, in base a criteri che consentano ai committenti di individuare la soluzione nel complesso più vantaggiosa sul piano economico. |
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(12) |
La presente decisione si basa sulla situazione di fatto e di diritto al gennaio 2023, sulle informazioni fornite dal richiedente e dalle autorità lituane e sulle informazioni a disposizione del pubblico. Essa può essere rivista qualora, a seguito di cambiamenti significativi della situazione di fatto o di diritto, le condizioni di applicabilità di cui all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE non siano più soddisfatte. |
3.1. Libero accesso al mercato
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(13) |
Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro interessato ha attuato e applicato i pertinenti atti giuridici dell’Unione, aprendo un determinato settore o una sua parte. Tali atti giuridici figurano nell’elenco di cui all’allegato III della direttiva 2014/25/UE che, per quanto attiene ai servizi postali, comprende la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
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(14) |
In base alle informazioni a disposizione della Commissione, e come confermato dalle autorità lituane (6), la Lituania ha recepito (7) e applica la direttiva 97/67/CE. Pertanto il mercato in questione è considerato liberamente accessibile in conformità all’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE. |
3.2. Valutazione sotto il profilo della concorrenza
3.2.1. Definizione del mercato rilevante del prodotto
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(15) |
Secondo il richiedente, i mercati rilevanti del prodotto potrebbero essere segmentati come segue: a) servizi di consegna di pacchi espressi (servizi di corriere) nazionali; e b) servizi di consegna di pacchi espressi (servizi di corriere) internazionali (in uscita e in entrata) (8). |
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(16) |
In decisioni precedenti (9) la Commissione ha stabilito che il mercato dei servizi di distribuzione postale può essere segmentato in servizi postali espressi e ordinari (chiamati anche «differiti»). Tale segmentazione tiene conto del fatto che i servizi espressi sono più veloci e più affidabili del servizio ordinario, che ciascuno di questi servizi richiede un’infrastruttura diversa e che i servizi espressi comprendono elementi di valore aggiunto, quali i servizi di tracciatura, oltre a essere più costosi. |
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(17) |
In alcune decisioni precedenti (10) la Commissione ha inoltre operato una distinzione tra servizi di consegna di pacchi nazionali e internazionali. La Commissione ha stabilito che i servizi di consegna di pacchi nazionali sono forniti da società che gestiscono reti di distribuzione nazionali, mentre i servizi di consegna di pacchi internazionali consistono nella raccolta di pacchi da trasportare e consegnare all’estero. |
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(18) |
Il richiedente è del parere che i mercati rilevanti del prodotto per i servizi di consegna di pacchi espressi corrispondano ai due tipi di servizi postali relativi ai pacchi che sono oggetto della richiesta e indicati alle lettere a) e b) del considerando 15. Questo approccio è in linea con la prassi precedente della Commissione. |
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(19) |
In alcuni casi potrebbero essere previste definizioni di mercato più ristrette (ad esempio servizi di consegna di pacchi espressi nazionali da consumatore a consumatore/impresa (C2X) e servizi di consegna di pacchi espressi nazionali da impresa a consumatore/impresa (B2X)]. Tuttavia, ai fini della presente decisione, la definizione esatta del mercato rilevante può essere lasciata aperta. Il risultato dell’analisi rimane invariato sia che ci si basi su una definizione ristretta, sia che si ricorra a una definizione più ampia (11). |
3.2.2. Definizione della portata geografica del mercato rilevante
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(20) |
Secondo il richiedente, la portata geografica del mercato rilevante, sia per i servizi di consegna di pacchi espressi nazionali sia per i servizi di consegna di pacchi espressi internazionali, dovrebbe essere definita come nazionale e comprendere il territorio della Repubblica di Lituania (12). |
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(21) |
Per quanto riguarda il mercato geografico, precedentemente (13) la Commissione ha ritenuto che i mercati per la consegna di pacchi espressi avessero una portata nazionale, a prescindere dalla distinzione tra servizi di consegna espressi nazionali e internazionali. La posizione del richiedente è in linea con la prassi della Commissione. |
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(22) |
Il richiedente fornisce servizi di consegna di pacchi sia nazionali che internazionali in Lituania. |
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(23) |
In assenza di indicazioni in merito a una diversa portata del mercato geografico, ai fini della valutazione nell’ambito della presente decisione e fatto salvo il diritto in materia di concorrenza, si può ritenere che la portata geografica dei servizi di consegna di pacchi espressi nazionali e internazionali corrisponda al territorio della Lituania. |
3.2.3. Analisi del mercato
3.2.3.1. Servizi di consegna di pacchi espressi nazionali
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(24) |
In Lituania esistono circa 60 fornitori di servizi di consegna di pacchi espressi (14). In base alle informazioni fornite dal richiedente, vi sono quattro fornitori di servizi postali che detengono più del 10 % del mercato dei servizi di consegna di pacchi espressi nazionali (15). Conformemente alle informazioni disponibili, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 il richiedente deteneva una quota di mercato nel segmento del mercato in questione pari al [20-25] %, sia in termini di valore che in termini di volumi (16). |
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(25) |
Le quote di mercato dei concorrenti del richiedente sono maggiori di quelle del richiedente o paragonabili a esse. Nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 le quote di mercato dei maggiori concorrenti, sia in termini di valore che in termini di volumi (17), erano le seguenti: DPD Lietuva [30-35] %, Venipak Lietuva [15-20] % e Omniva LT [10-15] %; |
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(26) |
La situazione della concorrenza rimane invariata anche se si definiscono i mercati di prodotti alternativi (vale a dire i servizi di consegna di pacchi espressi nazionali C2X e i servizi di consegna di pacchi espressi nazionali B2X). Per quanto riguarda i servizi di consegna di pacchi espressi nazionali C2X, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 il primo operatore di mercato in questo segmento, Omniva LT, deteneva una quota pari al [35-40] %, sia in termini di valore che in termini di volumi. Omniva LT è il leader di questo segmento del mercato. Nel medesimo periodo la quota del richiedente era pari al [30-35] %, sia in termini di valore che in termini di volumi. Inoltre DPD Lietuva e Venipak Lietuva detenevano quote rispettivamente del [15-20] % e del [5-10] %. Per quanto riguarda i servizi di consegna di pacchi espressi nazionali B2X, vi sono quattro fornitori di servizi postali che detengono oltre il 10 % del segmento. In base alle informazioni disponibili, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 il richiedente deteneva una quota di mercato nel segmento del mercato in questione pari al [15-20] %, sia in termini di valore che in termini di volumi. Le quote di mercato dei concorrenti del richiedente sono maggiori di quelle del richiedente o paragonabili a esse. Nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 le quote di mercato dei maggiori concorrenti, sia in termini di valore che in termini di volumi erano le seguenti: DPD Lietuva [35-40] %, Venipak Lietuva [25-30] % e Omniva LT [10-15] % (18). |
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(27) |
In base alle informazioni fornite dal richiedente (19), non esistono ostacoli normativi all’ingresso nel mercato per la fornitura di servizi di consegna di pacchi espressi nazionali. Per esercitare l’attività postale non è necessario alcun permesso formale da parte delle istituzioni statali. In base alle informazioni fornite dal richiedente (20), e come confermato dalle informazioni fornite dalle autorità lituane (21), al fornitore incombe il solo obbligo di notificare all’autorità di regolamentazione delle comunicazioni della Repubblica di Lituania (RRT) l’inizio della fornitura dei servizi e di rispettare i requisiti fissati per i fornitori di servizi postali (22). |
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(28) |
La Commissione prende inoltre nota del fatto che, secondo le informazioni fornite dal richiedente, alcuni concorrenti hanno ampliato i propri servizi introducendo un’infrastruttura di armadietti per il ritiro dei pacchi. Tutti i principali concorrenti hanno altresì in programma ulteriori investimenti e l’ampliamento dell’infrastruttura degli armadietti per il ritiro dei pacchi (23). Secondo le informazioni pubblicate dall’RRT, gli armadietti per il ritiro dei pacchi stanno diventando in generale sempre più comuni e sono attualmente uno dei due punti di consegna maggiormente diffusi. Le consegne tramite corrieri e presso gli armadietti per il ritiro dei pacchi costituiscono rispettivamente il 50-60 % e il 35-46 % delle consegne totali di pacchi in Lituania, mentre la consegna agli uffici postali rappresenta solo circa il 2 % (24). A tale riguardo, sebbene il richiedente gestisca una rete di uffici postali, di cui altri fornitori di servizi di corriere non dispongono, ciò non può essere considerato un fattore in grado di fornirgli un vantaggio competitivo significativo rispetto ai suoi concorrenti nel segmento del mercato in questione. |
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(29) |
Ai fini della presente decisione e fatto salvo il diritto in materia di concorrenza, i fattori di cui ai considerando 24, 25, 26, 27 e 28 dovrebbero essere ritenuti indicativi di un’esposizione alla concorrenza per tale attività in Lituania. Di conseguenza, constatato il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, è opportuno stabilire che la direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti mirati a permettere l’esercizio dell’attività in Lituania. |
3.2.3.2. Servizi di consegna di pacchi espressi internazionali
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(30) |
Nel mercato dei servizi di consegna di pacchi espressi internazionali sono attivi solidi fornitori di servizi, tra cui operatori internazionali come DHL e FedEx. In base alle informazioni disponibili, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 il richiedente deteneva una quota di mercato nel segmento del mercato in questione di [0-5] %, sia in termini di valore che in termini di volumi (25). |
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(31) |
La quota del richiedente in questo segmento del mercato è molto bassa rispetto a quella dei suoi concorrenti. In base alle informazioni disponibili, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 il primo operatore di mercato nel segmento in questione, DPD Lietuva, deteneva una quota pari al [40-45] %, sia in termini di valore che in termini di volumi. Nel medesimo periodo la quota di DHL era del [10-15] %, sia in termini di valore che in termini di volumi. Altri due concorrenti, Omniva LT e Venipak Lietuva, detenevano quote di mercato comparabili a quelle di DHL, pari al [10-15] %, sia in termini di valore che in termini di volumi (26). Considerando la quota di mercato molto bassa del richiedente in questo segmento, non è necessario valutare separatamente la quota di mercato dei servizi di consegna di pacchi espressi internazionali C2X e B2X. Le quote di mercato indicano che i concorrenti sono in grado di esercitare una notevole pressione concorrenziale sul richiedente in questo segmento. |
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(32) |
Ai fini della presente decisione e fatto salvo il diritto in materia di concorrenza, i fattori di cui ai considerando 30 e 31 dovrebbero essere ritenuti indicativi di un’esposizione alla concorrenza per tale attività in Lituania. Di conseguenza, constatato il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, è opportuno stabilire che la direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti mirati a permettere l’esercizio dell’attività in Lituania. |
4. CONCLUSIONI
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(33) |
Sulla base dei fattori esaminati ai considerando da 6 a 32, si può ritenere che la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza di cui all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, sia rispettata in Lituania per l’attività relativa ai servizi di consegna di pacchi espressi nazionali e ai servizi di consegna di pacchi espressi internazionali. |
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(34) |
Poiché si considera soddisfatta la condizione dell’accesso libero al mercato, la direttiva 2014/25/UE non deve applicarsi quando gli enti aggiudicatori aggiudicano appalti destinati a permettere lo svolgimento in Lituania delle attività di cui al considerando 33 della presente decisione, né quando si organizzano concorsi di progettazione per l’esercizio di tale attività in quest’area geografica. |
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(35) |
La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, né delle disposizioni del diritto dell’Unione in altri settori. In particolare, i criteri e la metodologia utilizzati per la valutazione dell’esposizione diretta alla concorrenza a norma dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non sono necessariamente identici a quelli usati per la valutazione a norma dell’articolo 101 o 102 del trattato o del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (27), come confermato dal Tribunale (28), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a permettere lo svolgimento in Lituania delle seguenti attività:
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— |
servizi di consegna di pacchi espressi nazionali; |
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— |
servizi di consegna di pacchi espressi internazionali. |
Articolo 2
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2023
Per la Commissione
Thierry BRETON
Membro della Commissione
(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione, del 10 ottobre 2016, relativa alle modalità d’applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 39).
(3) Richiesta, punto 6.
(4) Richiesta, punto 6.
(5) Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).
(6) Risposta delle autorità lituane alla richiesta di informazioni del 14 marzo 2023.
(7) Legge postale della Repubblica di Lituania, 15 aprile 1999, n. VIII-1141. Nuova versione della normativa a decorrere dal 1o gennaio 2013: n. XI-2379 dell’8 novembre 2012, Gazzetta ufficiale 2012, n. 135-6867 (22 novembre 2012).
(8) Richiesta, punti 33 e 39.
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2020/737 della Commissione, del 27 maggio 2020, relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio agli appalti aggiudicati per attività relative alla fornitura di determinati servizi postali in Danimarca (GU L 172 del 3.6.2020, pag. 23); decisione di esecuzione (UE) 2019/1204 della Commissione, del 12 luglio 2019, concernente l’applicabilità della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio agli appalti aggiudicati per talune attività relative alla fornitura di determinati servizi postali e altri servizi diversi da quelli postali in Croazia (GU L 189 del 15.7.2019, pag. 75). Decisione di esecuzione 2013/154/UE della Commissione, del 22 marzo 2013, che esonera taluni servizi del settore postale in Ungheria dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 86 del 26.3.2013, pag. 22). Cfr. anche decisione 90/456/CEE della Commissione, del 1o agosto 1990, relativa alla prestazione del servizio internazionale di corriere rapido in Spagna (GU L 233 del 28.8.1990, pag. 19) e caso COMP/M.5152 del 21 aprile 2009 – Posten AB/Post Danmark A/S; decisione della Commissione del 30 gennaio 2013 nel caso COMP/M.6570 – UPS/TNT Express.
(10) Decisione di esecuzione (UE) 2020/737 della Commissione, del 27 maggio 2020, relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio agli appalti aggiudicati per attività relative alla fornitura di determinati servizi postali in Danimarca (GU L 172 del 3.6.2020, pag. 23); decisione di esecuzione (UE) 2019/1204 della Commissione, del 12 luglio 2019, concernente l’applicabilità della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio agli appalti aggiudicati per talune attività relative alla fornitura di determinati servizi postali e altri servizi diversi da quelli postali in Croazia (GU L 189 del 15.7.2019, pag. 75). Cfr. caso COMP/M.5152 – Posten AB/Post Danmark A/S, del 21.4.2009, punto 54.
(11) Cfr. a tale riguardo l’allegato 16 della richiesta, in cui il richiedente stima, in base a definizioni di mercato più ristrette, la sua quota di mercato e quella dei suoi principali concorrenti.
(12) Richiesta, punto 56.
(13) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1204 della Commissione, del 12 luglio 2019, concernente l’applicabilità della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio agli appalti aggiudicati per talune attività relative alla fornitura di determinati servizi postali e altri servizi diversi da quelli postali in Croazia (GU L 189 del 15.7.2019, pag. 75). Cfr. anche caso COMP/M.5152 – Posten AB/Post Danmark A/S, del 21.4.2009, punti 66 e 74.
(14) Informazioni basate sulla conoscenza del mercato da parte del richiedente, tenuto conto anche della valutazione del numero di fornitori di servizi postali indicati nella relazione dell’autorità di regolamentazione delle comunicazioni della Repubblica di Lituania (RTT). Nella risposta fornita il 14 marzo 2023 le autorità lituane hanno confermato che in Lituania è attivo un numero elevato di operatori di servizi di consegna di pacchi espressi nazionali.
(15) Cfr. a tale riguardo l’allegato 16 della richiesta, in cui il richiedente stima, in base a definizioni di mercato più ristrette, la sua quota di mercato e quella dei suoi principali concorrenti.
(16) Ibidem.
(17) Ibidem.
(18) Ibidem.
(19) Richiesta, punto 111.
(20) Richiesta, punto 64.
(21) Risposta delle autorità lituane alla richiesta di informazioni del 14 marzo 2023.
(22) I requisiti previsti dall’articolo 10 della legge postale riguardano i diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi postali, vale a dire i dettagli relativi alle modalità di consegna e restituzione degli invii postali, l’obbligo di pubblicare termini e condizioni dei servizi postali forniti, le sedi di attività del fornitore e altre informazioni pertinenti, rispondere ai clienti entro 14 giorni e riferire all’RRT. Le norme sulla fornitura di servizi postali adottate dall’RRT specificano ulteriormente i requisiti fissati per i servizi postali (ordinanza n. 1V-332 del direttore dell’autorità di regolamentazione delle comunicazioni della Repubblica di Lituania del 28 febbraio 2013).
(23) Richiesta, punto 106.
(24) Relazione dell’RRT (quarto trimestre 2021), allegato n. 9 della richiesta.
(25) Cfr. a tale riguardo l’allegato 16 della richiesta, in cui il richiedente stima, in base a definizioni di mercato più ristrette, la sua quota di mercato e quella dei suoi principali concorrenti.
(26) Ibidem.
(27) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(28) Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016, Österreichische Post AG/Commissione, T-463/14, EU:T:2016:243, punto 28. Cfr. anche direttiva 2014/25/UE, considerando 44.