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Document 32023D1197

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1197 del Consiglio del 19 giugno 2023 che autorizza la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

ST/10001/2023/INIT

GU L 158 del 21.6.2023, pp. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1197/oj

21.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 158/71


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1197 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2023

che autorizza la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 3 gennaio 2023 la Polonia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE che sono inferiori ai livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 9 di tale direttiva. Le autorità polacche hanno comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta in data 15 febbraio 2023. È stato chiesto che l’autorizzazione si applichi per un periodo di sei mesi, dal 1o gennaio 2023 al 30 giugno 2023.

(2)

Secondo le autorità polacche, l’applicazione di un’aliquota d’imposta ridotta mira ad attenuare l’impatto negativo che sarebbe stato causato da un aumento del livello di tassazione dovuto a un tasso di cambio euro-zloty elevato e sfavorevole, conformemente all’articolo 13 della direttiva 2003/96/CE. Tale riduzione corrisponderebbe all’importo risultante dalla differenza di cambio dopo l’adeguamento annuale effettuato a norma dell’articolo 13 di tale direttiva.

(3)

L’autorizzazione richiesta non è tale da falsare la concorrenza né ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Data la breve durata e a fronte dell’eccezionalità della situazione geopolitica, l’autorizzazione richiesta è considerata adeguata e proporzionata. L’autorizzazione concilia gli obiettivi strategici specifici di cui all’articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/96/CE, in particolare la politica ambientale dell’Unione, con la necessità di garantire l’accessibilità economica dell’energia a imprese e famiglie. La riduzione compenserebbe in parte l’aumento dei costi dell’energia e non è cumulabile con altri tipi di sgravi fiscali.

(4)

La Polonia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento, come richiesto.

(5)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico vigente, è opportuno disporre che, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente autorizzazione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore tale sistema generale modificato.

(6)

Per contrastare efficacemente le ripercussioni negative dei prezzi elevati dei prodotti energetici sui consumatori, nel momento in cui l’impatto è più marcato a causa della forte inflazione e del rialzo dei prezzi, è opportuno provvedere affinché la Polonia possa applicare la riduzione d’imposta, come richiesto, a decorrere dal 1o gennaio 2023.

(7)

La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Polonia è autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2023 al 30 giugno 2023.

Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema generale modificato diventa applicabile.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. BUSCH


(1)   GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.


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