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Document 32023R0944
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/944 of 17 January 2023 amending and correcting the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) 2017/587 as regards certain transparency requirements applicable to transactions in equity instruments (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2023/944 della Commissione, del 17 gennaio 2023, che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/587 per quanto riguarda taluni obblighi di trasparenza applicabili alle operazioni in strumenti rappresentativi di capitale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2023/944 della Commissione, del 17 gennaio 2023, che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/587 per quanto riguarda taluni obblighi di trasparenza applicabili alle operazioni in strumenti rappresentativi di capitale (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2023/245
OJ L 131, 16.5.2023, p. 1–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 05/06/2023
16.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/944 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2023
che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/587 per quanto riguarda taluni obblighi di trasparenza applicabili alle operazioni in strumenti rappresentativi di capitale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, terzo comma, l'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, l'articolo 14, paragrafo 7, terzo comma, l'articolo 20, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 23, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Tenendo conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione (2), del fatto che è stata riscontrata incoerenza nell'applicazione di disposizioni dipendenti dalla qualifica di un'operazione come operazione che contribuisce o non contribuisce alla formazione del prezzo e in considerazione dell'evolversi delle pratiche di negoziazione a seguito degli sviluppi tecnologici e degli adeguamenti del comportamento dei partecipanti al mercato che consentono di pubblicare le informazioni più rapidamente, è necessario modificare talune disposizioni del suddetto regolamento delegato. |
(2) |
Il concetto di operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo, rilevante ai fini dell'applicazione della deroga per le operazioni concordate, dell'obbligo di negoziazione di azioni nonché dell'esenzione dagli obblighi di trasparenza post-negoziazione per le operazioni bilaterali, è stato interpretato in modi diversi dalle entità sottoposte a vigilanza, con conseguente incoerenza nella pubblicazione delle informazioni a fini di trasparenza post-negoziazione. Per migliorare la trasparenza e la qualità dei dati e, in ultima analisi, facilitare l'aggregazione dei dati, è necessario semplificare e chiarire il regime di segnalazione applicabile alle operazioni in strumenti rappresentativi di capitale. Per evitare interpretazioni divergenti, è opportuno allineare le varie disposizioni che si basano sul concetto di operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo di cui sia al regolamento delegato (UE) 2017/587 che al regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (3), che disciplina la segnalazione delle operazioni alle autorità competenti. Il regolamento delegato (UE) 2017/590 riporta tutte le operazioni da escludere dagli obblighi di segnalazione; è pertanto opportuno eliminare le operazioni elencate separatamente nel regolamento delegato (UE) 2017/587. |
(3) |
L'allineamento del concetto di operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo a quello di cui al regolamento delegato (UE) 2017/590 rende superflua la definizione di «operazione give-up» o «operazione give-in», in quanto tale definizione è stata utilizzata soltanto nelle disposizioni che contemplano tale concetto. Inoltre nel regolamento delegato (UE) 2017/587 non è utilizzata la definizione di «operazione di finanziamento tramite titoli». È opportuno pertanto sopprimere dette definizioni. |
(4) |
Sebbene la trasparenza pre-negoziazione per gli strumenti rappresentativi di capitale e gli strumenti simili agli strumenti rappresentativi di capitale sia aumentata a seguito dell'applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/587, il livello di trasparenza pre-negoziazione in tempo reale rimane basso per i fondi indicizzati quotati (ETF). Questo in conseguenza del fatto che una percentuale considerevole di operazioni ETF, in termini sia di numero di operazioni che di volume negoziato, beneficia attualmente di una deroga, in particolare di quella per dimensioni elevate prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014. Pertanto l'obiettivo di aumento della trasparenza sul mercato ETF che tale regolamento si prefiggeva non è stato pienamente raggiunto. Per aumentare la trasparenza pre-negoziazione in tempo reale per gli ETF è quindi necessario aumentare la soglia relativa alla trasparenza pre-negoziazione per dimensione elevata applicabile agli ETF. L'innalzamento della soglia determinerà l'assoggettamento di un numero maggiore di operazioni in ETF a obblighi di trasparenza pre-negoziazione in tempo reale, garantendo nel contempo una protezione sufficiente contro l'impatto sui prezzi degli ordini di grandi dimensioni. |
(5) |
Per gli ETF rimane basso anche il livello di trasparenza post-negoziazione, con la percentuale di pubblicazione differita delle operazioni in ETF che rimane considerevolmente superiore a quella relativa alle azioni e altri strumenti rappresentativi di capitale. Per garantire che un maggior numero di operazioni in ETF siano assoggettate all'obbligo di trasparenza post-negoziazione in tempo reale è necessario aumentare le dimensioni minime ammissibili delle operazioni in ETF che hanno diritto a un differimento di 60 minuti. Tale innalzamento della soglia segna il giusto punto di equilibrio tra l'aumento della trasparenza in tempo reale e la garanzia di una protezione sufficiente dalle potenziali conseguenze negative della visualizzazione di ordini di grandi dimensioni. |
(6) |
I partecipanti al mercato hanno dato interpretazioni diverse agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per i sistemi di negoziazione ibridi, con conseguente incoerenza nelle pubblicazioni a fini di trasparenza pre-negoziazione effettuate dai gestori di tali sistemi. I sistemi ibridi sono sistemi che combinano due o più sistemi di negoziazione. Per garantire che tali operatori pubblichino adeguate informazioni a fini di trasparenza pre-negoziazione secondo modalità coerenti in tutta l'Unione, è opportuno introdurre per i sistemi di negoziazione ibridi obblighi di trasparenza pre-negoziazione allineati a quelli relativi ai singoli sistemi che compongono il sistema ibrido. |
(7) |
Gli sviluppi tecnologici e del mercato, ad esempio il maggiore utilizzo di sistemi con minore latenza, consentono ai partecipanti al mercato di fornire informazioni sulle operazioni in tempi più rapidi. Pertanto la possibilità di pubblicare informazioni post-negoziazione differite entro mezzogiorno del giorno di negoziazione successivo per le operazioni eseguite meno di 2 ore prima della fine del giorno di negoziazione protrae inutilmente i tempi. Per garantire la tempestiva pubblicazione delle informazioni post-negoziazione è quindi necessario ridurre tale termine al più tardi alle ore 9:00 ora locale del giorno di negoziazione successivo. |
(8) |
Le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e le imprese di investimento non interpretano in modo coerente gli obblighi relativi alla comunicazione al pubblico delle informazioni a fini di trasparenza post-negoziazione e alle informazioni che devono essere fornite all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alle autorità competenti per i calcoli a fini di trasparenza. Di conseguenza tali informazioni sono incomplete, imprecise o incoerenti. Questo compromette la fruibilità di tali informazioni nonché la qualità e l'esattezza dei calcoli a fini di trasparenza basati sui dati presentati. Per promuovere l'applicazione coerente degli obblighi di trasparenza post-negoziazione in tutta l'Unione è quindi necessario specificare ulteriormente il contenuto delle richieste di dati, in particolare i dettagli che le sedi di negoziazione, gli APA e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione devono pubblicare quando comunicano i dati di riferimento e i dati quantitativi all'ESMA e alle autorità competenti. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/587. |
(10) |
Per consentire alle sedi di negoziazione, agli APA e alle imprese di investimento di attuare le necessarie modifiche dei loro sistemi, talune modifiche introdotte dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2024. Per garantire la certezza del diritto e la continuità per le operazioni eseguite prima del 1o gennaio 2024 ma che sono pubblicate o modificate dopo tale data, gli articoli 2, 6 e 13 e l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/587 applicabili al 31 dicembre 2023 dovrebbero continuare ad applicarsi a tali operazioni. |
(11) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. |
(12) |
L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587
Il regolamento delegato (UE) 2017/587 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, i punti 2 e 3 sono soppressi; |
2) |
l'articolo 2 è così modificato:
|
3) |
l'articolo 6 è così modificato:
|
4) |
all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Un ordine relativo ad un ETF è considerato di dimensione elevata se è pari o superiore a 3 000 000 EUR.»; |
5) |
all'articolo 13, le lettere b), c) e d) sono soppresse; |
6) |
all'articolo 15, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
l'articolo 17 è così modificato:
|
8) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
9) |
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; |
10) |
il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato IV. |
Articolo 2
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587
Il regolamento delegato (UE) 2017/587 è così rettificato:
1) |
all'articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
l'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Riferimento alle autorità competenti [Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014] L'autorità competente per uno specifico strumento finanziario incaricata di eseguire i calcoli e assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 4, 7, 11 e 17 è l'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/590.». |
Articolo 3
Disposizione transitoria
Gli articoli 2, 6 e 13 e l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/587 applicabili al 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi alle operazioni eseguite prima del 1o gennaio 2024.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punti 2, 3, 5 e 8, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 387).
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/587 è così modificato:
1) |
la tabella 1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 1 Descrizione del tipo di sistemi di negoziazione e relative informazioni da rendere pubbliche ai sensi dell'articolo 3
|
2) |
le tabelle 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti: «Tabella 3 Elenco dei dettagli ai fini della trasparenza post-negoziazione
Tabella 4 Elenco degli indicatori ai fini della trasparenza post-negoziazione
|
(1) Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 193).
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90).».
ALLEGATO II
Nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/587, la tabella 5 è sostituita dalla seguente:
«Tabella 5
Soglie e termini per la pubblicazione differita per gli ETF
Dimensioni minime ammissibili di un'operazione per il termine consentito, in EUR |
Intervallo di tempo per la pubblicazione dopo l'operazione |
15 000 000 |
60 minuti |
50 000 000 |
Fine del giorno di negoziazione». |
ALLEGATO III
«ALLEGATO IV
Dati da fornire per determinare il mercato più rilevante in termini di liquidità, l'ADT e l'AVT
Tabella 1
Tabella dei simboli
Simbolo |
Tipo di dati |
Definizione |
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Testo libero |
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo ISO 6166 |
{MIC} |
4 caratteri alfanumerici |
Identificativo del mercato secondo ISO 10383 |
{DATEFORMAT} |
Formato della data secondo ISO 8601 |
Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG. |
{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico per valori sia positivi sia negativi: il simbolo del decimale è “.” (punto), i numeri negativi sono preceduti dal segno “–” (meno), i valori sono arrotondati e non troncati. |
{INTEGER-n} |
Numero intero fino a n cifre |
Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi. |
Tabella 2
Dettagli da fornire per determinare il mercato più rilevante in termini di liquidità, l'ADT e l'AVT (sulla base delle vigenti istruzioni per la segnalazione)
Campo n. |
Identificativo del campo |
Descrizione e dettagli da pubblicare |
Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione |
Formato da inserire come indicato nella tabella 1 |
1 |
Codice identificativo dello strumento |
Codice usato per identificare lo strumento finanziario |
Mercato regolamentato (RM) Sistema multilaterale di negoziazione (MTF) Dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA) Fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) |
{ISIN} |
2 |
Data di esecuzione |
Data alla quale sono state eseguite le operazioni. |
RM, MTF, APA, CTP |
{DATEFORMAT} |
3 |
Sede di esecuzione |
MIC del segmento per la sede di negoziazione UE o l'internalizzatore sistematico, se disponibile, altrimenti MIC operativo. MIC XOFF se l'operazione è eseguita da imprese di investimento che non sono internalizzatori sistematici e non è eseguita in una sede di negoziazione. |
RM, MTF, APA, CTP |
{MIC} – della sede di negoziazione o dell'internalizzatore sistematico oppure {MIC}- XOFF |
4 |
Indicatore di strumento sospeso |
Indica se lo strumento è stato sospeso per l'intero giorno di negoziazione nella rispettiva sede di negoziazione alla data di esecuzione. A seguito della sospensione di uno strumento per l'intero giorno di negoziazione, nei campi da 5 a 10 è riportato il valore “zero”. |
RM, MTF, CTP |
TRUE — se lo strumento è stato sospeso per l'intero giorno di negoziazione oppure FALSE — se lo strumento non è stato sospeso per l'intero giorno di negoziazione |
5 |
Numero totale di operazioni |
Il numero totale delle operazioni eseguite alla data di esecuzione (*2). |
RM, MTF, APA, CTP |
{INTEGER-18} |
6 |
Volume complessivo degli scambi |
Il volume complessivo degli scambi eseguiti alla data di esecuzione, espresso in EUR (*1) (*2). |
RM, MTF, APA, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
7 |
Operazioni eseguite, escluse tutte le operazioni eseguite beneficiando delle deroghe pre-negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 600/2014. |
Il numero totale delle operazioni eseguite alla data di esecuzione, escluse tutte le operazioni eseguite beneficiando delle deroghe pre-negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 600/2014 nello stesso giorno (*2). |
RM, MTF, CTP |
{INTEGER-18} |
8 |
Volume complessivo degli scambi eseguiti, escluse tutte le operazioni eseguite beneficiando delle deroghe pre-negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 600/2014. |
Il volume complessivo degli scambi eseguiti alla data di esecuzione, escluse tutte le operazioni eseguite beneficiando delle deroghe pre-negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 600/2014 nello stesso giorno (*1) (*2). |
RM, MTF, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
9 |
Numero totale di operazioni, escluse quelle eseguite beneficiando del differimento post-negoziazione per dimensione elevata |
Il numero totale delle operazioni eseguite alla data di esecuzione, escluse quelle eseguite beneficiando della deroga per dimensione elevata (post-negoziazione) (*2). Per le azioni e i certificati di deposito, tali operazioni sono identificate utilizzando soltanto la soglia massima per la relativa fascia di volume medio giornaliero degli scambi (ADT) di cui alla tabella 4 dell'allegato II. Per i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi, tali operazioni sono identificate utilizzando soltanto la soglia massima di cui alla tabella 6 dell' allegato II. Per gli ETF, tali operazioni sono identificate utilizzando soltanto la soglia massima di cui alla tabella 5 dell'allegato II. |
RM, MTF, APA, CTP |
{INTEGER-18} |
10 |
Volume complessivo degli scambi eseguiti, escluse le operazioni eseguite beneficiando del differimento post-negoziazione per dimensione elevata |
Il volume totale delle operazioni eseguite alla data di esecuzione, escluse quelle eseguite beneficiando della deroga per dimensione elevata (post-negoziazione) (*1) (*2). Per le azioni e i certificati di deposito, tali operazioni sono identificate utilizzando soltanto la soglia massima per la relativa fascia di volume medio giornaliero degli scambi (ADT) di cui alla tabella 4 dell'allegato II. Per i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi, tali operazioni sono identificate utilizzando soltanto la soglia massima di cui alla tabella 6 dell' allegato II. Per gli ETF, tali operazioni sono identificate utilizzando soltanto la soglia massima di cui alla tabella 5 dell'allegato II. |
RM, MTF, APA, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
(*1) Il volume degli scambi è calcolato moltiplicando il numero di strumenti scambiati tra gli acquirenti e i venditori per il prezzo unitario dello strumento scambiato per l'operazione specifica di cui trattasi ed è espresso in EUR.
(*2) Le operazioni che sono state annullate sono escluse dalle cifre segnalate.
In tutti i casi, il campo deve essere compilato con un valore pari o superiore a zero fino a 18 caratteri numerici, compresi al massimo 5 decimali.».