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Document 32023R0944

Regolamento delegato (UE) 2023/944 della Commissione, del 17 gennaio 2023, che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/587 per quanto riguarda taluni obblighi di trasparenza applicabili alle operazioni in strumenti rappresentativi di capitale (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/245

OJ L 131, 16.5.2023, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 05/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/944/oj

16.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/944 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2023

che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/587 per quanto riguarda taluni obblighi di trasparenza applicabili alle operazioni in strumenti rappresentativi di capitale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, terzo comma, l'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, l'articolo 14, paragrafo 7, terzo comma, l'articolo 20, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 23, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Tenendo conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione (2), del fatto che è stata riscontrata incoerenza nell'applicazione di disposizioni dipendenti dalla qualifica di un'operazione come operazione che contribuisce o non contribuisce alla formazione del prezzo e in considerazione dell'evolversi delle pratiche di negoziazione a seguito degli sviluppi tecnologici e degli adeguamenti del comportamento dei partecipanti al mercato che consentono di pubblicare le informazioni più rapidamente, è necessario modificare talune disposizioni del suddetto regolamento delegato.

(2)

Il concetto di operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo, rilevante ai fini dell'applicazione della deroga per le operazioni concordate, dell'obbligo di negoziazione di azioni nonché dell'esenzione dagli obblighi di trasparenza post-negoziazione per le operazioni bilaterali, è stato interpretato in modi diversi dalle entità sottoposte a vigilanza, con conseguente incoerenza nella pubblicazione delle informazioni a fini di trasparenza post-negoziazione. Per migliorare la trasparenza e la qualità dei dati e, in ultima analisi, facilitare l'aggregazione dei dati, è necessario semplificare e chiarire il regime di segnalazione applicabile alle operazioni in strumenti rappresentativi di capitale. Per evitare interpretazioni divergenti, è opportuno allineare le varie disposizioni che si basano sul concetto di operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo di cui sia al regolamento delegato (UE) 2017/587 che al regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (3), che disciplina la segnalazione delle operazioni alle autorità competenti. Il regolamento delegato (UE) 2017/590 riporta tutte le operazioni da escludere dagli obblighi di segnalazione; è pertanto opportuno eliminare le operazioni elencate separatamente nel regolamento delegato (UE) 2017/587.

(3)

L'allineamento del concetto di operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo a quello di cui al regolamento delegato (UE) 2017/590 rende superflua la definizione di «operazione give-up» o «operazione give-in», in quanto tale definizione è stata utilizzata soltanto nelle disposizioni che contemplano tale concetto. Inoltre nel regolamento delegato (UE) 2017/587 non è utilizzata la definizione di «operazione di finanziamento tramite titoli». È opportuno pertanto sopprimere dette definizioni.

(4)

Sebbene la trasparenza pre-negoziazione per gli strumenti rappresentativi di capitale e gli strumenti simili agli strumenti rappresentativi di capitale sia aumentata a seguito dell'applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/587, il livello di trasparenza pre-negoziazione in tempo reale rimane basso per i fondi indicizzati quotati (ETF). Questo in conseguenza del fatto che una percentuale considerevole di operazioni ETF, in termini sia di numero di operazioni che di volume negoziato, beneficia attualmente di una deroga, in particolare di quella per dimensioni elevate prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014. Pertanto l'obiettivo di aumento della trasparenza sul mercato ETF che tale regolamento si prefiggeva non è stato pienamente raggiunto. Per aumentare la trasparenza pre-negoziazione in tempo reale per gli ETF è quindi necessario aumentare la soglia relativa alla trasparenza pre-negoziazione per dimensione elevata applicabile agli ETF. L'innalzamento della soglia determinerà l'assoggettamento di un numero maggiore di operazioni in ETF a obblighi di trasparenza pre-negoziazione in tempo reale, garantendo nel contempo una protezione sufficiente contro l'impatto sui prezzi degli ordini di grandi dimensioni.

(5)

Per gli ETF rimane basso anche il livello di trasparenza post-negoziazione, con la percentuale di pubblicazione differita delle operazioni in ETF che rimane considerevolmente superiore a quella relativa alle azioni e altri strumenti rappresentativi di capitale. Per garantire che un maggior numero di operazioni in ETF siano assoggettate all'obbligo di trasparenza post-negoziazione in tempo reale è necessario aumentare le dimensioni minime ammissibili delle operazioni in ETF che hanno diritto a un differimento di 60 minuti. Tale innalzamento della soglia segna il giusto punto di equilibrio tra l'aumento della trasparenza in tempo reale e la garanzia di una protezione sufficiente dalle potenziali conseguenze negative della visualizzazione di ordini di grandi dimensioni.

(6)

I partecipanti al mercato hanno dato interpretazioni diverse agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per i sistemi di negoziazione ibridi, con conseguente incoerenza nelle pubblicazioni a fini di trasparenza pre-negoziazione effettuate dai gestori di tali sistemi. I sistemi ibridi sono sistemi che combinano due o più sistemi di negoziazione. Per garantire che tali operatori pubblichino adeguate informazioni a fini di trasparenza pre-negoziazione secondo modalità coerenti in tutta l'Unione, è opportuno introdurre per i sistemi di negoziazione ibridi obblighi di trasparenza pre-negoziazione allineati a quelli relativi ai singoli sistemi che compongono il sistema ibrido.

(7)

Gli sviluppi tecnologici e del mercato, ad esempio il maggiore utilizzo di sistemi con minore latenza, consentono ai partecipanti al mercato di fornire informazioni sulle operazioni in tempi più rapidi. Pertanto la possibilità di pubblicare informazioni post-negoziazione differite entro mezzogiorno del giorno di negoziazione successivo per le operazioni eseguite meno di 2 ore prima della fine del giorno di negoziazione protrae inutilmente i tempi. Per garantire la tempestiva pubblicazione delle informazioni post-negoziazione è quindi necessario ridurre tale termine al più tardi alle ore 9:00 ora locale del giorno di negoziazione successivo.

(8)

Le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e le imprese di investimento non interpretano in modo coerente gli obblighi relativi alla comunicazione al pubblico delle informazioni a fini di trasparenza post-negoziazione e alle informazioni che devono essere fornite all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alle autorità competenti per i calcoli a fini di trasparenza. Di conseguenza tali informazioni sono incomplete, imprecise o incoerenti. Questo compromette la fruibilità di tali informazioni nonché la qualità e l'esattezza dei calcoli a fini di trasparenza basati sui dati presentati. Per promuovere l'applicazione coerente degli obblighi di trasparenza post-negoziazione in tutta l'Unione è quindi necessario specificare ulteriormente il contenuto delle richieste di dati, in particolare i dettagli che le sedi di negoziazione, gli APA e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione devono pubblicare quando comunicano i dati di riferimento e i dati quantitativi all'ESMA e alle autorità competenti.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/587.

(10)

Per consentire alle sedi di negoziazione, agli APA e alle imprese di investimento di attuare le necessarie modifiche dei loro sistemi, talune modifiche introdotte dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2024. Per garantire la certezza del diritto e la continuità per le operazioni eseguite prima del 1o gennaio 2024 ma che sono pubblicate o modificate dopo tale data, gli articoli 2, 6 e 13 e l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/587 applicabili al 31 dicembre 2023 dovrebbero continuare ad applicarsi a tali operazioni.

(11)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(12)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587

Il regolamento delegato (UE) 2017/587 è così modificato:

1)

all'articolo 1, i punti 2 e 3 sono soppressi;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

le lettere da d) a i) sono soppresse;

b)

è aggiunta la lettera j) seguente:

«j)

l'operazione non costituisce un'operazione ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (*1).

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).»;"

3)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

le lettere da d) a i) sono soppresse;

b)

è aggiunta la lettera k) seguente:

«k)

l'operazione non costituisce un'operazione ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590.»;

4)

all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Un ordine relativo ad un ETF è considerato di dimensione elevata se è pari o superiore a 3 000 000 EUR.»;

5)

all'articolo 13, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

6)

all'articolo 15, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

entro l'apertura del giorno di negoziazione successivo del mercato più rilevante in termini di liquidità, per le operazioni non contemplate alla lettera a).»;

7)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, si avvalgono delle informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell'articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 per il periodo compreso tra il primo lunedì di aprile dell'anno in cui le informazioni sono pubblicate e il giorno precedente il primo lunedì di aprile dell'anno successivo.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:

«6.   Quando l'ESMA o le autorità competenti chiedono informazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP forniscono tali informazioni conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

7.   Quando la dimensione dell'operazione determinata ai fini dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 1, è espressa in valore monetario e lo strumento finanziario non è denominato in euro, la dimensione dell'operazione è convertita nella valuta nella quale è denominato lo strumento finanziario applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro della Banca centrale europea al 31 dicembre dell'anno precedente.»;

8)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

9)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

10)

il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato IV.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587

Il regolamento delegato (UE) 2017/587 è così rettificato:

1)

all'articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le modalità rispettano disposizioni tecniche equivalenti a quelle specificate per i dispositivi di pubblicazione autorizzati all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2017/571 che facilitano il consolidamento dei dati con dati simili provenienti da altre fonti;»;

2)

l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Riferimento alle autorità competenti

[Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

L'autorità competente per uno specifico strumento finanziario incaricata di eseguire i calcoli e assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 4, 7, 11 e 17 è l'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/590.».

Articolo 3

Disposizione transitoria

Gli articoli 2, 6 e 13 e l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/587 applicabili al 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi alle operazioni eseguite prima del 1o gennaio 2024.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punti 2, 3, 5 e 8, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 387).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/587 è così modificato:

1)

la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Descrizione del tipo di sistemi di negoziazione e relative informazioni da rendere pubbliche ai sensi dell'articolo 3

Riga

Tipo di sistema di negoziazione

Descrizione del sistema di negoziazione

Informazioni da rendere pubbliche

1

Sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione

Un sistema che mediante un book di negoziazione e un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano abbina, su base continua, gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto corrispondenti sulla base del miglior prezzo disponibile.

Il numero aggregato di ordini, azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi che essi rappresentano a ciascun livello di prezzo per almeno i cinque migliori livelli del prezzo di acquisto e di vendita.

2

Sistema di negoziazione basato su quotazioni (quote driven)

Un sistema nel quale le operazioni sono concluse sulla base di quotazioni irrevocabili rese continuamente accessibili ai partecipanti, che impone ai market maker di mantenere quotazioni per quantitativi che tengano conto sia delle esigenze dei membri e partecipanti di negoziare quantitativi commerciali, sia dei rischi ai quali il market maker si espone.

Il migliore prezzo di acquisto e di vendita di ciascun market maker per azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati sul sistema di negoziazione e i volumi corrispondenti ai prezzi. Le quotazioni pubblicate rappresentano impegni irrevocabili ad acquistare e vendere gli strumenti finanziari e indicano il prezzo e il volume degli strumenti finanziari ai quali i market maker registrati sono disposti ad acquistare o a vendere. Tuttavia, in condizioni di mercato eccezionali, possono essere consentite, per un periodo limitato, quotazioni indicative o quotazioni di solo acquisto o di sola vendita.

3

Sistema di negoziazione ad asta periodica

Un sistema che abbina gli ordini sulla base di un'asta periodica e di un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano.

Il prezzo al quale il sistema di negoziazione ad asta soddisferebbe meglio il suo algoritmo di negoziazione in relazione ad azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati sul sistema di negoziazione e il volume delle operazioni potenzialmente eseguibili a quel prezzo dai partecipanti al sistema.

4

Sistema di negoziazione basato sulla richiesta di quotazione (request for quote)

Un sistema in cui vengono fornite una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da uno o più membri o partecipanti. La quotazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante richiedente. Il membro o partecipante richiedente può concludere l'operazione accettando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta.

Le quotazioni e i relativi volumi forniti dai membri o partecipanti che, se accettate, porterebbero alla conclusione di un'operazione in base alle regole del sistema. Tutte le quotazioni presentate in risposta alla richiesta di quotazione possono essere pubblicate contemporaneamente ma non oltre il momento in cui diventano eseguibili.

5

Sistema di negoziazione ibrido

Un sistema che rientra in due o più tipologie di sistemi di negoziazione di cui alle righe da 1 a 4 della presente tabella.

Per i sistemi ibridi che combinano sistemi di negoziazione diversi simultaneamente, i requisiti corrispondono agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione applicabili a ciascun tipo di sistema di negoziazione che compone il sistema ibrido.

Per i sistemi ibridi che combinano due o più sistemi di negoziazione in successione, i requisiti corrispondono agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione applicabili al sistema di negoziazione gestito in quel determinato momento.

6

Tutti gli altri sistemi di negoziazione

Qualsiasi altro tipo di sistema di negoziazione non contemplato dalle righe da 1 a 5.

Informazioni adeguate in merito al livello degli ordini o delle quotazioni e degli interessi di negoziazione in relazione ad azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati sul sistema di negoziazione; in particolare, se le caratteristiche del meccanismo di formazione del prezzo lo consentono, i cinque migliori prezzi di acquisto e di vendita e/o quotazioni di acquisto e di vendita di ciascun market maker dello strumento.»;

2)

le tabelle 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 3

Elenco dei dettagli ai fini della trasparenza post-negoziazione

#

Identificativo del campo

Descrizione e dettagli da pubblicare

Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione

Formato da inserire come indicato nella tabella 2

1

Data e ora di negoziazione

Data e ora di esecuzione dell'operazione.

Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574.

Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora in cui le parti convengono il contenuto dei campi seguenti: quantitativo, prezzo, valute, come specificato nei campi 31, 34 e 44 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/590, codice identificativo dello strumento, classificazione dello strumento e codice dello strumento sottostante, se del caso. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo più prossimo.

Per le operazioni derivanti da un ordine trasmesso a terzi dall'impresa che lo esegue per conto di un cliente, laddove le condizioni della trasmissione stabilite all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/590 non sono state soddisfatte, va indicata la data e l'ora dell'operazione invece dell'ora della trasmissione dell'ordine.

Mercato regolamentato (RM)

Sistema multilaterale di negoziazione (MTF)

Dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA)

Fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Codice identificativo dello strumento

Codice usato per identificare lo strumento finanziario.

RM, MTF, APA, CTP

{ISIN}

3

Prezzo

Prezzo negoziato dell'operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati.

Quando il prezzo è segnalato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale.

Lasciare in bianco se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo (“PNDG”) oppure non applicabile (“NOAP”).

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario nel caso di strumenti finanziari rappresentativi di capitale e di strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento nel caso di certificati e di altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale

4

Prezzo mancante

Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare “PNDG”.

Se il prezzo non è applicabile, indicare “NOAP”.

RM, MTF, APA, CTP

“PNDG” se il prezzo non è disponibile

“NOAP” se il prezzo non è applicabile

5

Valuta del prezzo

Unità monetaria principale nella quale è espresso il prezzo (si applica se il prezzo è espresso in valore monetario).

RM, MTF APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Misura del prezzo

Indicazione del modo in cui è espresso il prezzo: in valore monetario, in percentuale o in rendimento.

RM, MTF APA, CTP

“MONE” — Valore monetario

nel caso di strumenti finanziari rappresentativi di capitale e di strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale

“PERC” — Percentuale

nel caso di certificati e di altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale

“YIEL” — Rendimento

nel caso di certificati e di altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale

“BAPO” — Punti base

nel caso di certificati e di altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale

7

Quantitativo

Numero di unità dello strumento finanziario.

Il valore nominale o monetario dello strumento finanziario.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale

8

Sede di esecuzione

Identificativo della sede in cui l'operazione è stata eseguita.

Per le operazioni eseguite nelle sedi di negoziazione UE utilizzare il MIC del segmento secondo ISO 10383. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo.

Utilizzare il codice “SINT” per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario è eseguita presso un internalizzatore sistematico.

Utilizzare il codice MIC “XOFF” per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario non è eseguita né in una sede di negoziazione UE né presso un internalizzatore sistematico. Se l'operazione è eseguita su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'UE, oltre al codice MIC “XOFF” è richiesta anche la compilazione del campo “Sede di negoziazione di esecuzione del paese terzo”.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – Sedi di negoziazione UE, oppure

“SINT” — Internalizzatore sistematico

“XOFF” — negli altri casi

9

Sede di negoziazione di esecuzione del paese terzo

Identificativo della sede di negoziazione del paese terzo nella quale l'operazione è stata eseguita. Utilizzare il MIC del segmento secondo ISO 10383. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo.

Lasciare in bianco se l'operazione non è eseguita in una sede di negoziazione di un paese terzo.

APA, CTP

{MIC}

10

Data e ora di pubblicazione

Data e ora in cui l'operazione è stata pubblicata da una sede di negoziazione o da un APA.

Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574.

Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora devono essere approssimate almeno al secondo più prossimo.

RM, MTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Sede di pubblicazione

Codice utilizzato per identificare la sede di negoziazione o l'APA che pubblica l'operazione.

CTP

Sede di negoziazione: {MIC}

APA: MIC del segmento secondo ISO 10383 (4 caratteri), se disponibile. Altrimenti codice di 4 caratteri riportato nell'elenco dei fornitori di servizi di comunicazione dati pubblicato sul sito web dell'ESMA.

12

Codice identificativo dell'operazione

Codice alfanumerico assegnato dalle sedi di negoziazione [ai sensi dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione (1)] e dagli APA e utilizzato successivamente ogni volta che si fa riferimento alla specifica operazione.

Il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC di segmento secondo ISO 10383 e per il giorno di negoziazione. Se la sede di negoziazione non utilizza il MIC di segmento, il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC operativo per giorno di negoziazione.

Se l'APA non utilizza i MIC, è un codice unico, uniforme e costante a 4 caratteri utilizzato per identificare l'APA per giorno di negoziazione.

Gli elementi del codice identificativo dell'operazione non rivelano l'identità delle controparti dell'operazione cui è attribuito il codice.

RM, MTF, APA, CTP

{ALPHANUM-52}


Tabella 4

Elenco degli indicatori ai fini della trasparenza post-negoziazione

Indicatore

Denominazione

Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione

Descrizione

“BENC”

Indicatore di operazione con parametro di riferimento

RM, MTF

APA

CTP

Operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, quale il prezzo medio ponderato per il volume o il prezzo medio ponderato per il tempo.

“NPFT”

Indicatore delle operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo

RM, MTF

CTP

Operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590.

“PORT”

Indicatore delle operazioni di portafoglio

RM, MTF

APA

CTP

Operazioni in cinque o più strumenti finanziari diversi se eseguite contemporaneamente dallo stesso cliente come un unico lotto e ad uno specifico prezzo di riferimento.

“CONT”

Indicatore delle operazioni subordinate

RM, MTF

APA

CTP

Operazioni subordinate all'acquisto, vendita, creazione o riscatto di un contratto derivato o di altro strumento finanziario quando tutte le componenti dell'operazione devono essere eseguite come un lotto unico.

“ACTX”

Indicatore delle operazioni di tipo agency cross

APA

CTP

Operazioni nelle quali l'impresa di investimento abbina gli ordini dei clienti in cui l'acquisto e la vendita sono eseguiti come un'unica operazione e che riguardano il medesimo volume e lo stesso prezzo.

“SDIV”

Indicatore delle operazioni speciali con dividendo

RM, MTF

APA

CTP

Operazioni che sono: eseguite nel corso del periodo ex dividendo, in cui il dividendo o altre forme di distribuzione vanno all'acquirente e non al venditore; o eseguite nel corso nel periodo cum-dividendo, in cui il dividendo o altre forme di distribuzione vanno al venditore e non all'acquirente.

“LRGS”

Indicatore delle operazioni con modalità post-negoziazione per dimensione elevata

RM, MTF

APA

CTP

Operazioni di dimensione elevata rispetto alle dimensioni normali di mercato per le quali è consentita la pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 15.

“RFPT”

Indicatore delle operazioni al prezzo di riferimento

RM, MTF

CTP

Operazioni eseguite in sistemi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014.

“NLIQ”

Indicatore di operazione concordata in strumenti finanziari liquidi

RM, MTF

CTP

Operazione eseguita conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 600/2014.

“OILQ”

Indicatore di operazione concordata in strumenti finanziari illiquidi

RM, MTF

CTP

Operazione eseguita conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 600/2014.

“PRIC”

Indicatore di operazione concordata soggetta a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato

RM, MTF

CTP

Operazione eseguita conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 600/2014 e in conformità all'articolo 6.

“ALGO”

Indicatore di operazione algoritmica

RM, MTF

CTP

Operazioni eseguite da un'impresa di investimento che pratica la negoziazione algoritmica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, della direttiva 2014/65/UE.

“SIZE”

Indicatore di operazione superiore alle normali dimensioni di mercato

APA

CTP

Operazioni eseguite presso un internalizzatore sistematico in cui le dimensioni dell'ordine in entrata sono superiori alle dimensioni standard del mercato determinate ai sensi dell'articolo 11.

“ILQD”

Indicatore delle operazioni in strumenti illiquidi

APA

CTP

Operazioni in strumenti illiquidi determinate conformemente agli articoli da 1 a 5 del regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione (2) eseguite presso un internalizzatore sistematico.

“RPRI”

Indicatore delle operazioni che hanno ricevuto un miglioramento del prezzo

APA

CTP

Operazioni eseguite presso un internalizzatore sistematico con un miglioramento del prezzo ai sensi dell' articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014.

“CANC”

Indicatore di annullamento

RM, MTF

APA

CTP

Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene annullata.

“AMND”

Indicatore di modifica

RM, MTF

APA

CTP

Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene modificata.

“DUPL”

Indicatore della doppia segnalazione dell'operazione

APA

Quando un'operazione è segnalata a più di un APA conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/571.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 193).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90).».


ALLEGATO II

Nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/587, la tabella 5 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5

Soglie e termini per la pubblicazione differita per gli ETF

Dimensioni minime ammissibili di un'operazione per il termine consentito, in EUR

Intervallo di tempo per la pubblicazione dopo l'operazione

15 000 000

60 minuti

50 000 000

Fine del giorno di negoziazione».


ALLEGATO III

«ALLEGATO IV

Dati da fornire per determinare il mercato più rilevante in termini di liquidità, l'ADT e l'AVT

Tabella 1

Tabella dei simboli

Simbolo

Tipo di dati

Definizione

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Testo libero

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166

{MIC}

4 caratteri alfanumerici

Identificativo del mercato secondo ISO 10383

{DATEFORMAT}

Formato della data secondo ISO 8601

Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG.

{DECIMAL-n/m}

Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali

Campo numerico per valori sia positivi sia negativi:

il simbolo del decimale è “.” (punto),

i numeri negativi sono preceduti dal segno “–” (meno),

i valori sono arrotondati e non troncati.

{INTEGER-n}

Numero intero fino a n cifre

Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi.


Tabella 2

Dettagli da fornire per determinare il mercato più rilevante in termini di liquidità, l'ADT e l'AVT (sulla base delle vigenti istruzioni per la segnalazione)

Campo n.

Identificativo del campo

Descrizione e dettagli da pubblicare

Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione

Formato da inserire come indicato nella tabella 1

1

Codice identificativo dello strumento

Codice usato per identificare lo strumento finanziario

Mercato regolamentato (RM)

Sistema multilaterale di negoziazione (MTF)

Dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA)

Fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP)

{ISIN}

2

Data di esecuzione

Data alla quale sono state eseguite le operazioni.

RM, MTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Sede di esecuzione

MIC del segmento per la sede di negoziazione UE o l'internalizzatore sistematico, se disponibile, altrimenti MIC operativo.

MIC XOFF se l'operazione è eseguita da imprese di investimento che non sono internalizzatori sistematici e non è eseguita in una sede di negoziazione.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – della sede di negoziazione o dell'internalizzatore sistematico oppure {MIC}- XOFF

4

Indicatore di strumento sospeso

Indica se lo strumento è stato sospeso per l'intero giorno di negoziazione nella rispettiva sede di negoziazione alla data di esecuzione.

A seguito della sospensione di uno strumento per l'intero giorno di negoziazione, nei campi da 5 a 10 è riportato il valore “zero”.

RM, MTF, CTP

TRUE — se lo strumento è stato sospeso per l'intero giorno di negoziazione

oppure FALSE — se lo strumento non è stato sospeso per l'intero giorno di negoziazione

5

Numero totale di operazioni

Il numero totale delle operazioni eseguite alla data di esecuzione (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Volume complessivo degli scambi

Il volume complessivo degli scambi eseguiti alla data di esecuzione, espresso in EUR (*1)  (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Operazioni eseguite, escluse tutte le operazioni eseguite beneficiando delle deroghe pre-negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 600/2014.

Il numero totale delle operazioni eseguite alla data di esecuzione, escluse tutte le operazioni eseguite beneficiando delle deroghe pre-negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 600/2014 nello stesso giorno (*2).

RM, MTF, CTP

{INTEGER-18}

8

Volume complessivo degli scambi eseguiti, escluse tutte le operazioni eseguite beneficiando delle deroghe pre-negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 600/2014.

Il volume complessivo degli scambi eseguiti alla data di esecuzione, escluse tutte le operazioni eseguite beneficiando delle deroghe pre-negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 600/2014 nello stesso giorno (*1)  (*2).

RM, MTF, CTP

{DECIMAL-18/5}

9

Numero totale di operazioni, escluse quelle eseguite beneficiando del differimento post-negoziazione per dimensione elevata

Il numero totale delle operazioni eseguite alla data di esecuzione, escluse quelle eseguite beneficiando della deroga per dimensione elevata (post-negoziazione) (*2).

Per le azioni e i certificati di deposito, tali operazioni sono identificate utilizzando soltanto la soglia massima per la relativa fascia di volume medio giornaliero degli scambi (ADT) di cui alla tabella 4 dell'allegato II.

Per i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi, tali operazioni sono identificate utilizzando soltanto la soglia massima di cui alla tabella 6 dell' allegato II.

Per gli ETF, tali operazioni sono identificate utilizzando soltanto la soglia massima di cui alla tabella 5 dell'allegato II.

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

10

Volume complessivo degli scambi eseguiti, escluse le operazioni eseguite beneficiando del differimento post-negoziazione per dimensione elevata

Il volume totale delle operazioni eseguite alla data di esecuzione, escluse quelle eseguite beneficiando della deroga per dimensione elevata (post-negoziazione) (*1)  (*2).

Per le azioni e i certificati di deposito, tali operazioni sono identificate utilizzando soltanto la soglia massima per la relativa fascia di volume medio giornaliero degli scambi (ADT) di cui alla tabella 4 dell'allegato II.

Per i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi, tali operazioni sono identificate utilizzando soltanto la soglia massima di cui alla tabella 6 dell' allegato II.

Per gli ETF, tali operazioni sono identificate utilizzando soltanto la soglia massima di cui alla tabella 5 dell'allegato II.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}


(*1)  Il volume degli scambi è calcolato moltiplicando il numero di strumenti scambiati tra gli acquirenti e i venditori per il prezzo unitario dello strumento scambiato per l'operazione specifica di cui trattasi ed è espresso in EUR.

(*2)  Le operazioni che sono state annullate sono escluse dalle cifre segnalate.

In tutti i casi, il campo deve essere compilato con un valore pari o superiore a zero fino a 18 caratteri numerici, compresi al massimo 5 decimali.».


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