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Document 32018R1139R(12)

    Rettifica del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 212 del 22 agosto 2018)

    ST/6272/2023/REV/1

    GU L 116 del 4.5.2023, p. 30–30 (ET, FR, GA, MT, NL, PT, SK, FI)
    GU L 116 del 4.5.2023, p. 30–34 (IT)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/corrigendum/2023-05-04/oj

    4.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 116/30


    Rettifica del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio

    ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 212 del 22 agosto 2018 )

    1.

    Pagina 1, considerando 2:

    anziché:

    «(2)

    Inoltre, è opportuno garantire in ogni momento un livello elevato ed uniforme di protezione dell’ambiente mediante misure volte ad assicurare la conformità di ogni prodotto, e l’osservanza di ogni persona e organizzazione coinvolti nelle attività dell’aviazione civile nell’Unione riguardo alla pertinente normativa dell’Unione, nonché riguardo alle norme e alle pratiche raccomandate internazionali.»

    leggasi:

    «(2)

    Inoltre, è opportuno garantire in ogni momento un livello elevato ed uniforme di protezione dell’ambiente mediante misure volte ad assicurare la conformità di ogni prodotto, e l’osservanza di ogni persona e organizzazione coinvolti nelle attività dell’aviazione civile nell’Unione riguardo alla pertinente normativa dell’Unione, nonché riguardo agli standard e alle pratiche raccomandate internazionali.».

    2.

    Pagina 3, considerando 16:

    anziché:

    «(16)

    In linea con le norme e con le pratiche raccomandate internazionali fissate dalla convenzione di Chicago, è opportuno stabilire requisiti essenziali applicabili ai prodotti aeronautici, alle parti, agli equipaggiamenti non installati, agli aeroporti e alla fornitura di ATM/ANS. È inoltre opportuno stabilire requisiti essenziali applicabili alle persone e alle organizzazioni coinvolte nell’esercizio di aeromobili, nella gestione di aeroporti e nella fornitura di ATM/ANS, nonché requisiti essenziali applicabili alle persone e ai prodotti coinvolti nell’addestramento e nella valutazione dell’idoneità medica degli equipaggi e dei controllori del traffico aereo.»

    leggasi:

    «(16)

    In linea con gli standard e con le pratiche raccomandate internazionali fissate dalla convenzione di Chicago, è opportuno stabilire requisiti essenziali applicabili ai prodotti aeronautici, alle parti, agli equipaggiamenti non installati, agli aeroporti e alla fornitura di ATM/ANS. È inoltre opportuno stabilire requisiti essenziali applicabili alle persone e alle organizzazioni coinvolte nell’esercizio di aeromobili, nella gestione di aeroporti e nella fornitura di ATM/ANS, nonché requisiti essenziali applicabili alle persone e ai prodotti coinvolti nell’addestramento e nella valutazione dell’idoneità medica degli equipaggi e dei controllori del traffico aereo.».

    3.

    Pagina 11, considerando 78:

    anziché:

    «(78)

    Nell’adottare gli atti delegati che modificano gli allegati da II a IX del presente regolamento, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare le norme internazionali che figurano in tutti gli allegati della convenzione di Chicago.»

    leggasi:

    «(78)

    Nell’adottare gli atti delegati che modificano gli allegati da II a IX del presente regolamento, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare gli standard internazionali che figurano in tutti gli allegati della convenzione di Chicago.».

    4.

    Pagina 19, articolo 3, punto 22:

    anziché:

    «22)   “norme e pratiche raccomandate internazionali”: norme e pratiche raccomandate internazionali adottate dall’ICAO in conformità dell’articolo 37 della convenzione di Chicago;»

    leggasi:

    «22)   “standard e pratiche raccomandate internazionali”: standard e pratiche raccomandate internazionali adottate dall’ICAO in conformità dell’articolo 37 della convenzione di Chicago;».

    5.

    Pagina 21, articolo 5, paragrafo 2:

    anziché:

    «2.   Il programma europeo di sicurezza aerea comprende almeno gli elementi relativi alle competenze di gestione della sicurezza nazionale descritti nelle norme e nelle pratiche raccomandate internazionali.»

    leggasi:

    «2.   Il programma europeo di sicurezza aerea comprende almeno gli elementi relativi alle competenze di gestione della sicurezza nazionale descritti negli standard e nelle pratiche raccomandate internazionali.».

    6.

    Pagina 21, articolo 7, paragrafo 2:

    anziché:

    «2.   Il programma nazionale di sicurezza aerea comprende almeno gli elementi relativi alle competenze di gestione della sicurezza nazionale descritti nelle norme e nelle pratiche raccomandate internazionali.»

    leggasi:

    «2.   Il programma nazionale di sicurezza aerea comprende almeno gli elementi relativi alle competenze di gestione della sicurezza nazionale descritti negli standard e nelle pratiche raccomandate internazionali.».

    7.

    Pagina 25, articolo 17, paragrafo 2:

    anziché:

    «2.   Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 9 e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano negli allegati 1, 6 e 8 della convenzione di Chicago.»

    leggasi:

    «2.   Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 9 e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli che figurano negli allegati 1, 6 e 8 della convenzione di Chicago.».

    8.

    Pagina 28, articolo 23, paragrafo 1, secondo comma:

    anziché:

    «Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 20 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano nell’allegato 1 della convenzione di Chicago.»

    leggasi:

    «Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 20 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli che figurano nell’allegato 1 della convenzione di Chicago.».

    9.

    Pagina 30, articolo 27, paragrafo 2:

    anziché:

    «2.   Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 20 e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano negli allegati 1 e 6 della convenzione di Chicago.»

    leggasi:

    «2.   Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 20 e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli che figurano negli allegati 1 e 6 della convenzione di Chicago.».

    10.

    Pagina 32, articolo 31, paragrafo 2:

    anziché:

    «2.   Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 29 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano nell’allegato 6 della convenzione di Chicago.»

    leggasi:

    «2.   Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 29 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli che figurano nell’allegato 6 della convenzione di Chicago.».

    11.

    Pagina 34, articolo 36, paragrafo 2:

    anziché:

    «2.   Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 33 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano nell’allegato 14 della convenzione di Chicago.»

    leggasi:

    «2.   Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 33 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli che figurano nell’allegato 14 della convenzione di Chicago.».

    12.

    Pagina 36, articolo 41, paragrafo 6, lettera d):

    anziché:

    «d)

    lo Stato membro interessato ha stabilito norme e procedure applicabili alla fornitura di ATM/ANS da parte del fornitore che assicura, in conformità delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali e tenendo conto delle specifiche circostanze del caso in questione, un livello accettabile di sicurezza e la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 40, e ha stabilito mezzi e modalità appropriati ed efficaci per la sorveglianza e l’applicazione delle norme al fine di garantire il rispetto di tali norme e procedure;»

    leggasi:

    «d)

    lo Stato membro interessato ha stabilito norme e procedure applicabili alla fornitura di ATM/ANS da parte del fornitore che assicura, in conformità degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali e tenendo conto delle specifiche circostanze del caso in questione, un livello accettabile di sicurezza e la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 40, e ha stabilito mezzi e modalità appropriati ed efficaci per la sorveglianza e l’applicazione delle norme al fine di garantire il rispetto di tali norme e procedure;».

    13.

    Pagina 37, articolo 43, paragrafo 3:

    anziché:

    «3.   Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 40 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano negli allegati da 2 a 4, 10, 11, e 15 della convenzione di Chicago.»

    leggasi:

    «3.   Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 40 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli che figurano negli allegati da 2 a 4, 10, 11, e 15 della convenzione di Chicago.».

    14.

    Pagina 37, articolo 44, paragrafo 3:

    anziché:

    «3.   Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 40 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle di cui agli allegati 2, 3, 10, 11, e 15 della convenzione di Chicago.»

    leggasi:

    «3.   Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 40 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli di cui agli allegati 2, 3, 10, 11, e 15 della convenzione di Chicago.».

    15.

    Pagina 39, articolo 50, paragrafo 2:

    anziché:

    «2.   Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 48 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle di cui all’allegato 1 della convenzione di Chicago.»

    leggasi:

    «2.   Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 48 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli di cui all’allegato 1 della convenzione di Chicago.».

    16.

    Pagina 40, articolo 53, paragrafo 2:

    anziché:

    «2.   Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 48 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle di cui all’allegato 1 della convenzione di Chicago.»

    leggasi:

    «2.   Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 48 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli di cui all’allegato 1 della convenzione di Chicago.».

    17.

    Pagina 55, articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera n):

    anziché:

    «n)

    le informazioni relative all’attuazione delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali di cui all’articolo 90, paragrafo 4;»

    leggasi:

    «n)

    le informazioni relative all’attuazione degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali di cui all’articolo 90, paragrafo 4;».

    18.

    Pagina 55, articolo 87, paragrafo 1:

    anziché:

    «1.   Le misure adottate dall’Agenzia per quanto riguarda le emissioni e il rumore ai fini della certificazione della progettazione dei prodotti a norma dell’articolo 11 mirano a prevenire effetti nocivi significativi per il clima, l’ambiente e la salute umana dovuti ai prodotti dell’aviazione civile in questione, tenendo in debita considerazione le norme e le pratiche raccomandate internazionali, i benefici per l’ambiente, la fattibilità tecnologica e l’impatto economico.»

    leggasi:

    «1.   Le misure adottate dall’Agenzia per quanto riguarda le emissioni e il rumore ai fini della certificazione della progettazione dei prodotti a norma dell’articolo 11 mirano a prevenire effetti nocivi significativi per il clima, l’ambiente e la salute umana dovuti ai prodotti dell’aviazione civile in questione, tenendo in debita considerazione gli standard e le pratiche raccomandate internazionali, i benefici per l’ambiente, la fattibilità tecnologica e l’impatto economico.».

    19.

    Pagina 55, articolo 87, paragrafo 2:

    anziché:

    «2.   La Commissione, l’Agenzia, le altre istituzioni, gli altri organi, uffici e agenzie dell’Unione e gli Stati membri, cooperano, nell’ambito delle rispettive competenze, sulle questioni ambientali, comprese quelle definite nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e nel regolamento (CE) n. 1907/2006, in modo che si tenga conto delle interdipendenze tra il clima e la protezione dell’ambiente, la salute umana e altri ambiti, tecnici, dell’aviazione civile, tenendo in debita considerazione le norme e le pratiche raccomandate internazionali, i benefici per l’ambiente, la fattibilità tecnologica e l’impatto economico.»

    leggasi:

    «2.   La Commissione, l’Agenzia, le altre istituzioni, gli altri organi, uffici e agenzie dell’Unione e gli Stati membri, cooperano, nell’ambito delle rispettive competenze, sulle questioni ambientali, comprese quelle definite nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e nel regolamento (CE) n. 1907/2006, in modo che si tenga conto delle interdipendenze tra il clima e la protezione dell’ambiente, la salute umana e altri ambiti, tecnici, dell’aviazione civile, tenendo in debita considerazione gli standard e le pratiche raccomandate internazionali, i benefici per l’ambiente, la fattibilità tecnologica e l’impatto economico.».

    20.

    Pagina 65, articolo 90, paragrafo 4, lettera a):

    anziché:

    «a)

    informazioni sulla conformità del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo e delle misure adottate dall’Agenzia a norma del presente regolamento alle norme e pratiche raccomandate internazionali;»

    leggasi:

    «a)

    informazioni sulla conformità del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo e delle misure adottate dall’Agenzia a norma del presente regolamento agli standard e alle pratiche raccomandate internazionali;».

    21.

    Pagina 65, articolo 90, paragrafo 4, lettera b):

    anziché:

    «b)

    altre informazioni relative all’applicazione del presente regolamento, comuni a tutti gli Stati membri e pertinenti per il monitoraggio da parte dell’ICAO del rispetto da parte degli Stati membri della convenzione di Chicago e delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali.»

    leggasi:

    «b)

    altre informazioni relative all’applicazione del presente regolamento, comuni a tutti gli Stati membri e pertinenti per il monitoraggio da parte dell’ICAO del rispetto da parte degli Stati membri della convenzione di Chicago e degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali.».


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