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Document 32018R1139R(12)
Rettifica del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 212 del 22 agosto 2018)
Rettifica del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 212 del 22 agosto 2018)
ST/6272/2023/REV/1
GU L 116 del 4.5.2023, p. 30–30
(ET, FR, GA, MT, NL, PT, SK, FI)
GU L 116 del 4.5.2023, p. 30–34
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/corrigendum/2023-05-04/oj
4.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 116/30 |
Rettifica del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 212 del 22 agosto 2018 )
1. |
Pagina 1, considerando 2: |
anziché:
«(2) |
Inoltre, è opportuno garantire in ogni momento un livello elevato ed uniforme di protezione dell’ambiente mediante misure volte ad assicurare la conformità di ogni prodotto, e l’osservanza di ogni persona e organizzazione coinvolti nelle attività dell’aviazione civile nell’Unione riguardo alla pertinente normativa dell’Unione, nonché riguardo alle norme e alle pratiche raccomandate internazionali.» |
leggasi:
«(2) |
Inoltre, è opportuno garantire in ogni momento un livello elevato ed uniforme di protezione dell’ambiente mediante misure volte ad assicurare la conformità di ogni prodotto, e l’osservanza di ogni persona e organizzazione coinvolti nelle attività dell’aviazione civile nell’Unione riguardo alla pertinente normativa dell’Unione, nonché riguardo agli standard e alle pratiche raccomandate internazionali.». |
2. |
Pagina 3, considerando 16: |
anziché:
«(16) |
In linea con le norme e con le pratiche raccomandate internazionali fissate dalla convenzione di Chicago, è opportuno stabilire requisiti essenziali applicabili ai prodotti aeronautici, alle parti, agli equipaggiamenti non installati, agli aeroporti e alla fornitura di ATM/ANS. È inoltre opportuno stabilire requisiti essenziali applicabili alle persone e alle organizzazioni coinvolte nell’esercizio di aeromobili, nella gestione di aeroporti e nella fornitura di ATM/ANS, nonché requisiti essenziali applicabili alle persone e ai prodotti coinvolti nell’addestramento e nella valutazione dell’idoneità medica degli equipaggi e dei controllori del traffico aereo.» |
leggasi:
«(16) |
In linea con gli standard e con le pratiche raccomandate internazionali fissate dalla convenzione di Chicago, è opportuno stabilire requisiti essenziali applicabili ai prodotti aeronautici, alle parti, agli equipaggiamenti non installati, agli aeroporti e alla fornitura di ATM/ANS. È inoltre opportuno stabilire requisiti essenziali applicabili alle persone e alle organizzazioni coinvolte nell’esercizio di aeromobili, nella gestione di aeroporti e nella fornitura di ATM/ANS, nonché requisiti essenziali applicabili alle persone e ai prodotti coinvolti nell’addestramento e nella valutazione dell’idoneità medica degli equipaggi e dei controllori del traffico aereo.». |
3. |
Pagina 11, considerando 78: |
anziché:
«(78) |
Nell’adottare gli atti delegati che modificano gli allegati da II a IX del presente regolamento, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare le norme internazionali che figurano in tutti gli allegati della convenzione di Chicago.» |
leggasi:
«(78) |
Nell’adottare gli atti delegati che modificano gli allegati da II a IX del presente regolamento, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare gli standard internazionali che figurano in tutti gli allegati della convenzione di Chicago.». |
4. |
Pagina 19, articolo 3, punto 22: |
anziché:
«22) “norme e pratiche raccomandate internazionali”: norme e pratiche raccomandate internazionali adottate dall’ICAO in conformità dell’articolo 37 della convenzione di Chicago;»
leggasi:
«22) “standard e pratiche raccomandate internazionali”: standard e pratiche raccomandate internazionali adottate dall’ICAO in conformità dell’articolo 37 della convenzione di Chicago;».
5. |
Pagina 21, articolo 5, paragrafo 2: |
anziché:
«2. Il programma europeo di sicurezza aerea comprende almeno gli elementi relativi alle competenze di gestione della sicurezza nazionale descritti nelle norme e nelle pratiche raccomandate internazionali.»
leggasi:
«2. Il programma europeo di sicurezza aerea comprende almeno gli elementi relativi alle competenze di gestione della sicurezza nazionale descritti negli standard e nelle pratiche raccomandate internazionali.».
6. |
Pagina 21, articolo 7, paragrafo 2: |
anziché:
«2. Il programma nazionale di sicurezza aerea comprende almeno gli elementi relativi alle competenze di gestione della sicurezza nazionale descritti nelle norme e nelle pratiche raccomandate internazionali.»
leggasi:
«2. Il programma nazionale di sicurezza aerea comprende almeno gli elementi relativi alle competenze di gestione della sicurezza nazionale descritti negli standard e nelle pratiche raccomandate internazionali.».
7. |
Pagina 25, articolo 17, paragrafo 2: |
anziché:
«2. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 9 e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano negli allegati 1, 6 e 8 della convenzione di Chicago.»
leggasi:
«2. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 9 e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli che figurano negli allegati 1, 6 e 8 della convenzione di Chicago.».
8. |
Pagina 28, articolo 23, paragrafo 1, secondo comma: |
anziché:
«Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 20 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano nell’allegato 1 della convenzione di Chicago.»
leggasi:
«Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 20 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli che figurano nell’allegato 1 della convenzione di Chicago.».
9. |
Pagina 30, articolo 27, paragrafo 2: |
anziché:
«2. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 20 e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano negli allegati 1 e 6 della convenzione di Chicago.»
leggasi:
«2. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 20 e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli che figurano negli allegati 1 e 6 della convenzione di Chicago.».
10. |
Pagina 32, articolo 31, paragrafo 2: |
anziché:
«2. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 29 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano nell’allegato 6 della convenzione di Chicago.»
leggasi:
«2. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 29 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli che figurano nell’allegato 6 della convenzione di Chicago.».
11. |
Pagina 34, articolo 36, paragrafo 2: |
anziché:
«2. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 33 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano nell’allegato 14 della convenzione di Chicago.»
leggasi:
«2. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 33 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli che figurano nell’allegato 14 della convenzione di Chicago.».
12. |
Pagina 36, articolo 41, paragrafo 6, lettera d): |
anziché:
«d) |
lo Stato membro interessato ha stabilito norme e procedure applicabili alla fornitura di ATM/ANS da parte del fornitore che assicura, in conformità delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali e tenendo conto delle specifiche circostanze del caso in questione, un livello accettabile di sicurezza e la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 40, e ha stabilito mezzi e modalità appropriati ed efficaci per la sorveglianza e l’applicazione delle norme al fine di garantire il rispetto di tali norme e procedure;» |
leggasi:
«d) |
lo Stato membro interessato ha stabilito norme e procedure applicabili alla fornitura di ATM/ANS da parte del fornitore che assicura, in conformità degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali e tenendo conto delle specifiche circostanze del caso in questione, un livello accettabile di sicurezza e la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 40, e ha stabilito mezzi e modalità appropriati ed efficaci per la sorveglianza e l’applicazione delle norme al fine di garantire il rispetto di tali norme e procedure;». |
13. |
Pagina 37, articolo 43, paragrafo 3: |
anziché:
«3. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 40 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano negli allegati da 2 a 4, 10, 11, e 15 della convenzione di Chicago.»
leggasi:
«3. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 40 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli che figurano negli allegati da 2 a 4, 10, 11, e 15 della convenzione di Chicago.».
14. |
Pagina 37, articolo 44, paragrafo 3: |
anziché:
«3. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 40 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle di cui agli allegati 2, 3, 10, 11, e 15 della convenzione di Chicago.»
leggasi:
«3. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 40 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli di cui agli allegati 2, 3, 10, 11, e 15 della convenzione di Chicago.».
15. |
Pagina 39, articolo 50, paragrafo 2: |
anziché:
«2. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 48 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle di cui all’allegato 1 della convenzione di Chicago.»
leggasi:
«2. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 48 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli di cui all’allegato 1 della convenzione di Chicago.».
16. |
Pagina 40, articolo 53, paragrafo 2: |
anziché:
«2. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 48 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle di cui all’allegato 1 della convenzione di Chicago.»
leggasi:
«2. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 48 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli di cui all’allegato 1 della convenzione di Chicago.».
17. |
Pagina 55, articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera n): |
anziché:
«n) |
le informazioni relative all’attuazione delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali di cui all’articolo 90, paragrafo 4;» |
leggasi:
«n) |
le informazioni relative all’attuazione degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali di cui all’articolo 90, paragrafo 4;». |
18. |
Pagina 55, articolo 87, paragrafo 1: |
anziché:
«1. Le misure adottate dall’Agenzia per quanto riguarda le emissioni e il rumore ai fini della certificazione della progettazione dei prodotti a norma dell’articolo 11 mirano a prevenire effetti nocivi significativi per il clima, l’ambiente e la salute umana dovuti ai prodotti dell’aviazione civile in questione, tenendo in debita considerazione le norme e le pratiche raccomandate internazionali, i benefici per l’ambiente, la fattibilità tecnologica e l’impatto economico.»
leggasi:
«1. Le misure adottate dall’Agenzia per quanto riguarda le emissioni e il rumore ai fini della certificazione della progettazione dei prodotti a norma dell’articolo 11 mirano a prevenire effetti nocivi significativi per il clima, l’ambiente e la salute umana dovuti ai prodotti dell’aviazione civile in questione, tenendo in debita considerazione gli standard e le pratiche raccomandate internazionali, i benefici per l’ambiente, la fattibilità tecnologica e l’impatto economico.».
19. |
Pagina 55, articolo 87, paragrafo 2: |
anziché:
«2. La Commissione, l’Agenzia, le altre istituzioni, gli altri organi, uffici e agenzie dell’Unione e gli Stati membri, cooperano, nell’ambito delle rispettive competenze, sulle questioni ambientali, comprese quelle definite nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e nel regolamento (CE) n. 1907/2006, in modo che si tenga conto delle interdipendenze tra il clima e la protezione dell’ambiente, la salute umana e altri ambiti, tecnici, dell’aviazione civile, tenendo in debita considerazione le norme e le pratiche raccomandate internazionali, i benefici per l’ambiente, la fattibilità tecnologica e l’impatto economico.»
leggasi:
«2. La Commissione, l’Agenzia, le altre istituzioni, gli altri organi, uffici e agenzie dell’Unione e gli Stati membri, cooperano, nell’ambito delle rispettive competenze, sulle questioni ambientali, comprese quelle definite nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e nel regolamento (CE) n. 1907/2006, in modo che si tenga conto delle interdipendenze tra il clima e la protezione dell’ambiente, la salute umana e altri ambiti, tecnici, dell’aviazione civile, tenendo in debita considerazione gli standard e le pratiche raccomandate internazionali, i benefici per l’ambiente, la fattibilità tecnologica e l’impatto economico.».
20. |
Pagina 65, articolo 90, paragrafo 4, lettera a): |
anziché:
«a) |
informazioni sulla conformità del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo e delle misure adottate dall’Agenzia a norma del presente regolamento alle norme e pratiche raccomandate internazionali;» |
leggasi:
«a) |
informazioni sulla conformità del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo e delle misure adottate dall’Agenzia a norma del presente regolamento agli standard e alle pratiche raccomandate internazionali;». |
21. |
Pagina 65, articolo 90, paragrafo 4, lettera b): |
anziché:
«b) |
altre informazioni relative all’applicazione del presente regolamento, comuni a tutti gli Stati membri e pertinenti per il monitoraggio da parte dell’ICAO del rispetto da parte degli Stati membri della convenzione di Chicago e delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali.» |
leggasi:
«b) |
altre informazioni relative all’applicazione del presente regolamento, comuni a tutti gli Stati membri e pertinenti per il monitoraggio da parte dell’ICAO del rispetto da parte degli Stati membri della convenzione di Chicago e degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali.». |