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Document 32023R0827
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/827 of 11 October 2022 laying down regulatory technical standards amending Delegated Regulation (EU) No 241/2014 as regards the prior permission to reduce own funds and the requirements related to eligible liabilities instruments (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2023/827 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che stabilisce norme tecniche di regolamentazione recanti modifica del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda l’autorizzazione preventiva a ridurre i fondi propri e i requisiti relativi agli strumenti di passività ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2023/827 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che stabilisce norme tecniche di regolamentazione recanti modifica del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda l’autorizzazione preventiva a ridurre i fondi propri e i requisiti relativi agli strumenti di passività ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/7138
OJ L 104, 19.4.2023, p. 1–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 104/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/827 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2022
che stabilisce norme tecniche di regolamentazione recanti modifica del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda l’autorizzazione preventiva a ridurre i fondi propri e i requisiti relativi agli strumenti di passività ammissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 5, terzo comma, l’articolo 29, paragrafo 6, terzo comma, l’articolo 52, paragrafo 2, terzo comma, l’articolo 72 ter, paragrafo 7, quarto comma, l’articolo 76, paragrafo 4, terzo comma, l’articolo 78, paragrafo 5, terzo comma, l’articolo 78 bis, paragrafo 3, quarto comma, e l’articolo 79, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato la terminologia utilizzata in vari articoli del regolamento (UE) n. 575/2013. Tali modifiche dovrebbero trovare riscontro nel regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione (3), che stabilisce norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 nuovi requisiti di fondi propri e passività ammissibili per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e per le filiazioni significative di G-SII non UE, nonché criteri armonizzati per gli elementi e strumenti di passività ammissibili per conformarsi a tali requisiti. Il regolamento (UE) 2019/876 ha inoltre introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 l’articolo 72 ter, paragrafo 7, e l’articolo 78 bis, paragrafo 3, che impongono all’Autorità bancaria europea (ABE) di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino alcuni dei criteri di ammissibilità degli strumenti di passività ammissibili nonché il regime di autorizzazione per la riduzione di tali strumenti. I requisiti di fondi propri per gli enti e i nuovi requisiti di fondi propri e passività ammissibili perseguono il medesimo obiettivo di assicurare che gli enti dispongano di una capacità di assorbimento delle perdite sufficiente. Per tale motivo le norme sugli strumenti di fondi propri e quelle sugli strumenti di passività ammissibili sono strettamente collegate tra loro, in particolare laddove il regolamento (UE) n. 575/2013 prescrive espressamente che tali norme siano pienamente allineate. Onde assicurare la coerenza e l’uniformità tra le norme sugli strumenti di fondi propri e quelle sugli strumenti di passività ammissibili, e per consentire alle persone soggette di avere una visione globale e un accesso unico a dette norme, è opportuno integrare queste ultime nel regolamento delegato (UE) n. 241/2014. |
(3) |
I requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui sia al regolamento (UE) n. 575/2013 che alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) condividono il medesimo obiettivo di assicurare che gli enti dispongano di una capacità di assorbimento delle perdite sufficiente. Per tale motivo la direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha introdotto nella direttiva 2014/59/UE l’articolo 45 ter, paragrafo 1, che ha esteso, per tutte le entità soggette a risoluzione, i criteri di ammissibilità degli strumenti di passività ammissibili alle passività ammissibili che soddisfano il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL), ad eccezione del criterio di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. Per quanto riguarda le entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII e le filiazioni significative nell’Unione di G-SII non UE, la direttiva (UE) 2019/879 ha introdotto l’articolo 45 quinquies nella direttiva 2014/59/UE. Tale disposizione prevede al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), entrambi in combinato disposto con l’articolo 45 ter, paragrafo 1, secondo comma, che l’ammissibilità delle passività per soddisfare il livello minimo richiesto del MREL è subordinata alla conformità di tali passività ai criteri di ammissibilità degli strumenti di passività ammissibili. Tali criteri prevedono, tra l’altro, che le passività non siano finanziate dall’ente né direttamente né indirettamente, che non possano essere ridotte senza previa autorizzazione dell’autorità di risoluzione e che non possano contenere un incentivo al rimborso, tranne nei casi di cui all’articolo 72 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Analogamente, per quanto riguarda le entità che non sono entità soggette a risoluzione, la direttiva (UE) 2019/879 ha introdotto l’articolo 45 septies nella direttiva 2014/59/UE. Il paragrafo 2, lettera a), punti ii) e v), di tale articolo ha subordinato l’ammissibilità delle passività al rispetto di determinati criteri di ammissibilità degli strumenti di passività ammissibili e al requisito che l’acquisto della proprietà delle passività non sia finanziato, né direttamente né indirettamente, dall’entità che è soggetta a tale articolo. È pertanto necessario stabilire che le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 relative al finanziamento diretto e indiretto di strumenti di passività ammissibili, alla forma e alla natura degli incentivi al rimborso e all’autorizzazione preventiva a ridurre tali strumenti dovrebbero essere applicate in modo coerente anche ai fini dell’articolo 45 ter, paragrafo 1, e dell’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e v), della direttiva 2014/59/UE. A fini di coerenza, il termine «strumenti di passività ammissibili» dovrebbe intendersi anche come riferimento alle «passività ammissibili» di cui all’articolo 45 ter e all’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, indipendentemente dalla durata residua di dette passività, e il termine «ente» dovrebbe applicarsi anche a qualsiasi entità soggetta al MREL conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, della predetta direttiva. |
(4) |
L’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 63, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 subordinano l’ammissibilità degli strumenti di fondi propri alla condizione che non siano finanziati né direttamente né indirettamente dall’ente. Mediante l’introduzione dell’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera c), nel regolamento (UE) n. 575/2013, il regolamento (UE) 2019/876 ha esteso tale condizione agli strumenti di passività ammissibili, con la differenza che, in linea con la norma sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC), gli strumenti di passività ammissibili non dovrebbero essere finanziati né direttamente né indirettamente dall’entità soggetta a risoluzione. L’articolo 72 ter, paragrafo 7, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 impone all’ABE di specificare, mediante progetti di norme tecniche di regolamentazione, le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di passività ammissibili. A norma dell’articolo 72 ter, paragrafo 7, secondo comma, del predetto regolamento, tali progetti di norme tecniche di regolamentazione devono essere pienamente allineati all’atto delegato di cui all’articolo 28, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è il regolamento delegato (UE) n. 241/2014. Le disposizioni di tale regolamento delegato dovrebbero pertanto applicarsi anche agli strumenti di passività ammissibili. |
(5) |
Il criterio di ammissibilità relativo ai finanziamenti diretti e indiretti impedisce l’acquisizione della proprietà di strumenti di fondi propri e di strumenti di passività ammissibili finanziati direttamente o indirettamente da un ente o da un’entità soggetta a risoluzione. In assenza di tale criterio, le perdite potrebbero ricadere su tali entità, riducendo o neutralizzando potenzialmente la compensazione delle perdite che gli strumenti avrebbero dovuto produrre. Il rischio di un tale circolo vizioso esiste anche all’interno dei gruppi bancari e di quelli soggetti a risoluzione, ad esempio nell’ambito dell’emissione e della sottoscrizione di strumenti ammissibili per soddisfare il nuovo requisito MREL interno di cui all’articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE. Le norme sul finanziamento diretto e indiretto degli strumenti di fondi propri e passività ammissibili dovrebbero pertanto riflettere le catene di finanziamento che mantengono i rischi all’interno di un gruppo, indipendentemente dal fatto che tali catene di finanziamento coinvolgano o meno un investitore esterno. È infatti necessario cogliere le situazioni di finanziamento circolare infragruppo in modo da evitare l’elusione delle norme sul finanziamento diretto e indiretto degli strumenti di fondi propri e passività ammissibili che potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il finanziamento è erogato tramite le filiazioni dell’ente o dell’entità soggetta a risoluzione o ancora da altri soggetti con i quali l’ente o l’entità soggetta a risoluzione presenta interdipendenze. Non dovrebbe pertanto essere necessario che il finanziamento sia erogato da tale ente per concludere che gli strumenti di capitale o le passività sono finanziati direttamente o indirettamente dall’ente emittente di detti strumenti o passività. Pertanto il finanziamento può essere qualificato come finanziamento diretto o indiretto anche se è erogato da un soggetto che rientra nell’ambito del consolidamento prudenziale o contabile dell’ente, nel sistema di tutela istituzionale o nella rete di enti affiliati ad un organismo centrale a cui l’ente appartiene, o nell’ambito della vigilanza supplementare dell’ente. Ciò dovrebbe applicarsi indipendentemente dal fatto che l’altro soggetto appartenga o meno a un altro gruppo soggetto a risoluzione. |
(6) |
Il regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha rimosso la definizione di «margine positivo (excess spread)» dall’articolo 242 del regolamento (UE) n. 575/2013. Poiché l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 utilizza tale termine facendo riferimento all’articolo 242 del regolamento (UE) n. 575/2013, è necessario modificare l’articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento delegato introducendovi direttamente una definizione del termine «margine positivo». |
(7) |
L’articolo 52, paragrafo 1, lettera g), e l’articolo 63, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 subordinano l’ammissibilità degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 all’assenza di incentivi che incoraggino l’ente a rimborsarne il valore nominale. Mediante l’introduzione dell’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera g), nel regolamento (UE) n. 575/2013, il regolamento (UE) 2019/876 ha esteso tale requisito agli strumenti di passività ammissibili, con la differenza che per detti strumenti gli incentivi al rimborso sono consentiti nei casi di cui all’articolo 72 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Tale modifica dovrebbe trovare riscontro nel regolamento delegato (UE) n. 241/2014. |
(8) |
Per quanto riguarda la detenzione di indici, il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto l’articolo 76 nel regolamento (UE) n. 575/2013. Tale articolo ha esteso l’ambito di applicazione dell’autorizzazione preventiva concessa dall’autorità competente agli strumenti di passività ammissibili degli enti, consentendo a questi ultimi di utilizzare una stima prudente della loro esposizione sottostante verso gli strumenti inclusi negli indici. Tale modifica dovrebbe trovare riscontro nel regolamento delegato (UE) n. 241/2014. Pertanto le disposizioni di tale regolamento relative alle stime utilizzate in alternativa al calcolo delle esposizioni sottostanti verso strumenti di fondi propri inclusi negli indici che sono «sufficientemente prudenti» e il significato di «oneroso sotto il profilo operativo» dovrebbero essere modificate per applicarsi anche agli strumenti di passività ammissibili. |
(9) |
Il regolamento (UE) 2019/876 ha inserito l’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, nel regolamento (UE) n. 575/2013 per consentire alle autorità competenti di concedere agli enti un’autorizzazione preventiva generale a ridurre i fondi propri per un importo predeterminato e per un periodo di tempo limitato. È pertanto necessario eliminare dal regolamento delegato (UE) n. 241/2014 le condizioni preliminari e i limiti applicabili a un’autorizzazione preventiva a fini di supporto di scambi, poiché tali condizioni preliminari e limiti sono ora integrati nel regime di autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(10) |
I regimi di autorizzazione preventiva a ridurre i fondi propri, di cui all’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013, e a ridurre gli strumenti di passività ammissibili, di cui all’articolo 78 bis di detto regolamento, mirano a garantire il rispetto dei requisiti normativi in materia di fondi propri e di fondi propri e passività ammissibili, e presentano una serie di caratteristiche analoghe. È pertanto necessario standardizzare i processi seguiti dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione sia per l’autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 78 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, sia per tutte le altre autorizzazioni di cui ai predetti articoli. Inoltre onde garantire che le specificità di qualsiasi autorizzazione preventiva siano prese in considerazione e che tali autorizzazioni siano utilizzate in modo appropriato per i rispettivi fini specifici, è necessario disporre che le autorità competenti e le autorità di risoluzione siano tenute a specificare il periodo per il quale è concessa un’autorizzazione preventiva diversa da un’autorizzazione preventiva generale, ed è opportuno fissare un limite massimo per detto periodo. |
(11) |
L’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, e l’articolo 78 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono la concessione dell’autorizzazione preventiva generale a ridurre gli strumenti di fondi propri e passività ammissibili per un determinato periodo che non può essere superiore a un anno. Una domanda di rinnovo di un’autorizzazione preventiva generale non ancora scaduta non dovrebbe richiedere lo stesso livello di controllo o interazione tra le autorità necessario per la domanda di autorizzazione iniziale, a condizione che l’ente non abbia richiesto un aumento dell’importo predeterminato stabilito al momento della concessione dell’autorizzazione iniziale e non abbia modificato la logica notificata al momento della richiesta di detta autorizzazione. Di conseguenza, in tali circostanze specifiche, è opportuno ridurre il contenuto della domanda che gli enti devono presentare nonché i tempi di presentazione della stessa. |
(12) |
L’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti di ottenere l’autorizzazione preventiva dell’autorità di risoluzione per effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti di passività ammissibili. A norma dell’articolo 78 bis, paragrafo 1, di detto regolamento, l’autorizzazione può essere concessa soltanto se è stata soddisfatta una serie di condizioni, inclusa quella per cui l’ente sostituisce gli strumenti di passività ammissibili con strumenti di fondi propri o passività ammissibili di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell’ente. L’articolo 78 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che le norme sul significato di «sostenibile per la capacità di reddito dell’ente» nel contesto degli strumenti di passività ammissibili siano pienamente allineate all’equivalente per i fondi propri. È pertanto necessario specificare che occorre utilizzare lo stesso significato di «sostenibile per la capacità di reddito dell’ente» per entrambi i tipi di strumenti. |
(13) |
È necessario allineare i regimi di autorizzazione preventiva generale per gli strumenti di fondi propri e le passività ammissibili onde assicurarne l’applicazione coerente in tutta l’Unione. È pertanto opportuno porre dei limiti all’importo predeterminato che le autorità di risoluzione devono stabilire al momento della concessione dell’autorizzazione preventiva generale a ridurre gli strumenti di passività ammissibili, senza impedire a dette autorità di fissare importi predeterminati inferiori per un particolare ente ove giustificato dalle circostanze specifiche del caso. È altresì necessario impedire agli enti di operare a un livello di strumenti di fondi propri e passività ammissibili che non rifletta il fatto che parte dei predetti strumenti non sia disponibile ad assorbire le perdite qualora necessario. In caso di autorizzazione preventiva generale, l’importo predeterminato per cui l’autorità interessata ha concesso l’autorizzazione dovrebbe pertanto essere dedotto dal momento della concessione dell’autorizzazione. |
(14) |
È necessario riservare un trattamento proporzionato agli enti i cui piani di risoluzione prevedono che siano liquidati con procedura ordinaria di insolvenza e per i quali l’autorità di risoluzione ha fissato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE a un livello che non supera un importo sufficiente per assorbire le perdite. Di conseguenza tali enti dovrebbero essere in grado di chiedere un’autorizzazione, compresa un’autorizzazione preventiva generale, a ridurre gli strumenti di passività ammissibili nell’ambito di un regime di domanda semplificato. Tale regime dovrebbe comportare una riduzione degli obblighi d’informativa e, per ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi degli enti e delle autorità di risoluzione, l’autorizzazione preventiva dovrebbe considerarsi concessa in assenza di risposta da parte dell’autorità di risoluzione. Poiché tali enti non sono tenuti a emettere strumenti di passività ammissibili per soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, l’importo predeterminato degli strumenti di passività ammissibili da ridurre non dovrebbe essere soggetto agli stessi limiti applicati agli altri enti. |
(15) |
L’articolo 78 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 incarica l’ABE di elaborare norme tecniche di regolamentazione per specificare la procedura per la concessione dell’autorizzazione a ridurre gli strumenti di passività ammissibili e per specificare il processo di cooperazione tra l’autorità competente e l’autorità di risoluzione. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, alla direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e alla direttiva 2014/59/UE, il processo di cooperazione tra l’autorità competente e l’autorità di risoluzione dovrebbe includere la consultazione dell’autorità competente in merito alla domanda di autorizzazione preventiva ricevuta dall’autorità di risoluzione. Tale consultazione dovrebbe essere condotta in modo da consentire all’autorità competente di esprimere un parere informato su di essa, anche quando è necessario il suo assenso per stabilire il margine entro cui i fondi propri e le passività ammissibili dell’ente devono superare i requisiti, con un adeguato scambio di informazioni e tempo sufficiente per rispondere alla consultazione. |
(16) |
Prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/876, l’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevedeva che un’autorità competente potesse rinunciare all’applicazione delle disposizioni in materia di deduzioni per gli strumenti di fondi propri qualora un ente detenesse tali strumenti in un soggetto del settore finanziario ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di detto soggetto. Con la modifica dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, il regolamento (UE) 2019/876 ha esteso l’ambito di applicazione dell’esonero temporaneo che le autorità competenti possono concedere agli strumenti di passività ammissibili detenuti dagli enti in un altro ente. Di conseguenza le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 relative a tale esonero temporaneo dovrebbero essere modificate per applicarsi anche agli strumenti di passività ammissibili detenuti dagli enti in altri enti. |
(17) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 241/2014. |
(18) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ABE ha presentato alla Commissione. |
(19) |
L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
(20) |
Conformemente alla procedura di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010, la Commissione ha approvato, con modifiche, i progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall’ABE, spiegando le ragioni delle modifiche apportate. L’ABE ha emesso un parere formale a favore delle modifiche proposte ad eccezione di quelle relative all’introduzione di un divieto esplicito di finanziamento infragruppo indiretto e all’introduzione di un meccanismo di tacito accordo per l’autorizzazione preventiva generale a ridurre le passività ammissibili da parte di soggetti il cui MREL non supera i requisiti di fondi propri. |
(21) |
Dopo aver attentamente valutato le argomentazioni dell’ABE a sostegno della propria opposizione ad introdurre una disposizione sul finanziamento infragruppo nel dispositivo delle norme tecniche, la Commissione resta del parere che il divieto di finanziamento indiretto dovrebbe riguardare esplicitamente tutte le pertinenti catene di finanziamento, indipendentemente dal fatto che coinvolgano o meno un investitore esterno. |
(22) |
La Commissione riconosce pienamente l’importanza di riservare un trattamento proporzionato ai soggetti il cui MREL non supera i requisiti di fondi propri. Tuttavia la presentazione di una domanda di autorizzazione preventiva a ridurre le passività ammissibili è una caratteristica intrinseca del regime di autorizzazione preventiva di cui all’articolo 78 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e non può pertanto essere oggetto di deroga. Tuttavia, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi di tali soggetti e delle rispettive autorità di risoluzione, i primi dovrebbero essere autorizzati a presentare una domanda semplificata per richiedere un’autorizzazione preventiva e le seconde dovrebbero essere autorizzate a concedere detta autorizzazione sulla base di un tacito accordo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 241/2014
Il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri e di passività ammissibili per gli enti»; |
2) |
l’articolo 1 è così modificato:
|
3) |
al capo I è inserito l'articolo 1 bis seguente: «Articolo 1 bis Applicazione del presente regolamento alle entità soggette al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, e alle passività ammissibili di cui alla direttiva 2014/59/UE Ai fini dell’applicazione degli articoli 8, 9 e 20 e del capo IV, sezione 2, del presente regolamento, le entità soggette al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE sono considerate “enti” e le “passività ammissibili” di cui all’articolo 45 ter e all’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva sono considerate “strumenti di passività ammissibili”.» |
4) |
il titolo del capo II è sostituito dal seguente: «CAPO II ELEMENTI DEI FONDI PROPRI E DELLE PASSIVITÀ AMMISSIBILI»; |
5) |
al capo II, sezione 1, il titolo è sostituito dal seguente: «SEZIONE 1 Elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 e delle passività ammissibili »; |
6) |
all’articolo 4, paragrafo 2, è inserita la lettera k bis) seguente:
|
7) |
all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera r) è sostituita dalla seguente:
|
8) |
gli articoli 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 8 Finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 63, lettera c), e delle passività ai fini dell’articolo 72 ter , paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 1. Il finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 63, lettera c), e delle passività ai sensi dell’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 è considerato finanziamento non diretto. 2. Ai fini del paragrafo 1, il finanziamento diretto si riferisce a situazioni in cui un ente ha concesso a un investitore, in qualsiasi forma, un prestito o altri finanziamenti che sono utilizzati per l’acquisizione della proprietà dei suoi strumenti di capitale o delle sue passività. 3. Il finanziamento diretto comprende anche finanziamenti concessi per scopi diversi dall’acquisizione della proprietà degli strumenti di capitale o delle passività di un ente, a qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga nell’ente una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013, o che sia considerata una parte correlata ai sensi del paragrafo 9 del principio contabile internazionale IAS 24 in merito all’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate applicato nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), tenuto conto di qualsiasi orientamento supplementare fornito dall’autorità competente per gli strumenti di capitale, o dall’autorità di risoluzione in consultazione con l’autorità competente per le passività, qualora l’ente non sia in grado di dimostrare che:
Articolo 9 Forme e natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 63, lettera c), e delle passività ai fini dell’articolo 72 ter , paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 1. Le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto dell’acquisizione della proprietà degli strumenti di capitale e delle passività di un ente comprendono tutti i seguenti elementi:
2. Perché un finanziamento sia considerato un finanziamento indiretto ai fini del paragrafo 1, devono essere altresì soddisfatte le condizioni seguenti, ove applicabili:
Ai fini della lettera a), punto ii), si considera che un investitore sia incluso nell’ambito del calcolo aggregato esteso se gli strumenti di capitale o le passività pertinenti sono soggetti al consolidamento o al calcolo aggregato esteso ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, in modo tale da eliminare il computo multiplo degli elementi dei fondi propri o delle passività ammissibili e la creazione di fondi propri o passività ammissibili tra i membri del sistema di tutela istituzionale. Qualora le autorità competenti non abbiano concesso l’autorizzazione di cui all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, tale condizione si considera soddisfatta quando sia i soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), che l’ente sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale e i soggetti deducono i finanziamenti forniti per l’acquisizione della proprietà degli strumenti di capitale o delle passività dell’ente a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettere da f) a i), dell’articolo 56, lettere da a) a d), e dell’articolo 66, lettere da a) a d), per gli strumenti di capitale, e dell’articolo 72 sexies, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, per le passività, a seconda del caso. 2 bis. Le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto dell’acquisizione della proprietà degli strumenti di capitale e delle passività di un ente comprendono i finanziamenti circolari infragruppo. A tal fine, si verifica un finanziamento circolare infragruppo in uno dei seguenti casi:
3. Al momento di stabilire se l’acquisizione della proprietà di uno strumento di capitale o di una passività comporti un finanziamento diretto o indiretto di cui all’articolo 8, l’importo da prendere in considerazione è al netto di qualsiasi riduzione di valore effettuata a seguito di valutazione individuale. 4. Per evitare la qualifica di finanziamento diretto o indiretto di cui all’articolo 8 e qualora il prestito o altra forma di finanziamento o garanzia vengano concessi a persone fisiche o giuridiche che detengono una partecipazione qualificata nell’ente oppure che sono considerate una parte correlata di cui al paragrafo 3 del predetto articolo, l’ente garantisce, su base continuativa, di non aver erogato il prestito né altre forme di finanziamento o garanzia ai fini dell’acquisizione diretta o indiretta della proprietà di strumenti di capitale o passività dell’ente. Se il prestito o altra forma di finanziamento o garanzia sono erogati ad altri tipi di parti, l’ente effettua tale controllo con la massima diligenza possibile. 5. Per quanto riguarda le società mutue o cooperative e gli enti analoghi, qualora la normativa nazionale o lo statuto dell’ente impongano al cliente di sottoscrivere strumenti di capitale per ottenere un prestito, tale prestito non è considerato un finanziamento diretto o indiretto se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:
(*1) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1)." (*2) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).»;" |
9) |
all’articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La plusvalenza rilevata connessa al reddito futuro atteso fa riferimento, in tale contesto, al futuro “margine positivo” previsto definito come il flusso di ricavi e ogni altra commissione percepiti in relazione alle esposizioni cartolarizzate al netto di costi e spese.» |
10) |
il titolo del capo III è sostituito dal seguente: «CAPO III CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 E CAPITALE DI CLASSE 2 E PASSIVITÀ AMMISSIBILI»; |
11) |
l’articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 Forma e natura degli incentivi al rimborso ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera g), dell’articolo 63, lettera h), dell’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera g), e dell’articolo 72 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 1. Si intendono per incentivi al rimborso tutte le caratteristiche che, alla data di emissione, fanno presumere che gli strumenti di capitale o le passività saranno probabilmente rimborsati. 2. Gli incentivi di cui al paragrafo 1 comprendono le forme seguenti:
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12) |
l’articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 Margine di prudenza richiesto nelle stime per calcolare le esposizioni utilizzate in alternativa al calcolo dell’esposizione sottostante ai fini dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 1. Una stima è sufficientemente prudente se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
2. Ai fini del paragrafo 1 si applica quanto segue:
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13) |
all’articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, per oneroso sotto il profilo operativo si intendono le situazioni in cui l’applicazione di metodi look-through, su base continuativa, per gli strumenti di capitale detenuti in soggetti del settore finanziario o per gli strumenti di passività ammissibili detenuti in enti è ingiustificata secondo la valutazione delle autorità competenti. Nella loro valutazione della natura di situazioni onerose sotto il profilo operativo, le autorità competenti tengono conto della bassa rilevanza e del breve periodo di detenzione di tali posizioni. Nel caso di periodi di detenzione di breve durata, è necessario che l’ente dimostri la forte liquidità dell’indice.» |
14) |
la sezione 2 è sostituita dalla seguente: «SEZIONE 2 Autorizzazione a ridurre i fondi propri e le passività ammissibili
Articolo 27 Significato di “sostenibile” per la capacità di reddito dell’ente ai fini dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 78, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 Con l’espressione sostenibile per la capacità di reddito dell’ente ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 78, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n.°575/2013, si intende che la redditività dell’ente, secondo la valutazione dell’autorità competente, continua a essere stabile o non si registrano cambiamenti negativi dopo la sostituzione degli strumenti o delle relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all’articolo 77, paragrafo 1, del medesimo regolamento, con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a quella data e per il prossimo futuro. La valutazione dell’autorità competente tiene conto della redditività dell’ente in situazioni di stress. Articolo 28 Requisiti del processo, compresi i limiti e le procedure, riguardanti la domanda di autorizzazione, da parte di un ente, a ridurre i fondi propri a norma dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 1. I riacquisti integrali o parziali e i rimborsi degli strumenti di fondi propri non sono annunciati ai possessori degli strumenti prima che l’ente abbia ottenuto l’autorizzazione preventiva dell’autorità competente. 2. Se si prevede che le azioni di cui all’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 abbiano luogo con sufficiente certezza, e dopo aver ottenuto l’autorizzazione preventiva dell’autorità competente, l’ente deduce gli importi corrispondenti degli strumenti di fondi propri da riacquistare, integralmente o parzialmente, o rimborsare oppure gli importi delle relative riserve sovrapprezzo azioni da ridurre o distribuire, a seconda del caso, dagli elementi corrispondenti dei fondi propri prima che abbiano luogo i riacquisti integrali o parziali, i rimborsi o le distribuzioni effettivi. Si ritiene che vi sia sufficiente certezza in particolare quando l’ente annuncia pubblicamente l’intenzione di riacquistare, integralmente o parzialmente, o rimborsare uno strumento di fondi propri. 3. In caso di autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo predeterminato per cui l’autorità competente ha concesso l’autorizzazione è dedotto dagli elementi corrispondenti dei fondi propri dell’ente dal momento della concessione dell’autorizzazione. 4. Quando presentano una domanda di autorizzazione preventiva, compresa l’autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, per le azioni di cui all’articolo 77, paragrafo 1, del medesimo regolamento, e se gli strumenti di fondi propri interessati sono acquistati per essere trasferiti ai dipendenti dell’ente come parte della loro remunerazione, gli enti informano le rispettive autorità competenti che tali strumenti sono acquistati per tale scopo specifico. In deroga ai paragrafi 2 e 3, tali strumenti sono dedotti dagli elementi corrispondenti dei fondi propri dell’ente per il periodo in cui essi sono detenuti dall’ente. Una deduzione non è più necessaria se le spese connesse a qualsiasi azione effettuate conformemente al presente paragrafo sono già incluse nei fondi propri in seguito a una relazione finanziaria intermedia o di fine anno. 5. L’autorità competente concede un’autorizzazione preventiva, diversa dall’autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, per un periodo di tempo specifico, necessario per svolgere una qualsiasi delle azioni di cui all’articolo 77, paragrafo 1, del medesimo regolamento, non superiore a un anno. 6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti prudenziali. Articolo 29 Presentazione da parte dell’ente della domanda di autorizzazione a ridurre i fondi propri a norma dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 1. Un ente presenta una domanda di autorizzazione preventiva, compresa l’autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, all’autorità competente prima di svolgere una qualsiasi delle azioni di cui all’articolo 77, paragrafo 1, del medesimo regolamento. 2. Il paragrafo 1 si applica, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti prudenziali. Articolo 30 Contenuto della domanda che l’ente deve presentare ai fini dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 1. Alla domanda di cui all’articolo 29 sono allegati tutti gli elementi seguenti:
Ai fini della lettera e), le informazioni riguardano almeno un periodo triennale e, per quanto riguarda le passività, comprendono le specifiche dei seguenti importi, a seconda del caso:
2. L’autorità competente dispensa gli enti dal presentare alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 qualora si sia accertata che tali informazioni sono già a sua disposizione. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti. Articolo 30 bis Informazioni supplementari da presentare unitamente a una domanda di autorizzazione preventiva generale per le azioni di cui all’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 1. Qualora sia richiesta un’autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 per un’azione a norma dell’articolo 77, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, la domanda specifica l’importo di ciascuna emissione pertinente di capitale primario di classe 1 oggetto della domanda stessa. 2. Qualora sia richiesta un’autorizzazione preventiva generale per un’azione a norma dell’articolo 77, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente specifica nella domanda tutti gli elementi seguenti:
3. Una domanda di autorizzazione preventiva generale per un’azione a norma dell’articolo 77, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 può includere strumenti di fondi propri ancora da emettere, fatta salva la specificazione delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), a seconda del caso, da fornire all’autorità competente a seguito dell’emissione pertinente. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti prudenziali. Articolo 30 ter Informazioni da presentare unitamente a una domanda di rinnovo dell’autorizzazione preventiva generale per le azioni di cui all’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 1. Prima della scadenza dell’autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, un ente può presentare domanda di rinnovo per un periodo massimo di un altro anno, a condizione che non richieda un aumento dell’importo predeterminato stabilito al momento della concessione dell’autorizzazione preventiva generale e non modifichi la logica di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), al momento della richiesta di detta autorizzazione. 2. Quando presenta domanda di rinnovo dell’autorizzazione preventiva generale di cui al paragrafo 1, l’ente è esentato dall’obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettere da a) a d), f), g) e i). Articolo 31 Tempi di presentazione della domanda da parte dell’ente e trattamento della domanda da parte dell’autorità competente ai fini dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 1. Per un’autorizzazione preventiva diversa da un’autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente presenta una domanda completa e fornisce le informazioni di cui all’articolo 30 all’autorità competente almeno quattro mesi prima della data in cui una delle azioni specificate all’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 è annunciata ai possessori degli strumenti. 2. Per un’autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente presenta una domanda completa e fornisce le informazioni di cui agli articoli 30 e 30 bis all’autorità competente almeno quattro mesi prima della data in cui sarà effettuata una delle azioni di cui all’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. 3. In deroga al paragrafo 2, qualora sia richiesto il rinnovo di un’autorizzazione preventiva generale a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell’articolo 30 ter, l’ente presenta la domanda e fornisce le informazioni richieste a norma degli articoli 30, 30 bis e 30 ter all’autorità competente almeno tre mesi prima della scadenza del periodo per cui è stata concessa l’autorizzazione preventiva generale iniziale. 4. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti, caso per caso e in circostanze eccezionali, a trasmettere la domanda di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 entro un periodo di tempo più breve di quelli stabiliti in detti paragrafi. 5. L’autorità competente tratta la domanda nel periodo di tempo previsto ai paragrafi 1, 2 e 3 o nel periodo di tempo di cui al paragrafo 4. Le autorità competenti tengono conto delle nuove informazioni ricevute in questo periodo, se tali nuove informazioni sono disponibili e se le considerano rilevanti. Le autorità competenti trattano la domanda soltanto quando siano convinte che l’ente ha fornito loro tutte le informazioni previste all’articolo 30 e, se del caso, agli articoli 30 bis e 30 ter. Articolo 32 Domande di riacquisto, anche parziale, e rimborso da parte di società mutue, società cooperative, enti di risparmio o enti analoghi ai fini dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 1. Per quanto riguarda il rimborso degli strumenti di capitale primario di classe 1 di società mutue, società cooperative, enti di risparmio o enti analoghi, la domanda di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, e le informazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, sono trasmesse all’autorità competente con la stessa frequenza con la quale l’organo competente dell’ente esamina i rimborsi. 2. Le autorità competenti possono autorizzare anticipatamente una delle azioni di cui all’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per un importo specifico predeterminato da rimborsare, al netto dell’importo della sottoscrizione di nuovi strumenti di capitale primario di classe 1 versati in un periodo fino a un anno. Tale importo predeterminato può arrivare fino al 2 % del capitale primario di classe 1, se le predette autorità sono convinte che tale azione non potrà costituire un pericolo per la situazione di solvibilità attuale o futura dell’ente.
Articolo 32 bis Significato di “sostenibile” per la capacità di reddito dell’ente ai fini dell’articolo 78 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 Con l’espressione sostenibile per la capacità di reddito dell’ente ai sensi dell’articolo 78 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, si intende che la redditività dell’ente, secondo la valutazione dell’autorità di risoluzione, continua a essere stabile o non si registrano cambiamenti negativi dopo la sostituzione degli strumenti di passività ammissibili con strumenti di fondi propri o di passività ammissibili di qualità uguale o superiore, a quella data e per il prossimo futuro. La valutazione dell’autorità di risoluzione tiene conto della redditività dell’ente in situazioni di stress. Articolo 32 ter Requisiti del processo, compresi i limiti e le procedure, riguardanti la domanda di autorizzazione, da parte di un ente, a ridurre gli strumenti di passività ammissibili a norma dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 1. I rimborsi, anche anticipati, i ripagamenti e i riacquisti degli strumenti di passività ammissibili non sono annunciati ai possessori di detti strumenti prima che l’ente abbia ottenuto l’autorizzazione preventiva dell’autorità di risoluzione. 2. Se si prevede che le azioni di cui all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 abbiano luogo con sufficiente certezza, e dopo aver ottenuto l’autorizzazione preventiva dell’autorità di risoluzione, l’ente deduce gli importi da rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare dagli strumenti di passività ammissibili dell’ente prima che abbiano luogo i rimborsi, anche anticipati, i ripagamenti e i riacquisti effettivi. Si ritiene che vi sia sufficiente certezza in particolare quando l’ente annuncia pubblicamente l’intenzione di rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare uno strumento di passività ammissibili. 3. In caso di autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo predeterminato per cui l’autorità di risoluzione ha concesso l’autorizzazione è dedotto dagli strumenti di passività ammissibili dell’ente dal momento della concessione dell’autorizzazione. 4. L’autorità di risoluzione concede un’autorizzazione preventiva, diversa dall’autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, per un periodo di tempo specifico, necessario per svolgere una qualsiasi delle azioni di cui all’articolo 77, paragrafo 2, del medesimo regolamento, non superiore a un anno. 5. Qualora sia richiesta un’autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo predeterminato per cui è concessa l’autorizzazione preventiva generale non supera il 10 % dell’importo totale degli strumenti di passività ammissibili in essere. 6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili. Articolo 32 quater Presentazione da parte dell’ente della domanda di autorizzazione a ridurre gli strumenti di passività ammissibili a norma dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 1. Un ente presenta una domanda di autorizzazione preventiva, compresa l’autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, all’autorità di risoluzione prima di svolgere una delle azioni di cui all’articolo 77, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 2. Il paragrafo 1 si applica, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili. Articolo 32 quinquies Contenuto della domanda che l’ente deve presentare ai fini dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 1. Alla domanda di cui all’articolo 32 quater sono allegati tutti gli elementi seguenti:
2. L’autorità di risoluzione dispensa gli enti dal presentare alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 qualora si sia accertata che tali informazioni sono già a sua disposizione. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili. Articolo 32 sexies Informazioni supplementari da presentare unitamente alla domanda di autorizzazione preventiva generale per le azioni di cui all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 1. Qualora sia richiesta un’autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 per un’azione a norma dell’articolo 77, paragrafo 2, del medesimo regolamento, l’ente specifica nella domanda l’importo totale degli strumenti di passività ammissibili in essere, compreso l’importo totale degli strumenti di passività ammissibili in essere che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 88 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 o all’articolo 45 ter, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE. 2. Una domanda di autorizzazione preventiva generale per un’azione a norma dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 può includere strumenti di passività ammissibili ancora da emettere, fatta salva la specificazione dell’importo finale di cui al paragrafo 1, da fornire all’autorità di risoluzione a seguito dell’emissione interessata. Articolo 32 septies Informazioni da presentare unitamente a una domanda di rinnovo dell’autorizzazione preventiva generale per le azioni di cui all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 1. Prima della scadenza dell’autorizzazione preventiva generale concessa a norma dell’articolo 78 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, un ente può presentare domanda di rinnovo per un periodo massimo di un altro anno, a condizione che non richieda un aumento dell’importo predeterminato stabilito al momento della concessione dell’autorizzazione preventiva generale iniziale e non modifichi la logica di cui all’articolo 32 quinquies, paragrafo 1, lettera a), al momento della richiesta di detta autorizzazione. 2. Quando presenta domanda di rinnovo dell’autorizzazione preventiva generale di cui al paragrafo 1, l’ente è esentato dall’obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 32 quinquies, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f) e h). Articolo 32 octies Tempi di presentazione della domanda da parte dell’ente e trattamento della domanda da parte dell’autorità di risoluzione ai fini dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 1. Per un’autorizzazione preventiva diversa da un’autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente presenta una domanda completa e fornisce le informazioni di cui all’articolo 32 quinquies all’autorità di risoluzione almeno quattro mesi prima della data in cui una delle azioni specificate all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è annunciata ai possessori degli strumenti. 2. Per l’autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente presenta una domanda completa e fornisce le informazioni di cui agli articoli 32 quinquies e 32 sexies all’autorità di risoluzione almeno quattro mesi prima della data in cui sarà effettuata una delle azioni di cui all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. 3. In deroga al paragrafo 2, qualora sia richiesto il rinnovo dell’autorizzazione preventiva generale a norma dell’articolo 78 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell’articolo 32 septies, l’ente presenta una domanda completa e fornisce le informazioni richieste a norma degli articoli 32 quinquies, 32 sexies e 32 septies all’autorità di risoluzione almeno tre mesi prima della scadenza del periodo per cui è stata concessa l’autorizzazione preventiva generale iniziale. 4. Le autorità di risoluzione possono autorizzare gli enti, caso per caso e in circostanze eccezionali, a trasmettere la domanda di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 entro un periodo di tempo più breve di quelli stabiliti in detti paragrafi. 5. L’autorità di risoluzione tratta la domanda nel periodo di tempo previsto ai paragrafi 1, 2 e 3 o nel periodo di tempo di cui al paragrafo 4. Le autorità di risoluzione tengono conto delle nuove informazioni ricevute in questo periodo, se tali nuove informazioni sono disponibili e se le considerano rilevanti. Le autorità di risoluzione trattano la domanda soltanto quando siano convinte che l’ente ha fornito loro tutte le informazioni previste all’articolo 32 quinquies e, se del caso, agli articoli 32 sexies e 32 septies. Articolo 32 nonies Requisiti semplificati per gli enti per i quali l’autorità di risoluzione ha fissato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE a un livello che non supera un importo sufficiente per assorbire le perdite 1. In deroga agli articoli 32 quinquies, 32 sexies e 32 septies, se la domanda di cui all’articolo 32 quater è presentata da un ente per il quale l’autorità di risoluzione ha fissato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE a un livello che non supera un importo sufficiente per assorbire le perdite conformemente all’articolo 45 quater, paragrafo 2, primo comma, lettera a), di tale direttiva, alla domanda sono allegati tutti gli elementi seguenti:
2. Un’autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, concessa a seguito di una domanda presentata a norma del paragrafo 1, non è soggetta alla restrizione di cui all’articolo 32 ter, paragrafo 5, del presente regolamento. 3. In deroga all’articolo 32 octies, gli enti di cui al paragrafo 1 presentano la domanda di cui all’articolo 32 quater all’autorità di risoluzione almeno tre mesi prima della data in cui una delle azioni di cui all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è annunciata ai possessori degli strumenti o, nel caso di una domanda di autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78 bis, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento, almeno tre mesi prima della data in cui sarà effettuata una delle azioni di cui all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. 4. Se l’autorità di risoluzione non si oppone per iscritto alla domanda di cui all’articolo 32 quater entro i termini di cui al paragrafo 3, l’autorizzazione si considera concessa. 5. Il presente articolo si applica, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili. Articolo 32 decies Processo di cooperazione tra l’autorità competente e l’autorità di risoluzione al momento della concessione dell’autorizzazione di cui all’articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 1. Se un ente presenta una domanda completa di autorizzazione preventiva, compresa l’autorizzazione preventiva generale di cui all’articolo 78 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità di risoluzione presenta tempestivamente detta domanda all’autorità competente, comprese le informazioni di cui all’articolo 32 quinquies e, se del caso, all’articolo 32 sexies, all’articolo 32 septies o all’articolo 32 nonies. 2. Contestualmente alla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione presenta all’autorità competente una richiesta di consultazione in merito alla domanda ricevuta, che comprende lo scambio reciproco di qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della domanda da parte dell’autorità di risoluzione o dell’autorità competente. 3. L’autorità competente e l’autorità di risoluzione concordano un termine adeguato per fornire una risposta alla consultazione di cui al paragrafo 2, che non supera i tre mesi dal ricevimento della richiesta di consultazione e che è ridotto a due mesi se la consultazione riguarda il rinnovo di un’autorizzazione preventiva generale a norma dell’articolo 32 septies o un’autorizzazione preventiva generale ai sensi dell’articolo 32 nonies. L’autorità di risoluzione tiene conto delle opinioni ricevute dall’autorità competente prima di prendere una decisione in merito all’autorizzazione. 4. Se è richiesto l’accordo dell’autorità competente a norma dell’articolo 78 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità di risoluzione comunica all’autorità competente, entro due mesi dalla richiesta di consultazione di cui al paragrafo 2, o entro un mese se la consultazione riguarda il rinnovo di un’autorizzazione preventiva generale a norma dell’articolo 32 septies o un’autorizzazione preventiva generale ai sensi dell’articolo 32 nonies, il margine proposto del quale, a seguito dell’azione di cui all’articolo 77, paragrafo 2, di detto regolamento, l’autorità di risoluzione ritiene necessario che i fondi propri e le passività ammissibili dell’ente superino i requisiti. 5. Entro tre settimane o, se la consultazione riguarda il rinnovo di un’autorizzazione preventiva generale a norma dell’articolo 32 septies o un’autorizzazione preventiva generale ai sensi dell’articolo 32 nonies, entro due settimane dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 4, l’autorità competente trasmette il proprio accordo scritto all’autorità di risoluzione. Qualora l’autorità competente sia in disaccordo o parzialmente in disaccordo con l’autorità di risoluzione, ne informa l’autorità di risoluzione entro tale periodo, motivando la propria decisione. 6. In deroga al paragrafo 3, se è richiesto l’accordo dell’autorità competente a norma dell’articolo 78 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente fornisce una risposta alla consultazione di cui al paragrafo 2 contestualmente alla trasmissione del suo accordo scritto all’autorità di risoluzione di cui al paragrafo 5. 7. In deroga ai paragrafi da 3 a 6, se il periodo massimo per il trattamento della domanda di cui al paragrafo 1 è inferiore a quattro mesi conformemente all’articolo 32 octies, paragrafo 3 o 4, i periodi di tempo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono concordati tra l’autorità di risoluzione e l’autorità competente tenendo conto del periodo di tempo massimo pertinente. 8. L’autorità di risoluzione e l’autorità competente si adoperano per raggiungere l’accordo di cui al paragrafo 5 al fine di assicurare che la domanda di cui al paragrafo 1 sia trattata in ogni caso entro il periodo di tempo di cui all’articolo 32 octies, paragrafo 1, 2, 3 o 4. 9. L’autorità di risoluzione comunica senza indebito ritardo all’autorità competente la decisione adottata in merito all’autorizzazione. L’autorità di risoluzione informa altresì l’autorità competente in caso di revoca dell’autorizzazione preventiva generale qualora un ente violi uno dei criteri previsti ai fini di tale autorizzazione.» |
15) |
al capo IV, la sezione 3 è così modificata:
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Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).
(4) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(5) Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).
(6) Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).
(7) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(8) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).