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Document 32023R0588

Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 che istituisce il programma dell’Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027

PE/65/2022/REV/1

OJ L 79, 17.3.2023, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/588/oj

17.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 79/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/588 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2023

che istituisce il programma dell’Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 189, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 hanno accolto con favore la preparazione delle comunicazioni satellitari per scopi governativi di prossima generazione mediante una stretta cooperazione fra gli Stati membri, la Commissione e l’Agenzia spaziale europea (ESA). Le comunicazioni satellitari per scopi governativi sono state inoltre individuate come uno degli elementi della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del giugno 2016. Esse devono contribuire alla risposta dell’Unione alle minacce ibride e fornire sostegno alla strategia dell’Unione per la sicurezza marittima e alla politica dell’Unione per l’Artico.

(2)

Le conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019 hanno sottolineato che l’Unione deve proseguire lo sviluppo di un’economia digitale competitiva, sicura, inclusiva ed etica, dotata di una connettività di livello mondiale.

(3)

La comunicazione della Commissione, del 22 febbraio 2021, dal titolo «Piano d’azione sulle sinergie tra l’industria civile, della difesa e dello spazio» afferma che il progetto «consentirà a tutti i cittadini europei di usufruire di connessioni ad alta velocità e fornirà un sistema di connettività resiliente che permetterà all’Europa di rimanere connessa in ogni circostanza».

(4)

Nel documento «Una bussola strategica per la sicurezza e la difesa», adottato dal Consiglio il 21 marzo 2022, si riconosce che le infrastrutture spaziali dell’Unione e dei suoi Stati membri contribuiscono alla nostra resilienza e offrono servizi chiave che sostituiscono o integrano le infrastrutture terrestri per le telecomunicazioni. Invita quindi l’Unione a lavorare alla proposta relativa a un sistema di comunicazione sicuro globale dell’Unione basato sulla tecnologia spaziale.

(5)

Una delle componenti del programma spaziale dell’Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è GOVSATCOM, che mira a garantire la disponibilità a lungo termine di servizi di comunicazione satellitare affidabili, sicuri, scalabili ed efficienti in termini di costi per gli utenti GOVSATCOM. Il regolamento (UE) 2021/696 prevede che in una prima fase della componente GOVSATCOM, vale a dire all’incirca fino al 2025, saranno messe in comune e condivise le capacità esistenti attraverso il polo GOVSATCOM. In tale contesto, la Commissione deve acquisire capacità GOVSATCOM presso gli Stati membri che dispongono di sistemi nazionali e di capacità spaziali nonché da fornitori commerciali di comunicazioni o servizi satellitari, tenendo conto degli interessi fondamentali dell’Unione in materia di sicurezza.

In tale prima fase, i servizi GOVSATCOM devono essere introdotti sulla base di un approccio graduale, alla luce del potenziamento delle capacità dell’infrastruttura del polo GOVSATCOM. Tale approccio si basa anche sul presupposto che, qualora nel corso della prima fase un’analisi dettagliata dell’offerta e della domanda future dovesse indicare che si è rivelato insufficiente a coprire l’evoluzione della domanda, sarà necessario avviare una seconda fase e sviluppare ulteriori infrastrutture spaziali o capacità aggiuntive su misura tramite la cooperazione con il settore privato, ad esempio con operatori satellitari dell’Unione.

(6)

Il 22 marzo 2017 il comitato politico e per la sicurezza del Consiglio ha approvato le esigenze degli utenti militari e civili di alto livello di comunicazioni satellitari per scopi governativi (GOVSATCOM), un documento preparato dal servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) con il quale sono state unite le necessità degli utenti militari individuate dall’Agenzia europea per la difesa nell’obiettivo comune in materia di personale adottato nel 2013 e le esigenze degli utenti civili rilevate dalla Commissione. Da analisi successive della Commissione è emerso che l’attuale offerta di comunicazioni satellitari dell’Unione, sulla base delle capacità degli Stati membri dotati di sistemi nazionali e del settore privato, non è in grado di soddisfare alcune nuove esigenze della domanda governativa che si stanno orientando verso soluzioni caratterizzate da maggiore sicurezza, bassa latenza e copertura globale. Tali esigenze dovrebbero essere monitorate e riesaminate periodicamente.

(7)

I recenti progressi tecnici hanno consentito l’affermazione di costellazioni di comunicazioni in orbita non geostazionaria (NGSO) e la progressiva offerta di servizi di connettività ad alta velocità e a bassa latenza. Vi è pertanto l’opportunità di far fronte alle esigenze in evoluzione degli utenti autorizzati dai governi attraverso lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture supplementari, in quanto all’interno dell’Unione sono attualmente disponibili le notifiche delle frequenze presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, che sono necessarie per fornire i servizi richiesti. Se non utilizzate, tali notifiche delle frequenze diventeranno obsolete e saranno attribuite ad altri attori. Poiché le frequenze e gli slot orbitali sono una risorsa sempre più scarsa, la Commissione, attraverso un processo aperto e trasparente con gli Stati membri, dovrebbe cogliere questa opportunità per concludere, con gli Stati membri che forniscono notifiche delle frequenze, accordi di licenza specifici per la fornitura di servizi governativi basati sull’infrastruttura governativa. Il settore privato è responsabile dell’ottenimento dei diritti relativi alle notifiche delle frequenze necessarie per la fornitura di servizi commerciali.

(8)

La domanda di servizi di comunicazione satellitare basati sullo spazio sicuri e affidabili da parte degli attori governativi dell’Unione è in crescita, in particolare perché tali servizi rappresentano l’opzione meglio praticabile in mancanza di sistemi di comunicazione di terra, o qualora essi siano perturbati o inaffidabili. Un accesso a prezzi abbordabili ed efficiente in termini di costi alla comunicazione satellitare è indispensabile anche nelle zone in cui non esiste un’infrastruttura terrestre, compresi gli oceani, lo spazio aereo, le zone remote e dove le infrastrutture terrestri sono soggette a gravi interruzioni o non possono essere ritenute affidabili in situazioni di crisi. La comunicazione satellitare può aumentare la resilienza complessiva delle reti di comunicazione, ad esempio offrendo un’alternativa in caso di attacchi fisici o attacchi informatici riguardanti le infrastrutture terrestri locali, incidenti o catastrofi naturali o provocate dall’uomo.

(9)

L’Unione dovrebbe assicurare la fornitura di soluzioni di comunicazione satellitare resilienti, globali, sicure, protette, ininterrotte, garantite e flessibili per le esigenze e le disposizioni governative in evoluzione, sviluppate su una base tecnologica e industriale dell’Unione, al fine di aumentare la resilienza delle operazioni delle istituzioni degli Stati membri e dell’Unione.

(10)

È pertanto importante istituire un nuovo programma, ossia il programma dell’Unione per una connettività sicura («programma») per fornire un’infrastruttura di comunicazione satellitare multi-orbitale dell’Unione per uso governativo, integrando e completando nel contempo le capacità nazionali ed europee esistenti e future nel quadro della componente GOVSATCOM, e sviluppando ulteriormente e integrando gradualmente l’iniziativa «Infrastruttura europea di comunicazione quantistica» (EuroQCI) nel sistema di connettività sicura.

(11)

Il programma dovrebbe soddisfare le nuove esigenze governative di soluzioni di maggiore sicurezza, bassa latenza e copertura globale. Esso dovrebbe garantire la fornitura e la disponibilità a lungo termine, a livello mondiale, di un accesso ininterrotto a servizi di comunicazione satellitare per scopi governativi sicuri, autonomi, affidabili ed efficienti in termini di costi, che sostengano la resilienza e la protezione delle infrastrutture critiche, la conoscenza situazionale, le azioni esterne, la gestione delle crisi e le applicazioni essenziali per l’economia, la sicurezza e la difesa dell’Unione e degli Stati membri, attraverso un’infrastruttura governativa dedicata che integri e completi le capacità di GOVSATCOM. Inoltre, il programma dovrebbe dare priorità alla prestazione di servizi governativi e consentire la fornitura di servizi commerciali da parte del settore privato europeo, tenendo conto di un’indagine di mercato che comprenda la consultazione degli utenti autorizzati dai governi, attraverso un’infrastruttura commerciale.

(12)

La decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce una serie di finalità e obiettivi per promuovere lo sviluppo di infrastrutture digitali resilienti, sicure, performanti e sostenibili nell’Unione, compreso l’obiettivo digitale per la Commissione e gli Stati membri di conseguire la connettività gigabit per tutti entro il 2030. Il programma dovrebbe consentire la connettività per i cittadini e per le imprese nell’Unione e in tutto il mondo, fornendo anche, ma non solo, accesso a una banda larga ad alta velocità a prezzi abbordabili che possa contribuire a eliminare le zone morte delle comunicazioni e ad aumentare la coesione in tutta l’Unione, comprese le sue regioni ultraperiferiche, le zone rurali, periferiche, remote e isolate e le isole. I servizi satellitari non possono attualmente sostituire le prestazioni delle reti di terra, ma possono colmare il divario digitale e persino contribuire, se del caso, agli obiettivi generali della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(13)

Il programma dovrebbe pertanto consistere in attività di definizione, progettazione, sviluppo e convalida e nelle relative attività di realizzazione per la costruzione dell’infrastruttura spaziale e di terra iniziale, necessaria per la fornitura dei primi servizi governativi. Il programma dovrebbe quindi prevedere attività di realizzazione graduale volte a completare sia l’infrastruttura spaziale che l’infrastruttura di terra necessarie per la fornitura di servizi governativi avanzati, che attualmente non sono disponibili e vanno al di là dello stato dell’arte dei servizi europei di comunicazione satellitare esistenti. Inoltre, il programma dovrebbe promuovere lo sviluppo di terminali utente in grado di sfruttare i servizi di comunicazione avanzati. Le attività operative dovrebbero iniziare non appena possibile con la fornitura dei primi servizi governativi prevista entro il 2024, per soddisfare quanto prima le esigenze degli utenti autorizzati dai governi. Il programma dovrebbe quindi prevedere attività volte a completare sia l’infrastruttura spaziale che l’infrastruttura di terra necessarie per raggiungere la piena capacità operativa entro il 2027. La fornitura di servizi governativi, il funzionamento, la manutenzione e il perfezionamento continuo dell’infrastruttura spaziale e di terra, una volta realizzata, nonché lo sviluppo delle future generazioni di servizi governativi dovrebbero essere parte integrante delle attività operative.

(14)

Nel giugno 2019 gli Stati membri hanno sottoscritto la dichiarazione sull’infrastruttura europea di comunicazione quantistica (EuroQCI) («dichiarazione»), convenendo di collaborare, con la Commissione e con il sostegno dell’ESA, allo sviluppo di un’infrastruttura di comunicazione quantistica che copra l’intera Unione. Conformemente alla dichiarazione, EuroQCI mira a realizzare un’infrastruttura di comunicazione quantistica end-to-end certificata e sicura, che consenta la trasmissione e la conservazione di informazioni e dati e sia in grado di collegare i mezzi di comunicazione pubblici critici in tutta l’Unione. Il programma contribuirà al conseguimento degli obiettivi della dichiarazione sviluppando un’infrastruttura spaziale e di terra EuroQCI integrata nell’infrastruttura governativa del programma, nonché sviluppando e realizzando l’infrastruttura terrestre EuroQCI, che sarà di proprietà degli Stati membri. L’infrastruttura spaziale, di terra e terrestre EuroQCI dovrebbe essere sviluppata nell’ambito del programma in due fasi principali: una fase preliminare di convalida, che può comportare lo sviluppo e la convalida di una serie di tecnologie e protocolli di comunicazione diversi, e una fase di realizzazione completa, comprendente soluzioni adeguate per la connettività intersatellitare e la ritrasmissione di dati tra satelliti, l’infrastruttura di terra e quella terrestre.

(15)

Una delle funzioni principali di EuroQCI consisterà nel consentire la distribuzione quantistica di chiavi crittografiche (quantum distribution of cryptographic keys — QKD). Ad oggi, la tecnologia e i prodotti QKD non sono sufficientemente maturi per essere utilizzati per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE). Le principali questioni relative alla sicurezza della QKD, quali la standardizzazione dei protocolli QKD, l’analisi side-channel e la metodologia di valutazione, devono essere ancora risolte. Il programma dovrebbe pertanto sostenere EuroQCI e consentire l’inclusione nell’infrastruttura di prodotti crittografici approvati, se disponibili.

(16)

Al fine di proteggere le ICUE in modo soddisfacente e sicuro, le soluzioni primarie per contrastare le minacce poste dall’informatica quantistica dovrebbero consistere in una combinazione di soluzioni convenzionali, crittografia post-quantistica e, eventualmente, QKD in approcci ibridi. Il programma dovrebbe pertanto seguire tali approcci al fine di garantire sia una crittografia avanzata che la distribuzione di chiavi.

17)

Al fine di ampliare le capacità di comunicazione satellitare dell’Unione, l’infrastruttura del programma dovrebbe basarsi sull’infrastruttura sviluppata ai fini della componente GOVSATCOM, integrandola e completandola. In particolare, l’infrastruttura di terra del programma dovrebbe essere basata sui poli GOVSATCOM, potenziati progressivamente in base alle esigenze degli utenti attraverso altre risorse del segmento di terra, comprese quelle degli Stati membri che intendono apportare un contributo aggiuntivo, sulla base dei requisiti operativi e di sicurezza.

(18)

Il programma dovrebbe migliorare la connettività sicura in zone geografiche di interesse strategico, quali l’Africa e l’Artico, nonché le regioni del Baltico, del Mar Nero, del Mediterraneo e l’Atlantico. I servizi forniti nell’ambito del programma dovrebbero inoltre contribuire alla resilienza geopolitica offrendo una connettività aggiuntiva in linea con gli obiettivi politici in tali regioni e con la comunicazione congiunta della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 1o dicembre 2021, intitolata «Il Global Gateway».

(19)

Fatti salvi i servizi di comunicazione, i satelliti costruiti ai fini del programma potrebbero essere dotati di sottosistemi, tra cui i payload, che consentano di aumentare la capacità e i servizi delle componenti del programma spaziale dell’Unione, consentendo in tal modo lo sviluppo di servizi aggiuntivi non di comunicazione che devono essere decisi dal comitato del programma riunito nella pertinente configurazione di cui al regolamento (UE) 2021/696, e attuati alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Se i benefici per le componenti del programma spaziale dell’Unione sono debitamente dimostrati, tenendo conto delle esigenze degli utenti e dei vincoli di bilancio, tali sottosistemi potrebbero essere sviluppati per offrire servizi alternativi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo a integrazione di Galileo, per garantire la trasmissione di messaggi del servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) con una minore latenza, per fornire sensori spaziali per la sorveglianza dello spazio e per sostenere il miglioramento delle attuali capacità di Copernicus, in particolare per i servizi di sicurezza civile e di emergenza. Inoltre, tali sottosistemi potrebbero fornire servizi non di comunicazione agli Stati membri, a condizione che ciò non incida sulla sicurezza e sul bilancio del programma.

(20)

Data l’importanza, per il programma, della sua infrastruttura governativa di terra e dell’impatto di quest’ultima sulla sicurezza del programma, la sede di tale infrastruttura dovrebbe essere determinata dalla Commissione, in linea con i requisiti generali di sicurezza e seguendo un processo aperto e trasparente, al fine di garantire una distribuzione equilibrata tra gli Stati membri. La realizzazione dell’infrastruttura governativa di terra del programma, che integra anche l’infrastruttura sviluppata nell’ambito della componente GOVSATCOM, potrebbe coinvolgere l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale («Agenzia») o, se del caso e nel suo ambito di competenza, l’ESA.

(21)

Per la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri e per garantire la sicurezza e l’integrità dei servizi governativi è essenziale che le risorse spaziali del programma siano lanciate dal territorio dell’Unione. In circostanze eccezionali e debitamente motivate, dovrebbe essere possibile procedere a tali lanci dal territorio di un paese terzo. Oltre ai lanciatori di grandi e medie dimensioni, i lanciatori di piccole dimensioni e i microlanciatori potrebbero fornire ulteriore flessibilità per consentire un rapido dispiegamento delle risorse spaziali.

(22)

È importante che l’Unione possieda tutti i beni materiali e immateriali connessi all’infrastruttura governativa sviluppata nell’ambito del programma, tranne per l’infrastruttura terrestre EuroQCI, garantendo nel contempo il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compreso l’articolo 17 della stessa. Pur possedendo tali beni, l’Unione dovrebbe avere la possibilità, in conformità del presente regolamento e ove lo si ritenga opportuno sulla base di una valutazione caso per caso, di metterli a disposizione di terzi o di cederne l’uso.

(23)

Le iniziative a livello dell’Unione, come l’iniziativa per la connettività sicura, si fondano sull’ampia partecipazione di piccole e medie imprese (PMI), start-up e grandi imprese innovative dal settore spaziale upstream e downstream di tutta l’Unione. Negli ultimi anni il settore spaziale è stato messo alla prova da taluni suoi attori, in particolare start-up e PMI, che hanno sviluppato tecnologie e applicazioni spaziali innovative e orientate al mercato, talvolta con modelli di business differenti. Al fine di garantire la competitività dell’ecosistema spaziale dell’Unione, il programma dovrebbe massimizzare l’uso di tecnologie innovative e di rottura nonché di nuovi modelli di business sviluppati dall’ecosistema spaziale europeo, compreso il New Space, in particolare da parte di PMI, imprese a media capitalizzazione e start-up che sviluppano nuove tecnologie e applicazioni spaziali orientate al mercato, che coprono nel contempo l’intera catena del valore spaziale includendo i segmenti upstream e downstream.

(24)

È essenziale incoraggiare gli investimenti del settore privato attraverso appalti adeguati e l’aggregazione di contratti di servizi, riducendo in tal modo l’incertezza e fornendo una visibilità e una prevedibilità a lungo termine delle esigenze del settore pubblico in materia di servizi. Al fine di assicurare la competitività dell’industria spaziale europea in futuro, il programma dovrebbe anche contribuire allo sviluppo di competenze avanzate nei settori correlati allo spazio e sostenere le attività di istruzione e formazione, nonché promuovendo le pari opportunità, la parità di genere e l’emancipazione femminile, al fine di realizzare appieno il potenziale dei cittadini dell’Unione in tale ambito.

(25)

In linea con gli obiettivi stabiliti nella comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo», il programma dovrebbe ridurre al minimo, nella misura del possibile, il suo impatto ambientale. Sebbene le risorse spaziali non emettano di per sé gas a effetto serra in fase di utilizzo, la loro fabbricazione e le strutture di terra ad esse associate hanno un impatto ambientale. È opportuno adottare misure volte ad attenuare tale impatto. A tal fine, gli appalti di cui al programma dovrebbero includere principi e misure in materia di sostenibilità, quali disposizioni volte a ridurre al minimo e compensare le emissioni di gas a effetto serra generate dallo sviluppo, dalla produzione e dalla realizzazione dell’infrastruttura e misure volte a prevenire l’inquinamento luminoso, come l’impatto sulle osservazioni astronomiche a terra.

(26)

Dato il numero crescente di veicoli e detriti spaziali in orbita, la nuova costellazione europea dovrebbe anche soddisfare i criteri di sostenibilità spaziale ed essere un esempio di buone pratiche nella gestione del traffico spaziale e nella sorveglianza dello spazio e nel tracciamento (space surveillance and tracking — SST), al fine di ridurre la quantità di detriti spaziali prodotti, prevenire rotture e collisioni in orbita e fornire misure adeguate per i veicoli spaziali a fine vita. Alla luce delle legittime preoccupazioni sulla protezione dell’ambiente spaziale attualmente in fase di discussione nei forum internazionali, ad esempio in seno al comitato per l’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico delle Nazioni Unite, è della massima importanza che l’Unione dia prova di leadership nella sostenibilità spaziale. I contratti aggiudicati nell’ambito del programma dovrebbero garantire che la tecnologia impiegata consenta i più elevati standard possibili in materia di sostenibilità e di efficienza energetica e delle risorse.

(27)

I requisiti operativi per i servizi governativi dovrebbero basarsi sulle valutazioni delle esigenze degli utenti autorizzati dai governi, tenendo conto anche delle capacità dell’attuale offerta di mercato. Nella valutazione di tali requisiti è opportuno utilizzare nella maggior misura possibile le attuali capacità del mercato. Il portafoglio servizi per i servizi governativi dovrebbe essere definito a partire da detti requisiti operativi, combinati ai requisiti generali di sicurezza e alla domanda in evoluzione di servizi governativi. Tale portafoglio servizi dovrebbe costituire la base di riferimento applicabile per i servizi governativi. Dovrebbe altresì individuare le categorie di servizi che integrano il portafoglio servizi dei servizi GOVSATCOM istituito nel quadro del regolamento (UE) 2021/696. La Commissione dovrebbe garantire l’uniformità e la coerenza dei requisiti operativi e di sicurezza tra la componente GOVSATCOM e il programma. Al fine di mantenere la migliore corrispondenza possibile tra la domanda e l’offerta di servizi, il portafoglio servizi per servizi governativi dovrebbe essere individuato nel 2023 e dovrebbe essere possibile procedere a un suo aggiornamento periodico, previa consultazione degli Stati membri, sulla base di detti requisiti operativi e di sicurezza.

(28)

Le comunicazioni satellitari rappresentano una risorsa limitata dalla capacità, dalla frequenza e dalla copertura geografica dei satelliti. Quindi, per essere efficace in termini di costi e capitalizzare sulle economie di scala, il programma dovrebbe ottimizzare la corrispondenza tra l’offerta e la domanda di servizi governativi ed evitare un eccesso di capacità. Poiché sia la domanda sia la potenziale offerta variano con il tempo, la Commissione dovrebbe monitorare la necessità di adeguare il portafoglio dei servizi governativi ogniqualvolta ciò risulti necessario.

(29)

Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE, nonché le agenzie e gli organismi dell’Unione dovrebbero poter diventare partecipanti al programma, nella misura in cui scelgono di autorizzare gli utenti di servizi governativi o di mettere a disposizione capacità, siti o strutture. Considerando che sta agli Stati membri scegliere se autorizzare gli utenti nazionali dei servizi governativi, gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a fornire al programma contributi o a ospitare le infrastrutture del programma.

(30)

Ciascun partecipante al programma dovrebbe designare un’autorità competente per la connettività sicura per monitorare che gli utenti e gli altri soggetti nazionali che svolgono un ruolo nel programma rispettino le norme e le procedure di sicurezza applicabili stabilite nei requisiti generali di sicurezza. I partecipanti al programma possono attribuire le funzioni di una tale autorità a un’autorità esistente.

(31)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (5).

(32)

Gli obiettivi del programma sono coerenti e complementari con quelli di altri programmi dell’Unione, in particolare Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio (7), il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), il meccanismo per collegare l’Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e, in particolare, il programma spaziale dell’Unione.

(33)

Orizzonte Europa assegnerà una quota dedicata delle componenti del polo tematico «Digitale, industria e spazio» alle attività di ricerca e innovazione relative allo sviluppo e alla convalida del sistema di connettività sicura, anche per le potenziali tecnologie che sarebbero sviluppate nell’ambito dell’ecosistema spaziale, compreso il New Space. Lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI) assegnerà una quota dedicata dei fondi di Europa globale ad attività connesse al funzionamento del sistema di connettività sicura e alla fornitura a livello mondiale di servizi che consentiranno di offrire una serie di servizi ai partner internazionali. Il programma spaziale dell’Unione assegnerà una quota dedicata della componente GOVSATCOM alle attività connesse allo sviluppo del polo GOVSATCOM, che farà parte dell’infrastruttura di terra del sistema di connettività sicura. I finanziamenti derivanti da tali programmi dovrebbero essere erogati conformemente alle norme degli stessi.

(34)

A causa delle sue implicazioni intrinseche per la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri, il programma condivide obiettivi e principi anche con il Fondo europeo per la difesa, istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Una parte dei finanziamenti erogati a titolo del Fondo europeo per la difesa dovrebbe pertanto essere fornita per finanziare le attività nell’ambito del programma, in particolare le attività relative alla realizzazione della sua infrastruttura.

(35)

Ai fini di un’efficace attuazione del programma, è importante assicurare la disponibilità di risorse sufficienti. Gli Stati membri dovrebbero poter contribuire con le loro competenze, conoscenze e assistenza tecniche, in particolare nei settori della sicurezza intrinseca ed estrinseca, o, ove opportuno e possibile, mettendo a disposizione del programma i dati, le informazioni, i servizi e le infrastrutture che si trovano sul loro territorio. Il programma dovrebbe poter ricevere contributi finanziari aggiuntivi o contributi in natura da terze parti, comprese agenzie e organismi dell’Unione, Stati membri, paesi terzi che partecipano al programma o organizzazioni internazionali, in linea con gli accordi pertinenti.

(36)

Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

(37)

A norma dell’articolo 191, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in nessun caso il bilancio dell’Unione finanzia due volte i medesimi costi.

(38)

La Commissione dovrebbe potersi avvalere, nella misura del necessario, dell’assistenza tecnica di determinati soggetti esterni, purché siano preservati gli interessi di sicurezza dell’Unione. Anche altri soggetti coinvolti nella governance pubblica del programma dovrebbero poter beneficiare della stessa assistenza tecnica nell’esecuzione di compiti loro assegnati a norma del presente regolamento.

(39)

Gli appalti pubblici conclusi nell’ambito del programma per le attività da esso finanziate dovrebbero rispettare le norme dell’Unione. In tale contesto l’Unione dovrebbe inoltre essere responsabile della definizione degli obiettivi da perseguire in materia di appalti pubblici.

(40)

Il programma si basa su tecnologie complesse e in costante evoluzione. Ciò genera, per gli appalti pubblici conclusi nell’ambito del programma, incertezze e rischi, nella misura in cui tali appalti comportano impegni a lungo termine per apparecchiature o servizi. Sono pertanto necessarie misure specifiche riguardanti gli appalti pubblici, da applicare oltre alle norme previste dal regolamento finanziario. Dovrebbe quindi essere possibile imporre determinati livelli minimi di subappalto. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, la priorità dovrebbe essere accordata, ove possibile, alle start-up e alle PMI, in particolare al fine di consentirne la partecipazione transfrontaliera.

(41)

Al fine di conseguire gli obiettivi del programma, è importante essere in grado di fare ricorso, ove opportuno, alle capacità offerte da entità pubbliche e private dell’UE attive nel settore spaziale e poter lavorare a livello internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Per questo motivo è necessario prevedere la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti pertinenti e i metodi di gestione previsti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dal regolamento finanziario e le procedure di aggiudicazione congiunta.

(42)

Una cooperazione pubblico-privata è il sistema più appropriato per garantire che gli obiettivi del programma possano essere perseguiti. Essa dovrebbe consentire di sviluppare l’attuale base tecnologica e industriale per le comunicazioni satellitari dell’Unione, comprese le risorse private, e di fornire servizi governativi solidi e innovativi, nonché di permettere ai partner privati di integrare l’infrastruttura del programma con capacità supplementari per offrire servizi commerciali a condizioni di mercato attraverso investimenti propri supplementari. Tale sistema dovrebbe ottimizzare inoltre i costi di realizzazione e di funzionamento attraverso la condivisione dei costi di sviluppo e di diffusione di componenti comuni alle infrastrutture governative e commerciali, nonché dei costi operativi, consentendo un elevato livello di messa in comune delle capacità. Dovrebbe inoltre stimolare l’innovazione nell’ecosistema spaziale europeo, compreso il New Space, consentendo la condivisione dei rischi di ricerca e sviluppo tra partner pubblici e privati.

(43)

Ai fini dell’attuazione del programma, i contratti di concessione, di forniture, di servizi o di lavori o i contratti misti dovrebbero seguire principi fondamentali. Tali contratti dovrebbero stabilire una chiara ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra i partner pubblici e privati, ivi compresa una chiara ripartizione dei rischi tra loro, al fine di garantire che i contraenti si assumano la responsabilità delle conseguenze di eventuali inadempienze di cui sono responsabili. I contratti dovrebbero garantire che i contraenti non ricevano alcuna sovracompensazione per la fornitura di servizi governativi, dovrebbero consentire di stabilire la fornitura di servizi commerciali da parte del settore privato e garantire un’adeguata definizione delle priorità per quanto riguarda le esigenze degli utenti autorizzati dai governi. I contratti dovrebbero garantire che la fornitura di servizi basati sull’infrastruttura commerciale preservi gli interessi essenziali dell’Unione e gli obiettivi generali e specifici del programma. È quindi importante che siano predisposte misure per garantire che detti obiettivi e interessi essenziali siano preservati. In particolare, la Commissione dovrebbe poter adottare le misure necessarie per garantire la continuità del servizio nel caso in cui il contraente non sia in grado di adempiere i suoi obblighi.

I contratti dovrebbero comprendere garanzie adeguate per prevenire, tra l’altro, conflitti di interesse e potenziali distorsioni della concorrenza derivanti dalla fornitura di servizi commerciali, discriminazioni indebite o altri vantaggi indiretti occulti. Tali garanzie possono comprendere la separazione contabile tra i servizi governativi e i servizi commerciali, compresa la costituzione di un’entità strutturalmente e giuridicamente distinta dall’operatore verticalmente integrato per la fornitura dei servizi governativi, nonché un accesso aperto, equo, ragionevole e non discriminatorio alle infrastrutture necessarie per la fornitura di servizi commerciali. Pertanto, i servizi commerciali dovrebbero essere disponibili per gli attuali fornitori di servizi terrestri a condizioni trasparenti e non discriminatorie. I contratti dovrebbero promuovere la partecipazione delle start-up e delle PMI lungo l’intera catena del valore e in tutti gli Stati membri.

(44)

Un obiettivo importante del programma è garantire la sicurezza dell’Unione e degli Stati membri e rafforzare la resilienza a livello di tecnologie e catene del valore fondamentali, preservando al tempo stesso un’economia aperta. In casi specifici, ai fini di tale obiettivo è necessario stabilire condizioni di ammissibilità e di partecipazione volte a garantire la protezione dell’integrità, della sicurezza e della resilienza dei sistemi operativi dell’Unione, senza che ciò comprometta la necessità di competitività e di efficacia in termini di costi.

(45)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (14), (Euratom, CE) n. 2185/96 (15) e (UE) 2017/1939 (16) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione.

La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(46)

Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, è necessario imporre ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(47)

Per ottimizzare l’efficienza e l’impatto del programma, è opportuno intraprendere azioni per promuovere l’uso e lo sviluppo di standard aperti, tecnologie open source e interoperabilità nell’architettura del sistema di connettività sicura. Una concezione più aperta di tale sistema potrebbe consentire migliori sinergie con altre componenti del programma spaziale dell’Unione o con servizi e applicazioni nazionali, ottimizzare i costi evitando duplicazioni nello sviluppo della stessa tecnologia, migliorare l’affidabilità, favorire l’innovazione e sfruttare i benefici di un’ampia concorrenza.

(48)

Una sana governance pubblica del programma richiede una chiara ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra i diversi attori coinvolti al fine di evitare sovrapposizioni superflue e ridurre il superamento dei costi e i ritardi. Tutti gli attori della governance dovrebbero sostenere, nel loro settore di competenza e in linea con le rispettive responsabilità, il conseguimento degli obiettivi del programma.

(49)

Gli Stati membri operano da tempo nel settore spaziale. Dispongono di sistemi, infrastrutture, agenzie ed enti nazionali in tale settore. Sono quindi in grado di apportare un notevole contributo al programma, in particolare alla sua attuazione. Potrebbero cooperare con l’Unione al fine di promuovere i servizi e le applicazioni del programma e garantire la coerenza tra le pertinenti iniziative nazionali e il programma. La Commissione potrebbe essere in grado di mobilitare i mezzi a disposizione degli Stati membri, beneficiare della loro assistenza e, fatte salve le condizioni concordate reciprocamente, affidare loro incarichi nell’attuazione del programma. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire la coerenza e la complementarità dei loro piani per la ripresa e la resilienza con il programma. Gli Stati membri dovrebbero poi adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle infrastrutture di terra che si trovano sui loro territori. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero poter assicurare la disponibilità e la protezione a un livello adeguato delle frequenze necessarie al programma, in modo da consentire il completo sviluppo e la piena attuazione delle applicazioni sulla base dei servizi offerti, in conformità della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Le frequenze messe a disposizione del programma non dovrebbero avere alcuna incidenza finanziaria sul programma.

(50)

Conformemente all’articolo 17 del trattato sull’Unione europea (TUE) e in qualità di promotore dell’interesse generale dell’Unione, spetta alla Commissione attuare il programma, assumersene la responsabilità generale e promuoverne l’uso. Per ottimizzare risorse e competenze dei vari portatori di interessi, in circostanze giustificate la Commissione dovrebbe poter affidare alcuni compiti ad altri soggetti. La Commissione dovrebbe determinare i principali requisiti tecnici e operativi necessari per realizzare l’evoluzione dei sistemi e dei servizi. Dovrebbe farlo dopo aver consultato gli esperti degli Stati membri, gli utenti e gli altri portatori di interessi pubblici o privati pertinenti. Infine, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, TFUE, l’esercizio delle competenze da parte dell’Unione non osta a che gli Stati membri possano esercitare le proprie rispettive competenze. Tuttavia, al fine di utilizzare correttamente i fondi dell’Unione, è opportuno che la Commissione garantisca, per quanto possibile, la coerenza delle attività svolte nel quadro del programma con quelle degli Stati membri, senza creare inutili duplicazioni degli sforzi.

(51)

L’articolo 154 del regolamento finanziario prevede che, sulla base dei risultati di una valutazione ex ante, la Commissione possa fare affidamento sui sistemi e sulle procedure delle persone o entità incaricate dell’esecuzione dei fondi dell’Unione. Se necessario, specifici adattamenti a tali sistemi e procedure (misure di vigilanza), nonché le disposizioni relative ai contratti esistenti, dovrebbero essere definiti nel corrispondente accordo di contributo.

(52)

Data la sua portata mondiale, il programma ha una forte dimensione internazionale. I partner internazionali, i loro governi e i cittadini saranno i destinatari della gamma di servizi del programma con conseguenti vantaggi per la cooperazione internazionale dell’Unione e degli Stati membri con tali partner. Per le questioni relative al programma, la Commissione potrebbe coordinare, nel suo ambito di competenze e per conto dell’Unione, le attività sulla scena internazionale.

(53)

Sulla base dell’esperienza maturata negli anni scorsi in materia di gestione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle componenti Galileo ed EGNOS del programma spaziale dell’Unione, l’Agenzia è l’organismo più adatto ad attuare, sotto la supervisione della Commissione, i compiti relativi al funzionamento dell’infrastruttura governativa e alla fornitura di servizi governativi. Dovrebbe pertanto sviluppare ulteriori capacità pertinenti a tal fine. L’Agenzia dovrebbe quindi essere incaricata della fornitura di servizi governativi e dovrebbe poter essere incaricata della gestione operativa totale o parziale dell’infrastruttura governativa.

(54)

Per quanto riguarda la sicurezza, e data la sua esperienza in questo settore, l’Agenzia dovrebbe essere responsabile di garantire, mediante il suo consiglio di accreditamento di sicurezza, l’accreditamento di sicurezza dei servizi governativi e dell’infrastruttura governativa. Inoltre, fatta salva la sua prontezza operativa in particolare in termini di livelli adeguati di risorse umane, l’Agenzia dovrebbe svolgere i compiti che le sono affidati dalla Commissione. Ove possibile, l’Agenzia dovrebbe sfruttare le proprie competenze, ad esempio, in tutte le attività del sistema globale di navigazione satellitare europeo (EGNSS). Nell’affidare compiti all’Agenzia, si dovrebbero mettere a disposizione adeguate risorse umane, amministrative e finanziarie al fine di consentirle di svolgere appieno i suoi compiti e le sue missioni.

(55)

Al fine di garantire il funzionamento dell’infrastruttura governativa e facilitare la fornitura di servizi governativi, l’Agenzia dovrebbe essere autorizzata ad affidare ad altre entità, mediante accordi di contributo, specifiche attività nei rispettivi settori di competenza, alle condizioni di gestione indiretta che si applicano alla Commissione quali stabilite nel regolamento finanziario.

(56)

L’ESA è un’organizzazione internazionale con ampie competenze nel settore spaziale, compresa la comunicazione satellitare, e rappresenta quindi un partner importante per l’attuazione dei diversi aspetti della politica spaziale dell’Unione. A tale riguardo, l’ESA dovrebbe essere in grado di fornire consulenza alla Commissione, anche per quanto riguarda la preparazione di specifiche e l’attuazione degli aspetti tecnici del programma. A tal fine, l’ESA dovrebbe essere incaricata della supervisione delle attività di sviluppo e convalida del programma e contribuire alla valutazione dei contratti conclusi nel contesto dell’attuazione del programma.

(57)

In virtù dell’importanza delle attività spaziali per l’economia dell’Unione e per la vita dei suoi cittadini, il raggiungimento e il mantenimento di un elevato livello di sicurezza dovrebbe essere una priorità chiave del programma, in particolare al fine di salvaguardare gli interessi dell’Unione e degli Stati membri, anche per quanto riguarda le informazioni classificate e le informazioni sensibili non classificate.

(58)

Il SEAE, data la competenza specifica di cui dispone e i contatti regolari che intrattiene con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali, dovrebbe essere in grado di assistere la Commissione nell’esecuzione di alcune delle funzioni relative alla sicurezza del programma nel campo delle relazioni esterne, in conformità della decisione 2010/427/UE del Consiglio (19).

(59)

Fatti salvi la competenza esclusiva degli Stati membri nell’ambito della sicurezza nazionale, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, e il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all’articolo 346 TFUE, si dovrebbe istituire una governance di sicurezza specifica al fine di garantire una fluida attuazione del programma. Tale governance dovrebbe fondarsi su tre principi chiave. In primo luogo, è indispensabile tenere nella massima considerazione l’ampia e specifica esperienza degli Stati membri in materia di sicurezza. In secondo luogo, al fine di evitare conflitti di interesse ed eventuali carenze nell’applicazione delle norme di sicurezza, le funzioni operative dovrebbero essere separate dalle funzioni di accreditamento di sicurezza. In terzo luogo, l’entità incaricata della gestione, in tutto o in parte, dell’infrastruttura del programma dovrebbe essere anche la più indicata per gestire la sicurezza dei compiti a essa affidati. La sicurezza del programma sarebbe fondata sull’esperienza acquisita nell’attuazione del programma spaziale dell’Unione negli anni passati. Una sana governance della sicurezza richiede anche un’adeguata ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti attivi. In quanto responsabile del programma, la Commissione, fatte salve le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, dovrebbe determinare insieme agli Stati membri i requisiti generali di sicurezza applicabili al programma. In particolare, nel settore delle informazioni classificate, la governance della sicurezza del programma dovrebbe riflettere i rispettivi ruoli e settori di competenza del Consiglio e degli Stati membri nella valutazione e nell’approvazione dei prodotti crittografici per la protezione delle ICUE.

(60)

La cibersicurezza e la sicurezza fisica dell’infrastruttura del programma, sia di terra sia spaziale, nonché la sua ridondanza fisica, sono fondamentali per garantire la continuità del servizio e del funzionamento del sistema. La necessità di proteggere il sistema e i relativi servizi dagli attacchi informatici e dalle minacce a cui sono esposti i satelliti, anche ricorrendo a nuove tecnologie e sostenendo la risposta e il recupero in seguito a tali attacchi informatici, dovrebbe pertanto essere tenuta nel debito conto al momento di stabilire i requisiti generali di sicurezza.

(61)

Ove appropriato a seguito dell’analisi del rischio e della minaccia, la Commissione dovrebbe identificare una struttura di monitoraggio della sicurezza. Tale struttura di monitoraggio della sicurezza dovrebbe essere l’entità che risponde alle istruzioni elaborate nell’ambito della decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio (20).

(62)

Fatte salve le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, la Commissione e l’alto rappresentante, ciascuno nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, dovrebbero garantire la sicurezza del programma conformemente al presente regolamento e, se del caso, alla decisione (PESC) 2021/698.

(63)

I servizi governativi forniti dal programma saranno utilizzati dagli attori governativi dell’Unione in missioni e operazioni critiche di difesa e sicurezza intrinseca ed estrinseca nonché nella protezione dell’infrastruttura critica. Tali servizi e infrastrutture dovrebbero dunque essere soggetti all’accreditamento di sicurezza.

(64)

È indispensabile che le attività di accreditamento di sicurezza siano svolte sulla base di una responsabilità collettiva per la sicurezza dell’Unione e degli Stati membri, adoperandosi per creare un consenso e coinvolgendo tutte le parti interessate dalla questione della sicurezza, e che sia istituita una procedura di monitoraggio permanente dei rischi. È necessario altresì che le attività di accreditamento tecnico di sicurezza siano svolte da professionisti debitamente qualificati per l’accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato.

(65)

A norma dell’articolo 17 TUE, la Commissione è responsabile della gestione dei programmi che, secondo le modalità stabilite nel regolamento finanziario, può essere subdelegata a terzi in regime di gestione indiretta. In tale contesto, è necessario che la Commissione garantisca che i compiti svolti da terzi per attuare il programma in regime di gestione indiretta non compromettano la sicurezza del programma, in particolare per quanto riguarda il controllo delle informazioni classificate. È pertanto opportuno chiarire che, qualora la Commissione affidi all’ESA lo svolgimento di compiti nell’ambito del programma, i corrispondenti accordi di contributo devono o garantire che le informazioni classificate generate dall’ESA siano considerate ICUE, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (21) e alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (22), create sotto l’autorità della Commissione.

(66)

I servizi governativi del programma potrebbero essere utilizzati in missioni e operazioni critiche di sicurezza intrinseca ed estrinseca da parte dei soggetti dell’Unione e degli Stati membri. Al fine di tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri servono pertanto misure volte a garantire il necessario livello di indipendenza da terze parti (paesi terzi ed entità di paesi terzi), che contemplino tutti gli elementi del programma. Tali misure potrebbero includere le tecnologie spaziali e di terra a livello di componente, sottosistema o sistema, le industrie manifatturiere, i proprietari e gli operatori di sistemi spaziali e l’ubicazione fisica delle componenti dei sistemi di terra.

(67)

Solo sulla base di un accordo da concludere a norma dell’articolo 218 TFUE i membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati nonché i paesi interessati dalla politica europea di vicinato e altri paesi terzi possono essere autorizzati a partecipare al programma.

(68)

A norma della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio (23), le persone e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d’oltremare dovrebbero essere ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso.

(69)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (24), è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma. La valutazione del programma dovrebbe tenere conto delle conclusioni della valutazione del programma spaziale dell’Unione relativa alla componente GOVSATCOM svolta nel quadro del regolamento (UE) 2021/696.

(70)

Al fine di garantire la costante adeguatezza degli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma, nonché del quadro di sorveglianza e di valutazione del programma, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell’allegato del presente regolamento per quanto riguarda gli indicatori, all’integrazione del presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione, nonché all’integrazione del presente regolamento specificando le caratteristiche della banca dati delle risorse spaziali del programma come pure la metodologia e i processi per mantenerla e aggiornarla. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(71)

Nell’interesse di una sana governance pubblica e date le sinergie tra il programma e la componente GOVSATCOM, il comitato del programma istituito nel quadro del regolamento (UE) 2021/696 nella configurazione GOVSATCOM dovrebbe fungere anche da comitato ai fini del programma. Per le questioni attinenti alla sicurezza del programma, il comitato del programma dovrebbe riunirsi in una specifica configurazione di sicurezza.

(72)

Poiché una sana governance pubblica richiede una gestione uniforme del programma, una maggiore rapidità delle decisioni e la parità di accesso alle informazioni, i rappresentanti dei soggetti cui sono stati affidati compiti legati al programma potrebbero essere in grado di partecipare in veste di osservatori ai lavori del comitato del programma istituito in applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). Per gli stessi motivi, anche i rappresentanti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali che hanno stipulato con l’Unione un accordo internazionale concernente il programma potrebbero partecipare ai lavori del comitato del programma, con le necessarie garanzie di sicurezza e secondo i termini di tali accordi. I rappresentanti dei soggetti cui sono stati affidati compiti legati al programma, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali non dovrebbero essere autorizzati a prendere parte alle votazioni del comitato del programma. Le condizioni per la partecipazione degli osservatori e dei partecipanti ad hoc dovrebbero essere stabilite nel regolamento interno del comitato del programma.

(73)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione relativamente all’adozione di norme dettagliate per la fornitura di servizi governativi, dei requisiti operativi per i servizi governativi, del portafoglio servizi per i servizi governativi, delle decisioni di contributo in relazione agli accordi di contributo e dei programmi di lavoro, nonché alla definizione di requisiti supplementari per la partecipazione al programma di paesi terzi e organizzazioni internazionali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(74)

In generale i servizi governativi basati sull’infrastruttura governativa dovrebbero essere forniti a titolo gratuito agli utenti autorizzati dai governi. Tuttavia, la capacità di tali servizi è limitata. Se dopo l’analisi la Commissione conclude che vi è una carenza di capacità, dovrebbe essere consentita l’adozione di una politica di determinazione dei prezzi, in casi debitamente giustificati in cui la domanda supera le capacità di accesso, nel quadro delle norme dettagliate per la fornitura di servizi, al fine di far corrispondere l’offerta e la domanda di servizi. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l’adozione di tale politica di determinazione dei prezzi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(75)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle misure richieste per determinare l’ubicazione dei centri appartenenti all’infrastruttura governativa di terra. Per la scelta dell’ubicazione di tali centri, la Commissione dovrebbe poter tenere conto dei requisiti operativi e di sicurezza nonché dell’infrastruttura esistente. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(76)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione di requisiti generali di sicurezza. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Gli Stati membri dovrebbero poter esercitare il massimo controllo sui requisiti generali di sicurezza del programma. Nell’adottare atti di esecuzione nell’ambito della sicurezza del programma, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato del programma riunito in una specifica configurazione di sicurezza. Tenuto conto della sensibilità delle questioni di sicurezza, il presidente del comitato del programma dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato del programma. La Commissione non dovrebbe adottare atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti generali di sicurezza del programma in caso di mancanza di un parere del comitato del programma. Qualora sia altrimenti previsto di coinvolgere la configurazione di sicurezza del comitato del programma, tale coinvolgimento dovrebbe avvenire conformemente al regolamento interno del comitato del programma.

(77)

Il programma completa l’attuale programma spaziale dell’Unione integrandone ed ampliandone gli obiettivi e le azioni per creare un sistema di connettività sicura e spaziale per l’Unione. La valutazione del programma dovrebbe tenerne conto.

(78)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione che oltrepassano le capacità tecniche e finanziarie di un singolo Stato membro, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(79)

È opportuno istituire il programma per un periodo di cinque anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (26) («QFP 2021-2027»).

(80)

Per consentire che la sua attuazione possa iniziare il prima possibile, al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma dell’Unione per una connettività sicura («programma») per la restante durata del QFP 2021-2027. Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2023-2027, le forme di finanziamento dell’Unione, le regole di erogazione dei finanziamenti, nonché le regole per l’attuazione del programma, tenendo conto del regolamento (UE) 2021/696.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«veicolo spaziale»: un veicolo spaziale quale definito all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2021/696;

2)

«detriti spaziali»: detriti spaziali quali definiti all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2021/696;

3)

«payload»: le apparecchiature trasportate da un veicolo spaziale per lo svolgimento di una particolare missione nello spazio;

4)

«ecosistema spaziale»: una rete di imprese, dalle start-up più piccole alle imprese più grandi, che interagiscono tra loro e operano in catene del valore nel settore spaziale includendo i segmenti upstream e downstream del mercato spaziale;

5)

«infrastruttura europea di comunicazione quantistica» o «EuroQCI»: un’infrastruttura spaziale, di terra e terrestre interconnessa integrata nel sistema di connettività sicura e che utilizza tecnologie quantistiche;

6)

«polo GOVSATCOM»: un polo GOVSATCOM quale definito all’articolo 2, punto 23), del regolamento (UE) 2021/696;

7)

«Agenzia»: l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale istituita dal regolamento (UE) 2021/696;

8)

«informazioni classificate UE» o «ICUE»: informazioni classificate UE o ICUE quali definite all’articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2021/696;

9)

«informazioni sensibili non classificate»: informazioni sensibili non classificate quali definite all’articolo 2, punto 26), del regolamento (UE) 2021/696;

10)

«operazione di finanziamento misto»: un’operazione di finanziamento misto quale definita all’articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/696.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

a)

garantire la fornitura e la disponibilità a lungo termine di un accesso ininterrotto all’interno dell’Unione e a livello mondiale a servizi di comunicazione satellitare per scopi governativi che siano sicuri, autonomi, di elevata qualità, affidabili ed efficienti in termini di costi per gli utenti autorizzati dai governi istituendo un sistema di connettività sicura multi-orbitale sotto controllo civile e sostenendo la protezione delle infrastrutture critiche ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (27), la conoscenza situazionale, le azioni esterne, la gestione delle crisi e le applicazioni essenziali per l’economia, l’ambiente, la sicurezza e la difesa, aumentando in tal modo la resilienza e l’autonomia dell’Unione e degli Stati membri e rafforzando la loro base tecnologica e industriale di comunicazione satellitare, evitando nel contempo un’eccessiva dipendenza da soluzioni di paesi terzi, in particolare per le infrastrutture critiche e l’accesso allo spazio;

b)

consentire al settore privato di fornire servizi commerciali o servizi destinati agli utenti autorizzati dai governi sulla base di infrastrutture commerciali a condizioni di mercato, conformemente al diritto dell’Unione applicabile in materia di concorrenza, al fine di agevolare, tra l’altro, l’ulteriore sviluppo della connettività a banda larga ad alta velocità e senza interruzioni a livello mondiale, nonché l’eliminazione delle zone morte delle comunicazioni e l’aumento della coesione tra i territori degli Stati membri, colmando nel contempo il divario digitale e contribuendo, se del caso, agli obiettivi generali di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/1972.

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

completare e integrare le capacità esistenti e future della componente GOVSATCOM nel sistema di connettività sicura;

b)

migliorare la resilienza, la sicurezza e l’autonomia dei servizi di comunicazione dell’Unione e degli Stati membri;

c)

sviluppare ulteriormente e integrare gradualmente EuroQCI nel sistema di connettività sicura;

d)

garantire il diritto d’uso degli slot orbitali e delle pertinenti frequenze;

e)

aumentare la solidità dei servizi di comunicazione dell’Unione e degli Stati membri e la ciberresilienza dell’Unione sviluppando la ridondanza, la protezione informatica passiva, proattiva e reattiva e la cibersicurezza operativa nonché misure di protezione contro le minacce informatiche e altre misure contro le minacce elettromagnetiche;

f)

consentire, ove possibile, lo sviluppo di servizi di comunicazione e di ulteriori servizi non di comunicazione, in particolare migliorando le componenti del programma spaziale dell’Unione, creando sinergie tra le stesse e ampliando le loro capacità e i loro servizi, nonché lo sviluppo di servizi non di comunicazione da fornire agli Stati membri, ospitando sottosistemi satellitari aggiuntivi, tra cui i payload;

g)

incoraggiare l’innovazione, l’efficienza, nonché lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie di rottura e di modelli di business innovativi in tutto l’ecosistema spaziale europeo, compresi gli attori del New Space, i nuovi operatori, le start-up e le PMI, al fine di rafforzare la competitività del settore spaziale dell’Unione;

h)

migliorare la connettività sicura in zone geografiche di interesse strategico, quali l’Africa e l’Artico, nonché le regioni del Baltico, del Mar Nero, del Mediterraneo e l’Atlantico;

i)

migliorare la sicurezza e la sostenibilità delle attività nello spazio extra-atmosferico attuando misure appropriate per garantire e promuovere un comportamento responsabile nello spazio in sede di attuazione del programma, anche cercando di impedire la proliferazione dei detriti spaziali.

3.   La definizione delle priorità e lo sviluppo degli ulteriori servizi o interfacce non di comunicazione di cui al paragrafo 2, lettera f), del presente articolo, e il relativo finanziamento rispettano gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/696 e sono esaminati dal comitato del programma riunito nella pertinente configurazione di cui al regolamento (UE) 2021/696.

Articolo 4

Attività del programma

1.   La fornitura dei servizi governativi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, è assicurata mediante le seguenti attività suddivise in fasi, che completano e integrano la componente GOVSATCOM nel sistema di connettività sicura:

a)

attività di definizione, progettazione, sviluppo, convalida e relative attività di realizzazione per la costruzione dell’infrastruttura spaziale e di terra necessaria per la fornitura dei primi servizi governativi entro il 2024;

b)

attività graduali di realizzazione per completare l’infrastruttura spaziale e di terra necessaria per la fornitura di servizi governativi avanzati al fine di soddisfare quanto prima le esigenze degli utenti autorizzati dai governi, puntando a raggiungere la piena capacità operativa entro il 2027;

c)

lo sviluppo e la realizzazione di EuroQCI ai fini della sua graduale integrazione nel sistema di connettività sicura;

d)

attività operative che forniscono servizi governativi, comprendenti la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo e la protezione dell’infrastruttura spaziale e di terra, compresa la gestione del rinnovo e dell’obsolescenza;

e)

lo sviluppo delle future generazioni dell’infrastruttura spaziale e di terra ed evoluzione dei servizi governativi.

2.   La fornitura di servizi commerciali è assicurata dai contraenti di cui all’articolo 19.

Articolo 5

Infrastruttura del sistema di connettività sicura

1.   Il sistema di connettività sicura è istituito mediante la definizione, la progettazione, lo sviluppo, la costruzione e la gestione di un’infrastruttura di connettività multi-orbitale adeguata all’evoluzione della domanda governativa di comunicazioni satellitari e che offra una bassa latenza. È modulare al fine di soddisfare gli obiettivi di cui all’articolo 3 e di istituire il portafoglio servizi per i servizi governativi di cui all’articolo 10, paragrafo 1. Completa e integra le capacità esistenti e future utilizzate nel quadro della componente GOVSATCOM. Consiste in un’infrastruttura governativa di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e un’infrastruttura commerciale di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

2.   L’infrastruttura governativa del sistema di connettività sicura comprende tutte le relative risorse spaziali e di terra necessarie per la fornitura dei servizi governativi secondo le modalità di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), comprese le risorse seguenti:

a)

satelliti o sottosistemi satellitari, tra cui i payload;

b)

EuroQCI;

c)

infrastruttura per il monitoraggio della sicurezza delle infrastrutture governative e dei servizi governativi;

d)

infrastrutture di terra per la fornitura dei servizi agli utenti autorizzati dai governi, compresa l’infrastruttura del segmento di terra GOVSATCOM che deve essere potenziata, in particolare i poli GOVSATCOM di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) 2021/696.

L’infrastruttura governativa ospita, se del caso, sottosistemi satellitari aggiuntivi, in particolare payload, che possono essere utilizzati nell’ambito dell’infrastruttura spaziale delle componenti del programma spaziale dell’Unione di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/696 secondo i termini e le condizioni stabiliti in tale regolamento, come pure sottosistemi satellitari utilizzati per la fornitura di servizi non di comunicazione agli Stati membri.

3.   Ove necessario, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per determinare l’ubicazione dei centri appartenenti all’infrastruttura governativa di terra, conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 30, paragrafo 3, del presente regolamento, e secondo un processo aperto e trasparente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 47, paragrafo 3, del presente regolamento.

Per la tutela degli interessi di sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri, i centri di cui al primo comma del presente paragrafo sono, ove possibile, ubicati nel territorio degli Stati membri e disciplinati da una convenzione di accoglienza sotto forma di un accordo amministrativo tra l’Unione e lo Stato membro interessato.

Qualora non sia possibile ubicare i centri nel territorio degli Stati membri, la Commissione può determinare l’ubicazione di tali centri nel territorio di membri dell’EFTA che sono membri del SEE o nel territorio di un altro paese terzo, subordinatamente alla conclusione di una convenzione di accoglienza tra l’Unione e il paese terzo interessato a norma dell’articolo 218 TFUE.

Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, l’ubicazione dei poli GOVSATCOM è determinata conformemente all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696.

4.   L’infrastruttura commerciale del sistema di connettività sicura comprende tutte le risorse spaziali e terrestri diverse da quelle che fanno parte dell’infrastruttura governativa. L’infrastruttura commerciale non compromette le prestazioni o la sicurezza dell’infrastruttura governativa. L’infrastruttura commerciale e tutti i relativi rischi sono interamente finanziati dai contraenti di cui all’articolo 19 al fine di soddisfare l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

5.   Al fine di tutelare gli interessi di sicurezza dell’Unione, le risorse spaziali dell’infrastruttura governativa sono lanciate da fornitori di servizi esistenti e futuri, ivi compresi fornitori che utilizzano lanciatori di piccole dimensioni e microlanciatori, che soddisfano le condizioni di ammissibilità e di partecipazione di cui all’articolo 22 e, solo in circostanze eccezionali e giustificate, dal territorio di un paese terzo.

Articolo 6

Proprietà e uso dei beni

1.   L’Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali che fanno parte dell’infrastruttura governativa sviluppata nell’ambito del programma di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 19, paragrafo 10, ad eccezione dell’infrastruttura terrestre EuroQCI, che è di proprietà degli Stati membri. A tal fine la Commissione garantisce che i contratti, gli accordi e le altre intese relativi alle attività che possono creare o sviluppare tali beni contengano disposizioni che garantiscano all’Unione la proprietà di tali beni.

2.   La Commissione garantisce all’Unione i diritti seguenti:

a)

il diritto d’uso delle frequenze necessarie per la trasmissione dei segnali generati dall’infrastruttura governativa, conformemente alle leggi, alle normative e ai pertinenti accordi di licenza applicabili, resa possibile dalle pertinenti notifiche delle frequenze messe a disposizione dagli Stati membri, che restano sotto la responsabilità degli Stati membri;

b)

il diritto di dare priorità alla fornitura dei servizi governativi rispetto ai servizi commerciali, conformemente ai termini e alle condizioni da stabilire nei contratti di cui all’articolo 19 e tenendo conto delle esigenze degli utenti autorizzati dai governi di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

3.   La Commissione si adopera per concludere contratti, accordi o altre intese con terze parti, compresi i contraenti di cui all’articolo 19, per quanto riguarda:

a)

i diritti di proprietà preesistenti riguardo a beni materiali o immateriali che fanno parte dell’infrastruttura governativa;

b)

l’acquisizione della proprietà o dei diritti di licenza riguardo ad altri beni materiali e immateriali necessari per l’attuazione dell’infrastruttura governativa.

4.   Qualora i beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano costituiti da diritti di proprietà intellettuale, la Commissione gestisce tali diritti nel modo più efficace possibile tenendo conto:

a)

della necessità di proteggere e valorizzare i beni;

b)

degli interessi legittimi di tutti i portatori di interessi coinvolti;

c)

della necessità di garantire mercati competitivi e ben funzionanti e di sviluppare le nuove tecnologie;

d)

della necessità di garantire la continuità dei servizi forniti dal programma.

5.   Se del caso, la Commissione garantisce che i pertinenti contratti, accordi e altre intese comprendano la possibilità di trasferire tali diritti di proprietà intellettuale a terzi o di concedere a terzi licenze per tali diritti, incluso al creatore della proprietà intellettuale, e che tali terzi possano liberamente godere di tali diritti qualora necessario per l’esecuzione dei loro compiti a norma del presente regolamento.

Articolo 7

Azioni a sostegno di un ecosistema spaziale innovativo e competitivo dell’Unione

1.   Conformemente all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento, il programma sostiene un ecosistema spaziale innovativo e competitivo dell’Unione, compreso il New Space, e in particolare le attività indicate all’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/696.

2.   La Commissione stimola l’innovazione nell’ecosistema spaziale dell’Unione, compreso il New Space, per tutta la durata del programma:

a)

stabilendo criteri per l’aggiudicazione dei contratti di cui all’articolo 19 garantendo la più ampia partecipazione possibile delle start-up e delle PMI provenienti da tutta l’Unione e lungo l’intera catena del valore;

b)

imponendo ai contraenti di cui all’articolo 19 la presentazione di un piano per massimizzare, in conformità dell’articolo 21, l’integrazione dei nuovi operatori, delle start-up e delle PMI di tutta l’Unione nelle attività previste dai contratti di cui all’articolo 19;

c)

esigendo, mediante i contratti di cui all’articolo 19, che i nuovi operatori, le start-up, le PMI e le società a media capitalizzazione di tutta l’Unione siano in grado di prestare i propri servizi agli utenti finali;

d)

promuovendo l’uso e lo sviluppo di standard aperti, tecnologie open source e interoperabilità nell’architettura del sistema di connettività sicura, al fine di consentire sinergie, ottimizzare i costi, migliorare l’affidabilità, favorire l’innovazione e sfruttare i benefici di un’ampia concorrenza;

e)

promuovendo lo sviluppo e la produzione nell’Unione di tecnologie critiche, necessarie per sfruttare i servizi governativi.

3.   Inoltre, la Commissione:

a)

sostiene l’aggiudicazione e l’aggregazione dei contratti di servizi per le esigenze del programma, allo scopo di sfruttare e stimolare gli investimenti privati a lungo termine, anche attraverso l’aggiudicazione congiunta;

b)

promuove e incoraggia una maggiore partecipazione delle donne e stabilisce obiettivi in materia di uguaglianza e inclusione nella documentazione di gara;

c)

contribuisce allo sviluppo di competenze avanzate nei settori correlati allo spazio e alle attività di formazione.

Articolo 8

Sostenibilità ambientale e sociale

1.   Il programma è attuato nell’ottica di garantire la sostenibilità ambientale e spaziale. A tal fine, i contratti e le procedure di cui all’articolo 19 includono disposizioni riguardanti:

a)

la riduzione al minimo delle emissioni di gas a effetto serra generate dallo sviluppo, dalla produzione e dalla realizzazione dell’infrastruttura;

b)

la creazione di un sistema di compensazione delle restanti emissioni di gas a effetto serra;

c)

misure idonee per ridurre l’inquinamento da radiazioni visibili e invisibili imputabile a veicoli spaziali, che può ostacolare le osservazioni astronomiche o qualsiasi altro tipo di ricerca e osservazione;

d)

l’uso di adeguate tecnologie anticollisione per i veicoli spaziali;

e)

la presentazione e l’attuazione di un piano globale di riduzione dei detriti spaziali prima della fase di realizzazione, compresi i dati sul posizionamento orbitale, al fine di garantire che i satelliti della costellazione evitino i detriti spaziali.

2.   I contratti e le procedure di cui all’articolo 19 del presente regolamento includono l’obbligo di fornire dati, in particolare dati sulle effemeridi e le manovre pianificate, ai soggetti incaricati della produzione di informazioni SST quali definite all’articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2021/696 e servizi SST di cui all’articolo 55 di tale regolamento.

3.   La Commissione garantisce il mantenimento di una banca dati esaustiva delle risorse spaziali del programma, contenente in particolare i dati relativi agli aspetti di sostenibilità ambientale e spaziale.

4.   La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 45, al fine di integrare il presente regolamento specificando le caratteristiche della banca dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo e definendo la metodologia e i processi per mantenere e aggiornare la banca dati.

5.   L’ambito di applicazione degli atti delegati adottati conformemente al paragrafo 4 è limitato a:

a)

le risorse spaziali di proprietà dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 19, paragrafo 10;

b)

i beni spaziali di proprietà dei contraenti richiamati all’articolo 19, di cui all’articolo 5, paragrafo 4, e all’articolo 19, paragrafo 10.

CAPO II

Servizi e partecipanti

Articolo 9

Servizi governativi

1.   Sono forniti servizi governativi ai partecipanti al programma di cui all’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3.

2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sulla fornitura di servizi governativi, tenendo conto dell’articolo 66 del regolamento (UE) 2021/696, sulla base della domanda consolidata delle esigenze attuali e previste per i diversi servizi quali individuate insieme agli Stati membri, dell’assegnazione dinamica delle risorse e della definizione delle priorità dei servizi governativi tra i diversi partecipanti al programma, in funzione della pertinenza e della criticità delle esigenze degli utenti e, se del caso, dell’efficienza in termini di costi.

3.   I servizi governativi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, sono forniti gratuitamente agli utenti autorizzati dai governi.

4.   La Commissione acquista i servizi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, a condizioni di mercato, conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento finanziario con l’obiettivo di garantire la fornitura di tali servizi a tutti gli Stati membri. La capacità e la dotazione di bilancio per tali servizi sono determinate con precisione nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo sulla base dei contributi forniti dagli Stati membri.

5.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo la Commissione, in casi debitamente giustificati, ove strettamente necessario per far corrispondere l’offerta e la domanda di servizi governativi, adotta, mediante atti di esecuzione, una politica di determinazione dei prezzi che sia coerente con la politica tariffaria di cui all’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696.

Adottando tale politica di determinazione dei prezzi, la Commissione garantisce che la fornitura di servizi governativi non falsi la concorrenza, che non vi sia carenza di servizi governativi e che il prezzo individuato non comporti una sovracompensazione dei contraenti di cui all’articolo 19.

6.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 5 sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 47, paragrafo 3.

7.   La fornitura graduale di servizi governativi è assicurata come stabilito nel portafoglio servizi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, in funzione della disponibilità dell’infrastruttura del sistema di connettività sicura, a seguito dell’attuazione delle attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), e, se del caso, basandosi e facendo leva sui servizi e sulle capacità esistenti.

8.   È garantita la parità di trattamento degli Stati membri quando forniscono servizi governativi conformemente alle loro esigenze di cui all’articolo 25, paragrafo 7.

Articolo 10

Portafoglio servizi per i servizi governativi

1.   Il portafoglio servizi per i servizi governativi è istituito conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. Esso comprende almeno le seguenti categorie di servizi e integra il portafoglio per i servizi GOVSATCOM di cui all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/696:

a)

servizi limitati agli utenti autorizzati dai governi sulla base dell’infrastruttura governativa, che richiedono un livello elevato di sicurezza e non sono adatti ai servizi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, quali un servizio solido, globale e a bassa latenza o un sistema solido di ritrasmissione di dati spaziali;

b)

servizi di comunicazione quantistica, come i servizi QKD.

2.   Il portafoglio servizi per i servizi governativi comprende anche i servizi agli utenti autorizzati dai governi sulla base dell’infrastruttura commerciale, quali servizi sicuri, globali a bassa latenza o servizi a banda stretta globali.

3.   Il portafoglio servizi per i servizi governativi comprende anche le specifiche tecniche per ciascuna categoria di servizio, quali la copertura geografica, la frequenza, la larghezza di banda, le apparecchiature degli utenti e le caratteristiche di sicurezza.

4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il portafoglio servizi per i servizi governativi. Gli atti di esecuzione in questione si basano sui requisiti operativi di cui al paragrafo 5, sui contributi degli Stati membri e sui requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 30, paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 47, paragrafo 3.

5.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i requisiti operativi per i servizi governativi sotto forma di specifiche tecniche e piani di attuazione, in relazione in particolare alla gestione delle crisi, alla conoscenza situazionale, alla gestione delle infrastrutture chiave, comprese le reti di comunicazione diplomatica e di difesa, e altre esigenze degli utenti autorizzati dai governi. Tali requisiti operativi sono basati sulle esigenze degli utenti del programma, sono adattate per coprire la domanda confermata e tengono conto dei requisiti derivanti dalle apparecchiature degli utenti e dalle reti esistenti, nonché dei requisiti operativi per i servizi GOVSATCOM adottati a norma dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 47, paragrafo 3, del presente regolamento.

6.   I termini e le condizioni per la fornitura di servizi forniti attraverso l’infrastruttura commerciale, e i rischi connessi, sono stabiliti nei contratti di cui all’articolo 19.

Articolo 11

Partecipanti al programma e autorità competenti per il programma

1.   Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE sono partecipanti al programma nella misura in cui autorizzano gli utenti dei servizi governativi o mettono a disposizione capacità, siti o strutture.

2.   Le agenzie e gli organismi dell’Unione possono diventare partecipanti al programma nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere i loro compiti e in conformità delle disposizioni dettagliate stabilite in un accordo amministrativo concluso tra l’agenzia o l’organismo interessati e l’istituzione dell’Unione responsabile della sua vigilanza.

3.   I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono diventare partecipanti al programma in conformità dell’articolo 39.

4.   Ciascun partecipante al programma designa un’autorità competente per la connettività sicura.

Si considera che i partecipanti al programma soddisfino il requisito di cui al primo comma se rispondono a entrambi i criteri seguenti:

a)

sono anche partecipanti GOVSATCOM conformemente all’articolo 68 del regolamento (UE) 2021/696;

b)

hanno designato un’autorità competente conformemente all’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/696.

5.   La definizione delle priorità dei servizi governativi tra gli utenti autorizzati da ciascun partecipante al programma è determinata e attuata da tale partecipante al programma.

6.   Un’autorità competente per la connettività sicura di cui al paragrafo 4 garantisce che:

a)

i servizi governativi siano utilizzati conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 30, paragrafo 3;

b)

i diritti di accesso ai servizi governativi siano determinati e gestiti;

c)

le apparecchiature degli utenti necessarie per l’uso dei servizi governativi e le informazioni e le connessioni di comunicazione elettronica associate siano utilizzate e gestite conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 30, paragrafo 3;

d)

sia istituito un punto di contatto centrale a fini di assistenza, se necessario, nella comunicazione dei rischi e delle minacce di sicurezza, in particolare il rilevamento di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che interessano i servizi nell’ambito del programma.

Articolo 12

Utenti dei servizi governativi

1.   I soggetti seguenti possono essere autorizzati come utenti dei servizi governativi:

a)

un’autorità pubblica dell’Unione o degli Stati membri o un organismo incaricato dell’esercizio dell’autorità pubblica;

b)

una persona fisica o giuridica che agisce per conto e sotto il controllo di un’entità di cui alla lettera a).

2.   Gli utenti dei servizi governativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono debitamente autorizzati dai partecipanti al programma di cui all’articolo 11 a utilizzare i servizi governativi e rispettano i requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 30, paragrafo 3.

CAPO III

Contributi di bilancio e meccanismi di finanziamento

Articolo 13

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 1,65 miliardi di EUR a prezzi correnti.

La ripartizione indicativa dell’importo di cui al primo comma a titolo del QFP 2021-2027 è la seguente:

a)

1 miliardo di EUR a titolo della rubrica 1 (Mercato unico, innovazione e agenda digitale);

b)

0,5 miliardi di EUR a titolo della rubrica 5 (Sicurezza e difesa);

c)

0,15 miliardi di EUR a titolo della rubrica 6 (Vicinato e resto del mondo).

2.   Il programma è integrato da un importo pari a 0,75 miliardi di EUR erogati nell’ambito del programma Orizzonte Europa, della componente GOVSATCOM e dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) per un importo indicativo massimo, rispettivamente, di 0,38 miliardi di EUR, 0,22 miliardi di EUR e 0,15 miliardi di EUR. Tali finanziamenti sono attuati nel rispetto degli obiettivi, delle norme e delle procedure stabiliti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2021/695, nella decisione (UE) 2021/764 e nei regolamenti (UE) 2021/696 e (UE) 2021/947.

3.   L’importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è utilizzato per coprire tutte le attività necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e per coprire l’acquisto dei servizi di cui all’articolo 9, paragrafo 4. Tali spese possono coprire anche:

a)

studi e riunioni di esperti, in particolare nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo;

b)

le attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione, che hanno legami diretti con gli obiettivi del presente regolamento e che si prefiggono in particolare di instaurare sinergie con altre politiche dell’Unione;

c)

le reti informatiche la cui funzione è elaborare e scambiare informazioni e le misure di gestione amministrativa attuate dalla Commissione, comprese quelle nel settore della sicurezza;

d)

l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

4.   Le azioni che ricevono un finanziamento cumulativo da diversi programmi dell’Unione sono sottoposte a audit solo una volta, relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.

5.   Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

6.   Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (28). La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 14

Finanziamento cumulativo e alternativo

Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito di un altro programma dell’Unione, compresi fondi in regime di gestione concorrente, può essere finanziata anche nell’ambito del programma, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato su base proporzionale secondo i documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

Articolo 15

Contributi aggiuntivi al programma

1.   Il programma può ricevere contributi finanziari aggiuntivi o contributi in natura da qualsiasi dei soggetti seguenti:

a)

agenzie e organismi dell’Unione;

b)

gli Stati membri, conformemente agli accordi pertinenti;

c)

i paesi terzi che partecipano al programma, conformemente agli accordi pertinenti;

d)

organizzazioni internazionali, conformemente agli accordi pertinenti.

2.   Il contributo finanziario aggiuntivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le entrate a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento sono trattati come entrate con destinazione specifica esterna, conformemente all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Articolo 16

Contributo dell’ESA

L’ESA, conformemente alle proprie norme e procedure interne, può contribuire attraverso i propri programmi facoltativi alle attività di sviluppo e convalida del programma derivanti dall’approccio in materia di appalti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, tutelando nel contempo gli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 17

Contributo del settore privato

I contraenti di cui all’articolo 19 finanziano interamente l’infrastruttura commerciale di cui all’articolo 5 al fine di soddisfare l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 18

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.

2.   Il programma può fornire finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre fornire finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.

CAPO IV

Attuazione del programma

Articolo 19

Modello di attuazione

1.   Il programma è attuato, se del caso, secondo un approccio graduale fino al completamento delle attività indicate all’articolo 4. La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, assicura che l’approccio in materia di appalti consenta la più ampia concorrenza possibile al fine di promuovere l’opportuna partecipazione dell’intera catena del valore industriale agli appalti relativi alla fornitura dei servizi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e agli appalti relativi all’acquisto dei servizi di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

2.   Le attività di cui all’articolo 4 del presente regolamento sono attuate mediante più contratti aggiudicati in conformità del regolamento finanziario e dei principi per l’aggiudicazione degli appalti di cui all’articolo 20 del presente regolamento e possono assumere la forma di contratti di concessione, contratti di forniture, di servizi o di lavori o contratti misti.

3.   I contratti di cui al presente articolo sono aggiudicati in regime di gestione diretta o indiretta e possono assumere la forma di un appalto interistituzionale, di cui all’articolo 165, paragrafo 1, del regolamento finanziario, tra la Commissione e l’Agenzia, nell’ambito del quale la Commissione assume il ruolo di amministrazione aggiudicatrice principale.

4.   L’approccio in materia di appalti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i contratti di cui al presente articolo sono conformi agli atti di esecuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafi 4 e 5.

5.   Se il risultato dell’approccio in materia di appalti di cui al paragrafo 1 del presente articolo assume la forma di contratti di concessione, tali contratti di concessione illustrano l’architettura dell’infrastruttura governativa del sistema di connettività sicura, i ruoli, le responsabilità, il regime finanziario e la ripartizione dei rischi tra l’Unione e i contraenti tenendo conto del regime di proprietà di cui all’articolo 6 e del finanziamento del programma a norma del capo III.

6.   Se un contratto di concessione non è aggiudicato, la Commissione assicura un’attuazione ottimale dell’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), aggiudicando, a seconda dei casi, un contratto di forniture, di servizi o di lavori o un contratto misto.

7.   La Commissione adotta le misure necessarie per garantire la continuità dei servizi governativi qualora i contraenti di cui al presente articolo non siano in grado di adempiere i loro obblighi.

8.   Se del caso, le procedure di aggiudicazione per i contratti di cui al presente articolo possono anche assumere la forma di appalti congiunti con gli Stati membri, conformemente all’articolo 165, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

9.   I contratti di cui al presente articolo garantiscono in particolare che la fornitura di servizi basati sull’infrastruttura commerciale preservi gli interessi essenziali dell’Unione e gli obiettivi generali e specifici del programma di cui all’articolo 3. Tali contratti comprendono altresì adeguate garanzie per evitare eventuali sovracompensazioni dei contraenti di cui al presente articolo, distorsioni della concorrenza, conflitti di interessi, discriminazioni indebite o altri vantaggi indiretti occulti. Tali garanzie possono comprendere l’obbligo di separazione contabile tra la fornitura di servizi governativi e la fornitura di servizi commerciali, compresa la costituzione di un’entità strutturalmente e giuridicamente distinta dall’operatore verticalmente integrato per la fornitura dei servizi governativi, nonché la fornitura di un accesso aperto, equo, ragionevole e non discriminatorio alle infrastrutture necessarie per la fornitura di servizi commerciali. I contratti garantiscono inoltre che le condizioni di cui all’articolo 22 siano soddisfatte per tutta la loro durata.

10.   Qualora i servizi governativi e commerciali si basino su sottosistemi o interfacce comuni per garantire le sinergie, i contratti di cui al presente articolo determinano anche quali di tali interfacce e sottosistemi comuni fanno parte dell’infrastruttura governativa, al fine di garantire la tutela degli interessi di sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 20

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

1.   L’aggiudicazione degli appalti pubblici nell’ambito del programma è eseguita conformemente alle norme in materia di appalti stabilite nel regolamento finanziario.

2.   Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ai fini del programma, a integrazione dei principi stabiliti nel regolamento finanziario, l’amministrazione aggiudicatrice agisce conformemente ai principi seguenti:

a)

promuovere in tutti gli Stati membri, in tutta l’Unione e lungo l’intera catena di approvvigionamento, la partecipazione più ampia e aperta possibile degli operatori economici, in particolare dei nuovi operatori, delle start-up e delle PMI, anche in caso di subappalto degli offerenti;

b)

assicurare una concorrenza efficace nella gara d’appalto ed evitare, ove possibile, di dipendere da un solo fornitore, in particolare per apparecchiature e servizi critici, tenendo al contempo conto degli obiettivi di indipendenza tecnologica e di continuità dei servizi;

c)

applicare i principi di concorrenza e accesso aperto, indicendo gare d’appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e aggiornate, fornire informazioni chiare sulle norme e sulle procedure applicabili agli appalti, sui criteri di selezione e di aggiudicazione e su ogni altro dato pertinente che consenta di mettere tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità;

d)

proteggere la sicurezza e l’interesse pubblico dell’Unione e dei suoi Stati membri, anche rafforzando l’autonomia strategica dell’Unione, in particolare sul piano tecnologico, eseguendo valutazioni del rischio e attuando misure per mitigare il rischio di perturbazione, ad esempio quando è disponibile un solo fornitore;

e)

rispettare i requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 30, paragrafo 3, e contribuire alla tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione e degli Stati membri;

f)

in deroga all’articolo 167 del regolamento finanziario, usare, se del caso, molteplici fonti di approvvigionamento, al fine di garantire un migliore controllo complessivo del programma, dei suoi costi e del suo calendario;

g)

promuovere l’accessibilità, la continuità e l’affidabilità dei servizi;

h)

migliorare la sicurezza e la sostenibilità delle attività nello spazio extra-atmosferico attuando misure adeguate in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 8;

i)

garantire l’effettiva promozione delle pari opportunità per tutti nonché l’attuazione dell’integrazione della prospettiva di genere e della dimensione di genere e mirare ad affrontare le cause dello squilibrio di genere, rivolgendo particolare attenzione a garantire l’equilibrio di genere in seno ai comitati di valutazione.

Articolo 21

Subappalto

1.   Al fine di incoraggiare i nuovi operatori, le start-up e le PMI in tutta l’Unione e la loro partecipazione transfrontaliera, e di offrire la più ampia copertura geografica possibile proteggendo nel contempo l’autonomia dell’Unione, l’amministrazione aggiudicatrice richiede all’offerente di subappaltare parte dell’appalto a società diverse da quelle appartenenti al gruppo dell’offerente, mediante bandi di gara competitivi ai livelli di subappalto appropriati.

2.   Per gli appalti di valore superiore a 10 milioni di EUR, l’amministrazione aggiudicatrice garantisce che almeno il 30 % del valore dell’appalto sia subappaltato a società esterne al gruppo dell’offerente principale, tramite bandi di gara competitivi a vari livelli di subappalto, in particolare al fine di consentire la partecipazione transfrontaliera delle PMI all’ecosistema spaziale.

3.   L’offerente motiva il mancato soddisfacimento di una richiesta di cui al paragrafo 1 o lo scostamento dalla percentuale di cui al paragrafo 2.

4.   La Commissione informa il comitato del programma di cui all’articolo 47 in merito al rispetto degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo per i contratti stipulati successivamente al 20 marzo 2023.

Articolo 22

Condizioni di ammissibilità e di partecipazione per preservare la sicurezza, l’integrità e la resilienza dei sistemi operativi dell’Unione

Condizioni di ammissibilità e di partecipazione si applicano alle procedure di aggiudicazione eseguite nell’attuazione del programma, ove necessario e opportuno per preservare la sicurezza, l’integrità e la resilienza dei sistemi operativi dell’Unione di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/696, tenendo conto dell’obiettivo di promuovere l’autonomia strategica dell’Unione, in particolare in termini di tecnologia a livello di tecnologie e catene del valore fondamentali, preservando al tempo stesso un’economia aperta.

Articolo 23

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO V

Governance del programma

Articolo 24

Principi di governance

La governance del programma si basa sui principi seguenti:

a)

chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti nell’attuazione del programma;

b)

garanzia della rilevanza della struttura di governance rispetto alle esigenze specifiche del programma e delle misure, a seconda dei casi;

c)

controllo rigoroso del programma, compresa una rigida aderenza a costi, calendario e prestazioni da parte di tutte le entità, in conformità dei rispettivi ruoli e compiti loro conferiti a norma del presente regolamento;

d)

gestione trasparente ed efficiente in termini di costi;

e)

continuità del servizio e continuità necessaria dell’infrastruttura, compresi il monitoraggio e la gestione della sicurezza, e protezione dalle minacce;

f)

considerazione sistematica e strutturata delle esigenze degli utenti dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dal programma, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche correlate;

g)

sforzi costanti per controllare e attenuare i rischi.

Articolo 25

Ruolo degli Stati membri

1.   Gli Stati membri possono contribuire con le loro competenze, conoscenze e assistenza tecniche, in particolare nel settore della sicurezza intrinseca ed estrinseca, o, ove opportuno e possibile, mettendo a disposizione del programma i dati, le informazioni, i servizi e le infrastrutture che si trovano sul loro territorio.

2.   Ove possibile, gli Stati membri mirano a garantire la coerenza e la complementarità delle pertinenti attività nonché l’interoperabilità delle loro capacità nell’ambito dei loro piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) con il programma.

3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento del programma.

4.   Gli Stati membri possono contribuire alla messa in sicurezza e alla protezione, al livello appropriato, delle frequenze necessarie per il programma.

5.   Gli Stati membri e la Commissione possono cooperare per ampliare la diffusione dei servizi governativi forniti dal programma.

6.   Nel settore della sicurezza gli Stati membri eseguono i compiti di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/696.

7.   Gli Stati membri comunicano le loro esigenze operative al fine di consolidare le capacità e precisare ulteriormente le specifiche dei servizi governativi. Essi forniscono inoltre consulenza alla Commissione relativamente a qualsiasi questione rientrante nei rispettivi settori di competenza, in particolare contribuendo alla preparazione degli atti di esecuzione.

8.   La Commissione può affidare, mediante accordi di contributo, compiti specifici a organizzazioni degli Stati membri qualora tali organizzazioni siano state designate dallo Stato membro interessato. La Commissione adotta le decisioni di contributo in relazione agli accordi di contributo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 26

Ruolo della Commissione

1.   La Commissione ha la responsabilità generale dell’attuazione del programma, anche nel settore della sicurezza, fatte salve le prerogative degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale. La Commissione determina conformemente al presente regolamento le priorità e l’evoluzione del programma, in linea con le necessità degli utenti debitamente stabilite, e ne sovrintende l’attuazione, fatte salve le altre politiche dell’Unione.

2.   La Commissione garantisce una chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra i vari soggetti coinvolti nel programma e ne coordina le attività. La Commissione garantisce inoltre che tutte le entità incaricate coinvolte nell’attuazione del programma tutelino gli interessi dell’Unione, garantiscano una sana gestione dei fondi dell’Unione e rispettino il regolamento finanziario e il presente regolamento.

3.   La Commissione indice un appalto per i contratti di cui all’articolo 19 e provvede alla relativa aggiudicazione e firma.

4.   La Commissione può affidare compiti relativi al programma all’Agenzia e all’ESA in regime di gestione indiretta, conformemente ai rispettivi ruoli e responsabilità di cui agli articoli 27 e 28. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 e promuovere la cooperazione più efficiente possibile tra la Commissione, l’Agenzia e l’ESA, la Commissione può concludere accordi di contributo con ciascuna entità incaricata.

La Commissione adotta le decisioni di contributo in relazione agli accordi di contributo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 47, paragrafo 2.

5.   Fatti salvi i compiti dei contraenti di cui all’articolo 19, dell’Agenzia o delle altre entità incaricate, la Commissione garantisce la diffusione e l’uso dei servizi governativi. Essa garantisce la complementarità, la coerenza, le sinergie e i collegamenti tra il programma e altri programmi e azioni dell’Unione.

6.   Se del caso, la Commissione garantisce la coerenza delle attività eseguite nel quadro del programma con le attività già realizzate nel settore spaziale a livello dell’Unione, nazionale o internazionale. Essa incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita l’interoperabilità delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale e, ove pertinente al programma, mira a garantire la coerenza del sistema di connettività sicura con le pertinenti attività e l’interoperabilità delle capacità sviluppate nell’ambito dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza.

7.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il comitato del programma di cui all’articolo 47, paragrafo 1, dei risultati parziali e definitivi della valutazione delle procedure di aggiudicazione e di ogni contratto, compresi i subappalti, con entità del settore pubblico e privato.

Articolo 27

Ruolo dell’Agenzia

1.   Il compito proprio dell’Agenzia consiste nel garantire, attraverso il suo comitato di accreditamento di sicurezza, l’accreditamento di sicurezza dell’infrastruttura governativa e dei servizi governativi conformemente al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/696.

2.   La Commissione affida all’Agenzia, mediante uno o più accordi di contributo, fatta salva la prontezza operativa dell’Agenzia, in particolare in termini di livello adeguato di risorse umane, i compiti seguenti:

a)

la gestione operativa totale o parziale dell’infrastruttura governativa del programma;

b)

la sicurezza operativa dell’infrastruttura governativa, compresi l’analisi del rischio e della minaccia, il monitoraggio della sicurezza, in particolare la definizione delle specifiche tecniche e delle procedure operative, e il monitoraggio della loro conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 30, paragrafo 3;

c)

la fornitura de servizi governativi, in particolare attraverso il polo GOVSATCOM;

d)

la gestione dei contratti di cui all’articolo 19, dopo l’aggiudicazione e la firma;

e)

il coordinamento generale degli aspetti dei servizi governativi relativi agli utenti in stretta collaborazione con gli Stati membri, le pertinenti agenzie dell’Unione, il SEAE e altre entità;

f)

le attività connesse alla diffusione tra gli utenti dei servizi offerti dal programma, fatte salve le attività svolte dai contraenti nell’ambito dei contratti di cui all’articolo 19.

3.   La Commissione può affidare all’Agenzia, mediante uno o più accordi di contributo, altri compiti, sulla base delle esigenze del programma.

4.   Quando sono affidate attività all’Agenzia, sono assicurate le risorse finanziarie, umane e amministrative necessarie per la loro realizzazione. A tal fine, la Commissione può destinare una parte del bilancio alle attività affidate all’Agenzia per il finanziamento delle risorse umane necessarie alla loro realizzazione.

5.   In deroga all’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento finanziario e fatta salva la valutazione della Commissione sulla tutela degli interessi dell’Unione, l’Agenzia può affidare ad altre entità, mediante accordi di contributo, specifiche attività nei rispettivi settori di competenza, alle condizioni di gestione indiretta applicabili alla Commissione.

Articolo 28

Ruolo dell’ESA

1.   A condizione che l’interesse dell’Unione sia tutelato, all’ESA sono affidati, nel settore di sua competenza, i compiti seguenti:

a)

la supervisione delle attività di sviluppo, di convalida e delle attività di realizzazione correlate di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), come anche dello sviluppo e dell’evoluzione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), svolti nell’ambito dei contratti di cui all’articolo 19 secondo termini e condizioni da concordare negli accordi di contributo di cui all’articolo 26, paragrafo 4, assicurando il coordinamento tra i compiti e il bilancio assegnati all’ESA a norma del presente articolo e l’eventuale contributo dell’ESA di cui all’articolo 16;

b)

la fornitura di consulenza alla Commissione, anche per quanto riguarda la preparazione di specifiche e l’attuazione degli aspetti tecnici del programma;

c)

la fornitura di sostegno riguardo alla valutazione dei contratti conclusi a norma dell’articolo 19;

d)

compiti connessi al segmento spaziale e al relativo segmento di terra dell’EuroQCI di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

2.   Sulla base di una valutazione della Commissione, all’ESA possono essere affidati altri compiti sulla base delle esigenze del programma, a condizione che tali compiti non duplichino le attività svolte da un’altra entità nell’ambito del programma e mirino a migliorare l’efficienza dell’attuazione delle attività del programma.

CAPO VI

Sicurezza del programma

Articolo 29

Principi di sicurezza

Al programma si applica l’articolo 33 del regolamento (UE) 2021/696.

Articolo 30

Governance della sicurezza

1.   La Commissione, nell’ambito delle sue competenze e con il sostegno dell’Agenzia, garantisce un elevato livello di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

a)

la protezione dell’infrastruttura, sia spaziale sia di terra, e la fornitura di servizi, in particolare contro gli attacchi fisici e informatici, incluse le interferenze con i flussi di dati;

b)

il controllo e la gestione dei trasferimenti di tecnologia;

c)

lo sviluppo e la conservazione all’interno dell’Unione delle competenze e delle conoscenze acquisite;

d)

la protezione delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate.

2.   La Commissione consulta il Consiglio e gli Stati membri in merito alla specifica e alla progettazione di qualsiasi aspetto dell’infrastruttura EuroQCI, in particolare la QKD relativa alla protezione delle ICUE.

La valutazione e l’approvazione di prodotti crittografici per la protezione delle ICUE sono effettuate nel rispetto dei rispettivi ruoli e settori di competenza del Consiglio e degli Stati membri.

L’autorità di accreditamento di sicurezza verifica nell’ambito del processo di accreditamento di sicurezza che siano utilizzati solo prodotti crittografici approvati.

3.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione provvede affinché siano effettuate analisi del rischio e della minaccia per l’infrastruttura governativa di cui all’articolo 5, paragrafo 2. In base a tali analisi determina, mediante atti di esecuzione, i requisiti generali di sicurezza. Nel far ciò la Commissione tiene conto dell’impatto di tali requisiti sul corretto funzionamento dell’infrastruttura governativa, in particolare in termini di costi, gestione dei rischi e calendario, provvedendo affinché non si riduca il livello di sicurezza generale, non si comprometta il funzionamento delle apparecchiature e si tenga conto dei rischi in materia di cibersicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 47, paragrafo 3.

4.   Al programma si applica l’articolo 34, paragrafi da 3 a 7, del regolamento (UE) 2021/696. Ai fini del presente regolamento, il termine «componente» di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/696 è inteso come «infrastruttura governativa», compresi i servizi governativi, e tutti i riferimenti all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 si intendono fatti al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 31

Sicurezza del sistema e dei servizi utilizzati

Ogni volta che il funzionamento del sistema o la fornitura dei servizi governativi possa compromettere la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri, si applica la decisione (PESC) 2021/698.

Articolo 32

Autorità per l’accreditamento di sicurezza

Il comitato di accreditamento di sicurezza istituito all’interno dell’Agenzia a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/696 è l’autorità per l’accreditamento di sicurezza per l’infrastruttura governativa e i servizi governativi connessi del programma.

Articolo 33

Principi generali di accreditamento di sicurezza

Le attività di accreditamento di sicurezza relative al programma sono condotte conformemente ai principi di cui all’articolo 37, lettere da a) a j), del regolamento (UE) 2021/696. Ai fini del presente regolamento, il termine «componente» di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/696 è inteso come «infrastruttura governativa» e tutti i riferimenti all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 si intendono fatti all’articolo 27, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 34

Composizione del comitato di accreditamento di sicurezza

1.   Al programma si applicano l’articolo 38, ad eccezione del paragrafo 2, lettere da c) a f), e del paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 39 del regolamento (UE) 2021/696.

2.   Oltre a quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il comitato di accreditamento di sicurezza ha i compiti seguenti:

a)

esaminare e, tranne per quanto riguarda i documenti che la Commissione deve adottare a norma dell’articolo 30, paragrafo 3, approvare tutta la documentazione relativa all’accreditamento di sicurezza;

b)

fornire consulenza, nel suo ambito di competenza, alla Commissione per quanto riguarda l’elaborazione di progetti di testo degli atti di cui all’articolo 30, paragrafo 3, anche in merito alla definizione delle procedure operative di sicurezza, e formulare una dichiarazione con la sua posizione finale;

c)

esaminare e approvare la valutazione dei rischi di sicurezza elaborata conformemente al processo di monitoraggio di cui all’articolo 37, lettera h), del regolamento (UE) 2021/696 e l’analisi del rischio e della minaccia elaborata conformemente all’articolo 30, paragrafo 3, del presente regolamento, e cooperare con la Commissione per stabilire misure di attenuazione dei rischi.

3.   Oltre a quanto disposto dal paragrafo 1 e in via eccezionale, solo i rappresentanti dei contraenti coinvolti nell’infrastruttura e nei servizi governativi possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza, in qualità di osservatori, per questioni che riguardano direttamente tali contraenti. Le modalità e le condizioni della loro partecipazione sono stabilite nel regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza.

Articolo 35

Modalità di voto del comitato di accreditamento di sicurezza

L’articolo 40 del regolamento (UE) 2021/696 si applica alle modalità di voto del comitato di accreditamento di sicurezza.

Articolo 36

Comunicazione e impatto delle decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza

1.   Alle decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza si applica l’articolo 41, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2021/696. Ai fini del presente regolamento, il termine «componente» di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) 2021/696 è inteso come «infrastruttura governativa».

2.   Il calendario dei lavori del comitato di accreditamento di sicurezza non intralcia il calendario delle attività previste nei programmi di lavoro di cui all’articolo 41, paragrafo 1.

Articolo 37

Ruolo degli Stati membri nell’accreditamento di sicurezza

Al programma si applica l’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/696.

Articolo 38

Protezione delle informazioni classificate

1.   Alle informazioni classificate relative al programma si applica l’articolo 43 del regolamento (UE) 2021/696.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’accordo sulla sicurezza e lo scambio di informazioni classificate tra le istituzioni dell’Unione e l’ESA, quest’ultima può produrre ICUE per quanto riguarda i compiti affidatile a norma dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2.

CAPO VII

Relazioni internazionali

Articolo 39

Partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali al programma

1.   Conformemente alle condizioni stabilite in accordi specifici conclusi a norma dell’articolo 218 TFUE, relativo alla partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, il programma è aperto alla partecipazione dei membri dell’EFTA che sono membri del SEE, nonché dei paesi terzi seguenti:

a)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

b)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

c)

i paesi terzi diversi dai paesi terzi di cui alle lettere a) e b).

2.   Conformemente a uno specifico accordo concluso a norma dell’articolo 218 TFUE, il programma è aperto alla partecipazione di un’organizzazione internazionale.

3.   L’accordo specifico di cui ai paragrafi 1 e 2:

a)

garantisce un giusto equilibrio tra i contributi del paese terzo o dell’organizzazione internazionale che partecipa ai programmi dell’Unione e i benefici che ne trae;

b)

stabilisce le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e i rispettivi costi amministrativi;

c)

non conferisce al paese terzo o all’organizzazione internazionale poteri decisionali per quanto riguarda il programma;

d)

garantisce all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

4.   Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e nell’interesse della sicurezza, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire requisiti supplementari per la partecipazione al programma di paesi terzi e organizzazioni internazionali, nella misura compatibile con gli accordi esistenti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 47, paragrafo 3.

Articolo 40

Accesso ai servizi governativi da parte di paesi terzi e organizzazioni internazionali

I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso ai servizi governativi a condizione che:

a)

concludano un accordo, in conformità dell’articolo 218 TFUE, che stabilisca i termini e le condizioni per l’accesso ai servizi governativi;

b)

si conformino all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696.

Ai fini del presente regolamento, i riferimenti al «programma» di cui all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696 si intendono fatti al «programma» istituito dal presente regolamento.

CAPO VIII

Programmazione, sorveglianza, valutazione, controllo

Articolo 41

Programmazione, sorveglianza e rendicontazione

1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono le azioni e il relativo bilancio necessari per conseguire gli obiettivi del programma e, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. I programmi di lavoro integrano i programmi di lavoro per la componente GOVSATCOM di cui all’articolo 100 del regolamento (UE) 2021/696.

La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 47, paragrafo 3.

2.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare l’allegato riguardo agli indicatori, ove ritenuto necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

4.   Qualora motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all’articolo 46.

5.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma.

A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

6.   Ai fini del paragrafo 2, i destinatari dei finanziamenti dell’Unione forniscono informazioni adeguate. I dati necessari per la verifica della performance sono raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo.

Articolo 42

Valutazione

1.   La Commissione effettua le valutazioni del programma con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.   Entro il 21 marzo 2024, e successivamente ogni anno, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai principali risultati dell’attuazione iniziale del programma, compresi il completamento delle attività di definizione, il consolidamento delle esigenze degli utenti e i piani di attuazione, nonché i pareri dei pertinenti portatori di interessi a livello dell’Unione e nazionale.

3.   Entro il 30 giugno 2026 la Commissione valuta l’attuazione del programma alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 3. A tal fine la Commissione valuta:

a)

le prestazioni del sistema di connettività sicura e dei servizi forniti nell’ambito del programma, in particolare la bassa latenza, l’affidabilità, l’autonomia e l’accesso globale;

b)

i modelli di governance e di attuazione, nonché la loro efficienza;

c)

l’evoluzione delle esigenze degli utenti del programma;

d)

la sinergia e la complementarità del programma con altri programmi dell’Unione, in particolare GOVSATCOM, e le altre componenti del programma spaziale dell’Unione;

e)

l’evoluzione delle capacità disponibili, le innovazioni e lo sviluppo di nuove tecnologie nell’ecosistema spaziale;

f)

la partecipazione di start-up e PMI in tutta l’Unione;

g)

l’impatto ambientale del programma, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 8;

h)

eventuali superamenti dei costi, la tempestività nel rispettare le scadenze stabilite per il progetto e l’efficacia della governance e della gestione del programma;

i)

l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione delle attività del programma.

Se del caso, la valutazione è corredata di una proposta adeguata.

4.   La valutazione del programma tiene conto dei risultati della valutazione della componente GOVSATCOM a norma dell’articolo 102 del regolamento (UE) 2021/696.

5.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

6.   I soggetti coinvolti nell’attuazione del presente regolamento trasmettono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per la valutazione di cui al paragrafo 1.

7.   Due anni dopo il conseguimento della piena capacità operativa, e successivamente ogni due anni, l’Agenzia pubblica, previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti, una relazione di mercato sull’impatto del programma sull’industria upstream e downstream dei satelliti commerciali dell’Unione, al fine di garantire il minimo impatto possibile sulla concorrenza e il mantenimento degli incentivi all’innovazione.

Articolo 43

Audit

Gli audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti, anche diversi da quelli incaricati dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 44

Protezione dei dati personali e della vita privata

Il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’espletamento dei compiti e delle attività di cui al presente regolamento, anche da parte dell’Agenzia, è effettuato conformemente al diritto applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 (30) e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (31).

CAPO IX

Atti delegati e di esecuzione

Articolo 45

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e all’articolo 41, paragrafo 3, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e all’articolo 41, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, o all’articolo 41, paragrafo3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 46

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 45, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 47

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma istituito dall’articolo 107 del regolamento (UE) 2021/696, nella configurazione GOVSATCOM. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Ai fini dell’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 30, paragrafo 3, del presente regolamento, il comitato del programma di cui al primo comma del presente paragrafo si riunisce nella configurazione di sicurezza di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/696.

Ai fini dell’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento, è debitamente coinvolto il comitato del programma nella configurazione di sicurezza di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/696.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Qualora il comitato del programma non esprima alcun parere sul progetto di atto di esecuzione di cui all’articolo 30, paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO X

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 48

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti.

3.   Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.

Articolo 49

Continuità dei servizi dopo il 2027

Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese necessarie per realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 3 al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma, nonché per coprire le spese delle attività operative critiche e della fornitura di servizi.

Articolo 50

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 marzo 2023.

(2)  Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

(3)  Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

(4)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(5)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(6)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(7)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione (UE) 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell’11.5.2021, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

(11)  Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(15)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(16)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(18)  Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

(19)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(20)  Decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio, del 30 aprile 2021, sulla sicurezza dei sistemi e servizi dispiegati, in funzione e usati nell’ambito del programma spaziale dell’Unione che possono incidere sulla sicurezza dell’Unione, e che abroga la decisione 2014/496/PESC (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 178).

(21)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(22)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(23)  Decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea, comprese le relazioni tra l’Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall’altro (Decisione sull’associazione d’oltremare, compresa la Groenlandia) (GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6).

(24)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(25)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(26)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

(27)  Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

(28)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(29)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(30)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(31)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma sarà oggetto di un rigoroso monitoraggio basato su una serie di indicatori volti a valutare in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi specifici del programma, con l’intento di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e i costi. A tale scopo, sono raccolti dati relativi agli indicatori chiave indicati di seguito.

1.

Obiettivo generale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a):

Indicatore 1.1:

i governi degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione possono accedere a una serie di servizi governativi iniziali nel 2024

Indicatore 1.2:

i governi degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione possono accedere alla piena capacità operativa che soddisfa le esigenze e la domanda degli utenti, stabilite nel portafoglio servizi, nel 2027

Indicatore 1.3:

percentuale di disponibilità del servizio governativo per ciascun servizio governativo fornito

Indicatore 1.4:

prestazioni in termini di velocità, larghezza di banda e latenza per ciascun servizio governativo fornito a livello mondiale

Indicatore 1.5:

percentuale di disponibilità geografica di tutti i servizi governativi forniti nei territori degli Stati membri

Indicatore 1.6:

percentuale dei servizi forniti in relazione al portafoglio servizi

Indicatore 1.7:

percentuale della capacità disponibile per ciascun servizio fornito

Indicatore 1.8:

costo di completamento

Indicatore 1.9:

partecipanti al programma e numero di paesi terzi e organizzazioni internazionali che partecipano al programma in conformità dell’articolo 39

Indicatore 1.10:

evoluzione delle capacità satellitari acquistate dalle istituzioni dell’Unione da attori di paesi terzi

Indicatore 1.11:

numero di lanci non effettuati dal territorio dell’Unione o dal territorio di membri dell’EFTA che sono membri del SEE

Indicatore 1.12:

numero di utenti autorizzati dai governi nell’Unione

2.

Obiettivo generale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b):

Indicatore 2.1:

percentuale di disponibilità del servizio commerciale

Indicatore 2.2:

prestazioni in termini di velocità, larghezza di banda, affidabilità e latenza del servizio commerciale di banda larga satellitare a livello mondiale

Indicatore 2.3:

percentuale di zone morte delle comunicazioni nei territori degli Stati membri

Indicatore 2.4:

importo investito dal settore privato

3.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a):

Indicatore 3.1:

i poli GOVSATCOM possono fornire servizi derivanti dal sistema di connettività sicura

Indicatore 3.2:

piena integrazione della capacità esistente del pool dell’Unione attraverso l’integrazione dell’infrastruttura di terra GOVSATCOM

4.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b):

Indicatore 4.1:

numero annuo di gravi interruzioni delle reti di telecomunicazione negli Stati membri dovute a situazioni di crisi e attenuate dai servizi governativi offerti dal sistema di connettività sicura

Indicatore 4.2:

soddisfazione degli utenti dei servizi autorizzati dai governi per quanto riguarda le prestazioni del sistema di connettività sicura misurata mediante indagine annuale

Indicatore 4.3:

convalida e accreditamento di varie tecnologie e protocolli di comunicazione

5.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c):

Indicatore 5.1:

numero di satelliti in orbita e funzionali necessari per il funzionamento di EuroQCI

6.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d):

Indicatore 6.1:

numero di satelliti per slot orbitale nel 2025, 2026 e 2027

7.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e):

Indicatore 7.1:

infrastruttura governativa e servizi governativi connessi che hanno ottenuto l’accreditamento di sicurezza

Indicatore 7.2:

numero annuo e gravità dell’impatto degli incidenti di cibersicurezza e numero di perturbazioni elettromagnetiche in relazione al sistema di connettività sicura (classificato)

8.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f):

Indicatore 8.1:

numero di sottosistemi satellitari, tra cui i payload, che servono altre componenti del programma spaziale dell’Unione

9.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g):

Indicatore 9.1:

numero di start-up, PMI e imprese a media capitalizzazione coinvolte nel programma e relative percentuali del valore dei contratti

Indicatore 9.2:

percentuale complessiva del valore dei contratti subappaltati dagli offerenti principali a PMI diverse da quelle affiliate al gruppo dell’offerente e quota della loro partecipazione transfrontaliera

Indicatore 9.3:

numero di Stati membri le cui start-up e PMI sono coinvolte nel programma

10.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera h):

Indicatore 10.1:

numero di nuovi utenti delle comunicazioni satellitari in aree geografiche di interesse strategico al di fuori dell’Unione

Indicatore 10.2:

percentuale di disponibilità geografica dei servizi richiesti nelle zone di interesse strategico al di fuori dell’Unione

Indicatore 10.3:

numero di paesi in cui la banda larga satellitare è disponibile per i consumatori

11.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera i):

Indicatore 11.1:

impronta di gas a effetto serra dello sviluppo, della produzione e dell’attuazione del programma

Indicatore 11.2:

numero di satelliti attivi, dismessi e recuperati

Indicatore 11.3:

numero di detriti spaziali generati dalla costellazione

Indicatore 11.4:

numero di incontri ravvicinati

Indicatore 11.5:

dati sulle effemeridi dei satelliti condivisi con il consorzio SST dell’UE

Indicatore 11.6:

misura appropriata dell’effetto della riflessione della luce sulle osservazioni astronomiche

Sono state formulate due dichiarazioni in merito a tale atto, reperibili in GU C101 del 17.3.2023, pag. 1 e al seguente/ai seguenti link: ….


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