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Document 32023R0400

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/400 della Commissione del 16 febbraio 2023 che approva la modifica di una menzione tradizionale a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Vin de paille»]

C/2023/1042

OJ L 54, 22.2.2023, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/400/oj

22.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 54/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/400 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2023

che approva la modifica di una menzione tradizionale a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Vin de paille»]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 115, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 28, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (2), la domanda di modifica della menzione tradizionale «Vin de paille» trasmessa dalla Francia è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).

(2)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione (4).

(3)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 la modifica della menzione tradizionale «Vin de paille» dovrebbe pertanto essere approvata e iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

è approvata la modifica della menzione tradizionale «Vin de paille» pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2).

(3)  GU C 293 dell’1.8.2022, pag. 17.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 46).


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