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Document 32022R2579
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2579 of 10 June 2022 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the information to be provided by an undertaking in the application for authorisation in accordance with Article 8a of that Directive (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2022/2579 della Commissione del 10 giugno 2022 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che un’impresa deve fornire nella domanda di autorizzazione in conformità dell’articolo 8 bis di tale direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2022/2579 della Commissione del 10 giugno 2022 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che un’impresa deve fornire nella domanda di autorizzazione in conformità dell’articolo 8 bis di tale direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/3342
GU L 335 del 29.12.2022, p. 61–63
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 335/61 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2579 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2022
che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che un’impresa deve fornire nella domanda di autorizzazione in conformità dell’articolo 8 bis di tale direttiva
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l’articolo 8 bis, paragrafo 6, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 8 bis, paragrafo 6, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE, le imprese di investimento che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbero presentare domanda di autorizzazione come enti creditizi. Tali imprese dovrebbero fornire alle autorità competenti informazioni sufficienti per consentire loro di effettuare una valutazione esauriente degli enti creditizi richiedenti. |
(2) |
È opportuno specificare in un regolamento l’elenco delle informazioni che devono essere fornite nella domanda dalle entità che intendono ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE. Tali informazioni dovrebbero includere i dati identificativi e le informazioni storiche dell’ente creditizio richiedente, compresi le licenze esistenti, le attività proposte, la situazione finanziaria corrente, il programma di attività e il capitale iniziale. |
(3) |
Per assicurare la coerenza e l’armonizzazione delle informazioni per l’autorizzazione prescritte agli enti creditizi richiedenti, il presente regolamento dovrebbe fare riferimento al regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione (3) relativo alle informazioni da fornire per l’autorizzazione degli enti creditizi, ai requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata e agli ostacoli che possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza e dovrebbe mirare ad estenderne l’ambito di applicazione alle imprese di investimento che rientrano nella categoria degli enti creditizi. |
(4) |
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 individua un tipo di ente creditizio che raccoglie depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concede crediti per proprio conto e un altro tipo, che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Gli enti creditizi la cui attività comprende la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e la concessione di crediti per proprio conto dovrebbero invece rispettare i requisiti del regolamento delegato (UE) 2022/2580. |
(5) |
L’elenco degli obblighi di informazione di cui al presente regolamento che si applicano agli enti creditizi richiedenti dovrebbe tenere conto delle specificità del modello imprenditoriale delle imprese di investimento e di eventuali licenze precedenti rilasciate da un’autorità competente. |
(6) |
Le autorità competenti potrebbero dover ampliare le informazioni richieste al fine di poter valutare in modo approfondito l’ente creditizio richiedente, tenendo conto della varietà di modelli imprenditoriali e forme giuridiche differenti che gli enti richiedenti possono assumere. Il presente regolamento dovrebbe consentire alle autorità competenti di richiedere a un’impresa di investimento informazioni aggiuntive al momento di valutarne la domanda di autorizzazione a diventare un ente creditizio. |
(7) |
L’autorità competente può prendere in considerazione la concessione di deroghe ad alcuni obblighi di informazione alla luce delle dimensioni, della natura, dell’ampiezza e della complessità delle attività dell’ente creditizio richiedente interessato, tenendo conto del principio di proporzionalità e dell’onere di attuazione che grava sugli enti. Ciò non dovrebbe tuttavia compromettere la possibilità di effettuare una valutazione esauriente della domanda di autorizzazione a diventare un ente creditizio. |
(8) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. |
(9) |
L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Portata delle informazioni necessarie
1. La domanda di autorizzazione di un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 rispetta le prescrizioni relative agli enti creditizi di cui agli articoli da 3 a 10 del regolamento delegato (UE) 2022/2580.
2. Le autorità competenti possono richiedere informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni siano proporzionate e pertinenti ai fini della valutazione dell’autorizzazione.
3. Se non diversamente richiesto dall’autorità competente, il richiedente non è tenuto a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 se tali informazioni sono già in possesso dell’autorità competente, anche quando siano state richieste e ottenute da un’altra autorità competente, a condizione che il richiedente certifichi che tali informazioni sono accurate e complete alla data di presentazione della domanda.
4. L’ente creditizio richiedente può omettere nella domanda le informazioni che riguardano unicamente attività non indicate tra le informazioni stabilite nel programma di attività a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2022/2580, a condizione che il richiedente specifichi nella domanda le informazioni omesse e citi la presente disposizione quale fondamento dell’omissione.
5. A seguito della valutazione delle informazioni presentate nella domanda, l’autorità competente può esigere che il richiedente fornisca informazioni o spiegazioni aggiuntive qualora detta autorità le ritenga necessarie per verificare il soddisfacimento di tutti i requisiti per l’autorizzazione.
6. L’ente creditizio richiedente provvede affinché le informazioni presentate nella domanda siano aggiornate per garantire la completezza e l’accuratezza delle informazioni relative alla propria situazione.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.
(2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione, del 17 giugno 2022, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti (GU L 335 del 7.10.2022, pag. 64).
(4) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).