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Document 32022R1856

Regolamento delegato (UE) 2022/1856 della Commissione del 10 giugno 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 151/2013 specificando ulteriormente la procedura di accesso ai dati sui derivati nonché le disposizioni tecniche e operative per accedervi (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/3590

OJ L 262, 7.10.2022, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1856/oj

7.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 262/34


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1856 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 151/2013 specificando ulteriormente la procedura di accesso ai dati sui derivati nonché le disposizioni tecniche e operative per accedervi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 81, paragrafo 5, quarto comma, in combinato disposto con l’articolo 81, paragrafo 5, primo comma, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di comparare e aggregare in modo efficace ed efficiente i dati, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero utilizzare modelli in formato XML e messaggi XML sviluppati secondo la metodologia ISO 20022 per consentire l’accesso ai dati sui derivati e per comunicare con i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. Questo non dovrebbe impedire ai repertori di dati sulle negoziazioni e ai soggetti interessati di accordarsi per utilizzare formati diversi da XML per comunicare o per fornire accesso ai dati sui derivati.

(2)

I dati sui derivati segnalati che i repertori di dati sulle negoziazioni mettono a disposizione dei soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 in modelli in formato XML sviluppati conformemente alla metodologia ISO 20022 dovrebbero essere gli stessi forniti dalle controparti, dai soggetti responsabili della segnalazione e dai soggetti che trasmettono la segnalazione, a seconda dei casi.

(3)

Le informazioni cui i soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero poter accedere dovrebbero includere i dati sui derivati che i repertori di dati sulle negoziazioni hanno respinto o i dati sui derivati che hanno accettato, ma per i quali hanno formulato un avvertimento, nonché le informazioni successive al processo di riconciliazione dei derivati di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione (2).

(4)

Quando la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce che il quadro normativo di un paese terzo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 76 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, è opportuno che i repertori di dati sulle negoziazioni consentano all’autorità competente del paese terzo in questione di accedere ai dati, tenendo conto del mandato e delle responsabilità dell’autorità del paese terzo.

(5)

Per assicurare un approccio standardizzato e armonizzato all’accesso ai dati sui derivati e per ridurre gli oneri amministrativi sia per i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 sia per i repertori di dati sulle negoziazioni, è opportuno specificare ulteriormente i compiti dei repertori di dati sulle negoziazioni nella concessione dell’accesso ai dati sui derivati. I repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero designare una persona responsabile dei contatti con i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. Gli stessi dovrebbero inoltre rendere disponibili sul loro sito web le istruzioni per tali soggetti, spiegando come richiedere l’accesso ai dati detenuti dal repertorio di dati sulle negoziazioni. Inoltre, per facilitare le richieste di accesso ai dati pertinenti da parte di tali soggetti, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero preparare un modulo standardizzato che aiuterebbe tali soggetti a fornire ai repertori di dati sulle negoziazioni le informazioni che permettono a questi ultimi di stabilire i requisiti per l’accesso ai dati. Infine, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero mettere in atto le disposizioni tecniche necessarie affinché i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possano accedere ai dati sui derivati segnalati.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione (3).

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione previa consultazione dei membri del Sistema europeo di banche centrali.

(8)

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)

Per dare alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 (5), la data di applicazione delle disposizioni relative ai nuovi campi di dati dovrebbe essere differita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 151/2013

Il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Concessione dell’accesso ai dati sui derivati

1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette direttamente e immediatamente a disposizione, conformemente agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, i dati sui derivati ai soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, anche quando esistono accordi di delega ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Ai fini del primo comma, il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza il formato XML e il modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022.

2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni provvede affinché i dati sulle operazioni in derivati messi a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 a norma del presente articolo e secondo le tempistiche di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento comprendano i dati seguenti:

a)

le segnalazioni relative ai derivati segnalati in conformità delle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione (*1), compresi i dati più recenti sulle operazioni in derivati in essere di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione (*2);

b)

i pertinenti dati relativi alle segnalazioni di derivati che il repertorio di dati sulle negoziazioni ha respinto o per le quali ha formulato un avvertimento durante il precedente giorno lavorativo e i motivi del rigetto o dell’avvertimento, secondo quanto specificato nel regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione (*3);

c)

lo stato di riconciliazione di tutti i derivati segnalati per i quali il repertorio di dati sulle negoziazioni ha effettuato il processo di riconciliazione a norma dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/1855.

3.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 che hanno diverse responsabilità o diversi mandati un punto di accesso unico ai derivati che ricadono nell’ambito delle loro responsabilità e mandati.

4.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati per permetterle di esercitare le sue competenze conformemente alle sue responsabilità e ai suoi mandati.

5.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’Autorità bancaria europea, all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e al Comitato europeo per il rischio sistemico l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati.

6.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia accesso a tutte le informazioni sulle operazioni in derivati il cui sottostante è l’energia o le quote di emissione.

7.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità che esercitano la vigilanza sulle sedi di negoziazione l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati eseguite in tali sedi.

8.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità di vigilanza designata a norma dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati il cui sottostante è un titolo emesso da una società che soddisfa una o più delle seguenti condizioni:

a)

la società è ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato stabilito nello Stato membro dell’autorità e le offerte pubbliche di acquisto dei titoli della società rientrano nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza dell’autorità;

b)

la società ha la sede legale o la sede principale nello Stato membro dell’autorità e le offerte pubbliche di acquisto dei titoli della società ricadono nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza dell’autorità;

c)

la società è un offerente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/25/CE, per le società di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e il corrispettivo da essa offerto include titoli.

9.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità di cui all’articolo 81, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (UE) n. 648/2012 l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati riguardanti mercati, contratti, sottostante, indici di riferimento e controparti che ricadono nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza di tali autorità.

10.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alla Banca centrale europea (BCE) e a un membro del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) il cui Stato membro abbia come valuta l’euro l’accesso:

a)

a tutti i dati sulle operazioni in derivati in uno dei seguenti casi:

i)

quando il soggetto di riferimento del derivato è stabilito in uno Stato membro che ha come valuta l’euro e ricade nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza del membro del SEBC; o

ii)

quando l’obbligazione di riferimento è un titolo di debito sovrano di uno Stato membro la cui valuta è l’euro;

b)

ai dati sulle posizioni per i derivati in euro.

11.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria nella zona euro e il cui Stato membro ha come valuta l’euro, compresa la BCE, l’accesso a tutti i dati su operazioni in derivati concluse in sedi di negoziazione o da controparti centrali (CCP) e controparti che rientrano nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità ai fini della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria della zona euro.

12.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai membri del SEBC il cui Stato membro non abbia come valuta l’euro l’accesso:

a)

a tutti i dati sulle operazioni in derivati in uno dei seguenti casi:

i)

quando il soggetto di riferimento del derivato è stabilito nello Stato membro del membro del SEBC e lo stesso soggetto ricade nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza di detto membro; o

ii)

quando l’obbligazione di riferimento è un titolo di debito sovrano dello Stato membro del membro del SEBC;

b)

ai dati sulle posizioni in derivati nella valuta emessa dal membro del SEBC.

13.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità, di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria e il cui Stato membro non ha come valuta l’euro l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse in sedi di negoziazione o da controparti centrali e controparti che rientrano nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità ai fini della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria in uno Stato membro la cui valuta non è l’euro.

14.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alla BCE, per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*4), l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse dalle controparti che, nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico, sono soggette alla vigilanza della BCE a norma del suddetto regolamento.

15.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità competenti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, lettere o) e p), del regolamento (UE) n. 648/2012 l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da controparti che rientrano nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità.

16.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità di risoluzione di cui all’articolo 81, paragrafo 3, lettera m), del regolamento (UE) n. 648/2012 l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da controparti che rientrano nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità.

17.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà al Comitato di risoluzione unico l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da controparti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

18.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità di vigilanza di una controparte centrale (CCP), e ove applicabile al pertinente membro del SEBC che esercita la vigilanza sulla CCP, l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati compensate dalla CCP.

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare (GU L 262 del 7.10.2022, pag. 1)"

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione (GU L 262 del 7.10.2022, pag. 68)."

(*3)  Regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati (GU L 262 del 7.10.2022, pag. 46)."

(*4)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63)."

(*5)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1)».;"

2)

all’articolo 3 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità competente di un paese terzo per il quale la Commissione ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce che il quadro normativo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 76 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 accesso alle informazioni in funzione del mandato e delle responsabilità dell’autorità del paese terzo.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Predisposizione dell’accesso ai dati sui derivati

1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni svolge i seguenti compiti:

a)

designa una persona o le persone responsabili dei contatti con i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;

b)

pubblica sul suo sito web le istruzioni che i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 devono seguire per richiedere l’accesso ai dati sulle operazioni in derivati;

c)

fornisce ai soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 il modulo di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

d)

predispone l’accesso ai dati sulle operazioni in derivati per i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 sulla base delle informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

e)

mette in atto le disposizioni tecniche necessarie affinché i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possano accedere ai dati sulle operazioni in derivati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

f)

fornisce ai soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 l’accesso diretto e immediato ai dati sui derivati entro 30 giorni di calendario dalla presentazione da parte del soggetto della richiesta di predisposizione di tale accesso.

2.   I soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 chiedono l’accesso ai dati sui derivati utilizzando un modulo elaborato e messo a disposizione da un repertorio di dati sulle negoziazioni e specificando almeno le seguenti informazioni:

a)

il nome del soggetto;

b)

la persona di contatto presso il soggetto;

c)

le responsabilità giuridiche e i mandati del soggetto;

d)

le credenziali per la connessione SSH FTP sicura;

e)

ogni altra informazione tecnica pertinente ai fini dell’accesso del soggetto ai dati sui derivati;

f)

se il soggetto è competente per le controparti nel suo Stato membro, nella zona euro o nell’Unione;

g)

i tipi di controparti per le quali il soggetto è competente secondo la classificazione di cui alla tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione;

h)

i tipi di sottostanti dei derivati per i quali il soggetto è competente;

i)

le sedi di negoziazione sottoposte alla vigilanza del soggetto, se del caso;

j)

le CCP sottoposte alla vigilanza o alla sorveglianza dal soggetto, se del caso;

k)

la valuta emessa dal soggetto, se del caso;

l)

i punti di consegna e di interconnessione;

m)

gli indici di riferimento utilizzati nell’Unione, il cui amministratore rientra nell’ambito della vigilanza del soggetto;

n)

le caratteristiche dei sottostanti sottoposti alla vigilanza del soggetto;

o)

le caratteristiche delle parti di cui ai campi 16 “Partecipante diretto”, 15 “Intermediario” della tabella 1 e al campo 142 “Soggetto di riferimento” della tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 che sono sottoposte alla vigilanza del soggetto, se del caso.»;

4)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è soppresso;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono e mantengono le disposizioni tecniche necessarie per consentire ai soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 di predisporre richieste periodiche predefinite di accesso ai dati sui derivati, come stabilito agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, necessari a detti soggetti per assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Su richiesta, il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento n. 648/2012 accesso alle informazioni sui derivati secondo una qualsiasi delle combinazioni possibili dei seguenti campi di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860:

a)

data e ora della segnalazione;

b)

controparte 1;

c)

controparte 2;

d)

soggetto responsabile della segnalazione;

e)

settore di attività della controparte 1;

f)

natura della controparte 1;

g)

identificativo dell’intermediario;

h)

identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione;

i)

classe di attività;

j)

classificazione del prodotto;

k)

tipo di contratto;

l)

codice ISIN;

m)

identificativo unico del prodotto;

n)

identificazione del sottostante;

o)

sede di esecuzione;

p)

data e ora di esecuzione;

q)

data effettiva;

r)

data e ora della valutazione;

s)

data di scadenza;

t)

data di cessazione anticipata;

u)

controparte centrale (CCP);

v)

partecipante diretto;

w)

livello;

x)

tipo di azione;

y)

tipo di evento.»;

d)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono e mantengono le capacità tecniche per dare accesso diretto e immediato alle informazioni relative ai derivati ai soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 per consentire loro di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi. L’accesso è dato secondo le seguenti modalità:

a)

quando i soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 richiedono l’accesso alle informazioni sui derivati in essere o sui derivati scaduti o per i quali la segnalazione con tipo di azione “Errore” (Error), “Cessazione” (Terminate) o “Componente di posizione” (Position Component) di cui al campo 151 della tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 è stata effettuata o che sono stati oggetto di una segnalazione con tipo di azione “Ripristino” (Revive) non seguita da una segnalazione con tipo di azione “Errore” (Error) o “Cessazione” (Terminate) meno di un anno prima della data di presentazione della richiesta, i repertori di dati sulle negoziazioni soddisfano la richiesta entro le ore 12:00 UCT del primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la richiesta di accesso è stata presentata;

b)

quando i soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 richiedono l’accesso alle informazioni sui derivati scaduti o per i quali la segnalazione con tipo di azione “Errore” (Error), “Cessazione” (Terminate) o “Componente di posizione” (Position Component) di cui al campo 151 della tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 è stata effettuata o che sono stati oggetto di una segnalazione con tipo di azione “Ripristino” (Revive) non seguita da una segnalazione con tipo di azione “Errore” (Error) o “Cessazione” (Terminate) più di un anno prima della data di presentazione della richiesta, i repertori di dati sulle negoziazioni soddisfano la richiesta entro i tre giorni lavorativi successivi al giorno in cui la richiesta di accesso è stata presentata;

c)

quando la richiesta di accesso ai dati da parte dei soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 si riferisce a derivati rientranti in entrambe le lettere a) e b) del presente paragrafo, il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce le informazioni su tali derivati entro i tre giorni lavorativi successivi al giorno in cui la richiesta di accesso è stata presentata.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punto 4, lettere c) e d), si applica a decorrere dal 29 aprile 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 150/2013, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860, del 10 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione (cfr. pag. 68 della presente Gazzetta ufficiale).


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