EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0985

Decisione di esecuzione (UE) 2022/985 della Commissione del 22 giugno 2022 che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo di Israele in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/4306

OJ L 167, 24.6.2022, p. 108–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/985/oj

24.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/108


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/985 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2022

che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo di Israele in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione. Pertanto, la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell’Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell’Unione. Lo scopo di tale valutazione dell’equivalenza è pertanto quello di verificare se le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo interessato assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a un livello di rischio maggiore di quello cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell’Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell’Unione.

(3)

La valutazione dell’equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza di Israele a quelle dell’Unione dovrebbe basarsi non solo su un’analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Israele, ma anche su una valutazione del risultato di tali requisiti. La Commissione dovrebbe inoltre valutare l’idoneità di tali requisiti ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, tenendo conto delle dimensioni del mercato finanziario in cui operano le controparti centrali in Israele. Per conseguire un risultato equivalente in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi rispetto alle controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni, il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(4)

L’articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 fissa tre condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(5)

In base all’articolo 25, paragrafo 6, lettera a), le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV dello stesso regolamento.

(6)

I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Israele sono stabiliti dalla Securities Law 5728-1968 (2) (nel seguito la «Securities Law»), in particolare dalle sezioni 50 A, 50B, 50B19 e 50C. La Securities Law applica l’articolo 10 della Payment Systems Law 5768-2008 (3) (nel seguito la «Payment Systems Law»), che definisce i criteri di esercizio, da parte della Israel Securities Authority (nel seguito l’«ISA»), della vigilanza sulle stanze di compensazione stabilite in Israele (al fine di garantire stanze di compensazione stabili ed efficienti). Tale quadro giuridico è integrato dalla serie di direttive impartite dall’ISA alle controparti centrali stabilite in Israele. La Securities Law, la Payment Systems Law e le direttive dell’ISA danno piena attuazione alle norme internazionali definite dai Principles for Financial Market Infrastructures (principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, nel seguito «PFMI») pubblicati nell’aprile 2012 dal comitato sui sistemi di pagamento e le infrastrutture di mercato («CPMI») e dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari («IOSCO») (4).

(7)

Le controparti centrali stabilite in Israele devono essere autorizzate dal ministro delle Finanze israeliano previa consultazione dell’ISA e a seguito dell’approvazione del Knesset Finance Committee (comitato per le finanze della Knesset). Per prestare servizi di compensazione, le controparti centrali sono tenute a rispettare le disposizioni specifiche stabilite dalla Securities Law e a disporre di regole e procedure interne che garantiscano segnatamente il rispetto di tutte le norme pertinenti dei PFMI. In particolare, le controparti centrali stabilite in Israele devono operare in modo sicuro ed efficiente e gestire con prudenza i rischi connessi alle loro attività e operazioni. A norma di una direttiva dell’ISA, del 15 dicembre 2015, impartita alle controparti centrali autorizzate in Israele, le medesime devono altresì disporre di risorse finanziarie, umane, di gestione del rischio, di tecnologie dell’informazione, sistemi e infrastrutture sufficienti a svolgere le loro mansioni. Inoltre, ciascuna controparte centrale autorizzata in Israele è responsabile della definizione delle proprie regole interne, ad eccezione di una modifica delle regole in materia di partecipazione per cui è richiesta l’approvazione formale dell’ISA ai sensi della sezione 50B, lettera a), punto 1, della Securities Law. Nonostante tale disposizione e a norma della sezione 50C, lettera b), della Securities Law, l’ISA può imporre modifiche delle regole di una controparte centrale autorizzata in Israele qualora non fossero conformi al quadro giuridico nazionale relativo alle CCP e ai PFMI.

(8)

Le dimensioni del mercato finanziario israeliano sono nettamente inferiori a quelle del mercato finanziario dell’Unione. In particolare, dal 2015 il valore totale delle operazioni in derivati compensate in Israele ha rappresentato meno dell’1 % del valore totale delle operazioni in derivati compensate nell’Unione. Pertanto, la partecipazione alle controparti centrali autorizzate in Israele espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell’Unione.

(9)

La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza di Israele assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(10)

L’articolo 25, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza in materia di controparti centrali autorizzate in un paese terzo prevedano su base continuativa una vigilanza e misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(11)

Ai sensi della sezione 50C della Securities Law, l’ISA ha il potere di vigilare sulle operazioni delle controparti centrali autorizzate in Israele. Gli obiettivi dell’attività di vigilanza dell’ISA consistono nel garantire la stabilità e l’efficienza delle controparti centrali e nel verificare che le controparti centrali israeliane ottemperino ai loro obblighi. Inoltre, le disposizioni di cui alla sezione 10 della Payment Systems Law nonché alla sezione 56 A e alla sezione 50C, lettera d), della Securities Law integrano l’insieme dei poteri conferiti all’ISA, che può sottoporre a audit una controparte centrale, effettuare ispezioni in loco e richiedere documenti comprovanti l’adeguata attuazione dei requisiti giuridicamente vincolanti per le controparti centrali autorizzate in Israele. A norma della sezione 50C, lettera b), della Securities Law, in caso di presunta infrazione, l’ISA può imporre regole interne alle controparti centrali stabilite.

(12)

La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza di Israele in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza e misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(13)

In conformità dell’articolo 25, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, il quadro normativo di un paese terzo deve prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di controparti centrali autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi (nel seguito «controparti centrali di paesi terzi»).

(14)

Le controparti centrali non israeliane che intendono prestare servizi di compensazione di derivati in Israele devono chiedere l’autorizzazione al presidente dell’ISA e ottenere l’approvazione del ministro delle Finanze israeliano. A norma della sezione 50 A, lettera a8), della Securities Law, se il presidente dell’ISA ritiene fattibile una cooperazione tra quest’ultima e l’autorità competente della controparte centrale non israeliana autorizzata, appura che i requisiti giuridici applicabili a tale controparte centrale sono equivalenti al quadro giuridico israeliano e reputa che il rilascio alla medesima di un’autorizzazione non pregiudichi gli interessi degli investitori in Israele, l’ISA può decidere di esentare detta controparte centrale dalle disposizioni normative del quadro giuridico israeliano in materia. In tali condizioni il riconoscimento delle controparti centrali non israeliane è dunque possibile.

(15)

La Commissione conclude che il quadro normativo di Israele prevede un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di controparti centrali di paesi terzi.

(16)

La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza di Israele applicabili alle controparti centrali soddisfino le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. Di conseguenza tali disposizioni legislative e di vigilanza dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(17)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Israele al momento della sua adozione. La Commissione e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati continueranno a sorvegliare l’evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle controparti centrali in Israele e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione.

(18)

La Commissione può decidere di modificare o abrogare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l’evoluzione dei quadri di vigilanza e di regolamentazione in Israele incida sulle condizioni sulla cui base è adottata.

(19)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza di Israele applicabili alle controparti centrali, stabilite nella Securities Law 5728-1968, nella Payment Systems Law 5768-2008 e integrate dalle direttive impartite dall’Israel Securities Authority alle controparti centrali in Israele, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Securities Law 5728-1968.

(3)  Payment Systems Law 5768-2008.

(4)  Comitato sui sistemi di pagamento e le infrastrutture di mercato (CPMI)/comitato tecnico dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, «Principles for financial market infrastructures», aprile 2012, CPMI Papers n. 101.


Top