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Document 32022R0887

    Regolamento delegato (UE) 2022/887 della Commissione del 28 marzo 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata e del sistema armonizzato e le condizioni di importazione di determinati prodotti composti, del regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune merci e alcuni uccelli da compagnia esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e del regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/1804

    GU L 154 del 7.6.2022, p. 23–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/887/oj

    7.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 154/23


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/887 DELLA COMMISSIONE

    del 28 marzo 2022

    recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata e del sistema armonizzato e le condizioni di importazione di determinati prodotti composti, del regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune merci e alcuni uccelli da compagnia esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e del regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 48, lettere b), d), e), f) e h), e l’articolo 126, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.

    (2)

    Oltre a stabilire che i prodotti di origine animale destinati al consumo umano che entrano nell’Unione devono provenire da un paese terzo o una sua regione che figura nei pertinenti elenchi, l’articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/625 fa riferimento ai codici specifici della nomenclatura combinata (codici NC) e del sistema armonizzato (codici SA) che devono essere stati stabiliti per i prodotti in questione.

    (3)

    Fino al 31 dicembre 2020 l’importazione di vitamina D3 ottenuta dalla lanolina di lana di pecora, classificata con i codici SA di cui alla voce 2936 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3), era autorizzata sulla base delle disposizioni transitorie stabilite dal regolamento (UE) 2017/185 della Commissione (4). L’Unione dipende fortemente dall’importazione di tale prodotto. Dato che la vitamina D3 è ottenuta dalla lanolina mediante un processo rigoroso, non sussistono preoccupazioni per la salute pubblica connesse alla sua importazione. È pertanto opportuno autorizzare nuovamente l’importazione di vitamina D3 ottenuta dalla lanolina e introdurre la voce appropriata all’articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/625.

    (4)

    Le capsule di gelatina indurita o di gelatina non indurita sono prodotte a partire da gelatina mediante trattamento termico potenziato. Tale gelatina dovrebbe pertanto soddisfare le condizioni di importazione per la gelatina, quali la prescrizione che tali prodotti siano originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata la loro esportazione nell’Unione e la fornitura delle garanzie sulla fabbricazione delle materie prime a norma dell’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/625. Tuttavia, poiché il rischio per la salute pubblica associato agli stabilimenti che fabbricano tale gelatina è trascurabile, le capsule di gelatina dovrebbero essere esenti dalle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione relativamente agli stabilimenti e alla certificazione, tranne, per quanto riguarda la certificazione, quando sono ottenute da ossa di ruminanti conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    (5)

    Gli articoli 3, 5, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625 prevedono prescrizioni per l’importazione di partite di merci classificate con taluni codici NC o codici SA di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87. È opportuno chiarire quali siano i codici applicabili a tali merci al fine di evitare ambiguità. È altresì opportuno aggiungere i codici mancanti ed eliminare i codici superflui o non pertinenti.

    (6)

    Il polline di fiori, classificato con il codice NC ex 1212 99 95, può rappresentare un rischio per la salute pubblica a causa della presenza di residui di contaminanti ambientali, analogamente ad altri prodotti apicoli. Al polline di fiori dovrebbero applicarsi prescrizioni per l’ingresso nell’Unione analoghe a quelle previste per gli altri prodotti apicoli.

    (7)

    Il regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) modifica l’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/625 estendendo a tutti gli echinodermi che non sono filtratori, e non solo agli oloturoidei, la possibilità prevista all’articolo 18, paragrafo 7, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625 di derogare all’obbligo di classificare le zone di produzione e di stabulazione. L’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/625, che specifica le condizioni di tale deroga, dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

    (8)

    Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/625, i prodotti composti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate e che contengono prodotti trasformati di origine animale diversi dalle carni trasformate per i quali sono previsti i requisiti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) devono essere originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l’esportazione nell’Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti a base di colostro, prodotti della pesca o ovoprodotti sulla base delle prescrizioni dell’Unione in materia di sanità pubblica e salute degli animali e che, per almeno uno di tali prodotti di origine animale, figurano in un elenco a norma dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/625.

    (9)

    Alla luce dei rischi per la salute degli animali connessi ai prodotti a base di colostro e dell’assenza di trattamenti efficaci per ridurre tali rischi, i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti a base di colostro dovrebbero provenire da paesi da cui è autorizzata l’esportazione nell’Unione di prodotti a base di colostro. Inoltre i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti a base di colostro non dovrebbero più poter essere accompagnati da un attestato privato anziché da un certificato ufficiale.

    (10)

    La gelatina, il collagene e taluni prodotti altamente raffinati possono essere importati senza presentare un piano di sorveglianza dei residui e, di conseguenza, non dovrebbe essere necessario che i paesi figurino nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione (8) per essere autorizzati ad esportare tali prodotti nell’Unione o a utilizzarli come ingredienti di prodotti composti destinati all’esportazione nell’Unione, anche se l’inclusione negli elenchi a norma dell’articolo 18, 19 o 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (9) rimane obbligatoria. Inoltre alcuni paesi terzi dovrebbero poter esportare nell’Unione prodotti composti a lunga conservazione non contenenti prodotti a base di colostro o carni trasformate, in cui sono impiegati prodotti trasformati di origine animale provenienti da uno Stato membro o da un paese terzo che figura, per la specie/il prodotto pertinente da cui sono ottenuti tali prodotti trasformati, nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE.

    (11)

    I prodotti composti a lunga conservazione in cui gli unici prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale sono la vitamina D3, gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari o gli aromi alimentari rappresentano un rischio trascurabile in virtù del loro processo di fabbricazione. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere esenti dall’obbligo che i paesi figurino in un elenco e dalle prescrizioni relative all’attestato privato.

    (12)

    L’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce prescrizioni relative alla certificazione per l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano. È opportuno chiarire le prescrizioni relative alla certificazione in caso di ingresso da un paese terzo di tali animali e merci provenienti da un altro paese terzo e in caso di transito.

    (13)

    A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/625, un attestato privato deve accompagnare le partite di determinati prodotti composti. L’attuale formulazione dovrebbe essere chiarita per quanto riguarda i prodotti composti cui si applica tale disposizione.

    (14)

    Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, con la conseguente abrogazione di diversi atti cui fa riferimento il regolamento delegato (UE) 2019/625. Per motivi di chiarezza e di coerenza è opportuno aggiornare tali riferimenti.

    (15)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (11) stabilisce alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

    (16)

    L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 prevede diversi documenti che devono accompagnare taluni campioni esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. È opportuno chiarire quali documenti devono accompagnare i campioni di origine animale, conformemente alle norme applicabili al loro ingresso nell’Unione. È opportuno chiarire in particolare che i certificati che accompagnano i campioni devono contenere almeno il pertinente attestato di sanità animale. È inoltre opportuno chiarire da quali paesi terzi tali campioni possono entrare nell’Unione.

    (17)

    L’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 stabilisce che le piccole partite di alcune merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno chiarire le categorie di merci esenti. Inoltre la terminologia utilizzata in riferimento ad alcune di tali merci negli allegati I e III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 dovrebbe essere allineata alla terminologia del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

    (18)

    L’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 stabilisce che gli uccelli da compagnia che entrano nell’Unione durante un movimento a carattere non commerciale conformemente alla decisione 2007/25/CE della Commissione (13) sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. La decisione 2007/25/CE è stata tuttavia sostituita dal regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione (14) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione (15) e abrogata da quest’ultimo. È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti a tale decisione nel regolamento delegato (UE) 2019/2122.

    (19)

    Il regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione (16) esenta alcune categorie di alimenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario escludere i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti a base di colostro o carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 dai prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma del regolamento delegato (UE) 2021/630.

    (20)

    I prodotti composti a lunga conservazione in cui tutti i prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) o del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), o in cui la parte di origine animale è costituita unicamente dalla vitamina D3, rappresentano un rischio trascurabile. Essi dovrebbero pertanto essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

    (21)

    Le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili ai prodotti lattiero-caseari e agli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti di cui all’articolo 163, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (20) sono state modificate dal regolamento delegato (UE) 2021/1703 (21). Al fine di garantire la certezza del diritto, nel regolamento delegato (UE) 2021/630 è necessario fare riferimento alle nuove prescrizioni giuridiche per i prodotti lattiero-caseari e gli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti.

    (22)

    Poiché le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2019/625, (UE) 2019/2122 e (UE) 2021/630 sono collegate tra loro nella misura in cui riguardano l’adeguamento delle condizioni di importazione per i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti a base di colostro, e dato che le altre modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2122 riguardano semplicemente piccoli aggiornamenti dei riferimenti, è opportuno apportare tali modifiche in un unico atto.

    (23)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2019/625, (UE) 2019/2122 e (UE) 2021/630,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/625

    Il regolamento delegato (UE) 2019/625 è così modificato:

    1)

    l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    Animali e merci che devono provenire da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625

    Le partite dei seguenti animali e merci destinati al consumo umano entrano nell’Unione solo se provenienti da un paese terzo o una sua regione che figura nell’elenco redatto per tali animali e merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (*1):

    a)

    prodotti di origine animale, compresi carni di rettili e insetti interi morti, parti di insetti o insetti trasformati, destinati al consumo umano, per cui nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*2) sono stati stabiliti i seguenti codici:

    i)

    i codici della nomenclatura combinata (codici NC) di cui ai capitoli da 2 a 5, 15, 16 o 29; o

    ii)

    i codici del sistema armonizzato (codici SA) di cui alle voci 0901, 1702, 2101, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3302, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 o 9602;

    b)

    insetti vivi classificati con il codice NC 0106 49 00 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;

    c)

    lumache vive classificate con il codice NC 0307 60 00 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;

    d)

    polline di fiori classificato con il codice NC ex 1212 99 95 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.

    (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118)."

    (*2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).»;"

    2)

    all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    prodotti di origine animale per cui sono fissati i requisiti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e per cui nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono stati stabiliti i seguenti codici:

    i)

    i codici NC di cui ai capitoli da 2 a 5, 15 o 16; o

    ii)

    i codici SA di cui alle voci 1702, 2101, 2105, 2106, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 4101, 4102 o 4103;»;

    3)

    all’articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    gasteropodi marini che non sono filtratori ed echinodermi che non sono filtratori.»;

    4)

    all’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Se le partite di prodotti della pesca entrano nell’Unione direttamente da una nave reefer, da una nave officina o da una nave congelatrice battente bandiera di un paese terzo, il certificato ufficiale di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (*3) può essere firmato dal capitano.

    (*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).»;"

    5)

    l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 12

    Prescrizioni per i prodotti composti

    1.   Le partite di prodotti composti classificati con i codici NC di cui alle voci 0901, 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2008, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202 o 2208 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 entrano nell’Unione per essere immesse in commercio solo se ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nei prodotti composti è stato prodotto in stabilimenti situati in paesi terzi o loro regioni e autorizzati all’esportazione nell’Unione di tali prodotti trasformati di origine animale conformemente all’articolo 5, o in stabilimenti situati in Stati membri.

    2.   In attesa della redazione da parte della Commissione di un elenco specifico di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l’esportazione nell’Unione di prodotti composti, le partite di prodotti composti provenienti da paesi terzi o loro regioni possono entrare nell’Unione a condizione che siano conformi alle seguenti norme:

    a)

    i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che devono essere trasportati o conservati a temperature controllate sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l’esportazione nell’Unione di ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nel prodotto composto, a norma dell’articolo 3;

    b)

    i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate e che contengono un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di colostro o carni trasformate sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l’esportazione nell’Unione dei prodotti a base di colostro o delle carni trasformate contenuti nel prodotto composto, a norma dell’articolo 3;

    c)

    i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate e che contengono prodotti trasformati di origine animale per i quali sono previsti i requisiti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e diversi dai prodotti a base di colostro o dalle carni trasformate sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l’esportazione nell’Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca o ovoprodotti sulla base delle prescrizioni dell’Unione in materia di sanità pubblica e salute degli animali e che, per almeno uno di tali prodotti di origine animale, figurano in un elenco a norma dell’articolo 3.

    3.   I prodotti composti entrano nell’Unione solo se provenienti da un paese terzo o una sua regione che figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE in quanto avente un piano di sorveglianza dei residui approvato conformemente alla direttiva 96/23/CE per la specie/il prodotto da cui sono ottenuti i prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti, ad eccezione del collagene, della gelatina e dei prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

    4.   I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai prodotti composti a lunga conservazione in cui tutti i prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) o del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), e sono utilizzati nel prodotto composto a lunga conservazione conformemente a tali regolamenti, o in cui la parte di origine animale è costituita unicamente dalla vitamina D3.

    (*4)  Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7)."

    (*5)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16)."

    (*6)  Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).»;"

    6)

    l’articolo 13 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    prodotti di origine animale destinati al consumo umano per cui nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono stati stabiliti i seguenti codici:

    i)

    i codici NC di cui ai capitoli da 2 a 5, 15, 16 o 29;

    ii)

    i codici SA di cui alle voci 1702, 2101, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 o 9602;»;

    ii)

    dopo la lettera d) è inserita la lettera d bis) seguente:

    «d bis)

    polline di fiori classificato con il codice NC ex 1212 99 95 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;»;

    iii)

    la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    prodotti composti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), ad esclusione dei prodotti composti a lunga conservazione che non contengono prodotti a base di colostro o carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004.»;

    b)

    sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «5.   Le autorità competenti di un paese terzo di spedizione possono certificare una partita di animali o merci di cui al paragrafo 1 per la quale è richiesto un attestato di sanità pubblica e che proviene da un altro paese terzo, se tale autorità competente può garantire la conformità della partita alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di cui al presente regolamento.

    Il primo comma non si applica in caso di transito di una partita attraverso l’Unione senza immissione in commercio.

    6.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto ii), non è necessario alcun certificato ufficiale nel caso di ingresso nell’Unione di capsule di gelatina indicate con i codici SA di cui alle voci 3913, 3926 o 9602 quando non sono ottenute da ossa di ruminanti.»;

    7)

    l’articolo 14 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Un attestato privato, preparato e firmato dall’operatore del settore alimentare importatore, a conferma che le partite rispettano le prescrizioni applicabili di cui all’articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, accompagna:

    a)

    le partite dei prodotti composti cui si applica l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), se i prodotti composti non contengono prodotti a base di colostro o carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004; e

    b)

    le partite dei prodotti composti cui si applica l’articolo 12, paragrafo 2, lettera c).»;

    b)

    al paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    che i prodotti trasformati di origine animale impiegati nel prodotto composto sono stati sottoposti almeno ai trattamenti di cui all’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (*7), con una breve descrizione di eventuali processi cui il prodotto composto è stato sottoposto e delle temperature applicate.

    (*7)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).»."

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2122

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 è così modificato:

    1)

    l’articolo 4 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    i campioni siano accompagnati dal documento ufficiale di cui alla lettera a) o da una copia dello stesso, e, se richiesto dall’autorità competente, dal certificato o dalla dichiarazione di cui al paragrafo 4, lettera b), o, se del caso, da qualsiasi documento prescritto dalle norme nazionali di cui al paragrafo 4, lettera c), punto ii), fino a che raggiungono l’operatore responsabile dell’analisi del prodotto e del controllo della qualità, analisi organolettica compresa.»;

    b)

    al paragrafo 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    «a)

    che i campioni provengono da paesi terzi o regioni di paesi terzi elencati:

    i)

    nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (*8), nel caso di campioni di prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (*9); o

    ii)

    nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (*10), nel caso di campioni di prodotti di origine animale che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692;

    b)

    che il veterinario ufficiale ha compilato e firmato almeno il pertinente attestato di sanità animale per i campioni nel certificato o nella dichiarazione pertinenti redatti conformemente ai modelli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (*11);

    (*8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1)."

    (*9)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379)."

    (*10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118)."

    (*11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).»;"

    2)

    all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Piccole partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale, piante, prodotti vegetali e altri oggetti spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che appartengano ad almeno una delle categorie elencate all’articolo 7, lettere da b) a g).»;

    3)

    all’articolo 11, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

    «b)

    uccelli elencati all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 che rispondono alle condizioni stabilite:

    i)

    al regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione (*12) e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione (*13), a condizione che siano sottoposti a controlli documentali e di identità conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013; o

    ii)

    all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 576/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli conformemente al permesso di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento;

    c)

    uccelli elencati all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 che sono spostati da un territorio o un paese terzo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/1933;

    (*12)  Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 4)."

    (*13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione, del 9 novembre 2021, che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 47).»;"

    4)

    gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 3

    Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/630

    Il regolamento delegato (UE) 2021/630 è così modificato:

    1)

    all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   I seguenti prodotti composti a lunga conservazione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri:

    a)

    i prodotti composti a lunga conservazione che non contengono prodotti a base di colostro o carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14), a condizione che soddisfino le seguenti prescrizioni:

    i)

    sono conformi alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/625;

    ii)

    tutti i prodotti lattiero-caseari e gli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti a lunga conservazione sono conformi all’articolo 163, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

    iii)

    sono identificati come destinati al consumo umano;

    iv)

    sono imballati o sigillati in maniera sicura; e

    v)

    sono elencati nell’allegato del presente regolamento;

    b)

    i prodotti composti a lunga conservazione in cui tutti i prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15), del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*16) o del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*17), o in cui la parte di origine animale è costituita unicamente dalla vitamina D3.

    (*14)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55)."

    (*15)  Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7)."

    (*16)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16)."

    (*17)  Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).»;"

    2)

    all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali sui prodotti composti a lunga conservazione di cui all’articolo 3, in base al rischio e con frequenza adeguata, prendendo in considerazione i criteri di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.».

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

    (3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l’applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 29 del 3.2.2017, pag. 21).

    (5)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell’Unione al fine di garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici e il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la fornitura diretta di carni provenienti da pollame e lagomorfi (GU L 357 dell’8.10.2021, pag. 27).

    (7)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

    (8)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

    (10)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

    (11)  Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 45).

    (12)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

    (13)  Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).

    (14)  Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 4).

    (15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione, del 9 novembre 2021, che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 47).

    (16)  Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).

    (17)  Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

    (18)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

    (19)  Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

    (20)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

    (21)  Regolamento delegato (UE) 2021/1703 della Commissione, del 13 luglio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 29.)


    ALLEGATO

    Gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 sono così modificati:

    1)

    l’allegato I è così modificato:

    a)

    nella parte 1, punto 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Latte in polvere per lattanti, altre formule per lattanti e alimenti a fini medici speciali, purché tali prodotti:»;

    b)

    nella parte 1, punto 1, il punto iii) è sostituito dal seguente:

    «iii)

    la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso; e»;

    c)

    nella parte 1, punto 1, dopo il punto iii) è aggiunto il punto iv) seguente:

    «iv)

    siano destinati all’impiego da parte dei passeggeri.»;

    2)

    l’allegato III è così modificato:

    a)

    il punto 1 è così modificato:

    i)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «1.

    Piccole quantità di carne e latte e loro derivati (diversi dal latte in polvere per lattanti, da altre formule per lattanti, dagli alimenti a fini medici speciali e dagli alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute)»;

    ii)

    la frase dopo il titolo è sostituita dalla seguente:

    «Potete portare o inviare nell’UE solo scorte personali di carne e latte e loro derivati (diversi dal latte in polvere per lattanti, da altre formule per lattanti, dagli alimenti a fini medici speciali e dagli alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute) a condizione che esse provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e il loro peso non superi i 10 chilogrammi a persona.»;

    b)

    il punto 2 è così modificato:

    i)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «2.

    Latte in polvere per lattanti, altre formule per lattanti e alimenti a fini medici speciali»;

    ii)

    la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Potete portare nell’UE solo scorte personali di latte in polvere per lattanti, altre formule per lattanti e alimenti a fini medici speciali a condizione che:»;

    c)

    al punto 3 «Alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute», la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Potete portare nell’UE solo scorte personali di alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute dell’animale che accompagna il passeggero a condizione che:».


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