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Document 32022R0879
Council Regulation (EU) 2022/879 of 3 June 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine
Regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
ST/8678/2022/INIT
OJ L 153, 3.6.2022, p. 53–74
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 153/53 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/879 DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3). |
(3) |
Il 3 giugno 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/884, che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone ulteriori misure restrittive in diversi settori. |
(4) |
La decisione (PESC) 2022/884 estende ad altri tre enti creditizi russi il divieto di prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria. |
(5) |
La decisione (PESC) 2022/884 amplia anche l'elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia, a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. |
(6) |
È considerato opportuno ampliare l'elenco dei componenti sottoposti ad autorizzazione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza. |
(7) |
La decisione (PESC) 2022/884 proroga la sospensione delle licenze di radiodiffusione nell'Unione degli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa. |
(8) |
Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri. |
(9) |
Nell'intento di giustificare e sostenere l'aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà. |
(10) |
Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Gli organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi. |
(11) |
Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della stessa, introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione, o dirette all'Unione. Le misure dovrebbero essere mantenute fino a quando l'aggressione nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri. |
(12) |
È opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione per decidere, mediante atti di esecuzione e previo esame dei fatti pertinenti, se le misure restrittive debbano diventare applicabili, alla data specificata nel presente regolamento, nei confronti di una o più entità elencate nell'allegato VI del presente regolamento. |
(13) |
Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, tali misure non impediscono agli organi di informazione e al loro personale di svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali, e di cui alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione. |
(14) |
La decisione (PESC) 2022/884 impone il divieto di pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dagli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa colpiti dalla sospensione della licenza di trasmissione. |
(15) |
La decisione (PESC) 2022/884 impone divieti relativi all'acquisto, all'importazione o al trasferimento negli Stati membri, per via diretta o indiretta, di petrolio greggio e di taluni prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, e relativi all’assicurazione e alla riassicurazione del trasporto marittimo di tali merci verso paesi terzi. Sono previsti periodi transitori adeguati. |
(16) |
Tenuto conto della situazione geografica di vari Stati membri, che genera una dipendenza specifica dal petrolio greggio importato mediante oleodotto dalla Russia, senza valide forniture alternative nel breve periodo, è opportuno che temporaneamente, finché il Consiglio non decida altrimenti, i divieti all'importazione di petrolio greggio dalla Russia non si applichino alle importazioni di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia in tali Stati membri. Tali Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per ottenere forniture alternative in modo da garantire che le importazioni di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia siano soggette quanto prima a tali divieti. |
(17) |
È necessario vietare il trasferimento, il trasporto o la rivendita successivi di petrolio greggio proveniente dalla Russia fornito a uno Stato membro mediante oleodotto ad altri Stati membri o a paesi terzi, nonché vietare, dopo un periodo transitorio di otto mesi, il trasferimento, il trasporto o la rivendita successivi ad altri Stati membri di prodotti petroliferi ottenuti da tale petrolio greggio. Data la specifica dipendenza della Cechia da tali prodotti petroliferi, dovrebbe esserle concesso un ulteriore periodo di dieci mesi affinché possa ottenere forniture alternative. |
(18) |
Data la specifica esposizione geografica della Bulgaria, dovrebbe essere prevista per un periodo limitato una deroga speciale al divieto di importazioni di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi. Data la specifica situazione della Croazia legata alla necessità di garantire una fornitura regolare di gasolio sottovuoto per il funzionamento della sua raffineria, l’autorità nazionale competente dovrebbe avere la possibilità di acquistare, importare o trasferire gasolio sottovuoto russo per un periodo specifico a determinate condizioni. |
(19) |
Se la fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, dovrebbe essere consentita l'importazione di petrolio greggio trasportato per via marittima dalla Russia in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea eccezionale, fino alla ripresa della fornitura mediante oleodotto o fino a quando il Consiglio non decida che il divieto di importazione di petrolio greggio fornito mediante oleodotto si applica nei confronti di tale Stato membro. |
(20) |
In caso di improvvisa interruzione delle forniture di petrolio, mediante oleodotto o per via marittima, è opportuno che gli Stati membri agiscano in uno spirito di solidarietà e cooperazione regionale, coinvolgendo sia le autorità pubbliche che le imprese energetiche, in stretto coordinamento nell'ambito del gruppo di coordinamento del petrolio, in vista di eventuali immissioni di scorte petrolifere, comprese le scorte petrolifere di sicurezza, e di altre misure, tra cui la fornitura della miscela appropriata, come previsto nei rispettivi piani di emergenza nazionali o concordato a norma della direttiva 2009/119/CE. Questo impegno di solidarietà e cooperazione è particolarmente importante in considerazione dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e di una possibile interruzione delle forniture di petrolio greggio russo nella regione, in particolare per quanto riguarda gli oleodotti o i porti del Mar Nero. La Commissione monitorerà i mercati e la sicurezza dell'approvvigionamento, riferirà periodicamente al Consiglio e, se del caso, presenterà proposte per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento. |
(21) |
Conformemente al principio della libertà di transito, i divieti relativi all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di taluni prodotti petroliferi dalla Russia non dovrebbero pregiudicare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di merci siffatte che sono originarie di un paese terzo e che transitano semplicemente attraverso la Russia. In particolare, tali divieti non dovrebbero applicarsi nella situazione in cui la Russia è indicata quale Stato di esportazione nelle dichiarazioni in dogana, se in queste ultime il paese di origine del petrolio greggio e di altri prodotti petroliferi è indicato quale Stato terzo. |
(22) |
Le autorità nazionali dovrebbero effettuare i controlli necessari per garantire che il transito delle merci di paesi terzi non determini l'elusione dei divieti. Qualora vi siano prove sufficienti del fatto che le importazioni di merci di paesi terzi determinano l'elusione del divieto, tali importazioni dovrebbero essere vietate. |
(23) |
La decisione (PESC) 2022/884 impone inoltre divieti per quanto riguarda la prestazione alla Russia di servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale nonché servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni. |
(24) |
Al fine di garantire la corretta attuazione dell'articolo 5 quaterdecies del regolamento (UE) n. 833/2014, è opportuno prorogare il termine per la cessazione delle attività di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo dal 10 maggio 2022 fino al 5 luglio 2022. |
(25) |
È opportuno precisare che il presente regolamento non impedisce il ricevimento di pagamenti da parte di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro provenienti dalla rispettiva controparte russa in virtù di contratti relativi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato X del regolamento (UE) n. 833/2014 conclusi prima del 26 febbraio 2022 ed eseguiti da parte di tale persona giuridica, entità od organismo prima del 27 maggio 2022. |
(26) |
Visto l'allegato II del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (4), i servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale comprendono la registrazione delle operazioni commerciali per le imprese e altri soggetti, i servizi di auditing di dati contabili e di documenti finanziari, la consulenza in materia fiscale per le imprese e la compilazione di documenti fiscali. I servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni comprendono i servizi di consulenza, orientamento e assistenza operativa prestati a favore delle imprese allo scopo di delineare la politica e la strategia aziendale e di definire la pianificazione complessiva, la struttura e il controllo di un'organizzazione. Sono inclusi gli oneri di gestione, i servizi di revisione gestionale, i servizi di consulenza in materia di gestione del mercato, della produzione, delle risorse umane e di progetti, nonché i servizi di consulenza, di orientamento e di assistenza operativa connessi al miglioramento dell'immagine dei clienti e delle relazioni di questi con altre istituzioni e il pubblico in generale. |
(27) |
Ai fini della corretta attuazione delle misure di cui al regolamento (UE) n. 833/2014, è opportuno estendere a tutte le rappresentanze diplomatiche e consolari presenti in Russia l'esenzione dal divieto di trasporto di merci mediante imprese di trasporto su strada stabilite in Russia. È altresì opportuno estendere talune esenzioni dai divieti di accettazione di depositi e in materia di trust, nonché precisare e rafforzare le disposizioni in materia di sanzioni nazionali in caso di violazione delle misure di cui al presente regolamento. |
(28) |
Poiché le presenti misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
(29) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 2 septies, è aggiunto il paragrafo seguente: "3. È vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite qualsiasi dei mezzi di cui al paragrafo 1."; |
2) |
all'articolo 3, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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3) |
all'articolo 3 bis, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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4) |
all'articolo 3 sexies bis, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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5) |
all'articolo 3 terdecies, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
6) |
all'articolo 3 terdecies, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 3 quaterdecies 1. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1. 3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:
4. Se la fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, il petrolio greggio trasportato per via marittima dalla Russia di cui al codice NC 2709 00 può essere importato in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea eccezionale ai paragrafi 1 e 2, fino alla ripresa della fornitura o fino all'applicazione nei confronti di tale Stato membro della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 3, lettera d), se questa data è precedente. 5. A decorrere dal 5 dicembre 2022 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare l'esecuzione fino al 31 dicembre 2024 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, ai fini dell'acquisto, dell'importazione o del trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima elencato nell'allegato XXV originario della Russia o esportato dalla Russia. 6. A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2023 l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto del codice NC 2710 19 71 originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
7. Le merci importate a seguito di una deroga concessa da un'autorità competente conformemente al paragrafo 5 o 6 non sono vendute ad acquirenti situati in un altro Stato membro o in un paese terzo. 8. Sono vietati il trasferimento o il trasporto di petrolio greggio consegnato mediante oleodotto negli Stati membri di cui al paragrafo 3, lettera d), verso altri Stati membri o paesi terzi, o la sua vendita ad acquirenti in altri Stati membri o in paesi terzi. Tutte le partite e tutti i contenitori di tale petrolio greggio sono contrassegnati chiaramente dalla dicitura "REBCO: esportazione vietata". A decorrere dal 5 febbraio 2023, qualora il petrolio greggio sia stato consegnato mediante oleodotto a uno Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d), è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 ottenuti da tale petrolio greggio verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi. A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 febbraio 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all'importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d). Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Cechia prima di tale data, il Consiglio pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al 5 dicembre 2023 i quantitativi di tali prodotti petroliferi importati in Cechia da altri Stati membri non superano i quantitativi medi importati in Cechia da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti. 9. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Russia di beni elencati nell'allegato XXV che sono necessari per soddisfare le esigenze di base dell'acquirente in Russia o di progetti umanitari in Russia. 10. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi entro l'8 giugno 2022 e successivamente ogni tre mesi, i quantitativi di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 importati mediante oleodotto di cui al paragrafo 3, lettera d). Tali dati relativi alle importazioni sono disaggregati per oleodotto. Qualora la deroga temporanea eccezionale di cui al paragrafo 4 si applichi a uno Stato membro senza sbocco sul mare, tale Stato membro riferisce ogni tre mesi alla Commissione in merito ai quantitativi di petrolio greggio trasportato per via marittima di cui al codice NC 2709 00 che importa dalla Russia, fintantoché si applica tale deroga. Durante il periodo fino al 5 dicembre 2023 di cui al paragrafo 8, quarto comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni tre mesi i quantitativi di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto di cui al paragrafo 3, lettera d), che esportano verso la Cechia. Articolo 3 quindecies 1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia. 2. Il divieto di cui al paragraf 1 non si applica:
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8) |
l'articolo 5 bis bis è così modificato:
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9) |
l'articolo 5 quater è sostituito dal seguente: "Articolo 5 quater 1. In deroga all'articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi di portafoglio, conti o custodia alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia è:
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettere a), b) c) o e), entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione."; |
10) |
all'articolo 5 septies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera."; |
11) |
l'articolo 5 nonies è sostituito dal seguente: "Articolo 5 nonies 1. È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato XIV o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV. 2. Per ogni persona giuridica, entità o organismo elencati nell'allegato XIV, il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a decorrere dalla data indicata per lo stesso in tale allegato. Il divieto si applica a decorrere dalla stessa data a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV."; |
12) |
all'articolo 5 duodecies, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
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13) |
l'articolo 5 quaterdecies è sostituito dal seguente: "Articolo 5 quaterdecies 1. È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine aventi come trustor o beneficiario:
2. A decorrere dal 5 luglio 2022 è vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui al paragrafo 1. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. 5. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la continuazione dei servizi di cui al paragrafo 2 oltre il 5 luglio 2022:
6. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi di cui a tali paragrafi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
7. Lo Stato membro interessato informa la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 5 o del paragrafo 6 entro due settimane dal rilascio di tale autorizzazione."; |
14) |
è inserito l'articolo seguente: "Articolo 5 quindecies 1. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:
2. Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3. Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. 4. Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro. 5. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
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15) |
all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ov eopportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono adeguati provvedimenti di confisca dei proventi di dette violazioni."; |
16) |
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
17) |
l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; |
18) |
l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; |
19) |
l'allegato XII è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento; |
20) |
l'allegato XIV è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento; |
21) |
l'allegato XV è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento. Il presente punto si applica nei confronti di una o più delle entità di cui all'allegato VI del presente regolamento a decorrere dal 25 giugno 2022 e a condizione che il Consiglio, dopo aver esaminato i rispettivi casi, decida in tal senso mediante atto di esecuzione; |
22) |
l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento; |
23) |
è aggiunto l'allegato XXV conformemente all'allegato VIII del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(3) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
ALLEGATO I
All'allegato IV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi seguenti:
"46o Istituto centrale di ricerca scientifica TSNII (46th TSNII Central Scientific Research Institute)
Alagir Resistor Factory
Istituto di ricerca panrusso per le misurazioni ottiche e fisiche (All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements)
Istituto di ricerca scientifica panrusso Etalon JSC (All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC)
Almaz, JSC
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia
Sistema automatizzato per gli appalti pubblici per ordini di difesa dello Stato LLC (Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC)
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)
Centro di ricerca scientifica per l'elettronica, l'informatica e la tecnologia JSC (Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC)
Electrosignal, JSC
Energiya JSC
Engineering Center Moselectronproekt
Etalon Scientific and Production Association
Evgeny Krayushin
Foreign Trade Association Mashpriborintorg
Ineko LLC
Informakustika JSC
Istituto di fisica delle alte energie (Institute of High Energy Physics)
Istituto di fisica teorica e sperimentale (Institute of Theoretical and Experimental Physics)
Inteltech PJSC
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC
Istituto di ricerca scientifica Kulon JSC (Kulon Scientific-Research Institute JSC)
Lutch Design Office JSC
Meteor Plant JSC
Istituto di ricerca sulle comunicazioni di Mosca JSC (Moscow Communications Research Institute JSC)
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC
NPO Elektromechaniki JSC
Omsk Production Union Irtysh JSC
Istituto di ricerca scientifica per l'ingegneria strumentale di Omsk JSC (Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC)
Optron, JSC
Pella Shipyard OJSC
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC
Impianto di apparecchiature per la comunicazione a distanza di Pskov (Pskov Distance Communications Equipment Plant)
Radiozavod JSC
Razryad JSC
Research Production Association Mars
Ryazan Radio-Plant
Centro per la produzione scientifica di Vigstar JSC (Scientific Production Center Vigstar JSC)
Impresa di produzione scientifica "Radiosviaz" (Scientific Production Enterprise 'Radiosviaz')
Istituto di ricerca scientifica Ferrite-Domen (Scientific Research Institute Ferrite-Domen)
Istituto di ricerca scientifica sui sistemi di gestione delle comunicazioni (Scientific Research Institute of Communication Management Systems)
Associazione di produzione scientifica e istituto di ricerca scientifica dei componenti radiologici (Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components)
Impresa di produzione scientifica "Kant" (Scientific-Production Enterprise 'Kant')
Impresa di produzione scientifica "Svyaz" (Scientific-Production Enterprise 'Svyaz')
Impresa di produzione scientifica di Almaz JSC (Scientific-Production Enterprise Almaz, JSC)
Impresa di produzione scientifica di Salyut JSC (Scientific-Production Enterprise Salyut, JSC)
Impresa di produzione scientifica di Volna (Scientific-Production Enterprise Volna)
Impresa di produzione scientifica di Vostok JSC (Scientific-Production Enterprise Vostok, JSC)
Istituto di ricerca scientifica "Argon" (Scientific-Research Institute 'Argon')
Istituto di ricerca scientifica e stabilimento Platan (Scientific-Research Institute and Factory Platan)
Istituto di ricerca scientifica dei sistemi automatizzati e dei complessi di comunicazione Neptune JSC (Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC)
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology
Special Design Bureau Salute JSC
Società di missili tattici "Salute" JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'Salute')
Società di missili tattici JSC "State Machine Building Design Bureau "Vympel" By Name I.I.Toropov" (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'State Machine Building Design Bureau 'Vympel' By Name I.I.Toropov')
Società di missili tattici "URALELEMENT" JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'URALELEMENT')
Società di missili tattici "Plant Dagdiesel" JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'Plant Dagdiesel')
Società di missili tattici "Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering" (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering')
Società di missili tattici PA Streal JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela)
Società di missili tattici JSC, Stabilimento di Kulakov (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov)
Società di missili tattici di Ravenstvo JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo)
Società di missili tattici JSC Ravenstvo-service (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service)
Società di missili tattici JSC, Saratov Radio Instrument Plant (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant)
Società di missili tattici JSC Severny Press (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press)
Società di missili tattici JSC "Centro di ricerca per la progettazione automatizzata" (Tactical Missile Company, Joint-Stock Company 'Research Center for Automated Design')
Società di missili tattici KB Mashinostroeniya (Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya)
Società di missili tattici NPO Electromeccanics (Tactical Missile Company, NPO Electromeccanics)
Società di missili tattici, NPO Lightning (Tactical Missile Company, NPO Lightning)
Società di missili tattici, Impianto elettromeccanico di Petrovsky "Molot" (Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant 'Molot')
Società di missili tattici PJSC "MBDB 'ISKRA'" (Tactical Missile Company, PJSC 'MBDB 'ISKRA')
Società di missili tattici PJSC ANPP Temp Avia (Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia)
Società di missili tattici, Ufficio di progettazione di Raduga (Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau)
Società di missili tattici "Ufficio di progettazione centrale di automazione" (Tactical Missile Corporation, 'Central Design Bureau of Automation')
Società di missili tattici, Stabilimento di riparazione di aeromobili 711 (Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant)
Società di missili tattici AO GNPP "Region" (Tactical Missile Corporation, AO GNPP 'Region')
Società di missili tattici AO TMKB "Soyuz" (Tactical Missile Corporation, AO TMKB 'Soyuz')
Società di missili tattici, Stabilimento ottico e meccanico di Azov (Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant)
Società di missili tattici, Stabilimento "MPO – Gidropribor" (Tactical Missile Corporation, Concern 'MPO – Gidropribor')
Società di missili tattici JSC "KRASNY GIDROPRESS" (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company 'KRASNY GIDROPRESS')
Società di missili tattici JSC Avangard (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard)
Società di missili tattici, Stabilimento Granit-Electron JSC (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron)
Società di missili tattici JSC Elektrotyaga (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga)
Società di missili tattici JSC GosNIIMash (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash)
Società di missili tattici RKB Globus (Tactical Missile Corporation, RKB Globus)
Società di missili tattici, Stabilimento aeronautico di Smolensk (Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant)
Società di missili tattici TRV Engineering (Tactical Missile Corporation, TRV Engineering)
Società di missili tattici, Ufficio di progettazione Ural "Detal" (Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau 'Detal')
Società di missili tattici Zvezda-Strela Limited Liability Company (Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company)
Tambov Plant (TZ) 'October'
Corporazione cantieristica unita "Production Association Northern Machine Building Enterprise" (United Shipbuilding Corporation "Production Association Northern Machine Building Enterprise")
"Quinto Cantiere" della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation '5th Shipyard')".
ALLEGATO II
L'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1) |
nella categoria I – Materiali elettronici, sottocategoria X.A.I.003, la lettera a. è sostituita dalla seguente:
|
2) |
sono aggiunte le seguenti categorie: "Categoria IX – Materiali speciali e relative apparecchiature
Categoria X - Trattamento e lavorazione dei materiali
|
ALLEGATO III
All'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunti i paesi partner seguenti:
"REGNO UNITO
COREA DEL SUD".
ALLEGATO IV
All'allegato XII del regolamento (UE) n. 833/2014, il titolo è sostituito dal seguente:
"Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2".
ALLEGATO V
L'allegato XIV del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO XIV
ELENCO DELLE PERSONE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 NONIES
Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo |
Data di applicazione |
Bank Otkritie |
12 marzo 2022 |
Novikombank |
12 marzo 2022 |
Promsvyazbank |
12 marzo 2022 |
Bank Rossiya |
12 marzo 2022 |
Sovcombank |
12 marzo 2022 |
VNESHECONOMBANK (VEB) |
12 marzo 2022 |
VTB BANK |
12 marzo 2022 |
Sberbank |
14 giugno 2022 |
Credit Bank of Moscow |
14 giugno 2022 |
Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank |
14 giugno 2022 |
ALLEGATO VI
All'allegato XV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le entità seguenti:
"Rossiya RTR / RTR Planeta
Rossiya 24 / Russia 24
TV Centre International".
ALLEGATO VII
L'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dall'allegato seguente:
"ALLEGATO XXI
ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DECIES
Codice NC |
Nome del prodotto |
0306 |
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia |
16043100 |
Caviale |
16043200 |
Succedanei del caviale |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets |
2523 |
Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati |
ex ex2825 |
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione dei codici NC 2825 20 00 e 2825 30 00 |
ex ex2835 |
Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione del codice NC 2835 26 00 |
ex ex2901 |
Idrocarburi aciclici, a eccezione del codice NC 2901 10 00 |
2902 |
Idrocarburi ciclici |
ex ex2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, a eccezione del codice NC 2905 11 00 |
2907 |
Fenoli; fenoli-alcoli |
2909 |
Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali ed emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
310420 |
Cloruro di potassio |
310520 |
Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio |
310560 |
Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio |
ex ex31059020 |
Altri concimi contenenti cloruro di potassio |
ex ex31059080 |
Altri concimi contenenti cloruro di potassio |
3902 |
Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie |
4011 |
Pneumatici nuovi, di gomma |
44 |
Legno e lavori di legno; carbone di legna |
4705 |
Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico |
4804 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 |
6810 |
Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati |
7005 |
Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
7007 |
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
7019 |
Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti) |
7106 |
Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
7606 |
Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm |
7801 |
Piombo greggio |
ex ex8411 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, esclusi pezzi di turboreattori o di turboeliche col codice NC 8411 91 00 |
8431 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 |
8901 |
Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci |
8904 |
Rimorchiatori e spintori |
8905 |
Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili |
9403 |
Altri mobili e loro parti |
ALLEGATO VIII
È aggiunto l'allegato seguente:
"ALLEGATO XXV
ELENCO DI PETROLIO GREGGIO E PRODOTTI PETROLIFERI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 QUATERDECIES E 3 QUINDECIES
Codice NC |
Descrizione |
2709 00 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |