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Document 32022R0365
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/365 of 3 March 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2018/1624 laying down implementing technical standards with regard to procedures and standard forms and templates for the provision of information for the purposes of resolution plans for credit institutions and investment firms pursuant to Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/365 della Commissione del 3 marzo 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/365 della Commissione del 3 marzo 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/1227
GU L 69 del 4.3.2022, p. 60–104
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 69/60 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/365 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha introdotto alcune modifiche del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito dalla direttiva 2014/59/UE. Le informazioni sulla capacità degli enti di soddisfare tale requisito sono prese in considerazione, in misura limitata, anche nel contesto della pianificazione della risoluzione. |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione (3). |
(3) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. |
(4) |
L’ABE non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, né ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali in quanto ha ritenuto che ciò sarebbe stato altamente sproporzionato in relazione alla portata molto limitata, al numero ridotto e allo scarso impatto delle modifiche, tenendo conto del fatto che tali modifiche comprendono solo aggiornamenti dei riferimenti alla direttiva 2014/59/UE, due nuove voci da segnalare e modifiche minori volte ad eliminare gli ostacoli tecnici alla segnalazione. L’ABE ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 è così modificato:
1) |
l’allegato I è così modificato:
|
2) |
l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.
(2) Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO I
«Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB) |
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Controparte |
TOTALE |
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Famiglie |
Società non finanziarie (PMI) |
Società non finanziarie (non PMI) |
Enti creditizi |
Altre società finanziarie |
Amministrazioni pubbliche e banche centrali |
Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione |
Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione |
di cui: infragruppo |
di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo |
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Riga |
Voce |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0100 |
PASSIVITÀ ESCLUSE DAL BAIL-IN |
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0110 |
Depositi coperti |
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0120 |
Passività garantite – parte coperta da garanzia reale |
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0130 |
Passività dei clienti, se protetti in caso di insolvenza |
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0140 |
Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza |
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0150 |
Passività nei confronti di enti < 7 giorni |
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0161 |
Passività nei confronti di (operatori di) sistemi e CCP < 7 giorni |
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0170 |
Passività verso dipendenti |
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0180 |
Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni |
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0190 |
Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate |
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0200 |
Passività verso SGD |
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0210 |
Passività nei confronti di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione |
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0300 |
PASSIVITÀ NON ESCLUSE DAL BAIL-IN |
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0310 |
Depositi, non protetti ma preferenziali |
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0311 |
di cui: durata residua <= 1 mese |
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0312 |
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno |
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0313 |
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni |
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0314 |
di cui: durata residua >= 2 anni |
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0320 |
Depositi, non protetti e non preferenziali |
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0321 |
di cui: durata residua <= 1 mese |
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0322 |
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno |
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0323 |
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni |
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0324 |
di cui: durata residua >= 2 anni |
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0330 |
Passività in bilancio risultanti da derivati |
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0331 |
Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie |
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0332 |
Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie |
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0333 |
Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out |
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0334 |
Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale |
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0340 |
Passività garantite non coperte da garanzia reale |
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0341 |
di cui: durata residua <= 1 mese |
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0342 |
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno |
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0343 |
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni |
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0344 |
di cui: durata residua >= 2 anni |
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0350 |
Obbligazioni strutturate |
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0351 |
di cui: durata residua <= 1 mese |
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0352 |
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno |
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0353 |
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni |
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0354 |
di cui: durata residua >= 2 anni |
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0360 |
Passività di primo rango (senior) non garantite |
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0361 |
di cui: durata residua <= 1 mese |
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0362 |
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno |
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0363 |
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni |
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0364 |
di cui: durata residua >= 2 anni |
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0365 |
Passività di primo rango (senior) non privilegiate |
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0366 |
di cui: durata residua <= 1 mese |
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0367 |
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno |
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0368 |
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni |
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0369 |
di cui: durata residua >= 2 anni |
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0370 |
Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri) |
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0371 |
di cui: durata residua <= 1 mese |
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0372 |
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno |
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0373 |
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni |
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0374 |
di cui: durata residua >= 2 anni |
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0380 |
Altre passività ammissibili al MREL |
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0381 |
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni |
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0382 |
di cui: durata residua >= 2 anni |
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0390 |
Passività non finanziarie |
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0400 |
Altre passività |
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0500 |
FONDI PROPRI |
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0510 |
Capitale primario di classe 1 |
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0511 |
di cui: strumenti di capitale/capitale sociale |
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0512 |
di cui: strumenti di pari rango delle azioni ordinarie |
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0520 |
Capitale aggiuntivo di classe 1 |
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0521 |
di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri |
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0530 |
Capitale di classe 2 |
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0531 |
di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri |
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0600 |
TOTALE PASSIVITÀ & FONDI PROPRI, COMPRESE LE PASSIVITÀ RISULTANTI DA DERIVATI» |
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«Z 03.00 - Requisiti di fondi propri (OWN) |
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Importo o percentuale |
0010 |
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0100 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO |
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0110 |
Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio |
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0120 |
Misura dell'esposizione complessiva |
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REQUISITI DI CAPITALE INIZIALE E DI COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA |
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0210 |
Capitale iniziale |
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0220 |
Requisito di coefficiente di leva finanziaria |
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0300 |
COEFFICIENTE DI REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO SREP (TSCR) |
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0310 |
TSCR: da costituire con capitale primario di classe 1 |
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0320 |
TSCR: da costituire con capitale di classe 1 |
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0400 |
REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE |
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0410 |
Riserva di conservazione del capitale |
|
0420 |
Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro |
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0430 |
Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente |
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0440 |
Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico |
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0450 |
Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale |
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0460 |
Riserva di altri enti a rilevanza sistemica |
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0500 |
Coefficiente di requisito patrimoniale complessivo (OCR) |
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0510 |
OCR: da costituire con capitale primario di classe 1 |
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0520 |
OCR: da costituire con capitale di classe 1 |
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0600 |
OCR e orientamenti del secondo pilastro (P2G) |
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0610 |
OCR e P2G: da costituire con capitale primario di classe 1 |
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0620 |
OCR e P2G: da costituire con capitale di classe 1» |
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ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Istruzioni
I. Istruzioni di carattere generale
I.1 Struttura
1. |
Il quadro consta di 15 modelli, organizzati in 3 blocchi:
|
I.2 Riferimenti
2. |
Ai fini del presente allegato si applicano le abbreviazioni seguenti:
|
I.3 Principi contabili
3. |
Se non diversamente specificato nel presente allegato, gli enti segnalano tutti gli importi in base alla disciplina contabile applicata per la segnalazione delle informazioni finanziarie a norma degli articoli da 9 a 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Gli enti che non sono tenuti a segnalare informazioni finanziarie a norma di detto regolamento applicano la propria disciplina contabile. |
4. |
Per gli enti che trasmettono le segnalazioni in base agli IFRS sono inseriti rimandi all’IFRS pertinente. |
I.4 Ambito del consolidamento
5. |
In funzione del modello, il presente quadro si riferisce:
|
6. |
Per ciascun modello, gli enti si attengono alla base o alle basi di consolidamento applicabili ai sensi dell’articolo 4 del presente regolamento. |
I.5 Numerazione e altre convenzioni
7. |
Le istruzioni di cui al presente allegato si attengono alla convenzione di etichettatura di seguito illustrata, che utilizza codici numerici nell’indicare le colonne, le righe e le celle dei modelli. Questi codici numerici sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.
Si applicano gli schemi di annotazione generale seguenti:
|
8. |
Quando un elemento di informazione non è pertinente per le entità oggetto della segnalazione, il campo corrispondente è lasciato in bianco. |
9. |
Laddove le istruzioni di cui al presente allegato si riferiscono a una chiave primaria, si intende una colonna o la combinazione di colonne destinata a identificare in modo univoco tutte le righe del modello. La chiave primaria contiene un valore unico per ciascuna riga del modello. Non deve contenere un valore nullo. |
II. Istruzioni relative ai modelli
II.1 Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG)
II.1.1 Osservazioni di carattere generale
10. |
Questo modello presenta una panoramica della struttura giuridica e dell’assetto proprietario del gruppo. È presentato un unico modello per tutte le entità del gruppo che soddisfano la soglia minima fissata all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento. In questo modello sono individuate solo entità giuridiche. |
II.1.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonne |
Istruzioni |
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0010-0160 |
Entità |
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0010 |
Nome Il nome dell’entità. Nome ufficiale come risulta dagli atti societari, compresa l’indicazione della forma giuridica. |
||||||||||||||||||||||||||||
0020 |
Codice Il codice dell’entità. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell’Unione oppure, in sua mancanza, di un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. Il codice deve sempre contenere un valore. |
||||||||||||||||||||||||||||
0030 |
Codice LEI Se esiste, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre dell’entità. |
||||||||||||||||||||||||||||
0040 |
Tipo di entità L’entità può essere dei seguenti tipi, in ordine successivo di priorità:
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0050 |
Paese Il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese (Stato membro o paese terzo) di costituzione dell’entità. |
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0060 |
Inclusa nel perimetro prudenziale Inserire le abbreviazioni seguenti:
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0070 |
Deroga ai sensi dell’articolo 7 CRR Inserire le abbreviazioni seguenti:
|
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0080 |
Deroga ai sensi dell’articolo 10 CRR Inserire le abbreviazioni seguenti:
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||||||||||||||||||||||||||||
0090 |
Totale delle attività Il totale delle attività quale definito per FINREP: {F 01.01;380,010} |
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0100 |
Importo complessivo dell’esposizione al rischio L’importo complessivo dell’esposizione al rischio quale definito per COREP (OF): {C 02.00;0010;0010} Questo elemento non è segnalato per le entità che non sono enti e per le entità che beneficiano di una deroga a norma dell’articolo 7 o dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||||||||||||||||||
0110 |
Esposizione del coefficiente di leva finanziaria L’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria quale definita per COREP (LR): {C 47.00;0290;0010} Questo elemento non è segnalato per le entità che non sono enti e per le entità che beneficiano di una deroga a norma dell’articolo 7 o dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||||||||||||||||||
0120 |
Principio contabile I principi contabili applicati dall’entità. Inserire le abbreviazioni seguenti:
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||||||||||||||||||||||||||||
0130 |
Contributo alle attività consolidate totali L’ammontare del contributo dell’entità alle attività consolidate totali del gruppo oggetto della segnalazione. |
||||||||||||||||||||||||||||
0140 |
Contributo all’importo complessivo consolidato dell’esposizione al rischio L’ammontare del contributo dell’entità all’importo complessivo consolidato dell’esposizione al rischio del gruppo oggetto della segnalazione. |
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0150 |
Contributo all’esposizione consolidata del coefficiente di leva finanziaria L’ammontare del contributo dell’entità all’esposizione complessiva consolidata del coefficiente di leva finanziaria del gruppo oggetto della segnalazione. |
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0160 |
Entità giuridica pertinente Se l’entità costituisce un’entità giuridica pertinente ai sensi della definizione dell’articolo 2 del presente regolamento. |
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0170-0210 |
Impresa madre diretta L’impresa madre diretta dell’entità. È segnalata solo l’impresa madre diretta che detiene più del 5 % dei diritti di voto nell’entità. Se un’entità ha più di un’impresa madre diretta, è segnalata solo l’impresa madre diretta con la maggiore quota di capitale o, se del caso, di diritti di voto. |
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0170 |
Nome Il nome dell’impresa madre diretta dell’entità. |
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0180 |
Codice Il codice dell’impresa madre diretta. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell’Unione oppure, in sua mancanza, di un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. Il codice deve sempre contenere un valore. |
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0190 |
Codice LEI Se esiste, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre dell’entità. |
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0200 |
Capitale sociale L’importo del capitale sociale dell’entità detenuto dall’impresa madre diretta, escluse le riserve. |
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0210 |
Diritti di voto nell’entità La percentuale di diritti di voto detenuta dall’impresa madre diretta nell’entità. Questa informazione è richiesta solo nel caso in cui un’azione non equivalga a un voto (quindi che i diritti di voto non equivalgano al capitale sociale). |
II.2 Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB)
II.2.1 Osservazioni di carattere generale
11. |
Questo modello richiede dati granulari sulla struttura delle passività dell’entità o del gruppo. Le passività sono disaggregate in passività escluse dal bail-in e passività non escluse dal bail-in e ulteriormente ripartite per classi di passività, classi di controparti e scadenza. |
12. |
Laddove questo modello riporta una disaggregazione per scadenza, la durata residua è il periodo fino alla scadenza contrattuale. In deroga a tale disposizione:
In caso di pagamenti intermedi del capitale, esso è suddiviso e ripartito nelle corrispondenti categorie di scadenza. Se del caso, la scadenza è considerata separatamente per l’importo del capitale e per gli interessi maturati. |
13. |
Gli importi segnalati in questo modello sono importi in essere. L’importo in essere di un credito o di uno strumento è la somma dell’importo del capitale e degli interessi maturati sul credito o sullo strumento. L’importo in essere ancora non corrisposto è pari al valore del credito che il creditore potrebbe vantare nel quadro della procedura di insolvenza. |
14. |
Tuttavia le passività in bilancio risultanti da derivati (segnalate nella riga 0330) sono segnalate sotto forma di valori contabili. Il valore contabile è il valore contabile quale definito a fini FINREP, conformemente agli IFRS o agli nGAAP, secondo il caso. Negli altri casi sono utilizzate le cifre a norma degli schemi di segnalazione nGAAP. |
II.2.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonne |
Istruzioni |
0010 |
Famiglie FINREP, allegato V, parte 1.42(f) Gli individui o i gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale e in qualità di produttori di beni destinabili alla vendita e di servizi finanziari e non finanziari purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni non destinabili alla vendita e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie. |
0020 |
Società non finanziarie (PMI) Allegato, titolo I, articolo 2, paragrafo 1, della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (8); FINREP, allegato V, parte 1.5(i) Le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. |
0030 |
Società non finanziarie (non PMI) FINREP, allegato V, parte 1.42(e) Le società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non finanziari destinati alla vendita ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea (9). Sono escluse le «PMI» segnalate nella colonna 0020. |
0040 |
Enti creditizi FINREP, allegato V, parte 1.42(c) Gli enti creditizi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e le banche multilaterali di sviluppo. |
0050 |
Altre società finanziarie FINREP, allegato V, parte 1.42(d) Tutte le società e le quasi-società finanziarie diverse dagli enti creditizi, come le imprese di investimento, i fondi di investimento, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo e le stanze di compensazione, nonché gli altri intermediari finanziari, gli ausiliari finanziari, le istituzioni finanziarie captive e i prestatori di fondi. |
0060 |
Amministrazioni pubbliche e banche centrali FINREP, allegato V, parte 1.42(a) e (b) Le banche centrali e le amministrazioni centrali, le amministrazioni statali o regionali e le amministrazioni locali, compresi gli organi amministrativi e le imprese non commerciali, escluse però le imprese pubbliche e private di proprietà di queste amministrazioni che svolgono un’attività commerciale (e sono segnalate alle voci «enti creditizi», «altre società finanziarie» o «società non finanziarie», a seconda della loro attività); gli enti di previdenza e assistenza sociale e le organizzazioni internazionali, come l’Unione europea, il Fondo monetario internazionale e la Banca dei regolamenti internazionali. |
0070 |
Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione Laddove l’identità del detentore del titolo non è nota perché lo strumento è quotato in una sede di negoziazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), gli importi sono segnalati in questa colonna. |
0080 |
Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione Laddove l’identità del detentore del titolo non è nota, ma lo strumento non è quotato in una sede di negoziazione, gli importi sono segnalati in questa colonna e non è richiesta l’ulteriore disaggregazione della controparte. Le entità si impegnano al meglio per individuare le controparti e limitare al minimo il ricorso a questa colonna. |
0090 |
Totale |
0100 |
di cui: infragruppo Le passività nei confronti di entità incluse nel bilancio consolidato dell’entità madre capogruppo (in contrapposizione all’ambito del consolidamento regolamentare). |
0110 |
di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo Sono compresi gli importi lordi delle passività disciplinate dal diritto di un paese terzo e/o emesse da entità del gruppo stabilite in paesi terzi. Sono escluse le passività infragruppo. Laddove l’autorità di risoluzione ha confermato di avere la certezza, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), che ogni eventuale decisione di un’autorità di risoluzione di svalutare o convertire una passività è efficace a norma del diritto di tale paese terzo, tale passività non è segnalata in questa colonna. |
Righe |
Istruzioni |
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0100 |
Passività escluse dal bail-in L’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che le autorità di risoluzione non esercitano i poteri di svalutazione o di conversione in relazione alle passività escluse dal bail-in a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo. |
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0110 |
Depositi coperti L’importo dei depositi coperti quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), ad esclusione dei saldi temporaneamente elevati quali definiti all’articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva. |
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0120 |
Passività garantite – parte coperta da garanzia reale Articolo 44, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE Le passività garantite, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto, le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari che costituiscono parte integrante del cover pool e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite. Né l’obbligo di assicurare che tutte le attività garantite collegate a un cover pool restino immuni, siano tenute separate e dispongano di sufficienti risorse né l’esclusione di cui all’articolo 44, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE ostano a che le autorità di risoluzione esercitino, ove opportuno, tali poteri in relazione alle parti di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia, che eccedono il valore delle attività, dei pegni, delle ipoteche o delle garanzie che la garantiscono. L’ammontare non coperto di tali passività garantite non è segnalato in questa riga bensì nella riga 0340, previa ulteriore disaggregazione. Le passività della Banca centrale che sono coperte da un aggregato di garanzie (ad esempio le principali operazioni di rifinanziamento, l’operazione di rifinanziamento a lungo termine, le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine ecc.) sono considerate passività garantite. Un tipo specifico di passività è costituito dalle posizioni in garanzie ricevute e iscritte in bilancio. Laddove giuridicamente vincolate a un’attività, tali posizioni in garanzie sono trattate come passività garantite ai fini della presente segnalazione. |
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0130 |
Passività dei clienti, se protetti in caso di insolvenza Articolo 44, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE Qualsiasi passività derivante dal fatto che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE detiene attività o liquidità dei clienti, incluse attività o liquidità dei clienti detenute da o per conto di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o di fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), a condizione che tali clienti siano protetti dal diritto fallimentare vigente. |
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0140 |
Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza Articolo 44, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2014/59/UE Qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE (in quanto fiduciario) e un’altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che tale beneficiario sia protetto dal diritto fallimentare o dal diritto civile in vigore. |
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0150 |
Passività nei confronti di enti < 7 giorni Articolo 44, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2014/59/UE Le passività nei confronti di enti, escluse le entità che fanno parte dello stesso gruppo contabile, con scadenza originaria inferiore a sette giorni. |
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0161 |
Passività nei confronti di (operatori di) sistemi e CCP < 7 giorni Articolo 44, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/59/UE Le passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) o dei relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, o di CCP autorizzate nell’Unione a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e di CCP di paesi terzi riconosciute dall’ESMA in conformità dell’articolo 25 di detto regolamento. |
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0170 |
Passività verso dipendenti Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto i), della direttiva 2014/59/UE Le passività nei confronti di un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuta, ad eccezione della componente variabile della retribuzione che non è disciplinata da un contratto collettivo. Non si applica tuttavia alla componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi quali definiti all’articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE. |
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0180 |
Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto ii), della direttiva 2014/59/UE Le passività nei confronti di un creditore, sia esso fornitore o impresa commerciale, che ha fornito all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, la riparazione e la manutenzione dei locali. |
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0190 |
Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto iii), della direttiva 2014/59/UE Le passività nei confronti di autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile. |
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0200 |
Passività verso SGD Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva 2014/59/UE Le passività nei confronti di sistemi di garanzia dei depositi (SGD) derivanti dai contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE. |
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0210 |
Passività nei confronti di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione Articolo 44, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2014/59/UE Le passività nei confronti di enti o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggette a risoluzione, a prescindere dalle loro scadenze, tranne se dette passività hanno un rango inferiore alle passività non garantite ordinarie a norma del pertinente diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza applicabile alla data di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Se la passività esclusa è una passività risultante da derivati, sono segnalate le passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale di cui all’articolo 429 quater del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0300 |
Passività non escluse dal bail-in |
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0310 – 0314 |
Depositi, non protetti ma preferenziali Articolo 108 della direttiva 2014/59/UE I depositi quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE che non soddisfano le condizioni per l’esclusione dal bail-in (articolo 44, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE), ma per i quali è disposto un trattamento preferenziale in conformità dell’articolo 108 della direttiva 2014/59/UE. |
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0320 – 0324 |
Depositi, non protetti e non preferenziali I depositi quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE che non soddisfano le condizioni per l’esclusione dal bail-in o per il trattamento preferenziale a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 108 della direttiva 2014/59/UE. |
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0330 |
Passività in bilancio risultanti da derivati Il valore contabile delle passività risultanti da derivati. |
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0331 |
Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie Per default, la somma di tutti i valori netti di mercato delle passività risultanti da derivati per insieme di attività soggette a compensazione contrattuale. L’insieme di attività soggette a compensazione è segnalato solo laddove il suo valore netto di mercato è una passività. I derivati che non sono soggetti ad accordo di netting sono trattati come un unico contratto, vale a dire come se si trattasse di un insieme di attività soggette a compensazione con un solo derivato. |
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0332 |
Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie Il valore della riga 0331 è oggetto di una rettifica per garanzie reali costituite per garantire l’esposizione, risultante nella somma di tali valori netti di mercato dopo la compensazione delle garanzie al valore di mercato. |
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0333 |
Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out In conformità del regolamento delegato 2016/1401 della Commissione (17) un importo aggiuntivo del close-out che copra l’ammontare delle perdite o dei costi sostenuti dalle controparti nelle operazioni in strumenti derivati, o gli utili da esse realizzati, sostituendo o ottenendo il corrispettivo economico delle condizioni essenziali dei contratti e i diritti di opzione delle parti relativi ai contratti estinti. Le stime necessarie per determinare un importo del close-out in conformità di detto regolamento delegato possono risultare alquanto complicate su base individuale. Possono quindi essere utilizzati in loro vece valori sostitutivi, basati su dati disponibili quali ad esempio i requisiti prudenziali per il rischio di mercato. Se risulta impossibile calcolare l’importo del close-out per le passività risultanti da derivati, l’importo segnalato deve essere pari all’importo segnalato nella riga 0332. |
||||||
0334 |
Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale Sono segnalate le passività nette per i derivati tenendo conto delle regole di compensazione prudenziale di cui all’articolo 429 quater del regolamento (UE) n. 575/2013 (relative al calcolo della misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria). |
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0340 – 0344 |
Passività garantite non coperte da garanzia reale L’importo delle passività garantite o delle passività per le quali è stata costituita una garanzia reale che eccede il valore delle attività, dei pegni, delle ipoteche o delle garanzie che la garantiscono. Rileva la parte «sottogarantita» delle passività coperte da garanzia reale, ad esempio la parte sottogarantita delle obbligazioni garantite o delle operazioni di vendita con patto di riacquisto. |
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0350 – 0354 |
Obbligazioni strutturate Le obbligazioni strutturate sono qui definite come obbligazioni debitorie con una componente derivata incorporata, con rendimenti collegati a un titolo sottostante o a un indice (pubblico o su misura, ad esempio strumenti di capitale od obbligazioni, tassi di rendimento fisso o credito, tasso di cambio, merci ecc.). Le obbligazioni strutturate non includono gli strumenti di debito che comprendono soltanto opzioni call o put, ossia il cui valore non dipende da nessuna componente derivata incorporata. |
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0360 – 0364 |
Passività di primo rango (senior) non garantite Sono compresi tutti gli strumenti di primo rango non garantiti che non rientrano nella categoria delle obbligazioni strutturate. |
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0365 – 0369 |
Passività di primo rango (senior) non privilegiate L’importo delle passività seguenti:
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0370 – 0374 |
Passività subordinate Le passività che saranno rimborsate secondo la normativa nazionale in materia di insolvenza solo dopo che saranno state integralmente rimborsate tutte le classi di creditori ordinari e di creditori di primo rango non privilegiati. Sono comprese le passività subordinate sia per legge che per contratto. Nel caso delle società di partecipazione, possono essere segnalati in questa categoria anche i titoli di debito non subordinati (ossia la subordinazione strutturale). In questa categoria sono inclusi solo gli strumenti subordinati che non sono riconosciuti come fondi propri. Questa riga comprende anche la parte delle passività subordinate ammissibili in linea di principio come fondi propri, che tuttavia non è inclusa nei fondi propri a causa di disposizioni in materia di eliminazione graduale quali l’articolo 64 del regolamento (UE) n. 575/2013 (durata residua) o la parte dieci dello stesso regolamento (clausola grandfathering). |
||||||
0380 – 0382 |
Altre passività ammissibili al MREL Ogni strumento ammissibile ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE ma non rilevato nelle righe 0320 e da 0340 a 0370. |
||||||
0390 |
Passività non finanziarie Questa riga rileva le passività non finanziarie che per motivi pratici non si riferiscono a strumenti di debito i cui titolari possono essere sottoposti a bail-in, quali gli accantonamenti per controversie che coinvolgono l’entità. |
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0400 |
Altre passività Ogni passività non segnalata nelle righe da 0100 a 0390. |
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0500 |
Fondi propri Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013 Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;010;010} |
||||||
0510 |
Capitale primario di classe 1 Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013 Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;020;010} |
||||||
0511 |
di cui: strumenti di capitale/capitale sociale Gli strumenti giuridici che costituiscono il (o parte del) capitale primario di classe 1 sotto forma di strumenti di capitale/capitale sociale. |
||||||
0512 |
di cui: strumenti di pari rango delle azioni ordinarie Gli strumenti giuridici che costituiscono i (o parte dei) fondi propri del capitale primario di classe 1 sotto forma di strumenti diversi dagli strumenti di capitale/capitale sociale, ma di pari rango rispetto a questa categoria. |
||||||
0520 |
Capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013 Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;530;010} |
||||||
0521 |
di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri Gli strumenti giuridici che costituiscono il (o parte del) capitale aggiuntivo di classe 1. |
||||||
0530 |
Capitale di classe 2 Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013 Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;750;010} |
||||||
0531 |
di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri Questa disaggregazione individua gli strumenti giuridici che costituiscono i (o parte dei) fondi propri di classe 2. |
||||||
0600 |
Totale passività e fondi propri, comprese le passività risultanti da derivati La somma di tutte le passività segnalate in questo modello e dell’importo dei fondi propri regolamentari. A tal fine, sono sommati tutti gli importi dalle linee precedenti. Per quanto riguarda i derivati, il valore da utilizzare è la riga 0334 «Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale». |
II.3 Z 03.00 - Requisiti di fondi propri (OWN)
II.3.1 Osservazioni di carattere generale
15. |
Questo modello contiene informazioni sui requisiti di fondi propri applicabili a un’entità o a un gruppo. |
16. |
Tutte le informazioni segnalate rispecchiano i requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni. |
17. |
Le informazioni sui requisiti del pilastro 2 segnalate in questo modello si basano sull’ultima lettera SREP ufficiale disponibile comunicata dall’autorità competente. |
18. |
Laddove l’entità oggetto della segnalazione non è soggetta a requisiti patrimoniali su base individuale, è compilata soltanto la riga 0110. |
II.3.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche
Righe |
Istruzioni |
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0100 |
Importo complessivo dell’esposizione al rischio Articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 Cfr. Z 01.00, colonna 0100 L’importo complessivo dell’esposizione al rischio quale definito per COREP (OF): {C 02.00;010;010} |
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0110 |
Contributo all’importo complessivo consolidato dell’esposizione al rischio Cfr. Z 01.00, colonna 0140 Questo elemento è segnalato soltanto per le entità che non sono soggette a requisiti patrimoniali su base individuale. |
||||||
0120 |
Misura dell’esposizione complessiva Articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
||||||
0210 – 0250 |
Requisiti di capitale iniziale e di coefficiente di leva finanziaria |
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0210 |
Capitale iniziale Articolo 12 e articoli da 28 a 31 della direttiva 2013/36/UE; articolo 93 del regolamento (UE) n. 575/2013 L’ammontare del capitale iniziale richiesto come condizione sine qua non per autorizzare un ente a iniziare l’attività. |
||||||
0220 |
Requisito di coefficiente di leva finanziaria Il requisito di coefficiente di leva finanziaria a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 applicabile all’entità o al gruppo, espresso in percentuale della misura dell’esposizione complessiva. Le entità segnalanti che escludono le esposizioni verso la banca centrale dell’ente di cui all’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano il requisito di coefficiente di leva finanziaria adeguato conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 7, di tale regolamento. Se non vige alcun obbligo formale, le entità non compilano questa cella. |
||||||
0300 |
Coefficiente di requisito patrimoniale complessivo SREP (TSCR) COREP (OF): {C 03.00;0130;0010} La somma dei seguenti elementi i) e ii):
Questo elemento rispecchia il coefficiente di requisito patrimoniale complessivo SREP (TSCR) secondo quanto comunicato all’ente dall’autorità competente. Il TSCR è definito nella sezione 1.2 degli orientamenti ABE sullo SREP. Se l’autorità competente non ha comunicato requisiti di fondi propri aggiuntivi deve essere segnalato solo l’elemento di cui al punto i). |
||||||
0310 |
TSCR: da costituire con capitale primario di classe 1 COREP (OF): {C 03.00;0140;0010} La somma dei seguenti elementi i) e ii):
Se l’autorità competente non ha comunicato requisiti di fondi propri aggiuntivi, da detenere sotto forma di capitale primario di classe 1, deve essere segnalato solo l’elemento di cui al punto i). |
||||||
0320 |
COREP (OF): {C 03.00;0150;0010} La somma dei seguenti elementi i) e ii):
Se l’autorità competente non ha comunicato requisiti di fondi propri aggiuntivi, da detenere sotto forma di capitale di classe 1, deve essere segnalato solo l’elemento di cui al punto i). |
||||||
0400 |
Requisito combinato di riserva di capitale Articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE COREP (OF): {C 04.00;0740;0010} |
||||||
0410 |
Riserva di conservazione del capitale Articolo 128, punto 1, e articolo 129 della direttiva 2013/36/UE COREP (OF): {C 04.00;750;010}). Conformemente all’articolo 129, paragrafo 1, di detta direttiva la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. Dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è fisso, in questa cella deve essere segnalato un importo. |
||||||
0420 |
Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013 COREP (OF): {C 04.00;760;010}) In questa cella è segnalato l’importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all’articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013, in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale. L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni. |
||||||
0430 |
Riserva di capitale anticiclica specifica dell’ente Articolo 128, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della direttiva 2013/36/UE (Cfr. COREP (OF): {C 04.00;770;010}) L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni. |
||||||
0440 |
Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico Articolo 128, punto 5, e articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE (Cfr. COREP (OF): {C 04.00;780;010}) L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni. |
||||||
0450 |
Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale Articolo 128, punto 3, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE COREP (OF): {C 04.00;800;010} L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni. |
||||||
0460 |
Riserva di altri enti a rilevanza sistemica Articolo 128, punto 4, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE COREP (OF): {C 04.00;810;010} L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni. |
||||||
0500 |
Coefficiente di requisito patrimoniale complessivo (OCR) COREP (OF): {C 03.00;160;010} La somma dei seguenti elementi i) e ii):
Questo elemento rispecchia il coefficiente di requisito patrimoniale complessivo (OCR) quale definito nella sezione 1.2 degli Orientamenti ABE sullo SREP. Se non è applicabile nessun requisito di riserva di capitale, deve essere segnalato solo l’elemento di cui al punto i). |
||||||
0510 |
OCR: da costituire con capitale primario di classe 1 COREP (OF): {C 03.00;170;010} La somma dei seguenti elementi i) e ii):
Se non è applicabile nessun requisito di riserva di capitale, deve essere segnalato solo l’elemento di cui al punto i). |
||||||
0520 |
OCR: da costituire con capitale di classe 1 COREP (OF): {C 03.00;180;010} La somma dei seguenti elementi i) e ii):
Se non è applicabile nessun requisito di riserva di capitale, deve essere segnalato solo l’elemento di cui al punto i). |
||||||
0600 |
OCR e orientamenti del secondo pilastro (P2G) COREP (OF): {C 03.00;190;010} La somma dei seguenti elementi i) e ii):
Se l’autorità competente non ha comunicato P2G, deve essere segnalato solo l’elemento di cui al punto i). |
||||||
0610 |
OCR: da costituire con capitale primario di classe 1 COREP (OF): {C 03.00;200;010} La somma dei seguenti elementi i) e ii):
Se l’autorità competente non ha comunicato P2G, deve essere segnalato solo l’elemento di cui al punto i). |
||||||
0620 |
OCR e P2G: da costituire con capitale di classe 1 COREP (OF): {C 03.00;210;010} La somma dei seguenti elementi i) e ii):
Se l’autorità competente non ha comunicato P2G, deve essere segnalato solo l’elemento di cui al punto i). |
II.4 Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (IFC)
II.4.1 Osservazioni di carattere generale
19. |
Questo modello richiede informazioni sulle passività infragruppo non escluse dal bail-in, sugli strumenti di capitale e sulle garanzie. |
20. |
Sono segnalate tutte le interconnessioni finanziarie tra entità giuridiche pertinenti che sono incluse nel bilancio consolidato. Gli importi segnalati sono aggregati laddove si riferiscono alle stesse controparti (sia emittente o entità garantita, sia creditore, titolare o prestatore di garanzia) e allo stesso tipo di passività, strumenti di capitale o garanzie. |
21. |
La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020, 0040 e 0050 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev’essere unica per ciascuna riga del modello. |
II.4.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonne |
Istruzioni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010-0020 |
Emittente o entità garantita L’entità giuridica che emette le passività o lo strumento di capitale, o che è l’entità garantita. |
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0010 |
Nome dell’entità Dev’essere diverso dal nome dell’entità riportato nella colonna 0030. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0020 |
Codice Il codice dell’emittente o del destinatario della garanzia. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell’Unione oppure, in sua mancanza, di un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. Il codice dev’essere diverso dal codice riportato nella colonna 0040. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0030-0040 |
Creditore, titolare o prestatore di garanzia L’entità giuridica che è il creditore della passività, è titolare dello strumento di capitale o fornisce la garanzia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0030 |
Nome dell’entità Dev’essere diverso dal nome dell’entità riportato nella colonna 0010. |
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0040 |
Codice Il codice del creditore, titolare o prestatore di garanzia. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell’Unione oppure, in sua mancanza, di un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. Dev’essere diverso dal codice elencato nella colonna 0020. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0050-0080 |
Interconnessione finanziaria Questo campo descrive l’interconnessione finanziaria tra le entità giuridiche pertinenti. |
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0050 |
Tipo Selezionare dall’elenco seguente: Passività infragruppo
Garanzie infragruppo
|
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0060 |
Importo in essere Per le passività (colonna 0050, tipi L.1, L.2 e da L.4 a L.14), l’importo in essere delle passività infragruppo; per le passività risultanti da derivati (tipo L.3), gli importi del close-out quali definiti ai fini del modello Z 02.00 (LIAB), riga 0333. Per le garanzie (colonna 0050, valori da G.1 a G.4), l’importo potenziale massimo dei futuri pagamenti nell’ambito della garanzia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0070 |
di cui emesso ai sensi del diritto di un paese terzo L’importo monetario della quota dell’importo in essere a norma del diritto di un paese terzo. |
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0080 |
di cui: di cui ammissibile al MREL L’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili per soddisfare il requisito di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE. |
II.5 Z 05.01 e Z 05.02 - Controparti principali (MCP)
II.5.1 Osservazioni di carattere generale
22. |
Questi modelli riuniscono informazioni sulle passività nei confronti delle controparti principali (Z 05.01) e sugli elementi fuori bilancio ricevuti dalle controparti principali (Z 05.02). Gli importi segnalati sono aggregati laddove appartengono alla stessa controparte e allo stesso tipo di passività o di elementi fuori bilancio. |
23. |
Le passività e gli elementi fuori bilancio in relazione ai quali non può essere individuata la controparte non sono segnalati in questi modelli. Le passività e gli elementi fuori bilancio in relazione ai quali la controparte è un’entità inclusa nel bilancio consolidato non sono segnalati. |
II.5.2 Z 05.01 – Controparti principali delle passività: istruzioni relative a posizioni specifiche
24. |
La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0060 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev’essere unica per ciascuna riga del modello.
|
II.5.3 Z 05.02 – Controparti principali degli elementi fuori bilancio: istruzioni relative a posizioni specifiche
25. |
La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0060 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev’essere unica per ciascuna riga del modello.
|
II.6 Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (DIS)
II.6.1 Osservazioni di carattere generale
26. |
Questo modello presenta una panoramica dell’assicurazione dei depositi all’interno di un gruppo. In questo modello deve essere segnalato un sistema di garanzia dei depositi (SGD) se un’entità giuridica pertinente del gruppo ne è membro. |
27. |
Ogni ente creditizio appartenente al gruppo è segnalato in una riga distinta. |
II.6.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonne |
Istruzioni |
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0010-0020 |
Entità |
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0010 |
Nome dell’entità Il nome dell’entità come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG). |
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0020 |
Codice Il codice dell’entità come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG). Si tratta di un identificatore di riga che deve essere unico per ciascuna riga del modello. |
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0030 |
SGD Articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE Il nome dell’SGD ufficialmente riconosciuto di cui l’entità è membro ai sensi della direttiva 2014/49/UE. Si tratta dell’SGD dello Stato membro di costituzione dell’entità, ad esclusione di altri SGD che, in altri Stati membri, potrebbero offrire una tutela aggiuntiva («top-up») ai clienti dell’entità presso una succursale in tale Stato membro. Laddove un ente è membro di un sistema di tutela istituzionale (IPS) che è anche ufficialmente riconosciuto come SGD a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, il nome dell’SGD è identico al nome dell’IPS figurante nella riga 050. L’SGD è scelto, per ciascun paese di costituzione dell’entità, tra i seguenti: per l’Austria
per il Belgio
per la Bulgaria
per la Croazia
per Cipro
per la Cechia
per la Danimarca
per l’Estonia
per la Finlandia
per la Francia
per la Germania
per Gibilterra
per la Grecia
per l’Ungheria
per l’Islanda
per l’Irlanda
per l’Italia
per la Lettonia
per il Liechtenstein
per la Lituania
per il Lussemburgo
per Malta
per i Paesi Bassi
per la Norvegia
per la Polonia
per il Portogallo
per la Romania
per la Slovacchia
per la Slovenia
per la Spagna
per la Svezia
Se l’SGD ufficialmente riconosciuto di cui l’entità è membro non figura nell’elenco sopra riportato, indicare «Altro». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0040 |
Importo dei depositi coperti Articolo 2, paragrafo 1, punto 5, e articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE L’importo dei depositi coperti quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, in combinato disposto con l’articolo 6, della direttiva 2014/49/UE, protetti dall’SGD di cui alla riga 0030, ad esclusione dei saldi temporaneamente elevati quali definiti all’articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0050 |
Sistema di tutela istituzionale Articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 Il nome del sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, di cui l’entità è membro. Non segnalare nulla se l’entità non è membro di un IPS. Se l’entità è membro di un IPS che è anche ufficialmente riconosciuto come SGD a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, il nome dell’IPS è identico al nome dell’SGD figurante nella riga 030. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0060 |
Tutela aggiuntiva in forza di un sistema istituito per contratto Articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/49/UE L’ammontare dei depositi coperti da un sistema istituito per contratto presso l’entità. |
II.7 Funzioni essenziali e linee di business principali
II.7.1 Osservazioni di carattere generale
28. |
I quattro modelli di questa sezione forniscono dati fondamentali e valutazioni qualitative dell’impatto, della sostituibilità e dell’importanza delle funzioni economiche che il gruppo sta fornendo, integrate dall’associazione di tali funzioni essenziali alle linee di business principali e alle entità giuridiche. |
29. |
Più in particolare, i modelli sono dedicati ai temi seguenti. |
30. |
Il modello Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1) individua, sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi, le funzioni non essenziali e le funzioni essenziali svolte dal gruppo per ciascuno Stato membro in cui il gruppo opera. |
31. |
Il modello Z 07.02 - Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche (FUNC 2) associa le funzioni essenziali individuate alle entità giuridiche e valuta se ciascuna entità giuridica è rilevante per l’esecuzione della funzione essenziale oppure no. |
32. |
Il modello Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3) fornisce l’elenco completo delle linee di business principali e le associa alle entità giuridiche. |
33. |
Il modello Z 07.04 - Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (FUNC 4) associa le funzioni essenziali individuate alle linee di business. |
34. |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/59/UE, per «funzioni essenziali» si intendono le attività, i servizi o le operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all’interruzione di servizi essenziali per l’economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi od operazioni. |
35. |
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione (18), una funzione è considerata essenziale se soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
|
36. |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 36, della direttiva 2014/59/UE, per «linee di business principali» si intendono le linee di business e i servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, utili o di valore di avviamento (franchise value) di un ente o di un gruppo di cui un ente fa parte. |
37. |
Ai fini di questo modello, le funzioni economiche sono le funzioni elencate nella tabella riportata di seguito. |
38. |
Per ciascuna categoria di funzioni economiche può essere selezionata un’«altra» funzione economica se la funzione di cui trattasi non è rilevata dalle altre funzioni predefinite. |
39. |
Le controparti di cui alle righe da 0010 a 0070 e dalle righe da 0080 a 0150 sono definite in modo identico ai settori della controparte di cui in FINREP, allegato V, parte 1, punto 6. Per «PMI» si intendono le PMI quali definite in FINREP, allegato V, parte 1.5(i).
|
II.7.2 Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1): istruzioni relative a posizioni specifiche
40. |
Questo modello deve essere compilato una sola volta per ciascuno Stato membro (indicato come «Paese») in cui opera il gruppo. |
41. |
Contempla tutte le funzioni economiche - a prescindere dal fatto che rappresentino o no una funzione essenziale - svolte nello Stato membro in questione da ogni entità del gruppo.
|
II.7.3 Z 07.02 - Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche (FUNC 2): istruzioni relative a posizioni specifiche
42. |
Questo modello deve essere compilato per l’intero gruppo. Nel modello sono segnalate soltanto le funzioni essenziali indicate come tali in {Z 07.01;070} (per Stato membro). |
43. |
La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0020 e 0040 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev’essere unica per ciascuna riga del modello.
|
II.7.4 Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3): istruzioni relative a posizioni specifiche
44. |
La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0040 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev’essere unica per ciascuna riga del modello. |
45. |
In questo modello sono segnalate soltanto le entità giuridiche pertinenti.
|
II.7.5 Z 07.04 - Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (FUNC 4): istruzioni relative a posizioni specifiche
46. |
La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0020 e 0040 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev’essere unica per ciascuna riga del modello. |
47. |
Nel modello sono segnalate soltanto le funzioni essenziali, individuate in {Z 07.01;0070}.
|
II.8 Z 08.00 - Servizi essenziali (SERV)
II.8.1 Istruzioni di carattere generale
48. |
Le informazioni da inserire in questo modello sono segnalate una sola volta per l’intero gruppo; i servizi essenziali ricevuti da ogni entità del gruppo sono elencati e associati alle funzioni essenziali fornite dal gruppo. |
49. |
Per servizi essenziali si intendono le operazioni, le attività e i servizi sottostanti effettuati per una unità operativa (servizi dedicati) o per più unità operative o entità giuridiche (servizi comuni) all’interno del gruppo che sono necessari per fornire una o più funzioni essenziali. I servizi essenziali possono essere forniti da entità all’interno del gruppo (servizio interno) oppure essere affidati a un fornitore esterno (servizio esterno). Un servizio è considerato essenziale qualora la sua interruzione possa costituire un grave ostacolo all’esercizio delle funzioni essenziali o impedirlo totalmente, poiché trattasi di un servizio intrinsecamente legato alle funzioni essenziali che l’ente svolge per terzi. |
50. |
I servizi che vengono svolti interamente all’interno di un’entità giuridica non sono segnalati in questo modello. |
51. |
I servizi che non hanno un impatto rilevante sulle funzioni essenziali non sono segnalati in questo modello. |
52. |
La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0005, 0010, 0030, 0050, 0070 e 0080 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev’essere unica per ciascuna riga del modello. |
II.8.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonne |
Istruzioni |
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0005 |
Identificativo |
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0010 |
Tipo di servizio Il servizio è indicato scegliendo tra i tipi di seguito elencati. Ove possibile, segnalare la sottocategoria (numero di identificazione a due cifre). Laddove la sottocategoria non esista oppure nessuna sottocategoria descriva correttamente il servizio fornito dall’ente, è segnalata la categoria principale (numero di identificazione a una cifra).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0020-0030 |
Destinatario del servizio L’entità del gruppo che riceve da un’altra entità del gruppo o dal fornitore esterno segnalati nelle colonne 0040-0050 il servizio essenziale segnalato nella colonna 0010. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0020 |
Nome dell’entità Dev’essere diverso dal nome elencato nella colonna 0040. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0030 |
Codice L’identificativo unico dell’entità giuridica della colonna 0020 come segnalato nel modello Z 01.00 (ORG). Dev’essere diverso dall’identificativo segnalato nella colonna 0050. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0040-0050 |
Fornitore del servizio L’entità giuridica (interna o esterna) che fornisce a un’entità del gruppo il servizio essenziale segnalato nella colonna 0010. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0040 |
Nome dell’entità Dev’essere diverso dal nome elencato nella colonna 0020. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0050 |
Codice L’identificativo unico dell’entità giuridica della colonna 0040. Dev’essere diverso dall’identificativo segnalato nella colonna 0030. Laddove il fornitore di servizi è un’entità del gruppo, il codice è identico a quello segnalato nel modello Z 01.00 (ORG). Laddove il fornitore di servizi non è un’entità del gruppo, il codice di tale entità è:
Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0060 |
Appartenente al gruppo «Sì»: se il servizio è fornito da un’entità del gruppo («interna») «No»: se il servizio è fornito da un’entità al di fuori del gruppo («esterna») |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0070-0080 |
Funzione essenziale La funzione essenziale la cui esecuzione verrebbe gravemente ostacolata o totalmente impedita in caso di interruzione del servizio essenziale. Si tratta di una delle funzioni valutate essenziali nel modello Z 07.01 (FUNC 1). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0070 |
Paese Lo Stato membro per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0080 |
ID L’identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto II.7.1 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0090 |
Tempo stimato per la sostituibilità Il tempo stimato necessario per sostituire un fornitore con un altro in misura comparabile in termini di oggetto, qualità e costi del servizio ricevuto. Segnalare uno dei valori seguenti:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0100 |
Tempo stimato per l’accesso ai contratti Il tempo stimato necessario per recuperare le seguenti informazioni sul contratto che disciplina il servizio a seguito di una richiesta dell’autorità di risoluzione:
Segnalare uno dei valori seguenti:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0110 |
Diritto applicabile Il codice ISO del paese il cui diritto disciplina il contratto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0120 |
Contratto a prova di risoluzione Rispecchia la valutazione della possibilità di proseguire e trasferire il contratto in caso di risoluzione. La valutazione tiene conto, tra l’altro, dei fattori seguenti:
Segnalare uno dei valori seguenti:
|
II.9 Z 09.00 - Servizi delle FMI - Fornitori e utenti - Associazione alle funzioni essenziali
II.9.1 Osservazioni di carattere generale
53. |
Questo modello individua le attività, le funzioni o i servizi di compensazione, pagamento, regolamento e custodia titoli la cui interruzione può costituire un grave ostacolo all’esercizio di una o più funzioni essenziali o impedirlo totalmente. |
54. |
Questo modello deve essere compilato una sola volta per l’intero ente o gruppo. |
55. |
Sono individuate soltanto le infrastrutture di mercato finanziario la cui interruzione costituirebbe un grave ostacolo all’esercizio di una funzione essenziale o lo impedirebbe totalmente. |
56. |
La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020, 0030, 0040, 0070 e 0100 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev’essere unica per ciascuna riga del modello. |
II.9.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonne |
Istruzioni |
||||||||||||||||
0010-0020 |
Utente L’entità del gruppo che utilizza servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG). |
||||||||||||||||
0010 |
Nome dell’entità Il nome dell’entità che utilizza servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG). Sono segnalate solo le entità individuate come fornitori di funzioni essenziali in Z 07.02. |
||||||||||||||||
0020 |
Codice Il codice dell’entità che utilizza servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG). |
||||||||||||||||
0030-0040 |
Funzione essenziale La funzione essenziale svolta dall’entità, la cui esecuzione sarebbe ostacolata o impedita dall’interruzione dell’accesso al servizio di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni. |
||||||||||||||||
0030 |
Paese Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1). |
||||||||||||||||
0040 |
ID L’identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto II.7.1 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1). |
||||||||||||||||
0050-0070 |
Infrastruttura di mercato finanziario (FMI) Riferimento: CPMI, Principles for financial market infrastructures (Principi per le infrastrutture di mercato finanziario). Un sistema multilaterale tra gli enti finanziari partecipanti, compreso l’operatore del sistema, utilizzato ai fini della registrazione, della compensazione o del regolamento di pagamenti, titoli, derivati o altre operazioni finanziarie. |
||||||||||||||||
0050 |
Tipo di sistema Segnalare uno dei valori seguenti:
|
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0060 |
Nome La denominazione commerciale dell’infrastruttura di mercato finanziario. Quando nella colonna 0050 è segnalato «NP», questa colonna è lasciata vuota. |
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0070 |
Codice dell’FMI Il codice dell’infrastruttura di mercato finanziario. Se esiste, si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. In mancanza del LEI, un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell’Unione oppure, in sua mancanza, un codice nazionale. Quando nella colonna 0050 è segnalato «NP», questa colonna è lasciata vuota. |
||||||||||||||||
0080 |
Modo di partecipazione Segnalare uno dei valori seguenti:
|
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0090 |
Nome Quando nella colonna 0080 è segnalato «Indiretto» o «NP», la denominazione commerciale dell’intermediario. Quando nella colonna 0080 è segnalato «Diretto», indicare «NP» (non pertinente). L’intermediario può essere parte del gruppo cui appartiene l’entità segnalante o un altro ente creditizio non collegato a tale gruppo. Un intermediario può essere un’impresa che fornisce servizi di compensazione, pagamento, regolamento e/o custodia titoli ad altre imprese (soprattutto se nella colonna 0050 è segnalato «NP»); può essere un membro diretto di una o più FMI e fornire accesso indiretto ai servizi offerti da tali infrastrutture (soprattutto se nella colonna 0080 è segnalato «Indiretto»). |
||||||||||||||||
0100 |
Codice Il codice dell’intermediario. Se esiste, si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. In mancanza del LEI, un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell’Unione oppure, in sua mancanza, un codice nazionale. Quando nella colonna 0090 è segnalato «Diretto», indicare «NP» (non pertinente). |
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0110 |
Descrizione del servizio La descrizione del servizio se il tipo di sistema segnalato nella colonna 050 è «Altro» o «NP». |
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0120 |
Diritto applicabile L’identificativo ISO 3166-1 alpha-2 del paese il cui diritto disciplina l’accesso all’FMI. In caso di adesione diretta o partecipazione diretta deve essere segnalato il diritto applicabile al contratto tra l’infrastruttura di mercato finanziario e l’utente. In caso di adesione indiretta o partecipazione indiretta deve essere segnalato il diritto applicabile al contratto tra l’ente rappresentativo e l’utente. |
II.10 Sistemi informatici essenziali
II.10.1 Osservazioni di carattere generale
57. |
Questa sezione consta dei seguenti modelli:
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58. |
Per sistema informatico essenziale si intende un’applicazione informatica o un software che supporta un servizio essenziale la cui interruzione costituirebbe un grave ostacolo all’esercizio di una funzione essenziale o lo impedirebbe totalmente. |
59. |
Questi modelli devono essere compilati per l’intero gruppo. |
II.10.2 Z 10.01 - Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale) (CIS 1): istruzioni relative a posizioni specifiche
60. |
Il valore segnalato nella colonna 0010 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev’essere unica per ciascuna riga del modello.
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II.10.3 Z 10-02 - Classificazione dei sistemi informatici (CIS 2): istruzioni relative a posizioni specifiche
61. |
La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0030, 0040, 0050 e 0060 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev’essere unica per ciascuna riga del modello.
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(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).
(3) Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili all’indirizzo: www.leiroc.org.
(4) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(6) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(7) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(8) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(9) Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16).
(10) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(11) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(12) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(13) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(14) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
(15) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).
(16) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(17) Regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle metodologie e i principi applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 7).
(18) Regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato, e i criteri per l’individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni per quanto concerne le funzioni essenziali e per l’individuazione delle linee di business e dei servizi connessi per quanto attiene alle linee di business principali (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 41).
(19) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(20) Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).
(21) Regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2013, relativo alle statistiche sui pagamenti (BCE/2013/43) (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 18).
(22) Indirizzo della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/15) (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).