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Document 32022R0248
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/248 of 15 February 2022 registering a geographical indication of a spirit drink under Article 30(2) of Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council ‘Pregler’/‘Osttiroler Pregler’
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/248 della Commissione del 15 febbraio 2022 che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Pregler»/«Osttiroler Pregler»
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/248 della Commissione del 15 febbraio 2022 che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Pregler»/«Osttiroler Pregler»
C/2022/1020
OJ L 41, 22.2.2022, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 41/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/248 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2022
che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Pregler»/«Osttiroler Pregler»
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Austria il 7 giugno 2019 ai fini della registrazione del nome «Pregler»/«Osttiroler Pregler» come indicazione geografica. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato a decorrere dall’8 giugno 2019. |
(3) |
Avendo concluso che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, i principali requisiti della scheda tecnica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), conformemente all’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787. |
(4) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787. |
(5) |
È pertanto opportuno registrare il nome «Pregler»/«Osttiroler Pregler» come indicazione geografica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Pregler»/«Osttiroler Pregler» è registrata. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento concede all’indicazione geografica «Pregler»/«Osttiroler Pregler» la protezione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).