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Document 32022R0007

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/7 della Commissione del 5 gennaio 2022 che modifica l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari contenuti in prodotti composti a lunga conservazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/5

GU L 2 del 6.1.2022, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/7/oj

6.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/7 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2022

che modifica l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari contenuti in prodotti composti a lunga conservazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) ed e), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (4) integra le norme in materia di sanità animale stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda, tra l'altro, l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti di origine animale. Più in particolare, l'articolo 163 del suddetto regolamento delegato, modificato di recente dal regolamento delegato (UE) 2021/1703 della Commissione (5), stabilisce prescrizioni specifiche per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti a lunga conservazione. Tale articolo stabilisce, tra l'altro, prescrizioni relative ai trattamenti di riduzione dei rischi applicabili ai prodotti lattiero-caseari contenuti in tali prodotti composti, tenendo conto dello stato sanitario del paese terzo o territorio di origine o della loro zona.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (6) stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 per quanto riguarda, tra l'altro, i modelli di attestati per l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti di origine animale. Più specificamente, l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce un modello di attestato privato dell'operatore che introduce nell'Unione prodotti composti a lunga conservazione conformemente all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (7).

(3)

L'attestato privato di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 dovrebbe essere sostituito da una versione aggiornata che tenga conto delle prescrizioni relative ai trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692, modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1703.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(5)

Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto le modifiche da apportare a tale regolamento mediante il presente regolamento dovrebbero avere effetto con urgenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(3)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2021/1703 della Commissione, del 13 luglio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 29.)

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).


ALLEGATO

«ALLEGATO V

MODELLO DI ATTESTATO PRIVATO DELL'OPERATORE CHE INTRODUCE NELL'UNIONE PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/625

Image 1

Parte II: attestato

II. Informazioni sanitarie

II.a.

Attestato

II.b.

Riferimento IMSOC

Il sottoscritto, ….

(nome, indirizzo e dati completi dell'importatore),

responsabile dell'ingresso nell'Unione della partita di prodotti composti di cui alla parte I, dichiara che i prodotti composti accompagnati dal presente attestato:

1.

rispettano le prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (A);

2.

non necessitano di conservazione o trasporto a temperatura controllata;

3.

non contengono carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (B);

4.

contengono il seguente elenco di ingredienti di origine vegetale e di prodotti trasformati di origine animale(2):

….;

5.

contengono prodotti trasformati di origine animale per i quali sono previsti i requisiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, provenienti dai seguenti stabilimenti riconosciuti(3):

…;

6.

contengono prodotti trasformati di origine animale provenienti da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di ciascuno dei prodotti trasformati di origine animale quali elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione (C);

7.

provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro, prodotti della pesca o ovoprodotti sulla base delle prescrizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e sanità animale ed elencati, per almeno uno di tali prodotti di origine animale, a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/405 (D) e (UE) 2021/404 (E) della Commissione;

8.

sono stati prodotti in uno stabilimento che rispetta norme igieniche riconosciute come equivalenti a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (F);

9.

sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (G) e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (H);

10.

contengono prodotti lattiero-caseari che:

(4)(5)

non sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (I);

(4)(6) oppure

sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui alla colonna A o B della tabella figurante nell'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(4)(7) oppure

sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla colonna B della tabella figurante nell'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;

11.

contengono ovoprodotti che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla tabella figurante nell'allegato XXVIII del regolamento delegato (UE) 2020/692(4).

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente attestato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

 

Data

 

Qualifica e titolo dell'importatore(8)

 

 

Timbro

 

Firma

 

(2)

Elencare gli ingredienti in ordine decrescente di peso. È consentito raggruppare alcuni ingredienti in prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca, ovoprodotti e prodotti di origine non animale, a seconda dei casi.

(3)

Indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti che hanno prodotto i prodotti trasformati di origine animale contenuti nel prodotto composto e il paese terzo o territorio di origine o la loro zona in cui è situato lo stabilimento riconosciuto, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, indicato dall'operatore del settore alimentare importatore.

(4)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(5)

Solo se:

a)

il paese terzo o territorio di origine del prodotto composto o la loro zona (codice ISO del paese di cui alla parte I, casella I.7, dell'attestato) sono elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 (J);

e

b)

lo stabilimento riconosciuto di origine del latte crudo o del prodotto lattiero-caseario (di cui alla parte II, punto 5, dell'attestato) è situato:

i)

in un paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; oppure

ii)

nell'Unione.

(6)

Solo se:

a)

il paese terzo o territorio di origine del prodotto composto o la loro zona (codice ISO del paese di cui alla parte I, casella I.7, dell'attestato) sono elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;

e

b)

lo stabilimento riconosciuto di origine del latte crudo o del prodotto lattiero-caseario (di cui alla parte II, punto 5, dell'attestato) è situato:

i)

in un paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; oppure

ii)

nell'Unione.

(7)

Se:

a)

il paese terzo o territorio di origine del prodotto composto o la loro zona (codice ISO del paese di cui alla parte I, casella I.7, dell'attestato) non sono elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari nell'allegato XVII o XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;

e

b)

lo stabilimento riconosciuto di origine del prodotto lattiero-caseario (di cui alla parte II, punto 5, dell'attestato) è situato:

i)

in un paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari conformemente all'allegato XVII o XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; oppure

ii)

nell'Unione.

(8)

Importatore: rappresentante degli operatori del settore alimentare importatori di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).
»

(A)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(B)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(C)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

(D)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

(E)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(F)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(G)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(H)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(I)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(J)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).


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