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Document 32021D2299

    Decisione di esecuzione (UE) 2021/2299 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Tailandia ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/9874

    GU L 458 del 22.12.2021, p. 530–532 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2299/oj

    22.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 458/530


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2299 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2021

    che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Tailandia ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità al diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

    (2)

    Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono applicare le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero pertanto applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Tailandia ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Tailandia ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

    (3)

    Il 4 novembre 2021 la Tailandia ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «MOHPROMT» (o «Mor Prom»). La Tailandia ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale proposito la Tailandia ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 da essa rilasciati in conformità al sistema «MOHPROMT» (o «Mor Prom») contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

    (4)

    La Tailandia ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità al regolamento (UE) 2021/953.

    (5)

    Il 24 novembre 2021, in seguito a una richiesta della Tailandia, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Tailandia in conformità a un sistema, il «MOHPROMT» (o «Mor Prom»), che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Tailandia in conformità al sistema «MOHPROMT» (o «Mor Prom») contengono i dati necessari.

    (6)

    La Tailandia ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, il vaccino anti COVID-19 Janssen, BBIBP-CorV e CoronaVac.

    (7)

    La Tailandia ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico e per i test antigenici rapidi che figurano nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 approvato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito in virtù dell'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 (4).

    (8)

    La Tailandia ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.

    (9)

    La Tailandia ha anche informato la Commissione che, all'atto della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per accertare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

    (10)

    Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Tailandia in conformità al sistema «MOHPROMT» (o «Mor Prom») sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953.

    (11)

    I certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Tailandia in conformità al sistema «MOHPROMT» (o «Mor Prom») dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

    (12)

    Affinché la presente decisione sia operativa, la Tailandia dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

    (13)

    Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

    (14)

    Al fine di collegare quanto prima la Tailandia al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (15)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Tailandia in conformità al sistema «MOHPROMT» (o «Mor Prom») sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953.

    Articolo 2

    La Tailandia è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

    (3)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

    (4)  Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).


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