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Document 32021R1929
Commission Regulation (EU) 2021/1929 of 8 November 2021 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards conditions for exports of certain organic fertilisers and soil improvers containing Category 2 materials (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2021/1929 della Commissione dell’8 novembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le condizioni di esportazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti contenenti materiali di categoria 2 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2021/1929 della Commissione dell’8 novembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le condizioni di esportazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti contenenti materiali di categoria 2 (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/7856
GU L 394 del 9.11.2021, p. 4–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 394/4 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1929 DELLA COMMISSIONE
dell’8 novembre 2021
che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le condizioni di esportazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti contenenti materiali di categoria 2
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 43, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria per l’immissione sul mercato e l’esportazione di prodotti derivati, compresi i fertilizzanti organici e gli ammendanti. |
(2) |
L’allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce norme per le esportazioni, tra l’altro, di stallatico trasformato. Lo stallatico trasformato può essere utilizzato come componente per escludere l’uso successivo di fertilizzanti organici e ammendanti contenenti farine di carne e ossa di materiali di categoria 2 come mangimi. Le norme sull’esportazione di stallatico trasformato dovrebbero essere modificate per consentire l’esportazione di stallatico trasformato usato come componente di miscelazione in farine di carne e ossa di materiali di categoria 2. |
(3) |
L’esportazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti contenenti farine di carne e di ossa di materiali di categoria 2 dovrebbe essere autorizzata, senza il trasporto previsto all’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1069/2009, qualora l’uso di tali fertilizzanti organici e ammendanti come mangimi sia escluso a causa della loro composizione o del loro imballaggio. I fertilizzanti organici e gli ammendanti dovrebbero essere miscelati con stallatico trasformato o altri componenti prescritti per escluderne l’uso successivo come mangimi. È opportuno stabilire norme per l’esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti contenenti farine di carne e ossa di materiali di categoria 2 nell’allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
(4) |
L’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce prescrizioni in materia di etichettatura per i fertilizzanti organici e gli ammendanti immessi sul mercato dell’Unione. In caso di esportazione verso paesi terzi, l’etichettatura deve essere redatta in una delle lingue ufficiali del paese terzo di destinazione. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
ALLEGATO
La tabella dell’allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011, è così modificata:
a) |
la riga 1 è sostituita dalla seguente:
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b) |
è aggiunta la seguente riga 4:
|