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Document 32021R1925

    Regolamento (UE) 2021/1925 della Commissione del 5 novembre 2021 che modifica alcuni allegati del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per l’immissione sul mercato di determinati prodotti a base di insetti e l’adattamento di un metodo di contenimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/7824

    GU L 393 del 8.11.2021, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1925/oj

    8.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 393/4


    REGOLAMENTO (UE) 2021/1925 DELLA COMMISSIONE

    del 5 novembre 2021

    che modifica alcuni allegati del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per l’immissione sul mercato di determinati prodotti a base di insetti e l’adattamento di un metodo di contenimento

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettere b), h), i) e j), l’articolo 21, paragrafo 6, primo comma, lettera d), l’articolo 27, primo comma, lettera c), l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 32, paragrafo 3, primo comma, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria per l’immissione sul mercato e l’esportazione di prodotti derivati.

    (2)

    Il rapido sviluppo del settore della produzione di insetti ha generato una quantità significativa di escrementi di insetti che, in assenza di norme armonizzate a livello di Unione, sono smaltiti in modo diverso in ciascuno Stato membro. Per garantire la valorizzazione degli escrementi di insetti come fertilizzanti è necessario stabilire norme a livello di Unione.

    (3)

    Ai fini del regolamento (UE) n. 142/2011, il «frass» dovrebbe essere definito come una miscela di escrementi di insetti con parti di insetti morti e substrato alimentare. Le larve di insetti, comunemente utilizzate per la produzione di proteine animali trasformate o per il consumo umano, vivono nel frass. È opportuno inserire una definizione di «frass» nell’allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011 al fine di allineare le prescrizioni relative al trattamento e all’immissione sul mercato del frass a quelle applicabili allo stallatico trasformato. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011.

    (4)

    La raccolta tempestiva di singole carcasse di animali d’allevamento non ruminanti non è sempre economicamente fattibile, in particolare per quanto riguarda le carcasse raccolte presso piccole aziende. L’allegato IX, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 prevede pertanto metodi di contenimento per garantire lo stoccaggio sicuro, fino alla raccolta, di determinati animali d’allevamento non ruminanti morti. Il metodo di contenimento «idrolisi con successivo smaltimento» riguarda attualmente solo le carcasse di suini. È opportuno estendere tale metodo di contenimento per includere anche le carcasse di pollame e lagomorfi d’allevamento. L’allegato IX, capo V, sezione 2, lettera B, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

    (5)

    Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (CE) n. 1069/2009 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.

    (6)

    Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso si è concluso il 31 dicembre 2020, è opportuno modificare l’allegato IX, capo V, sezione 2, lettera B, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 al fine di sostituire il riferimento al Regno Unito nell’elenco degli Stati membri autorizzati ad applicare il metodo di contenimento con un riferimento al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. È inoltre opportuno sopprimere i riferimenti al Regno Unito nell’allegato IX, capo V, sezione 2, lettera A, del regolamento (UE) n. 142/2011 e nell’allegato XIV, capo II, sezione 11, tabella 3, di tale regolamento.

    (7)

    L’8 ottobre 2015 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico su un profilo di rischio connesso alla produzione e al consumo di insetti come alimenti e mangimi (3). Tra diverse specie di insetti, l’EFSA ha valutato i bachi da seta come possibile fonte per la produzione di proteine animali trasformate. La sericoltura vanta una lunga tradizione in alcune regioni dell’Unione. Poiché il baco da seta domestico consuma solo foglie di gelso (Morus alba e Morus nigra), non vi è alcun rischio di contaminazione con mangimi di origine animale, che non sono autorizzati per l’alimentazione degli insetti. È pertanto opportuno autorizzarne la trasformazione in proteine animali trasformate destinate alla fabbricazione di mangimi per animali d’allevamento dopo la raccolta della seta. È opportuno aggiungere i bachi da seta (Bombyx mori) all’elenco delle specie di insetti autorizzate per la produzione di proteine animali trasformate destinate alla fabbricazione di mangimi per animali d’allevamento. L’allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

    (8)

    L’allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce le prescrizioni per l’immissione sul mercato dello stallatico. In seguito all’introduzione della definizione di «frass» nell’allegato I di tale regolamento, le prescrizioni per l’immissione sul mercato del frass trasformato dovrebbero garantire la sicurezza del commercio dello stesso. Le prescrizioni stabilite in tale allegato dovrebbero pertanto applicarsi anche al frass. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011.

    (9)

    Gli Stati membri che applicano attualmente misure nazionali per la trasformazione del frass dovrebbero allineare le loro misure nazionali al metodo di cui all’allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011, come modificato dal presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe prevedere un periodo transitorio di 12 mesi.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I, IX, X, XI e XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Gli operatori riconosciuti o registrati in uno Stato membro che applica misure nazionali per la trasformazione del frass possono continuare ad applicare tali misure nazionali per l’immissione sul mercato del frass nello Stato membro interessato fino all'8 novembre 2022.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

    (3)  Scientific Opinion on a Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed (Parere scientifico su un profilo di rischio connesso alla produzione e al consumo di insetti come alimenti e mangimi), The EFSA Journal (2015);13(10):4257.


    ALLEGATO

    Gli allegati I, IX, X, XI e XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati:

    1.

    nell’allegato I è aggiunto il seguente punto 61:

    «61.

    frass”: una miscela di escrementi derivati da insetti d’allevamento, substrato alimentare, parti di insetti d’allevamento e uova morte, con un contenuto di insetti d’allevamento morti non superiore al 5 % in volume e non superiore al 3 % in peso.»;

    2.

    nell’allegato IX, capo V, la sezione 2 è così modificata:

    a)

    alla lettera A, il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1.

    Stati membri (*1) interessati

    Il processo di maturazione aerobica e di stoccaggio di suini morti all’interno dell’allevamento e di taluni altri materiali di provenienza suina con successivo incenerimento o coincenerimento può essere utilizzato in Francia, in Irlanda, in Lettonia, in Portogallo e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

    Dopo la maturazione aerobica e lo stoccaggio dei materiali, l’autorità competente dello Stato membro interessato deve accertarsi che tali materiali siano raccolti e smaltiti all’interno del suo territorio.

    (*1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»;"

    b)

    alla lettera B, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.

    Stati membri (*2) interessati

    Il processo di idrolisi con successivo smaltimento può essere impiegato in Irlanda, in Spagna, in Lettonia, in Portogallo e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

    Successivamente all’idrolisi, l’autorità competente che autorizza le operazioni deve accertarsi che i materiali siano raccolti e smaltiti all’interno degli stessi Stati membri di cui sopra.

    2.

    Materie prime

    Per questo processo possono essere utilizzati solo i seguenti materiali di animali della specie suina, di pollame o di lagomorfi d’allevamento:

    a)

    materiali di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettera f), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    b)

    materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera h), di tale regolamento.

    Questo metodo è applicato esclusivamente per lo smaltimento di animali della specie suina, di pollame o di lagomorfi d’allevamento provenienti dalla stessa azienda a condizione che tale azienda non sia soggetta a un divieto per un focolaio sospetto o confermato di una grave malattia trasmissibile che colpisce gli animali della specie suina, il pollame o i lagomorfi d’allevamento e che gli animali non siano stati uccisi a fini di controllo delle malattie.

    (*2)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»;"

    3.

    nell’allegato X, capo II, sezione 1, lettera A, punto 2, è aggiunto il seguente punto iv):

    «iv)

    baco da seta (Bombyx mori).»;

    4.

    nell’allegato XI, capo I, la sezione 2 è così modificata:

    a)

    il titolo e il capoverso introduttivo sono sostituiti dai seguenti:

    «Sezione 2

    Guano di pipistrelli, frass, stallatico trasformato e prodotti derivati dallo stallatico trasformato

    L’immissione sul mercato di guano di pipistrelli, stallatico trasformato e prodotti derivati dallo stallatico trasformato è subordinata alle condizioni di cui alle lettere da a) a e). Nel caso del guano di pipistrelli occorre inoltre l’approvazione dello Stato membro di destinazione conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009:»;

    b)

    è aggiunta la seguente lettera f):

    «f)

    l’immissione sul mercato del frass è subordinata alle condizioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) della presente sezione.»;

    5.

    nell’allegato XIV, capo II, sezione 11, la tabella 3 è sostituita dalla seguente:

    «Tabella 3

    Importazioni di gelatina fotografica

    Paese terzo di origine

    Impianti di origine

    Stato membro di destinazione

    Posto di ispezione frontaliero del primo punto d’ingresso nell’Unione

    Stabilimenti fotografici riconosciuti

    Giappone

    Nitta Gelatin Inc., 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581 - 0024 Giappone

    Jellie Co. Ltd. 7-1, Wakabayashi 2-Chome, Wakabayashi-ku, Sendai-City; Miyagi, 982 Giappone

    NIPPI Inc. Gelatine Division 1 Yumizawa-Cho Fujinomiya City Shizuoka 418 - 0073 Giappone

    Paesi Bassi

    Rotterdam

    FujifilmEurope, Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, Paesi Bassi

    Nitta Gelatin Inc., 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581 - 0024 Giappone

     

     

     

    Cechia

    Amburgo

    FOMA Bohemia, spol. SRO Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králové, Cechia

    Stati Uniti

    Eastman Gelatine Corporation, 227 Washington Street, Peabody, MA, 01960 USA

    Gelita North America, 2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff, Iowa, 51054 USA

     

     

     

    Cechia

    Amburgo

    FOMA Bohemia spol. SRO Jana Krušinky 1604501 04 Hradec Králové, Cechia».


    (*1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»;

    (*2)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»;”


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