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Document 32019R1009R(06)

Rettifica del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 170 del 25 giugno 2019)

ST/8492/2021/INIT

GU L 382 del 28.10.2021, p. 59–59 (CS, DE, FR, IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/corrigendum/2021-10-28/oj

28.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 382/59


Rettifica del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 170 del 25 giugno 2019 )

1)

Pagina 56, allegato I, parte II, PFC 7, paragrafo 1

anziché:

«1.

Una miscela fisica di prodotti fertilizzanti è un prodotto fertilizzante dell’UE costituito da uno o più prodotti fertilizzanti dell’UE delle PFC DA 1 a 6, per il quale la conformità di ciascun prodotto fertilizzante dell’UE costituente la miscela fisica alle prescrizioni del presente regolamento è stata dimostrata rispettando la procedura di valutazione della conformità applicabile al prodotto fertilizzante dell’UE costituente in questione.»

leggasi:

«1.

Una miscela fisica di prodotti fertilizzanti è un prodotto fertilizzante dell’UE costituito da due o più prodotti fertilizzanti dell’UE delle PFC da 1 a 6, per il quale la conformità di ciascun prodotto fertilizzante dell’UE costituente la miscela fisica alle prescrizioni del presente regolamento è stata dimostrata rispettando la procedura di valutazione della conformità applicabile al prodotto fertilizzante dell’UE costituente in questione.».

2)

Pagina 69, allegato III, parte I, punto 4

anziché:

«4.

Qualora il prodotto fertilizzante dell’UE contenga prodotti derivanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 diversi dal letame, sull’etichetta figurano le seguenti istruzioni: “È vietata l’alimentazione di animali d’allevamento con piante erbacee, somministrate direttamente o assunte attraverso il pascolo, provenienti da terreni sui quali è stato applicato il prodotto, a meno che il pascolo o il taglio dell’erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni.”»

leggasi:

«4.

Qualora il prodotto fertilizzante dell’UE contenga prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 diversi dal letame, sull’etichetta figurano le seguenti istruzioni: “È vietata l’alimentazione di animali d’allevamento con piante erbacee, somministrate direttamente o assunte attraverso il pascolo, provenienti da terreni sui quali è stato applicato il prodotto, a meno che il pascolo o il taglio dell’erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni.”».

3)

Pagina 69, allegato III, parte I, punto 7

anziché:

«7.

Qualora il prodotto fertilizzante dell’UE contenga un polimero allo scopo di legare materiale nel prodotto, di cui alla parte II dell’allegato II, CMC 10, punto 1, lettera c), all’utilizzatore è fornita l’istruzione di non utilizzare il prodotto a contatto con il suolo e, in collaborazione con il fabbricante, di provvedere a uno smaltimento corretto dei prodotti dopo la fine d’uso.»

leggasi:

«7.

Qualora il prodotto fertilizzante dell’UE contenga un polimero allo scopo di legare materiale nel prodotto, di cui alla parte II dell’allegato II, CMC 9, punto 1, lettera c), all’utilizzatore è fornita l’istruzione di non utilizzare il prodotto a contatto con il suolo e, in collaborazione con il fabbricante, di provvedere a uno smaltimento corretto dei prodotti dopo la fine d’uso.».


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