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Document 32021R1809
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1809 of 13 October 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2020/1191 on measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1809 della Commissione del 13 ottobre 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1809 della Commissione del 13 ottobre 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus)
C/2021/7338
GU L 365 del 14.10.2021, pp. 41–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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14.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 365/41 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1809 DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 2021
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3, e l’articolo 52,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione (3) stabilisce misure relative all’introduzione e allo spostamento nell’Unione di piante da impianto di Solanum lycopersicum L. e Capsicum spp. Come dimostrato dall’esperienza acquisita con l’attuazione di tale regolamento, anche gli ibridi di Solanum lycopersicum L. dovrebbero essere inclusi nell’ambito di applicazione di tali misure, in quanto tali ibridi sono anche sensibili al Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) («l’organismo nocivo specificato»). |
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(2) |
Al fine di gestire adeguatamente il rischio fitosanitario e applicare le misure necessarie al materiale vegetale più rischioso, è opportuno sostituire la definizione di «piante da impianto specificate» con la definizione di «piante specificate», che comprende tutte le piante di Solanum lycopersicum L. e relativi ibridi e di Capsicum spp., anche quelle che non sono destinate ad essere reimpiantate, salvo diversa indicazione. Tale definizione dovrebbe escludere le sementi specificate e i frutti specificati, per i quali esistono definizioni specifiche. È tuttavia opportuno modificare di conseguenza tali definizioni al fine di includere gli ibridi di Solanum lycopersicum L. |
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(3) |
Dall’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191, una serie di audit svolti dalla Commissione nel 2020 e nel 2021 ha dimostrato che l’attuazione delle misure di eradicazione è stata incoerente. È pertanto necessario introdurre norme specifiche per la definizione delle aree delimitate e delle misure da adottare in tali aree. Tali norme dovrebbero inoltre operare una distinzione tra i siti di produzione con protezione fisica e gli altri siti di produzione, a causa del diverso rischio fitosanitario che presentano. |
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(4) |
È opportuno specificare che le prove sulle piante madri dovrebbero essere effettuate entro il termine più breve possibile prima della raccolta dei frutti, poiché l’esperienza maturata dall’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 ha dimostrato che ciò è necessario per garantire che i frutti da cui sono estratte le sementi siano indenni dall’organismo nocivo specificato. |
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(5) |
Durante i controlli fitosanitari effettuati sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 gli Stati membri hanno rilevato un elevato numero di partite infette originarie della Cina e di Israele. Per questo motivo, sulla base di un diverso tasso di intercettazioni registrato nel sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) (4) dal 2020, la frequenza delle prove all’importazione di tali partite dovrebbe essere aumentata al 50 % per le sementi o le piante da impianto originarie di Israele e al 100 % per le sementi originarie della Cina. |
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(6) |
Al fine di disporre del tempo necessario per verificare l’attuazione delle nuove misure e garantire una protezione continua del territorio dell’Unione dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo nocivo specificato, è opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 fino al 31 maggio 2023. |
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(7) |
In seguito alla sostituzione della definizione di «piante da impianto specificate» con «piante specificate», è necessario apportare alcune modifiche conseguenti all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 è così modificato:
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1) |
all’articolo 1, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
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2) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Misure relative alla presenza confermata dell’organismo nocivo specificato 1. Se nel territorio di uno Stato membro è ufficialmente confermata la presenza o la sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato, l’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché siano adottate le opportune misure per eradicare l’organismo nocivo specificato, conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031. Inoltre, tale autorità competente adotta le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione all’organismo nocivo specificato. 2. L’autorità competente definisce senza indugio un’area delimitata come segue:
3. Nell’area delimitata, l’autorità competente o l’operatore professionale sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente:
4. Le autorità competenti possono abolire un’area delimitata e porre fine alle rispettive misure di eradicazione se, a seguito del campionamento e di prove sulle piante specificate di una coltura successiva, il sito è risultato indenne dall’organismo nocivo specificato per un periodo di almeno 6 mesi dopo l’impianto di tali piante.»; |
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3) |
all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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4) |
all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
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5) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione Almeno il 20 % delle partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate è sottoposto a campionamento e prove da parte dell’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione, o presso un punto di controllo di cui al regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione (*1), come stabilito nell’allegato del presente regolamento. Per le partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate originarie di Israele tale tasso di campionamento e di prove è pari al 50 % e per le partite di sementi specificate originarie della Cina è pari al 100 %. (*1) Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).»;" |
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6) |
all’articolo 12, la data «31 maggio 2022» è sostituita dalla data «31 maggio 2023»; |
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7) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione, dell’11 agosto 2020, che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 (GU L 262 del 12.8.2020, pag. 6).
(4) https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 è così modificato:
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1) |
il punto 2 è sostituito dal seguente:
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2) |
al punto 4, il titolo e la frase introduttiva sono sostituiti dai seguenti:
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