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Document 22021D1082

    Decisione n. 3 del comitato per il commercio UE-Corea del 29 aprile 2021 relativa alla modifica dell'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo di libero scambio UE-Corea [2021/1082]

    PUB/2021/430

    GU L 235 del 2.7.2021, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1082/oj

    2.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 235/1


    DECISIONE n. 3 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COREA

    del 29 aprile 2021

    relativa alla modifica dell'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo di libero scambio UE-Corea

    [2021/1082]

    IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

    visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea («UE») e i suoi Stati membri, da una parte, ela Repubblica di Corea («Corea»), dall'altra (rispettivamente «accordo» e «parti»), in particolare l'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), e l'articolo 15.5, paragrafo 2, nonché l'allegato 2-C, articolo 3, lettera d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo il comitato per il commercio istituito dalle parti può esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti.

    (2)

    L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che, qualora il comitato per il commercio decida di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, tale decisione può essere adottata dalle parti, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.

    (3)

    A norma dell'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), dell'accordo le parti riesaminano le appendici 2-C-2 e 2-C-3 dell'allegato 2-C almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo al fine di promuovere l'accettazione dei prodotti come indicato alla lettera a) del medesimo articolo, tenendo conto degli sviluppi normativi che possono essersi prodotti a livello internazionale o nell'ambito delle parti. Esso specifica inoltre che le eventuali modifiche alle appendici 2-C-2 e 2-C-3 sono decise dal comitato per il commercio.

    (4)

    L'UE e la Corea hanno modificato le regolamentazioni tecniche al fine di mantenere invariato il livello di accesso al mercato di cui all'allegato 2-C, articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo. Inoltre i riferimenti all'«UNECE» nelle appendici 2-C-2 e 2-C-3 dovrebbero ora intendersi come riferimenti al «Reg. ONU» in seguito all'accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite (revisione 3) (1), del 20 ottobre 2017.

    (5)

    La tabella 1 dell'appendice 2-C-2 è stata modificata nel modo seguente.

    a)

    Poiché i regolamenti dell'ONU si applicano in via obbligatoria nell'UE, per ragioni di semplicità si è deciso di eliminare i riferimenti ai regolamenti dell'UE (per esempio, il regolamento sulla sicurezza generale - GSR) e alle direttive figuranti nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti», che viene lasciata vuota.

    b)

    Tuttavia, in assenza di regolamenti dell'ONU applicabili o se l'ambito di applicazione di tali regolamenti è inadeguato, come per esempio nel caso del «Livello sonoro ammissibile», i regolamenti o le direttive dell'UE sostituiscono o integrano i regolamenti dell'ONU. Per questo motivo è stata introdotta la dicitura «se esistente» nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti».

    c)

    Per quanto riguarda le voci «Livello sonoro ammissibile» e «Dispositivi silenziatori di ricambio», nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti» è stato aggiunto il regolamento (UE) n. 540/2014 in quanto abroga la direttiva 70/157/CEE e la sua applicazione è scaglionata nel tempo.

    d)

    La voce «Emissioni» è stata sostituita da «Emissioni di veicoli leggeri» in quanto il requisito relativo al reg. ONU n. 83 si applica solo ai veicoli delle categorie M1 e N1. Inoltre il riferimento alla direttiva 70/220/CEE è stato soppresso in quanto detta direttiva è stata abrogata; tale riferimento viene sostituito dai riferimenti ai «regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 692/2008, (UE) n. 459/2012, (UE) 2016/427, (UE) 2016/646, (UE) 2017/1151, (UE) 2017/1154 e (UE) 2018/1832», che sono stati aggiunti nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti».

    e)

    Per quanto riguarda la voce «Convertitori catalitici di ricambio», il riferimento alla direttiva 70/220/CEE è stato soppresso in quanto detta direttiva è stata abrogata e sostituita dai regolamenti «(CE) n. 715/2007 e (CE) n. 692/2008», che sono stati aggiunti nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti».

    f)

    Per motivi di chiarezza sono stati inoltre modificati i nomi di alcune voci nella colonna «Oggetto», come nel caso delle due occorrenze di «Frenatura», sostituite con «Frenatura di veicoli pesanti» e «Frenatura di veicoli leggeri».

    g)

    Per quanto riguarda la voce «Inquinamento prodotto dai motori diesel», il riferimento alla direttiva 72/306/CEE è stato soppresso in quanto detta direttiva è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 692/2008, che è stato aggiunto nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti» della tabella 1.

    h)

    Per quanto riguarda la voce «Emissioni di CO2 - Consumo di carburante», la direttiva 80/1268/CEE è stata sostituita dal «regolamento (CE) n. 692/2008», che è stato aggiunto nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti» della tabella 1; nella colonna «Oggetto» figura ora la voce «Emissioni di CO2 - Consumo di carburante dei veicoli passeggeri con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente», al fine di rispettare pienamente il campo di applicazione di tale regolamento.

    i)

    Per quanto riguarda la voce «Potenza del motore», il riferimento alla direttiva 80/1269/CEE è stato soppresso e sostituito dai riferimenti ai «regolamenti (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 582/2011», che sono stati aggiunti nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti» della tabella 1.

    j)

    Per quanto riguarda la voce «Emissioni di veicoli pesanti», il riferimento alla direttiva 2005/55/CE è stato sostituito dai riferimenti ai «regolamenti (CE) n. 595/2009, (UE) n. 582/2011 e (UE) 2016/1718», che sono stati aggiunti nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti» della tabella 1. Inoltre la voce nella colonna «Oggetto» è stata rinominata «Emissioni di veicoli pesanti» in quanto il regolamento dell'ONU n. 49 si applica ai veicoli pesanti (ossia ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg).

    (6)

    La tabella 2 dell'appendice 2-C-2 rimane invariata.

    (7)

    La tabella 1 dell'appendice 2-C-3 è stata modificata nel modo seguente:

    a)

    Per quanto riguarda la voce «Protezione degli occupanti in caso di urto»«Frontale», il riferimento all'«Articolo 102 KMVSS» è stato sostituito dal riferimento all'«Articolo 102, paragrafi 1 e 3, KMVSS» nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti», a seguito di una revisione delle KMVSS (Norme coreane in materia di sicurezza dei veicoli a motore, Korea Motor Vehicle Safety Standards).

    b)

    Per quanto riguarda la voce «Protezione degli occupanti in caso di urto»«Laterale», il riferimento all'«Articolo 102 KMVSS» è stato sostituito dal riferimento all'«Articolo 102, paragrafo 1, KMVSS» nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti», a seguito di una revisione delle KMVSS.

    c)

    L'intera riga relativa al «Gancio di rimorchio» è stata sostituita. Nello specifico, «Gancio di rimorchio» è stato sostituito da «Dispositivi di rimorchio», in quanto «dispositivi di rimorchio» è il concetto ufficiale cui fa riferimento il regolamento (UE) n. 1005/2010. Inoltre, nella colonna «Requisiti» per i «Dispositivi di rimorchio» figura ora il «regolamento (UE) n. 1005/2010» anziché «77/389/CEE». Infine nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora «Articolo 20, paragrafo 1, KMVSS», che ha sostituito il precedente riferimento all'«Articolo 20, punti 1, 2 e 4 KMVSS».

    d)

    Per quanto riguarda la voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione», i riferimenti all'articolo 106, punti da 1 a 10, KMVSS sono stati soppressi dalla colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» per le voci «Proiettori», «Proiettori fendinebbia anteriori», «Proiettori di retromarcia», «Luci di ingombro», «Dispositivi di illuminazione delle targhe d'immatricolazione», «Luci posteriori», «Luci di arresto», «Luci di arresto montate centralmente in alto», «Indicatori di direzione», «Indicatori di direzione ausiliari» e «Proiettori fendinebbia posteriori», a seguito di una revisione delle KMVSS.

    e)

    Per quanto riguarda la voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione»«Installazione», nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora il riferimento agli «Articoli 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 e 49 KMVSS», che ha sostituito il precedente riferimento agli «Articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 47 KMVSS». Ciò è dovuto a una revisione delle KMVSS.

    f)

    Nella tabella, nella colonna «Oggetto» alla voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione» sono state aggiunte le voci «Luci di marcia diurna» e «Luci d'angolo» a seguito di una revisione delle KMVSS e per rispecchiare i requisiti di installazione aggiornati relativi al «Sistema di illuminazione e di segnalazione».

    g)

    Per quanto riguarda la voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione»«Luci di arresto montate centralmente in alto», in aggiunta alla soppressione dell'articolo 106, punto 8, KMVSS è stato soppresso anche l'articolo 43, paragrafo 3, KMVSS in quanto sostituito dall'«Articolo 43, paragrafo 2, KMVSS» delle regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti.

    h)

    Per quanto riguarda la voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione», è stata aggiunta la voce «Luci di posizione laterali» a seguito di una revisione delle KMVSS e per rispecchiare i requisiti di installazione aggiornati relativi al «Sistema di illuminazione e di segnalazione».

    i)

    Per quanto riguarda la voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione»«Dispositivi catadiottrici», nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora «Articolo 49 KMVSS», che ha sostituito il precedente riferimento all'«Articolo 49, paragrafi 1 e 2, e articolo 107 KMVSS». Ciò è dovuto a una revisione delle KMVSS.

    j)

    Per quanto riguarda la voce «Potenza del motore», nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora «Articolo 111 KMVSS», che ha sostituito il precedente riferimento all'«Articolo 11, paragrafo 1, punto 2, e articolo 111 KMVSS». Ciò è dovuto a una revisione delle KMVSS.

    k)

    Per quanto riguarda la voce «Dispositivi per garantire la visibilità del conducente», nella colonna «Requisiti» sono stati soppressi i riferimenti alle direttive «78/318/CEE» e «78/317/CEE» in quanto dette direttive sono state abrogate; tali riferimenti vengono sostituiti dai riferimenti al «Regolamento (UE) n. 1008/2010» o al «Regolamento (UE) n. 672/2010». Le regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti rimangono invariate.

    l)

    Per quanto riguarda la voce «Ancoraggi delle cinture di sicurezza», nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora «Articolo 27, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e articolo 103 KMVSS», che ha sostituito i precedenti riferimenti all'«Articolo 27, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 e articolo 103, paragrafi 1, 2, 3 KMVSS». Ciò è dovuto a una revisione delle KMVSS.

    m)

    Per quanto riguarda la voce «Emissioni e rumore (tranne rumore di passaggio dei veicoli a 3 o a 4 ruote) dei motocicli», nella colonna «Requisiti» sono stati soppressi, tra gli altri, i riferimenti alle «Direttive 2002/51/CE, 2003/77/CE, 97/24/CE, capitoli 5 e 9» in quanto dette direttive sono state abrogate; tali riferimenti vengono sostituiti, tra gli altri, dai riferimenti ai «Regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) n. 134/2014». Le regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti rimangono invariate.

    n)

    Per quanto riguarda la voce «Emissioni dei veicoli diesel (compreso OBD)»«Veicoli inferiori a 3,5 t», sono stati aggiunti i seguenti riferimenti nella colonna «Requisiti»: «Regolamenti (CE) n. 715/2007» e «(UE) n. 459/2012» in quanto si tratta dei regolamenti applicabili corrispondenti alle KMVSS. Le regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti rimangono invariate.

    o)

    Per quanto riguarda la voce «Emissioni dei veicoli diesel (compreso OBD)»«Veicoli superiori a 3,5 t», nella colonna «Requisiti» il riferimento, tra l'altro, al «Regolamento (CE) n. 692/2008» è stato soppresso e sostituito, tra l'altro, dal riferimento ai «Regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) n. 582/2011» in quanto il «Regolamento (CE) n. 692/2008» non riguarda i veicoli pesanti. Le regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti rimangono invariate.

    p)

    Per quanto riguarda la voce «Pneumatici», nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora «Legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo, articoli 15, 18 e 19; articolo 3, paragrafo 4, e articolo 26 delle norme di attuazione della legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo; articolo 12, paragrafo 1, KMVSS»; questo riferimento ha sostituito il precedente riferimento alla «Legge sulla gestione della qualità, la sicurezza e il controllo dei prodotti industriali (QMSCIPA) (articoli 19, 20, 21); articolo 2, paragrafo 2, e articolo 19 delle norme di attuazione del QMSCIPA». Ciò è dovuto al fatto che il QMSCIPA è stato sostituito dalla «Legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo».

    (8)

    La tabella 2 dell'appendice 2-C-3 rimane invariata.

    (9)

    A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato della decisione n. 1 del comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, tra una riunione e l'altra il comitato per il commercio può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta dovrebbe consistere in uno scambio di note tra i presidenti del Comitato per il commercio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'allegato 2-C dell'accordo, la tabella 1 dell'appendice 2-C-2 è sostituita dalla tabella 1 dell'allegato 1 della presente decisione.

    Articolo 2

    All'allegato 2-C dell'accordo, la tabella 1 dell'appendice 2-C-3 è sostituita dalla tabella 1 dell'allegato 2 della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte per via diplomatica, con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge necessari per l'entrata in vigore della presente decisione.


    (1)  E/ECE/TRANS/505/Rev. 3.


    ALLEGATO 1

    Appendice 2-C-2

    Tabella 1

    Elenco di cui all'allegato 2-C, articolo 3, lettera a), punto i)

    Oggetto

    Requisiti

    Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti (se esistenti)  (1)

    Livello sonoro ammissibile

    Reg. ONU  (2) n. 51

    Direttiva 70/157/CEE, regolamento (UE) n. 540/2014

    Dispositivi silenziatori di ricambio

    Reg. ONU n. 59

    Direttiva 70/157/CEE, regolamento (UE) n. 540/2014

    Emissioni di veicoli leggeri

    Reg. ONU n. 83

    Regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 692/2008, (UE) n. 459/2012 (UE) 2016/427, (UE) 2016/646, (UE) 2017/1151, (UE) 2017/1154, (UE) 2018/1832

    Convertitori catalitici di ricambio

    Reg. ONU n. 103

    Regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 692/2008

    Serbatoi di carburante

    Reg. ONU n. 34

     

    Serbatoi di GPL

    Reg. ONU n. 67

     

    Serbatoi di GNC

    Reg. ONU n. 110

     

    Dispositivi di protezione posteriore

    Reg. ONU n. 58

     

    Sforzo sul comando sterzo

    Reg. ONU n. 79

     

    Serrature e cardini delle porte

    Reg. ONU n. 11

     

    Segnalatori acustici

    Reg. ONU n. 28

     

    Dispositivi per la visione indiretta

    Reg. ONU n. 46

     

    Frenatura di veicoli pesanti

    Reg. ONU n. 13

     

    Frenatura di veicoli leggeri

    Reg. ONU n. 13H

     

    Guarnizioni per freni

    Reg. ONU n. 90

     

    Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

    Reg. ONU n. 10

     

    Inquinamento prodotto dai motori diesel

    Reg. ONU n. 24

    Regolamento (CE) n. 692/2008

    Finiture interne

    Reg. ONU n. 21

     

    Antifurto

    Reg. ONU n. 18

     

    Antifurto e immobilizzatori

    Reg. ONU n. 116

     

    Sistemi di allarme per veicoli

    Reg. ONU n. 97

    Reg. ONU n. 116

     

    Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di urto

    Reg. ONU n. 12

     

    Resistenza dei sedili

    Reg. ONU n. 17

     

    Resistenza dei sedili (autobus)

    Reg. ONU n. 80

     

    Sporgenze esterne

    Reg. ONU n. 26

     

    Tachimetro

    Reg. ONU n. 39

     

    Ancoraggi delle cinture di sicurezza

    Reg. ONU n. 14

     

    Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

    Reg. ONU n. 48

     

    Catadiottri

    Reg. ONU n. 3

     

    Luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto

    Reg. ONU n. 7

     

    Luci di marcia diurna

    Reg. ONU n. 87

     

    Luci di posizione laterali

    Reg. ONU n. 91

     

    Indicatori di direzione

    Reg. ONU n. 6

     

    Dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore

    Reg. ONU n. 4

     

    Proiettori (R2 e HS1)

    Reg. ONU n. 1

     

    Proiettori (sigillati)

    Reg. ONU n. 5

     

    Proiettori (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 e/o H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11)

    Reg. ONU n. 8

     

    Proiettori (H4)

    Reg. ONU n. 20

     

    Proiettori (alogeni sigillati)

    Reg. ONU n. 31

     

    Lampade a incandescenza destinate a unità ottiche omologate

    Reg. ONU n. 37

     

    Proiettori con fonte luminosa a scarica

    Reg. ONU n. 98

     

    Fonti luminose a scarica destinate a unità ottiche omologate

    Reg. ONU n. 99

     

    Proiettori (fascio anabbagliante asimmetrico)

    Reg. ONU n. 112

     

    Sistemi di fari direzionali anteriori

    Reg. ONU n. 123

     

    Proiettori fendinebbia anteriori

    Reg. ONU n. 19

     

    Luci posteriori per nebbia

    Reg. ONU n. 38

     

    Proiettori di retromarcia

    Reg. ONU n. 23

     

    Luci di stazionamento

    Reg. ONU n. 77

     

    Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

    Reg. ONU n. 16

     

    Dispositivi di ritenuta per bambini

    Reg. ONU n. 44

     

    Campo di visibilità anteriore del conducente

    Reg. ONU n. 125

     

    Identificazione di comandi, spie e indicatori

    Reg. ONU n. 121

     

    Sistemi di riscaldamento

    Reg. ONU n. 122

     

    Poggiatesta (combinati con i sedili)

    Reg. ONU n. 17

     

    Poggiatesta

    Reg. ONU n. 25

     

    Emissioni di CO2 - Consumo di carburante dei veicoli passeggeri con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente

    Reg. ONU n. 101

    Regolamento (CE) n. 692/2008

    Potenza del motore

    Reg. ONU n. 85

    Regolamenti (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 582/2011

    Emissioni di veicoli pesanti

    Reg. ONU n. 49

    Regolamenti (CE) n. 595/2009, (UE) n. 582/2011, (UE) 2016/1718

    Protezione laterale

    Reg. ONU n. 73

     

    Vetri di sicurezza

    Reg. ONU n. 43

     

    Pneumatici dei veicoli a motore e loro rimorchi

    Reg. ONU n. 30

     

    Pneumatici dei veicoli commerciali e loro rimorchi

    Reg. ONU n. 54

     

    Ruote/pneumatici di scorta per uso provvisorio

    Reg. ONU n. 64

     

    Rumore di rotolamento

    Reg. ONU n. 117

     

    Dispositivi di limitazione della velocità

    Reg. ONU n. 89

     

    Dispositivi di attacco

    Reg. ONU n. 55

     

    Dispositivi di traino chiusi

    Reg. ONU n. 102

     

    Infiammabilità

    Reg. ONU n. 118

     

    Autobus

    Reg. ONU n. 107

     

    Resistenza della sovrastruttura (autobus)

    Reg. ONU n. 66

     

    Urto frontale

    Reg. ONU n. 94

     

    Urto laterale

    Reg. ONU n. 95

     

    Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

    Reg. ONU n. 105

     

    Protezione antincastro anteriore

    Reg. ONU n. 93

     


    (1)  Quando la terza colonna (Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti) è vuota, si intende che la regolamentazione corrispondente è identica al regolamento dell'ONU che figura nella seconda colonna (Requisiti).

    (2)  Abbreviazione di «Regolamento dell'ONU», precedentemente «UNECE».


    ALLEGATO 2

    Appendice 2-C-3

    Tabella 1

    Elenco di cui all'allegato 2-C, articolo 3, lettera a), punto ii)

    Oggetto

    Requisiti

    Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti

    Protezione degli occupanti in caso di urto

    Frontale

    Reg. ONU n. 94

    Articolo 102, paragrafi 1 e 3, KMVSS  (1)

    Laterale

    Reg. ONU n. 95

    Articolo 102, paragrafo 1, KMVSS

    Spostamento indietro del comando di sterzo

    Reg. ONU n. 12

    Articolo 89, paragrafo 1, punto 2, KMVSS

    Protezione del conducente nei confronti del sistema del comando di sterzo in caso di urto

    Reg. ONU n. 12

    Articolo 89, paragrafo 1, punto 1, KMVSS

    Sistemi di sedili

    Reg. ONU n. 17

    Articolo 97 KMVSS

    Poggiatesta

    Reg. ONU n. 17,

    Reg. ONU n. 25,

    RTM 7

    Articoli 26 e 99 KMVSS

    Serrature di porte e componenti di ritenuta di porte

    Reg. ONU n. 11,

    RTM 1

    Articolo 104, paragrafo 2, KMVSS

    Urto, quadro strumenti

    Reg. ONU n. 21

    Articolo 88 KMVSS

    Urto, schienale

    Reg. ONU n. 21

    Articolo 98 KMVSS

    Urto, bracciolo

    Reg. ONU n. 21

    Articolo 100 KMVSS

    Urto, parasole

    Reg. ONU n. 21

    Articolo 101 KMVSS

    Impatto, retrovisore interno

    Reg. ONU n. 46

    Articolo 108 KMVSS

    Dispositivi di rimorchio

    Regolamento (UE) n. 1005/2010

    Articolo 20, paragrafo 1, KMVSS

    Protezione antincastro posteriore

    Reg. ONU n. 58

    Articolo 19, paragrafo 4, e articolo 96 KMVSS

    Sistema di illuminazione e di segnalazione

    Installazione

    Reg. ONU n. 48

    Articoli 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 e 49 KMVSS

    Proiettori

    Regg. ONU nn. 1, 2, 5, 8, 20, 31, 37

    Regg. ONU nn. 98, 99, 112, 113, 123

    Articolo 38 e articolo 48, paragrafo 3, KMVSS

     

    Proiettori fendinebbia anteriori

    Reg. ONU n. 19

    Articolo 38-2, paragrafo 1, KMVSS

    Luci di marcia diurna

    Reg. ONU n. 87

    Articolo 38-4 KMVSS

    Luci d'angolo

    Reg. ONU n. 119

    Articolo 38-5 KMVSS

    Proiettori di retromarcia

    Reg. ONU n. 23

    Articolo 39 KMVSS

    Luci di ingombro

    Reg. ONU n. 7

    Articolo 40 KMVSS

    Dispositivi di illuminazione delle targhe d'immatricolazione

    Reg. ONU n. 4

    Articolo 41 KMVSS

    Luci posteriori

    Reg. ONU n. 7

    Articolo 42 KMVSS

    Luci di arresto

    Reg. ONU n. 7

    Articolo 43, paragrafo 1, KMVSS

    Luci di arresto montate centralmente in alto

    Reg. ONU n. 7

    Articolo 43, paragrafo 2, KMVSS

    Indicatori di direzione

    Reg. ONU n. 6

    Articolo 44 KMVSS

    Indicatori di direzione ausiliari

    Reg. ONU n. 7

    Articolo 44 KMVSS

    Luci di posizione laterali

    Reg. ONU n. 91

    Articolo 44-2 KMVSS

    Proiettori fendinebbia posteriori

    Reg. ONU n. 38

    Articolo 38-2, paragrafo 2, KMVSS

    Dispositivi catadiottrici

    Reg. ONU n. 70,

    Reg. ONU n. 3

    Articolo 49 KMVSS

    Visibilità del conducente

    Reg. ONU n. 46

    Articolo 50 KMVSS, articolo 94

    Potenza del motore

    Reg. ONU n. 85

    Articolo 111 KMVSS

    Dispositivi per garantire la visibilità del conducente

    Tergicristallo

    Regolamento (UE) n. 1008/2010

    Articolo 51, paragrafo 2, e articolo 109, punto 1, KMVSS

    Dispositivo di sbrinamento

    Regolamento (UE) n. 672/2010

    Articolo 109, punto 2, KMVSS

    Dispositivo di disappannamento

    Regolamento (UE) n. 672/2010

    Articolo 109, punto 3, KMVSS

    Lavacristallo

    Regolamento (UE) n. 1008/2010

    Articolo 109, punto 4, KMVSS

    Freni per autovetture

    Reg. ONU n. 13H

    Articolo 15 e articolo 90, punto 1, KMVSS

    Sistema di frenatura, tranne autovetture e rimorchi

    Reg. ONU n. 13

    Articolo 15 e articolo 90, punto 2, KMVSS

    Sistema di frenatura per rimorchi

    Reg. ONU n. 13

    Articolo 15 e articolo 90, punto 3, KMVSS

    Sistema antibloccaggio (ABS), tranne rimorchi

    Reg. ONU n. 13

    Articolo 15 e articolo 90, punto 4, KMVSS

    Sistema antibloccaggio (ABS) per rimorchi

    Reg. ONU n. 13

    Articolo 15 e articolo 90, punto 5, KMVSS

    Sforzo sul comando sterzo

    Reg. ONU n. 79

    Articolo 14

    e articolo 89, paragrafo 2, KMVSS

    Limitatore di velocità

    Reg. ONU n. 89

    Articolo 110-2 KMVSS

    Tachimetro

    Reg. ONU n. 39

    Articolo 110 KMVSS

    Compatibilità elettromagnetica

    Reg. ONU n. 10

    Articolo 111-2 KMVSS

    Perdita di combustibile in caso di urto

    Reg. ONU n. 34,

    Reg. ONU n. 94,

    Reg. ONU n. 95

    Articolo 91 KMVSS

    Urto, paraurti

    Reg. ONU n. 42

    Articolo 93 KMVSS

    Ancoraggi delle cinture di sicurezza

    Reg. ONU n. 14,

    Reg. ONU n. 16

    Articolo 27, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e articolo 103 KMVSS

    Ancoraggi dei seggiolini per bambini

    Reg. ONU n. 14

    Articolo 27-2 e articolo 103-2 KMVSS

    Emissioni sonore da clacson, emissioni sonore in stazionamento e rumore di passaggio dei veicoli (4 ruote)

    Reg. ONU n. 28,

    Reg. ONU n. 51

    Articoli 35 e 53 KMVSS, articolo 30 NVCA e articolo 29 dell'ordinanza del ministero dell'Ambiente  (2) (MOE)

    Emissioni e rumore (tranne rumore di passaggio dei veicoli a 3 o a 4 ruote) dei motocicli

    Reg. ONU n. 40,

    Reg. ONU n. 41,

    Reg. ONU n. 47

    Regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) n. 134/2014

    Articolo 46 CACA  (3) e articolo 62 dell'ordinanza del MOE, articolo 30 NVCA e articolo 29 dell'ordinanza del MOE

    Emissioni dei veicoli diesel (compreso OBD)

    Veicoli inferiori a 3,5 t

    Reg. ONU n. 83,

    Reg. ONU n. 24

    Regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 459/2012

    Articolo 46 CACA e articolo 62 dell'ordinanza del MOE

    Veicoli superiori a 3,5 t

    Reg. ONU n. 49

    Regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) n. 582/2011

    Pneumatici

    Regg. ONU nn. 30, 54, 75, 106, 117, 108, 109

    Articoli 15, 18, e 19 della legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo;

    articolo 3, paragrafo 4, e articolo 26 delle norme di attuazione della legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo;

    articolo 12, paragrafo 1, KMVSS


    (1)  Precedentemente «Norme coreane in materia di sicurezza dei veicoli a motore» (Korea Motor Vehicle Safety Standards), rinominate «Regole sulle prestazioni e sulle norme relative ai veicoli a motore e loro parti» (Rules on the Performances and Standards of Korean Motor Vehicles and Parts) dal 1o luglio 2014.

    (2)  Ministero dell'Ambiente della Corea.

    (3)  Legge sulla conservazione dell'aria pulita della Corea.


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