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Document 32021O0889

Indirizzo (UE) 2021/889 della Banca centrale europea del 6 maggio 2021 che modifica l’indirizzo (UE) 2015/510 sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2021/23)

OJ L 196, 3.6.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2021/889/oj

3.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 196/1


INDIRIZZO (UE) 2021/889 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 maggio 2021

che modifica l’indirizzo (UE) 2015/510 sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2021/23)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, gli articoli 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 e l’articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall’Eurosistema nell’attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro.

(2)

Il rispetto dei requisiti in materia di fondi propri rappresenta una condizione necessaria per determinare la solidità finanziaria degli enti ai sensi dell’articolo 55, lettera c), dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1).

(3)

Ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli enti creditizi rispettano i seguenti requisiti di fondi propri: coefficiente di capitale primario di classe 1, coefficiente di capitale di classe 1, coefficiente di capitale totale. A decorrere dal 28 giugno 2021, gli enti creditizi dovranno rispettare un ulteriore requisito di fondi propri: il coefficiente di leva finanziaria, introdotto ai sensi dell’articolo 1, punto 46, del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 158 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Per le controparti che sono soggette alla vigilanza di cui all’articolo 55, lettera b), punto i) ma che non soddisfano i requisiti in materia di fondi propri stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e/o consolidata, in conformità ai requisiti di vigilanza, e per le controparti soggette a vigilanza in forme comparabili di cui all’articolo 55, lettera b), punto iii) ma che non soddisfano requisiti comparabili a quelli in materia di fondi propri stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e/o consolidata, l’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema è automaticamente limitato per motivi prudenziali. La limitazione corrisponde al livello di accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema in essere al momento in cui tale inosservanza è comunicata all’Eurosistema. Tale limitazione non preclude eventuali ulteriori misure discrezionali eventualmente adottate dall’Eurosistema. Se il rispetto dei requisiti in materia di fondi propri non è stato ripristinato mediante misure adeguate e tempestive al più tardi entro 20 settimane dalla data di riferimento dell’esercizio di raccolta dei dati in cui è stata rilevata l’inosservanza, le controparti sono automaticamente sospese dall’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema per motivi prudenziali.

3.   Nel contesto della valutazione riguardo alla solidità finanziaria di una controparte ai sensi dell’articolo 55, lettera c) e senza precludere eventuali altre misure discrezionali, l’Eurosistema può limitare, per motivi prudenziali, l’accesso delle seguenti controparti alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema:

a)

controparti per le quali le informazioni sui coefficienti di capitale e/o di leva finanziaria ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 sono incomplete o non sono rese disponibili alla BCN interessata o alla BCE tempestivamente e al più tardi entro 14 settimane dalla fine del trimestre di riferimento;

b)

controparti alle quali non è richiesta la segnalazione di coefficienti di capitale e di leva finanziaria ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 ma per le quali informazioni in forme comparabili di cui all’articolo 55, lettera b), punto iii) sono incomplete o non sono rese disponibili alla BCN interessata o alla BCE tempestivamente e al più tardi entro 14 settimane dalla fine del trimestre di riferimento.

L’accesso è ripristinato una volta che le informazioni pertinenti siano state rese disponibili alla BCN interessata e sia stato stabilito che la controparte soddisfi il criterio di solidità finanziaria ai sensi dell’articolo 55, lettera c). Se le informazioni pertinenti non sono state fornite al più tardi entro 20 settimane dalla fine del trimestre di riferimento, l’accesso della controparte alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema è automaticamente sospeso per motivi prudenziali.».

Articolo 2

Efficacia ed attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 28 giugno 2021. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 1o giugno 2021.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 maggio 2021

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo del 20 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).


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