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Document 32021H0801

Raccomandazione (UE) 2021/801 della Commissione del 18 maggio 2021 sul trattamento fiscale delle perdite durante la crisi della COVID-19

C/2021/3484

OJ L 179, 20.5.2021, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/801/oj

20.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 179/10


RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/801 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2021

sul trattamento fiscale delle perdite durante la crisi della COVID-19

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

La pandemia di COVID-19 ha dato luogo a un'azione senza precedenti a livello nazionale e dell'Unione per sostenere l'economia dell'UE e facilitarne la ripresa. La maggior parte delle misure di risposta alle crisi a breve termine mira a garantire alle imprese un flusso di cassa sufficiente.

(2)

In particolare, le piccole e medie imprese (PMI) (1) sono state duramente colpite dalle misure sanitarie, in quanto spesso hanno minore capacità di assorbire o finanziare le perdite rispetto alle grandi imprese. È inoltre più probabile che le PMI operino in settori economici che hanno dovuto chiudere a causa delle misure sanitarie, come nel caso di alberghi, ristoranti, caffè e bar.

(3)

Molte giurisdizioni hanno agito rapidamente per alleviare l'onere fiscale immediato che grava sulle imprese con adeguate misure di sostegno, una parte considerevole delle quali è stata soggetta alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, in particolare al nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di Stato (2). Sebbene la misura fiscale più comune per migliorare il flusso di cassa delle imprese sia stata differire il pagamento delle imposte, anche le modifiche alle disposizioni in materia di compensazione delle perdite hanno rappresentato un importante strumento di politica fiscale.

(4)

Gli Stati membri generalmente permettono di agire in tre modalità principali per trattare le perdite a fini fiscali. Le perdite possono, di norma, (a) essere utilizzate nel periodo contabile corrente in cui si verificano, in modo che in tale periodo non sia dovuta alcuna imposta. Inoltre, le perdite eccedenti possono essere: (b) riportate e imputate ai futuri utili disponibili per ridurre il debito d'imposta; oppure, in alcuni Stati membri, (c) riportate e imputate sul totale degli utili dell'esercizio fiscale precedente o fino a un numero di esercizi precedenti per ottenere un rimborso delle imposte corrisposte precedentemente.

(5)

Come misura politica, il riporto delle perdite è meno utile per dare aiuto immediato alle imprese in difficoltà, in quanto il contribuente otterrà la liquidità solo quando tali imprese saranno nuovamente redditizie e soggette a imposta. Le perdite degli esercizi precedenti possono essere utilizzate nel periodo contabile corrente, ma ciò non libererebbe liquidità a meno che un contribuente non realizzi degli utili. Il riporto delle perdite a esercizi precedenti è molto più prezioso per le imprese colpite dalla crisi, in quanto comporta un rimborso delle imposte pagate negli esercizi fiscali precedenti e fornisce liquidità aggiuntiva alle imprese. Ciò avvantaggerebbe nello specifico le PMI.

(6)

Il riporto delle perdite a esercizi precedenti ha il vantaggio di agevolare solo le imprese redditizie negli anni precedenti la pandemia, il che significa che tale prassi andrebbe in linea di massima a sostegno delle imprese "sane". Nella pratica, solo le imprese che realizzavano utili e pagavano le imposte negli anni precedenti al 2020 saranno in grado di compensare le perdite subite nel 2020 e nel 2021 a fronte di tali imposte. Ciò garantisce che la misura sia destinata alle imprese che sono in difficoltà direttamente a causa della pandemia e che il denaro pubblico non sia speso per aiutare le imprese private che stanno fallendo per ragioni non correlate alla crisi.

(7)

Per fare in modo che la misura sia davvero mirata, gli Stati membri che decidono di autorizzare il riporto a esercizi precedenti per più di un anno dovrebbero limitarlo alle imprese che non erano in perdita negli anni precedenti. Pertanto, se per due o tre anni è consentito il riporto delle perdite a esercizi precedenti, ciò dovrebbe applicarsi alle imprese che non erano in perdita nel 2019, nel 2018 o nel 2017.

(8)

Il costo di tali misure sarebbe principalmente una questione di tempistica: le imprese ottengono i soldi immediatamente, quando ne hanno più urgentemente bisogno; non dovranno così aspettare fino a quando sarebbero in grado di utilizzare le loro perdite a fronte di futuri debiti d'imposta. Gli Stati membri che rinunceranno ora al gettito fiscale lo riceveranno in futuro dalle imprese che sono rimaste attive e torneranno a essere redditizie. Inoltre, il riporto delle perdite a esercizi precedenti ridurrà i riporti delle perdite attuali nei periodi futuri, il che attenuerà ulteriormente l'impatto sul gettito fiscale.

(9)

Alcuni Stati membri hanno già introdotto o annunciato misure che consentono il riporto delle perdite a esercizi precedenti per l'esercizio fiscale 2020; ciò consentirà ai contribuenti di riportare le perdite fiscali del 2020 a fronte degli utili realizzati negli esercizi fiscali precedenti.

(10)

Solitamente, tuttavia, gli Stati membri applicano norme divergenti per il trattamento delle perdite; questo comporta spesso l'insorgere di condizioni di disparità.

(11)

La presente raccomandazione agli Stati membri sul trattamento nazionale delle perdite, avvalendosi delle migliori prassi, potrebbe contribuire a garantire condizioni di parità per le imprese in tutta l'Unione.

(12)

La presente raccomandazione dovrebbe applicarsi agli esercizi fiscali 2020 e 2021 per aiutare le imprese durante la crisi della COVID-19.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero consentire il riporto delle perdite a esercizi precedenti per le imprese almeno fino all'esercizio fiscale precedente, vale a dire fino al 2019. Tuttavia, per consentire ai contribuenti di utilizzare integralmente l'importo delle loro perdite a fronte delle imposte pagate in precedenza, gli Stati membri possono estendere il riporto a esercizi precedenti fino ai tre anni precedenti, vale a dire fino al 2017. Le imprese di dimensioni minori che realizzano utili inferiori possono beneficiare in modo particolare di questa estensione del riporto a esercizi precedenti fino a tre anni.

(14)

Tale misura dovrebbe essere limitata per evitare ripercussioni eccessive sui bilanci nazionali. Un limite di 3 milioni di EUR per esercizio fiscale in perdita fornirebbe un sostegno valido, in particolar modo alle imprese di dimensioni minori, garantendo nel contempo che tutti i contribuenti ne beneficino in certa misura.

(15)

La Commissione rammenta che gli Stati membri che introducono misure che soddisfano le prescrizioni per configurarsi come aiuti di Stato non esenti dall'obbligo di notifica devono comunicare tali misure alla Commissione secondo le procedure normalmente applicate agli aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.   OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Allo scopo di avvantaggiare le imprese alla luce della situazione economica causata dalla pandemia di COVID-19, la presente raccomandazione definisce un approccio coordinato per il trattamento delle perdite subite dalle imprese negli esercizi fiscali 2020 e 2021.

2.   IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERDITE

Date le circostanze economiche eccezionali del 2020 e del 2021, a seguito della pandemia di COVID-19 gli Stati membri dovrebbero consentire alle imprese il riporto delle perdite a esercizi precedenti almeno fino all'esercizio fiscale precedente, ossia almeno fino al 2019.

Gli Stati membri possono estendere tale periodo per consentire il riporto delle perdite a esercizi precedenti fino ai tre anni precedenti, permettendo così alle imprese di compensare le perdite relative agli esercizi fiscali 2020 e 2021 a fronte di utili già soggetti a imposizione negli esercizi fiscali 2019, 2018 e 2017.

Gli Stati membri dovrebbero consentire alle imprese di richiedere immediatamente il riporto a esercizi precedenti delle perdite che ritengono subiranno durante l'esercizio fiscale 2021, senza dover attendere la fine dell'anno.

3.   LIMITAZIONI

Al fine di limitare le ripercussioni sui bilanci nazionali, gli Stati membri dovrebbero limitare l'importo delle perdite da riportare a esercizi precedenti. L'importo massimo delle perdite da riportare a esercizi precedenti dovrebbe corrispondere a 3 milioni di EUR per esercizio fiscale in perdita.

Se gli Stati membri consentono il riporto delle perdite a esercizi precedenti fino al 2017, le imprese ammissibili non devono aver subito perdite in nessuno degli esercizi fiscali 2019, 2018 e 2017.

4.   MISURE DI FOLLOW-UP

Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione in merito alle misure adottate in seguito alla presente raccomandazione nonché alle eventuali modifiche apportate a tali misure.

Gli Stati membri sono invitati a discutere con la Commissione i rispettivi programmi per il riporto delle perdite a esercizi precedenti a favore delle imprese.

5.   DESTINATARI

Questa raccomandazione è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2021

Per la Commissione

Paolo GENTILONI

Membro della Commissione


(1)  Per la definizione di PMI cfr. la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(2)  Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (GU C 91 I del 20.3.2020, pag.1), modificata dalle comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 (GU C 112 I del 4.4.2020, pag.1), C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3), C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3), C(2020) 7127 (GU C 340 del 13.10.2020, pag. 1) e C(2021) 564 (GU C 34 dell'1.2.2021, pag. 6).


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