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Document 32021R0695

Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/12/2021/INIT

OJ L 170, 12.5.2021, p. 1–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj

12.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 170/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/695 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 2021

che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3, l’articolo 182, paragrafo 1, l’articolo 183 e l’articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Rientra tra gli obiettivi dell’Unione quello di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche rafforzando lo Spazio europeo della ricerca (SER) nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente e di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell’Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, i valori dell’Unione e il benessere dei suoi popoli.

(2)

Al fine di produrre un impatto scientifico, tecnologico, economico, ambientale e sociale in vista di tale obiettivo generale e di massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell’Unione in R&I, l’Unione dovrebbe investire in R&I attraverso Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027 («programma»). Il programma dovrebbe sostenere la creazione, la migliore diffusione e il trasferimento di conoscenze di eccellenza e di alta qualità e di tecnologie di alta qualità nell’Unione, attirare talenti a tutti i livelli e contribuire a impegnare pienamente il bacino di talenti dell’Unione, facilitare i rapporti di collaborazione e rafforzare l’impatto della R&I nell’ambito dello sviluppo, del sostegno e dell’attuazione delle politiche dell’Unione, sostenere e potenziare l’adozione e la diffusione di soluzioni innovative e sostenibili nell’economia dell’Unione, in particolare tra le piccole e medie imprese (PMI), e nella società, affrontare le sfide globali, compresi i cambiamenti climatici e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals — SDG), creare posti di lavoro, stimolare la crescita economica, promuovere la competitività industriale e accrescere la capacità di attrazione dell’Unione nel settore della R&I. Il programma dovrebbe promuovere tutte le forme di innovazione, comprese quelle pionieristiche, nonché la diffusione sul mercato di soluzioni innovative, e ottimizzare la realizzazione di tali investimenti per aumentare l’impatto nell’ambito di un SER rafforzato.

(3)

È opportuno istituire il programma per la durata del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio (4), fatti salvi i termini stabiliti nel regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (5).

(4)

Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari almeno al 3 % del PIL dell’Unione in ricerca e sviluppo. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione.

(5)

In vista del conseguimento degli obiettivi del presente programma e nel rispetto del principio di eccellenza, il programma dovrebbe mirare a rafforzare, tra l’altro, i rapporti di collaborazione in Europa, contribuendo in tal modo a ridurre il divario in termini di R&I.

(6)

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici dell’Unione, le attività sostenute nell’ambito del presente programma dovrebbero, se del caso, sfruttare e ispirare una normativa favorevole all’innovazione, in linea con il principio di innovazione, che fornisca sostegno affinché il cospicuo capitale di conoscenze dell’Unione si trasformi più rapidamente e più intensamente in innovazione.

(7)

I concetti di «scienza aperta», «innovazione aperta» e «apertura al mondo» dovrebbero assicurare l’eccellenza e l’impatto degli investimenti dell’Unione nella R&I, salvaguardando nel contempo gli interessi dell’Unione.

(8)

La scienza aperta, incluso l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e ai dati della ricerca, nonché la diffusione e lo sfruttamento ottimali delle conoscenze offrono la possibilità di migliorare la qualità, l’impatto e i benefici della scienza. Sono anche in grado di accelerare il progresso delle conoscenze rendendole più attendibili, efficienti e accurate, più facilmente comprese dalla società e idonee a rispondere alle sfide sociali. È opportuno stabilire disposizioni volte ad assicurare che i beneficiari offrano l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares. Analogamente, è opportuno garantire che i beneficiari offrano l’accesso aperto ai dati della ricerca secondo il principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario», garantendo nel contempo la possibilità di deroghe che tengano conto dei legittimi interessi dei beneficiari. In particolare, occorre dare maggiore risalto alla gestione responsabile dei dati della ricerca, che dovrebbero essere conformi ai principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità («principi FAIR» — Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability), in particolare tramite l’integrazione sistematica dei piani di gestione dei dati. Ove opportuno, i beneficiari dovrebbero fare ricorso alle possibilità offerte dal cloud europeo per la scienza aperta (European Open Science Cloud — EOSC) e dall’infrastruttura europea dei dati e aderire ad altri principi e pratiche di scienza aperta. La reciprocità nella scienza aperta dovrebbe essere incoraggiata in tutti gli accordi di associazione e cooperazione con i paesi terzi.

(9)

I beneficiari del programma, in particolare le PMI, devono essere incoraggiati ad avvalersi dei pertinenti strumenti dell’Unione esistenti, come l’helpdesk europeo per la PI, che aiuta le PMI e altri partecipanti del programma sia a tutelare che a far rispettare i loro diritti di proprietà intellettuale (PI).

(10)

L’ideazione e la progettazione del programma dovrebbero rispondere alla necessità di creare una massa critica di attività sostenute in tutta l’Unione, incoraggiando la partecipazione basata sull’eccellenza da parte di tutti gli Stati membri, e mediante la cooperazione internazionale, in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), gli SDG e l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (6) («accordo di Parigi»). L’attuazione del programma dovrebbe rafforzare il perseguimento degli SDG e l’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri ad attuare l’Agenda 2030 per conseguire le sue tre dimensioni — economica, sociale e ambientale — in modo coerente e integrato.

(11)

Le attività sostenute nell’ambito del programma dovrebbero favorire il conseguimento degli obiettivi, delle priorità e degli impegni internazionali dell’Unione.

(12)

Il programma dovrebbe trarre vantaggio dalla complementarità con le pertinenti tabelle di marcia e strategie europee esistenti in materia di R&I, nonché con gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), se del caso, a condizione che le connesse esigenze in termini di R&I siano individuate nella pianificazione strategica del programma.

(13)

Il programma dovrebbe garantire la trasparenza e la rendicontabilità dei finanziamenti pubblici nei progetti di R&I, preservando così l’interesse pubblico.

(14)

Il programma dovrebbe sostenere le attività di R&I nel settore delle scienze sociali e umane, il che comporta il miglioramento delle conoscenze scientifiche in questo settore e il ricorso a conoscenze e progressi raggiunti nelle scienze sociali e umane al fine di accrescere l’impatto economico e sociale del programma. Nell’ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» le scienze sociali e umane dovrebbero essere pienamente integrate in tutti i poli tematici. Oltre alla promozione delle scienze sociali e umane all’interno dei progetti, la loro integrazione dovrebbe essere sostenuta anche tramite l’inclusione, ove opportuno, di esperti esterni indipendenti provenienti dal settore delle scienze sociali e umane in seno ai comitati di esperti e ai comitati di valutazione, nonché tramite la tempestiva sorveglianza e la rendicontazione in materia di scienze sociali e umane nel quadro delle azioni di ricerca finanziate. In particolare, il livello di integrazione delle scienze sociali e umane dovrebbe essere monitorato in tutto il programma.

(15)

Il programma dovrebbe mantenere un approccio equilibrato tra ricerca, da un lato, e innovazione, dall’altro, come pure tra i finanziamenti «dal basso verso l’alto» (basati sull’iniziativa dei ricercatori o degli innovatori) e «dall’alto verso il basso» (basati su priorità definite a livello strategico), in funzione della natura delle comunità di R&I che vi partecipano in tutta l’Unione, dei tipi di attività svolte e delle finalità perseguite nonché degli impatti ricercati. La combinazione di questi fattori dovrebbe determinare la scelta dell’approccio per le diverse parti del programma, che contribuiscono tutte alla realizzazione dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici del programma.

(16)

Il bilancio complessivo per la componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza» della parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca» del programma dovrebbe essere pari almeno al 3,3 % del bilancio complessivo del programma e dovrebbe andare principalmente a vantaggio dei soggetti giuridici stabiliti nei paesi oggetto dell’ampliamento.

(17)

Le Iniziative di eccellenza dovrebbero mirare a rafforzare l’eccellenza della R&I nei paesi ammissibili, ad esempio attraverso il sostegno alla formazione per migliorare le competenze di gestione in materia di R&I, la concessione di premi, il rafforzamento degli ecosistemi di innovazione nonché la creazione di reti di R&I, anche sulla base di infrastrutture di ricerca finanziate dall’Unione. Per poter presentare domanda di finanziamento nell’ambito della componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza» della parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca» del programma, i richiedenti devono dimostrare chiaramente che i progetti sono collegati a strategie nazionali e/o regionali di R&I.

(18)

Dovrebbe essere possibile applicare una procedura di «Corsia veloce per la R&I», in cui i tempi per la concessione delle sovvenzioni non dovrebbero superare i sei mesi, al fine di consentire un accesso più rapido e «dal basso verso l’alto» ai fondi per i piccoli consorzi collaborativi che comprendano azioni che vanno dalla ricerca fondamentale alla commercializzazione.

(19)

Il programma dovrebbe sostenere tutte le fasi della R&I, in particolare nel quadro di progetti collaborativi e di missioni e partenariati europei, se del caso. La ricerca fondamentale è un elemento essenziale e una condizione importante per incrementare la capacità dell’Unione di attirare i migliori scienziati affinché diventi un polo di eccellenza a livello mondiale. Nel programma è opportuno garantire l’equilibrio tra ricerca di base e ricerca applicata. Unitamente all’innovazione, tale equilibrio favorirà la competitività economica, la crescita e l’occupazione nell’Unione.

(20)

È provato che l’inclusione della diversità, in tutti i sensi, è fondamentale per la qualità della ricerca scientifica, dal momento che la scienza trae vantaggio dalla diversità. La diversità e l’inclusività contribuiscono all’eccellenza nella R&I collaborativa: la collaborazione tra discipline, settori e in tutto il SER consente una ricerca migliore e proposte di progetti di qualità più elevata, può tradursi in tassi più alti di adozione nella società e può promuovere i benefici dell’innovazione, facendo così progredire l’Europa.

(21)

Per massimizzare l’impatto del programma, è opportuno prestare particolare attenzione agli approcci multidisciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari quali elementi fondamentali per compiere importanti progressi scientifici.

(22)

Le attività di ricerca svolte nell’ambito del pilastro «Scienza di eccellenza» dovrebbero essere stabilite in base alle esigenze e alle opportunità scientifiche e promuovere l’eccellenza scientifica. Il programma di ricerca dovrebbe essere messo a punto in stretta collaborazione con la comunità scientifica e porre altresì l’accento sulla capacità di attirare nuovi talenti nel campo della R&I e ricercatori all’inizio della carriera, rafforzando al contempo il SER, evitando la fuga di cervelli e promuovendone la circolazione.

(23)

Il programma dovrebbe aiutare l’Unione e i suoi Stati membri ad attirare i migliori cervelli e le migliori competenze, tenendo in considerazione la realtà della fortissima concorrenza internazionale.

(24)

Il pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» dovrebbe essere creato sotto forma di poli di attività di R&I, al fine di ottenere la massima integrazione tra le rispettive aree tematiche e garantire al contempo livelli di impatto per l’Unione elevati e sostenibili rispetto alle risorse spese. Ciò incoraggerebbe la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera ai fini degli SDG, seguendo i principi dell’Agenda 2030 e dell’accordo di Parigi, oltre alla competitività delle industrie dell’Unione. L’organizzazione di iniziative di grande ambizione e di ampia portata sotto forma di missioni di R&I consentirebbe al programma di avere un impatto trasformativo e sistemico per la società a sostegno degli SDG, anche attraverso la cooperazione internazionale e la diplomazia scientifica. Le attività nell’ambito di questo pilastro dovrebbero coprire l’intera gamma di attività di R&I per garantire che l’Unione rimanga all’avanguardia nelle priorità definite a livello strategico.

(25)

Il polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva» dovrebbe contribuire in modo sostanziale alla ricerca relativa ai settori culturali e creativi, compreso il patrimonio culturale dell’Unione, consentendo in particolare la creazione di uno spazio collaborativo per il patrimonio culturale europeo.

(26)

Il pieno e tempestivo coinvolgimento nel programma dell’industria di tutti i tipi, dai singoli imprenditori alle PMI fino alle imprese di grandi dimensioni, contribuirebbe in modo sostanziale alla realizzazione degli obiettivi del programma, specificamente in vista della creazione di posti di lavoro e crescita sostenibili nell’Unione. Tale impegno da parte dell’industria dovrebbe tradursi nella sua partecipazione alle azioni finanziate a un livello almeno commisurato a quello del programma quadro Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) (Orizzonte 2020).

(27)

Le azioni nell’ambito del programma fornirebbero contributi importanti per sbloccare il potenziale dei settori strategici dell’Unione, comprese le tecnologie abilitanti fondamentali che riflettono gli obiettivi della strategia di politica industriale dell’Unione.

(28)

Le consultazioni di molteplici portatori di interessi, anche della società civile e dell’industria, dovrebbero contribuire all’individuazione delle prospettive e delle priorità tramite la pianificazione strategica. Ciò dovrebbe tradursi nell’elaborazione periodica di piani strategici di R&I adottati mediante atti di esecuzione per preparare il contenuto dei programmi di lavoro.

(29)

Ai fini del finanziamento di una particolare azione, il programma di lavoro dovrebbe tener conto dell’esito di precedenti progetti specifici e dello stato della scienza, della tecnologia e dell’innovazione a livello nazionale, dell’Unione e internazionale nonché dei pertinenti sviluppi che interessano le politiche, i mercati e la società.

(30)

È importante sostenere l’industria dell’Unione perché possa rimanere o diventare leader mondiale nel campo dell’innovazione, della digitalizzazione e della neutralità climatica, in particolare investendo nelle tecnologie abilitanti fondamentali che sosterranno l’attività economica di domani. Le azioni del programma dovrebbero affrontare fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimale, promuovere gli investimenti in modo proporzionato e trasparente, senza duplicare il finanziamento privato o sostituirsi ad esso, possedere un chiaro valore aggiunto europeo nonché garantire il rendimento pubblico degli investimenti. Questo garantirà la coerenza fra le azioni del programma e la normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, al fine di incentivare l’innovazione e di evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

(31)

È opportuno che il programma sostenga la R&I in maniera integrata, rispettando tutte le disposizioni pertinenti nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio. La nozione di ricerca, ivi compreso lo sviluppo sperimentale, dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Frascati elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), mentre la nozione di innovazione dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Oslo elaborato dall’OCSE e da Eurostat, che adotta un ampio approccio comprendente l’innovazione sociale e il design. Come in Orizzonte 2020, nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione e nella definizione dei tipi di azioni disponibili negli inviti a presentare proposte si dovrebbe continuare a tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level — TRL). Non si dovrebbero attribuire sovvenzioni per le azioni in cui le attività vanno oltre il TRL 8. Il programma di lavoro dovrebbe poter consentire la concessione di sovvenzioni per la validazione dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali relativamente a un determinato invito nell’ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea».

(32)

Il programma dovrebbe contribuire agli obiettivi spaziali a un livello di spesa almeno commisurato proporzionalmente a quello di Orizzonte 2020.

(33)

La comunicazione della Commissione dell’11 gennaio 2018 intitolata «Valutazione intermedia di Orizzonte 2020: massimizzare l’impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell’UE», la risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sulla valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020 in vista della sua valutazione intermedia e della proposta relativa al 9o Programma quadro (8) e le conclusioni del Consiglio del 1o dicembre 2017 dal titolo «Dalla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 verso il nono programma quadro» hanno fornito una serie di raccomandazioni per il programma, anche per le norme di partecipazione e diffusione. Tali raccomandazioni sono basate sugli insegnamenti tratti da Orizzonte 2020 e sui contributi forniti dalle istituzioni dell’Unione e dai portatori di interessi. Tali raccomandazioni comprendono la proposta di misure per promuovere la circolazione dei cervelli e facilitare l’apertura delle reti di R&I a investire in modo più ambizioso al fine di raggiungere la massa critica e massimizzare l’impatto; di sostenere le innovazioni pionieristiche; di dare priorità agli investimenti dell’Unione per la R&I in settori ad alto valore aggiunto, in particolare attraverso un approccio basato sulle missioni, un coinvolgimento dei cittadini totale, ben informato e tempestivo e la comunicazione su vasta scala; di razionalizzare il quadro dei finanziamenti dell’Unione al fine di utilizzare appieno il potenziale di R&I, comprese le infrastrutture di ricerca in tutta l’Unione, per esempio semplificando la gamma di iniziative di partenariato europeo e dei sistemi di cofinanziamento; di sviluppare maggiori e più concrete sinergie tra i vari strumenti di finanziamento dell’Unione, in particolare superando una logica di intervento non complementare e la complessità dei vari finanziamenti e altri regolamenti, anche con l’obiettivo di contribuire a mobilitare il potenziale sottoutilizzato di R&I in tutta l’Unione; di irrobustire la cooperazione internazionale e rafforzare l’apertura alla partecipazione dei paesi terzi; e di proseguire la semplificazione sulla base delle esperienze di attuazione di Orizzonte 2020.

(34)

Data la particolare attenzione che occorre prestare al coordinamento e alla complementarità tra le diverse politiche dell’Unione, il programma dovrebbe ricercare le sinergie con altri programmi dell’Unione, dalla loro concezione e pianificazione strategica fino alla selezione, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, alla sorveglianza, all’audit e alla governance del progetto. Per quanto riguarda il finanziamento delle attività di R&I, le sinergie dovrebbero consentire di armonizzare il più possibile le norme, anche in materia di ammissibilità dei costi. Allo scopo di evitare duplicazioni o sovrapposizioni, aumentare l’effetto leva del finanziamento dell’Unione e di ridurre gli oneri amministrativi per i richiedenti e i beneficiari, dovrebbe essere possibile promuovere sinergie, in particolare mediante finanziamenti alternativi, combinati, cumulativi e tramite il trasferimento di risorse.

(35)

In conformità del regolamento (UE) 2020/2094 ed entro i limiti delle risorse da esso assegnate, è opportuno attuare misure per la ripresa e la resilienza nell’ambito del programma al fine di affrontare le conseguenze senza precedenti della crisi COVID-19. Tali risorse supplementari dovrebbero essere utilizzate in modo da garantire il rispetto dei termini stabiliti dal regolamento (UE) 2020/2094. Esse dovrebbero essere assegnate esclusivamente ad azioni di R&I volte a far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, in particolare le conseguenze economiche, sociali e relative alla società nel suo insieme.

(36)

Per ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell’Unione e il contributo più efficace agli obiettivi strategici e agli impegni dell’Unione, dovrebbe essere possibile stipulare partenariati europei con i partner del settore pubblico e/o privato, tra cui l’industria, le PMI, le università, le organizzazioni di ricerca, i portatori di interessi in ambito R&I, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale o le organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni e le organizzazioni non governative (ONG) che sostengono e/o svolgono attività di R&I, purché gli impatti desiderati si possano conseguire con maggiore efficacia in partenariato rispetto che dalla sola Unione.

(37)

Dovrebbe essere possibile, a seconda della decisione dello Stato membro, che i contributi dei programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+), dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano considerati un contributo dello Stato membro partecipante a partenariati europei nell’ambito del programma. Tale possibilità, tuttavia, non dovrebbe pregiudicare la necessità di rispettare tutte le disposizioni applicabili a tali contributi stabilite in un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi, al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti («regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027») e nei regolamenti specifici di ciascun fondo.

(38)

Il programma dovrebbe rafforzare la cooperazione tra i partenariati europei e i partner del settore pubblico e/o privato a livello internazionale, anche aderendo a programmi di R&I e a investimenti transfrontalieri in R&I che apportano reciproci vantaggi per i cittadini e le imprese, garantendo nel contempo che l’Unione possa difendere i propri interessi in settori strategici.

(39)

Le Iniziative faro delle tecnologie emergenti e future (TEF) si sono dimostrate strumenti efficaci ed efficienti che apportano vantaggi alla società in uno sforzo congiunto e coordinato dell’Unione e dei suoi Stati membri. Le attività condotte nel quadro delle iniziative faro TEF Graphene, Human Brain Project e Quantum Technologies, sostenute nell’ambito di Orizzonte 2020, continueranno a essere sostenute nell’ambito del programma attraverso gli inviti a presentare proposte inclusi nel programma di lavoro. Le azioni preparatorie sostenute nell’ambito delle iniziative faro TEF di Orizzonte 2020 alimenteranno la pianificazione strategica nell’ambito del programma e informare i lavori sulle missioni, sui partenariati europei cofinanziati e/o coprogrammati e sui periodici inviti a presentare proposte.

(40)

Il Centro comune di ricerca (Joint Research Centre — JRC) dovrebbe continuare a fornire prove scientifiche indipendenti orientate al cliente e assistenza tecnica per politiche dell’Unione durante l’intero ciclo programmatico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle esigenze delle politiche dell’Unione e delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC e garantendo la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive.

(41)

È opportuno che il pilastro «Europa innovativa» stabilisca una serie di misure per la fornitura di sostegno integrato al fine di rispondere alle esigenze degli imprenditori e dell’imprenditorialità, mirando a realizzare e accelerare le innovazioni pionieristiche in vista di una rapida crescita sul mercato nonché a promuovere l’autonomia strategica dell’Unione preservando al tempo stesso un’economia aperta. Esso dovrebbe offrire uno sportello unico al fine di attirare e sostenere tutti i tipi di innovatori e di imprese innovative — ad esempio le PMI, comprese start-up, e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione — con potenziale di espansione a livello di Unione e internazionale. Il pilastro dovrebbe offrire sovvenzioni e co-investimenti flessibili e in tempi rapidi, anche con gli investitori privati. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti mediante la creazione di un Consiglio europeo per l’innovazione (CEI). Il pilastro dovrebbe inoltre sostenere l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (European Institute of Innovation and Technology — EIT) e gli ecosistemi europei dell’innovazione in generale, in particolare tramite partenariati europei con gli attori nazionali e regionali che sostengono l’innovazione.

(42)

Ai fini del presente regolamento, in particolare ai fini delle attività svolte nell’ambito del CEI, per start-up si dovrebbe intendere una PMI nella fase iniziale del suo ciclo di vita, comprese quelle che sono create come spin-off di attività di ricerca universitarie, che punta a soluzioni innovative e modelli commerciali scalabili ed è autonoma ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (9); per «impresa a media capitalizzazione» si dovrebbe intendere un’impresa che non è una PMI e che ha tra 250 e 3 000 dipendenti, calcolati conformemente al titolo I, articoli da 3 a 6, dell’allegato di detta raccomandazione; per «piccola impresa a media capitalizzazione» si dovrebbe intendere un’impresa a media capitalizzazione con un massimo di 499 dipendenti.

(43)

Gli obiettivi strategici del programma devono essere perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio del programma InvestEU, promuovendo in tal modo le sinergie tra i due programmi.

(44)

Il CEI, insieme ad altre componenti del programma, dovrebbe stimolare tutte le forme di innovazione, dalle innovazioni incrementali a quelle pionieristiche e dirompenti, puntando in particolare alle innovazioni creatrici di mercati. Utilizzando i propri strumenti Apripista (Pathfinder) e Acceleratore (Accelerator), il CEI dovrebbe mirare a individuare, sviluppare e diffondere innovazioni ad alto rischio di ogni genere, tra cui innovazioni di tipo incrementale, con particolare attenzione per le innovazioni pionieristiche, dirompenti e a contenuto estremamente avanzato (deep-tech) che hanno il potenziale di diventare innovazioni creatrici di mercati. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare l’attuale mancanza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche. Gli strumenti del CEI richiedono caratteristiche giuridiche e di gestione specifiche, che tengano conto dei suoi obiettivi, in particolare l’azione di diffusione sul mercato.

(45)

L’Acceleratore è inteso a colmare la «valle della morte» che separa la ricerca, la precommercializzazione di massa e l’espansione delle imprese. L’Acceleratore fornirà sostegno a operazioni ad alto potenziale che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o commerciali tali per cui non sono ancora considerate idonee al finanziamento bancario e, quindi, non sono in grado di mobilitare investimenti significativi da parte del mercato, integrando in tal modo il programma InvestEU.

(46)

In stretta sinergia con il programma InvestEU, l’Acceleratore, nelle sue modalità di finanziamento misto e di sostegno finanziario di capitale, dovrebbe finanziare progetti condotti da PMI, comprese le start-up e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione, che non sono ancora in grado di generare entrate o che non sono ancora redditizie o che non sono ancora in grado di attirare investimenti sufficienti per attuare pienamente il piano di attività dei rispettivi progetti. Tali soggetti ammissibili sarebbero considerati non idonei al finanziamento bancario, sebbene una parte delle loro necessità di investimenti avrebbe potuto essere o potrebbe essere fornita da uno o più investitori, come una banca pubblica o privata, una società di gestione di patrimoni familiari (family office), un fondo di capitale di rischio, un investitore informale (business angel). In tal modo, l’Acceleratore è inteso a superare un fallimento del mercato e finanziare soggetti promettenti ma non ancora idonei al finanziamento bancario impegnati nella realizzazione di progetti di innovazione pionieristica creatrice di mercato. Una volta divenuti idonei al finanziamento bancario, in una fase successiva del proprio sviluppo tali progetti potrebbero essere finanziati nell’ambito del programma InvestEU.

(47)

Mentre il bilancio dell’Acceleratore dovrebbe essere distribuito mediante finanziamento misto, ai fini dell’articolo 48, il suo sostegno sotto forma di sole sovvenzioni alle PMI, comprese le start-up, dovrebbe corrispondere a quello previsto nell’ambito del bilancio dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020.

(48)

L’EIT, soprattutto attraverso le sue comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) e ampliando il proprio sistema di innovazione regionale, dovrebbe mirare a rafforzare gli ecosistemi di innovazione che affrontano le sfide globali. Ciò dovrebbe essere ottenuto promuovendo l’integrazione dell’innovazione, della ricerca, dell’istruzione superiore e dell’imprenditorialità. Conformemente a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia («regolamento EIT») e alla propria agenda strategica di innovazione di cui a una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027, l’EIT dovrebbe promuovere l’innovazione mediante le sue attività e intensificare significativamente il suo sostegno all’integrazione dell’istruzione superiore nell’ecosistema di innovazione, in particolare promuovendo l’educazione imprenditoriale, incoraggiando una solida collaborazione non disciplinare tra l’industria e il mondo accademico e individuando le competenze di cui dovranno disporre gli innovatori del futuro per far fronte alle sfide globali, tra cui le competenze avanzate in materia di digitale e di innovazione. I regimi di sostegno messi a disposizione dall’EIT dovrebbero essere rivolti ai beneficiari del CEI, mentre le start-up emergenti dalle CCI dell’EIT dovrebbero disporre di un accesso semplificato, e quindi più rapido, alle azioni del CEI. Concentrandosi sugli ecosistemi di innovazione, l’EIT dovrebbe rientrare per sua natura nel pilastro «Europa innovativa», ma dovrebbe altresì sostenere gli altri pilastri, se del caso. È opportuno evitare inutili duplicazioni tra le CCI e altri strumenti nello stesso settore, in particolare altri partenariati europei.

(49)

Dovrebbe essere garantita e mantenuta la parità di condizioni fra le imprese in concorrenza su un determinato mercato, dal momento che costituisce un requisito fondamentale per favorire la proliferazione di tutti i tipi di innovazione, comprese le innovazioni pionieristiche, dirompenti e di tipo incrementale, consentendo così in particolare a un gran numero di piccoli e medi innovatori di sviluppare la loro capacità di R&I, cogliere i benefici dei loro investimenti e conquistare una quota di mercato.

(50)

Il programma dovrebbe promuovere e integrare la cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni e iniziative internazionali sulla base degli interessi dell’Unione, dei vantaggi reciproci, degli impegni internazionali, della diplomazia scientifica e, per quanto possibile, della reciprocità. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare, dell’Unione, l’eccellenza nella R&I, la capacità di attrazione e di trattenere i migliori talenti nonché la competitività economica e industriale, ad affrontare le sfide globali, tra cui gli SDG seguendo i principi dell’Agenda 2030 e dell’accordo di Parigi, e a sostenere le politiche esterne dell’Unione. È opportuno adottare un approccio basato sull’apertura generale alla partecipazione internazionale e su azioni mirate di cooperazione internazionale, anche grazie alla opportuna ammissibilità ai finanziamenti di soggetti stabiliti in paesi a basso e medio reddito. L’Unione dovrebbe mirare a concludere accordi di cooperazione internazionale nel settore della R&I con paesi terzi. In parallelo, andrebbe promossa l’associazione di paesi terzi al programma, in particolare alle sue parti collaborative, in conformità degli accordi di associazione e con una particolare attenzione al valore aggiunto per l’Unione. Nell’assegnare i contributi finanziari dei paesi associati al programma, la Commissione dovrebbe tenere conto del livello di partecipazione dei soggetti giuridici di tali paesi terzi alle diverse parti del programma.

(51)

Nell’intento di approfondire la relazione tra scienza e società e massimizzare i benefici delle loro interazioni, il programma dovrebbe favorire un impegno di tutti gli attori sociali, come i cittadini e le organizzazioni della società civile, a partecipare e collaborare alla progettazione e alla creazione di programmi, contenuti e attraverso processi di ricerca e innovazione responsabili (Responsible Research and Innovation — RRI) che rispondano alle preoccupazioni, alle necessità e alle aspettative dei cittadini e della società civile, promuovendo l’educazione scientifica, rendendo le conoscenze scientifiche accessibili al pubblico e agevolando la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile alle sue attività. Ciò dovrebbe essere realizzato in modo trasversale nell’ambito del programma e tramite attività specifiche nella parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER ». Per generare e mantenere sostegno pubblico al programma, il coinvolgimento dei cittadini e della società civile nel contesto della R&I andrebbe abbinato ad attività di sensibilizzazione pubblica. Il programma dovrebbe inoltre tendere a eliminare gli ostacoli e incoraggiare le sinergie tra la scienza, la tecnologia, la cultura e le arti per ottenere un’innovazione sostenibile di nuova qualità. È opportuno monitorare le misure adottate per migliorare il coinvolgimento dei cittadini e della società civile nei progetti sostenuti.

(52)

Se del caso, il programma dovrebbe tenere conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche quali individuate nell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in linea con la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 intitolata «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE», accolta con favore dal Consiglio.

(53)

È opportuno che le attività sviluppate nell’ambito del programma mirino a eliminare i pregiudizi e le disparità di genere, a migliorare l’equilibrio tra vita professionale e vita privata e a promuovere la parità tra donne e uomini nel settore della R&I, compreso il principio della parità di retribuzione senza discriminazione fondata sul sesso, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) e agli articoli 8 e 157 TFUE. La dimensione di genere dovrebbe essere integrata nei contenuti della R&I e seguita in tutte le fasi del ciclo di ricerca. Inoltre le attività nel quadro del programma dovrebbero mirare ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità e la diversità in tutti gli aspetti della R&I relativamente a età, disabilità, razza ed etnia, religione o credo, e orientamento sessuale.

(54)

Alla luce delle specificità del settore industriale della difesa, è opportuno che le disposizioni dettagliate relative ai finanziamenti dell’Unione a favore di progetti di ricerca nel settore della difesa siano stabilite nel quadro del regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo, il Consiglio (10) («Fondo europeo per la difesa»), che stabilisce le norme di partecipazione applicabili alla ricerca in tale settore. Le attività da svolgere nell’ambito del Fondo europeo per la difesa dovrebbero riguardare esclusivamente la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa, mentre le attività svolte nell’ambito del programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio (11) («programma specifico») e dell’EIT dovrebbero riguardare esclusivamente le applicazioni civili. È opportuno evitare duplicazioni inutili.

(55)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (12). La dotazione finanziaria comprende un importo di 580 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 e per l’EIT, in linea con la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 16 dicembre 2020 sul rafforzamento di programmi specifici e l’adeguamento degli atti di base (13) .

(56)

Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

(57)

A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione che possano arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all’inizio del QFP per il periodo 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l’ammissibilità delle attività e dei costi a partire dall’inizio dell’esercizio 2021, anche se sono stati attuati e sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

(58)

È opportuno perseguire costantemente nell’ambito dell’intero programma la semplificazione amministrativa, in particolare la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. La Commissione dovrebbe semplificare ulteriormente i suoi strumenti e orientamenti così da imporre un onere minimo ai beneficiari. In particolare, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di pubblicare una versione ridotta degli orientamenti.

(59)

Per completare il mercato unico digitale e cogliere le crescenti opportunità offerte dalla convergenza delle tecnologie digitali e fisiche è necessario aumentare gli investimenti. Il programma dovrebbe contribuire a questi sforzi con un notevole aumento della spesa per le principali attività di R&I nel settore digitale rispetto a Orizzonte 2020 (15). Ciò dovrebbe consentire all’Europa di restare in prima linea a livello mondiale nel campo della R&I nel settore digitale.

(60)

È opportuno dare priorità alla ricerca quantistica nell’ambito del polo tematico «Digitale, industria e spazio» del pilastro II, dato il suo ruolo cruciale nella transizione digitale, in particolare mediante il rafforzamento della leadership e dell’eccellenza scientifiche europee nelle tecnologie quantistiche, consentendo di conseguire il bilancio previsto fissato nel 2018.

(61)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (17), (Euratom, CE) n. 2185/96 (18) e (UE) 2017/1939 (19) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative.

In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(62)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo (21), che prevede l’attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(63)

A norma dell’articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (22), le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi o territori d’oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso.

(64)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (23) del 13 aprile 2016, è opportuno che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri e dei beneficiari del programma, l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(65)

Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato V per quanto concerne gli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, e al fine di stabilire valori di base e obiettivi come pure di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(66)

La coerenza e le sinergie tra il programma e il programma spaziale dell’Unione promuoveranno un settore spaziale europeo competitivo a livello mondiale e innovativo, rafforzeranno l’autonomia dell’Europa in termini di accesso allo spazio e utilizzo di quest’ultimo in un contesto sicuro e potenzieranno il ruolo dell’Europa quale attore globale. L’eccellenza della ricerca, le soluzioni pionieristiche e gli utilizzatori a valle nell’ambito del programma saranno sostenuti da dati e servizi messi a disposizione dal programma spaziale dell’Unione.

(67)

La coerenza e le sinergie tra il programma e Erasmus+ promuoveranno la diffusione dei risultati della ricerca attraverso attività di formazione, diffonderanno lo spirito di innovazione nel sistema dell’istruzione e garantiranno che le attività di istruzione e formazione siano fondate sulle attività di R&I più aggiornate. A tale proposito, in seguito alle azioni pilota sulle università europee avviate nell’ambito di Erasmus+ nel periodo 2014-2020, il programma integrerà, se del caso, in modo sinergico il sostegno fornito da Erasmus+ alle università europee.

(68)

Al fine di aumentare l’impatto del programma nell’affrontare le priorità dell’Unione, è opportuno incoraggiare e ricercare sinergie con i programmi e gli strumenti volti a rispondere alle esigenze emergenti dell’Unione, compresi il meccanismo per una transizione giusta, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il programma «UE per la salute» (EU4Health).

(69)

Le norme di partecipazione e diffusione dovrebbero riflettere adeguatamente le esigenze del programma, tenendo conto delle preoccupazioni espresse e delle raccomandazioni formulate dai vari portatori di interessi nonché nella valutazione intermedia di Orizzonte 2020 effettuata con l’assistenza di esperti esterni indipendenti.

(70)

Le norme comuni nell’ambito dell’intero programma dovrebbero garantire un quadro coerente che agevoli la partecipazione ai programmi sostenuti finanziariamente dal bilancio del programma, compresa la partecipazione a programmi gestiti da organismi di finanziamento quali l’EIT, imprese comuni o qualsiasi altra struttura a norma dell’articolo 187 TFUE e la partecipazione a programmi avviati da Stati membri a norma dell’articolo 185 TFUE. L’adozione di norme specifiche dovrebbe essere possibile, ma è opportuno limitare le deroghe ai casi in cui queste siano strettamente necessarie e debitamente giustificate.

(71)

Le azioni che rientrano nell’ambito di applicazione del programma dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). Tali azioni dovrebbero essere conformi a tutti gli obblighi legali, compreso il diritto internazionale, e a tutte le pertinenti decisioni della Commissione, quali la comunicazione della Commissione del 28 giugno 2013 (24), nonché ai principi etici, tra i quali evitare qualsiasi violazione dell’integrità della ricerca. È opportuno tenere conto, ove opportuno, dei pareri espressi dal Gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie, dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e dal Garante europeo della protezione dei dati. Anche l’articolo 13 TFUE dovrebbe essere tenuto in considerazione nelle attività di ricerca e l’impiego di animali nella ricerca e nella sperimentazione dovrebbe essere ridotto, con l’obiettivo finale di sostituirlo con altri metodi.

(72)

Al fine di garantire l’eccellenza scientifica e in linea con l’articolo 13 della Carta, il programma dovrebbe promuovere il rispetto della libertà accademica in tutti i paesi che beneficiano dei relativi fondi.

(73)

Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 180 e 186 TFUE, è opportuno promuovere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali, sulla base dei vantaggi reciproci e degli interessi dell’Unione. L’attuazione del programma dovrebbe essere conforme alle misure adottate in conformità degli articoli 75 e 215 TFUE e dovrebbe essere conforme al diritto internazionale. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza dell’Unione, dovrebbe essere possibile limitare la partecipazione ad azioni specifiche del programma ai soggetti giuridici stabiliti solo negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta a quelli stabiliti negli Stati membri. Qualsiasi esclusione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione o in paesi associati controllati direttamente o indirettamente da paesi terzi non associati o da soggetti giuridici di paesi terzi non associati dovrebbe tenere conto dei rischi che l’inclusione di tali soggetti comporterebbe, da un lato, e dei benefici che la loro partecipazione comporterebbe, dall’altro.

(74)

Il programma riconosce i cambiamenti climatici come una delle maggiori sfide globali e sociali e rispecchia l’importanza di lottare contro tale fenomeno, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli SDG. Pertanto, il programma dovrebbe contribuire all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. L’integrazione delle questioni climatiche si dovrebbe riflettere adeguatamente nei contenuti di R&I e si dovrebbe applicare in tutte le fasi del ciclo di ricerca.

(75)

Nel contesto delle modalità di impatto relative al clima, la Commissione dovrebbe riferire in merito ai risultati, alle innovazioni e agli effetti aggregati previsti dei progetti che hanno rilevanza per il clima, anche suddivisi per parte del programma e per regime di esecuzione. Nello svolgimento della sua analisi la Commissione dovrebbe tener conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali a lungo termine per i cittadini dell’Unione delle attività previste dal programma, tra cui l’adozione di soluzioni innovative di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, l’impatto stimato sulla creazione di posti di lavoro e di imprese, la crescita economica e la competitività, l’energia pulita, la salute e il benessere, compresa la qualità dell’aria, del suolo e dell’acqua. I risultati dell’analisi d’impatto dovrebbero essere resi pubblici, valutati nel contesto degli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia e contribuire al successivo processo di pianificazione strategica e nei futuri programmi di lavoro.

(76)

Data l’importanza di arginare la notevole perdita di biodiversità, le attività di R&I nell’ambito del programma dovrebbero contribuire a preservare e ripristinare la biodiversità e a conseguire l’ambizioso traguardo generale di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità, conformemente all’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie.

(77)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(78)

È possibile che l’uso di informazioni sensibili preesistenti o l’accesso a risultati sensibili da parte di persone non autorizzate abbia ripercussioni negative sugli interessi dell’Unione o di uno o più Stati membri. Il trattamento dei dati riservati e delle informazioni classificate dovrebbe pertanto essere disciplinato da tutto il pertinente diritto dell’Unione, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (25).

(79)

È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale in base alla quale un consorzio dovrebbe includere almeno un soggetto giuridico proveniente da uno Stato membro sia per quanto concerne le specificità di particolari tipi di azioni nell’ambito del programma.

(80)

È necessario stabilire i termini e le condizioni della fornitura di finanziamenti dell’Unione a favore dei partecipanti alle azioni nell’ambito del programma. Le sovvenzioni dovrebbero costituire la principale forma di sostegno nel programma. Esse dovrebbero essere attuate tenendo conto di tutte le forme di finanziamento previste dal regolamento finanziario, comprese le somme forfettarie, i tassi fissi o i costi unitari, nell’ottica di un’ulteriore semplificazione. La convenzione di sovvenzione dovrebbe stabilire i diritti e gli obblighi dei beneficiari, compresi il ruolo e i compiti del coordinatore, se del caso. Nell’elaborazione dei modelli di convenzione di sovvenzione e in caso di modifiche sostanziali a questi ultimi, è opportuno garantire una stretta cooperazione con gli esperti degli Stati membri, anche in vista di un’ulteriore semplificazione per i beneficiari.

(81)

Nel presente regolamento i tassi di finanziamento sono indicati come valori massimi, al fine di soddisfare il principio di cofinanziamento.

(82)

Conformemente al regolamento finanziario, il programma dovrebbe costituire la base per una più vasta accettazione delle consuete prassi di contabilità analitica dei beneficiari per quanto riguarda i costi del personale e i costi unitari di beni e servizi fatturati internamente, anche per grandi infrastrutture di ricerca ai sensi di Orizzonte 2020. Il ricorso ai costi unitari per beni e servizi fatturati internamente, calcolati sulla base delle consuete prassi contabili dei beneficiari combinando costi diretti e costi indiretti effettivi, dovrebbe essere un’opzione selezionabile da tutti i beneficiari. A tale riguardo, i beneficiari dovrebbero essere in grado di includere i costi indiretti effettivi calcolati sulla base dei criteri di assegnazione in tali costi unitari di beni e servizi fatturati internamente.

(83)

È opportuno semplificare ulteriormente l’attuale sistema di rimborso dei costi effettivi del personale, secondo l’approccio della retribuzione basata sul progetto sviluppato nell’ambito di Orizzonte 2020, e allinearlo meglio al regolamento finanziario, allo scopo di ridurre il divario retributivo tra i ricercatori dell’Unione che partecipano al programma.

(84)

Il fondo di garanzia per i partecipanti istituito ai sensi di Orizzonte 2020 e gestito dalla Commissione si è rivelato un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati da partecipanti inadempienti. Pertanto è opportuno mantenere il fondo di garanzia per i partecipanti, ribattezzato meccanismo di mutua assicurazione («meccanismo») ed estenderlo anche ad altri organismi di finanziamento, in particolare alle iniziative a norma dell’articolo 185 TFUE. Dovrebbe essere possibile estendere il meccanismo ai beneficiari di altri programmi dell’Unione a gestione diretta. Sulla base di un’attenta sorveglianza dei possibili rendimenti negativi degli investimenti effettuati dal meccanismo, la Commissione dovrebbe adottare opportune misure di attenuazione per consentire al meccanismo di proseguire i suoi interventi a tutela degli interessi finanziari dell’Unione e di restituire i contributi ai beneficiari al pagamento del saldo.

(85)

È opportuno stabilire le norme che disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati al fine di garantire che i beneficiari proteggano, sfruttino, diffondano e offrano accesso a tali risultati nel modo opportuno. Si dovrebbe dare maggiore risalto allo sfruttamento dei risultati e la Commissione dovrebbe individuare e contribuire a massimizzare le opportunità per i beneficiari di sfruttare i risultati, in particolare nell’Unione. Lo sfruttamento dei risultati dovrebbe tener conto dei principi del programma, tra cui la promozione dell’innovazione nell’Unione e il rafforzamento del SER.

(86)

È opportuno mantenere gli elementi essenziali del sistema di valutazione e selezione delle proposte di Orizzonte 2020, compreso l’accento posto sull’eccellenza e, se del caso, sull’impatto e sulla «qualità» e l’«efficienza dell’attuazione». Le proposte dovrebbero continuare a essere selezionate sulla base della valutazione svolta da esperti esterni indipendenti. È opportuno concepire il processo di valutazione in modo tale da evitare conflitti di interessi e parzialità. Dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di una procedura di presentazione articolata in due fasi e, ove opportuno, le proposte rese anonime potrebbero essere valutate durante la prima fase della valutazione. Se del caso, la Commissione dovrebbe continuare a coinvolgere osservatori indipendenti nel processo di valutazione. Per le attività nell’ambito dell’Apripista, nelle missioni e in altri casi debitamente giustificati stabiliti nel programma di lavoro, è possibile tener conto della necessità di garantire la coerenza generale del portafoglio di progetti, a condizione che le proposte abbiano superato le soglie applicabili. Gli obiettivi e le procedure in materia dovrebbero essere pubblicati in anticipo. In conformità dell’articolo 200, paragrafo 7, del regolamento finanziario, i richiedenti dovrebbero ricevere informazioni in tutte le fasi della valutazione delle loro proposte, anche in particolare, se del caso, sui motivi del rigetto.

(87)

Per tutte le parti del programma, se possibile, si dovrebbe attuare, a norma degli articoli 126 e 127 del regolamento finanziario, il sistematico riconoscimento reciproco delle valutazioni e degli audit con altri programmi dell’Unione al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari dei fondi dell’Unione. Il riconoscimento reciproco dovrebbe essere espressamente previsto considerando anche altri elementi di garanzia, come gli audit dei sistemi e dei processi.

(88)

Le sfide specifiche nei settori della R&I dovrebbero essere affrontate mediante l’attribuzione di premi, se opportuno anche comuni o congiunti, organizzati dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento con altri organismi dell’Unione, paesi associati, altri paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti giuridici senza scopo di lucro. I premi dovrebbero sostenere il conseguimento degli obiettivi del programma.

(89)

I tipi di finanziamento e i metodi di esecuzione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inottemperanza. A tal fine dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari.

(90)

Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l’attuazione a decorrere dall’inizio del QFP per il periodo 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, dal 1o gennaio 2021.

(91)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, allo scopo di evitare duplicazioni, raggiungere la massa critica in settori fondamentali e massimizzare il valore aggiunto dell’Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(92)

Il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e il regolamento (UE) n. 1291/2013 dovrebbero pertanto essere abrogati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte Europa» («programma») per la durata del QFP 2021-2027, stabilisce le norme di partecipazione e diffusione applicabili alle azioni indirette condotte nell’ambito del programma e definisce il quadro che disciplina il sostegno dell’Unione alle attività di R&I per lo stesso periodo.

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

2.   Il programma è attuato mediante:

a)

il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764;

b)

un contributo finanziario all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia istituito dal regolamento EIT;

c)

il programma specifico di ricerca nel settore della difesa istituito dal regolamento (UE) 2021/697.

3.   Il presente regolamento non si applica al programma specifico di ricerca nel settore della difesa di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, ad eccezione degli articoli 1 e 5, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 12, paragrafo 1.

4.   Salvo ove sia diversamente specificato, i termini «Orizzonte Europa», «programma» e «programma specifico» utilizzati nel presente regolamento si riferiscono a contenuti attinenti unicamente al programma specifico di cui al paragrafo 2, lettera a).

5.   L’EIT attua il programma in conformità dei suoi obiettivi strategici per il periodo dal 2021 al 2027, come indicato nell’agenda strategica per l’innovazione dell’EIT, tenendo conto della pianificazione strategica di cui all’articolo 6 e nel programma specifico di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«infrastrutture di ricerca»: le strutture che forniscono risorse e servizi usati dalle comunità di ricerca per condurre ricerca e stimolare l’innovazione nei rispettivi settori, comprese le risorse umane associate, le attrezzature o serie di strumenti principali; le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o infrastrutture di dati scientifici; i sistemi di dati e calcolo, le reti di comunicazione e qualsiasi altra infrastruttura di natura unica e accessibile a utenti esterni, essenziale per raggiungere l’eccellenza nel settore della R&I; se del caso, esse possono essere utilizzate al di là dell’ambito della ricerca, ad esempio per scopi educativi o di servizio pubblico e possono essere «ubicate in un unico sito», «virtuali» o «distribuite»;

2)

«strategia di specializzazione intelligente»: le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di R&I e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e agli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi, comprese quelle che assumono la forma di un quadro politico strategico per la R&I nazionale o regionale o sono incluse in tale quadro, e soddisfano la condizione abilitante stabilita nelle pertinenti disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027;

3)

«partenariato europeo»: un’iniziativa, preparata coinvolgendo sin dall’inizio gli Stati membri e i paesi associati, con la quale l’Unione assieme ai partner del settore pubblico o privato (quali l’industria, le università, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile, incluse le fondazioni e le ONG) si impegna a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l’attuazione di un programma di attività di R&I, comprese quelle relative allo sfruttamento commerciale o all’adozione di politiche o normative;

4)

«accesso aperto»: l’accesso online offerto gratuitamente all’utente finale ai prodotti della ricerca derivanti dalle azioni nell’ambito del programma, conformemente all’articolo 14 e all’articolo 39, paragrafo 3;

5)

«scienza aperta»: un approccio al processo scientifico basato su cooperazione, strumenti e diffusione della conoscenza aperti e comprensivo degli elementi elencati all’articolo 14;

6)

«missione»: un portafoglio di attività di R&I improntate all’eccellenza e finalizzate a conseguire un impatto in tutte le discipline e i settori, volte a: i) conseguire entro un periodo prestabilito un obiettivo misurabile che non si potrebbe ottenere mediante singole azioni; ii) conseguire un impatto sulla società e sulla definizione delle politiche tramite la scienza e la tecnologia; e iii) presentare un interesse per una parte significativa della popolazione europea e per ampie fasce di cittadini europei;

7)

«appalti precommerciali»: appalti di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;

8)

«appalti pubblici per soluzioni innovative»: una procedura d’appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici agiscono come clienti di lancio di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale a larga scala e che può includere prove di conformità;

9)

«diritti di accesso»: i diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti alle condizioni stabilite conformemente al presente regolamento;

10)

«conoscenze preesistenti»: i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti quali i diritti di proprietà intellettuale, che sono: i) detenuti dai beneficiari prima della loro adesione a una data azione; e ii) identificati dai beneficiari in un accordo scritto e necessari per attuare l’azione o sfruttarne i risultati;

11)

«diffusione»: la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata, oltre alla tutela e allo sfruttamento dei risultati, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche su qualsiasi supporto;

12)

«sfruttamento»: l’utilizzazione dei risultati in ulteriori attività di R&I diverse da quelle rientranti nell’azione in questione, compreso, tra l’altro, lo sfruttamento commerciale, ad esempio al fine di progettare, creare, fabbricare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio o per attività di standardizzazione;

13)

«condizioni eque e ragionevoli»: condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui si chiede l’accesso e/o la portata, la durata o ogni altra caratteristica dello sfruttamento previsto;

14)

«organismo di finanziamento»: un ente o un’organizzazione di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, cui la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio nell’ambito del programma;

15)

«organizzazione internazionale di ricerca europea»: un’organizzazione internazionale i cui membri sono per la maggior parte Stati membri o paesi associati e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;

16)

«soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell’Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un’entità non avente personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

17)

«paesi oggetto dell’ampliamento» o «paesi con basse prestazioni in materia di R&I»: i paesi in cui è necessario che i soggetti giuridici siano stabiliti per essere riconoscibili come coordinatori nell’ambito della componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza» della parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER» del programma; gli Stati membri interessati sono Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia per l’intera durata del programma; per i paesi associati, l’elenco dei paesi ammissibili quale definito sulla base di un indicatore e pubblicato nel programma di lavoro. Anche i soggetti giuridici delle regioni ultraperiferiche secondo la definizione dell’articolo 349 TFUE sono pienamente ammissibili come coordinatori nel quadro di questa componente;

18)

«soggetto giuridico senza scopo di lucro»: un soggetto giuridico che per forma giuridica non ha scopo di lucro o ha l’obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri;

19)

«piccole e medie imprese» o «PMI»: microimprese, piccole o medie imprese quali definite all’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE (27) della Commissione;

20)

«piccola impresa a media capitalizzazione»: un’entità che non è una PMI e ha fino a 499 dipendenti, calcolati conformemente agli articoli da 3 a 6 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

21)

«risultati»: qualsiasi effetto tangibile o intangibile di una data azione, per esempio dati, competenze o informazioni, indipendentemente dalla forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto ad essi collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;

22)

«prodotti della ricerca»: risultati prodotti da una data azione cui è possibile dare accesso sotto forma di pubblicazioni scientifiche, dati o altri risultati e processi ingegnerizzati quali software, algoritmi, protocolli e quaderni di laboratorio elettronici;

23)

«marchio di eccellenza»: un marchio di qualità attribuito alle proposte che superano tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita all’invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro e tuttavia potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell’Unione o nazionali;

24)

«piano strategico di R&I»: un atto di esecuzione che definisce una strategia per la realizzazione dei contenuti del programma di lavoro per un periodo massimo di quattro anni, a seguito di un ampio processo di consultazione obbligatoria di molteplici portatori di interessi, e specifica le priorità, le tipologie di intervento e le forme di attuazione adeguate da utilizzare;

25)

«programma di lavoro»: un documento adottato dalla Commissione per l’attuazione del programma specifico conformemente all’articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 o un documento equivalente, in termini di contenuti e struttura, adottato da un organismo di finanziamento;

26)

«contratto»: un accordo concluso dalla Commissione o il pertinente organismo di finanziamento con un soggetto giuridico che attua un’azione di innovazione e diffusione sul mercato e beneficia di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o di un finanziamento misto del CEI;

27)

«anticipo rimborsabile»: la parte di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o di un finanziamento misto del CEI che corrisponde a un prestito ai sensi del titolo X del regolamento finanziario, ma è concesso direttamente dall’Unione, senza scopo di lucro, per coprire i costi delle attività corrispondenti a un’azione di innovazione, che il beneficiario è tenuto a rimborsare all’Unione alle condizioni previste dal contratto;

28)

«informazioni classificate»: informazioni classificate dell’Unione europea, quali definite all’articolo 3 della decisione (UE, Euratom) 2015/444, nonché informazioni classificate degli Stati membri, dei paesi terzi con i quali l’Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza e delle organizzazioni internazionali con le quali l’Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza;

29)

«operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito di un meccanismo o una piattaforma di finanziamento misto quali definiti all’articolo 2, punto 6), del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

30)

«finanziamento misto di Orizzonte Europa»: un sostegno finanziario concesso a un programma che realizzi un’azione di innovazione e diffusione sul mercato, costituito da una combinazione specifica di una sovvenzione o di un anticipo rimborsabile e una partecipazione al capitale o qualsiasi altra forma di sostegno rimborsabile;

31)

«finanziamento misto del CEI»: un sostegno finanziario diretto concesso a titolo del CEI a favore di un’azione di innovazione e diffusione sul mercato, costituito da una specifica combinazione di una sovvenzione o di un anticipo rimborsabile e una partecipazione al capitale o qualsiasi altra forma di sostegno rimborsabile;

32)

«azione di ricerca e innovazione»: un’azione che consiste essenzialmente in attività volte a creare nuove conoscenze o esaminare la fattibilità di una tecnologia, un prodotto, un processo, un servizio o una soluzione nuovi o migliorati. Può comprendere la ricerca di base e applicata, lo sviluppo e l’integrazione tecnologici, la prova, la dimostrazione e la convalida di prototipi su scala ridotta in laboratorio o ambiente simulato;

33)

«azione di innovazione»: un’azione che consiste essenzialmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani e progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati e possono comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali;

34)

«azione di ricerca di frontiera del CER»: un’azione di ricerca privilegiata basata sull’iniziativa dei ricercatori principali, compresa la verifica concettuale del CER, ospitata da un singolo beneficiario o da più beneficiari che ricevono finanziamenti dal Consiglio europeo della ricerca (CER);

35)

«azione di formazione e mobilità»: un’azione volta a migliorare le competenze, le conoscenze e le prospettive di carriera dei ricercatori, sulla base della mobilità tra paesi e, se pertinente, tra settori o discipline;

36)

«azione di cofinanziamento del programma»: un’azione che fornisce il cofinanziamento pluriennale di un programma di attività istituito o attuato da soggetti giuridici che gestiscono o finanziano programmi di R&I, diversi dagli organismi di finanziamento dell’Unione; tale programma può sostenere attività di rete e coordinamento, azioni di ricerca, innovazione e pilota, azioni di innovazione e diffusione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, sensibilizzazione e comunicazione, diffusione e sfruttamento, e fornire qualsiasi forma di sostegno finanziario pertinente, come sovvenzioni, premi e appalti nonché finanziamenti misti di Orizzonte Europa o una loro combinazione. L’azione di cofinanziamento del programma può essere attuata direttamente da tali soggetti giuridici o da terzi per loro conto;

37)

«azione relativa agli appalti precommerciali»: un’azione che può avere per finalità primaria gli appalti precommerciali attuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;

38)

«azione relativa agli appalti pubblici per soluzioni innovative»: un’azione che ha come finalità primaria la realizzazione di appalti pubblici congiunti o coordinati per le soluzioni innovative attuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;

39)

«azione di coordinamento e sostegno»: un’azione che contribuisce agli obiettivi del programma, escluse le attività di R&I, salvo quando intraprese nell’ambito della componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza» della parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER», e un coordinamento dal basso verso l’alto senza il cofinanziamento delle attività di ricerca da parte dell’Unione che consente la cooperazione tra i soggetti giuridici degli Stati membri e dei paesi associati al fine di rafforzare il SER;

40)

«premio di incentivo»: un premio volto a stimolare investimenti in una determinata direzione specificando un obiettivo prima dell’esecuzione del lavoro;

41)

«premio di riconoscimento»: un premio volto a premiare i risultati ottenuti e gli eccezionali lavori svolti;

42)

«azione di innovazione e diffusione sul mercato»: un’azione che incorpora un’azione di innovazione e altre attività necessarie per diffondere un’innovazione sul mercato, compresa l’espansione delle imprese, fornendo finanziamenti misti di Orizzonte Europa o finanziamenti misti del CEI;

43)

«azioni indirette»: le attività di R&I cui l’Unione fornisce sostegno finanziario e che sono intraprese dai partecipanti;

44)

«azioni dirette»: le attività di R&I intraprese dalla Commissione tramite il JRC;

45)

«appalto»: un appalto quale definito all’articolo 2, punto 49), del regolamento finanziario;

46)

«entità affiliata»: un’entità quale definita all’articolo 187, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

47)

«ecosistema di innovazione»: un ecosistema che riunisce a livello dell’Unione attori o soggetti che hanno come obiettivo operativo lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; vi rientrano le relazioni tra risorse materiali (ad esempio fondi, attrezzature e strutture), soggetti istituzionali (ad esempio istituti di istruzione superiore e servizi di sostegno, organizzazioni per la ricerca e la tecnologia, imprese, investitori di capitale di rischio e intermediari finanziari) e soggetti a livello nazionale, regionale e locale responsabili della definizione delle politiche e dei finanziamenti.

48)

«retribuzione basata sul progetto»: una retribuzione che è legata alla partecipazione di una persona al progetto, rientra nelle pratiche abituali del beneficiario in materia di retribuzione ed è pagata sistematicamente.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   L’obiettivo generale del programma è generare un impatto scientifico, tecnologico, economico e sociale attraverso gli investimenti dell’Unione nel campo della R&I, al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione e promuovere la competitività dell’Unione in tutti gli Stati membri, anche nel suo settore industriale, realizzare le priorità strategiche dell’Unione, contribuire alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche dell’Unione, affrontare le sfide globali, compresi gli SDG seguendo i principi dell’Agenda 2030 e dell’accordo di Parigi, e rafforzare il SER. Il programma massimizza quindi il valore aggiunto dell’Unione focalizzandosi sugli obiettivi e le attività che possono essere realizzati in maniera efficace non dall’azione dei soli Stati membri, bensì in cooperazione.

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

sviluppare, promuovere e far progredire l’eccellenza scientifica, sostenere la creazione e la diffusione di nuove conoscenze fondamentali e applicate di alta qualità nonché di competenze, tecnologie e soluzioni, promuovere la formazione e la mobilità dei ricercatori, attrarre talenti a tutti i livelli e contribuire alla piena partecipazione del bacino di talenti dell’Unione alle azioni sostenute nell’ambito del programma;

b)

generare conoscenza, rafforzare l’impatto della R&I nell’elaborazione, nel sostegno e nell’attuazione delle politiche dell’Unione e sostenere l’adozione di soluzioni innovative, e l’accesso alle stesse, nel settore industriale europeo, in particolare nelle PMI, e nella società al fine di affrontare le sfide globali, compresi i cambiamenti climatici e gli SDG;

c)

promuovere tutte le forme di innovazione, agevolare lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e il trasferimento di conoscenze e tecnologie, rafforzare la diffusione e lo sfruttamento di soluzioni innovative;

d)

ottimizzare l’attuazione del programma per rafforzare e potenziare l’impatto e la capacità di attrazione del SER, promuovere la partecipazione al programma basata sull’eccellenza da tutti gli Stati membri, compresi i paesi con basse prestazioni in materia di R&I, e facilitare i rapporti di collaborazione nella R&I europea.

Articolo 4

Struttura del programma

1.   Per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e l’EIT, il programma è strutturato nelle parti seguenti, che contribuiscono all’obiettivo generale e agli obiettivi specifici di cui all’articolo 3:

a)

pilastro I, «Scienza di eccellenza», con le seguenti componenti:

i)

CER;

ii)

azioni Marie Skłodowska-Curie;

iii)

infrastrutture di ricerca;

b)

pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea», con le seguenti componenti, considerando che le scienze sociali e umane svolgono un ruolo importante in tutti i poli tematici:

i)

polo tematico «Salute»;

ii)

polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva»;

iii)

polo tematico «Sicurezza civile per la società»;

iv)

polo tematico «Digitale, industria e spazio»;

v)

polo tematico «Clima, energia e mobilità»;

vi)

polo tematico «Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente»;

vii)

azioni dirette non nucleari del JRC;

c)

pilastro III, «Europa innovativa», con le seguenti componenti:

i)

CEI;

ii)

ecosistemi europei dell’innovazione;

iii)

EIT;

d)

parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER», con le seguenti componenti:

i)

ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza;

ii)

riforma e miglioramento del sistema europeo di R&I.

2.   Le linee generali delle attività del programma sono definite nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Ricerca e sviluppo nel settore della difesa

Le attività da svolgere nell’ambito del programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e stabilite nel regolamento (UE) 2021/697 riguardano esclusivamente la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa, con gli obiettivi e le linee generali delle attività volte a promuovere la competitività, l’efficienza e la capacità di innovazione della base tecnologica ed industriale della difesa europea.

Articolo 6

Pianificazione strategica, attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1.   Il programma è attuato mediante gestione diretta o mediante gestione indiretta da parte degli organismi di finanziamento.

2.   Il finanziamento nell’ambito del programma può essere fornito mediante azioni indirette in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, ma le sovvenzioni devono costituire la principale forma di sostegno nell’ambito del programma. Il finanziamento nell’ambito del programma può essere fornito anche mediante premi, appalti e strumenti finanziari nell’ambito delle operazioni di finanziamento misto e degli strumenti di capitale nel quadro dell’Acceleratore.

3.   Alle azioni indirette si applicano le norme di partecipazione e diffusione stabilite nel presente regolamento.

4.   I principali tipi di azione da attuare nell’ambito del programma sono definiti all’articolo 2. Le forme di finanziamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono usate in modo flessibile per tutti gli obiettivi del programma e il loro uso è determinato in funzione delle esigenze e delle caratteristiche di ogni particolare obiettivo.

5.   Il programma sostiene inoltre le azioni dirette. Qualora tali azioni dirette contribuiscano alle iniziative istituite a norma dell’articolo 185 o 187 TFUE, tali contributi non sono considerati parte del contributo finanziario stanziato per tali iniziative.

6.   L’attuazione del programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e delle CCI dell’EIT è sostenuta da una pianificazione strategica e trasparente delle attività di R&I stabilite nel programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), in particolare per il pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» e contempla anche attività pertinenti in altri pilastri e la parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER».

La Commissione garantisce il coinvolgimento tempestivo degli Stati membri e ampi scambi con il Parlamento europeo, da integrare con consultazioni con i portatori di interessi e il grande pubblico.

La pianificazione strategica assicura l’allineamento con altri programmi pertinenti dell’Unione e la coerenza con le priorità e gli impegni dell’Unione e accresce la complementarità e le sinergie con i programmi e le priorità di finanziamento nazionali e regionali, rafforzando in tal modo il SER. I settori per eventuali missioni e i settori per eventuali partenariati europei istituzionalizzati sono definiti nell’allegato VI.

7.   Ove opportuno, al fine di consentire un accesso più rapido ai fondi per i piccoli consorzi collaborativi, è possibile proporre una procedura di «Corsia veloce per la ricerca e l’innovazione» (procedura FTRI — Fast Track to Research and Innovation) nell’ambito di alcuni inviti a presentare proposte dedicati alla selezione di azioni di R&I o azioni di innovazione nell’ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» e dell’Apripista del «Consiglio europeo per l’innovazione».

Un invito a presentare proposte nell’ambito della procedura di «Corsia veloce per la ricerca e l’innovazione» ha le seguenti caratteristiche cumulative:

a)

inviti a presentare proposte «dal basso verso l’alto»;

b)

tempi più brevi per la concessione della sovvenzione, non superiori a sei mesi;

c)

un sostegno concesso solo a piccoli consorzi collaborativi composti da un massimo di sei soggetti giuridici ammissibili distinti e indipendenti;

d)

un sostegno finanziario massimo per consorzio non superiore a 2,5 milioni di EUR.

Il programma di lavoro individua gli inviti a presentare proposte che fanno uso della procedura di «Corsia veloce per la ricerca e l’innovazione».

8.   Le attività del programma sono realizzate in primo luogo attraverso inviti a presentare proposte aperti e competitivi, anche nel quadro di missioni e di partenariati europei.

Articolo 7

Principi del programma

1.   Le attività di ricerca e innovazione svolte nell’ambito del programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e nel quadro dell’EIT riguardano esclusivamente le applicazioni civili. Non sono consentiti storni di bilancio tra l’importo assegnato al programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all’EIT e l’importo assegnato al programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c); sono inoltre evitate inutili duplicazioni fra i due programmi.

2.   Il programma assicura un approccio multidisciplinare e prevede, se del caso, l’integrazione delle scienze sociali e umane in tutti i poli tematici e in tutte le attività sviluppate nell’ambito del programma, compresi specifici inviti a presentare proposte su temi riguardanti le scienze sociali e umane.

3.   Le parti collaborative del programma garantiscono un equilibrio tra i livelli di TRL inferiori e superiori, coprendo così l’intera catena del valore.

4.   Il programma garantisce la promozione e l’integrazione efficaci della cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni e iniziative internazionali sulla base dei vantaggi reciproci, degli interessi dell’Unione, degli impegni internazionali e, se del caso, della reciprocità.

5.   Il programma aiuta i paesi oggetto dell’ampliamento ad accrescere la loro partecipazione e a promuovere un’ampia copertura geografica nei progetti collaborativi, anche diffondendo l’eccellenza scientifica, rafforzando nuovi rapporti di collaborazione, stimolando la circolazione dei cervelli nonché attuando l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 50, paragrafo 5. A tali sforzi corrispondono misure proporzionate prese dagli Stati membri, anche mediante la fissazione di stipendi allettanti per i ricercatori, con il sostegno dei fondi dell’Unione, nazionali e regionali. Senza pregiudicare i criteri di eccellenza, si presta particolare attenzione all’equilibrio geografico, a seconda della situazione nel settore della R&I interessato, nei comitati di valutazione e negli organismi quali i comitati e i gruppi di esperti.

6.   Il programma garantisce l’efficace promozione di pari opportunità per tutti e l’attuazione dell’integrazione di genere, compresa l’integrazione della dimensione di genere nei contenuti della R&I. Mira inoltre ad affrontare le cause dello squilibrio di genere. Si presta particolare attenzione a garantire, per quanto possibile, l’equilibrio di genere in seno ai comitati di valutazione e ad altri organismi consultivi pertinenti quali i comitati e i gruppi di esperti.

7.   Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell’Unione, puntando alla massima semplificazione amministrativa. L’allegato IV contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi dell’Unione.

8.   Il programma contribuisce a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari almeno al 3 % del PIL dell’Unione in ricerca e sviluppo.

9.   Nell’attuazione del programma, la Commissione continua a mirare alla semplificazione amministrativa continua e alla riduzione degli oneri per richiedenti e beneficiari.

10.   Nell’ambito dell’obiettivo generale dell’Unione di integrare le azioni per il clima nelle politiche settoriali dell’Unione e nei fondi dell’Unione, le azioni nel quadro del presente programma contribuiscono con almeno il 35 % della relativa spesa agli obiettivi climatici, ove rilevanti. L’integrazione delle questioni climatiche si riflette adeguatamente nei contenuti della R&I.

11.   Il programma promuove la co-creazione e la co-progettazione attraverso il coinvolgimento dei cittadini e della società civile.

12.   Il programma garantisce la trasparenza e la rendicontabilità dei finanziamenti pubblici nei progetti di R&I, preservando così l’interesse pubblico.

13.   La Commissione o l’organismo di finanziamento competente provvede affinché tutti i potenziali partecipanti dispongano di una quantità sufficiente di orientamenti e informazioni al momento della pubblicazione dell’invito a presentare proposte, in particolare il modello di convenzione di sovvenzione applicabile.

Articolo 8

Missioni

1.   Le missioni sono programmate nell’ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea», ma possono beneficiare anche di azioni svolte nell’ambito di altre parti del programma nonché di azioni complementari svolte nell’ambito di altri programmi dell’Unione. Le missioni permettono soluzioni concorrenti, producendo un valore aggiunto e un impatto a livello paneuropeo.

2.   Le missioni sono definite e attuate conformemente al presente regolamento e al programma specifico, assicurando il coinvolgimento attivo e tempestivo degli Stati membri e ampi scambi con il Parlamento europeo. Le missioni e i relativi obiettivi, bilancio, traguardi, ambito, indicatori e tappe fondamentali sono specificati nei piani strategici di R&I o nei programmi di lavoro, a seconda del caso. Le valutazioni delle proposte nel quadro delle missioni sono effettuate in conformità dell’articolo 29.

3.   Durante i primi tre anni del programma, un massimo del 10 % del bilancio annuale del pilastro II è programmato attraverso specifici inviti a presentare proposte per l’attuazione delle missioni. Per gli anni restanti del programma tale percentuale può essere aumentata previa valutazione positiva del processo di selezione e della gestione della missione. La Commissione comunica la quota di bilancio complessiva di ciascun programma di lavoro dedicata alle missioni.

4.   Le missioni:

a)

ispirandosi agli SDG in fase di progettazione e attuazione, hanno un chiaro contenuto di R&I e un valore aggiunto dell’Unione e contribuiscono a conseguire le priorità e gli impegni dell’Unione e gli obiettivi del programma di cui all’articolo 3;

b)

coprono settori di comune interesse europeo, sono inclusive, incoraggiano un ampio coinvolgimento e la partecipazione attiva di vari tipi di portatori di interessi del settore pubblico e di quello privato, inclusi i cittadini e gli utilizzatori finali, e producono risultati di R&I che potrebbero andare a beneficio di tutti gli Stati membri;

c)

sono audaci e stimolanti, e hanno quindi grande rilevanza e impatto a livello scientifico, tecnologico, sociale, economico, ambientale o strategico;

d)

indicano una direzione e obiettivi chiari, sono mirate, misurabili e circoscritte nel tempo e hanno una chiara dotazione di bilancio;

e)

sono selezionate in modo trasparente e sono incentrate su obiettivi ambiziosi, improntati all’eccellenza e finalizzati a conseguire un impatto, ma realistici, e su attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

f)

hanno la portata e l’entità richieste e mobilitano le risorse necessarie nonché gli ulteriori fondi pubblici e privati richiesti per conseguire i propri risultati;

g)

stimolano le attività in tutte le discipline (incluse le scienze sociali e umane) e comprendono attività che presentano una vasta gamma di TRL, compresi quelli inferiori;

h)

sono aperte ad approcci e soluzioni multipli ascendenti che tengono conto delle necessità e dei benefici umani e sociali e riconoscono l’importanza di contributi diversi per realizzarle;

i)

beneficiano di sinergie con altri programmi dell’Unione in modo trasparente, nonché con ecosistemi di innovazione nazionali e, se del caso, regionali.

5.   La Commissione monitora e valuta ciascuna missione in conformità degli articoli 50 e 52 e dell’allegato V, compresi i progressi ottenuti nella realizzazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine, per quanto concerne l’attuazione, il monitoraggio e la soppressione graduale delle missioni. Una valutazione delle prime missioni istituite nel quadro del programma è realizzata al più tardi nel 2023 e prima dell’adozione di qualsiasi decisione relativa alla creazione di nuove missioni o al proseguimento, alla cessazione o al reindirizzo delle missioni in corso. I risultati di tale valutazione sono resi pubblici e includono, tra l’altro, un’analisi del processo di selezione e della governance, del bilancio, dell’obiettivo e dei progressi conseguiti.

Articolo 9

Il Consiglio europeo per l’innovazione

1.   La Commissione istituisce il CEI quale sportello unico gestito a livello centrale per l’attuazione delle azioni nell’ambito del pilastro III «Europa innovativa» correlate al CEI. Il CEI si dedica principalmente all’innovazione pionieristica e dirompente, in particolare le innovazioni creatrici di mercati, sostenendo nel contempo tutti i tipi di innovazione, anche incrementale.

Il CEI opera in conformità dei seguenti principi:

a)

evidente valore aggiunto dell’Unione;

b)

autonomia;

c)

capacità di assumere rischi;

d)

efficienza;

e)

efficacia;

f)

trasparenza;

g)

rendicontabilità.

2.   Il CEI è aperto a tutti i tipi di innovatori, inclusi i singoli cittadini, le università, le organizzazioni e le imprese di ricerca (PMI, comprese le start-up, e, in casi eccezionali, le piccole imprese a media capitalizzazione), i singoli beneficiari e i consorzi multidisciplinari. Almeno il 70 % del bilancio del CEI è destinato alle PMI, comprese le start-up.

3.   Il comitato CEI e le caratteristiche di gestione del CEI sono descritti nella decisione (UE) 2021/764.

Articolo 10

Partenariati europei

1.   Alcune parti del programma possono essere attuate per mezzo dei partenariati europei. La partecipazione dell’Unione ai partenariati europei assume una delle seguenti forme:

a)

partecipazione a partenariati europei istituiti sulla base di protocolli d’intesa o accordi contrattuali fra la Commissione e i partner di cui all’articolo 2, punto 3), nei quali sono specificati gli obiettivi del partenariato europeo, i relativi impegni dell’Unione e degli altri partner riguardo ai loro contributi finanziari e/o in natura, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto, i risultati da realizzare e le modalità di rendicontazione; tali partenariati includono attività di R&I complementari che sono realizzate dai partner e dal programma (partenariati europei coprogrammati);

b)

partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di R&I, specificando gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i risultati da realizzare, sulla base dell’impegno dei partner riguardo ai loro contributi finanziari e/o in natura e l’integrazione delle loro attività pertinenti mediante un’azione di cofinanziamento a titolo del programma (partenariati europei cofinanziati);

c)

partecipazione e contributo finanziario a programmi di R&I intrapresi da diversi Stati membri a norma dell’articolo 185 TFUE o da organismi istituiti a norma dell’articolo 187 TFUE, quali le imprese comuni, o dalle CCI dell’EIT conformemente al regolamento EIT (partenariati europei istituzionalizzati).

I partenariati europei istituzionalizzati sono attuati soltanto nel caso in cui altre parti del programma, incluse le altre forme di partenariato europeo, non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti necessari previsti e ove giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un grado elevato di integrazione. I partenariati europei in conformità dell’articolo 185 o 187 TFUE attuano una gestione centrale di tutti i contributi finanziari, tranne in casi debitamente giustificati. Nel caso della gestione centrale di tutti i contributi finanziari, i contributi a livello di progetto di uno Stato partecipante sono effettuati sulla base del finanziamento richiesto nelle proposte dei soggetti giuridici stabiliti in tale Stato partecipante, salvo se sia diversamente convenuto da tutti gli Stati partecipanti.

Le norme per i partenariati europei istituzionalizzati specificano, tra l’altro, gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i risultati da realizzare, nonché i relativi impegni dei partner a fornire contributi finanziari e/o in natura.

2.   I partenariati europei:

a)

sono istituiti per affrontare sfide a livello europeo o globale soltanto nei casi in cui gli obiettivi del programma possano essere conseguiti con maggiore efficacia mediante un partenariato europeo piuttosto che dall’Unione da sola e allorché comparati ad altre forme di sostegno nell’ambito del programma; una quota appropriata del bilancio del programma è assegnata alle azioni del programma attuate mediante partenariato europeo; la maggioranza del bilancio nell’ambito del pilastro II è assegnata ad azioni svolte al di fuori dei partenariati europei;

b)

rispettano i principi di valore aggiunto dell’Unione, trasparenza e apertura, e di conseguire un impatto all’interno e a beneficio dell’Europa, un forte effetto leva su una scala sufficiente, impegni a lungo termine di tutte le parti interessate, flessibilità nell’attuazione, coerenza, coordinamento e complementarità con le iniziative dell’Unione, locali, regionali, nazionali e, se del caso, internazionali o con altri partenariati europei e missioni;

c)

hanno un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, hanno durata limitata e comprendono le condizioni per la graduale soppressione dei finanziamenti nell’ambito del programma.

3.   I partenariati europei a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono individuati nei piani strategici di R&I prima di essere attuati nei programmi di lavoro.

4.   Le disposizioni e i criteri in materia di selezione, attuazione, sorveglianza, valutazione e soppressione graduale dei partenariati europei sono definiti nell’allegato III.

Articolo 11

Riesame delle missioni e dei settori di partenariato

Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione procede a un riesame dell’allegato VI del presente regolamento nell’ambito della sorveglianza globale del programma, inclusi missioni e partenariati europei istituzionalizzati instaurati a norma dell’articolo 185 o 187 TFUE e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni tratte.

Articolo 12

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 86 123 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l’EIT e a 7 953 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

2.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l’EIT è la seguente:

a)

23 546 000 000 EUR per il pilastro I «Scienza di eccellenza» nel periodo 2021-2027, di cui:

i)

15 027 000 000 EUR per il CER;

ii)

6 333 000 000 EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie;

iii)

2 186 000 000 EUR per le infrastrutture di ricerca;

b)

47 428 000 000 EUR per il pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea» nel periodo 2021-2027, di cui:

i)

6 893 000 000 EUR per il polo tematico «Salute»;

ii)

1 386 000 000 EUR per il polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva»;

iii)

1 303 000 000 EUR per il polo tematico «Sicurezza civile per la società»;

iv)

13 462 000 000 EUR per il polo tematico «Digitale, industria e spazio»;

v)

13 462 000 000 EUR per il polo tematico «Clima, energia e mobilità»;

vi)

8 952 000 000 EUR per il polo tematico «Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente»;

vii)

1 970 000 000 EUR per le azioni dirette non nucleari del JRC;

c)

11 937 000 000 EUR per il pilastro III «Europa innovativa» nel periodo 2021-2027, di cui:

i)

8 752 000 000 EUR per il CEI;

ii)

459 000 000 EUR per gli ecosistemi europei dell’innovazione;

iii)

2 726 000 000 EUR per l’EIT;

d)

3 212 000 000 EUR per la parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER» nel periodo 2021-2027, di cui:

i)

2 842 000 000 EUR per «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza»;

ii)

370 000 000 EUR per «Riforma e miglioramento del sistema europeo di R&I ».

3.   In conseguenza dell’adeguamento specifico dei programmi previsto dall’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093, l’importo indicato al paragrafo 1 per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento e per l’EIT è maggiorato di una dotazione aggiuntiva di 3 000 000 000 EUR a prezzi costanti 2018, come specificato all’allegato II del regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093.

4.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 3 è la seguente:

a)

1 286 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il pilastro I «Scienza di eccellenza», di cui:

i)

857 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il CER;

ii)

236 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per le azioni Marie Skłodowska-Curie;

iii)

193 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per le infrastrutture di ricerca;

b)

1 286 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea», di cui:

i)

686 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva»;

ii)

257 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Sicurezza civile per la società»;

iii)

171 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Digitale, industria e spazio»;

iv)

171 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Clima, energia e mobilità»;

c)

270 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il pilastro III «Europa innovativa», di cui:

i)

60 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per gli ecosistemi europei dell’innovazione;

ii)

210 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per l’EIT;

d)

159 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per la parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER», di cui:

i)

99 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza»;

ii)

60 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per «Riforma e miglioramento del sistema europeo di R&I».

5.   Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell’ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10 %. Non vi sono tali scostamenti per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto vii), e l’importo totale stabilito per la parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER» di cui al paragrafo 2.

6.   L’importo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l’EIT può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e l’attuazione del programma, comprese tutte le spese amministrative, nonché per la valutazione del conseguimento degli obiettivi. Le spese amministrative relative alle azioni indirette non superano il 5 % dell’importo totale delle azioni indirette del programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e dell’EIT. Inoltre, l’importo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l’EIT può coprire:

a)

nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma: i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione;

b)

le spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali e altre forme di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per la gestione del programma.

7.   Al fine di consentire la gestione di azioni non ancora concluse al 31 dicembre 2027, gli stanziamenti a copertura delle spese di cui al paragrafo 6 possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027.

8.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti in frazioni annue su più esercizi.

9.   A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati precisati nella decisione di finanziamento e per un periodo limitato, le attività sostenute ai sensi del presente regolamento e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021 anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

Articolo 13

Risorse dello strumento dell’Unione europea per la ripresa

1.   Fermo restando il disposto dell’articolo 3, paragrafi 3, 4, 7 e 9, del regolamento (UE) 2020/2094, le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento sono attuate nell’ambito del programma mediante gli importi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto iv), dello stesso.

2.   Gli importi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2020/2094 costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, dello stesso. Tali importi supplementari sono assegnati esclusivamente ad azioni di R&I volte a far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, in particolare le sue conseguenze economiche, sociali e nella società. È data priorità alle PMI innovative ed è prestata particolare attenzione alla loro integrazione nei progetti collaborativi nell’ambito del pilastro II.

3.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2020/2094 è la seguente:

a)

25 % per il polo tematico «Salute»;

b)

25 % per il polo tematico «Digitale, industria e spazio»,

c)

25 % per il polo tematico «Clima, energia e mobilità»;

d)

25 % per il CEI.

Articolo 14

Scienza aperta

1.   Il programma incoraggia la scienza aperta quale approccio al processo scientifico basato sul lavoro in cooperazione e sulla diffusione delle conoscenze, in particolare in conformità dei seguenti elementi, che sono assicurati conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, del presente regolamento:

a)

accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell’ambito del programma;

b)

accesso aperto ai dati di ricerca, ivi compresi quelli alla base delle pubblicazioni scientifiche, in conformità del principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario».

2.   Il principio di reciprocità nella scienza aperta è promosso e incoraggiato in tutti gli accordi di associazione e cooperazione con i paesi terzi, ivi compresi gli accordi firmati da organismi di finanziamento cui è affidata la gestione indiretta del programma.

3   È assicurata la gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità («principi FAIR»). Si presta altresì attenzione alla conservazione a lungo termine dei dati.

4.   Sono promosse e incoraggiate altre pratiche di scienza aperta, anche a beneficio delle PMI.

Articolo 15

Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo e trasferimento di risorse

1.   Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell’Unione, in conformità del principio di cui all’articolo 7, paragrafo 7.

2.   Il marchio di eccellenza è attribuito per gli inviti a presentare proposte specificati nel programma di lavoro. In conformità della pertinente disposizione del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e della pertinente disposizione del «regolamento sui piani strategici della PAC», il FESR, l’FSE+, il FEAMP e il FEASR possono sostenere:

a)

azioni cofinanziate selezionate nell’ambito del programma; e

b)

azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza in quanto conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparative:

i)

sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma;

ii)

sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte; e

iii)

non sono state finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte unicamente a causa di vincoli di bilancio.

3.   I contributi finanziari nell’ambito di programmi cofinanziati dal FESR, dall’FSE+, dal FEAMP e dal FEASR possono essere considerati un contributo dello Stato membro partecipante ai partenariati europei ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento, purché siano rispettate le pertinenti disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e dei regolamenti specifici di ciascun fondo.

4.   Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito di un altro programma dell’Unione può essere finanziata anche dal programma, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

5.   Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), primo comma, del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

6.   Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 5, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027.

Articolo 16

Paesi terzi associati al programma

1.   Il programma è aperto all’associazione dei seguenti paesi terzi («paesi associati»):

a)

i membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

d)

i paesi terzi e i territori che soddisfano tutti i criteri in appresso:

i)

possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;

ii)

impegno a favore di un’economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, e il rispetto dei diritti umani, con il sostegno di istituzioni democratiche;

iii)

promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere economico e sociale dei cittadini.

2.   L’associazione al programma di ciascuno dei paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera d), è conforme alle condizioni stabilite in un accordo riguardante la partecipazione del paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale l’accordo:

a)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione;

b)

stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell’Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai relativi costi amministrativi;

c)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell’Unione;

d)

garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

3.   La portata dell’associazione al programma di ogni paese terzo tiene conto di un’analisi dei benefici per l’Unione e dell’obiettivo di promuovere la crescita economica nell’Unione attraverso l’innovazione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi membri del SEE, i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, alcune parti del programma possono essere escluse da un accordo di associazione di un determinato paese.

4.   Per quanto possibile, l’accordo di associazione prevede la partecipazione reciproca di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati a norma delle condizioni in tali programmi.

5.   Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica periodica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all’importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma. L’assegnazione dei contributi finanziari tiene conto del livello di partecipazione dei soggetti giuridici dei paesi associati a ciascuna parte del programma.

TITOLO II

NORME DI PARTECIPAZIONE E DIFFUSIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 17

Organismi di finanziamento e azioni dirette del JRC

1.   Le norme stabilite nel presente titolo non si applicano alle azioni dirette intraprese dal JRC.

2.   In casi debitamente giustificati, gli organismi di finanziamento possono scostarsi dalle norme stabilite nel presente titolo, ad eccezione degli articoli 18, 19 e 20 se:

a)

tale scostamento è previsto dall’atto di base che istituisce l’organismo di finanziamento o gli affida compiti di esecuzione del bilancio; o,

b)

per gli organismi di finanziamento di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, è previsto dalla convenzione di finanziamento e le loro esigenze operative specifiche o la natura dell’azione lo richiedono.

Articolo 18

Azioni ammissibili e principi etici

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, soltanto le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

Non sono finanziati i seguenti ambiti di ricerca:

a)

le attività finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;

b)

le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditarie tali alterazioni (28);

c)

le attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l’approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

2.   La ricerca sulle cellule staminali umane, allo stato adulto ed embrionale, può essere finanziata in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica sia del contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati. Non è fornito alcun finanziamento all’interno o all’esterno dell’Unione alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non è fornito alcun finanziamento in uno Stato membro a un’attività di ricerca che sia ivi proibita.

Articolo 19

Norme etiche

1.   Le azioni svolte nell’ambito del programma rispettano i principi etici e il pertinente diritto dell’Unione, nazionale e internazionale, fra cui la Carta e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli aggiuntivi.

Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto al rispetto della vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all’integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all’esigenza di garantire la protezione dell’ambiente ed elevati livelli di protezione della salute umana.

2.   I soggetti giuridici che partecipano a un’azione forniscono:

a)

un’autovalutazione etica in cui sono identificate e descritte tutte le questioni etiche prevedibili connesse all’obiettivo, all’attuazione e al probabile impatto delle attività da finanziare, compresa una conferma della conformità al paragrafo 1 e una descrizione del modo in cui questa sarà assicurata;

b)

la conferma che le attività rispetteranno il codice di condotta europeo per l’integrità della ricerca pubblicato da All European Academies e che non sarà svolta alcuna attività esclusa dai finanziamenti;

c)

per le attività svolte al di fuori dell’Unione, la conferma che le attività in questione sarebbero state autorizzate in uno Stato membro; e

d)

per le attività che prevedono l’utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale, ove opportuno, una descrizione dettagliata delle misure in materia di licenze e controllo che devono essere adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché delle autorizzazioni etiche da ottenere prima dell’avvio delle attività in questione.

3.   Le proposte sono sistematicamente vagliate al fine di individuare le azioni che sollevano questioni etiche gravi o complesse. Tali azioni sono sottoposte a una valutazione etica. La valutazione etica è effettuata dalla Commissione, a meno che non sia delegata all’organismo di finanziamento. Tutte le azioni che comportano l’utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale o di embrioni umani sono sottoposte a una valutazione etica. Gli esami etici e le valutazioni etiche sono svolti con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la trasparenza delle procedure riguardanti gli aspetti etici, fatta salva la riservatezza del contenuto di tali procedure.

4.   I soggetti giuridici partecipanti a un’azione ottengono tutte le approvazioni o altri documenti obbligatori dai pertinenti comitati etici nazionali o locali, o da altri organismi, quali le autorità di protezione dei dati, prima dell’avvio delle attività in questione. Tali documenti sono conservati in archivio e forniti, su richiesta, alla Commissione o al pertinente organismo di finanziamento.

5.   Se del caso, la Commissione o l’organismo di finanziamento effettua controlli etici. Per le questioni etiche gravi o complesse, i controlli etici sono svolti dalla Commissione, a meno che questa non li deleghi al pertinente organismo di finanziamento.

I controlli etici sono svolti con il sostegno di esperti in materia.

6.   Le azioni non conformi ai requisiti etici di cui ai paragrafi da 1 a 4 e che non sono dunque ammissibili sotto il profilo etico sono respinte o cessate una volta stabilita la loro inammissibilità sotto il profilo etico.

Articolo 20

Sicurezza

1.   Le azioni svolte nell’ambito del programma rispettano le norme applicabili in materia di sicurezza, in particolare le norme in materia di protezione delle informazioni classificate contro la divulgazione non autorizzata, comprese le pertinenti normative dell’Unione e nazionali. Nel caso di ricerche svolte al di fuori dell’Unione che utilizzano o generano informazioni classificate, oltre al rispetto di tali prescrizioni è altresì necessario che sia stato concluso un accordo in materia di sicurezza tra l’Unione e il paese terzo in cui devono svolgersi le ricerche.

2.   Ove opportuno, le proposte comprendono un’autovalutazione di sicurezza in cui sono identificate le questioni attinenti alla sicurezza ed è descritto il modo in cui tali questioni saranno affrontate al fine di rispettare la pertinente normativa dell’Unione e nazionale.

3.   Ove opportuno, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento applica una procedura per l’analisi della sicurezza delle proposte che sollevano questioni di sicurezza.

4.   Ove opportuno, le azioni svolte nell’ambito del programma rispettano le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2015/444 e le relative norme di attuazione.

5.   I soggetti giuridici partecipanti a un’azione garantiscono la protezione contro la divulgazione non autorizzata di informazioni classificate usate o generate nell’ambito dell’azione. Essi presentano prova del nulla osta di sicurezza del personale o del nulla osta di sicurezza della struttura da parte delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza, prima dell’avvio delle attività in questione.

6.   Se degli esperti esterni indipendenti sono chiamati a occuparsi di informazioni classificate, la loro nomina è subordinata a un appropriato nulla osta di sicurezza.

7.   Se del caso, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può svolgere controlli di sicurezza.

8.   Le azioni non conformi alle norme di sicurezza di cui al presente articolo possono essere respinte o cessate in qualsiasi momento.

CAPO II

Sovvenzioni

Articolo 21

Sovvenzioni

Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le sovvenzioni concesse nell’ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Articolo 22

Soggetti giuridici ammissibili alla partecipazione

1.   Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito e compresi i soggetti giuridici dei paesi terzi non associati o delle organizzazioni internazionali, può partecipare alle azioni nell’ambito del programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento unitamente a eventuali condizioni stabilite nel programma di lavoro o nell’invito a presentare proposte.

2.   Tranne in casi debitamente giustificati in cui il programma di lavoro preveda diversamente, i soggetti giuridici che fanno parte di un consorzio sono ammissibili alla partecipazione ad azioni nell’ambito del programma purché il consorzio comprenda:

a)

almeno un soggetto giuridico indipendente stabilito in uno Stato membro; e;

b)

almeno altri due soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in diversi Stati membri o paesi associati.

3.   Le azioni di ricerca di frontiera del CER, le azioni del CEI, le azioni di formazione e mobilità e le azioni di cofinanziamento del programma possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, purché uno di questi sia stabilito in uno Stato membro o in un paese associato sulla base di un accordo concluso conformemente all’articolo 16.

4.   Le azioni di coordinamento e sostegno possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, i quali possono essere stabiliti in uno Stato membro, in un paese associato o, in casi eccezionali, in un altro paese terzo.

5.   Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza dell’Unione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soggetti giuridici stabiliti solo negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri. Ogni limitazione della partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in paesi associati che sono membri del SEE deve essere conforme ai termini e alle condizioni dell’accordo sullo Spazio economico europeo. Per motivi debitamente giustificati ed eccezionali, al fine di garantire la tutela degli interessi strategici dell’Unione e dei suoi Stati membri, il programma di lavoro può anche escludere da singoli inviti a presentare proposte la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione o in paesi associati direttamente o indirettamente controllati da paesi terzi non associati o da soggetti giuridici di paesi terzi non associati, o subordinare la loro partecipazione alle condizioni stabilite nel programma di lavoro.

6.   Ove opportuno e debitamente giustificato, il programma di lavoro può prevedere criteri di ammissibilità aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai paragrafi da 2 a 5, per tenere conto di esigenze politiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell’azione, ivi compresi il numero di soggetti giuridici, la tipologia dei soggetti giuridici e il luogo di stabilimento.

7.   Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, la partecipazione è limitata a un solo soggetto giuridico stabilito nella giurisdizione dell’autorità di gestione delegante, se non diversamente convenuto con l’autorità di gestione stessa.

8.   Ove indicato nel programma di lavoro, il JRC può partecipare alle azioni.

9.   Il JRC, le organizzazioni internazionali europee di ricerca e i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione sono considerati stabiliti in uno Stato membro diverso da quelli in cui sono stabiliti gli altri soggetti giuridici partecipanti all’azione.

10.   Per le azioni di ricerca di frontiera del CER e le azioni di formazione e mobilità e ove previsto dal programma di lavoro, le organizzazioni internazionali con sede in uno Stato membro o in un paese associato sono considerate stabilite in tale Stato membro o paese associato. Per altre parti del programma, le organizzazioni internazionali diverse dalle organizzazioni internazionali europee di ricerca si considerano stabilite in un paese terzo non associato.

Articolo 23

Soggetti giuridici ammissibili al finanziamento

1.   Sono ammessi al finanziamento i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato. Sono ammessi al finanziamento per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, soltanto i soggetti giuridici stabiliti nella giurisdizione dell’autorità di gestione delegante, se non diversamente convenuto dall’autorità di gestione stessa.

2.   I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo non associato sostengono i costi della propria partecipazione. Tuttavia, un soggetto giuridico stabilito in paesi terzi non associati a basso o medio reddito e, a titolo eccezionale, altri paesi terzi non associati è ammissibile al finanziamento in un’azione se:

a)

il paese terzo è indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione; o

b)

la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento ritiene che la partecipazione del soggetto giuridico interessato sia necessaria ai fini della realizzazione dell’azione.

3.   Le entità affiliate possono beneficiare del finanziamento di un’azione se sono stabilite in uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione.

4.   La Commissione mette periodicamente a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio informazioni riguardanti l’importo dei contributi finanziari dell’Unione forniti ai soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi associati e non associati. Per quanto riguarda i paesi associati, tali informazioni comprendono anche il loro bilancio finanziario.

Articolo 24

Inviti a presentare proposte

1.   Il contenuto degli inviti a presentare proposte per tutte le azioni è incluso nel programma di lavoro.

2.   In casi eccezionali possono essere organizzati inviti a presentare proposte ristretti, allo scopo di sviluppare attività aggiuntive o di inserire partner supplementari nelle azioni esistenti, qualora necessario per conseguire i rispettivi obiettivi. Inoltre il programma di lavoro può prevedere la possibilità che i soggetti giuridici di paesi con basse prestazioni in materia di R&I aderiscano ad azioni collaborative di R&I già selezionate, fatto salvo l’accordo del rispettivo consorzio e a condizione che non vi partecipino già soggetti giuridici di tali paesi.

3.   Non è necessario un invito a presentare proposte per le azioni di coordinamento e sostegno o le azioni di cofinanziamento del programma che:

a)

devono essere svolte dal JRC o da soggetti giuridici indicati nel programma di lavoro;

b)

non rientrano nell’ambito di applicazione di un invito a presentare proposte, in conformità dell’articolo 195, lettera e), del regolamento finanziario.

4.   Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti a presentare proposte per i quali può essere attribuito il «marchio di eccellenza». Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione possono essere condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.

Articolo 25

Inviti congiunti a presentare proposte

La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può pubblicare un invito congiunto a presentare proposte con:

a)

i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni o agenzie scientifiche e tecnologiche;

b)

le organizzazioni internazionali;

c)

i soggetti giuridici senza scopo di lucro.

Nel caso di un invito congiunto a presentare proposte, i richiedenti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 22 e sono stabilite procedure congiunte di selezione e valutazione delle proposte. Tali procedure prevedono la partecipazione di un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte.

Articolo 26

Appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative

1.   Le azioni possono comportare o avere per finalità primaria gli appalti precommerciali o gli appalti pubblici per soluzioni innovative effettuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE (29) e 2014/25/UE (30) del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.   Le procedure di appalto:

a)

rispettano le norme in materia di concorrenza e i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria, proporzionalità;

b)

possono autorizzare l’aggiudicazione di contratti multipli nell’ambito della stessa procedura (multiple sourcing);

c)

prevedono l’assegnazione dei contratti all’offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi assicurando al contempo l’assenza di conflitti di interessi.

In caso di appalti precommerciali, se del caso e fatti salvi i principi di cui alla lettera a), la procedura di appalto può essere semplificata o accelerata e può prevedere condizioni specifiche, ad esempio limitare il luogo di esecuzione delle attività appaltate al territorio degli Stati membri e dei paesi associati.

3.   Il contraente che produce risultati negli appalti precommerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi a tali risultati. Le amministrazioni aggiudicatrici godono almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e del diritto di concedere, o esigere che le imprese partecipanti concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati per conto dell’amministrazione aggiudicatrice a condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sublicenze. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo all’appalto precommerciale come indicato nel contratto, le amministrazioni aggiudicatrici, dopo aver consultato il contraente sui motivi del mancato sfruttamento, possono imporgli di trasferire la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 27

Capacità finanziaria dei richiedenti

1.   In aggiunta alle eccezioni di cui all’articolo 198, paragrafo 5, del regolamento finanziario, è verificata soltanto la capacità finanziaria del coordinatore e soltanto se il finanziamento dell’Unione richiesto per l’azione è pari o superiore a 500 000 EUR.

2.   Nonostante il paragrafo 1, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria di un richiedente o sussista un rischio più elevato dovuto alla partecipazione a diverse azioni in corso finanziate dai programmi di R&I dell’Unione, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento verifica anche la capacità finanziaria di altri richiedenti, o dei coordinatori anche quando il finanziamento richiesto è al di sotto della soglia di cui al paragrafo 1.

3.   Se la capacità finanziaria è garantita a livello strutturale da un altro soggetto giuridico, ne è verificata la capacità finanziaria.

4.   Qualora la capacità finanziaria di un richiedente sia debole, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può condizionare la partecipazione del richiedente alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità in solido da parte di un’entità affiliata.

5.   Il contributo al meccanismo di cui all’articolo 37 del presente regolamento è considerato una garanzia sufficiente ai sensi dell’articolo 152 del regolamento finanziario. Non sono accettate né imposte ai beneficiari garanzie o coperture aggiuntive.

Articolo 28

Criteri di attribuzione e selezione

1.   Le proposte sono valutate sulla base dei seguenti criteri di attribuzione:

a)

eccellenza;

b)

impatto;

c)

qualità ed efficienza dell’attuazione.

2.   Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera del CER si applica esclusivamente il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a).

3.   Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa l’applicazione dei criteri di attribuzione di cui al paragrafo 1, compresi eventuali coefficienti di ponderazione, punteggi minimi e, se del caso, norme relative al trattamento delle proposte con parità di punteggio, tenendo conto degli obiettivi dell’invito a presentare proposte. Le condizioni per il trattamento delle proposte con parità di punteggio possono comprendere, senza limitarvisi, i seguenti criteri: PMI, genere e diversità geografica.

4.   La Commissione e gli altri organismi di finanziamento tengono conto della possibilità di una procedura di presentazione e di valutazione articolata in due fasi e, ove opportuno, le proposte rese anonime possono essere valutate durante la prima fase di valutazione in base a uno o più dei criteri di attribuzione di cui al paragrafo 1.

Articolo 29

Valutazione

1.   Le proposte sono valutate dal comitato di valutazione, composto da esperti esterni indipendenti.

Per le attività del CEI, le missioni e in casi debitamente giustificati illustrati nel programma di lavoro adottato dalla Commissione, il comitato di valutazione può essere composto in parte o, nel caso di azioni di coordinamento e di supporto, del tutto o in parte da rappresentanti delle istituzioni od organismi dell’Unione di cui all’articolo 150 del regolamento finanziario.

Il processo di valutazione può essere seguito da osservatori indipendenti.

2.   Se del caso, il comitato di valutazione classifica le proposte che hanno superato le soglie applicabili in base:

a)

al punteggio ottenuto nella valutazione;

b)

al contributo apportato al conseguimento di obiettivi strategici specifici, compresa la costituzione di un portafoglio coerente di progetti, segnatamente per le attività dell’Apripista, le missioni e in altri casi debitamente giustificati illustrati in dettaglio nel programma di lavoro adottato dalla Commissione.

Per le attività del CEI, le missioni e in altri casi debitamente giustificati illustrati in dettaglio nel programma di lavoro adottato dalla Commissione, il comitato di valutazione può inoltre proporre adeguamenti delle proposte nella misura in cui questi sono necessari per garantire la coerenza dell’approccio di portafoglio. Tali adeguamenti sono conformi alle condizioni di partecipazione e rispettano il principio della parità di trattamento. Il comitato di programma è informato di tali casi.

3.   Il processo di valutazione è concepito in modo tale da evitare conflitti di interessi e parzialità. È garantita la trasparenza dei criteri di valutazione e del metodo di attribuzione del punteggio alla proposta.

4.   In conformità dell’articolo 200, paragrafo 7, del regolamento finanziario, i richiedenti ricevono informazioni in tutte le fasi della valutazione e, se la proposta è respinta, sono informati dei motivi del rigetto.

5.   I soggetti giuridici stabiliti in paesi con basse prestazioni in materia di R&I che hanno partecipato con successo alla componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza» ricevono, su richiesta, un resoconto della loro partecipazione, che può accompagnare le proposte nell’ambito delle parti collaborative del programma da essi coordinate.

Articolo 30

Procedura di riesame della valutazione, richieste di informazioni e reclami

1.   Un richiedente può domandare il riesame della valutazione se ritiene che la procedura di valutazione pertinente non sia stata applicata correttamente alla sua proposta (31).

2.   Unicamente gli aspetti procedurali della valutazione possono formare oggetto di una richiesta di riesame della valutazione. La valutazione del merito della proposta non è soggetto al riesame della valutazione.

3.   Una richiesta di riesame della valutazione fa riferimento a una proposta specifica ed è presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati della valutazione.

Un comitato di riesame della valutazione fornisce un parere sugli aspetti procedurali della valutazione ed è presieduto e comprende personale della Commissione o dell’organismo di finanziamento pertinente che non ha partecipato alla valutazione delle proposte. Il comitato di riesame della valutazione può raccomandare una delle azioni seguenti:

a)

nuova valutazione della proposta essenzialmente da parte di valutatori non coinvolti nella precedente valutazione; o

b)

conferma della valutazione iniziale.

4.   Un riesame della valutazione non ritarda il processo di selezione delle proposte che non sono oggetto di tale riesame.

5.   La Commissione assicura che vi sia una procedura che permetta ai partecipanti di presentare direttamente richieste di informazioni e reclami in merito al loro coinvolgimento nel programma. Le informazioni su come registrare tali richieste e reclami sono messe a disposizione online.

Articolo 31

Tempi per la concessione della sovvenzione

1.   In deroga all’articolo 194, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, si applicano i seguenti termini:

a)

per informare tutti i richiedenti dell’esito della valutazione della loro domanda, un termine massimo di cinque mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;

b)

per firmare le convenzioni di sovvenzione con i richiedenti, un termine massimo di otto mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.

2.   Il programma di lavoro può stabilire termini più brevi di quelli previsti al paragrafo 1.

3.   In aggiunta alle deroghe di cui all’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere superati per le azioni del CER, per le missioni e qualora le azioni siano sottoposte a valutazione etica o ad analisi di sicurezza.

Articolo 32

Attuazione della sovvenzione

1.   Se un beneficiario non rispetta gli obblighi relativi all’attuazione tecnica dell’azione, gli altri beneficiari adempiono a tali obblighi senza ulteriori finanziamenti dell’Unione, a meno che non siano espressamente esonerati da tale obbligo. La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario si limita ai suoi debiti, fatte salve le disposizioni relative al meccanismo.

2.   La convenzione di sovvenzione può stabilire tappe fondamentali e relative rate di prefinanziamento. Qualora le tappe fondamentali non siano raggiunte, l’azione può essere sospesa, modificata o, ove debitamente giustificato, cessata.

3.   Un’azione può inoltre essere cessata qualora i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l’Unione per motivi scientifici o tecnologici o, nel caso dell’Acceleratore, anche per motivi economici o, nel caso del CEI e delle missioni, anche a motivo della loro pertinenza nel quadro di un portafoglio di azioni. La Commissione avvia una procedura con il coordinatore dell’azione e, se del caso, con esperti esterni indipendenti prima di decidere di cessare un’azione, conformemente all’articolo 133 del regolamento finanziario.

Articolo 33

Convenzioni di sovvenzione

1.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora modelli di convenzione di sovvenzione tra la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento e i beneficiari conformemente al presente regolamento. Qualora sia necessario modificare significativamente un modello di convenzione di sovvenzione, anche ai fini di un’ulteriore semplificazione per i beneficiari, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede, se del caso, al riesame di tale modello di convenzione di sovvenzione.

2.   Le convenzioni di sovvenzione stabiliscono i diritti e gli obblighi dei beneficiari, nonché della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, conformemente al presente regolamento. Stabiliscono inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano beneficiari nel corso dell’attuazione dell’azione, nonché il ruolo e i compiti del coordinatore.

Articolo 34

Tassi di finanziamento

1.   Per tutte le attività finanziate nell’ambito di un’azione è applicato un unico tasso di finanziamento. Il tasso massimo per azione è fissato nel programma di lavoro.

2.   Può essere rimborsato fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un’azione nell’ambito del programma, con le seguenti eccezioni:

a)

azioni di innovazione, in cui può essere rimborsato fino al 70 % dei costi totali ammissibili, tranne per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, nel cui caso può essere rimborsato fino al 100 % dei costi totali ammissibili;

b)

azioni di cofinanziamento del programma, in cui può essere rimborsato almeno il 30 % e, in casi identificati e debitamente giustificati, fino al 70 % dei costi totali ammissibili.

3.   I tassi di finanziamento stabiliti nel presente articolo si applicano anche in caso di azioni per le quali è stabilito il finanziamento a tasso fisso, per costi unitari o tramite somma forfettaria, per la totalità o per una parte dell’azione.

Articolo 35

Costi indiretti

1.   I costi indiretti ammissibili sono pari al 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti.

Se del caso, i costi indiretti compresi nei costi unitari o nelle somme forfettarie sono calcolati applicando il tasso fisso di cui al primo comma, tranne nel caso dei costi unitari di beni e servizi fatturati internamente, che sono calcolati sulla base dei costi effettivi, conformemente alla consueta prassi contabile dei beneficiari.

2.   In deroga al paragrafo 1, se previsto nel programma di lavoro, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di somma forfettaria o in base ai costi unitari.

Articolo 36

Costi ammissibili

1.   In aggiunta ai criteri di cui all’articolo 186 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto sono ammissibili costi relativi al personale fino alla concorrenza della retribuzione che una persona percepirebbe per il lavoro svolto in progetti R&I finanziati da regimi nazionali, compresi i contributi previdenziali e gli altri costi connessi alla retribuzione del personale assegnato all’azione, derivanti dal diritto nazionale o dal contratto di lavoro.

2.   In deroga all’articolo 190, paragrafo 1, del regolamento finanziario, i costi delle risorse messe a disposizione da terzi sotto forma di contributi in natura sono ammissibili fino a concorrenza dei costi diretti ammissibili del terzo interessato.

3.   In deroga all’articolo 192 del regolamento finanziario, i profitti generati dallo sfruttamento dei risultati non sono considerati entrate dell’azione.

4.   I beneficiari possono avvalersi delle loro consuete prassi contabili per individuare e dichiarare i costi sostenuti in relazione a un’azione, nel rispetto di tutti i termini e le condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione, in conformità del presente regolamento e dell’articolo 186 del regolamento finanziario.

5.   In deroga all’articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario, al pagamento del saldo è obbligatorio fornire un certificato relativo ai rendiconti finanziari, se l’importo dichiarato sotto forma di costi effettivi e di costi unitari calcolati conformemente alle consuete prassi contabili è pari o superiore a 325 000 EUR.

I certificati relativi ai rendiconti finanziari possono essere rilasciati da un revisore esterno riconosciuto o, nel caso di organismi pubblici, da un pubblico ufficiale competente e indipendente, in conformità dell’articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

6.   Se del caso, per le azioni di formazione e mobilità Marie Skłodowska-Curie, il contributo dell’Unione tiene debitamente conto di eventuali costi aggiuntivi del beneficiario relativi a congedo di maternità, congedo parentale, congedo di malattia, congedo speciale o cambiamento dell’organizzazione di accoglienza o cambiamento dello status familiare del ricercatore durante il periodo di validità della convenzione di sovvenzione.

7.   I costi relativi all’accesso aperto, compresi i piani di gestione dei dati, sono ammissibili al rimborso secondo quanto ulteriormente stipulato nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 37

Meccanismo di mutua assicurazione

1.   È istituito un meccanismo di mutua assicurazione («meccanismo») che sostituisce e succede al fondo istituito a norma dell’articolo 38 del regolamento (UE) n. 1290/2013. Il meccanismo copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai beneficiari:

a)

alla Commissione a norma della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32);

b)

alla Commissione e agli organismi dell’Unione nell’ambito di «Orizzonte 2020»;

c)

alla Commissione e agli organismi di finanziamento nell’ambito del programma.

Per quanto riguarda gli organismi di finanziamento di cui al primo comma, lettera c), la copertura del rischio può essere attuata mediante un sistema di copertura indiretta stabilito nella convenzione applicabile e tenendo conto della natura dell’organismo di finanziamento in questione.

2.   Il meccanismo è gestito dall’Unione, rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo. La Commissione stabilisce le norme specifiche per il funzionamento del meccanismo.

3.   I beneficiari versano un contributo pari al 5 % dei finanziamenti dell’Unione destinati all’azione. Sulla base di valutazioni periodiche trasparenti, la Commissione può aumentare tale contributo fino all’8 % o ridurlo al di sotto del 5 %. Il contributo dei beneficiari al meccanismo è compensato rispetto al prefinanziamento iniziale ed è versato al meccanismo a nome dei beneficiari. Tale contributo non supera l’importo del prefinanziamento iniziale.

4.   Al pagamento del saldo, il contributo è restituito ai beneficiari.

5.   Gli eventuali profitti generati dal meccanismo sono aggiunti allo stesso. Se i profitti sono insufficienti, il meccanismo non interviene e la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento recupera direttamente dai beneficiari o dai terzi eventuali importi dovuti.

6.   Gli importi recuperati costituiscono entrate destinate al meccanismo ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Una volta completate tutte le sovvenzioni il cui rischio è coperto direttamente o indirettamente dal meccanismo, eventuali importi residui sono recuperati dalla Commissione e iscritti nel bilancio dell’Unione, fatte salve le decisioni dell’autorità legislativa.

7.   Il meccanismo può essere esteso ai beneficiari di altri programmi dell’Unione a gestione diretta. La Commissione adotta le condizioni di partecipazione dei beneficiari di altri programmi.

Articolo 38

Proprietà e tutela

1.   I beneficiari sono proprietari dei risultati che producono. Essi garantiscono che eventuali diritti dei dipendenti o di altre parti in relazione ai risultati possano essere esercitati in modo compatibile con i propri obblighi nella convenzione di sovvenzione.

Due o più beneficiari sono comproprietari dei risultati se:

a)

hanno prodotto i risultati congiuntamente; e

b)

non è possibile:

i)

stabilire il rispettivo contributo di ciascuno; o

ii)

separarli al fine di chiederne, ottenerne o mantenerne la tutela.

I comproprietari concludono un accordo scritto sulla ripartizione e sulle condizioni di esercizio di tale comproprietà. Se non diversamente convenuto nell’accordo consortile o nell’accordo di comproprietà, ciascun comproprietario può concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare i risultati di proprietà comune (senza il diritto di cedere sublicenze), se gli altri comproprietari sono stati preventivamente informati e ricevono un’equa e ragionevole compensazione. I comproprietari possono convenire per iscritto di applicare un regime diverso dalla comproprietà.

2.   I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione proteggono adeguatamente i loro risultati, se tale protezione è possibile e giustificata, tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresi le prospettive di sfruttamento commerciale ed eventuali altri interessi legittimi. Nel decidere in merito alla tutela prendono in considerazione anche i legittimi interessi degli altri beneficiari nell’ambito dell’azione.

Articolo 39

Sfruttamento e diffusione

1.   Tutti i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione si adoperano al massimo per sfruttare i risultati di cui sono proprietari o per farli sfruttare da un altro soggetto giuridico. I beneficiari possono sfruttare i risultati in via diretta o indiretta, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all’articolo 40.

Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di sfruttamento.

Se, nonostante il beneficiario si sia adoperato al massimo per sfruttare direttamente o indirettamente i propri risultati, i risultati non sono sfruttati entro un periodo prestabilito nella convenzione di sovvenzione, il beneficiario fa ricorso a un’adeguata piattaforma online, identificata nella convenzione, per individuare parti interessate a sfruttare tali risultati. È possibile derogare a tale obbligo sulla base di una richiesta del beneficiario, se giustificato.

2.   I beneficiari diffondono i loro risultati non appena praticabile, in un formato accessibile al pubblico, fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, norme di sicurezza o interessi legittimi.

Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di diffusione, salvaguardando nel contempo gli interessi economici e scientifici dell’Unione.

3.   I beneficiari garantiscono che l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche si applichi secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. In particolare, assicurano che essi stessi o gli autori conservino sufficienti diritti di proprietà intellettuale per poter adempiere ai propri obblighi in materia di accesso aperto.

L’accesso aperto ai dati di ricerca è incluso nei termini e nelle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione come regola generale, garantendo la possibilità di deroghe secondo il principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario», tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari — compreso lo sfruttamento commerciale — e di eventuali altri vincoli, quali le norme sulla protezione dei dati, il rispetto della vita privata, la riservatezza, i segreti commerciali, gli interessi concorrenziali dell’Unione, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale.

Il programma di lavoro può prevedere incentivi o obblighi supplementari al fine dell’adesione alle pratiche di scienza aperta.

4.   I beneficiari gestiscono tutti i dati di ricerca generati in un’azione nell’ambito del programma in linea con i principi FAIR e conformemente alla convenzione di sovvenzione e adottano un piano di gestione dei dati.

Il programma di lavoro può prevedere, ove giustificato, obblighi supplementari in materia di impiego dell’EOSC a fini di conservazione dei dati di ricerca e accesso agli stessi.

5.   I beneficiari che intendono diffondere i loro risultati informano preventivamente gli altri beneficiari nell’ambito dell’azione. Qualsiasi altro beneficiario può opporsi, se è in grado di dimostrare che i suoi interessi legittimi in relazione ai propri risultati o conoscenze preesistenti risulterebbero significativamente lesi a causa della diffusione dei risultati. In tal caso, i risultati non sono diffusi, a meno che non si adottino misure adeguate per tutelare tali interessi legittimi.

6.   Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento dei risultati previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o processo, o la creazione e l’offerta di un servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento. Se il piano prevede che i risultati siano sfruttati principalmente in paesi terzi non associati, i soggetti giuridici spiegano come tale sfruttamento sia comunque da considerare nell’interesse dell’Unione.

I beneficiari aggiornano il piano di sfruttamento e diffusione dei risultati durante l’azione e dopo la sua conclusione, conformemente alla convenzione di sovvenzione.

7.   A fini di monitoraggio e diffusione da parte della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, i beneficiari forniscono tutte le informazioni richieste riguardo allo sfruttamento e alla diffusione dei loro risultati, conformemente alla convenzione di sovvenzione. Fatti salvi gli interessi legittimi dei beneficiari, tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.

Articolo 40

Trasferimento e concessione di licenze

1.   I beneficiari possono trasferire la proprietà dei loro risultati. Essi assicurano che i loro obblighi si applichino anche al nuovo proprietario e che quest’ultimo abbia l’obbligo di trasferirli in qualsiasi successivo trasferimento.

2.   Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati, comprese entità affiliate, o impedimenti dovuti alla normativa applicabile, i beneficiari che intendono trasferire la proprietà dei risultati ne danno preavviso a tutti gli altri partecipanti che godano ancora di diritti di accesso ai risultati. La notifica contiene informazioni sufficienti sul nuovo proprietario per consentire a un beneficiario di analizzare gli effetti sui suoi diritti di accesso.

Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati, comprese entità affiliate, un beneficiario può opporsi al trasferimento della proprietà dei risultati da parte di un altro beneficiario se è in grado di dimostrare che tale trasferimento pregiudica l’esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non ha luogo fino a quando non sia stato raggiunto un accordo tra i beneficiari interessati. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.

3.   I beneficiari possono concedere licenze sui loro risultati o concedere in altro modo il diritto di sfruttarli, anche su base esclusiva, se ciò non compromette il rispetto dei loro obblighi. È possibile concedere licenze esclusive sui risultati, a condizione che tutti gli altri partecipanti interessati acconsentano a rinunciare ai loro diritti di accesso.

4.   Ove giustificato, la convenzione di sovvenzione prevede il diritto della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento di opporsi al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati, se:

a)

i beneficiari che hanno prodotto i risultati hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione;

b)

il trasferimento o la concessione di licenze è a favore di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato; e

c)

il trasferimento o la concessione di licenze non è compatibile con gli interessi dell’Unione.

Qualora sia previsto il diritto di opposizione, il beneficiario comunica preventivamente l’intenzione di trasferire la proprietà dei risultati o concedere una licenza esclusiva sui risultati. Per quanto riguarda i trasferimenti o la concessione di licenze a soggetti giuridici specificamente identificati, è possibile rinunciare per iscritto al diritto di opposizione se sono state adottate misure di salvaguardia degli interessi dell’Unione.

Articolo 41

Diritti di accesso

1.   Le richieste di esercitare diritti di accesso e di rinunciare ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto.

2.   Salvo diverso accordo con il concedente, i diritti di accesso non comprendono il diritto di concedere sublicenze.

3.   Prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, i beneficiari si informano a vicenda di qualsiasi restrizione nell’accesso alle loro conoscenze preesistenti.

4.   Se un beneficiario cessa di partecipare a un’azione, il suo obbligo di concedere l’accesso non viene meno.

5.   Se un beneficiario non adempie ai propri obblighi, i beneficiari possono decidere che non abbia più diritti di accesso.

6.   I beneficiari concedono l’accesso:

a)

ai loro risultati, a titolo gratuito, a ogni altro beneficiario partecipante all’azione che ne abbia bisogno per svolgere i propri compiti;

b)

alle loro conoscenze preesistenti a qualsiasi altro beneficiario dell’azione che ne abbia bisogno per svolgere i propri compiti, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 3; l’accesso è concesso a titolo gratuito, salvo diverso accordo dei beneficiari prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione;

c)

ai loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 3, alle loro conoscenze preesistenti a ogni altro beneficiario partecipante all’azione che ne abbia bisogno per sfruttare i propri risultati; l’accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.

7.   Salvo diverso accordo dei beneficiari, questi ultimi concedono l’accesso ai loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 3, alle loro conoscenze preesistenti anche a un soggetto giuridico che:

a)

sia stabilito in uno Stato membro o in un paese associato;

b)

sia soggetto al controllo diretto o indiretto di un altro beneficiario o sia soggetto allo stesso controllo diretto o indiretto di tale beneficiario o controlli direttamente o indirettamente tale beneficiario; e

c)

abbia bisogno dell’accesso per sfruttare i risultati di tale beneficiario, conformemente agli obblighi del beneficiario in materia di sfruttamento.

L’accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.

8.   Una richiesta di accesso ai fini dello sfruttamento può essere presentata fino a un anno dopo la conclusione dell’azione, salvo che i beneficiari convengano un termine diverso.

9.   I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione concedono gratuitamente l’accesso ai loro risultati alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione ai fini dello sviluppo, dell’attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell’Unione. L’accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi.

Tali diritti di accesso non si estendono alle conoscenze preesistenti dei beneficiari.

Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico «Sicurezza civile per la società», i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione concedono gratuitamente l’accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell’attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L’accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è soggetto a un accordo bilaterale che definisca le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti di accesso siano utilizzati solo per le finalità previste e che si applichino obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione richiedente notifica tali richieste a tutti gli Stati membri.

10.   Il programma di lavoro può prevedere, se del caso, diritti di accesso supplementari.

Articolo 42

Disposizioni specifiche

1.   Disposizioni specifiche in materia di proprietà, sfruttamento e diffusione, trasferimento, concessione di licenze e diritti di accesso si possono applicare alle azioni del CER, alle azioni di formazione e mobilità, alle azioni di appalto precommerciale, alle azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, alle azioni di cofinanziamento del programma e alle azioni di coordinamento e sostegno.

2.   Le disposizioni specifiche di cui al paragrafo 1 sono stabilite nella convenzione di sovvenzione e non modificano i principi e gli obblighi in materia di accesso aperto.

Articolo 43

Premi

1.   Salvo disposizioni contrarie del presente capo, i premi di incentivo o riconoscimento nell’ambito del programma sono attribuiti e gestiti conformemente al titolo IX del regolamento finanziario.

2.   Se non diversamente previsto nel programma di lavoro o nelle regole di concorso, qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, può partecipare a un concorso.

3.   La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può, se del caso, organizzare concorsi a premi con:

a)

altri organismi dell’Unione;

b)

i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche;

c)

le organizzazioni internazionali; o

d)

i soggetti giuridici senza scopo di lucro.

4.   I programmi di lavoro o le regole di concorso includono obblighi in materia di comunicazione e, se del caso, sfruttamento e diffusione, proprietà e diritti di accesso, comprese disposizioni in materia di licenze.

CAPO III

Appalti

Articolo 44

Appalti

1.   Salvo disposizioni contrarie del presente capo, gli appalti nell’ambito del programma si svolgono conformemente al titolo VII del regolamento finanziario.

2.   Gli appalti possono anche assumere la forma di appalti precommerciali o appalti pubblici per soluzioni innovative effettuati dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento per proprio conto o congiuntamente ad amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati. In tali casi si applicano le norme di cui all’articolo 26.

CAPO IV

Operazioni di finanziamento misto e finanziamenti misti

Articolo 45

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto nell’ambito del programma sono eseguite in conformità del programma InvestEU e del titolo X del regolamento finanziario.

Articolo 46

Finanziamenti misti di Orizzonte Europa e finanziamenti misti del CEI

1.   Le componenti dei finanziamenti misti di Orizzonte Europa e dei finanziamenti misti del CEI costituite da una sovvenzione e un anticipo rimborsabile sono soggette agli articoli da 34 a 37.

2.   Il finanziamento misto del CEI è eseguito conformemente all’articolo 48 del presente regolamento. Il sostegno nell’ambito dei finanziamenti misti del CEI può essere concesso fino a quando l’azione può essere finanziata come un’operazione di finanziamento misto o un’operazione di finanziamento e di investimento coperta interamente dalla garanzia dell’Unione nell’ambito del programma InvestEU. In deroga all’articolo 209 del regolamento finanziario, le condizioni di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, in particolare le lettere a) e d), non si applicano al momento dell’attribuzione dei finanziamenti misti del CEI.

3.   Il finanziamento misto di Orizzonte Europa può essere attribuito a un’azione di cofinanziamento del programma qualora un programma congiunto degli Stati membri e dei paesi associati preveda l’impiego di strumenti finanziari a sostegno di azioni selezionate. La valutazione e la selezione di tali azioni sono effettuate conformemente agli articoli 15, 23, 24, 27, 28 e 29. Le condizioni di attuazione del finanziamento misto di Orizzonte Europa devono essere conformi all’articolo 32, per analogia con l’articolo 48, paragrafo 10, e a eventuali condizioni supplementari e giustificate indicate nel programma di lavoro.

4.   I rimborsi, compresi gli anticipi rimborsati e le entrate dei finanziamenti misti di Orizzonte Europa e dei finanziamenti misti del CEI, sono considerati entrate con destinazione specifica interne, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

5.   I finanziamenti misti di Orizzonte Europa e i finanziamenti misti del CEI sono messi a disposizione in modo tale da promuovere la competitività dell’Unione senza falsare la concorrenza nel mercato interno.

Articolo 47

L’Apripista

1.   L’Apripista eroga sovvenzioni a progetti all’avanguardia ad alto rischio, realizzati da consorzi o singoli beneficiari, miranti a sviluppare innovazioni radicali e nuove opportunità di mercato. Tale strumento fornisce sostegno nelle prime fasi di ricerca e sviluppo in ambito scientifico, tecnologico o delle tecnologie a contenuto estremamente avanzato, compresi la verifica concettuale e i prototipi per la validazione della tecnologia.

L’Apripista è attuato principalmente attraverso un invito permanente a presentare proposte basate su un approccio ascendente con scadenze intermedie annuali periodiche e prevede altresì sfide competitive per sviluppare obiettivi strategici essenziali che richiedono un pensiero radicale e fortemente improntato a soluzioni tecnologiche avanzate.

2.   Le attività di transizione dell’Apripista devono aiutare tutti i tipi di ricercatori e innovatori lungo il percorso dello sviluppo commerciale nell’Unione — come le attività dimostrative e gli studi di fattibilità per valutare potenziali casi aziendali — e sostenere la creazione di spin-off e start-up.

La pubblicazione e il contenuto degli inviti a presentare proposte per le attività di transizione dell’Apripista sono determinati tenendo conto degli obiettivi e del bilancio fissati nel programma di lavoro in relazione al portafoglio di azioni interessato.

Possono essere concesse sovvenzioni supplementari per un importo fisso non superiore a 50 000 EUR a ciascuna proposta già selezionata nell’ambito dell’Apripista e, se del caso, alle attività di transizione dell’Apripista, mediante un invito a presentare proposte per la realizzazione di attività complementari, comprese azioni urgenti di coordinamento e sostegno volte a rafforzare la comunità di beneficiari del portafoglio, come la valutazione di possibili spin-off, potenziali innovazioni creatrici di mercati o lo sviluppo di un piano operativo. Il comitato di programma istituito nell’ambito del programma specifico è informato di tali casi.

3.   All’Apripista si applicano i criteri di attribuzione di cui all’articolo 28.

Articolo 48

L’Acceleratore

1.   L’Acceleratore mira a sostenere essenzialmente l’innovazione creatrice di mercati. Esso sostiene solo i singoli beneficiari e fornisce principalmente finanziamenti misti. A determinate condizioni può anche fornire sostegno sotto forma di sole sovvenzioni o di solo capitale proprio.

L’Acceleratore fornisce i seguenti tipi di sostegno:

a)

sostegno finanziario misto alle PMI — comprese start-up e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione — che realizzano innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario;

b)

sostegno sotto forma di sole sovvenzioni a favore delle PMI, comprese le start-up, intente a realizzare qualsiasi tipo di innovazione — da quella incrementale a quella pionieristica e dirompente — e che mirano a espandersi successivamente;

c)

sostegno sotto forma di solo capitale proprio a favore di PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, che hanno già beneficiato di sostegno sotto forma di sole sovvenzioni.

Il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni è concesso a titolo dell’Acceleratore soltanto alle seguenti condizioni cumulative:

a)

il progetto include informazioni sulle capacità e la volontà di espansione del richiedente;

b)

il beneficiario è una start-up o una PMI;

c)

il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni a titolo dell’Acceleratore è concesso solo una volta a un beneficiario durante il periodo di attuazione del programma per un massimo di 2,5 milioni di EUR.

2.   Il beneficiario dell’Acceleratore è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o, in casi eccezionali, una piccola impresa a media capitalizzazione che intenda espandere la propria attività, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. La proposta può essere presentata dal beneficiario o, previo accordo di quest’ultimo, da una o più persone fisiche o soggetti giuridici che intendano creare o sostenere tale beneficiario. In quest’ultimo caso, l’accordo di finanziamento è firmato solo con il beneficiario.

3.   Un’unica decisione di aggiudicazione copre e mette a disposizione finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo dell’Unione previste nell’ambito del finanziamento misto del CEI.

4.   Le proposte sono valutate sulla base del merito di ciascuna da esperti esterni indipendenti e sono selezionate per i finanziamenti mediante un invito permanente a presentare proposte con scadenze intermedie, sulla base degli articoli 27, 28 e 29, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo.

5.   Le proposte presentate sono valutate sulla base dei seguenti criteri di attribuzione:

a)

eccellenza;

b)

impatto;

c)

livello di rischio dell’azione che impedirebbe gli investimenti, qualità ed efficienza dell’attuazione nonché necessità di sostegno dell’Unione.

6.   Con l’accordo dei richiedenti interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano il programma (incluse le CCI dell’EIT) possono sottoporre direttamente a una valutazione sulla base del criterio di attribuzione di cui al paragrafo 5, lettera c), una proposta di azione di innovazione e diffusione sul mercato che soddisfa già i criteri di attribuzione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

a)

la proposta scaturisce da qualsiasi altra azione finanziata nell’ambito di Orizzonte 2020, dal programma o, previa fase esplorativa pilota da lanciare nel quadro del primo programma di lavoro, da programmi nazionali e/o regionali, a partire dal rilevamento della domanda relativa a programmi di questo genere. Nel programma specifico sono stabilite disposizioni dettagliate di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a);

b)

la proposta si basa sul riesame di un progetto che sia stato eseguito negli ultimi due anni che valuta l’eccellenza e l’impatto della proposta ed è soggetta alle condizioni e ai processi ulteriormente precisati nel programma di lavoro.

7.   Può essere attribuito un marchio di eccellenza se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

il beneficiario è una start-up, una PMI o una piccola impresa a media capitalizzazione;

b)

la proposta era ammissibile e ha superato le soglie applicabili relative ai criteri di attribuzione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b);

c)

l’attività sarebbe ammissibile nell’ambito di un’azione di innovazione.

8.   Per una proposta che ha superato la valutazione, gli esperti esterni indipendenti propongono un corrispondente sostegno dell’Acceleratore, sulla base del rischio comportato e delle risorse e del tempo necessari per immettere e diffondere l’innovazione sul mercato.

Per giustificati motivi, ivi compresa la mancata conformità agli obiettivi delle politiche dell’Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti esterni indipendenti. Il comitato di programma è informato dei motivi di tale rifiuto.

9.   La componente del sostegno dell’Acceleratore costituita da una sovvenzione o un anticipo rimborsabile non è superiore al 70 % del totale dei costi ammissibili dell’azione selezionata di innovazione.

10.   Le condizioni di attuazione delle componenti del sostegno dell’Acceleratore costituite da capitale e contributo rimborsabile sono indicate nella decisione (UE) 2021/764.

11.   Il contratto relativo all’azione selezionata stabilisce tappe fondamentali specifiche misurabili e il prefinanziamento e il pagamento rateale del sostegno dell’Acceleratore corrispondenti.

In caso di finanziamento misto del CEI, le attività corrispondenti a un’azione di innovazione possono essere avviate e il primo prefinanziamento della sovvenzione o dell’anticipo rimborsabile può essere versato prima dell’attuazione di altre componenti del finanziamento misto del CEI attribuito. L’attuazione di tali componenti è subordinata al raggiungimento di tappe fondamentali specifiche stabilite nel contratto.

12.   Conformemente al contratto, se le tappe fondamentali misurabili non sono raggiunte, l’azione è sospesa, modificata oppure, ove debitamente giustificato, cessata. Può essere cessata anche qualora la prevista diffusione sul mercato, specialmente nell’Unione, non possa essere realizzata.

In casi eccezionali e su parere del comitato CEI, la Commissione può decidere di aumentare il sostegno dell’Acceleratore, previo riesame del progetto da parte di esperti esterni indipendenti. Il comitato di programma è informato di tali casi.

CAPO V

Esperti

Articolo 49

Nomina di esperti esterni indipendenti

1.   Gli esperti esterni indipendenti sono individuati e selezionati sulla base di inviti a manifestare interesse individuali e mediante inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, come agenzie di ricerca, istituti di ricerca, università, organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese, al fine di stabilire una banca dati di candidati.

In deroga all’articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può selezionare in modo trasparente qualsiasi esperto individuale dotato delle adeguate competenze ma non incluso nella banca dati, a condizione che l’invito a manifestare interesse non abbia consentito di individuare esperti esterni indipendenti idonei.

Tali esperti dichiarano la propria indipendenza e capacità di sostenere gli obiettivi del programma.

2.   Conformemente all’articolo 237, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni indipendenti sono retribuiti in base alle normali condizioni di retribuzione. Se giustificato, e in casi eccezionali, può essere concesso un livello adeguato di retribuzione aggiuntiva, sulla base dei pertinenti standard di mercato, in particolare per gli esperti specifici di alto livello. Tali costi sono coperti dal programma.

3.   In aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 38, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, i nominativi degli esperti esterni indipendenti nominati a titolo personale che valutano le domande di sovvenzione sono pubblicati unitamente al relativo settore di competenza almeno una volta l’anno sul sito web della Commissione o dell’organismo di finanziamento. Tali informazioni sono raccolte, trattate e pubblicate conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (33).

4.   La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adotta le misure adeguate per prevenire conflitti di interessi riguardanti la partecipazione di esperti esterni indipendenti, conformemente all’articolo 61 e all’articolo 150, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento assicura che un esperto che si trovi in una situazione di conflitto di interessi in relazione a una questione sulla quale è invitato a pronunciarsi non fornisca valutazioni, consulenza o assistenza in merito a tale specifica questione.

5.   All’atto della nomina di esperti esterni indipendenti, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adotta misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti e dei comitati di valutazione in termini di competenze, esperienze, conoscenze nonché di specializzazione, in particolare in materia di scienze sociali e umane, diversità geografica e genere, tenendo conto della situazione nell’ambito in cui si iscrive l’azione.

6.   Ove opportuno, per ciascuna proposta è assicurato un numero adeguato di esperti esterni indipendenti a garanzia della qualità della valutazione.

7.   Le informazioni sul livello di retribuzione di tutti gli esperti esterni indipendenti sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.

TITOLO III

SORVEGLIANZA, COMUNICAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL PROGRAMMA

Articolo 50

Sorveglianza e rendicontazione

1.   La Commissione sorveglia costantemente la gestione e l’attuazione del programma, del programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e delle attività dell’EIT. Al fine di migliorare la trasparenza, i dati sono anche messi a disposizione del pubblico in modo accessibile sul sito web della Commissione in base all’ultimo aggiornamento. In particolare, i dati per i progetti finanziati nell’ambito del CER, dei partenariati europei, delle missioni, del CEI e dell’EIT sono inclusi nella stessa banca dati.

La banca dati comprende:

a)

gli indicatori corredati di scadenze da utilizzare per rendere conto annualmente dei progressi del programma verso il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 e definiti nell’allegato V sulla base delle modalità di impatto;

b)

informazioni concernenti il livello di integrazione delle scienze sociali e umane, il rapporto tra livelli di maturità tecnologica inferiori e superiori nella ricerca collaborativa, i progressi nella partecipazione dei paesi oggetto dell’ampliamento, la composizione geografica dei consorzi nei progetti collaborativi, l’evoluzione delle retribuzioni dei ricercatori, l’utilizzo di una procedura di presentazione e valutazione articolata in due fasi, le misure volte a facilitare i rapporti di collaborazione nella R&I europea, l’uso del riesame della valutazione e il numero e tipo di reclami, il livello di integrazione delle questioni climatiche e le relative spese, la partecipazione delle PMI, la partecipazione del settore privato, la partecipazione di genere alle azioni finanziate, i comitati di valutazione, i comitati e i gruppi consultivi, i «marchi di eccellenza», i partenariati europei nonché il tasso di cofinanziamento, i finanziamenti complementari e cumulativi provenienti da altri programmi dell’Unione, le infrastrutture di ricerca, i tempi per la concessione delle sovvenzioni, il livello di cooperazione internazionale, il coinvolgimento dei cittadini e la partecipazione della società civile;

c)

i livelli di spesa disaggregati a livello di progetto per consentire un’analisi specifica, anche per area di intervento;

d)

il livello di eccesso di candidature, in particolare il numero di offerte per ciascun invito a presentare proposte, il loro punteggio medio, la percentuale delle proposte al di sopra e al di sotto delle soglie di qualità.

2.   Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 55 per modificare l’allegato V riguardo agli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, e stabilire valori di base e obiettivi nonché di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma, senza aumentare l’onere amministrativo per i beneficiari. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

4.   L’analisi qualitativa della Commissione e degli organismi di finanziamento dell’Unione o nazionali integra per quanto possibile i dati quantitativi.

5.   Le misure volte a facilitare i rapporti di collaborazione nella R&I europea sono sorvegliate e riesaminate nel contesto dei programmi di lavoro.

Articolo 51

Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento

1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati (anche per i premi), fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti. Inoltre, essa fornisce informazioni tempestive e particolareggiate agli Stati membri e ai beneficiari. Ai soggetti interessati sono forniti servizi di abbinamento (matchmaking) basati su dati oggettivi, analisi e affinità di rete allo scopo di creare consorzi nel quadro di progetti collaborativi, riservando particolare attenzione all’individuazione delle opportunità di collegamento in rete dei soggetti giuridici dei paesi con basse prestazioni in materia di R&I. Sulla base di tali analisi, possono essere organizzati eventi mirati di abbinamento per specifici inviti a presentare proposte.

3.   La Commissione stabilisce altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati e delle conoscenze di R&I del programma, onde accelerare lo sfruttamento per la diffusione di mercato e potenziare l’impatto del programma.

4.   Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.

Articolo 52

Valutazione del programma

1.   Le valutazioni del programma sono effettuate tempestivamente per contribuire al processo decisionale del programma, del programma quadro successivo e di altre iniziative pertinenti ai fini della R&I.

2.   La valutazione intermedia del programma è effettuata, con l’assistenza di esperti indipendenti selezionati in base a un processo trasparente, non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione. Tale valutazione comprende un’analisi del portafoglio e una valutazione dell’impatto a lungo termine dei precedenti programmi quadro e costituisce la base per adeguare o riorientare il programma, a seconda del caso. Il programma è valutato in termini di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell’Unione.

3.   Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione completa una valutazione finale del programma. Quest’ultima comprende una valutazione dell’impatto a lungo termine dei precedenti programmi quadro.

4.   La Commissione pubblica e comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, e le presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 53

Audit

1.   Il sistema di controllo del programma garantisce un opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, tenendo conto delle spese amministrative e degli altri costi di controllo a tutti i livelli, in particolare per i beneficiari. Le norme di audit devono essere chiare, coerenti e uniformi per l’insieme del programma.

2.   La strategia di audit del programma è basata sull’audit finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute nell’ambito dell’intero programma. Il campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese. Le azioni che ricevono un finanziamento congiunto da diversi programmi dell’Unione sono sottoposte ad audit solo una volta e relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.

3.   La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può inoltre fare affidamento su audit di sistemi e processi a livello di beneficiario. Tali audit sono facoltativi per taluni tipi di beneficiari e consistono di un esame dei sistemi e dei processi di un beneficiario, integrato da un audit delle operazioni. Essi sono effettuati da un revisore indipendente competente qualificato a svolgere revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (34). Gli audit di sistemi e processi possono essere utilizzati dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riconsiderare il livello degli audit ex post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.

4.   A norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può fare affidamento sugli audit relativi all’utilizzo dei contributi dell’Unione effettuati da altre persone o entità indipendenti e competenti, anche diverse da quelle che hanno ricevuto il mandato dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione.

5.   Gli audit possono essere effettuati fino a due anni dopo il pagamento del saldo.

6.   La Commissione pubblica orientamenti in materia di audit allo scopo di garantire un’applicazione e un’interpretazione affidabili e uniformi delle procedure e delle norme di audit per tutta la durata del programma.

Articolo 54

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Articolo 55

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 50, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 50, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 56

Abrogazione

I regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 57

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013, che continuano ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. I piani di lavoro e le azioni previste nei piani di lavoro adottati a norma del regolamento (UE) n. 1290/2013 e degli atti di base che istituiscono i corrispondenti organismi di finanziamento continuano a essere disciplinati da tale regolamento e tali atti di base fino al loro completamento.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013.

Articolo 58

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 33 e GU C 364 del 28.10.2020, pag. 124.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 79.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 16 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

(5)  Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

(6)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(7)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(8)  GU C 331 del 18.9.2018, pag. 30.

(9)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(10)  Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (cfr. pag. 149 della presente Gazzetta ufficiale).

(11)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU LI 167 del 12.5.2021, pag. 1).

(12)  GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.

(13)  GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 1.

(14)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(15)  Secondo la comunicazione della Commissione, del 14 febbraio 2018, dal titolo «Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un’Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020», sono stati spesi 13 miliardi di EUR per le principali attività digitali nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020.

(16)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(18)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(19)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(20)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(21)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(22)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(23)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(24)  GU C 205 del 19.7.2013, pag. 9.

(25)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(26)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

(27)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(28)  Le ricerche concernenti il trattamento del tumore delle gonadi possono beneficiare di finanziamenti.

(29)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(30)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(31)  La procedura sarà illustrata in un documento pubblicato prima dell’inizio del processo di valutazione.

(32)  Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

(33)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(34)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).


ALLEGATO I

LINEE GENERALI DELLE ATTIVITÀ

L’obiettivo generale e gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 del presente regolamento sono perseguiti nell’ambito dell’intero programma, attraverso le aree di intervento e lungo le linee generali di attività descritti nel presente allegato e nell’allegato II del presente regolamento, nonché nell’allegato I della decisione (UE) 2021/764.

1)   

Pilastro I «Scienza di eccellenza»

Conformemente all’articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro promuove l’eccellenza scientifica, attira verso l’Europa i migliori talenti, fornisce un sostegno adeguato ai ricercatori all’inizio della carriera e sostiene la creazione e la diffusione di eccellenza scientifica, conoscenze, metodologie, competenze, tecnologie e soluzioni di elevata qualità per affrontare le sfide sociali, ambientali ed economiche globali. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma di cui all’articolo 3.

a)

CER: fornire finanziamenti attraenti e flessibili per consentire a singoli ricercatori creativi e di talento, con particolare attenzione ai ricercatori all’inizio della carriera, e alle loro équipe di esplorare le vie più promettenti alle frontiere della scienza, indipendentemente dalla nazionalità e dal paese di origine, facendosi concorrenza a livello di Unione unicamente sulla base del criterio dell’eccellenza.

Area di intervento: scienza di frontiera.

b)

Azioni Marie Skłodowska-Curie: permettere ai ricercatori di acquisire nuove conoscenze e competenze tramite la mobilità verso altri paesi, settori e discipline e l’esposizione a tali contesti diversi, migliorare i sistemi di formazione e sviluppo della carriera e strutturare e migliorare l’assunzione a livello istituzionale e nazionale, tenendo conto della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori. In tal modo, le azioni Marie Skłodowska-Curie contribuiscono a gettare le fondamenta per un quadro europeo della ricerca di eccellenza in tutta Europa, che favorisca la creazione di posti di lavoro, la crescita e gli investimenti e risponda alle sfide attuali e future della società.

Aree di intervento: coltivare l’eccellenza tramite la mobilità transfrontaliera, intersettoriale e interdisciplinare dei ricercatori; favorire l’acquisizione di nuove competenze grazie a una formazione di eccellenza per i ricercatori; rafforzare le risorse umane e lo sviluppo di competenze in tutto il SER; migliorare e agevolare le sinergie; promuovere le attività di sensibilizzazione pubblica.

c)

Infrastrutture di ricerca: dotare l’Europa di infrastrutture di ricerca di livello mondiale sostenibili, aperte e accessibili ai migliori ricercatori europei e di altre regioni del mondo. Incoraggiare l’uso delle infrastrutture di ricerca esistenti, comprese quelle finanziate dai fondi che rientrano nella politica di coesione dell’Unione. Rafforzare così la capacità delle infrastrutture di ricerca di sostenere il progresso scientifico e l’innovazione e di favorire la scienza aperta e la scienza di eccellenza, in conformità dei principi FAIR, parallelamente alle attività svolte in settori connessi delle politiche dell’Unione e della cooperazione internazionale.

Aree di intervento: consolidare e sviluppare il paesaggio delle infrastrutture di ricerca europee; aprire, integrare e interconnettere le infrastrutture di ricerca; esplorare il potenziale di innovazione delle infrastrutture di ricerca europee e le attività a favore di innovazione e formazione; rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale.

2)   

Pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea»

Conformemente all’articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro sostiene la creazione e la migliore diffusione di nuove conoscenze, tecnologie e soluzioni sostenibili di alta qualità, rafforza la competitività dell’industria europea, accresce l’impatto della R&I nell’ambito dello sviluppo, del sostegno e dell’attuazione delle politiche dell’Unione e sostiene l’adozione di soluzioni innovative nel settore industriale, con particolare riferimento alle PMI e alle start-up, e nella società al fine di affrontare le sfide globali. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma di cui all’articolo 3.

Le scienze sociali e umane, comprese le attività specifiche e dedicate, sono pienamente integrate in tutti i poli tematici.

Per ottenere i massimi risultati in termini di impatto, flessibilità e sinergie, le attività di R&I sono organizzate in sei poli tematici, interconnessi attraverso infrastrutture di ricerca paneuropee che, singolarmente e collegialmente, incentivano la cooperazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale, transfrontaliera e internazionale. Il pilastro II del programma riguarda attività che presentano una vasta gamma di TRL, compresi quelli inferiori.

Ciascun polo tematico contribuisce al conseguimento di diversi SDG e molti SDG sono sostenuti da più di un polo tematico.

Le attività di R&I sono attuate nell’ambito di ciascuno dei seguenti poli tematici e a livello trasversale:

a)

polo tematico «Salute»: migliorare e proteggere la salute e il benessere dei cittadini di tutte le età generando nuove conoscenze, sviluppando soluzioni innovative e garantendo l’integrazione, se del caso, della prospettiva di genere per prevenire, diagnosticare, monitorare, trattare e curare le malattie e sviluppare le tecnologie sanitarie; attenuare i rischi per la salute; proteggere la popolazione e promuovere la buona salute e il benessere, anche nei luoghi di lavoro; rendere i sistemi di assistenza sanitaria pubblica più equi, sostenibili ed efficienti sul piano dei costi; prevenire e affrontare le malattie legate alla povertà; sostenere e favorire la partecipazione e l’autogestione dei pazienti.

Aree di intervento: in salute lungo tutto l’arco della vita; determinanti ambientali e sociali della salute; malattie non trasmissibili e rare; malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla povertà; strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l’assistenza, compresa la medicina personalizzata; sistemi di assistenza sanitaria;

b)

polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva»: rafforzare i valori democratici, compresi lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; proteggere il patrimonio culturale europeo; esplorare il potenziale dei settori culturali e creativi e promuovere le trasformazioni socioeconomiche che contribuiscono all’inclusione e alla crescita, comprese la gestione della migrazione e l’integrazione dei migranti.

Aree di intervento: democrazia e governance; cultura, patrimonio culturale e creatività; trasformazioni sociali ed economiche;

c)

polo tematico «Sicurezza civile per la società»: rispondere alle sfide poste dalle continue minacce per la sicurezza, compresa la criminalità informatica, e dalle catastrofi naturali e di origine antropica.

Aree di intervento: società resilienti alle catastrofi; protezione e sicurezza; cibersicurezza;

d)

polo tematico «Digitale, industria e spazio»: rafforzare le capacità e assicurare la sovranità dell’Europa nelle tecnologie abilitanti fondamentali di digitalizzazione e produzione e nella tecnologia spaziale, lungo tutta la catena del valore; costruire un’industria circolare, competitiva, digitale e a basse emissioni di carbonio; assicurare un approvvigionamento sostenibile di materie prime; mettere a punto materiali avanzati e costituire le basi per i progressi e l’innovazione nell’ambito delle sfide globali per la società.

Aree di intervento: tecnologie di fabbricazione; tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche; tecnologie abilitanti emergenti; materiali avanzati; intelligenza artificiale e robotica; internet di prossima generazione; capacità computazionali avanzate e megadati (Big Data); industrie circolari; industria pulita a basse emissioni di carbonio; spazio, compresa l’osservazione della Terra;

e)

polo tematico «Clima, energia e mobilità»: contrastare i cambiamenti climatici comprendendone meglio le cause, l’evoluzione, i rischi, gli impatti e le opportunità, rendendo i settori dell’energia e dei trasporti più compatibili con l’ambiente e con il clima, più efficienti e competitivi, più intelligenti, sicuri e resilienti, promuovendo l’uso di fonti di energia rinnovabili e l’efficienza energetica, migliorando la resilienza dell’Unione agli shock esterni e adattando il comportamento sociale in considerazione degli SDG.

Aree di intervento: climatologia e soluzioni per il clima; approvvigionamento energetico; reti e sistemi energetici; edifici e impianti industriali nella transizione energetica; comunità e città; competitività industriale nel settore dei trasporti; mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; mobilità intelligente; stoccaggio dell’energia;

f)

polo tematico «Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente»: proteggere l’ambiente, ripristinare, gestire e usare in modo sostenibile le risorse naturali e biologiche terrestri, marine e delle acque interne per porre fine all’erosione della biodiversità e affrontare la sicurezza alimentare e nutrizionale per tutti e la transizione verso un’economia circolare e a basse emissioni di carbonio che utilizzi le risorse in modo efficiente e una bioeconomia sostenibile.

Aree di intervento: osservazione ambientale; biodiversità e risorse naturali; agricoltura, silvicoltura e zone rurali; mari, oceani e acque interne; sistemi alimentari; sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione; sistemi circolari;

g)

azioni dirette non nucleari del JRC: produrre dati scientifici di alta qualità per definire buone politiche pubbliche efficienti e accessibili. Affinché le nuove iniziative e proposte di atti giuridici dell’Unione siano elaborate ragionevolmente, sono necessari dati trasparenti, completi ed equilibrati, mentre per l’attuazione delle politiche occorrono dati che siano misurati e monitorati. Il JRC fornirà dati scientifici indipendenti e assistenza tecnica a sostegno delle politiche dell’Unione durante l’intero ciclo programmatico. Il JRC concentrerà le proprie attività di ricerca sulle priorità d’intervento dell’Unione.

Aree di intervento: potenziamento della base delle conoscenze per l’elaborazione delle politiche; sfide globali; salute; cultura, creatività e società inclusiva; sicurezza civile per la società; digitale, industria e spazio; clima, energia e mobilità; prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente; innovazione, sviluppo economico e competitività; eccellenza scientifica; sviluppo territoriale e sostegno agli Stati membri e alle regioni.

3)   

Pilastro III «Europa innovativa»

Conformemente all’articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro promuove tutte le forme di innovazione, compresa l’innovazione non tecnologica, soprattutto all’interno delle PMI, incluse le start-up, agevolando lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e il trasferimento di conoscenze, e rafforza la diffusione di soluzioni innovative. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma di cui all’articolo 3. Il CEI è attuato principalmente attraverso due strumenti: Apripista (attuato principalmente mediante la ricerca collaborativa) e Acceleratore.

a)

CEI: si dedica principalmente all’innovazione pionieristica e dirompente, in particolare le innovazioni creatrici di mercati, sostenendo nel contempo tutti i tipi di innovazione, compresa l’innovazione incrementale.

Aree di intervento: l’Apripista per la ricerca avanzata, al fine di sostenere le tecnologie pionieristiche, creatrici di mercati e/o a contenuto estremamente avanzato (deep tech) emergenti e del futuro; l’Acceleratore, per colmare il divario nei finanziamenti tra le fasi finali delle attività di R&I e lo sfruttamento commerciale, per diffondere con efficacia le innovazioni pionieristiche creatrici di mercati e favorire la crescita delle imprese quando il mercato non offre finanziamenti sostenibili; altre attività del CEI, quali concorsi a premi, borse di studio e servizi a valore aggiunto a favore delle imprese.

b)

Ecosistemi europei dell’innovazione

Aree di intervento: attività tra cui, in particolare, stabilire contatti, se del caso in cooperazione con l’EIT, con gli operatori nazionali e regionali dell’innovazione e sostenere l’attuazione, da parte degli Stati membri, delle regioni e dei paesi associati, di programmi di innovazione congiunti transfrontalieri, che vanno dallo scambio di pratiche e conoscenze sulla regolamentazione dell’innovazione al potenziamento delle competenze trasversali a favore dell’innovazione e alle attività di ricerca e innovazione, compresa l’innovazione aperta o basata sulle esigenze degli utenti, per migliorare l’efficacia del sistema europeo dell’innovazione. Ciò dovrebbe avvenire in sinergia, tra l’altro, con il sostegno del FESR per ecosistemi di innovazione e partenariati interregionali attorno a progetti di specializzazione intelligente.

c)

Istituto europeo di innovazione e tecnologia

Aree di intervento (definite all’allegato II): ecosistemi di innovazione sostenibile in tutta Europa; competenze imprenditoriali e di innovazione in una prospettiva di apprendimento permanente, anche aumentando le capacità degli istituti di istruzione superiore in tutta Europa; nuove soluzioni per il mercato al fine di affrontare le sfide globali; sinergie e valore aggiunto nell’ambito del programma.

4)   

Parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER»

Attraverso le attività seguenti, questa parte persegue gli obiettivi specifici definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d). Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma di cui all’articolo 3. Oltre a contribuire alla realizzazione dell’intero programma, questa parte sostiene le attività che contribuiscono ad attirare talenti, favorire la circolazione dei cervelli e prevenirne la fuga, creare un’Europa maggiormente basata sulla conoscenza e innovativa, in cui la parità di genere è garantita in misura maggiore, all’avanguardia della concorrenza mondiale e che promuove la cooperazione transnazionale; in tal modo i punti di forza e le potenzialità nazionali saranno ottimizzati in tutta Europa in un SER ben funzionante, in cui le conoscenze e una forza lavoro altamente qualificata circolino liberamente in modo equilibrato, i risultati della R&I siano ampiamente diffusi e compresi dai cittadini informati, godano della loro fiducia e apportino benefici alla società nel suo insieme e la politica dell’Unione - in particolare la politica in materia di R&I - si fondi su dati scientifici di alta qualità.

Questa parte sostiene inoltre le attività volte a migliorare la qualità delle proposte avanzate dai soggetti giuridici dei paesi con basse prestazioni in materia di R&I, ad esempio consulenza e verifiche professionali preliminari delle proposte, e a incentivare le attività dei punti di contatto nazionali per sostenere la creazione di reti internazionali, nonché le attività tese ad aiutare i soggetti giuridici dei paesi con basse prestazioni in materia di R&I ad aderire a progetti collaborativi già selezionati a cui i soggetti giuridici di tali paesi non partecipano.

Aree di intervento: ampliare la partecipazione e diffondere l’eccellenza, anche attraverso la costituzione di gruppi, i gemellaggi, le cattedre SER, la Cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (COST) e le iniziative e le attività di eccellenza volte a favorire la circolazione dei cervelli; riformare e migliorare il sistema europeo di R&I, ad esempio sostenendo la riforma delle politiche nazionali in materia di R&I, offrendo ambienti di carriera interessanti e supportando la parità di genere e la scienza dei cittadini.


ALLEGATO II

ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA (EIT)

Nell’attuazione delle attività del programma dell’EIT si applica quanto segue:

1.

Motivazione

Come afferma chiaramente la relazione del Gruppo indipendente ad alto livello sulla massimizzazione dell’impatto dei programmi di R&I dell’Unione (il gruppo ad alto livello «Lamy») la strada da percorrere è «educare al futuro e investire nelle persone che apporteranno il cambiamento». In particolare, gli istituti di istruzione superiore europei sono chiamati a stimolare l’imprenditorialità, ad abbattere i confini disciplinari e a istituzionalizzare forti collaborazioni interdisciplinari tra le università e le industrie. Secondo recenti sondaggi, l’accesso a persone di talento è di gran lunga il fattore più importante per i fondatori europei di start-up quando devono scegliere il luogo in cui stabilire la loro impresa. L’educazione all’imprenditorialità, le opportunità di formazione e lo sviluppo di competenze creative sono fondamentali per creare una nuova generazione di innovatori e per sviluppare in quelli esistenti le capacità di far raggiungere alla loro impresa livelli più alti di successo. L’accesso al talento imprenditoriale, oltre che ai servizi professionali, ai capitali e ai mercati a livello dell’Unione e il raggruppamento dei principali attori dell’innovazione attorno a un obiettivo comune sono ingredienti essenziali per alimentare un ecosistema di innovazione. È necessario coordinare gli sforzi in tutta l’Unione, allo scopo di creare una massa critica di cluster di imprese ed ecosistemi imprenditoriali interconnessi su scala dell’Unione.

L’EIT rappresenta attualmente il più vasto ecosistema di innovazione integrato in Europa, che riunisce partner provenienti dal settore imprenditoriale, della ricerca, dell’istruzione e non solo. L’EIT continua a sostenere le sue CCI, che costituiscono partenariati europei su larga scala volti ad affrontare sfide globali specifiche e a rafforzare gli ecosistemi di innovazione che li circondano. Tale sostegno è attuato stimolando l’integrazione dell’istruzione, della R&I ai massimi livelli, in modo da creare ambienti propizi all’innovazione, promuovendo e sostenendo una nuova generazione di imprenditori e stimolando la creazione di società innovative in stretta sinergia e complementarietà con il CEI.

In tutta Europa sono ancora necessari sforzi per sviluppare ecosistemi in cui ricercatori, innovatori, industrie e governi possano facilmente interagire. Gli ecosistemi di innovazione, infatti, continuano a non funzionare in modo ottimale a causa di una serie di motivi, quali:

a)

l’interazione tra gli operatori dell’innovazione è ancora ostacolata da barriere organizzative, normative e culturali;

b)

gli sforzi per rafforzare gli ecosistemi di innovazione devono beneficiare di coordinamento e di una chiara attenzione agli obiettivi e all’impatto specifici.

Per affrontare le sfide sociali future, abbracciare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e contribuire a una crescita economica sostenibile e rispettosa dell’ambiente, all’occupazione, alla competitività e al benessere dei cittadini europei, è necessario rafforzare ulteriormente la capacità dell’Europa di innovare tramite: il consolidamento degli ambienti esistenti favorevoli alla collaborazione e all’innovazione e la promozione della creazione di nuovi ambienti di questo tipo; il rafforzamento delle capacità di innovazione del mondo accademico e del settore della ricerca; il sostegno a una nuova generazione di imprenditori; l’incentivo alla creazione e allo sviluppo di iniziative innovative, nonché il rafforzamento della visibilità e del riconoscimento delle attività di R&I finanziate dall’Unione, in particolare i finanziamenti dell’EIT destinati al grande pubblico.

La natura e la portata delle sfide dell’innovazione richiedono di raccordare e mobilitare gli operatori e le risorse su scala europea, promuovendo la collaborazione transfrontaliera. È necessario abbattere i compartimenti tra le discipline e lungo le catene del valore e alimentare la creazione di un ambiente favorevole per uno scambio efficace di conoscenze e competenze e per lo sviluppo e l’attrattiva dei talenti imprenditoriali. L’agenda strategica per l’innovazione dell’EIT garantisce la coerenza con le sfide del programma, nonché la complementarità con il CEI.

2.

Aree di intervento

2.1.

Ecosistemi dell’innovazione sostenibile in tutta Europa

Conformemente al regolamento EIT e all’agenda strategica per l’innovazione dell’EIT, quest’ultimo ha un ruolo rafforzato nel potenziare gli ecosistemi dell’innovazione sostenibile basati sulle sfide in tutta Europa. In particolare, l’EIT continua a operare principalmente attraverso le sue CCI, i partenariati europei su vasta scala che affrontano specifiche sfide sociali. Continua a rafforzare gli ecosistemi di innovazione che li circondano, aprendoli e promuovendo l’integrazione della ricerca, dell’innovazione e dell’istruzione. Inoltre, l’EIT rafforza gli ecosistemi di innovazione in tutta Europa, attraverso l’espansione del proprio sistema di innovazione regionale (Regional Innovation Scheme — RIS). L’EIT opera con gli ecosistemi di innovazione che presentano un elevato potenziale di innovazione in termini di strategia, allineamento tematico e impatto previsto, in stretta sinergia con le strategie e le piattaforme di specializzazione intelligente.

Linee generali

a)

Rafforzare l’efficacia e l’apertura a nuovi partner delle CCI esistenti, consentire la transizione verso l’autosostenibilità a lungo termine e analizzare la necessità di istituirne di nuove per affrontare le sfide globali. Le specifiche aree tematiche sono definite nell’agenda strategica per l’innovazione dell’EIT, tenendo in considerazione la pianificazione strategica;

b)

accelerare l’operato delle regioni verso l’eccellenza nei paesi di cui all’agenda strategica per l’innovazione dell’EIT, in stretta collaborazione con i fondi strutturali e altri programmi dell’Unione pertinenti, se del caso.

2.2.

Competenze imprenditoriali e di innovazione in una prospettiva di apprendimento permanente, anche aumentando le capacità degli istituti di istruzione superiore in tutta Europa

Le attività educative dell’EIT sono rafforzate per promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità attraverso un’istruzione e una formazione mirate. Una maggiore attenzione allo sviluppo del capitale umano si basa sull’ampliamento dei programmi di istruzione esistenti delle CCI dell’EIT, al fine di continuare a offrire agli studenti e ai professionisti programmi di alta qualità basati sull’innovazione, la creatività e l’imprenditorialità, che siano soprattutto in linea con la strategia dell’Unione in materia industriale e di competenze. Ciò può includere i ricercatori e gli innovatori finanziati da altre parti del programma, in particolare le azioni Marie Skłodowska-Curie. L’EIT sostiene inoltre la modernizzazione degli istituti di istruzione superiore di tutta Europa e la loro integrazione negli ecosistemi di innovazione, stimolando e aumentando il loro potenziale imprenditoriale e le loro capacità e incoraggiandole ad anticipare in modo più efficiente le nuove competenze richieste.

Linee generali

a)

Elaborazione di programmi di studio innovativi, tenendo presenti le future necessità della società e dell’industria, e programmi trasversali da offrire a studenti, imprenditori e professionisti di tutta Europa e oltre, in cui le conoscenze specialistiche e settoriali sono combinate con competenze orientate all’innovazione e all’imprenditorialità, ad esempio le competenze di alta tecnologia connesse alle principali tecnologie abilitanti digitali e sostenibili;

b)

rafforzamento e ampliamento del marchio EIT al fine di migliorare la visibilità e il riconoscimento dei programmi di istruzione dell’EIT basati su partenariati tra diversi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e imprese, potenziandone al contempo la qualità complessiva mediante l’offerta di curricula per un apprendimento attraverso la pratica e una mirata formazione all’imprenditorialità, nonché una mobilità internazionale, interorganizzativa e intersettoriale;

c)

sviluppo delle capacità di innovazione e di imprenditorialità nel settore dell’istruzione superiore, sfruttando e promuovendo le competenze della comunità dell’EIT nel collegare istruzione, ricerca e imprese;

d)

rafforzamento del ruolo della comunità dei diplomati dell’EIT come modello per i nuovi studenti e forte strumento per comunicare l’impatto dell’EIT.

2.3.

Nuove soluzioni per il mercato al fine di affrontare le sfide globali

L’EIT facilita, responsabilizza e offre a imprenditori, innovatori, ricercatori, educatori, studenti e altri operatori dell’innovazione gli strumenti per collaborare in équipe interdisciplinari, garantendo al contempo l’integrazione della dimensione di genere, al fine di generare idee e trasformarle in innovazioni sia incrementali che dirompenti. Le attività sono caratterizzate da un approccio transfrontaliero e orientato verso l’innovazione aperta, e con l’obiettivo di includere pertinenti attività del triangolo della conoscenza che possano portarle al successo (ad esempio i promotori del progetto possono migliorare le loro possibilità di accesso a laureati specificamente qualificati, principali utilizzatori, start-up con idee innovative, imprese straniere con risorse complementari pertinenti ecc.).

Linee generali

a)

Supporto allo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e opportunità di mercato; gli operatori del triangolo della conoscenza collaborano per trovare soluzioni alle sfide globali;

b)

piena integrazione dell’intera catena del valore dell’innovazione: dagli studenti agli imprenditori, dall’idea al prodotto, dal laboratorio al cliente. Ciò comprende il sostegno alle start-up e alle imprese in fase di espansione;

c)

prestazione di servizi di alto livello e sostegno a imprese innovative, compresi l’assistenza tecnica per la messa a punto di prodotti o servizi, l’orientamento effettivo, il sostegno per proteggere la clientela di riferimento e raccogliere capitali, al fine di raggiungere rapidamente il mercato e accelerare il loro processo di crescita.

2.4.

Sinergie e valore aggiunto nell’ambito del programma

L’EIT intensifica i suoi sforzi per sfruttare le sinergie e le complementarità fra le CCI esistenti e con operatori e iniziative diversi a livello dell’Unione e mondiale ed estendere la sua rete di organizzazioni collaborative sia a livello strategico che operativo, evitando nel contempo duplicazioni.

Linee generali

a)

Stretta cooperazione con il CEI e il programma InvestEU per razionalizzare il sostegno (ossia finanziamenti e servizi) offerto a imprese innovative, sia in fase di avviamento che di espansione, in particolare attraverso le CCI;

b)

pianificazione e attuazione delle attività dell’EIT, al fine di massimizzare le sinergie e la complementarità con altre parti del programma;

c)

contatti con gli Stati membri a livello nazionale e regionale per instaurare un dialogo strutturato e coordinare gli sforzi per consentire sinergie con le iniziative nazionali e regionali, comprese le strategie di specializzazione intelligente, anche mediante l’attuazione degli «ecosistemi europei dell’innovazione», al fine di identificare, condividere e diffondere le migliori pratiche e le conoscenze;

d)

condivisione e diffusione di pratiche e conoscenze innovative in tutta l’Europa e oltre, in modo da contribuire alla politica dell’innovazione in Europa in coordinamento con altre parti del programma;

e)

contribuzione alle discussioni sulla politica dell’innovazione e alla concezione e attuazione delle priorità d’intervento dell’Unione, lavorando costantemente con tutti i servizi pertinenti della Commissione, gli altri programmi dell’Unione e i portatori di interessi e approfondendo ulteriormente le opportunità nell’ambito delle iniziative politiche di attuazione;

f)

sfruttamento delle sinergie con altri programmi dell’Unione, compresi i programmi a sostegno dello sviluppo del capitale umano e dell’innovazione (ad esempio COST, ESF+, FESR, Erasmus+, Europa Creativa, COSME Plus/Mercato unico, il programma InvestEU);

g)

creazione di alleanze strategiche con operatori chiave dell’innovazione a livello dell’Unione e internazionale e sostegno alle CCI per sviluppare collaborazione e collegamenti con i principali partner del triangolo della conoscenza di paesi terzi, con l’obiettivo di aprire nuovi mercati per le soluzioni sostenute dalle CCI e attrarre finanziamenti e talenti dall’estero. La partecipazione dei paesi terzi è promossa nel rispetto dei principi di reciprocità e mutuo beneficio.


ALLEGATO III

PARTENARIATI EUROPEI

I partenariati europei sono oggetto di selezione e attuazione, sorveglianza, valutazione, graduale soppressione dei finanziamenti o rinnovo sulla base dei criteri seguenti:

1.

Selezione

La dimostrazione che il partenariato europeo raggiunge più efficacemente gli obiettivi del programma tramite la partecipazione e l’impegno dei partner, in particolare la realizzazione di impatti chiari a favore dell’Unione e dei suoi cittadini, in particolare al fine di realizzare gli obiettivi in materia di sfide globali e gli obiettivi di R&I, assicurare la competitività dell’Unione e la sostenibilità e contribuire al rafforzamento del SER e, se del caso, al rispetto degli impegni internazionali.

Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati costituiti a norma dell’articolo 185 TFUE, è obbligatoria la partecipazione di almeno il 40 % degli Stati membri;

a)

la coerenza e le sinergie del partenariato europeo nel quadro della R&I dell’Unione, seguendo le norme del programma nella massima misura possibile;

b)

la trasparenza e l’apertura del partenariato europeo per quanto riguarda l’individuazione delle priorità e degli obiettivi in termini di risultati e impatti previsti e la partecipazione dei partner e dei portatori di interessi provenienti dall’intera catena del valore, da diversi settori, ambienti e discipline, compresi quelli internazionali, se pertinente e senza interferire con la competitività europea; chiare modalità per promuovere la partecipazione delle PMI e per diffondere e sfruttare i risultati, in particolare da parte delle PMI, anche attraverso organizzazioni intermediarie;

c)

la dimostrazione ex ante dell’addizionalità e della direzionalità del partenariato europeo, compresa una visione strategica comune della finalità del partenariato stesso. Tale visione comprende, in particolare:

i)

un’indicazione degli esiti, dei risultati e dell’impatto tangibili previsti entro tempi specifici, compreso il valore economico e/o sociale fondamentale per l’Unione;

ii)

la dimostrazione degli effetti leva qualitativi e quantitativi significativi previsti, compreso un metodo per misurare gli indicatori chiave di prestazione;

iii)

gli approcci per garantire la flessibilità dell’attuazione e la capacità di adeguamento all’evoluzione delle politiche o delle esigenze sociali e/o di mercato o ai progressi scientifici, per migliorare la coerenza delle politiche tra i livelli regionale, nazionale e dell’Unione;

iv)

la strategia di uscita e le misure di ritiro graduale dal programma;

d)

la dimostrazione ex ante dell’impegno a lungo termine dei partner, compresa una quota minima di investimenti pubblici e/o privati.

Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati, costituiti a norma dell’articolo 185 o 187 TFUE, i contributi finanziari e/o in natura dei partner diversi dall’Unione sono almeno pari al 50 % e possono raggiungere fino al 75 % degli impegni di bilancio aggregati del partenariato europeo. Per ciascun partenariato europeo istituzionalizzato, una quota dei contributi dei partner diversi dall’Unione sarà apportata sotto forma di contributi finanziari. Per i partner diversi dall’Unione e dagli Stati partecipanti, i contributi finanziari dovrebbero essere principalmente finalizzati alla copertura dei costi amministrativi nonché al coordinamento, al sostegno e ad altre attività non concorrenziali.

2.

Attuazione:

a)

approccio sistemico che garantisca la partecipazione attiva e precoce degli Stati membri e il conseguimento degli impatti previsti del partenariato europeo tramite l’attuazione flessibile di azioni congiunte con un elevato valore aggiunto dell’Unione che vadano anche al di là degli inviti congiunti a presentare proposte per le attività di R&I, comprese quelle relative allo sfruttamento commerciale o all’adozione di politiche o normative;

b)

misure atte a garantire la continua apertura dell’iniziativa e la trasparenza durante l’attuazione, in particolare riguardo alla definizione delle priorità e alla partecipazione agli inviti a presentare proposte, informazioni relative al funzionamento della governance, visibilità dell’Unione, misure di comunicazione e sensibilizzazione, diffusione e sfruttamento dei risultati, compreso un chiaro accesso aperto/strategia nei confronti degli utilizzatori, lungo tutta la catena del valore; misure adeguate per informare le PMI e promuoverne la partecipazione;

c)

coordinamento o attività congiunte con altre iniziative di R&I pertinenti al fine di garantire un livello ottimale di interconnessione e sinergie efficaci, tra l’altro per superare possibili ostacoli all’attuazione a livello nazionale e per migliorare il rapporto costo/efficacia;

d)

impegni, per quanto riguarda i contributi finanziari e/o in natura, di ciascun partner in conformità delle disposizioni nazionali durante tutta la durata dell’iniziativa;

e)

nel caso del partenariato europeo istituzionalizzato, accesso della Commissione ai risultati e ad altre informazioni relative all’azione ai fini dello sviluppo, dell’attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell’Unione.

3.

Sorveglianza:

a)

un sistema di sorveglianza conforme all’articolo 50 per seguire i progressi verso il conseguimento di obiettivi strategici specifici, risultati tangibili e indicatori chiave di prestazione che consentano di valutare i risultati e gli impatti conseguiti nel corso del tempo e l’eventuale necessità di misure correttive;

b)

relazioni periodiche specifiche sugli effetti leva quantitativi e qualitativi, anche sui contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente erogati, visibilità e posizionamento nel contesto internazionale, impatto sui rischi connessi alla R&I per gli investimenti del settore privato;

c)

informazioni dettagliate sul processo di valutazione e sui risultati di tutti gli inviti a presentare proposte nell’ambito dei partenariati europei, che devono essere rese disponibili tempestivamente e accessibili in una banca dati comune.

4.

Valutazione, soppressione graduale dei finanziamenti e rinnovo:

a)

valutazione degli impatti prodotti a livello di Unione e nazionale in relazione agli obiettivi e agli indicatori chiave di prestazione prestabiliti, che contribuirà alla valutazione del programma di cui all’articolo 52, compreso un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future; la collocazione dell’eventuale rinnovo di un partenariato europeo nel contesto generale dei partenariati europei e le sue priorità d’intervento;

b)

in assenza di rinnovo, misure atte a garantire la graduale soppressione dei finanziamenti del programma, secondo le condizioni e i termini temporali stabiliti ex ante con i partner che hanno assunto impegni giuridici, fatta salva l’eventuale prosecuzione dei finanziamenti transnazionali da parte di programmi nazionali o altri programmi dell’Unione e fatti salvi gli investimenti privati e i progetti in corso.


ALLEGATO IV

SINERGIE CON ALTRI PROGRAMMI DELL’UNIONE

Le sinergie con altri programmi dell’Unione si basano sulla complementarità tra la progettazione e gli obiettivi del programma nonché sulla compatibilità delle norme e dei processi di finanziamento a livello di attuazione.

Il finanziamento del programma è utilizzato solo per finanziare attività di R&I. La pianificazione strategica garantisce l’allineamento delle priorità tra i vari programmi dell’Unione e assicura opzioni di finanziamento coerenti nelle diverse fasi del ciclo di R&I. Le missioni e i partenariati europei beneficiano, tra l’altro, di sinergie con altre politiche e programmi dell’Unione.

La diffusione dei risultati della ricerca e delle soluzioni innovative sviluppate nell’ambito del programma è facilitata con il sostegno di altri programmi dell’Unione, in particolare mediante strategie di diffusione e sfruttamento, trasferimento delle conoscenze, ricorso a fonti di finanziamento complementari e cumulative e misure politiche di accompagnamento. Il finanziamento delle attività di R&I trae vantaggio dalle norme armonizzate concepite per garantire il valore aggiunto dell’Unione, evitare sovrapposizioni con vari programmi dell’Unione e ottenere la massima efficienza e semplificazione amministrativa.

I punti che seguono illustrano in modo più dettagliato come si concretizzano le sinergie tra il programma e i vari programmi dell’Unione:

1.

Le sinergie con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell’ambito della politica agricola comune (PAC) fanno sì che:

a)

le esigenze del settore agricolo e delle zone rurali dell’Unione in termini di R&I siano individuate, ad esempio, nell’ambito del partenariato europeo per l’innovazione «Produttività e sostenibilità dell’agricoltura» e prese in considerazione tanto nella pianificazione strategica del programma che nei programmi di lavoro;

b)

la PAC utilizzi al meglio i risultati della R&I e promuova l’uso, l’attuazione e la diffusione di soluzioni innovative, comprese quelle derivanti da progetti finanziati nell’ambito dei programmi quadro di R&I, dal partenariato europeo per l’innovazione «Produttività e sostenibilità in campo agricolo» e dalle pertinenti CCI dell’EIT;

c)

il FEASR sostenga l’utilizzo e la diffusione delle conoscenze e delle soluzioni derivanti dai risultati del programma per un settore agricolo più dinamico e nuove opportunità di sviluppo delle zone rurali.

2.

Le sinergie con il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) fanno sì che:

a)

il programma e il FEAMPA siano strettamente intercorrelati, in quanto le esigenze dell’Unione in termini di R&I in ambito marino e nel settore della politica marittima integrata si concretizzano attraverso la pianificazione strategica del programma;

b)

il FEAMPA sostenga l’introduzione di nuove tecnologie e prodotti, processi e servizi innovativi, in particolare quelli derivanti dal programma in ambito marino e nel settore della politica marittima integrata. Il FEAMPA promuove inoltre la raccolta sul campo, il trattamento e il monitoraggio di dati e diffonde le pertinenti azioni finanziate dal programma, che a sua volta contribuisce all’attuazione della politica comune della pesca, della politica marittima integrata dell’UE, della governance internazionale degli oceani e degli impegni internazionali.

3.

Le sinergie con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) fanno sì che:

a)

allo scopo di rafforzare il SER e di contribuire agli SDG, meccanismi di finanziamento alternativi e cumulativi con il FESR e il programma sostengano attività che facciano da ponte, in particolare, tra le strategie di specializzazione intelligente e l’eccellenza nel settore della R&I, compresi i programmi congiunti transregionali/transnazionali e le infrastrutture di ricerca paneuropee;

b)

il FESR si concentri, tra l’altro, sullo sviluppo e sul rafforzamento degli ecosistemi regionali e locali di R&I, sulle reti e sulla trasformazione industriale, compreso il sostegno sia allo sviluppo di capacità di R&I sia all’adozione dei risultati e all’introduzione di nuove tecnologie e soluzioni innovative e rispettose del clima provenienti dai programmi quadro di R&I tramite il FESR.

4.

Le sinergie con il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) fanno sì che:

a)

tramite programmi nazionali o regionali l’FSE+ possa integrare e arricchire i piani di studio innovativi sostenuti dal programma, al fine di dotare le persone delle qualifiche e delle competenze adeguate all’evoluzione della domanda del mercato del lavoro;

b)

si faccia ricorso a meccanismi di finanziamento alternativi e combinati dall’FSE+ per sostenere attività del programma che promuovano lo sviluppo del capitale umano nella R&I, allo scopo di rafforzare il SER;

c)

l’FSE+ integri le tecnologie innovative e nuovi modelli e soluzioni imprenditoriali, in particolare quelli derivanti dal programma, in modo da contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili e agevolare l’accesso a un’assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini europei.

5.

Le sinergie con il programma UE per la salute fanno sì che:

a)

le esigenze dell’Unione in termini di R&I nel settore della salute siano individuate e stabilite attraverso la pianificazione strategica del programma;

b)

il programma UE per la salute concorra a garantire il miglior uso dei risultati della ricerca, in particolare quelli derivanti dal programma.

6.

Le sinergie con il meccanismo per collegare l’Europa (MCE) fanno sì che:

a)

le esigenze dei settori dei trasporti, dell’energia e delle tecnologie digitali dell’Unione in termini di R&I siano individuate e stabilite attraverso la pianificazione strategica del programma;

b)

l’MCE sostenga l’introduzione e la diffusione su vasta scala di tecnologie e soluzioni nuove e innovative nei settori dei trasporti, dell’energia e delle infrastrutture fisiche digitali, in particolare quelle derivanti dai programmi quadro di R&I;

c)

sia agevolato lo scambio di informazioni e di dati tra il programma e i progetti dell’MCE, per esempio evidenziando le tecnologie provenienti dal programma ad alta possibilità di commercializzazione, che potrebbero essere ulteriormente diffuse tramite l’MCE.

7.

Le sinergie con il programma Europa digitale fanno sì che:

a)

sebbene diversi settori tematici affrontati dal programma e da Europa digitale convergano, il tipo di azioni da sostenere, i risultati attesi e la logica di intervento siano diversi e complementari;

b)

le esigenze, in termini di R&I, connesse agli aspetti digitali del programma siano individuate e stabilite attraverso la sua pianificazione strategica; ciò comprende, per esempio, la R&I per il calcolo ad alte prestazioni, l’intelligenza artificiale, la cibersicurezza, le tecnologie di registro distribuito, le tecnologie quantistiche, la combinazione delle tecnologie digitali con altre tecnologie abilitanti e le innovazioni non tecnologiche; il sostegno all’espansione delle imprese che introducono innovazioni pionieristiche (molte delle quali combinano tecnologie digitali e fisiche); il sostegno alle infrastrutture digitali di ricerca;

c)

il programma Europa digitale si concentri sul rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture digitali su vasta scala nel campo, ad esempio, del calcolo ad alte prestazioni, dell’intelligenza artificiale, della cibersicurezza, delle tecnologie di registro distribuito, delle tecnologie quantistiche e delle competenze digitali avanzate, mirando a un’ampia adozione e diffusione in tutta l’Unione di soluzioni digitali innovative essenziali esistenti o testate nel contesto dell’Unione nei settori di interesse pubblico (come la salute, la pubblica amministrazione, la giustizia e l’istruzione) o in risposta a fallimenti del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle PMI). Il programma Europa digitale è attuato principalmente tramite investimenti strategici coordinati con gli Stati membri – in particolare per mezzo di appalti pubblici congiunti – a favore di capacità digitali da condividere in tutta l’Unione e di azioni a livello di Unione che sostengono l’interoperabilità e la standardizzazione nell’ambito dello sviluppo del mercato unico digitale;

d)

le capacità e le infrastrutture di Europa digitale siano messe a disposizione della comunità della R&I, anche per le attività sostenute nell’ambito del programma, fra cui prove, sperimentazioni e dimostrazioni in tutti i settori e tutte le discipline;

e)

le nuove tecnologie digitali maturate nell’ambito del programma siano progressivamente adottate e diffuse da Europa digitale;

f)

le iniziative del programma relative allo sviluppo di programmi di studio concernenti qualifiche e competenze, compresi quelli offerti presso i pertinenti CCI dell’EIT, siano integrate con lo sviluppo di capacità nell’ambito delle competenze digitali avanzate sostenuto dal programma Europa digitale;

g)

esistano solidi meccanismi di coordinamento per la programmazione strategica, le procedure operative e le strutture di governance per entrambi i programmi.

8.

Le sinergie con il programma per il mercato unico fanno sì che:

a)

il programma per il mercato unico affronti i fallimenti del mercato che interessano le PMI e promuova l’imprenditorialità nonché la creazione e la crescita di imprese ed esista complementarità tra il programma per il mercato unico e le azioni sia dell’EIT che del CEI a favore delle imprese innovative, nonché nell’ambito dei servizi di sostegno alle PMI, in particolare nel caso in cui il mercato non offra finanziamenti sostenibili;

b)

la rete Enterprise Europe possa contribuire, in aggiunta alle altre strutture esistenti di sostegno alle PMI (per es. punti di contatto nazionali, agenzie per l’innovazione, poli dell’innovazione digitale, centri di competenze, incubatori), alla fornitura di servizi di assistenza nell’ambito del programma, compreso il CEI.

9.

Le sinergie con LIFE, il programma per l’ambiente e l’azione per il clima, fanno sì che:

a)

le esigenze in termini di R&I destinate ad affrontare le sfide ambientali, climatiche ed energetiche nell’Unione siano individuate e stabilite attraverso la pianificazione strategica del programma;

b)

LIFE continui ad accelerare l’attuazione delle politiche e della normativa dell’Unione in materia di ambiente, clima ed energia, anche adottando e applicando i risultati della R&I derivanti dal programma e favorendone la diffusione su scala nazionale, interregionale e regionale nei casi in cui ciò possa contribuire ad affrontare le questioni ambientali, climatiche o legate alla transizione verso l’energia pulita. In particolare, LIFE continua a incentivare le sinergie con il programma tramite l’attribuzione di un bonus, all’atto della valutazione, alle proposte che prevedono l’adozione dei risultati del programma;

c)

i progetti tradizionali nel quadro di LIFE sostengano lo sviluppo, la sperimentazione o la dimostrazione di tecnologie o metodologie idonee ai fini dell’attuazione della politica dell’Unione in materia di ambiente e clima, che possano poi essere diffuse su vasta scala con finanziamenti provenienti da altre fonti, compreso il programma. L’EIT e il CEI possono fornire sostegno per espandere e commercializzare nuove idee pionieristiche che possono scaturire dall’attuazione dei progetti LIFE.

10.

Le sinergie con Erasmus+ fanno sì che:

a)

le risorse combinate del programma, anche quelle facenti capo all’EIT, e di Erasmus+ siano usate per sostenere le attività dedicate al rafforzamento, alla modernizzazione e alla trasformazione degli istituti europei di istruzione superiore. Il programma integra, ove opportuno, il sostegno di Erasmus+ all’iniziativa delle università europee per quanto riguarda la dimensione della ricerca come parte dello sviluppo di nuove strategie comuni a lungo termine, integrate e sostenibili in materia di istruzione, R&I, sulla base di approcci transdisciplinari e intersettoriali, per tradurre in realtà il triangolo della conoscenza; le attività dell’EIT potrebbero integrare le strategie che dovranno essere attuate dall’iniziativa delle università europee;

b)

il programma e Erasmus+ promuovano l’integrazione dell’istruzione e della ricerca aiutando gli istituti di istruzione superiore a formulare e a porre in atto strategie e reti comuni di istruzione, R&I, informando i sistemi d’istruzione, gli insegnanti e i formatori dei risultati e delle pratiche di ricerca più aggiornate e offrendo esperienze di ricerca attiva a tutti gli studenti e al personale universitario, in particolare i ricercatori, e a sostenere altre attività di integrazione dell’istruzione superiore e della R&I.

11.

Le sinergie con il programma spaziale dell’Unione fanno sì che:

a)

le esigenze in termini di R&I del programma spaziale dell’Unione e quelle dei settori a monte e a valle dell’industria spaziale dell’Unione siano individuate e stabilite nell’ambito della pianificazione strategica del programma; le azioni relative alla ricerca spaziale attuate tramite il programma siano gestite, con riferimento agli appalti pubblici e all’ammissibilità dei soggetti giuridici, in linea con le disposizioni del programma spaziale dell’Unione, se del caso;

b)

i servizi e i dati spaziali messi a disposizione come beni pubblici dal programma spaziale dell’Unione siano usati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la R&I, anche nell’ambito del programma, in particolare nei seguenti settori: alimentazione sostenibile e risorse naturali, monitoraggio del clima, atmosfera, ambiente terrestre, costiero e marino, città intelligenti, mobilità connessa e automatizzata, sicurezza e gestione delle catastrofi;

c)

i servizi di accesso alle informazioni e ai dati di Copernicus contribuiscano all’EOSC facilitando così l’accesso ai dati di Copernicus da parte di ricercatori, scienziati e innovatori; le infrastrutture di ricerca, soprattutto le reti per le osservazioni in situ, costituiscano elementi essenziali dell’infrastruttura per le osservazioni in situ che consente la fornitura dei servizi di Copernicus e, a loro volta, beneficino delle informazioni generate da tali servizi.

12.

Le sinergie con lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument — NDICI) e lo strumento di assistenza preadesione (Instrument for Pre-accession Assistance — IPA III) fanno sì che:

a)

le esigenze in termini di R&I dell’NDICI e dell’IPA III siano individuate attraverso la pianificazione strategica del programma, in linea con gli SDG;

b)

le attività di R&I del programma alle quali partecipano paesi terzi e le azioni mirate di cooperazione internazionale promuovano l’allineamento e la coerenza con azioni parallele di sfruttamento commerciale e di rafforzamento delle capacità nell’ambito dell’NDICI e dell’IPA III, sulla base della definizione congiunta delle esigenze e delle aree di intervento.

13.

Le sinergie con il Fondo sicurezza interna e lo strumento di gestione delle frontiere che fa parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere fanno sì che:

a)

le esigenze, in termini di R&I, nei settori della sicurezza e della gestione integrata delle frontiere siano individuate e stabilite attraverso la pianificazione strategica del programma;

b)

il Fondo sicurezza interna e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere sostengano la diffusione di tecnologie e soluzioni nuove e innovative, in particolare quelle derivanti dai programmi quadro di R&I nel campo della ricerca in materia di sicurezza.

14.

Le sinergie con il programma InvestEU fanno sì che:

a)

il programma fornisca finanziamenti misti di Orizzonte Europa e finanziamenti misti del CEI per gli innovatori, caratterizzati da un alto livello di rischio e per i quali il mercato non offre finanziamenti sufficienti e sostenibili, e, al tempo stesso, sostenga l’efficace attuazione e gestione dell’elemento privato del finanziamento misto tramite fondi e intermediari sostenuti dal programma InvestEU e altri;

b)

gli strumenti finanziari per la R&I e le PMI siano raggruppati insieme nell’ambito del programma InvestEU, in particolare tramite una finestra tematica dedicata alla R&I e tramite prodotti distribuiti nell’ambito della finestra relativa alle PMI, contribuendo così anche alla realizzazione degli obiettivi di entrambi i programmi e istituendo forti legami complementari tra i due programmi;

c)

il programma fornisca adeguato sostegno per contribuire al riorientamento verso il programma InvestEU, ove opportuno, dei progetti idonei al finanziamento bancario non ammissibili al finanziamento da parte del CEI.

15.

Le sinergie con il Fondo per l’innovazione nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione («Fondo per l’innovazione») fanno sì che:

a)

il Fondo per l’innovazione sia mirato specificamente alle innovazioni nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio, compresi la cattura e l’utilizzo del carbonio sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici, e ai prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio, e contribuisca a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO2 sicuri sotto il profilo ambientale, nonché tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell’energia, e a consentire e incentivare prodotti «più verdi»;

b)

il programma finanzi lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie — comprese soluzioni pionieristiche — in grado di realizzare gli obiettivi dell’Unione in materia di neutralità climatica, energia e trasformazione industriale, soprattutto mediante attività dei pilastri II e III;

c)

il Fondo per l’innovazione possa, fatto salvo il rispetto dei suoi criteri di selezione e attribuzione, sostenere la fase di dimostrazione dei progetti ammissibili che possono aver beneficiato di sostegno nell’ambito del programma e che siano istituiti forti legami complementari tra i due programmi.

16.

Le sinergie con il meccanismo per una transizione giusta fanno sì che:

a)

le esigenze in termini di R&I siano individuate attraverso la pianificazione strategica del programma per sostenere la transizione giusta ed equa verso la neutralità climatica;

b)

siano promosse l’adozione e la diffusione di soluzioni innovative e rispettose del clima, soprattutto quelle derivanti dal programma.

17.

Le sinergie con il programma Euratom per la ricerca e la formazione fanno sì che:

a)

il programma e il programma Euratom per la ricerca e la formazione sviluppino azioni complete a sostegno dell’istruzione e della formazione (comprese le azioni Marie Skłodowska-Curie) allo scopo di mantenere e sviluppare le pertinenti competenze in Europa;

b)

il programma e il programma Euratom per la ricerca e la formazione sviluppino azioni di ricerca congiunte, incentrate sugli aspetti trasversali dell’uso sicuro delle applicazioni che utilizzano radiazioni ionizzanti (diverse dalla generazione di energia) in settori quali: medicina, industria, agricoltura, spazio, cambiamenti climatici, sicurezza, capacità di preparazione alle emergenze e contributo della scienza nucleare.

18.

Le potenziali sinergie con il Fondo europeo per la difesa favoriscono la ricerca civile e nel campo della difesa al fine di evitare inutili duplicazioni e conformemente all’articolo 5 e all’articolo 7, paragrafo 1.

19.

Le sinergie con il programma Europa creativa sono promosse individuando le esigenze in termini di R&I nel campo delle politiche culturali e creative nella pianificazione strategica del programma.

20.

Le sinergie con il dispositivo per la ripresa e la resilienza fanno sì che:

a)

le esigenze in termini di R&I che concorrono a rendere le economie e le società degli Stati membri più resilienti e meglio preparate per il futuro siano individuate attraverso la pianificazione strategica del programma;

b)

siano sostenute l’adozione e la diffusione di soluzioni innovative, soprattutto quelle derivanti dal programma.


ALLEGATO V

PRINCIPALI INDICATORI DELLE MODALITÀ DI IMPATTO

Le modalità di impatto e i relativi principali indicatori strutturano il monitoraggio dei progressi del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi di cui all’articolo 3. Le modalità di impatto tengono in considerazione il fattore tempo e riflettono tre categorie di impatto complementari che tengono conto del carattere non lineare degli investimenti in R&I: l’impatto scientifico, sociale e tecnologico o economico. Per ciascuna categoria di impatto sono utilizzati indicatori indiretti per monitorare i progressi operando una distinzione tra breve, medio e lungo termine, anche oltre la durata del programma, con possibilità di ripartizione, anche da parte degli Stati membri e dei paesi associati. Tali indicatori sono elaborati avvalendosi di metodologie quantitative e qualitative. Le singole parti del programma contribuiscono a tali indicatori in diversa misura e attraverso meccanismi differenti. Se del caso, si può fare ricorso a indicatori supplementari per monitorare le singole parti del programma.

I microdati alla base dei principali indicatori delle modalità di impatto sono raccolti per tutte le parti del programma e tutti i meccanismi di attuazione al grado appropriato di granularità e in modo armonizzato e gestito a livello centrale, con oneri di rendicontazione minimi a carico dei beneficiari.

In aggiunta, oltre ai principali indicatori delle modalità di impatto, i dati relativi all’attuazione ottimizzata del programma per rafforzare il SER, promuovere le partecipazioni al programma basate sull’eccellenza da parte di tutti gli Stati membri e facilitare i rapporti di collaborazione nella R&I europea sono raccolti e comunicati quasi in tempo reale nell’ambito dei dati concernenti l’attuazione e la gestione, di cui all’articolo 50. Ciò comprende il monitoraggio dei rapporti di collaborazione, dell’analisi di rete, dei dati riguardanti proposte, candidature, partecipazioni, progetti, richiedenti e partecipanti (compresi i dati sul tipo di organizzazione — ad esempio organizzazione della società civile, PMI e settore privato — sul paese — ad esempio una classificazione specifica per gruppi di paesi, quali Stati membri, paesi associati e paesi terzi — sul genere, sul ruolo nel progetto, sulla disciplina scientifica o sul settore scientifico, comprese le scienze sociali e umane), il monitoraggio del livello di integrazione delle questioni climatiche e le relative spese.

Indicatori delle modalità di impatto scientifico

Si prevede che il programma eserciti un impatto scientifico creando nuove conoscenze di alta qualità, rafforzando il capitale umano nel settore della R&I e promuovendo la diffusione delle conoscenze e la scienza aperta. I progressi per ottenere questo impatto sono monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre principali modalità di impatto seguenti.

Tabella 1

Ottenere un impatto scientifico

A breve termine

A medio termine

A lungo termine

Creare nuove conoscenze di alta qualità

Pubblicazioni -

Numero di pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares derivanti dal programma

Citazioni -

Indice FWCI (Field-Weighted Citation Index) delle pubblicazioni oggetto di valutazioni inter pares derivanti dal programma

Eccellenza scientifica -

Numero e percentuale di pubblicazioni oggetto di valutazioni inter pares di progetti finanziati dal programma che rappresentano un contributo fondamentale per i settori scientifici

Rafforzare il capitale umano nella R&I

Competenze -

Numero dei ricercatori che partecipano ad attività di miglioramento del livello delle competenze (formazione, orientamento/coaching, mobilità e accesso alle infrastrutture di R&I) in progetti finanziati dal programma

Carriere -

Numero e percentuale di ricercatori con competenze migliorate coinvolti nel programma con un maggiore impatto individuale nel rispettivo settore di R&I

Condizioni di lavoro -

Numero e percentuale di ricercatori con competenze migliorate coinvolti nel programma che godono di migliori condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni dei ricercatori

Promuovere la diffusione delle conoscenze e della scienza aperta

Conoscenze condivise -

Percentuale di prodotti della ricerca (dati aperti/ pubblicazioni/ software ecc.) derivanti dal programma condivisi tramite le infrastrutture della conoscenza aperte

Diffusione delle conoscenze -

Percentuale di prodotti della ricerca ad accesso aperto attivamente usati/citati derivanti dal programma

Nuove collaborazioni -

Percentuale di beneficiari del programma che hanno sviluppato nuove collaborazioni transdisciplinari/transettoriali con gli utilizzatori dei loro prodotti aperti di ricerca derivanti dal programma

Indicatori delle modalità di impatto sociale

Si prevede che il programma eserciti un impatto sociale affrontando le priorità d’intervento dell’Unione e le sfide globali, compresi gli SDG, sulla base dei principi dell’Agenda 2030 e degli obiettivi dell’accordo di Parigi, tramite la R&I, ottenendo benefici e impatti tramite le missioni di R&I e i partenariati europei e rafforzando la diffusione dell’innovazione nella società contribuendo, in ultima istanza, al benessere delle persone. I progressi per ottenere questo impatto sono monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre principali modalità di impatto seguenti.

Tabella 2

Ottenere un impatto sociale

A breve termine

A medio termine

A lungo termine

Affrontare le priorità d’intervento dell’Unione e le sfide globali tramite la R&I

Risultati -

Numero e percentuale di risultati volti ad affrontare le priorità d’intervento dell’Unione individuate e le sfide globali (tra cui gli SDG) (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata)

Sono compresi: numero e percentuale di risultati pertinenti dal punto di vista climatico e finalizzati a mantenere l’impegno assunto dall’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi

Soluzioni -

Numero e percentuale di innovazioni ed esiti della ricerca volti ad affrontare le priorità d’intervento dell’Unione individuate e le sfide globali (tra cui gli SDG) (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata)

Sono compresi: numero e percentuale di innovazioni ed esiti della ricerca pertinenti dal punto di vista climatico finalizzati a mantenere l’impegno assunto dall’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi

Benefici -

Effetti aggregati previsti dell’uso/sfruttamento dei risultati finanziati dal programma, al fine di affrontare le priorità d’intervento dell’Unione individuate e le sfide globali (inclusi gli SDG), compreso il contributo al ciclo di adozione delle politiche e delle normative (quali norme e standard) (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata)

Sono compresi: effetti aggregati previsti dell’uso/sfruttamento dei risultati finanziati dal programma pertinenti dal punto di vista climatico e relativi al mantenimento dell’impegno assunto dall’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi, fra cui il contributo al ciclo di adozione delle politiche e delle normative (quali norme e standard)

Ottenere benefici e impatti tramite le missioni di R&I

Risultati delle missioni di R&I -

Risultati nelle missioni di R&I specifiche

(pluridimensionali: per ciascuna missione individuata)

Esiti delle missioni di R&I -

Esiti nelle missioni di R&I specifiche

(pluridimensionali: per ciascuna missione individuata)

Obiettivi delle missioni di R&I raggiunti -

Obiettivi raggiunti nelle missioni di R&I specifiche

(pluridimensionali: per ciascuna missione individuata)

Rafforzare l’adozione dei risultati della R&I nella società

Creazione collaborativa -

Numero e percentuale di progetti finanziati dal programma in cui i cittadini dell’Unione e gli utilizzatori finali contribuiscono alla creazione collaborativa di contenuti della R&I

Partecipazione -

Numero e percentuale di soggetti giuridici partecipanti che dispongono di meccanismi di coinvolgimento dei cittadini e degli utilizzatori finali dopo la fine dei progetti finanziati dal programma

Adozione della R&I nella società -

Adozione e diffusione dei risultati scientifici e delle soluzioni innovative creati in collaborazione generati nell’ambito del programma

Indicatori delle modalità di impatto tecnologico ed economico

Si prevede che il programma eserciti un impatto tecnologico ed economico specialmente all’interno dell’Unione influenzando la creazione e la crescita di imprese, in particolare PMI, comprese le start-up, creando posti di lavoro diretti e indiretti, specialmente all’interno dell’Unione, e incoraggiando investimenti a favore della R&I. I progressi per ottenere questo impatto sono monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre principali modalità di impatto seguenti.

Tabella 3

Ottenere un impatto tecnologico/economico

A breve termine

A medio termine

A lungo termine

Generare crescita basata sull’innovazione

Risultati innovativi -

Numero di prodotti, processi o metodi innovativi derivanti dal programma (per tipo di innovazione) e applicazioni tutelate da diritti di proprietà intellettuale (DPI)

Innovazioni -

Numero di innovazioni derivanti da progetti finanziati dal programma (per tipo di innovazione), comprese le innovazioni derivanti da DPI concessi

Crescita economica -

Creazione, crescita e quote di mercato delle imprese che hanno sviluppato innovazioni nel programma

Creare nuovi e migliori posti di lavoro

Occupazione finanziata -

Numero di posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (ETP) creati e posti di lavoro mantenuti presso i soggetti giuridici partecipanti grazie al progetto finanziato dal programma (per tipo di lavoro)

Occupazione sostenuta -

Aumento dei posti di lavoro ETP presso i soggetti giuridici partecipanti in seguito al progetto finanziato dal programma (per tipo di lavoro)

Occupazione complessiva -

Numero di posti di lavoro diretti e indiretti creati o mantenuti grazie alla diffusione dei risultati derivanti dal programma (per tipo di lavoro)

Mobilitare investimenti nella R&I

Co-investimenti -

Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati con l’investimento iniziale derivante dal programma

Aumento -

Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati per sfruttare o aumentare i risultati derivanti dal programma (compresi gli investimenti esteri diretti)

Contributo all’«obiettivo del 3 %» -

Progressi dell’Unione verso il conseguimento dell’obiettivo del 3 % del PIL destinato al programma


ALLEGATO VI

SETTORI PER EVENTUALI MISSIONI E SETTORI PER EVENTUALI PARTENARIATI EUROPEI ISTITUZIONALIZZATI DA ISTITUIRE A NORMA DELL’ARTICOLO 185 O 187 TFUE

Conformemente agli articoli 8 e 12 del presente regolamento, nel presente allegato sono elencati i settori per eventuali missioni ed eventuali partenariati europei da istituire a norma dell’articolo 185 o 187 TFUE.

I.

Settori per eventuali missioni

Settore di missione 1: Adattamento ai cambiamenti climatici, inclusa la trasformazione della società

Settore di missione 2: Cancro

Settore di missione 3: Oceani, mari e acque costiere e interne in buona salute

Settore di missione 4: Città intelligenti e a impatto climatico zero

Settore di missione 5: Salute del suolo e alimentazione

Ogni missione segue i principi stabiliti all’articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento.

II.

Settori per eventuali partenariati europei istituzionalizzati sulla base dell’articolo 185 o 187 TFUE

Settore di partenariato 1: Sviluppo più rapido e uso più sicuro delle innovazioni sanitarie per i pazienti europei e la sanità mondiale.

Settore di partenariato 2: Promozione delle principali tecnologie digitali e abilitanti e del loro uso, tra cui, a titolo non esaustivo, nuove tecnologie quali l’intelligenza artificiale, la fotonica e le tecnologie quantistiche.

Settore di partenariato 3: Leadership europea nella metrologia, incluso un sistema metrologico integrato.

Settore di partenariato 4: Incremento della competitività, della sicurezza e delle prestazioni ambientali del traffico aereo, dell’aviazione e dei trasporti ferroviari dell’Unione.

Settore di partenariato 5: Biosoluzioni sostenibili, inclusive e circolari.

Settore di partenariato 6: Idrogeno e tecnologie di stoccaggio dell’energia sostenibili caratterizzate da una minore impronta ambientale e una produzione a minore intensità energetica.

Settore di partenariato 7: Soluzioni pulite, connesse, cooperative, autonome e automatizzate per le esigenze di mobilità future di persone e merci.

Settore di partenariato 8: PMI innovative e ad alta intensità di R&S.

Il processo di valutazione della necessità di un partenariato europeo istituzionalizzato in uno dei summenzionati settori di partenariato può avere come esito una proposta legislativa, conformemente al diritto di iniziativa della Commissione. Il rispettivo settore di partenariato può essere altrimenti oggetto di un partenariato europeo secondo l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), o l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento o essere attuato tramite inviti a presentare proposte nell’ambito del presente programma.

Poiché i possibili settori per partenariati europei istituzionalizzati coprono ampie aree tematiche, in base alle esigenze valutate possono essere attuati da più di un partenariato europeo.


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