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Document 32021R0517

Regolamento delegato (UE) 2021/517 della Commissione dell’11 febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/2361 per quanto riguarda le modalità di pagamento dei contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico

C/2021/766

OJ L 104, 25.3.2021, p. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/517/oj

25.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 104/30


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/517 DELLA COMMISSIONE

dell’11 febbraio 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/2361 per quanto riguarda le modalità di pagamento dei contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l’articolo 65, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Per calcolare i contributi individuali annuali di cui al regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione (2), il Comitato di risoluzione unico («Comitato») si basa in particolare sui dati sulle attività totali e sull’importo complessivo dell’esposizione al rischio che la Banca centrale europea (BCE) raccoglie dalle entità cui si applica il meccanismo di risoluzione unico al fine di calcolare i contributi per le attività di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (3). A tal fine, e ai sensi dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/2361, la BCE trasmette annualmente al Comitato i dati su ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo raccolti durante tale anno dalla BCE. Tali dati devono essere trasmessi entro cinque giorni lavorativi dall’emissione degli avvisi di contribuzione della BCE, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno per il quale sono emessi gli avvisi di contribuzione.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1163/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/2155 della Banca centrale europea (4), al fine, tra l’altro, di modificare il sistema in base al quale la BCE raccoglie i dati per la determinazione dei contributi per le attività di vigilanza. Prima di tale modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 prevedeva il pagamento anticipato alla BCE dei contributi annuali per le attività di vigilanza. A seguito della modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 prevede l’addebito dei contributi per le attività di vigilanza solo dopo la fine del periodo di contribuzione di riferimento, una volta determinate le spese annuali effettive, e impone alla BCE di emettere annualmente un avviso di contribuzione nei confronti di ciascun soggetto obbligato al pagamento entro sei mesi dall’inizio del periodo di contribuzione successivo.

(3)

Poiché ora la BCE raccoglie i contributi per le attività di vigilanza solo dopo l’inizio dell’esercizio finanziario del Comitato, essa può trasmettere i dati più recenti al Comitato solo successivamente. Di conseguenza, i termini fissati nel regolamento delegato (UE) 2017/2361 per la trasmissione dei dati dalla BCE al Comitato non consentono più a quest’ultimo di calcolare e raccogliere in anticipo i contributi individuali annuali dovuti per un determinato esercizio finanziario. Per mantenere la coerenza tra il sistema del Comitato di addebito anticipato dei contributi e il nuovo regime della BCE, e per consentire al Comitato di continuare a calcolare e raccogliere i contributi annuali in anticipo, è necessario modificare i termini per la trasmissione dei dati e per l’emissione degli avvisi di contribuzione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/2361. Poiché il termine di fatturazione da parte della BCE dei contributi per le attività di vigilanza è la fine di giugno di ogni anno, il Comitato dovrebbe essere autorizzato a raccogliere acconti anticipati sui contributi destinati a coprire le spese per la parte dell’esercizio finanziario precedente tale data. Al fine di ridurre al minimo l’onere amministrativo per le entità e i gruppi interessati, nonché per il Comitato, gli acconti dovrebbero essere raccolti solo presso le entità e gruppi sottoposti alla responsabilità diretta del Comitato.

(4)

L’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/2361 ha dimostrato l’importanza di rispecchiare tempestivamente nel calcolo annuale dei contributi amministrativi i cambiamenti nella composizione del gruppo di entità che rientrando nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 sono tenute a contribuire alle spese amministrative del Comitato. Il Comitato dovrebbe pertanto utilizzare le informazioni più recenti sulla composizione del gruppo di tali entità. La BCE, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti dovrebbero quindi assistere il Comitato fornendogli tutte le informazioni pertinenti per valutare se un’entità sia tenuta a contribuire alle spese amministrative del Comitato. Inoltre è necessario chiarire le modalità secondo le quali il Comitato deve trattare i casi in cui l’ingresso nel gruppo di entità tenute a contribuire alle spese amministrative del Comitato si verifica in un momento dell’anno in cui la BCE non determina più i dati corrispondenti.

(5)

Per motivi operativi, è necessario che il Comitato disponga di una data limite chiara per determinare la composizione del gruppo delle entità che rientrano nel calcolo dei contributi annuali in un determinato anno. Il Comitato dovrebbe rivedere tale calcolo nell’anno successivo, al fine di incorporarvi eventuali cambiamenti verificatisi dopo tale data limite.

(6)

Il passaggio della BCE da un sistema di emissione di avvisi di contribuzione ex ante a un sistema di emissione ex post ha determinato una lacuna nella trasmissione dei dati dalla BCE al Comitato per il periodo compreso fra dicembre 2019 e giugno 2021. Per assicurare che il Comitato sia in condizione di raccogliere le risorse destinate a coprire le sue spese amministrative per il 2021 sulla base dei dati di cui dispone all’inizio di tale anno, sono necessarie disposizioni transitorie per l’esercizio finanziario 2021. Tuttavia, per rispecchiare la situazione delle entità contribuenti più prossima all’esercizio finanziario 2021, il Comitato dovrebbe ricalcolare tali contributi nel 2022 sulla base di dati più recenti che nel frattempo saranno stati messi a sua disposizione. La differenza tra l’importo del contributo individuale annuale dovuto per l’esercizio finanziario 2021, come ricalcolato nel 2022, e l’importo di tale contributo come calcolato nel 2021 dovrebbe essere, secondo il caso, sommata all’importo del contributo individuale annuale dovuto per l’esercizio finanziario 2022, ovvero sottratta da detto importo.

(7)

Poiché il Comitato deve applicare le disposizioni transitorie al fine di raccogliere i contributi per le sue spese amministrative per l’esercizio finanziario 2021 il prima possibile dopo l’inizio dell’anno, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Tale rapida entrata in vigore non ha alcun impatto sulle entità soggette ai contributi, in quanto la regola generale secondo cui, quando la BCE non abbia fornito tempestivamente al Comitato i dati più recenti, il Comitato può utilizzare gli ultimi dati disponibili per calcolare i contributi è già stabilita dall’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2017/2361. Non è pertanto necessaria alcuna preparazione da parte delle entità interessate.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/2361,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/2361 è così modificato:

1)

è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Acconti anticipati sui contributi individuali annuali

1.   Ogni esercizio finanziario, prima del ricevimento dei dati conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, il Comitato può raccogliere presso le entità e i gruppi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), acconti anticipati sui contributi individuali annuali per un importo pari al massimo al 75 % dell’importo dei contributi annuali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, per l’esercizio finanziario in questione. L’acconto anticipato di ciascuna entità o ciascun gruppo è calcolato in proporzione ai contributi individuali annuali calcolati per tale entità o gruppo nell’esercizio finanziario immediatamente precedente.

2.   Il Comitato detrae il pagamento dell’acconto anticipato dal contributo individuale annuale dovuto dall’entità o dal gruppo per l’esercizio finanziario in questione.»;

2)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni anno, entro cinque giorni lavorativi dall’emissione da parte della BCE degli avvisi di contribuzione in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1163/2014, e comunque entro il 7 luglio dell’anno nel quale sono emessi gli avvisi di contribuzione, la BCE fornisce al Comitato i dati su ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo utilizzati dalla BCE in tale anno per stabilire i contributi per le attività di vigilanza in conformità del regolamento UE) n. 1163/2014.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Ove in un determinato esercizio finanziario sia costituito un soggetto obbligato al pagamento del contributo che non è un soggetto o gruppo vigilato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014, i contributi individuali annuali dovuti da tale soggetto per l’esercizio finanziario in questione e per quello successivo sono calcolati azzerando i fattori per il calcolo della contribuzione. Nel terzo esercizio finanziario per il quale tale soggetto obbligato è tenuto a versare un contributo individuale annuale, il contributo individuale annuale amministrativo dovuto per i due esercizi finanziari precedenti è ricalcolato sulla base dei fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per tale esercizio e la differenza è saldata/compensata di conseguenza.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Qualora, ai fini del presente regolamento, al Comitato occorra individuare se un’entità faccia parte del gruppo che ha nominato un determinato soggetto obbligato al pagamento del contributo o verificare se un’entità sia tenuta a contribuire alle spese amministrative del Comitato, la BCE, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti assistono il Comitato fornendogli tutte le informazioni pertinenti.»;

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Ai fini del calcolo dei contributi individuali annuali dovuti per un dato esercizio finanziario, il Comitato utilizza i dati utilizzati dalla BCE in tale anno per stabilire i contributi per le attività di vigilanza per l’anno precedente in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 e forniti al Comitato in conformità del presente articolo.»;

3)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   Ai fini del calcolo dei contributi individuali annuali dovuti per un determinato esercizio finanziario, il Comitato tiene conto di ogni cambiamento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 verificatosi a decorrere dal 1o gennaio di tale anno, nell’esercizio finanziario successivo.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Fatto salvo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2 bis, i contributi individuali annuali di entità o gruppi per cui non si sono verificati i cambiamenti di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo non sono soggetti ad adeguamento.»;

4)

all’articolo 8, i paragrafi da 3 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   L’avviso di pagamento del contributo specifica l’importo del contributo individuale annuale, o dell’acconto anticipato di cui all’articolo 4 bis, e il modo in cui il contributo annuale o l’acconto anticipato deve essere pagato. L’avviso di pagamento del contributo è debitamente motivato in relazione agli aspetti fattuali e giuridici della decisione relativa al contributo individuale o della decisione relativa all’acconto anticipato.

4.   Il Comitato indirizza ogni altra comunicazione relativa al contributo individuale annuale, inclusa l’eventuale decisione relativa al saldo/alla compensazione adottata in conformità dell’articolo 10, paragrafo 8, e, se del caso, relativa all’acconto anticipato, al soggetto obbligato al pagamento del contributo.

5.   Il contributo individuale annuale o l’acconto anticipato sono esigibili in euro.

6.   Il soggetto obbligato al pagamento del contributo paga l’importo del contributo individuale annuale o dell’acconto anticipato entro 35 giorni di calendario dall’emissione dell’avviso di pagamento del contributo. Il soggetto obbligato al pagamento del contributo è tenuto a ottemperare alle prescrizioni definite nell’avviso di pagamento del contributo in relazione al pagamento del contributo individuale annuale o dell’acconto anticipato. La data del pagamento corrisponde alla data in cui avviene l’accredito sul conto del Comitato.

7.   Il contributo individuale annuale e, se del caso, l’acconto anticipato dovuti dalle entità di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 che fanno parte dello stesso gruppo sono riscossi presso soggetto obbligato al pagamento del contributo di tale gruppo.

8.   Fatto salvo ogni altro rimedio esperibile dal Comitato, in caso di pagamento parziale, mancato pagamento o mancato rispetto delle condizioni di pagamento indicate nell’avviso di pagamento del contributo, sull’importo in essere del contributo individuale annuale e, se del caso, dell’acconto anticipato maturano interessi giornalieri a un tasso pari al tasso di rifinanziamento principale della BCE maggiorato di 8 punti percentuali dalla data di esigibilità del pagamento.»;

5)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I pagamenti dei contributi individuali annuali e acconti anticipati dovuti e degli eventuali interessi di mora a norma dell’articolo 8, paragrafo 8, possono essere oggetto di esecuzione forzata.»;

6)

è inserito il seguente articolo 14 bis:

«Articolo 14 bis

Disposizioni transitorie per l’esercizio finanziario 2021

Nel 2021 il Comitato calcola i contributi individuali annuali dovuti per l’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati forniti dalla BCE al Comitato nel 2019 e di ogni successivo aggiornamento conformemente all’articolo 6. Nel 2022 il Comitato ricalcola i contributi individuali annuali dovuti per l’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati forniti dalla BCE al Comitato nel 2021 conformemente all’articolo 6. L’eventuale differenza tra l’importo originariamente calcolato per l’esercizio finanziario 2021 e l’importo ricalcolato è saldata/compensata in sede di calcolo dei contributi individuali annuali dovuti per l’esercizio finanziario 2022.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, del 14 settembre 2017, relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 6).

(3)  Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).

(4)  Regolamento (UE) 2019/2155 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37) (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 70).


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