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Document 32021R0236

Regolamento delegato (UE) 2021/236 della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica le norme tecniche stabilite nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda i termini dell’inizio dell’applicazione di talune procedure di gestione del rischio ai fini dello scambio di garanzie (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/9147

OJ L 56, 17.2.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/236/oj

17.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 56/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/236 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2020

che modifica le norme tecniche stabilite nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda i termini dell’inizio dell’applicazione di talune procedure di gestione del rischio ai fini dello scambio di garanzie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione (2) specifica, tra l’altro, le procedure di gestione del rischio, compresi il livello e la tipologia delle garanzie e gli accordi di segregazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, che le controparti finanziarie sono tenute ad avere per lo scambio di garanzie in relazione ai loro contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 attua il quadro internazionale per lo scambio di garanzie concordato a livello mondiale dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO).

(2)

Molte controparti stipulano contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e contratti swap su tassi di cambio regolati fisicamente per coprire i rischi associati alle loro esposizioni al rischio di cambio. Considerando il profilo di rischio specifico di tali contratti e la necessità di una convergenza normativa a livello internazionale, è opportuno limitare lo scambio obbligatorio del margine di variazione ai contratti tra le controparti maggiormente sistemiche. Dovrebbe essere introdotta un’esenzione permanente per tali contratti quando stipulati con soggetti che non sono enti.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 prevede un’introduzione graduale nel corso di un certo numero di anni in linea con il calendario di attuazione concordato dal CBVB e dalla IOSCO. Tale introduzione graduale mira a garantire la coerenza internazionale e quindi a ridurre al minimo le possibilità di arbitraggio regolamentare. Essa mira inoltre ad agevolare un’attuazione proporzionata ed efficace dei requisiti in questione dando alle controparti, a seconda della categoria delle stesse, del tipo di contratto e di quando esso è stato stipulato o novato, tempo sufficiente per adeguare i loro sistemi e processi interni a tali requisiti. Infine, l’introduzione graduale prevista dal regolamento delegato (UE) 2016/2251 tiene conto della portata e del livello di attuazione dei requisiti relativi allo scambio di garanzie concordato dal CBVB e dalla IOSCO per altre giurisdizioni, evitando così la frammentazione del mercato e garantendo alle controparti stabilite nell’Unione condizioni di parità a livello mondiale. In particolare, il regolamento delegato (UE) 2016/2251 prevede più tempo per alcuni prodotti che in altre giurisdizioni non sono soggetti a requisiti di margine equivalenti.

(4)

Il CBVB e la IOSCO hanno modificato il proprio calendario per l’attuazione dei requisiti relativi allo scambio di garanzie al fine di sostenere un’attuazione agevole e ordinata a livello internazionale dei requisiti di margine, in particolare perché le controparti più piccole non sono state in grado di rispettare il termine inizialmente previsto. Inoltre, ci sono ancora paesi terzi in cui alcuni prodotti non sono soggetti a requisiti di margine equivalenti. Tale modifica del calendario di attuazione del CBVB e della IOSCO dovrebbe pertanto riflettersi nell’introduzione graduale prevista dal regolamento delegato (UE) 2016/2251.

(5)

L’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (le AEV) hanno monitorato i progressi compiuti dalle controparti nell’attuazione dei requisiti di margine iniziale per i derivati non compensati a livello centrale. Le AEV sono consapevoli che, nella fase finale di attuazione, tali requisiti si applicheranno per la prima volta a un gran numero di entità. Al fine di sostenere l’attuazione agevole e ordinata dei requisiti di margine tra i membri del CBVB e della IOSCO e di evitare la frammentazione del mercato, il termine per l’attuazione dei requisiti di margine iniziale dovrebbe essere prorogato di un anno supplementare per le controparti con un importo nozionale medio aggregato di derivati non compensati a livello centrale compreso tra 8 e 50 miliardi di EUR.

(6)

Le AEV hanno anche monitorato l’impatto della pandemia di COVID-19 sui mercati finanziari, in particolare le sfide significative poste alle controparti da tale pandemia, tra cui lo spostamento del personale e la necessità di concentrare le risorse sulla gestione dei rischi associati alla relativa volatilità del mercato. Il quadro CBVB-IOSCO è stato modificato anche per tenere conto degli effetti della pandemia di COVID-19 e posticipare l’attuazione dei requisiti di margine iniziale. Tale modifica deve riflettersi nel calendario di attuazione previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/2251. Tale ulteriore proroga del termine per l’attuazione dei requisiti di margine iniziale farebbe sì che le controparti con un importo nozionale medio aggregato di derivati non compensati a livello centrale superiore a 50 miliardi di EUR siano soggette a tali requisiti a partire dal 1o settembre 2021 e che le controparti con un importo nozionale medio aggregato di derivati non compensati a livello centrale superiore a 8 miliardi di EUR siano soggette a tali requisiti a partire dal 1o settembre 2022.

(7)

Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 stabilisce una data di applicazione differita dei requisiti di margine bilaterali per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale stipulati tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l’altra nell’Unione. Tale data di applicazione differita è stata necessaria per garantire che tali contratti derivati OTC non fossero soggetti ai requisiti di margine bilaterali prima dell’adozione di un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Nonostante gli sforzi compiuti per analizzare le giurisdizioni dei paesi terzi per le quali tali atti di esecuzione potrebbero essere giustificati, a oggi ne sono stati adottati solo due ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione alle operazioni in derivati OTC non compensate a livello centrale. Di conseguenza dovrebbe essere ulteriormente differita l’applicazione dei requisiti di margine bilaterale per i contratti derivati OTC infragruppo non compensati a livello centrale per evitare l’involontario impatto economico negativo che avrebbe la scadenza di tale esenzione sulle imprese dell’Unione.

(8)

Per evitare la frammentazione del mercato e garantire alle controparti stabilite nell’Unione condizioni di parità a livello mondiale, dovrebbe anche essere garantita la convergenza normativa internazionale per quanto riguarda le procedure di gestione dei rischi per altre categorie di derivati OTC che non sono soggette a requisiti di margine equivalenti. In particolare, riconoscendo che in alcune giurisdizioni le opzioni su azioni singole e le opzioni su indici non sono soggette a requisiti di margine equivalenti e che è improbabile, soprattutto nel contesto attuale, che tali giurisdizioni si orientino presto verso una maggiore convergenza normativa per quanto riguarda tali prodotti, il trattamento di questi ultimi dovrebbe essere introdotto ancor più gradualmente. Tale ulteriore periodo transitorio dovrebbe fornire il tempo per monitorare gli sviluppi normativi in altre giurisdizioni e assicurare che nell’Unione siano in vigore requisiti adeguati per attenuare il rischio di controparte in relazione a tali contratti, evitando nel contempo la possibilità di arbitraggio regolamentare.

(9)

Il 1o febbraio 2020 il Regno Unito è diventato un paese terzo e il diritto dell’Unione non si applicherà più nei confronti di tale paese dal 31 dicembre 2020. L’obbligo di scambio di garanzie di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale non tiene conto dell’eventualità che uno Stato membro receda dall’Unione. I problemi cui devono far fronte le parti di un contratto derivato OTC le cui controparti sono stabilite nel Regno Unito sono una conseguenza diretta di un evento che è al di fuori del loro controllo e potrebbero porre tali controparti in una posizione di svantaggio rispetto ad altre controparti dell’Unione. Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione fissa diverse date di applicazione delle procedure per lo scambio di garanzie per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale, a seconda della categoria della controparte di tali contratti. Le controparti non possono prevedere quale potrebbe essere lo status di una controparte stabilita nel Regno Unito o in quale misura tale controparte sarebbe in grado di continuare a fornire determinati servizi alle controparti stabilite nell’Unione.

(10)

Per far fronte a tale situazione, le controparti potrebbero decidere di novare il contratto sostituendo la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro. Prima dell’applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento delegato (UE) 2016/2251, le controparti di contratti derivati OTC non compensati a livello centrale non erano tenute a scambiare garanzie e pertanto le negoziazioni bilaterali non erano coperte da garanzia oppure lo erano su base volontaria. Se le controparti fossero tenute a scambiare garanzie a seguito della novazione dei loro contratti per far fronte al recesso del Regno Unito dall’Unione, l’altra controparte potrebbe non essere in grado di accettare la novazione. Per garantire il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra controparti stabilite nell’Unione, è opportuno che esse possano sostituire le controparti stabilite nel Regno Unito con controparti stabilite in uno Stato membro senza essere tenute a scambiare garanzie per i contratti novati.

(11)

Le controparti dovrebbero inoltre disporre di tempo sufficiente per sostituire le loro controparti stabilite nel Regno Unito. È pertanto opportuno differire la data a partire dalla quale può essere attivato l’obbligo di scambiare garanzie per la novazione di tali contratti.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2251.

(13)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che le AEV hanno presentato alla Commissione.

(14)

Le modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251 sono adeguamenti limitati del quadro normativo vigente in linea con gli sviluppi internazionali. Data la portata limitata delle modifiche e l’urgenza della questione, sarebbe sproporzionato lo svolgimento da parte delle AEV di consultazioni pubbliche aperte o analisi dei potenziali costi e benefici connessi. Le AEV hanno tuttavia chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali istituiti dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(15)

È necessario garantire il più rapidamente possibile la certezza del diritto ai partecipanti al mercato, così che possano prepararsi adeguatamente a conformarsi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012, la cui applicazione sarà influenzata dal presente regolamento delegato, in particolare per quanto riguarda i requisiti il cui attuale termine applicabile si avvicina rapidamente. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251

Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 è così modificato:

(1)

è inserito il seguente articolo 31 bis:

«Articolo 31 bis

Trattamento dei contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e degli swap su tassi di cambio regolati fisicamente

In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, nelle procedure di gestione del rischio le controparti possono prevedere che non sia richiesta la costituzione o la raccolta di margini di variazione per i contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e per i contratti swap su tassi di cambio regolati fisicamente se una delle controparti non è un ente quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o non sarebbe considerata tale se fosse stabilita nell’Unione.

(*1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).»;"

(2)

l’articolo 35 del regolamento delegato (UE) n. 2016/2251 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Disposizioni transitorie

Le controparti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in essere al 18 febbraio 2021 per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale stipulati o novati tra il 16 agosto 2012 e le pertinenti date di applicazione del presente regolamento.

Le controparti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono anche continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in essere al 18 febbraio 2021 per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono stati stipulati o novati prima delle pertinenti date di applicazione del presente regolamento di cui agli articoli 36, 37 e 38 del presente regolamento o del 18 febbraio 2021, se anteriore;

b)

i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro;

c)

i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono novati tra il 1o gennaio 2021 e una delle seguenti date, a seconda di quale sia posteriore:

i)

le pertinenti date di applicazione di cui agli articoli 36, 37 e 38 del presente regolamento; oppure

ii)

il 1o gennaio 2022.»;

(3)

l’articolo 36 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

a decorrere dal 1o settembre 2021, se entrambe le controparti detengono derivati non compensati a livello centrale per un importo nozionale medio aggregato superiore a 50 miliardi di EUR o appartengono a gruppi ognuno dei quali detiene un tale volume;»

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«f)

a decorrere dal 1o settembre 2022, se entrambe le controparti detengono derivati non compensati a livello centrale per un importo nozionale medio aggregato superiore a 8 miliardi di EUR o appartengono a gruppi ognuno dei quali detiene un tale volume.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il 30 giugno 2022, se non è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;»

(4)

all’articolo 37, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il 30 giugno 2022, se non è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;»

(5)

all’articolo 38, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 36, paragrafo 1, e all’articolo 37, per tutti i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che sono opzioni su singole azioni o opzioni su indici, gli articoli di cui all’articolo 36, paragrafo 1, e all’articolo 37 si applicano a decorrere dal 4 gennaio 2024.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(4)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 16/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


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