EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0168

Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 49 del 12.2.2021, p. 6–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/168/oj

12.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 49/6


REGOLAMENTO (UE) 2021/168 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2021

che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di salvaguardarsi da fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio riguardanti valute che non sono prontamente convertibili in una valuta di base o riguardanti valute che sono soggette al controllo dei cambi, le imprese dell’Unione sottoscrivono derivati su valuta non cedibili, come i contratti forward e swap. L’indisponibilità di indici di riferimento per valuta estera a pronti per il calcolo del valore di pagamento dovuto nell’ambito di contratti derivati su valuta avrebbe un effetto negativo sulle imprese dell’Unione che esportano verso mercati emergenti o detengono attività o passività su tali mercati, con conseguente esposizione alle fluttuazioni delle valute dei mercati emergenti. Dopo la scadenza del periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2021, di cui al regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (‘periodo transitorio’), non sarà più possibile ricorrere a indici di riferimento per valuta estera a pronti forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo diverso da una banca centrale.

(2)

Al fine di consentire alle imprese dell’Unione di proseguire le loro attività commerciali attenuando al tempo stesso il rischio di cambio, taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti che sono utilizzati negli strumenti finanziari per il calcolo del valore dei pagamenti contrattuali e che sono designati dalla Commissione conformemente a determinati criteri, dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011.

(3)

In considerazione della necessità di procedere a un riesame approfondito dell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 e delle sue disposizioni relative agli indici di riferimento forniti da amministratori ubicati in paesi terzi («indici di riferimento di paesi terzi»), è opportuno prorogare l’attuale periodo transitorio per gli indici di riferimento di paesi terzi. La Commissione dovrebbe poter prorogare ulteriormente il periodo transitorio mediante un atto delegato, per un massimo di due anni, qualora dalla valutazione sulla quale si basa tale riesame emerga che la prevista scadenza del periodo transitorio pregiudicherebbe l’utilizzo continuativo di indici di riferimento di paesi terzi nell’Unione o costituirebbe una minaccia per la stabilità finanziaria.

(4)

Una proroga del periodo transitorio per gli indici di riferimento di paesi terzi potrebbe incentivare gli amministratori di indici di riferimento dell’Unione a trasferire le loro attività in un paese terzo per non essere soggetti ai requisiti del regolamento (UE) 2016/1011. Al fine di evitare tale elusione, gli amministratori che si trasferiscono dall’Unione in un paese terzo durante il periodo transitorio non dovrebbero beneficiare dell’accesso al mercato dell’Unione qualora non si conformino ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/1011.

(5)

A decorrere dal 31 dicembre 2020, data che segna la fine del periodo transitorio di cui all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (5), l’indice di riferimento del tasso interbancario di offerta sulla piazza di Londra (LIBOR) non è più considerato un indice di riferimento critico ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. Inoltre, la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito nel 2017 ha comunicato che non avrebbe persuaso né obbligato le banche partecipanti al panel a mettere a disposizione dati per il LIBOR dopo la fine del 2021. Successivi annunci da parte della FCA e dell’amministratore del LIBOR hanno chiarito che è probabile che il LIBOR venga liquidato per la maggior parte delle scadenze e delle valute per i quali il LIBOR è calcolato entro la fine del 2021, mentre le altre scadenze e valute del LIBOR lo sarebbero entro il 2023. La cessazione o la liquidazione del LIBOR potrebbero comportare effetti negativi tali da produrre perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari dell’Unione. Vi è un’ampia quantità di contratti che coinvolgono operatori economici nell’Unione e che riguardano debiti, prestiti, depositi a termine, valori mobiliari e derivati, che fanno tutti riferimento al LIBOR, con scadenza posteriore al 31 dicembre 2021, e che non contengono clausole contrattuali di riserva sufficientemente solide che contemplino la cessazione o la liquidazione del LIBOR come calcolato per la pertinente valuta o in alcune delle sue scadenze. Alcuni di questi contratti, e taluni strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), non possono essere rinegoziati per inserire una clausola contrattuale di riserva prima del 31 dicembre 2021.

(6)

Per poter consentire il proseguimento del funzionamento ordinato dei contratti in essere che si riferiscono a un indice di riferimento largamente utilizzato la cui cessazione potrebbe comportare effetti negativi tali da produrre perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari nell’Unione, e nei casi in cui tali contratti, o strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE, non possano essere rinegoziati al fine di inserire una clausola contrattuale di riserva prima della cessazione di tale indice di riferimento, è opportuno stabilire un quadro per la cessazione o la liquidazione ordinata di tali indici di riferimento. Tale quadro dovrebbe comprendere un meccanismo per il passaggio di tali contratti, o strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE, a un sostituto designato di un indice di riferimento. Un sostituto di un indice di riferimento dovrebbe consentire di evitare l’impossibilità di adempiere i contratti, che potrebbe causare perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari dell’Unione.

(7)

La mancanza di un quadro a livello di Unione per la cessazione o la liquidazione ordinata di un indice di riferimento porterebbe probabilmente a soluzioni normative divergenti negli Stati membri, con la conseguenza che i portatori di interessi dell’Unione sarebbero esposti a dei rischi di incertezza del diritto e di impossibilità di adempiere al contratto. Oltre alla dimensione dell’esposizione a tali indici di riferimento dei contratti, e degli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE, in essere, l’aumento del rischio che i contratti non possano essere adempiuti e il rischio accresciuto di contenziosi potrebbero comportare perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari. In tali circostanze straordinarie e al fine di affrontare i rischi sistemici connessi, è necessario definire un approccio armonizzato per quanto riguarda la cessazione o la liquidazione di determinati indici di riferimento con rilevanza sistemica per l’Unione. Le competenze degli Stati membri per quanto riguarda gli indici di riferimento che esulano dall’ambito dei poteri conferiti alla Commissione non sono pregiudicate dal presente regolamento.

(8)

I regolamento (UE) 2016/1011 impone alle entità sottoposte a vigilanza diverse dagli amministratori di indici di riferimento di disporre di piani di emergenza in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Se possibile, detti piani di emergenza dovrebbero individuare uno o più sostituti degli indici di riferimento. Come dimostrato dall’esperienza maturata con il LIBOR, è importante che siano preparati piani di emergenza in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Le autorità competenti dovrebbero monitorare l’osservanza di tale obbligo e dovrebbero avere la possibilità di effettuare controlli di conformità casuali. Le entità sottoposte a vigilanza dovrebbero pertanto provvedere a che i rispettivi piani di emergenza, nonché eventuali aggiornamenti degli stessi, siano prontamente disponibili, in modo da poterli trasmettere, su richiesta e senza indugio, alle autorità competenti.

(9)

I contratti diversi dai contratti finanziari definiti al regolamento (UE) 2016/1011, o gli strumenti finanziari che non sono coperti dalla definizione di strumenti finanziari di cui a tale regolamento, ma che si riferiscono anche a indici di riferimento in via di cessazione o liquidazione, potrebbero inoltre causare perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari dell’Unione. Molte entità utilizzano tali indici di riferimento ma non sono considerate entità sottoposte a vigilanza. Di conseguenza, le parti di tali contratti e i possessori di tali strumenti finanziari non beneficerebbero di un sostituto di un indice di riferimento. Al fine di attenuare nella misura del possibile le potenziali ripercussioni per l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria e di offrire protezione dall’incertezza del diritto, il mandato della Commissione relativo alla designazione di un sostituto di un indice di riferimento dovrebbe applicarsi a qualsiasi contratto e a qualsiasi strumento finanziario ai sensi della direttiva 2014/65/UE che è disciplinato dal diritto di uno Stato membro. Inoltre, il sostituto designato di un indice di riferimento dovrebbe applicarsi anche ai contratti che sono soggetti al diritto di un paese terzo, ma le cui parti sono tutte stabilite nell’Unione, laddove il contratto soddisfi i requisiti del presente regolamento e il diritto di tale paese terzo non preveda la liquidazione ordinata di un indice di riferimento. Tale ampliamento dell’ambito di applicazione non dovrebbe pregiudicare le restanti disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 che non sono modificate dal presente regolamento.

(10)

La sostituzione legale di un indice di riferimento dovrebbe essere limitata ai contratti, e agli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE, che non sono stati rinegoziati prima della data di cessazione dell’indice di riferimento in questione. In caso di utilizzo di contratti quadro, il sostituto designato di un indice di riferimento si applicherà esclusivamente alle operazioni concluse prima della pertinente data di sostituzione, anche se successive operazioni potrebbero tecnicamente far parte del medesimo contratto. La designazione del sostituto di un indice di riferimento non dovrebbe incidere sui contratti, o sugli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE, che già contengono un’idonea clausola contrattuale di riserva che contempla la cessazione definitiva di un indice di riferimento.

(11)

L’adozione da parte della Commissione di un atto di esecuzione che designa un sostituto di un indice di riferimento non dovrebbe impedire alle parti di un contratto di convenire di applicare un sostituto differente di tale indice di riferimento.

(12)

Gli indici di riferimento e i relativi tassi di riserva convenuti contrattualmente potrebbero, nel corso del tempo, divergere in maniera significativa e inaspettata e, di conseguenza, potrebbero non rispecchiare e più la medesima realtà economica sottostante o condurre a risultati inaccettabili in termini commerciali. Tali casi potrebbero includere l’ampliamento significativo, nel corso del tempo, del divario tra l’indice di riferimento e i tassi di riserva convenuta contrattualmente o situazioni in cui la clausola di riserva convenuta contrattualmente modifica la base dell’indice di riferimento, da un tasso variabile a uno fisso. Trattandosi di una questione che potrebbe affiorare in diversi Stati membri e che spesso sarebbero altresì coinvolte parti contrattuali di Stati membri differenti, occorre adottare un approccio armonizzato in modo da evitare l’incertezza del diritto, contenziosi eccessivi e, di conseguenza, potenziali effetti negativi significativi nel mercato interno o ripercussioni per la stabilità finanziaria in singoli Stati membri o nell’Unione. Ne consegue che il sostituto di un indice di riferimento previsto dall’atto di esecuzione dovrebbe, in presenza di determinate precondizioni, fungere da sostituto laddove le autorità nazionali pertinenti, ad esempio le autorità macroprudenziali, i consigli per il rischio sistemico o le banche centrali, abbiano stabilito che la clausola di riserva originariamente convenuta non rispecchia più la realtà economica che l’indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare o che tale clausola potrebbe costituire una minaccia per la stabilità finanziaria. Le autorità nazionali pertinenti dovrebbero procedere a una valutazione nel momento in cui sono informate da una o più parti potenzialmente interessate della potenziale inadeguatezza di una clausola di riserva comunemente utilizzata. Detta valutazione, tuttavia, non dovrebbe essere effettuata contratto per contratto. Le pertinenti autorità nazionali coinvolte dovrebbero essere tenute a informare la Commissione e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di tale valutazione.

(13)

Le parti contraenti sono responsabili di analizzare il loro accordo contrattuale per determinare le situazioni che una clausola contrattuale di riserva intende coprire. Se dall’interpretazione di un contratto, o di uno strumento finanziario ai sensi della direttiva 2014/65/UE, emerge che le parti non intendevano coprire la cessazione definitiva di un dato indice di riferimento, la sostituzione legale di un indice di riferimento designata a norma del presente regolamento dovrebbe fornire condizioni di sicurezza per affrontare la cessazione definitiva di tale indice di riferimento.

(14)

Dal momento che la sostituzione di un indice di riferimento potrebbe richiedere modifiche dei contratti, o degli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE, che si riferiscono a tali indici di riferimento, qualora tali modifiche siano necessarie ai fini dell’utilizzo o dell’applicazione pratica di tale sostituto di un indice di riferimento, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di definire le corrispondenti modifiche essenziali per garantire la conformità nell’atto di esecuzione.

(15)

Per gli indici di riferimento designati dalla Commissione come critici in uno Stato membro a norma del regolamento (UE) 2016/1011 e laddove la cessazione o la liquidazione di tale indice di riferimento potrebbe comportare perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari in tale Stato membro, la pertinente autorità competente dovrebbe intraprendere le azioni necessarie per evitare tali perturbazioni nel rispetto del proprio diritto nazionale.

(16)

Se uno Stato membro aderisce alla zona euro e una conseguente mancanza di dati per il calcolo di un indice di riferimento nazionale richiede la sostituzione di tale indice di riferimento, dovrebbe essere possibile per detto Stato membro prevedere la transizione da tale indice di riferimento nazionale a un sostituto di quest’ultimo. In tal caso, è opportuno che lo Stato membro interessato tenga conto dello status dei consumatori quali parti contrattuali e garantisca che non siano influenzati negativamente in misura maggiore del necessario da tale transizione.

(17)

Al fine di designare taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi come esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo all’esenzione degli indici di riferimento per valuta estera a pronti per valute non convertibili quando tali indici di riferimento per valuta estera a pronti sono usati per calcolare il valore del pagamento dovuto nell’ambito di contratti derivati su valuta non cedibili. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(18)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la designazione di un sostituto di un indice di riferimento per sostituire tutti i riferimenti a tale indice di riferimento nei contratti, o negli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE, che non sono stati rinegoziati prima della data di applicazione dell’atto di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). La certezza del diritto esige che la Commissione eserciti tali competenze di esecuzione soltanto al verificarsi di eventi attivatori definiti con precisione da cui risulti chiaramente che l’amministrazione e la pubblicazione dell’indice di riferimento da sostituire cesseranno in via definitiva.

(19)

È opportuno che la Commissione eserciti le sue competenze di esecuzione solo nelle situazioni in cui ritiene che la cessazione o la liquidazione dell’indice di riferimento possa comportare effetti negativi tali da produrre perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari o dell’economia reale dell’Unione. Inoltre, la Commissione dovrebbe esercitare le sue competenze di esecuzione solo se è emerso chiaramente che non è possibile ripristinare la rappresentatività dell’indice di riferimento in questione o che l’indice di riferimento cesserà in via definitiva.

(20)

Prima di esercitare le sue competenze di esecuzione per designare un sostituto di un indice di riferimento, la Commissione dovrebbe condurre una consultazione pubblica e tener conto delle raccomandazioni dei pertinenti portatori di interessi, in particolare dei gruppi di lavoro del settore privato che operano sotto l’egida delle autorità pubbliche o della banca centrale. Tali raccomandazioni dovrebbero basarsi su ampie consultazioni pubbliche e conoscenze specialistiche riguardo al tasso sostitutivo più appropriato per l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse in via di cessazione. La Commissione dovrebbe altresì tenere in considerazione le raccomandazioni di altri portatori di interessi pertinenti, tra cui l’autorità competente dell’amministratore dell’indice di riferimento e l’ESMA.

(21)

Al momento dell’adozione del regolamento (UE) 2016/1011 era previsto che entro la fine del 2021 i paesi terzi avrebbero adottato regimi legislativi simili per gli indici di riferimento finanziari e che l’utilizzo nell’Unione, da parte di entità sottoposte a vigilanza, di indici di riferimento di paesi terzi sarebbe stata garantita mediante decisioni di equivalenza adottate dalla Commissione o attraverso il riconoscimento o l’avallo da parte delle autorità competenti. Si sono tuttavia registrati scarsi progressi in tal senso. L’ambito di applicazione del regime di regolamentazione per gli indici di riferimento differisce significativamente nell’Unione e nei paesi terzi. Pertanto, onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno e la disponibilità di indici di riferimento di paesi terzi da utilizzare nell’Unione dopo la fine del periodo transitorio, la Commissione dovrebbe presentare, entro il 15 giugno 2023, una relazione sul riesame dell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 come modificato dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i suoi effetti sull’utilizzo nell’Unione di indici di riferimento di paesi terzi. In tale relazione, la Commissione dovrebbe analizzare le conseguenze dell’ampia portata di tale regolamentazione per gli amministratori e gli utilizzatori di indici di riferimento dell’Unione, anche in relazione all’utilizzo continuativo di indici di riferimento di paesi terzi In particolare, la Commissione dovrebbe valutare se sia necessario modificare ulteriormente il regolamento (UE) 2016/1011 al fine di limitare il suo ambito di applicazione esclusivamente agli amministratori di determinate tipologie di indici di riferimento o agli amministratori i cui indici di riferimento sono ampiamente utilizzati nell’Unione.

(22)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e degli Consiglio (9) è stato modificato recentemente allo scopo di chiarire ai partecipanti al mercato che i contratti stipulati o novati prima dell’inizio dell’applicazione degli obblighi di compensazione o marginazione per i contratti derivati over-the-counter (OTC) che si riferiscono a un indice di riferimento (‘contratti preesistentì) non saranno soggetti a tali obblighi se tali contratti sono modificati per quanto attiene all’indice di riferimento al quale si riferiscono e se tali modifiche sono applicate al solo scopo di attuare o preparare l’attuazione di un sostituto di un indice di riferimento o di introdurre clausole di riserva durante la transizione verso un nuovo indice di riferimento nel quadro di una riforma degli indici di riferimento. Le riforme degli indici di riferimento sono il risultato di flussi di lavoro e iniziative coordinati a livello internazionale con l’obiettivo di riformare gli indici di riferimento per ottemperare ai principi internazionali per gli indici di riferimento finanziari pubblicati dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari. Il regolamento (UE) 2016/1011 impone alle entità sottoposte a vigilanza di redigere e mantenere solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito, nonché di riflettere tali piani nella relazione contrattuale con i clienti. Per agevolare l’osservanza di tali obblighi da parte dei partecipanti al mercato e sostenere l’adozione di misure da parte degli stessi nell’ottica di rafforzare la solidità dei contratti derivati OTC che si riferiscono a indici di riferimento potenzialmente soggetti a riforme, è opportuno modificare ulteriormente il regolamento (UE) n. 648/2012 per precisare che i contratti preesistenti non saranno soggetti a obblighi di compensazione o marginazione se sono modificati al solo scopo di sostituire l’indice di riferimento al quale si riferiscono nel quadro di una riforma degli indici di riferimento.

Pertanto, tale deroga si applica esclusivamente alle modifiche contrattuali che sono necessarie per attuare o preparare l’attuazione di un sostituto di un indice di riferimento in ragione di una riforma degli indici di riferimento o per introdurre clausole di riserva in relazione a un indice di riferimento nell’ottica di rafforzare la solidità dei contratti interessati. Tali modifiche dovrebbero servire a fornire chiarezza ai partecipanti al mercato e non dovrebbero incidere sull’ambito di applicazione degli obblighi di compensazione e marginazione per quanto riguarda le modifiche dei contratti derivati OTC per fini diversi o per quanto riguarda le sostituzioni o le novazioni, come i cambiamenti delle controparti.

(23)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2016/1011 e (UE) n. 648/2012.

(24)

Poiché il LIBOR non sarà più un indice di riferimento critico ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 dal 1o gennaio 2021, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1011

Il regolamento (UE) 2016/1011 è cosi modificato:

1)

all’articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«i)

all’indice di riferimento per valuta estera a pronti designato dalla Commissione in conformità dell’articolo 18 bis, paragrafo 1.»;

2)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

è inserito il punto seguente:

«22 bis)

«indice di riferimento per valuta estera a pronti»: un indice di riferimento che rispecchia il prezzo, espresso in una data valuta, di un’altra valuta o di un paniere di altre valute, per la consegna alla prima data di valuta possibile;»

b)

al punto 24), lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

una sede di negoziazione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE o una sede di negoziazione in un paese terzo per cui la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione alla stregua della quale il quadro giuridico e di vigilanza di tale paese è ritenuto avere effetti equivalenti ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o dell’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo o del Consiglio, o un mercato regolamentato ritenuto essere equivalente ai sensi dell’articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, ma in ogni caso solo in relazione ai dati sulle operazioni relative agli strumenti finanziari;

(*1)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).»;"

3)

nel titolo III, il titolo del capo 2 è sostituito dal seguente:

«Indici di riferimento per i tassi di interesse e indici di riferimento per valuta estera a pronti»;

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Indici di riferimento per valuta estera a pronti

1.   La Commissione può designare un indice di riferimento per valuta estera a pronti che è amministrato da amministratori ubicati al di fuori dell’Unione se sono soddisfatti entrambi i criteri seguenti:

a)

l’indice di riferimento per valuta estera a pronti fa riferimento a un tasso di cambio a pronti della valuta di un paese terzo non liberamente convertibile; e

b)

l’indice di riferimento per valuta estera a pronti è utilizzato su base frequente, sistematica e regolare per salvaguardarsi da fluttuazioni sfavorevoli del tasso di cambio.

2.   Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione effettua una consultazione pubblica per individuare gli indici di riferimento per valuta estera a pronti che soddisfino i criteri di cui al paragrafo 1.

3.   Entro il 15 giugno 2023 la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell’articolo 49 per creare un elenco di indici di riferimento per valuta estera a pronti che soddisfino i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione aggiorna, se del caso, tale elenco.»;

5)

nel titolo III è inserito il capo seguente:

«CAPO 4 BIS

Sostituzione legale di un indice di riferimento

Articolo 23 bis

Ambito di applicazione della sostituzione legale di un indice di riferimento

Il presente capo si applica:

a)

a qualsiasi contratto, o a qualsiasi strumento finanziario ai sensi della direttiva 2014/65/UE, che si riferisca ad un indice di riferimento e sia soggetto al diritto di uno degli Stati membri; e

b)

a qualsiasi contratto le cui parti sono stabilite nell’Unione, che si riferisca ad un indice di riferimento e sia soggetto al diritto di un paese terzo, e laddove tale diritto non preveda la liquidazione ordinata di un indice di riferimento.

Articolo 23 ter

Sostituzione di un indice di riferimento mediante la normativa dell’Unione

1.   Il presente articolo si applica:

a)

agli indici di riferimento designati come critici da un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a) o c);

b)

agli indici di riferimento basati sulla contribuzione di dati laddove la loro cessazione o liquidazione comporti perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari dell’Unione; e

c)

agli indici di riferimento di paesi terzi laddove la loro cessazione o liquidazione comporti perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari o rappresenti un rischio sistemico per il sistema finanziario dell’Unione.

2.   Per un indice di riferimento la Commissione può designare uno o più sostituti, a condizione che si sia verificato uno degli eventi seguenti:

a)

l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui è annunciato che tale indice di riferimento non rispecchia più il mercato o la realtà economica sottostanti; nel caso di un indice di riferimento designato come critico da un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a) o c), l’autorità competente rilascia tale annuncio soltanto qualora, dopo l’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 23, l’indice di riferimento continua a non rispecchia il mercato o la realtà economica sottostanti;

b)

l’amministratore di tale indice di riferimento, o una persona che agisce per conto di tale amministratore, ha rilasciato una dichiarazione pubblica, o tale dichiarazione pubblica à stata resa o tali informazioni sono state pubblicate, in cui è annunciato che tale amministratore procederà alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento o cesserà di fornire, in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato, tale indice di riferimento, ovvero determinate scadenze o valute per le quali tale indice è calcolato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento.

c)

l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento o qualsiasi soggetto con autorità su tale amministratore in materia di insolvenza o risoluzione ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si dichiara che l’amministratore darà avvio alla liquidazione ordinata dell’indice di riferimento o cesserà di fornire in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato tale indice di riferimento, ovvero determinate scadenze o valute per le quali tale indice è calcolato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l’indice di riferimento; o

d)

l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento revoca o sospende l’autorizzazione a norma dell’articolo 35 o il riconoscimento a norma dell’articolo 32, paragrafo 8, o richiede la cessazione dell’avallo a norma dell’articolo 33, paragrafo 6, a condizione che, al momento della revoca, della sospensione o della cessazione dell’avallo, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento, e l’amministratore di tale indice di riferimento darà avvio alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento o cesserà di fornire in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato tale indice di riferimento o determinate scadenze o valute per le quali tale indice di riferimento è calcolato,.

3.   Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, il sostituto di un indice di riferimento sostituisce tutti i riferimenti all’indice di riferimento in questione nei contratti e negli strumenti finanziari di cui all’articolo 23 bis, qualora tali contratti e strumenti finanziari non contengano:

a)

nessuna clausola di riserva; o

b)

nessuna clausola di riserva adeguata;

4.   Ai fini del paragrafo 3, lettera b), una clausola di riserva è considerata inadeguata se:

a)

non contempla un sostituto permanente dell’indice di riferimento in via di cessazione; o

b)

la sua applicazione richiede un ulteriore consenso da parte di terzi che è stato negato; o

c)

prevede un sostituto dell’ indice di riferimento che non rispecchia più, oppure lo fa con differenze significative, il mercato o la realtà economica sottostanti che l’indice di riferimento in via di cessazione intende misurare, e la sua applicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria.

5.   Il sostituto di un indice di riferimento concordato come un tasso contrattuale di riserva non rispecchia più, oppure lo fa con differenze significative, il mercato o la realtà economica sottostanti che l’indice di riferimento in via di cessazione intende misurare, e la sua applicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria, qualora;

a)

ciò sia stato stabilito dall’autorità nazionale pertinente, sulla base di una valutazione orizzontale di uno specifico tipo di accordo contrattuale effettuata a seguito di una richiesta motivata di almeno una parte interessata, e previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi;

b)

a seguito di una valutazione in conformità della lettera a), una delle parti del contratto o dello strumento finanziario si è opposta alla clausola di riserva convenuta contrattualmente al più tardi tre mesi prima della cessazione dell’indice di riferimento; e

c)

a seguito di un’obiezione a norma della lettera b), le parti del contratto o dello strumento finanziario non hanno concordato una alternativa al più tardi un giorno lavorativo prima della cessazione dell’indice di riferimento in questione.

6.   Ai fini del paragrafo 4, lettera c), l’autorità nazionale pertinente informa senza indebito ritardo la Commissione e l’ESMA della propria valutazione di cui al paragrafo 5, lettera a). Qualora la valutazione possa ripercuotersi su entità in più di uno Stato membro, le autorità competenti di tutti tali Stati membri effettuano congiuntamente la valutazione.

7.   Gli Stati membri designano un’autorità pertinente che sia in grado di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 5, lettera a). Gli Stati membri informano la Commissione e l’ESMA delle autorità pertinenti designate a norma del presente paragrafo entro il 14 agosto 2021.

8.   La Commissione adotta atti di esecuzione per designare uno o più sostituti di un indice di riferimento secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 50, paragrafo 2, se si è verificato uno qualsiasi degli eventi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

9.   Un atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 include quanto segue:

a)

uno o più sostituti di un indice di riferimento;

b)

l’adeguamento dello spread, compreso il metodo per determinare tale adeguamento, da applicare al sostituto di un indice di riferimento in via di cessazione alla data della sostituzione per ciascun termine specifico, al fine di tenere conto degli effetti della transizione o del passaggio dall’indice di riferimento da liquidare alla sua sostituzione;

c)

le corrispondenti modifiche essenziali per garantire la conformità legate all’uso o all’applicazione di un sostituto di un indice di riferimento e ragionevolmente necessarie in tal senso; e

d)

la data a decorrere dalla quale si applicano il sostituto o i sostituti di un indice di riferimento.

10.   In sede di adozione di un atto di esecuzione di cui al paragrafo 8, la Commissione tiene presenti le raccomandazioni disponibili concernenti il sostituto di un indice di riferimento, le corrispondenti modifiche per garantirne la conformità e l’adeguamento dello spread fatti dalla banca centrale competente per l’area monetaria in cui l’indice di riferimento è in via di liquidazione, o da un gruppo di lavoro su un tasso di riferimento alternativo che opera sotto l’egida delle autorità pubbliche o della banca centrale. Prima di adottare l’atto di esecuzione, la Commissione effettua una consultazione pubblica e tiene in considerazione le raccomandazioni di altri portatori di interessi, comprese l’autorità competente dell’amministratore dell’indice di riferimento e l’ESMA.

11.   In deroga al paragrafo 5, lettera c), del presente articolo, un sostituto di un indice di riferimento designato dalla Commissione a norma del paragrafo 2 del presente articolo non si applica laddove tutte le parti o la maggioranza richiesta delle parti di un contratto o di uno strumento finanziario di cui all’articolo 23 bis, abbiano concordato di applicare un diverso sostituto di un indice di riferimento, prima o dopo la data di applicazione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

Articolo 23 quater

Sostituzione di un indice di riferimento mediante la normativa nazionale

1.   L’autorità nazionale competente di uno Stato membro in cui è ubicata la maggior parte dei contributori di dati può designare uno o più sostituti di un indice di riferimento di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), a condizione che si sia verificato uno degli eventi seguenti:

a)

l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si annuncia che tale indice di riferimento non rispecchia più il mercato o la realtà economica sottostanti; l’autorità competente rilascia tale annuncio soltanto qualora, dopo l’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 23, l’indice di riferimento continua a non rispecchia il mercato o la realtà economica sottostanti;

b)

l’amministratore di tale indice di riferimento, o una persona che agisce per conto di tale amministratore, ha rilasciato una dichiarazione pubblica, o tale dichiarazione pubblica à stata resa o tali informazioni sono state pubblicate, in cui è annunciato che tale amministratore procederà alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento o cesserà di fornire in via definitiva, o per un periodo di tempo illimitato, tale indice di riferimento, ovvero determinate scadenze o valute per le quali tale indice di riferimento è calcolato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento.

c)

l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento o qualsiasi soggetto con autorità su tale amministratore in materia di insolvenza o risoluzione ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si dichiara che tale amministratore procederà alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento o cesserà di fornire in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato tale indice di riferimento, ovvero determinate scadenze o valute per le quali tale indice di riferimento è calcolato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento; o

d)

l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento revoca o sospende l’autorizzazione a norma dell’articolo 35 a condizione che, al momento della revoca o della sospensione, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento e l’amministratore darà inizio alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento, o cesserà di fornire in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato tale indice di riferimento, o determinate scadenze o valute per le quali tale indice di riferimento è calcolato.

2.   Qualora uno Stato membro designi uno o più sostituti di un indice di riferimento conformemente al paragrafo 1, l’autorità competente di tale Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e l’ESMA.

3.   Il sostituto di un indice di riferimento sostituisce tutti i riferimenti all’indice di riferimento in questione nei contratti e negli strumenti finanziari di cui all’articolo 23 bis, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

tali contratti o strumenti finanziari si riferiscono all’indice di riferimento in via di cessazione alla data in cui la normativa nazionale che designa il sostituto di un indice di riferimento diviene applicabile; e

b)

tali contratti o strumenti finanziari non prevedono clausole di riserva o includono una clausola di riserva che non contempla un sostituto permanente dell’indice di riferimento in via di cessazione.

4.   Un sostituto di un indice di riferimento designato da un’autorità competente a norma del paragrafo 1 del presente articolo non si applica laddove tutte le parti o la maggioranza richiesta delle parti di un contratto o di uno strumento finanziario di cui all’articolo 23 bis, abbiano concordato di applicare un diverso sostituto di un indice di riferimento prima o dopo l’entrata in vigore delle disposizioni pertinenti della normativa nazionale.»;

6)

all’articolo 28, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le entità sottoposte a vigilanza, diverse dall’amministratore di cui al paragrafo 1, che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali sarebbe sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all’autorità competente dietro richiesta di quest’ultima e senza indebiti ritardi e li riflettono nella loro relazione contrattuale con i clienti.»;

7)

all’articolo 29 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Un’entità sottoposta a vigilanza può altresì utilizzare il sostituto di un indice di riferimento designato conformemente all’articolo 23 ter o all’articolo 23 quater.»;

8)

l’articolo 49 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 ter.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 13 febbraio 2021.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   La delega di potere di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 18 bis, paragrafo 3, e dell’articolo 54, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

9)

all’articolo 51, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   A meno che la Commissione non abbia adottato una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 30, paragrafi 2 o 3, o a meno che un amministratore non sia stato riconosciuto come tale ai sensi dell’articolo 32, o un indice di riferimento non sia stato avallato ai sensi dell’articolo 33, l’utilizzo nell’Unione da parte di entità sottoposte a vigilanza di un indice di riferimento di paesi terzi è autorizzato solo per gli strumenti finanziari, i contratti finanziari e le misurazioni dei risultati di un fondo di investimento che sono già riferiti a tale indice di riferimento o che aggiungono un rimando a tale indice di riferimento da prima del 31 dicembre 2023.

Il primo comma non si applica agli indici di riferimento forniti da amministratori che si trasferiscono dall’Unione in un paese terzo durante il periodo transitorio. L’autorità competente informa al riguardo l’ESMA in conformità all’articolo 35. L’ESMA redige un elenco degli indici di riferimento di paesi terzi ai quali non si applica il primo comma.»;

10)

all’articolo 54, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Entro il 15 giugno 2023 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo continuativo, da parte delle entità sottoposte a vigilanza, di indici di riferimento di paesi terzi, nonché sulle potenziali carenze del quadro attuale. Tale relazione valuta in particolare se sia necessario modificare il presente regolamento al fine di ridurre l’ambito di applicazione alla fornitura di determinate tipologie di indici di riferimento o alla fornitura di indici di riferimento ampiamente utilizzati nell’Unione ed è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 49 entro il 15 giugno 2023 per prorogare il periodo transitorio di cui all’articolo 51, paragrafo 5, al più tardi fino al 31 dicembre 2025, se la relazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo dimostra che, in caso contrario, l’utilizzo continuativo nell’Unione, da parte di entità sottoposte a vigilanza, di determinati indici di riferimento di paesi terzi sarebbe gravemente compromesso o costituirebbe una minaccia per la stabilità finanziaria.».

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012

L’articolo 13 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13 bis

Modifiche dei contratti preesistenti ai fini dell’attuazione delle riforme degli indici di riferimento

1.   Le controparti possono continuare ad applicare le procedure di gestione dei rischi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, in vigore al 13 febbraio 2021 per quanto riguarda contratti derivati OTC che non sono compensati mediante controparte centrale e che sono stati stipulati o novati prima della data in cui prende effetto l’obbligo di disporre di procedure di gestione dei rischi in essere ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, se, dopo il 13 febbraio 2021, tali contratti sono successivamente modificati o novati al solo scopo di sostituire l’indice di riferimento o di introdurre una clausola di riserva in relazione a qualsiasi indice di riferimento cui il contratto si riferisce.

2.   I contratti che sono stati stipulati o novati prima della data in cui prende effetto l’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 4, e che, dopo il 13 febbraio 2021 sono successivamente modificati o novati al solo scopo di sostituire l’indice di riferimento o di introdurre clausole di riserva in relazione a qualsiasi indice di riferimento cui il contratto si riferisce, non sono per tale motivo soggetti all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano solo ai contratti derivati OTC la cui modifica o novazione:

a)

è necessaria al fine di sostituire un indice di riferimento nel contesto di una riforma degli indici di riferimento;

b)

non modifica la sostanza economica o il fattore di rischio rappresentato dal riferimento a un indice di riferimento in tale contratto; e

c)

non include altre modifiche dei termini giuridici del contratto che non è collegato all’indice di riferimento cui si riferisce e, quindi, può modificare il contratto in modo tale da imporre di fatto che sia considerato come un nuovo contratto.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2021

Per il Parlamento europeo

Il president

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 366 del 30.10.2020, pag. 4.

(2)  GU C 10 dell’11.1.2021, pag. 35.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 febbraio 2021.

(4)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

(5)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(6)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).


Top