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Document 22021D0036

Decisione n. 3/2020 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 16 dicembre 2020 relativa al sistema di tariffazione sui veicoli applicabile in Svizzera a decorrere dal 1o luglio 2021 [2021/36]

C/2020/9212

OJ L 15, 18.1.2021, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/36/oj

18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 15/48


DECISIONE n. 3/2020 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA

del 16 dicembre 2020

relativa al sistema di tariffazione sui veicoli applicabile in Svizzera a decorrere dal 1o luglio 2021 [2021/36]

IL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (1) (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 40, paragrafo 6, e l’articolo 52, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 40 dell’accordo, dal 1o gennaio 2001 la Svizzera riscuote una tariffa non discriminatoria sui veicoli per i costi cui danno origine («tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni»). Tale tariffa è differenziata in base a tre categorie di norme sulle emissioni (classi EURO).

(2)

A tal fine l’accordo fissa, all’articolo 40, paragrafi 2 e 4, la media ponderata delle tariffe, la tariffa massima per la categoria di veicoli più inquinanti nonché la differenza massima di tariffe tra una categoria e l’altra.

(3)

A norma dell’articolo 40, paragrafo 6, dell’accordo, il Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera determina la ponderazione in base ad esami biennali, per tenere conto dell’evoluzione della struttura del parco veicoli in circolazione in Svizzera e dell’evoluzione delle norme EURO. Tenuto conto dell’ammodernamento del parco veicoli in circolazione in Svizzera, che fa sì che un numero crescente di veicoli sia conforme alle norme EURO più recenti, è opportuno adattare la ripartizione delle categorie di norme EURO in modo tale che la classe di emissione meno inquinante EURO VI rimanga nella categoria tariffaria meno cara e le classi di emissione EURO IV e V siano inserite nella categoria tariffaria più cara.

(4)

Per le medesime ragioni, è altresì opportuno eliminare la riduzione del 10 % rispetto al livello della relativa categoria tariffaria, prevista dalla decisione n. 1/2011 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera (2), che si applica ai veicoli delle classi di emissione EURO II ed EURO III che sono dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato,

DECIDE:

Articolo 1

La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per un veicolo che ha un peso totale effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre un tragitto di 300 km ammonta a:

372,00 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 1,

322,80 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 2,

273,60 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 3.

Articolo 2

La categoria tariffaria 1 si applica a tutti i veicoli ammessi alla circolazione prima dell’entrata in vigore della norma EURO VI.

La categoria tariffaria 3 si applica ai veicoli della classe di emissione EURO VI.

Articolo 3

La decisione n. 1/2011 è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2021.

Fatto a Berna, il 16 dicembre 2020

Per la Confederazione Svizzera

Il presidente

Peter FÜGLISTALER

Per l’Unione europea

La capo della delegazione dell’Unione europea

Elisabeth WERNER


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

(2)  Decisione n. 1/2011 del Comitato dei trasporti terrestri CE/Svizzera, del 10 giugno 2011, concernente la concessione di una riduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per i veicoli delle classi di emissione EURO II e III dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato (GU L 193 del 23.7.2011, pag. 52).


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