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Document 32020R2151
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2151 of 17 December 2020 laying down rules on harmonised marking specifications on single-use plastic products listed in Part D of the Annex to Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione del 17 dicembre 2020 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione del 17 dicembre 2020 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/9199
GU L 428 del 18.12.2020, p. 57–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2020
18.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 428/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2151 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2020
che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva (UE) 2019/904 stabilisce prescrizioni generali applicabili alla marcatura di determinati prodotti di plastica monouso che spesso sono smaltiti in modo inadeguato. Scopo della marcatura è informare i consumatori sulla presenza di plastica nei prodotti, sui metodi di smaltimento dei rifiuti da evitare per i prodotti in questione e sull’impatto ambientale derivante dalla dispersione dei rifiuti o da altri metodi inappropriati di smaltimento dei rifiuti dei prodotti. |
(2) |
A norma della direttiva (UE) 2019/904, la Commissione è tenuta a stabilire specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D del suo allegato. Le specifiche armonizzate relative all’ubicazione, alle dimensioni e al progetto grafico della marcatura dovrebbero tenere conto dei diversi gruppi di prodotti contemplati. Per garantire che ciascun elemento della marcatura sia pienamente visibile, occorre specificare il formato, i colori, la risoluzione minima e le dimensioni dei caratteri da utilizzare. |
(3) |
La Commissione ha esaminato le marcature esistenti individuate mediante un’indagine online presso i portatori di interessi e una panoramica del mercato, al fine di comprendere il meccanismo di valutazione e i requisiti delle marcature e il loro impatto. |
(4) |
La Commissione ha consultato gruppi rappresentativi di consumatori e ha effettuato una prova sul campo per accertarsi che le marcature siano efficaci e facilmente comprensibili e non contengano informazioni fuorvianti. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Imballaggio
Ai fini del presente regolamento, per «imballaggio» si intende l’imballaggio per la vendita e l’imballaggio multiplo quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Articolo 2
Specifiche di marcatura armonizzate
1. Le specifiche di marcatura armonizzate per gli assorbenti igienici, per i tamponi e per gli applicatori di tamponi figurano nell’allegato I.
2. Le specifiche di marcatura armonizzate per le salviette umidificate, ossia le salviette pre-umidificate per l’igiene personale e per uso domestico, figurano nell’allegato II.
3. Le specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti del tabacco con filtro e i filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con i prodotti del tabacco figurano nell’allegato III.
4. Le specifiche di marcatura armonizzate per le tazze per bevande figurano nell’allegato IV.
Articolo 3
Lingue
La dicitura della marcatura è riportata nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui il prodotto in plastica monouso è immesso sul mercato.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.
(2) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(3) Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
ALLEGATO I
Specifiche armonizzate di marcatura per gli assorbenti igienici, i tamponi e gli applicatori di tamponi
1.
Gli imballaggi degli assorbenti igienici con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la marcatura stampata seguente:
Nota |
: |
la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura. |
In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura dell’imballaggio degli assorbenti igienici immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.
2.
Gli imballaggi dei tamponi e degli applicatori dei tamponi con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la marcatura stampata seguente:
Nota |
: |
la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura. |
In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura dell’imballaggio dei tamponi e degli applicatori dei tamponi immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.
3.
Le marcature di cui ai punti 1 e 2 devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente punto.
a) |
Ubicazione della marcatura La marcatura è posta orizzontalmente sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, a seconda di dove sia più chiaramente visibile. Se le sue dimensioni minime non consentono di posizionarla interamente sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, la marcatura può essere posta in parte su due lati dell’imballaggio, ad esempio sulla superficie superiore e quella anteriore o sulla superficie anteriore e quella laterale, a seconda di dove sia più chiaramente visibile. Qualora non sia possibile posizionarla orizzontalmente a causa della forma o delle dimensioni dell’imballaggio, la marcatura può essere ruotata di 90° e collocata verticalmente. I riquadri che contengono la marcatura non devono essere separati. All’atto dell’apertura dell’imballaggio conformemente alle istruzioni, la marcatura non dovrebbe essere strappata o resa illeggibile. |
b) |
Dimensioni della marcatura La marcatura è composta da due riquadri rosso e blu di dimensioni uguali, posti uno accanto all’altro, e da un riquadro nero rettangolare contenente la dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» posto sotto i due riquadri di dimensioni uguali. Il rapporto tra altezza e lunghezza della marcatura è di 1:2. Se la superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio sul quale è apposta la marcatura è inferiore a 65 cm2, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). In tutti gli altri casi, la marcatura copre almeno il 6 % della superficie su cui è collocata. La dimensione massima richiesta della marcatura è pari a 3 cm × 6 cm (18 cm2). |
c) |
Progetto grafico della marcatura Il progetto grafico della marcatura è riprodotto senza aggiungere effetti, regolare i colori, ritoccare o ampliare lo sfondo. La marcatura è riprodotta con una risoluzione minima di 300 dpi (punti per pollice) quando è stampata in formato reale. La marcatura è delimitata da una sottile linea bianca. La dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è compresa tra 5 e 14 pt. Se la dicitura è tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri, la dicitura tradotta è posta immediatamente sotto la marcatura o all’interno del riquadro nero rettangolare sotto la dicitura nella prima lingua, e, in entrambi i casi, deve essere chiaramente visibile. In casi eccezionali dovuti a vincoli di spazio sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, la dicitura tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri può essere apposta altrove sull’imballaggio il più vicino possibile alla marcatura e dove è chiaramente visibile. La dicitura tradotta è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è compresa tra 5 e 14 pt. Quando la dicitura nelle lingue aggiuntive è riportata nel riquadro rettangolare nero, sono ammesse deroghe alle dimensioni massime della marcatura richieste. Devono essere utilizzati i colori caratterizzati dai seguenti codici di colore:
|
ALLEGATO II
Specifiche di marcatura armonizzate per le salviette umidificate
1.
Gli imballaggi delle salviette umidificate (ossia salviette pre-umidificate per l’igiene personale e per uso domestico) con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la marcatura stampata seguente:
Nota |
: |
la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura. |
In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura dell’imballaggio delle salviette umidificate immesse sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.
2.
La marcatura deve soddisfare le prescrizioni di cui al presente punto.
a) |
Ubicazione della marcatura La marcatura è posta orizzontalmente sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, a seconda di dove sia più chiaramente visibile. Se le sue dimensioni minime non consentono di posizionarla interamente sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, la marcatura può essere posta in parte su due lati dell’imballaggio, ad esempio sulla superficie superiore e quella anteriore o sulla superficie anteriore e quella laterale, a seconda di dove sia più chiaramente visibile. Qualora non sia possibile posizionarla orizzontalmente a causa della forma o delle dimensioni dell’imballaggio, la marcatura può essere ruotata di 90° e collocata verticalmente. I riquadri che contengono la marcatura non devono essere separati. All’atto dell’apertura dell’imballaggio conformemente alle istruzioni, la marcatura non dovrebbe essere strappata o resa illeggibile. |
b) |
Dimensioni della marcatura La marcatura è composta da due riquadri rosso e blu di dimensioni uguali, posti uno accanto all’altro, e da un riquadro nero rettangolare contenente la dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» posto sotto i due riquadri di dimensioni uguali. Il rapporto tra altezza e lunghezza della marcatura è di 1:2. Se la superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio sul quale è apposta la marcatura è inferiore a 65 cm2, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). In tutti gli altri casi, la marcatura copre almeno il 6 % della superficie su cui è collocata. La dimensione massima richiesta della marcatura è pari a 3 cm × 6 cm (18 cm2). |
c) |
Progetto grafico della marcatura Il progetto grafico della marcatura è riprodotto senza aggiungere effetti, regolare i colori, ritoccare o ampliare lo sfondo. La marcatura è riprodotta con una risoluzione minima di 300 dpi (punti per pollice) quando è stampata in formato reale. La marcatura è delimitata da una sottile linea bianca. La dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è compresa tra 5 e 14 pt. Se la dicitura è tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri, la dicitura tradotta è posta immediatamente sotto la marcatura o all’interno del riquadro nero rettangolare sotto la dicitura nella prima lingua, e, in entrambi i casi, deve essere chiaramente visibile. In casi eccezionali dovuti a vincoli di spazio sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, la dicitura tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri può essere apposta altrove sull’imballaggio il più vicino possibile alla marcatura e dove è chiaramente visibile. La dicitura tradotta è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è compresa tra 5 e 14 pt. Quando la dicitura nelle lingue aggiuntive è riportata nel riquadro rettangolare nero, sono ammesse deroghe alle dimensioni massime della marcatura richieste. Devono essere utilizzati i colori caratterizzati dai seguenti codici di colore:
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ALLEGATO III
Specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti del tabacco con filtro e i filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con prodotti del tabacco
1.
La confezione unitaria quale definita all’articolo 2, punto 30, della direttiva 2014/40/CE («confezione unitaria») e l’imballaggio esterno quale definito all’articolo 2, punto 29, della stessa direttiva («imballaggio esterno») per i prodotti del tabacco con filtro con superficie pari o superiore a 10 cm2 e gli imballaggi dei filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con prodotti del tabacco con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la dicitura stampata seguente:
Nota |
: |
la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura. |
In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura delle confezioni unitarie e dell’imballaggio esterno dei prodotti del tabacco con filtro e dell’imballaggio dei filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con prodotti del tabacco immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.
2.
La marcatura deve soddisfare le prescrizioni di cui al presente punto.
a) |
Ubicazione della marcatura
|
ALLEGATO IV
Specifiche di marcatura armonizzate per tazze e bicchieri per bevande
1.
Le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati parzialmente in plastica recano la seguente dicitura stampata:
Nota |
: |
la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura. |
In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura delle tazze e dei bicchieri per bevande fabbricati in parte in plastica immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.
2.
Le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati interamente in plastica recano la marcatura stampata o la marcatura incisa/in rilievo seguente:
Nota |
: |
la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Il suo unico scopo è creare un contrasto con la pagina bianca. |
In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura delle tazze e dei bicchieri per bevande fabbricati interamente in plastica immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.
Nota |
: |
la linea nera intorno alla la marcatura non ne fa parte. Il suo unico scopo è creare un contrasto con la pagina bianca. |
3.
La marcatura delle tazze e dei bicchieri per bevande fabbricati parzialmente in plastica deve essere conforme alle prescrizioni di cui al presente punto.
a) |
Ubicazione della marcatura
|
b) |
Dimensioni della marcatura La marcatura è composta da due riquadri rosso e blu di dimensioni uguali, posti uno accanto all’altro, e da un riquadro nero rettangolare contenente la dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» posto sotto i due riquadri di dimensioni uguali. Il rapporto tra altezza e lunghezza della marcatura è di 1:2. Per le tazze e i bicchieri con un volume inferiore a 500 ml, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Per le tazze e i bicchieri con un volume pari o superiore a 500 ml, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2). |
c) |
Progetto grafico della marcatura Il progetto grafico della marcatura è riprodotto senza aggiungere effetti, regolare i colori, ritoccare o ampliare lo sfondo. La marcatura è riprodotta con una risoluzione minima di 300 dpi (punti per pollice) quando è stampata in formato reale. La marcatura è delimitata da una sottile linea bianca. La dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è di almeno 5 pt per le tazze e i bicchieri con un volume inferiore a 500 ml e di 6 pt per le tazze e i bicchieri con un volume pari o superiore a 500 ml. Se la dicitura è tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri, la dicitura tradotta è posta immediatamente sotto la marcatura o all’interno del riquadro nero rettangolare sotto la dicitura nella prima lingua, e, in entrambi i casi, deve essere chiaramente visibile. In casi eccezionali dovuti a vincoli di spazio sulla superficie esterna della tazza/del bicchiere, la dicitura tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri può essere apposta altrove sulla tazza/sul bicchiere il più vicino possibile alla marcatura e dove è chiaramente visibile. La dicitura tradotta è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è di almeno 5 pt per le tazze e i bicchieri con un volume inferiore a 500 ml e di 6 pt per le tazze e i bicchieri con un volume pari o superiore a 500 ml. Quando la dicitura nelle lingue aggiuntive è apposta nel riquadro rettangolare nero, sono ammesse deroghe alle dimensioni massime della marcatura richieste. Devono essere utilizzati i colori caratterizzati dai seguenti codici di colore:
|
4.
La marcatura delle tazze e dei bicchieri fabbricati interamente in plastica deve essere conforme alle prescrizioni di cui al presente punto.
a) |
Ubicazione della marcatura
|
b) |
Dimensioni della marcatura La marcatura è rettangolare e il rapporto tra altezza e lunghezza è di 1:2. Per le tazze e i bicchieri con un volume inferiore a 500 ml, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Per le tazze e i bicchieri con un volume pari o superiore a 500 ml, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2). |
c) |
Progetto grafico della marcatura
|