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Document 32020R0873

Regolamento (EU) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19

PE/18/2020/REV/1

GU L 204 del 26.6.2020, p. 4–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/873/oj

26.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 204/4


REGOLAMENTO (EU) 2020/873 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2020

che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce, insieme alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il quadro di regolamentazione prudenziale per gli enti creditizi e le imprese di investimento («enti») che operano nell’Unione. Adottato all’indomani della crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008, e ampiamente basato sulle norme internazionali concordate nel 2010 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS), tale quadro di regolamentazione prudenziale, noto come quadro di Basilea III, ha contribuito a rafforzare la resilienza degli enti che operano nell’Unione e a renderli più preparati ad affrontare potenziali difficoltà, comprese le difficoltà derivanti da eventuali crisi future.

(2)

Dalla sua entrata in vigore il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato più volte modificato per ovviare alle carenze residue del quadro di regolamentazione prudenziale e per attuare alcuni elementi ancora in sospeso della riforma globale dei servizi finanziari che sono essenziali per garantire la resilienza degli enti. Tra tali modifiche, il regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto sui fondi propri dell’introduzione dell’International Financial Reporting Standard - Strumenti finanziari (IFRS 9). Il regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 il requisito di una copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate, i cosiddetti livelli minimi di accantonamento prudenziale.

(3)

Inoltre, il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 alcuni degli elementi finali del quadro di Basilea III. Tali elementi comprendono, tra l’altro, una nuova definizione del coefficiente di leva finanziaria e una riserva del coefficiente di leva finanziaria, entrambi i quali impediscono agli enti di aumentare eccessivamente la leva finanziaria, nonché disposizioni per il trattamento prudenziale più favorevole di talune attività sotto forma di software e per il trattamento più favorevole di determinati prestiti garantiti da pensioni o stipendi, un fattore di sostegno riveduto per i prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) («fattore di sostegno alle PMI») e una nuova rettifica dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali («fattore di sostegno alle infrastrutture»).

(4)

Il grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 e le misure eccezionali di contenimento hanno avuto un impatto di vasta portata sull’economia. Le imprese si trovano ad affrontare perturbazioni delle catene di approvvigionamento, chiusure temporanee e una riduzione della domanda, mentre le famiglie devono far fronte alla disoccupazione e a un calo del reddito. Le autorità pubbliche a livello dell’Unione e degli Stati membri hanno adottato azioni risolute per sostenere le famiglie e le imprese solvibili a far fronte al rallentamento grave ma temporaneo dell’attività economica e alle carenze di liquidità che ne derivano.

(5)

Gli enti avranno un ruolo centrale nel contribuire alla ripresa. Al tempo stesso, risentiranno probabilmente del deterioramento della situazione economica. L’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e le autorità competenti hanno fornito sostegno temporaneo agli enti in termini di capitale e liquidità e sul fronte operativo per garantire che possano continuare a svolgere il loro ruolo nel finanziamento dell’economia reale nonostante un contesto più difficile. In particolare, la Commissione, la Banca centrale europea e l’ABE hanno fatto chiarezza sull’applicazione della flessibilità già insita nel regolamento (UE) n. 575/2013 elaborando interpretazioni e orientamenti sull’applicazione del quadro prudenziale nel contesto della COVID-19. Tali orientamenti comprendono la comunicazione interpretativa della Commissione del 28 aprile 2020 sull’applicazione dei quadri contabili e prudenziali per agevolare i prestiti bancari nell’UE - Sostegno alle imprese e alle famiglie nella pandemia di COVID-19. In risposta alla pandemia di COVID-19, il BCBS ha inoltre previsto una certa flessibilità nell’applicazione delle norme internazionali.

(6)

È importante che gli enti impieghino il proprio capitale laddove è più necessario e che il quadro di regolamentazione dell’Unione li agevoli a tal fine, assicurando nel contempo che gli enti agiscano con prudenza. Oltre alla flessibilità già prevista dalle norme vigenti, modifiche mirate dei regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 garantirebbero che il quadro di regolamentazione prudenziale interagisca armoniosamente con le varie misure che affrontano la pandemia di COVID-19.

(7)

Le circostanze eccezionali della pandemia di COVID-19 e la portata senza precedenti delle sfide ad essa connesse richiedono un’azione immediata per assicurare che gli enti siano in grado di convogliare in modo efficace i finanziamenti ad imprese e famiglie e per attenuare lo shock economico causato dalla pandemia di COVID-19.

(8)

Le garanzie fornite nel contesto della pandemia di COVID-19 da governi nazionali o altri soggetti pubblici, che sono considerati equivalenti dal punto di vista del merito creditizio in base al metodo standardizzato per il rischio di credito di cui alla parte terza del regolamento (UE) n. 575/2013, sono comparabili, per quanto riguarda i loro effetti di attenuazione del rischio, alle garanzie fornite dalle agenzie ufficiali per il credito all’esportazione di cui all’articolo 47 quater del regolamento (UE) n. 575/2013. È pertanto giustificato allineare i requisiti di copertura minima per le esposizioni deteriorate che beneficiano di garanzie concesse da governi nazionali o altri soggetti pubblici a quelli per le esposizioni deteriorate che beneficiano di garanzie concesse da agenzie ufficiali per il credito all’esportazione.

(9)

Nel contesto della pandemia di COVID-19 sono emersi elementi che dimostrano che, in una situazione di crisi, potrebbe rivelarsi essenziale la possibilità di escludere temporaneamente determinate esposizioni verso le banche centrali dal calcolo della misura dell’esposizione complessiva di un ente, come stabilito all’articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 quale modificato dal regolamento (UE) 2019/876. Tuttavia, il potere discrezionale di escludere dette esposizioni diviene applicabile solo dal 28 giugno 2021. Prima di tale data, pertanto, le autorità competenti non potrebbero avvalersi dello strumento in questione per far fronte all’aumento delle esposizioni verso le banche centrali previsto come conseguenza delle misure di politica monetaria adottate per attenuare l’impatto economico della pandemia di COVID-19. Inoltre, l’efficacia di questo strumento sembra essere ostacolata dalla ridotta flessibilità derivante dal meccanismo di compensazione connesso a tali esclusioni temporanee, che limiterebbe la capacità degli enti di aumentare le esposizioni verso le banche centrali in una situazione di crisi. Ciò potrebbe in ultima analisi indurre un ente a ridurre il livello dei prestiti alle famiglie e alle imprese. Pertanto, al fine di evitare conseguenze indesiderate connesse al meccanismo di compensazione e garantire l’efficacia di tale esclusione di fronte a possibili shock e crisi futuri, risulta opportuno modificare il meccanismo di compensazione. Inoltre, al fine di garantire che tale potere discrezionale sia disponibile nel corso dell’attuale pandemia di COVID-19, è opportuno avere la possibilità di escludere temporaneamente alcune esposizioni verso le banche centrali già prima che il requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 diventi applicabile il 28 giugno 2021. In attesa dell’applicazione delle disposizioni modificate sul calcolo del coefficiente di leva finanziaria introdotte dal regolamento (UE) 2019/876, l’articolo 429 bis dovrebbe continuare ad applicarsi nella forma introdotta dal regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione (11).

(10)

Nel 2017 il BCBS ha riveduto il calcolo del valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli acquisti e delle vendite standardizzati in attesa di regolamento al fine di garantire che il trattamento rifletta correttamente l’effetto leva intrinseco a tali negoziazioni e che eventuali differenze contabili non incidano sul calcolo tra enti con posizioni comparabili. Nell’Unione la revisione è stata introdotta dal regolamento (UE) 2019/876. Tuttavia, questo trattamento più favorevole è applicabile solo dal 28 giugno 2021. Pertanto, dato che il calcolo riveduto rispecchierebbe il reale effetto leva di un’operazione in modo più appropriato e, nel contempo, aumenterebbe la capacità di un ente di erogare prestiti e assorbire le perdite nel contesto della pandemia di COVID-19, gli enti dovrebbero avere la possibilità di applicare temporaneamente il calcolo riveduto prima che la disposizione introdotta dal regolamento (UE) 2019/876 diventi applicabile a tutti gli enti dell’Unione.

(11)

Dal 1o gennaio 2018 molti enti che operano nell’Unione sono soggetti all’IFRS 9. In linea con le norme internazionali adottate dal BCBS, il regolamento (UE) 2017/2395 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 disposizioni transitorie per attenuare l’impatto negativo potenzialmente significativo sul capitale primario di classe 1 degli enti derivante dal trattamento contabile delle perdite attese su crediti ai sensi dell’IFRS 9.

(12)

L’applicazione dell’IFRS 9 durante la recessione economica causata dalla pandemia di COVID-19 potrebbe comportare un aumento repentino e significativo degli accantonamenti per perdite attese su crediti, in quanto per molte esposizioni potrebbe essere necessario calcolare tali perdite lungo tutta la loro vita. Il BCBS, l’ABE e l’ESMA hanno chiarito che gli enti non dovrebbero applicare meccanicamente i loro approcci abituali alle perdite attese sui crediti in situazioni eccezionali come la pandemia di COVID-19, ma dovrebbero piuttosto ricorrere alla flessibilità intrinseca all’IFRS 9, ad esempio per dare il giusto peso alle tendenze economiche di lungo periodo. Il 3 aprile 2020 il BCBS ha convenuto di concedere una maggiore flessibilità nell’attuazione delle disposizioni transitorie che introducono progressivamente gli effetti dell’IFRS 9. Al fine di limitare la possibile volatilità del capitale regolamentare che potrebbe verificarsi se la pandemia di COVID-19 comportasse un aumento significativo degli accantonamenti per perdite attese su crediti, è necessario prorogare le disposizioni transitorie anche nel diritto dell’Unione.

(13)

Per attenuare il potenziale impatto che un improvviso aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti potrebbe avere sulla capacità degli enti di concedere prestiti ai clienti nel momento in cui ne hanno più bisogno, le disposizioni transitorie dovrebbero essere prorogate di due anni e gli enti dovrebbero essere autorizzati a reinserire integralmente nel loro capitale primario di classe 1 qualsiasi aumento dei nuovi accantonamenti per perdite attese su crediti che rilevino nel 2020 e nel 2021 per le loro attività finanziarie non deteriorate. Queste modifiche consentirebbero di attutire ulteriormente l’impatto della pandemia di COVID-19 sul possibile aumento del fabbisogno degli enti in termini di accantonamento ai sensi dell’IFRS 9, mantenendo al contempo le disposizioni transitorie per gli importi delle perdite attese su crediti accertati prima della pandemia di COVID-19.

(14)

Gli enti che in precedenza hanno deciso di avvalersi o di non avvalersi delle disposizioni transitorie dovrebbero poter revocare la decisione in qualsiasi momento durante il nuovo periodo transitorio, subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione preliminare della loro autorità competente. L’autorità competente dovrebbe garantire che tali revoche non siano motivate da considerazioni di arbitraggio regolamentare. Successivamente, e subordinatamente all’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, gli enti dovrebbero avere la possibilità di decidere di cessare di applicare le disposizioni transitorie.

(15)

L’impatto straordinario della pandemia di COVID-19 è riscontrabile anche negli estremi livelli di volatilità dei mercati finanziari, che, associati all’incertezza, portano a un accrescimento dei tassi di rendimento del debito pubblico il quale, a sua volta, produce perdite non realizzate sui titoli del debito pubblico detenuti dagli enti. Al fine di attenuare il notevole impatto negativo della volatilità dei mercati del debito delle amministrazioni centrali durante la pandemia di COVID-19 sul capitale regolamentare degli enti e quindi sulla capacità degli enti di concedere prestiti ai clienti, dovrebbe essere ripristinato un filtro prudenziale temporaneo che neutralizzi tale impatto.

(16)

Gli enti sono tenuti a eseguire quotidianamente test retrospettivi sui loro modelli interni al fine di valutare se questi generano requisiti patrimoniali sufficienti per assorbire le perdite nel portafoglio di negoziazione. Il mancato rispetto del requisito relativo ai test retrospettivi, noto anche come scostamento, se superiore a un determinato numero di volte all’anno, comporterebbe l’applicazione di un ulteriore moltiplicatore quantitativo ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolato sulla base dei modelli interni. Il requisito relativo ai test retrospettivi è altamente prociclico in un periodo di estrema volatilità, come quella provocata dalla pandemia di COVID-19. A causa della crisi, il moltiplicatore quantitativo del rischio di mercato applicato ai modelli interni è aumentato in modo significativo. Sebbene il quadro di Basilea III per il rischio di mercato consenta alle autorità competenti di appianare tali eventi straordinari nei modelli interni per il rischio di mercato, una simile discrezionalità nella vigilanza non è pienamente disponibile a norma del regolamento (UE) n. 575/2013. È pertanto opportuno dotare le autorità competenti di ulteriore flessibilità per escludere gli scostamenti verificatisi tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 che non sono dovuti a carenze dei modelli interni, al fine di attenuare gli effetti negativi dell’estrema volatilità dei mercati osservata durante la pandemia di COVID-19. Sulla base dell’esperienza acquisita a seguito della pandemia di COVID-19, la Commissione dovrebbe valutare se tale flessibilità debba essere messa a disposizione anche in occasione di futuri episodi di estrema volatilità dei mercati.

(17)

Nel marzo 2020 il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza ha riveduto il calendario di attuazione degli elementi finali del quadro di Basilea III. Mentre la maggior parte degli elementi finali deve ancora essere attuata nel diritto dell’Unione, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale è già stato attuato mediante le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/876. Pertanto, e al fine di garantire parità di condizioni a livello internazionale per gli enti stabiliti nell’Unione e operanti anche al di fuori dell’Unione, la data di applicazione del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui a tale regolamento dovrebbe essere differita di un anno, al 1o gennaio 2023. Con il differimento dell’applicazione del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, durante il periodo di differimento non vi sarebbero conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tale requisito come stabilito all’articolo 141 quater della direttiva 2013/36/UE né limiti alle distribuzioni di cui all’articolo 141 ter della medesima direttiva.

(18)

Per quanto riguarda i prestiti concessi dagli enti creditizi a pensionati o lavoratori con un contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all’ente creditizio di una parte della pensione o della retribuzione del debitore, l’articolo 123 del regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/876 per consentire il trattamento più favorevole di tali prestiti. L’applicazione di un simile trattamento nel contesto della pandemia di COVID-19 incentiverebbe gli enti ad aumentare i prestiti a lavoratori dipendenti e pensionati. È pertanto necessario anticipare la data di applicazione di tale disposizione affinché possa essere già utilizzata dagli enti durante la pandemia di COVID-19.

(19)

Poiché il fattore di sostegno alle PMI e il fattore di sostegno alle infrastrutture consentono un trattamento più favorevole di talune esposizioni verso le PMI e le infrastrutture, la loro applicazione nel contesto della pandemia di COVID-19 incentiverebbe gli enti ad aumentare la concessione di prestiti tanto necessari. È pertanto necessario anticipare la data di applicazione dei due fattori di sostegno affinché possano già essere utilizzati dagli enti durante la pandemia di COVID-19.

(20)

Il trattamento prudenziale di talune attività sotto forma di software era stato modificato dal regolamento (UE) 2019/876 al fine di sostenere ulteriormente la transizione verso un settore bancario più digitalizzato. Nel contesto della diffusione accelerata dei servizi digitali dovuta alle misure pubbliche adottate per fronteggiare la pandemia di COVID-19, è opportuno anticipare la data di applicazione di tali modifiche.

(21)

Il finanziamento pubblico mediante l’emissione di titoli di Stato denominati nella valuta nazionale di un altro Stato membro potrebbe essere necessario per sostenere le misure volte a combattere le conseguenze della pandemia di COVID-19. Per non imporre inutili vincoli agli enti che investono in tali titoli, è opportuno reintrodurre le disposizioni transitorie per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali denominate nella valuta nazionale di un altro Stato membro, per quanto riguarda il loro trattamento nell’ambito della disciplina del rischio di credito, e prorogare le disposizioni transitorie, per quanto riguarda il trattamento di tali esposizioni nella disciplina delle grandi esposizioni.

(22)

Nelle circostanze eccezionali determinate dalla pandemia di COVID-19 ci si attende che le parti interessate contribuiscano agli sforzi per la ripresa. L’ABE, la Banca centrale europea e le altre autorità competenti hanno raccomandato agli enti di sospendere i pagamenti di dividendi e le operazioni di riacquisto di azioni durante la pandemia di COVID-19. Per garantire l’applicazione coerente di tali raccomandazioni, le autorità competenti dovrebbero avvalersi pienamente dei loro poteri di vigilanza, anche al fine di imporre agli enti, se del caso, limiti vincolanti alle distribuzioni o limitazioni della remunerazione variabile in conformità della direttiva 2013/36/UE. Sulla base dell’esperienza acquisita con la pandemia di COVID-19, la Commissione dovrebbe valutare se sia opportuno concedere alle autorità competenti poteri vincolanti supplementari per consentire loro di imporre limiti alle distribuzioni in circostanze eccezionali.

(23)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire massimizzare la capacità degli enti di erogare prestiti e di assorbire le perdite dovute alla pandemia di COVID-19 continuando ad assicurarne comunque la tenuta, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

Affinché le misure di sostegno straordinarie adottate per attenuare l’impatto della pandemia di COVID-19 siano pienamente efficaci nel preservare la tenuta del settore bancario e incentivare gli enti a continuare a erogare prestiti, è necessario che l’effetto di attenuazione di tali misure abbia un riflesso immediato nel modo in cui sono determinati i requisiti patrimoniali regolamentari. Vista l’urgenza di tali adeguamenti del quadro di regolamentazione prudenziale, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(25)

Considerata l’urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID‐19, è opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(26)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è modificato come segue:

1)

all’articolo 47 quater, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«4.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, alla parte dell’esposizione deteriorata garantita o assicurata da un’agenzia ufficiale per il credito all’esportazione ovvero garantita da o assistita dalla controgaranzia di un fornitore di protezione ammissibile di cui all’articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a e), alle quali sarebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2, si applicano i seguenti fattori:»;

2)

all’articolo 114, il paragrafo 6 è soppresso;

3)

all’articolo 150, paragrafo 1, primo comma, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2 o 4;»;

4)

l’articolo 429 bis, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera n), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«n)

le seguenti esposizioni verso la banca centrale dell’ente soggette alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 6:»;

b)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli enti possono escludere le esposizioni elencate al paragrafo 1, lettera n), laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:»;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«c)

l’autorità competente dell’ente ha accertato, previa consultazione con la banca centrale pertinente, la data in cui si ritiene che le circostanze eccezionali siano iniziate e ha annunciato pubblicamente tale data; tale data è fissata alla fine di un trimestre.»;

c)

al paragrafo 7, le definizioni di «EMLR»e «CB» sono sostituite dalle seguenti:

«EMLR = la misura dell’esposizione complessiva dell’ente calcolata in conformità dell’articolo 429, paragrafo 4, comprese le esposizioni escluse conformemente al paragrafo 1, lettera n), del presente articolo, alla data di cui al paragrafo 5, lettera c), del presente articolo; e

CB = il valore totale medio giornaliero, delle esposizioni dell’ente verso la sua banca centrale, calcolate sull’intero periodo di mantenimento della riserva della banca centrale immediatamente precedente alla data di cui al paragrafo 5, lettera c), che possono essere escluse a norma del paragrafo 1, lettera n).»;

5)

l’articolo 467 è soppresso;

6)

l’articolo 468 è sostituito dal seguente:

«Articolo 468

Trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di COVID-19

1.   In deroga all’articolo 35, durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 («periodo di trattamento temporaneo»), gli enti possono escludere dal calcolo dei loro elementi del capitale primario di classe 1 l’importo A, determinato conformemente alla formula seguente:

Image 1

dove:

a

=

l’importo dei profitti e delle perdite non realizzati accumulati a partire dal 31 dicembre 2019 contabilizzato alla voce di bilancio «Variazioni del valore equo di strumenti di debito misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo», corrispondente alle esposizioni verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all’articolo 115, paragrafo 2, del presente regolamento e verso organismi del settore pubblico di cui all’articolo 116, paragrafo 4, del presente regolamento, ad esclusione delle attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione («allegato relativo all’IFRS 9»); e

f

=

il fattore applicabile a ciascun anno di riferimento del periodo di trattamento temporaneo conformemente al paragrafo 2.

2.   Per calcolare l’importo A di cui al paragrafo 1, gli enti applicano i seguenti fattori f:

a)

1 durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

b)

0,7 durante il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

c)

0,4 durante il periodo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

3.   Ove un ente decida di applicare il trattamento temporaneo di cui al paragrafo 1, ne informa l’autorità competente almeno 45 giorni prima della data d’invio per le segnalazioni di informazioni sulla base di tale trattamento. Subordinatamente all’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, l’ente può revocare una sola volta la sua decisione iniziale durante il periodo di trattamento temporaneo. Gli enti rendono pubblica l’eventuale decisione di applicare il trattamento temporaneo.

4.   Se un ente esclude un importo delle perdite non realizzate dal proprio capitale primario di classe 1 conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, ricalcola tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE che sono calcolati utilizzando uno dei seguenti elementi:

a)

l’importo delle attività fiscali differite dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), o sottoposto a un fattore di ponderazione del rischio conformemente all’articolo 48, paragrafo 4;

b)

l’importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Nel ricalcolare i requisiti pertinenti, l’ente non tiene conto degli effetti su tali elementi degli accantonamenti per perdite attese su crediti relative alle esposizioni verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all’articolo 115, paragrafo 2, del presente regolamento e verso organismi del settore pubblico di cui all’articolo 116, paragrafo 4, del presente regolamento ad esclusione delle attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9.

5.   Durante i periodi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oltre a pubblicare le informazioni richieste nella parte otto, gli enti che hanno deciso di applicare il trattamento temporaneo di cui al paragrafo 1 del presente articolo pubblicano gli importi dei fondi propri, il capitale primario di classe 1 e il capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1 e il coefficiente di leva finanziaria di cui disporrebbero se non dovessero applicare tale trattamento.»;

7)

l’articolo 473 bis è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   In deroga all’articolo 50, e fino al termine dei periodi transitori di cui ai paragrafi 6 e 6 bis del presente articolo, possono includere nel loro capitale primario di classe 1 l’importo calcolato in conformità del presente paragrafo:»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’importo di cui al primo comma è calcolato quale somma di quanto segue:

a)

per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, l’importo (ABSA) calcolato secondo la formula seguente:

Image 2

dove:

A2,SA

=

l’importo calcolato conformemente al paragrafo 2;

A4,SA

=

l’importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3;

Image 3;

Image 4

=

la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2020;

Image 5

=

la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, se posteriore;

f1

=

il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;

f2

=

il fattore applicabile di cui al paragrafo 6 bis;

t1

=

l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo A2,SA;

t 2

=

l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo A4,SA;

t3

=

l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo

Image 6

;

b)

per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, l’importo (ABIRB) calcolato secondo la formula seguente:

Image 7

dove:

A2,IRB

=

l’importo calcolato conformemente al paragrafo 2, adeguato conformemente al paragrafo 5, lettera a);

A4,IRB

=

l’importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3, adeguati conformemente al paragrafo 5, lettere b) e c);

Image 8;

Image 9

=

la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, diminuita della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, del presente regolamento, al 1o gennaio 2020. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore di

Image 10

a zero;

Image 11

=

la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, se posteriore, diminuita della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, del presente regolamento. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore di

Image 12

a zero;

f1

=

il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;

f2

=

il fattore applicabile di cui al paragrafo 6 bis;

t1

=

l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo A2,IRB;

t2

=

l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo A4,IRB;

t3

=

l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo

Image 13

.»;

b)

al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, alla data di riferimento del bilancio e, qualora si applichi l’articolo 468 del presente regolamento, con l’esclusione delle perdite attese su crediti stabilite per le esposizioni misurate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità del paragrafo 4.1.2 A dell’allegato relativo all’IFRS 9;

b)

la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9 e, qualora si applichi l’articolo 468 del presente regolamento, con l’esclusione delle perdite attese su crediti stabilite per le esposizioni misurate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità del paragrafo 4.1.2 A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2020 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, se posteriore.»;

c)

al paragrafo 5, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

gli enti sostituiscono l’importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, e, qualora si applichi l’articolo 468 del presente regolamento, con l’esclusione delle perdite attese su crediti stabilite per le esposizioni misurate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità del paragrafo 4.1.2 A dell’allegato relativo all’IFRS 9, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, del presente regolamento, alla data di riferimento del bilancio. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore dell’importo di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo a zero;

c)

gli enti sostituiscono l’importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9, e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, e, qualora si applichi l’articolo 468 del presente regolamento, con l’esclusione delle perdite attese su crediti stabilite per le esposizioni misurate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità del paragrafo 4.1.2 A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2020 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, se posteriore, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, del presente regolamento, al 1o gennaio 2020 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, se posteriore. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore dell’importo di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo a zero.»;

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Per calcolare gli importi ABSA e ABIRB di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), gli enti applicano i seguenti fattori f1:

a)

0,7, durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

b)

0,5, durante il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

c)

0,25, durante il periodo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

d)

0, durante il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Gli enti il cui esercizio finanziario inizia dopo il 1o gennaio 2020, ma prima del 1o gennaio 2021, adeguano le date di cui al primo comma, lettere da a) a d), in modo tale che esse corrispondano al loro esercizio finanziario, riferiscono tali date alla rispettiva autorità competente e le rendono pubbliche.

Gli enti che iniziano ad applicare i principi contabili di cui al paragrafo 1 il 1o gennaio 2021 o successivamente applicano i fattori pertinenti conformemente al primo comma, lettere da b) a d), cominciando con il fattore corrispondente all’anno di prima applicazione di tali principi contabili.»;

e)

è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis.   Per calcolare gli importi ABSA e ABIRB di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), gli enti applicano i seguenti fattori f2:

a)

1, durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

b)

1, durante il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

c)

0,75, durante il periodo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

d)

0,5, durante il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

e)

0,25, durante il periodo dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Gli enti il cui esercizio finanziario inizia dopo il 1o gennaio 2020, ma prima del 1o gennaio 2021, adeguano le date di cui al primo comma, lettere da a) a e), in modo tale che esse corrispondano al loro esercizio finanziario, riferiscono tali date alla rispettiva autorità competente e le rendono pubbliche.

Gli enti che iniziano ad applicare i principi contabili di cui al paragrafo 1 il 1o gennaio 2021 o successivamente applicano i fattori pertinenti conformemente al primo comma, lettere da b) a e), cominciando con il fattore corrispondente all’anno di prima applicazione di tali principi contabili.»;

f)

è inserito il paragrafo seguente:

«7 bis.   In deroga al paragrafo 7, lettera b), del presente articolo, nel ricalcolare i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 100 % all’importo ABSA di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente articolo. Ai fini del calcolo della misura dell’esposizione complessiva di cui all’articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento, gli enti aggiungono gli importi ABSA e ABIRB di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del presente articolo alla misura dell’esposizione complessiva.

Gli enti possono scegliere una sola volta se utilizzare il calcolo di cui al paragrafo 7, lettera b), o il calcolo di cui al primo comma del presente paragrafo. Gli enti rendono pubblica la loro decisione.»;

g)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Durante i periodi di cui ai paragrafi 6 e 6 bis del presente articolo, oltre a pubblicare le informazioni richieste nella parte otto, gli enti che hanno deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo segnalano alle autorità competenti e pubblicano gli importi dei fondi propri, il capitale primario di classe 1 e il capitale di classe 1, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale e il coefficiente di leva finanziaria di cui disporrebbero se non dovessero applicare il presente articolo.»;

h)

il paragrafo 9 è così modificato:

i)

il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«9.   Un ente decide se applicare le disposizioni di cui al presente articolo durante il periodo transitorio e informa l’autorità competente della sua decisione entro il 1o febbraio 2018. Qualora abbia ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, l’ente può revocare la sua decisione durante il periodo transitorio. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.

Un ente che abbia deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo può decidere di non applicare il paragrafo 4, nel qual caso informa l’autorità competente della sua decisione entro il 1o febbraio 2018. In tal caso l’ente fissa gli importi A4,SA, A4,IRB, Image 14, Image 15, t2 e t3 di cui al paragrafo 1 a zero. Qualora abbia ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, l’ente può revocare la sua decisione durante il periodo transitorio. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.»;

ii)

sono aggiunti i commi seguenti:

«L’ente che ha deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo può decidere di non applicare il paragrafo 2, nel qual caso informa senza indugio l’autorità competente della sua decisione. In tal caso l’ente fissa gli importi A2,SA, A2,IRB e t1 di cui al paragrafo 1 a zero. L’ente può revocare la sua decisione durante il periodo transitorio, purché abbia ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente.

Le autorità competenti informano l’ABE almeno una volta l’anno in merito all’applicazione del presente articolo da parte degli enti soggetti alla loro vigilanza.»;

8)

all’articolo 495, il paragrafo 2 è soppresso;

9)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 500 bis

Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro

1.   In deroga all’articolo 114, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2024, per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri, ove tali esposizioni sono denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro, si applica quanto segue:

a)

fino al 31 dicembre 2022 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari allo 0 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell’articolo 114, paragrafo 2;

b)

nel 2023 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 20 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell’articolo 114, paragrafo 2;

c)

nel 2024 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 50 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell’articolo 114, paragrafo 2.

2.   In deroga all’articolo 395, paragrafo 1, e all’articolo 493, paragrafo 4, le autorità competenti possono consentire agli enti di assumere le esposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:

a)

100 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2023;

b)

75 % del capitale di classe 1 dell’ente tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2024;

c)

50 % del capitale di classe 1 dell’ente tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2025.

I limiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b) e c), si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver tenuto conto dell’effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403.

3.   In deroga all’articolo 150, paragrafo 1, lettera d), punto ii), a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione preliminare delle autorità competenti e fatte salve le condizioni di cui all’articolo 150, gli enti possono applicare il metodo standardizzato anche alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali, ove a tali esposizioni sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 500 ter

Esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID-19

1.   In deroga all’articolo 429, paragrafo 4, fino al 27 giugno 2021 un ente può escludere dalla misura dell’esposizione complessiva le seguenti esposizioni verso la banca centrale dell’ente soggette alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo:

a)

monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale;

b)

attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale.

L’importo escluso dall’ente non supera l’importo medio giornaliero delle esposizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), calcolato sul più recente intero periodo di mantenimento della riserva della banca centrale dell’ente.

2.   Un ente può escludere le esposizioni di cui al paragrafo 1 se l’autorità competente dell’ente ha stabilito, previa consultazione con la pertinente banca centrale, e dichiarato pubblicamente l’esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie.

Le esposizioni da escludere conformemente al paragrafo 1 soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

a)

sono denominate nella stessa valuta dei depositi raccolti dall’ente;

b)

la loro scadenza media non supera in modo significativo la scadenza media dei depositi raccolti dall’ente.

Un ente che esclude dalla misura dell’esposizione complessiva determinate esposizioni verso la banca centrale conformemente al paragrafo 1 pubblica anche il coefficiente di leva finanziaria che avrebbe se non avesse escluso dette esposizioni.

Articolo 500 quater

Esclusione degli scostamenti dal calcolo dell’addendo dei test retrospettivi alla luce della pandemia di COVID-19

In deroga all’articolo 366, paragrafo 3, in circostanze eccezionali e in singoli casi, le autorità competenti possono consentire agli enti di escludere dal calcolo dell’addendo di cui all’articolo 366, paragrafo 3, gli scostamenti evidenziati dai test retrospettivi dell’ente sulle variazioni ipotetiche o reali, purché tali scostamenti non siano dovuti a carenze del modello interno e si siano verificati tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Articolo 500 quinquies

Calcolo temporaneo del valore dell’esposizione degli acquisti e delle vendite standardizzati in attesa di regolamento alla luce della pandemia di COVID-19

1.   In deroga all’articolo 429, paragrafo 4, fino al 27 giugno 2021 gli enti possono calcolare il valore dell’esposizione degli acquisti e delle vendite standardizzati in attesa di regolamento conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.   Gli enti trattano il contante connesso a vendite standardizzate e i titoli connessi ad acquisti standardizzati che rimangono in bilancio fino alla data di regolamento come attività a norma dell’articolo 429, paragrafo 4, lettera a).

3.   Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di negoziazione annullano contabilmente la compensazione tra crediti in contante per vendite standardizzate in attesa di regolamento e debiti in contante per acquisti standardizzati in attesa di regolamento autorizzata nell’ambito di tale disciplina contabile. Dopo aver annullato la compensazione contabile, gli enti possono compensare tra loro tali crediti e debiti in contante ove sia le vendite che gli acquisti standardizzati connessi siano regolati tramite consegna contro pagamento.

4.   Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di regolamento includono nella misura dell’esposizione complessiva l’intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati.

Gli enti possono compensare l’intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati con l’intero valore nominale dei crediti in contante connessi alle vendite standardizzate in attesa di regolamento soltanto ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

sia gli acquisti che le vendite standardizzati sono regolati tramite consegna contro pagamento;

b)

le attività finanziarie acquistate e vendute associate con debiti e crediti in contante sono valutate al fair value (valore equo) attraverso i profitti o le perdite e incluse nel portafoglio di negoziazione dell’ente.

5.   Ai fini del presente articolo, per «acquisto o vendita standardizzati» si intende l’acquisto o la vendita di un titolo secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna del titolo entro il periodo stabilito generalmente dalla legge o dalle convenzioni del mercato interessato.»;

10)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 518 ter

Relazione su scostamenti e poteri di vigilanza ai fini della limitazione delle distribuzioni

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’eventualità che le circostanze eccezionali che comportano gravi perturbazioni economiche al regolare funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari giustifichino che:

a)

durante tali periodi sia consentito alle autorità competenti di escludere dai modelli interni per il rischio di mercato degli enti gli scostamenti che non sono dovuti a carenze di tali modelli;

b)

durante tali periodi siano concessi alle autorità competenti ulteriori poteri vincolanti per imporre limiti alle distribuzioni da parte degli enti.

La Commissione prende in considerazione ulteriori misure, se del caso.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2019/876

L’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/876 è così modificato:

1)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.

I seguenti punti dell’articolo 1 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 27 giugno 2020:

a)

il punto 59), per quanto riguarda le disposizioni sul trattamento di determinati prestiti concessi dagli enti creditizi a pensionati o lavoratori dipendenti di cui all’articolo 123 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

il punto 133), per quanto riguarda le disposizioni sulle rettifiche alle esposizioni delle PMI ponderate per il rischio non in stato di default di cui all’articolo 501 del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

il punto 134), per quanto riguarda le disposizioni sulle rettifiche ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.»;

2)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Il punto 46), lettera b), dell’articolo 1 del presente regolamento, per quanto riguarda il nuovo requisito sui fondi propri per i G-SII di cui all’articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.»;

3)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Il punto 18) dell’articolo 1 del presente regolamento, per quanto riguarda l’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, contenente la disposizione riguardante l’esenzione dalle deduzioni delle attività sotto forma di software valutate prudentemente, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.».

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 27 giugno 2020.

Fatto salvo il secondo comma del presente articolo, l’articolo 1, punto 4), si applica a decorrere dal 28 giugno 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

N. BRNJAC


(1)  GU C 180 del 29.5.2020, pag. 4.

(2)  Parere del 10 giugno 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 giugno 2020.

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(6)  Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).

(7)  Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).

(8)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(10)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).


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