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Document 22019D1077
Decision of the EEA Joint Committee No 189/2017 of 22 September 2017 amending Annex XX (Environment) to the EEA Agreement [2019/1077]
Decisione del Comitato misto SEE n. 189/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2019/1077]
Decisione del Comitato misto SEE n. 189/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2019/1077]
GU L 174 del 27.6.2019, pp. 62–64
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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27.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/62 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 189/2017
del 22 settembre 2017
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2019/1077]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2017/1214 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2017/1215 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2017/1216 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2017/1217 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2017/1218 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2017/1219 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale (6). |
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(7) |
La decisione (UE) 2017/1214 abroga la decisione 2011/382/UE della Commissione (7), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
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(8) |
La decisione (UE) 2017/1215 abroga la decisione 2012/720/UE della Commissione (8), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
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(9) |
La decisione (UE) 2017/1216 abroga la decisione 2011/263/UE della Commissione (9), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
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(10) |
La decisione (UE) 2017/1217 abroga la decisione 2011/383/UE della Commissione (10), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
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(11) |
La decisione (UE) 2017/1218 abroga la decisione 2011/264/UE della Commissione (11), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
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(12) |
La decisione (UE) 2017/1219 abroga la decisione 2012/721/UE della Commissione (12), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
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(13) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:
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1. |
Il testo del punto 2e (Decisione 2011/264/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue: « 32017 D 1218: Decisione (UE) 2017/1218 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 63).» |
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2. |
Il testo del punto 2h (Decisione 2011/263/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue: « 32017 D 1216: Decisione (UE) 2017/1216 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 31).» |
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3. |
Il testo del punto 2r (Decisione 2011/382/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue: « 32017 D 1214: Decisione (UE) 2017/1214 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 1).» |
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4. |
Il testo del punto 2t (Decisione 2011/383/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue: « 32017 D 1217: Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 45).» |
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5. |
Il testo del punto 2zg (Decisione 2012/720/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue: « 32017 D 1215: Decisione (UE) 2017/1215 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 16).» |
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6. |
Il testo del punto 2zh (Decisione 2012/721/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue: « 32017 D 1219: Decisione (UE) 2017/1219 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 79).» |
Articolo 2
I testi delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 180 del 12.7.2017, pag. 1.
(2) GU L 180 del 12.7.2017, pag. 16.
(3) GU L 180 del 12.7.2017, pag. 31.
(4) GU L 180 del 12.7.2017, pag. 45.
(5) GU L 180 del 12.7.2017, pag. 63.
(6) GU L 180 del 12.7.2017, pag. 79.
(7) GU L 169 del 29.6.2011, pag. 40.
(8) GU L 326 del 24.11.2012, pag. 25.
(9) GU L 111 del 30.4.2011, pag. 22.
(10) GU L 169 del 29.6.2011, pag. 52.
(11) GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34.
(12) GU L 326 del 24.11.2012, pag. 38.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.