This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22019D1063
Decision of the EEA Joint Committee No 175/2017 of 22 September 2017 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2019/1063]
Decisione del Comitato misto SEE n. 175/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1063]
Decisione del Comitato misto SEE n. 175/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1063]
GU L 174 del 27.6.2019, pp. 41–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
27.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/41 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 175/2017
del 22 settembre 2017
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1063]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/725 della Commissione, del 24 aprile 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva mesotrione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/753 della Commissione, del 28 aprile 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva cialofop butile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/755 della Commissione, del 28 aprile 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva mesosulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/781 della Commissione, del 5 maggio 2017, che revoca l’approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
|
(5) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/805 della Commissione, dell’11 maggio 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva flazasulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5). |
|
(6) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/806 della Commissione, dell’11 maggio 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6). |
|
(7) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/831 della Commissione, del 16 maggio 2017, che approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo 147 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (7). |
|
(8) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/840 della Commissione, del 17 maggio 2017, concernente la non approvazione della sostanza attiva orthosulfamuron, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (8). |
|
(9) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (9). |
|
(10) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/842 della Commissione, del 17 maggio 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (10). |
|
(11) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/843 della Commissione, del 17 maggio 2017, che approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo NPP111B005 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (11). |
|
(12) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
|
1. |
al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
|
|
2. |
Dopo il punto 13zzzzzzzh (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/725, (UE) 2017/753, (UE) 2017/755, (UE) 2017/781, (UE) 2017/805, (UE) 2017/806, (UE) 2017/831, (UE) 2017/840, (UE) 2017/841, (UE) 2017/842 e (UE) 2017/843 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 107 del 25.4.2017, pag. 24.
(2) GU L 113 del 29.4.2017, pag. 24.
(3) GU L 113 del 29.4.2017, pag. 35.
(4) GU L 118 del 6.5.2017, pag. 1.
(5) GU L 121 del 12.5.2017, pag. 26.
(6) GU L 121 del 12.5.2017, pag. 31.
(7) GU L 124 del 17.5.2017, pag. 27.
(8) GU L 125 del 18.5.2017, pag. 10.
(9) GU L 125 del 18.5.2017, pag. 12.
(10) GU L 125 del 18.5.2017, pag. 16.
(11) GU L 125 del 18.5.2017, pag. 21.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.