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Document 22019D1042

Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1042]

GU L 174 del 27.6.2019, pp. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1042/oj

27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 154/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1042]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/793 della Commissione, del 10 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 180/2008 per quanto riguarda la proroga del periodo di designazione del laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/888 della Commissione, del 22 maggio 2017, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi della Regione italiana Umbria e la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica della Polonia, la decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da rinotracheite bovina infettiva della Germania e la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky di alcune regioni della Polonia e l’approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione italiana Veneto (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

L’allegato I dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 4.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificata:

1.

al punto 90 [Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0793: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/793 della Commissione, del 10 maggio 2017 (GU L 120 dell’ 11.5.2017, pag. 5).»

2.

Ai punti 70 (Decisione 2003/467/CE della Commissione), 80 (Decisione 2004/558/CE della Commissione) e 84 (Decisione 2008/185/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 D 0888: Decisione di esecuzione (UE) 2017/888 della Commissione, del 22 maggio 2017 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 27).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/793 e della decisione di esecuzione (UE) 2017/888 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 120 dell’11.5.2017, pag. 5.

(2)   GU L 135 del 24.5.2017, pag. 27.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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