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Document 22019D1042
Decision of the EEA Joint Committee No 154/2017 of 22 September 2017 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement [2019/1042]
Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1042]
Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1042]
GU L 174 del 27.6.2019, pp. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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27.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/7 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 154/2017
del 22 settembre 2017
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1042]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/793 della Commissione, del 10 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 180/2008 per quanto riguarda la proroga del periodo di designazione del laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/888 della Commissione, del 22 maggio 2017, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi della Regione italiana Umbria e la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica della Polonia, la decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da rinotracheite bovina infettiva della Germania e la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky di alcune regioni della Polonia e l’approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione italiana Veneto (2). |
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(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda. |
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(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(5) |
L’allegato I dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La parte 4.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificata:
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1. |
al punto 90 [Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Ai punti 70 (Decisione 2003/467/CE della Commissione), 80 (Decisione 2004/558/CE della Commissione) e 84 (Decisione 2008/185/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
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Articolo 2
I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/793 e della decisione di esecuzione (UE) 2017/888 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 120 dell’11.5.2017, pag. 5.
(2) GU L 135 del 24.5.2017, pag. 27.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.