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Document 32019R1000
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1000 of 14 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2017/1799 as regards the exemption of the People's Bank of China from the pre- and post-trade transparency requirements in Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)
Regolamento delegato (UE) 2019/1000 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione per quanto riguarda l'esenzione della Banca popolare cinese dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento delegato (UE) 2019/1000 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione per quanto riguarda l'esenzione della Banca popolare cinese dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/2082
OJ L 163, 20.6.2019, p. 56–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/56 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1000 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2019
che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione per quanto riguarda l'esenzione della Banca popolare cinese dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Le operazioni in cui le controparti sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono esenti dai requisiti di trasparenza delle negoziazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, nella misura in cui tali operazioni sono effettuate in esecuzione della politica monetaria, dei cambi o di stabilità finanziaria. |
(2) |
Tale esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 può essere estesa, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 9, del medesimo regolamento, alle banche centrali di paesi terzi nonché alla Banca dei regolamenti internazionali. |
(3) |
L'elenco delle banche centrali di paesi terzi esentate di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1799 dovrebbe essere aggiornato, anche al fine di estendere, se del caso, l'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 della Commissione (2) ad altre banche centrali di paesi terzi o di eliminare tali organismi pubblici dall'elenco. La Commissione monitora e valuta i pertinenti sviluppi nei paesi terzi e può in qualsiasi momento procedere a un riesame dell'esenzione aggiuntiva. |
(4) |
Alla luce delle informazioni ricevute dalla Repubblica popolare cinese, la Commissione ha preparato una relazione, che ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui valuta il trattamento internazionale della Banca popolare cinese. La relazione (3) è giunta alla conclusione che è opportuno concedere alla Banca centrale della Repubblica popolare cinese l'esenzione dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014. Di conseguenza, l'elenco degli organismi pubblici esentati di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1799 dovrebbe essere modificato in modo da includervi la Banca popolare cinese. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1799 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 11).
(3) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esenzione della Banca centrale della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) [COM(2019) 143 del 14.3.2019]
ALLEGATO
1. |
Australia:
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2. |
Brasile:
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3. |
Canada:
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4. |
Regione amministrativa speciale di Hong Kong:
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5. |
India:
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6. |
Giappone:
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7. |
Messico:
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8. |
Repubblica popolare cinese:
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9. |
Repubblica di Corea:
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10. |
Singapore:
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11. |
Svizzera:
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12. |
Turchia:
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13. |
Regno Unito:
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14. |
Stati Uniti d'America:
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15. |
Banca dei regolamenti internazionali. |