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Document 32019R0247

Regolamento delegato (UE) 2019/247 della Commissione, del 16 ottobre 2018, che stabilisce l'elenco degli indicatori per la relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

C/2018/6651

GU L 42 del 13.2.2019, pp. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/247/oj

13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/247 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2018

che stabilisce l'elenco degli indicatori per la relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (1), in particolare l'articolo 17, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Nella prima relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 la Commissione ha proposto una serie di modifiche (2). Il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha chiarito, semplificato e migliorato le norme in tema di costituzione e di funzionamento dei gruppi europei di cooperazione territoriale («GECT»).

(2)

Conformemente all'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1082/2006 la Commissione è tenuta a trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione in merito all'applicazione di detto regolamento, valutandone, sulla base di determinati indicatori, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto europeo e i margini di semplificazione.

(3)

Gli indicatori dovrebbero aiutare la Commissione a elaborare un parere sui progressi compiuti. È opportuno stabilire una data limite per la raccolta delle informazioni destinate alla relazione e valutare i progressi mettendo a confronto la situazione a un dato punto di riferimento e la situazione alla data limite stabilita. È opportuno redigere la relazione con indicatori sia quantitativi sia qualitativi.

(4)

Conformemente al suo articolo 3, secondo comma, il regolamento (UE) n. 1302/2013 si applica a decorrere dal 22 giugno 2014. A norma delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 2 di detto regolamento, la procedura di approvazione dei GECT in corso di costituzione dipende dalla data del 22 giugno 2014. Il riferimento per gli indicatori che misurano i progressi dovrebbe pertanto essere costituito dalla situazione al 21 giugno 2014. La data limite per ricevere dati o informazioni necessari all'uso degli indicatori può essere fissata solo durante i lavori preparatori della relazione in merito all'applicazione del regolamento e dovrebbe essere menzionata in tale relazione.

(5)

L'indicatore di efficacia dovrebbe dimostrare in che modo il regolamento (CE) n. 1082/2006 ha conseguito i suoi obiettivi o ha contribuito a realizzarli.

(6)

L'indicatore di efficienza considera il rapporto tra le risorse o gli input usati e le variazioni o i risultati generati. Per quanto riguarda la procedura di approvazione per la costituzione dei GECT, solo le autorità nazionali che hanno già approvato organismi analoghi in precedenza possono fornire informazioni sui vari costi per la costituzione di organismi giuridici diversi per la cooperazione. Nel valutare i progressi dei GECT e indirettamente l'efficienza del regolamento (CE) n. 1082/2006 ad oggi, i costi per il funzionamento di tali GECT dovrebbero essere comparati ai costi richiesti dalla costituzione di un diverso organismo giuridico per la cooperazione. Tale confronto può tuttavia essere effettuato solo con i GECT che avevano istituito in precedenza un organismo giuridico diverso per la cooperazione.

(7)

L'indicatore di pertinenza considera il grado in cui gli obiettivi e le disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 corrispondono alle esigenze dei futuri membri dei GECT.

(8)

L'indicatore di sostenibilità, collegato a quello di pertinenza, considera il numero di GECT registrati che di fatto non svolgono alcuna attività.

(9)

L'indicatore del valore aggiunto europeo esamina se i GECT siano stati costituiti grazie all'adozione del regolamento (CE) n. 1082/2006, laddove i loro membri non fossero stati in grado di istituire organismi giuridici di cooperazione territoriale nel quadro del diritto nazionale o internazionale in vigore.

(10)

Per quanto riguarda i margini di ulteriore semplificazione del regolamento (CE) n. 1082/2006, è opportuno valutare elementi di semplificazione come quelli per la procedura di costituzione di nuovi GECT che includono l'approvazione tacita da parte delle autorità nazionali, come introdotti dal regolamento (UE) n. 1302/2013.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli indicatori da impiegare nella relazione in merito all'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.

(2)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «L'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)» [COM(2011) 462 final del 29.7.2011].

(3)  Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303).


ALLEGATO

Elenco di indicatori per la relazione in merito all'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

Criterio di valutazione

Denominazione dell'indicatore

Unità

Efficacia

Conformità delle norme nazionali degli Stati membri al presente regolamento

Numero di Stati membri che hanno adottato le norme di attuazione rivedute alla data limite della relazione

Aumento del numero di GECT costituiti (riferimento: numero di GECT al 21 giugno 2014: X)

Numero di GECT alla data limite della relazione

Aumento dei membri GECT nei GECT esistenti (riferimento: numero di membri GECT al momento della costituzione)

Numero di membri GECT alla data limite della relazione

Aumento dei membri GECT per categoria (valore di riferimento: numero di membri GECT al 21 giugno 2014: X)

Sottoindicatori per categoria:

Stati membri

autorità a livello nazionale

autorità regionali

autorità locali

imprese pubbliche

imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale

associazioni composte di organismi che appartengono ad una o più di tali categorie

autorità nazionali, regionali o locali, od organismi o imprese, equivalenti a quelle di cui sopra di paesi terzi o paesi o territori d'oltremare

Numero alla data limite della relazione

Aumento dei servizi forniti in seguito alla costituzione del GECT (riferimento: numero di servizi forniti al 21 giugno 2014: X)

Sottoindicatori per categoria:

salute

istruzione e formazione

ambiente, energia e protezione della natura

trasporti

ricerca

altro

Numero alla data limite della relazione

Efficienza

Costi per la costituzione di un GECT rispetto ai costi per l'istituzione di strutture comparabili nel quadro del diritto nazionale o internazionale (1)

EUR

Costi per il funzionamento di un GECT rispetto ai costi per il funzionamento di strutture comparabili nel quadro del diritto nazionale o internazionale

EUR

Procedura di approvazione per la costituzione di GECT rispetto alla procedura di approvazione per organismi analoghi nel quadro del diritto nazionale o internazionale

Numero di mesi

Pertinenza

Uso dei GECT per l'attuazione di un programma di cooperazione (come autorità di gestione) (riferimento: numero di GECT che fungono da autorità di gestione al 21 giugno 2014: X)

Numero di GECT designati come autorità di gestione di un programma di cooperazione alla data limite della relazione

Uso di GECT per attuare parte di un programma di cooperazione (ad esempio sottoprogrammi, fondi per piccoli progetti, progetti interpersonali (people-to-people), investimenti territoriali integrati, piani d'azione comune) (riferimento: numero di GECT che fungono da autorità di gestione al 21 giugno 2014: X)

Numero di GECT designati per attuare parte di un programma di cooperazione alla data limite della relazione

Uso di GECT per attuare un'operazione (riferimento: numero di GECT che fungono da autorità di gestione al 21 giugno 2014: X)

Sottoindicatori per categoria:

operazione nell'ambito di un programma di cooperazione (transfrontaliero, transnazionale o interregionale);

operazione finanziata dall'Unione attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro di un programma dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione;

operazione finanziata dall'Unione tramite il Fondo sociale europeo;

operazione finanziata dall'Unione tramite il Fondo di coesione;

operazione/progetto finanziata/o dall'Unione al di fuori dei programmi della politica di coesione;

Numero alla data limite della relazione

Uso delle diverse opzioni per la scelta del diritto applicabile:

diritto applicabile per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione della convenzione [articolo 8, paragrafo 2, lettera g)];

diritto applicabile agli atti dell'organo [articolo 8, paragrafo 2, lettera h)]; e

diritto direttamente pertinente alle attività del GECT [articolo 8, paragrafo 2, lettera j)]

Criterio qualitativo

Rapporto percentuale tra personale proprio e personale totale (2)

Percentuale (3)

Fattori che hanno influito sulla scelta di istituire un GECT, per gli organismi che hanno formalmente sottoscritto un accordo GECT

Criterio qualitativo

Sostenibilità

GECT registrati ma inattivi

Numero

Valore aggiunto europeo

Numero di strutture e reti di cooperazione territoriale istituite a seguito della possibilità di costituire un GECT offerta dal regolamento (CE) n. 1082/2006

Criterio quantitativo/qualitativo

Vantaggi di un organismo giuridico istituito a norma del diritto dell'UE rispetto agli organismi giuridici esistenti a norma del diritto internazionale o nazionale

Criterio qualitativo

Semplificazione introdotta dallo strumento

Durata media necessaria per la costituzione di un GECT (fase 1: fino alla presentazione del progetto di convenzione) prima e dopo la modifica del presente regolamento

Mesi

Durata media necessaria per la costituzione di un GECT (fase 2: presentazione del progetto di convenzione fino all'approvazione definitiva) prima e dopo la modifica del presente regolamento

Mesi

Numero di approvazioni avvenute mediante approvazione tacita da parte di autorità nazionali diverse da quelle dello Stato membro della sede sociale del GECT

Numero (e criterio qualitativo)


(1)  Ad es. raggruppamenti euroregionali di cooperazione - REC (Consiglio d'Europa); Euroregioni, Eurodistretti; Zweckverband (diritto tedesco), Consorcio (diritto spagnolo), Groupement local de coopération transfrontalière (diritto francese).

(2)   «Personale proprio» in opposizione al personale delegato dai membri del GECT.

(3)  Percentuale in base al numero di membri del personale, non è necessario tenere conto degli equivalenti a tempo pieno.


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