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Document 32018R1643

    Regolamento delegato (UE) 2018/1643 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della dichiarazione sull'indice di riferimento che l'amministratore dell'indice di riferimento è tenuto a pubblicare e i casi in cui sono necessari aggiornamenti della dichiarazione stessa (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2018/4439

    GU L 274 del 5.11.2018, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj

    5.11.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 274/29


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1643 DELLA COMMISSIONE

    del 13 luglio 2018

    che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della dichiarazione sull'indice di riferimento che l'amministratore dell'indice di riferimento è tenuto a pubblicare e i casi in cui sono necessari aggiornamenti della dichiarazione stessa

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 impone agli amministratori di pubblicare una dichiarazione per l'indice di riferimento o, se del caso, per la famiglia di indici di riferimento se tale indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento possono essere utilizzati nell'Unione.

    (2)

    La dichiarazione sull'indice di riferimento dovrebbe includere informazioni complete sul mercato o sulla realtà economica che l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento intende misurare e spiegare quando la misurazione del mercato o della realtà economica potrebbe diventare inaffidabile. Tali informazioni sono necessarie agli utenti e ai potenziali utenti per comprendere appieno l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento.

    (3)

    La dichiarazione sull'indice di riferimento dovrebbe indicare gli elementi discrezionali della metodologia dell'indice di riferimento, come pure il processo di valutazione ex post dell'esercizio della discrezionalità. Tali informazioni sono fondamentali per consentire agli utenti e potenziali utenti di comprendere che l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento sono suscettibili di manipolazione.

    (4)

    I requisiti cui sono soggetti gli indici di riferimento a norma del regolamento (UE) 2016/1011 variano a seconda della tipologia (indici di riferimento basati su dati regolamentati, indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, indici di riferimento per le merci, indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi e indici di riferimento non significativi). La dichiarazione sull'indice di riferimento dovrebbe pertanto identificare in maniera chiara e inequivocabile la tipologia o le tipologie cui appartiene l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento.

    (5)

    Per quanto riguarda gli indici di riferimento critici, la dichiarazione dovrebbe includere informazioni supplementari che spieghino la ragione per cui l'indice di riferimento è riconosciuto come critico ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011, in modo tale che utenti e potenziali utenti dispongano delle informazioni necessarie a comprendere su quale base esso è stato riconosciuto come critico.

    (6)

    L'uso di dati regolamentati esonera gli amministratori e i relativi contributori di dati da taluni obblighi imposti dal regolamento (UE) 2016/1011. Per gli indici di riferimento basati su dati regolamentati, gli amministratori dovrebbero pertanto essere tenuti a indicare le fonti di dati utilizzate e a precisare in base a quali parametri l'indice di riferimento è considerato un indice di riferimento basato su dati regolamentati.

    (7)

    Tenuto conto della loro particolare natura, gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse e gli indici di riferimento per le merci devono conformarsi alle disposizioni contenute in allegati specifici del regolamento (UE) 2016/1011, anziché o in aggiunta alle disposizioni di cui al titolo II dello stesso regolamento. Gli amministratori di detti indici di riferimento dovrebbero precisarlo nella dichiarazione sull'indice di riferimento, in modo tale che utenti e potenziali utenti ne siano a conoscenza.

    (8)

    Gli amministratori degli indici di riferimento critici sono tenuti a rispettare il regime regolamentare potenziato a norma del regolamento (UE) 2016/1011. È quindi importante che gli utenti e i potenziali utenti siano adeguatamente informati al riguardo.

    (9)

    Se l'indice di riferimento presenta caratteristiche di diverse tipologie di indici di riferimento, le disposizioni specifiche del presente regolamento relative alle tipologie di indici di riferimento in questione dovrebbero applicarsi in parallelo e in aggiunta agli obblighi generali di informativa, in modo da fornire agli utenti e ai potenziali utenti informazioni esaurienti su tutte le caratteristiche dell'indice di riferimento.

    (10)

    Conformemente al principio di proporzionalità, il presente regolamento evita di creare oneri amministrativi eccessivi a carico degli amministratori degli indici di riferimento significativi e non significativi, richiedendo l'inserimento di una serie di informazioni più limitata nella dichiarazione su tali indici di riferimento.

    (11)

    Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

    (12)

    L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici connessi e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (13)

    Per garantire la coerenza con il regolamento delegato che specifica ulteriormente gli elementi del codice di condotta che deve essere elaborato dagli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori, è opportuno rinviare di due mesi l'applicazione del presente regolamento delegato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Obblighi generali di informativa

    1.   La dichiarazione per l'indice di riferimento indica:

    a)

    la data di pubblicazione della dichiarazione e, se del caso, la data del suo ultimo aggiornamento;

    b)

    ove disponibile, il numero internazionale di identificazione dei titoli (codice ISIN) dell'indice o degli indici di riferimento; in alternativa, per la famiglia di indici di riferimento, la dichiarazione può fornire informazioni su dove i codici ISIN sono accessibili al pubblico gratuitamente;

    c)

    se l'indice di riferimento, o un indice di riferimento della famiglia di indici di riferimento, è determinato utilizzando dati forniti da contributori;

    d)

    se l'indice di riferimento, o uno degli indici di riferimento della famiglia di indici riferimento, appartiene a una delle tipologie di indici di riferimento di cui al titolo III del regolamento (UE) 2016/1011, compresa la disposizione specifica in virtù della quale si ritiene che l'indice di riferimento appartenga alla tipologia in questione.

    2.   Nel definire il mercato o la realtà economica, la dichiarazione sull'indice di riferimento comprende almeno le seguenti informazioni:

    a)

    la descrizione generale del mercato o della realtà economica;

    b)

    gli eventuali confini geografici del mercato o della realtà economica;

    c)

    qualsiasi altra informazione che l'amministratore ragionevolmente ritiene pertinente o utile per aiutare gli utenti o i potenziali utenti dell'indice di riferimento a comprendere le pertinenti caratteristiche del mercato o della realtà economica, compresi almeno i seguenti elementi nella misura in cui sono disponibili dati affidabili al riguardo:

    i)

    informazioni sui partecipanti al mercato effettivi o potenziali;

    ii)

    indicazione delle dimensioni del mercato o della realtà economica;

    3.   Nel definire i potenziali limiti dell'indice di riferimento e le circostanze in cui la misurazione del mercato o della realtà economica può diventare inaffidabile, la dichiarazione sull'indice di riferimento contiene almeno:

    a)

    la descrizione delle circostanze in cui i dati ottenuti dall'amministratore non sarebbero sufficienti a determinare l'indice di riferimento in conformità con la metodologia;

    b)

    se del caso, la descrizione dei casi in cui l'accuratezza e l'affidabilità della metodologia utilizzata per la determinazione dell'indice di riferimento non possono essere garantite, ad esempio quando l'amministratore ritiene insufficiente la liquidità del mercato sottostante;

    c)

    qualsiasi altra informazione che l'amministratore ritiene ragionevolmente pertinente o utile per consentire agli utenti o ai potenziali utenti di comprendere le circostanze in cui la misurazione del mercato o della realtà economica potrebbe diventare inaffidabile, compresa la descrizione di ciò che potrebbe costituire un evento di mercato eccezionale.

    4.   Nello specificare i controlli e le norme che disciplinano l'esercizio di giudizio o discrezionalità da parte dell'amministratore o dei contributori di dati nel calcolo dell'indice o degli indici di riferimento, la dichiarazione sull'indice di riferimento include la descrizione di ciascuna fase del processo di valutazione ex post dell'esercizio di discrezionalità, con una chiara indicazione della posizione della persona o delle persone responsabili dell'effettuazione delle valutazioni.

    5.   Nello specificare le procedure per il riesame della metodologia, la dichiarazione sull'indice di riferimento descrive almeno le procedure per la consultazione pubblica sulle eventuali modifiche rilevanti della metodologia.

    6.   Il paragrafo 3, lettera c), e il paragrafo 5, lettera c), non si applicano alla dichiarazione sull'indice di riferimento:

    a)

    per un indice di riferimento significativo; o

    b)

    per una famiglia di indici di riferimento che non comprende indici di riferimento critici e non consiste unicamente in indici di riferimento non significativi.

    7.   Nel caso di una dichiarazione per un indice di riferimento non significativo o per una famiglia di indici di riferimento che consiste unicamente in indici di riferimento non significativi:

    a)

    non si applicano le seguenti disposizioni del presente articolo:

    i)

    paragrafo 2, lettera c);

    ii)

    paragrafo 3, lettere b) e c);

    iii)

    paragrafi 4 e 5; e

    b)

    i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere soddisfatti includendo nella dichiarazione sull'indice di riferimento un chiaro riferimento a un documento pubblicato che comprenda le stesse informazioni e sia accessibile gratuitamente.

    8.   Gli amministratori possono includere informazioni supplementari in appendice alla dichiarazione sull'indice di riferimento, purché, nel caso facciano riferimento a un documento pubblicato contenente le informazioni in questione, il documento sia accessibile gratuitamente.

    Articolo 2

    Obblighi di informativa specifici per gli indici di riferimento basati su dati regolamentati

    Oltre alle informazioni che devono essere incluse a norma dell'articolo 1, per gli indici di riferimento basati su dati regolamentati o, se del caso, per le famiglie di indici di riferimento basati su dati regolamentati, la dichiarazione sull'indice di riferimento indica almeno i seguenti elementi nella descrizione dei dati:

    a)

    le fonti di dati utilizzate;

    b)

    per ciascun tipo di fonte, il tipo pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1011.

    Articolo 3

    Obblighi d'informativa specifici per gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse

    Oltre alle informazioni che devono essere incluse a norma dell'articolo 1, per gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse o, se del caso, per le famiglie di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, la dichiarazione sull'indice di riferimento include almeno le seguenti informazioni:

    a)

    un riferimento che avvisa gli utenti in merito al regime regolamentare aggiuntivo applicabile agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1011;

    b)

    la descrizione dei meccanismi messi in atto per conformarsi a detto allegato.

    Articolo 4

    Obblighi d'informativa specifici per gli indici di riferimento per le merci

    Oltre alle informazioni che devono essere incluse a norma dell'articolo 1, per gli indici di riferimento per le merci o, se del caso, per le famiglie di indici di riferimento per le merci, la dichiarazione sull'indice di riferimento come minimo:

    a)

    indica se i requisiti di cui al titolo II o all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 si applicano all'indice di riferimento o alla famiglia di indici di riferimento a norma dell'articolo 19 di detto regolamento;

    b)

    include una spiegazione dei motivi per cui si applica il titolo II o, se del caso, l'allegato II di detto regolamento;

    c)

    include nelle definizioni dei termini fondamentali una breve descrizione dei criteri che definiscono le pertinenti merci fisiche sottostanti;

    d)

    indica, se del caso, dove sono disponibili le spiegazioni che l'amministratore è tenuto a pubblicare a norma dell'allegato II, paragrafo 7, di detto regolamento.

    Articolo 5

    Obblighi d'informativa specifici per gli indici di riferimento critici

    Oltre alle informazioni che devono essere incluse a norma dell'articolo 1, per gli indici di riferimento critici o, se del caso, per le famiglie di indici di riferimento critici, la dichiarazione sull'indice di riferimento include almeno le seguenti informazioni:

    a)

    un riferimento che avvisa gli utenti in merito al regime regolamentare potenziato applicabile agli indici di riferimento critici a norma del regolamento (UE) 2016/1011;

    b)

    una dichiarazione che indichi il modo in cui gli utenti saranno informati di eventuali ritardi nella pubblicazione dell'indice di riferimento o di un'eventuale nuova determinazione dello stesso e la durata (prevista) delle misure.

    Articolo 6

    Aggiornamenti

    Oltre che nei casi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2016/1011, è richiesto l'aggiornamento della dichiarazione sull'indice di riferimento quando le informazioni ivi contenute cessano di essere corrette o sufficientemente precise e, in ogni caso, ogni volta che:

    a)

    intervengano cambiamenti riguardanti la tipologia di indice di riferimento;

    b)

    vi sia una sostanziale modifica della metodologia utilizzata per la determinazione dell'indice di riferimento o, se la dichiarazione è relativa a una famiglia di indici di riferimento, della metodologia utilizzata per la determinazione di uno qualsiasi degli indici di riferimento all'interno della famiglia.

    Articolo 7

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


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