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Document 32018R1642

    Regolamento delegato (UE) 2018/1642 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano ulteriormente i criteri di cui le autorità competenti devono tenere conto nel valutare se gli amministratori di indici di riferimento significativi debbano applicare determinati requisiti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2018/4434

    GU L 274 del 5.11.2018, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1642/oj

    5.11.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 274/25


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1642 DELLA COMMISSIONE

    del 13 luglio 2018

    che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano ulteriormente i criteri di cui le autorità competenti devono tenere conto nel valutare se gli amministratori di indici di riferimento significativi debbano applicare determinati requisiti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 9, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 consente all'amministratore di un indice di riferimento significativo di decidere di non applicare alcune disposizioni di detto regolamento. Qualora l'amministratore decida di non applicare una o più disposizioni, l'autorità competente può decidere che l'amministratore è nondimeno tenuto ad applicarne una o alcune. L'articolo 25, paragrafo 3, di detto regolamento precisa i criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione nel valutare se è opportuno che l'amministratore applichi tali disposizioni.

    (2)

    I criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione dovrebbero tenere conto della natura delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 che gli amministratori di indici di riferimento significativi possono decidere di non applicare. Gli amministratori di indici di riferimento significativi possono decidere di non applicare alcune disposizioni che impongono loro di porre in essere misure organizzative al fine di ridurre il rischio di conflitti di interesse derivanti dal coinvolgimento dei dipendenti nella fornitura dell'indice di riferimento. Nel considerare i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettere a), c) e i), di detto regolamento, le autorità competenti dovrebbero pertanto valutare se esistono anche altri mezzi adeguati per proteggere l'integrità dell'indice di riferimento, in luogo delle misure organizzative previste da tali disposizioni.

    (3)

    Nel considerare i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011, le autorità competenti dovrebbero altresì tenere conto dell'impatto dell'indice di riferimento su uno o più mercati specifici, dell'economia più in generale e dell'importanza dell'indice di riferimento nel garantire la stabilità finanziaria. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero utilizzare le informazioni di dominio pubblico o messe a loro disposizione attraverso la pubblicazione da parte dell'amministratore o altrimenti.

    (4)

    Nel considerare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2016/1011, le autorità competenti dovrebbero altresì valutare se l'amministratore abbia mezzi tecnici alternativi e meccanismi di controllo adatti a mantenere la continuità della fornitura dell'indice di riferimento e la sua solidità, tenuto conto della natura delle disposizioni che l'amministratore ha deciso di non applicare.

    (5)

    Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per preparare le domande e assicurare la conformità alle disposizioni del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi due mesi dopo la sua entrata in vigore.

    (6)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

    (7)

    L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Vulnerabilità dell'indice di riferimento alla manipolazione

    Nel tenere conto della vulnerabilità dell'indice di riferimento alla manipolazione, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 valutano almeno quanto segue:

    a)

    se l'indice di riferimento si basa su dati relativi alle operazioni;

    b)

    se i contributori di dati sono entità sottoposte a vigilanza;

    c)

    se si applicano misure che accrescono la solidità dei dati;

    d)

    se la struttura organizzativa dell'amministratore riduce gli incentivi alla manipolazione;

    e)

    se l'amministratore ha un interesse finanziario negli strumenti finanziari, nei contratti finanziari o nei fondi di investimento associati all'indice di riferimento;

    f)

    se vi sono casi dimostrati di manipolazione dello stesso indice di riferimento o di un indice di riferimento con una metodologia simile fornito da un amministratore analogo per dimensioni e struttura organizzativa.

    Articolo 2

    Natura dei dati

    Nel tenere conto della natura dei dati, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

    a)

    nel caso di dati sulle operazioni, se l'amministratore è un partecipante del mercato o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare;

    b)

    nel caso in cui i dati siano forniti da contributori, se questi ultimi hanno un interesse finanziario in strumenti finanziari o contratti finanziari associati all'indice di riferimento o potrebbero trarre vantaggio dalla performance di un fondo di investimento misurato dall'indice di riferimento;

    c)

    nel caso in cui i dati provengano da borse valori o sistemi di negoziazione ubicati in un paese terzo, se tali borse valori o sistemi di negoziazione sono soggetti a un quadro normativo e di vigilanza che preserva l'integrità dei dati;

    d)

    nel caso in cui i dati consistano in quotazioni, se le quotazioni sono preventivate o indicative e se sono soggette ad adeguati meccanismi di controllo.

    Articolo 3

    Livello dei conflitti di interesse

    Nel tenere conto del livello dei conflitti di interesse, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

    a)

    se l'amministratore ha un interesse finanziario in strumenti finanziari o contratti finanziari associati all'indice di riferimento o potrebbe trarre vantaggio dalla performance di un fondo di investimento misurato dall'indice di riferimento;

    b)

    nel caso in cui l'indice di riferimento si basi su contribuzioni di dati, se il rapporto dell'amministratore con i contributori è disciplinato da adeguati meccanismi di controllo;

    c)

    se l'amministratore dispone di misure di controllo o di altro tipo in grado di attenuare potenziali conflitti di interesse in modo efficace.

    Articolo 4

    Grado di discrezionalità dell'amministratore

    Nel tenere conto del grado di discrezionalità dell'amministratore, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

    a)

    nel caso in cui la metodologia dell'indice di riferimento consenta una valutazione di esperti da parte dell'amministratore, se l'uso di valutazioni o l'esercizio della discrezionalità è sufficientemente trasparente;

    b)

    nel caso in cui l'indice di riferimento si basi su stime, l'efficacia delle misure di controllo interno che l'amministratore ha posto in essere.

    Articolo 5

    Impatto dell'indice di riferimento sui mercati

    Nel tenere conto dell'impatto dell'indice di riferimento sui mercati, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

    a)

    nel caso in cui l'indice di riferimento abbia particolare rilevanza per uno o più mercati specifici, se l'inaffidabilità dell'indice di riferimento inciderebbe negativamente sul funzionamento di tale mercato o di tali mercati e se vi sono sostituti adeguati dell'indice di riferimento;

    b)

    nel caso in cui l'indice di riferimento sia considerato un indice di riferimento significativo in virtù dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 e qualora l'informazione sia nota all'autorità competente, ogni pertinente relazione quantitativa tra gli strumenti finanziari, i contratti finanziari o i fondi di investimento associati all'indice di riferimento e il valore totale dei rispettivi strumenti in uno Stato membro.

    Articolo 6

    Natura, portata e complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento

    Nel tenere conto della natura, della portata e della complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

    a)

    la misura in cui i dati forniti sono basati su contribuzioni, se si tratta di dati sulle operazioni e il modo in cui questa misura trova riscontro nei meccanismi di controllo che l'amministratore ha posto in essere;

    b)

    la quantità di dati da trattare e il numero di fonti di dati;

    c)

    se l'amministratore dispone di mezzi tecnici sufficienti per trattare i dati in modo continuativo e affidabile;

    d)

    se la metodologia comporta rischi operativi nel trattamento dei dati;

    e)

    la misura in cui l'amministratore dipende dai contributori di dati per determinare l'indice di riferimento.

    Articolo 7

    Importanza dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria

    Nel tenere conto dell'importanza dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011comprendono almeno una valutazione del rapporto tra il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento e il valore delle attività totali del settore finanziario e del settore bancario in uno Stato membro, qualora tale informazione sia nota all'autorità competente.

    Articolo 8

    Valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento

    Nel tenere conto del valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

    a)

    il valore totale di tutti gli strumenti finanziari, i contratti finanziari e i fondi di investimento associati all'indice di riferimento sulla base di tutte le gamme di scadenza o termini dell'indice di riferimento, se noti all'autorità competente;

    b)

    se l'uso dell'indice di riferimento è concentrato in singole categorie di strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento;

    c)

    nel caso in cui l'indice di riferimento sia un indice di riferimento significativo ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 e se noto all'autorità competente, quanto il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento si avvicina alle soglie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), e lettera c), punto i), di tale regolamento.

    Articolo 9

    Dimensioni, forma organizzativa o struttura dell'amministratore

    Nel tenere conto delle dimensioni, della forma organizzativa o della struttura dell'amministratore, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

    a)

    nel caso in cui la fornitura degli indici di riferimento non sia l'attività principale dell'amministratore, se la fornitura dell'indice di riferimento è separata, dal punto di vista organizzativo, o se esistono altri mezzi adeguati per evitare i conflitti di interesse;

    b)

    nel caso in cui l'amministratore faccia parte di un gruppo e una o più entità del gruppo siano utenti effettivi o potenziali dell'indice di riferimento, se l'amministratore agisce in modo indipendente e se l'amministratore dispone di altri mezzi appropriati per evitare i conflitti di interesse.

    Articolo 10

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


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