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Document 32017D0780
Commission Implementing Decision (EU) 2017/780 of 3 May 2017 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of the highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2017) 2938) (Text with EEA relevance. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 2938] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 2938] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/2938
GU L 116 del 5.5.2017, pp. 30–65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019
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5.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/30 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/780 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2017
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2017) 2938]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). |
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(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, come stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone. |
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(3) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato in seguito modificato dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6) e (UE) 2017/696 (7) per tenere conto dei cambiamenti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione. |
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(4) |
Sebbene sia stato registrato un generale miglioramento della situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione, dalla data delle ultime modifiche apportate alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/696 la Germania, l'Italia, l'Ungheria, la Slovacchia e la Svezia hanno comunicato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende situate al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tali Stati membri i quali hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali nuovi focolai. |
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(5) |
L'Ungheria ha inoltre istituito una zona di sorveglianza in conformità alla direttiva 2005/94/CE in relazione a un focolaio confermato in Slovacchia, al confine con l'Ungheria. |
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(6) |
Inoltre, quale misura preventiva contro la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 la Francia ha deciso di prorogare la durata delle misure da applicare nelle proprie zone di protezione e sorveglianza elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. |
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(7) |
La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Germania, dall'Italia, dall'Ungheria, dalla Slovacchia e dalla Svezia in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5 in quegli Stati membri e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle rispettive autorità competenti si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. |
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(8) |
La Commissione ha anche esaminato le date proposte dalla Francia per la proroga delle misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza che figurano nell'allegato della decisione (UE) 2017/247 per tale Stato membro e ritiene che alla luce delle informazioni ricevute riguardo alla situazione epidemiologica in Francia le nuove date siano adeguate. |
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(9) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Germania, l'Italia, l'Ungheria, la Slovacchia e la Svezia, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE. Le zone di tali Stati membri elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere modificate. È inoltre opportuno modificare le date di applicazione delle misure protettive da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza in Francia di cui in detto allegato. |
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(10) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe di conseguenza essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili, nonché la proroga delle misure protettive nelle aree che figurano nell'allegato per la Francia. |
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(11) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
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(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:
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1) |
La parte A è così modificata:
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2) |
la parte B è così modificata:
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