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Document 32017R0772

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/772 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto attiene all'elenco di misure per le quali devono essere pubblicate determinate informazioni relative ai beneficiari

C/2017/2809

GU L 115 del 4.5.2017, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. impl. da 32022R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/772/oj

4.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/772 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto attiene all'elenco di misure per le quali devono essere pubblicate determinate informazioni relative ai beneficiari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 114;

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare informazioni sui beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, compresi fra l'altro l'importo del pagamento percepito per ogni misura finanziata da detti fondi nonché la natura e la descrizione di ciascuna misura.

(2)

L'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2) precisa ulteriormente le informazioni che devono essere pubblicate in relazione a tali misure e rinvia all'allegato XIII di detto regolamento, che contiene un elenco delle misure interessate.

(3)

In conseguenza del divieto imposto dalla Russia all'importazione di prodotti agroalimentari provenienti dall'Unione e a causa della contrazione della crescita della domanda mondiale di latte e di prodotti lattiero-caseari, dovuta essenzialmente al rallentamento delle esportazioni verso la Cina, la Commissione ha adottato le misure necessarie a far fronte a tale situazione del mercato ai sensi dell'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) nei settori zootecnici. Tali misure sono stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/1853 (4), (UE) 2016/1612 (5) e (UE) 2016/1613 (6). Tali misure sono state concesse in quanto misure dirette a sostenere i mercati agricoli a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e si applicano all'esercizio finanziario 2016 o 2017, ma non figurano nell'elenco dell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. È pertanto opportuno includerle in detto elenco.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è aggiunto il seguente punto 10:

«10.

Le misure concesse ai settori zootecnici a norma dell'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in quanto misure dirette a sostenere i mercati agricoli conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 1306/2013.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

(3)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici (GU L 271 del 16.10.2015, pag. 25).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione lattiera (GU L 242 del 9.9.2016, pag. 4).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici (GU L 242 del 9.9.2016, pag. 10).


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