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Document 32017D0561

Decisione (UE) 2017/561 del Consiglio, del 21 marzo 2017, concernente la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (Andorra e San Marino e talune norme di origine specifiche per prodotti chimici)

GU L 80 del 25.3.2017, pp. 26–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/561/oj

25.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/26


DECISIONE (UE) 2017/561 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

concernente la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (Andorra e San Marino e talune norme di origine specifiche per prodotti chimici)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico (1), istituito dall'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (2), firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 («accordo»), stabilisce le norme di origine per i prodotti originari del territorio delle Parti dell'accordo. L'articolo 38 dell'allegato III della decisione n. 2/2000 autorizza il comitato misto UE-Messico a modificare tale allegato.

(2)

L'Unione europea ha istituito un'unione doganale con il Principato di Andorra per i prodotti che rientrano nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato e con la Repubblica di San Marino per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato. Tale unione doganale consente alle merci originarie del Messico di beneficiare di un trattamento preferenziale a norma della decisione n. 2/2000 anche quando sono esportate verso Andorra e San Marino.

(3)

È stato convenuto che il Messico accetterà come originari dell'UE ai sensi dell'allegato III della decisione n. 2/2000 i prodotti originari del Principato di Andorra che rientrano nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato e i prodotti originari della Repubblica di San Marino che rientrano nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato.

(4)

È opportuno pertanto aggiungere all'allegato III della decisione n. 2/2000 un'appendice VI per consentire a tali prodotti di essere trattati in modo analogo ai prodotti originari dell'Unione quando sono importati in Messico e per stabilire disposizioni relative all'applicazione dell'allegato III a tali prodotti.

(5)

La dichiarazione comune V (3) della decisione n. 2/2000 prevede che il comitato misto CE-Messico istituito dall'accordo valuti la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 dell'allegato III, appendice II bis, della decisione n. 2/2000 («note 2 e 3»). Tale valutazione riguarda le norme specifiche per prodotto di cui all'allegato III, appendice II, della decisione n. 2/2000 per alcuni prodotti chimici di cui alle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato.

(6)

Il comitato misto UE-Messico deve adottare una decisione che proroghi per la quarta volta l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3. Tale decisione deve essere applicata fino al 31 dicembre 2019.

(7)

È opportuno prorogare l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 a titolo permanente, in quanto esse sono in linea con i principi di aggiornamento dell'accordo.

(8)

È opportuno pertanto modicare l'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 al fine di prorogare l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 a titolo permanente.

(9)

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto UE-Messico dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto UE-Messico per quanto riguarda le modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto UE-Messico accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto UE-Messico possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato misto UE-Messico di cui al paragrafo 1 senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del comitato misto UE-Messico relativa alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)  Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 (GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10).

(2)   GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

(3)   GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1167.


PROGETTO DI

DECISIONE N. 2/2017 DEL COMITATO MISTO UE-MESSICO

del …

concernente le modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (Andorra e San Marino e talune norme di origine specifiche per prodotti chimici)

IL COMITATO MISTO,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 (1) e il suo allegato III, in particolare l'articolo 38 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III della decisione n. 2/2000 («allegato III») stabilisce le norme di origine per i prodotti originari del territorio delle Parti dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 (2) («accordo»).

(2)

L'Unione europea ha istituito un'unione doganale con il Principato di Andorra e con la Repubblica di San Marino, rispettivamente, e di conseguenza le merci originarie del Messico beneficiano di un trattamento preferenziale quando sono esportate verso questi due paesi.

(3)

È stato convenuto che il Messico accetterà come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi dell'allegato III i prodotti originari del Principato di Andorra compresi nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato e i prodotti originari della Repubblica di San Marino compresi nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato.

(4)

È opportuno pertanto aggiungere all'allegato III un' appendice VI per consentire a tali prodotti di essere trattati in modo analogo ai prodotti originari dell'Unione europea quando sono importati in Messico e per stabilire disposizioni relative all'applicazione dell'allegato III a tali prodotti.

(5)

Il … il comitato misto ha adottato la decisione n. 1/2017 (3) (1) che proroga per la quarta volta l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 dell'allegato III («note 2 e 3»), appendice 2 bis. La proroga prevista dalla decisione n. 1/2017 si applica fino al 31 dicembre 2019.

(6)

È opportuno prorogare l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 a titolo permanente, in quanto esse sono in linea con i principi di aggiornamento dell'accordo.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato III,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è modificata conformemente all'allegato I della presente decisione.

2.   All'allegato III della decisione n. 2/2000 è aggiunta un'appendice VI, che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

Fatto a …, il …

Per il comitato misto


(1)   GU UE L 157 del 30.6.2000, pag.10.

(2)   GU UE L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

(3)  Decisione n. 1/2017 del comitato misto UE-Messico, del …, concernente le modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (talune norme di origine specifiche per prodotti chimici) (GU L …).

(1)  

+

GU: inserire nel testo la data della decisione n. 1/2017 del comitato misto UE-Messico e completare la nota a piè pagina corrispondente.

ALLEGATO I

Nell'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000, il testo delle voci SA 2914 e 2915 è sostituito dal seguente:

«Voce SA

Descrizione del prodotto

Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario

1)

2)

3) o 4)

ex 2914

Diacetonalcole

Metilisobutilchetone

Ossido di mesitile

Fabbricazione a partire da acetone

Fabbricazione in cui si produce una reazione chimica (*1)

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Anidride acetica, acetato di n-butile e di etile, acetato di vinile, acetato di metilamile e di isopropile, acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali ed esteri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2916 utilizzati non può superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui si produce una reazione chimica (*1)


(*1)  Per “reazione chimica” si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.

Ai fini dell'origine non devono essere considerati i seguenti processi:

a)

la dissoluzione in acqua o altri solventi;

b)

l'eliminazione di solventi compresa l'acqua come solvente; o

c)

l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione.»

ALLEGATO II

All'allegato III della decisione n. 2/2000 è aggiunta la seguente appendice:

«Appendice VI

IL PRINCIPATO DI ANDORRA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1.

I prodotti originari del Principato di Andorra compresi nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono accettati dal Messico sotto lo stesso regime doganale che si applica ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari della stessa, fintanto che rimane in vigore l'unione doganale istituita dalla decisione n. 90/680/CEE del Consiglio del 26 novembre 1990 (1).

2.

I prodotti originari del Messico di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato beneficiano all'importazione ad Andorra dello stesso trattamento tariffario preferenziale che ricevono all'importazione nell'Unione europea, fintanto che rimane in vigore l'unione doganale istituita dalla decisione n. 90/680/CEE.

3.

I prodotti originari della Repubblica di San Marino compresi nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato sono accettati dal Messico sotto lo stesso regime doganale che si applica ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari della stessa, fintanto che rimane in vigore l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991 (2).

4.

I prodotti originari del Messico di cui ai capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato beneficiano all'importazione a San Marino dello stesso trattamento tariffario preferenziale che ricevono all'importazione nell'Unione europea, fintanto che rimane in vigore l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991.

5.

L'allegato III si applica mutatis mutandis agli scambi dei prodotti di cui ai punti da 1 a 4.

6.

L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture “Messico” e “Principato di Andorra” o “Repubblica di San Marino” nella casella 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o nella dichiarazione su fattura. Inoltre, tale informazione è inserita nella casella 4 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o nella dichiarazione su fattura se i prodotti sono originari del Principato di Andorra o della Repubblica di San Marino.

7.

L'Unione europea invia al Messico i modelli dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e dei timbri che il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino sono tenuti a utilizzare nonché gli indirizzi delle autorità responsabili delle verifiche nel Principato di Andorra e nella Repubblica di San Marino.

8.

Se l'autorità governativa competente del Principato di Andorra o della Repubblica di San Marino non rispetta le disposizioni dell'allegato III, il Messico può deferire il caso al comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine istituito dall'articolo 17 della decisione n. 2/2000, al fine di stabilire le misure appropriate per risolvere la questione.
»

(1)  Decisione n. 90/680/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (GU L 374 del 31.12.1990, pag. 13).

(2)   GU UE L 84 del 28.3.2002, pag. 43.


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