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Document 22016D0122

Decisione n. 1/2016 del comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera, del 16 dicembre 2015, che modifica gli allegati 1, 3, 4 e 7 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia [2016/122]

GU L 23 del 29.1.2016, p. 82–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/122/oj

29.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/82


DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ-SVIZZERA

del 16 dicembre 2015

che modifica gli allegati 1, 3, 4 e 7 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia [2016/122]

IL COMITATO,

visto l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 52, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 52, paragrafo 4, primo trattino, dell'accordo stabilisce che il Comitato misto adotti le decisioni relative alla revisione degli allegati 1, 3, 4 e 7.

(2)

L'allegato 1 è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comitato misto del 6 dicembre 2013 (1).

(3)

Nuovi atti giuridici dell'Unione europea sono stati adottati negli ambiti contemplati dall'accordo. I testi degli allegati 1, 3, 4 e 7 dovrebbero essere modificati per tenere conto dell'evoluzione della pertinente legislazione dell'Unione europea. Ai fini della chiarezza del diritto e della semplificazione, è preferibile sostituire gli allegati 1, 3, 4 e 7 dell'accordo con gli allegati della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

1.   L'allegato 1 dell'accordo è sostituito dal testo dell'allegato 1 della presente decisione.

2.   L'allegato 3 dell'accordo è sostituito dal testo dell'allegato 2 della presente decisione.

3.   L'allegato 4 dell'accordo è sostituito dal testo dell'allegato 3 della presente decisione.

4.   L'allegato 7 dell'accordo è sostituito dal testo dell'allegato 4 della presente decisione.

Articolo 2

Per i trasporti di merci effettuati con veicoli a motore immatricolati in Svizzera la cui massa a pieno carico ammessa, inclusa quella dei rimorchi, è compresa tra 3,5 e 6 tonnellate, l'obbligo della licenza previsto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) si applica solo a partire dal 1o gennaio 2018.

Articolo 3

I riferimenti al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio (3) all'articolo 9 dell'accordo rinviano al regolamento (CE) n. 1072/2009 e i riferimenti al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio (4) all'articolo 17 dell'accordo rinviano al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015

Per l'Unione europea

Il presidente

Fotis KARAMITSOS

Per la Confederazione Svizzera

Il capo della delegazione svizzera

Peter FÜGLISTALER


(1)  GU L 352 del 24.12.2013, pag. 79.

(2)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

(3)  Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1).

(4)  Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).


ALLEGATO 1

«ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Conformemente all'articolo 52, paragrafo 6, del presente accordo la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate qui di seguito:

Disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione europea

SEZIONE 1 — ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo,

a)

l'Unione europea e la Confederazione Svizzera esentano dall'obbligo di essere muniti dell'attestato di conducente i cittadini della Confederazione Svizzera, degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo;

b)

la Confederazione Svizzera può esentare cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera a), dall'obbligo di essere muniti dell'attestato di conducente solo previa consultazione e accordo dell'Unione europea;

c)

le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 (relative al cabotaggio) non sono applicabili.

Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 (relative al cabotaggio) non sono applicabili.

Decisione 2009/992/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36).

Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21).

Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39).

SEZIONE 2 — NORME SOCIALI

Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 19).

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009 (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 45).

Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente (GU L 168 del 2.7.2010, pag. 16).

SEZIONE 3 — NORME TECNICHE

Veicoli a motore

Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42, del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49).

Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001 (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10).

Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26), modificata da ultimo dalla direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 32).

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27), modificata dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8).

Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154), modificata dalla direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (GU L 44 del 14.2.2004, pag. 19).

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).

Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1).

Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/47/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 33).

Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008 (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51).

Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione) (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 (GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 627/2014 della Commissione, del 12 giugno 2014 (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 28).

Trasporto di merci pericolose

Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11).

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/103/UE della Commissione, del 21 novembre 2014 (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 15).

Ai fini del presente accordo, alla Svizzera si applicano le seguenti deroghe alla direttiva 2008/68/CE:

1.   Trasporto su strada

Deroghe per la Svizzera a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

RO-a-CH-1

Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in container cisterna.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 1.1.3.6 e 6.8.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, disposizioni concernenti la costruzione di cisterne.

Contenuto della normativa nazionale: i container cisterna non costruiti conformemente al punto 6.8 ma alla legislazione nazionale, che hanno capacità inferiore o pari a 1 210 litri e sono utilizzati per il trasporto di combustibile diesel o gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202), possono beneficiare delle esenzioni stabilite al punto 1.1.3.6 dell'ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3, lettera b), e punto 6.14 dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1o gennaio 2017.

RO-a-CH-2

Oggetto: esenzione dall'obbligo di detenere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 1.1.3.6 e 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di detenere un documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di container vuoti e non puliti appartenenti alla categoria di trasporto 4 e di bombole per gas, piene o vuote, per gli apparecchi di respirazione utilizzate dai servizi di emergenza e come attrezzature subacquee, in quantità non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6, non è soggetto all'obbligo di detenere un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3, lettera c), dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1o gennaio 2017.

RO-a-CH-3

Oggetto: trasporti di cisterne vuote non pulite da parte delle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 6.5, 6.8, 8.2 e 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione delle cisterne e dei veicoli; formazione del conducente.

Contenuto della normativa nazionale: i veicoli e cisterne/container vuoti non puliti utilizzati dalle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, utilizzati per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte ad interventi di assistenza, non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello arancione previsti dall'ADR. Sono soggetti a disposizioni speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.10, dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1o gennaio 2017.

Deroghe per la Svizzera a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

RO-bi-CH-1

Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, etichettatura e indicazioni poste sull'imballaggio, documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (rifiuti domestici) svolta da un esperto riconosciuto dall'autorità competente, all'uso di recipienti per la raccolta adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall'esperto possono essere trasportati presso un centro di trattamento in piccole quantità identificate per imballaggio e unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.7, dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Osservazioni: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Data di scadenza: 1o gennaio 2017.

RO-bi-CH-2

Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d'artificio.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 2.1.2, 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione e documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d'artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all'indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.8, dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Osservazioni: il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento invenduto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio.

Data di scadenza: 1o gennaio 2017.

RO-bi-CH-3

Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, i viaggi relativi a riparazioni, i viaggi effettuati per esaminare veicoli cisterna/cisterne e i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell'esame del veicolo in questione.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 8.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Contenuto della normativa nazionale: la formazione e i certificati ADR non sono richiesti nel caso di viaggi finalizzati a trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per esaminare il veicolo cisterna o la sua cisterna e viaggi compiuti da esperti responsabili dell'esame del veicolo cisterna.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: istruzioni del 30 settembre 2008 del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) sul trasporto su strada di merci pericolose.

Osservazioni: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un'ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose.

Le disposizioni di cui ai capitolo 1.3 e al punto 8.2.3 rimangono di applicazione.

Data di scadenza: 1o gennaio 2017.

2.   Trasporto per ferrovia

Deroghe per la Svizzera a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

RA-a-CH-1

Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in container cisterna.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 6.8.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni concernenti la costruzione di cisterne.

Contenuto della normativa nazionale: sono autorizzati i container cisterna non costruiti ai sensi del punto 6.8 ma secondo la normativa nazionale, con una capacità pari o inferiore a 1 210 litri e che sono utilizzati per il trasporto di gasolio da riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato dell'ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6) e appendice 1, punto 6.14, dell'ordinanza del concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

Data di scadenza: 1o gennaio 2017.

RA-a-CH-2

Oggetto: obbligo di documento di trasporto.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: uso di un termine collettivo nel documento di trasporto e di un elenco allegato contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato dell'ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6).

Data di scadenza: 1o gennaio 2017.

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

SEZIONE 4 — DIRITTI DI ACCESSO E DI TRANSITO FERROVIARIO

Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).

Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70).

Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75).

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014 (GU L 201 del 10.7.2014, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull'uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell'ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9), modificato dal regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011 (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 22).

Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30), modificata dalla decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011 (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 33).

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014 (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 108 del 29.4.2009, pag. 4).

Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 13).

Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1o marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario (GU L 57 del 2.3.2011, pag. 8).

Decisione 2011/275/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Infrastruttura” del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 126 del 14.5.2011, pag. 53), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20).

Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema “applicazioni telematiche per i passeggeri” del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/302 della Commissione, del 25 febbraio 2015 (GU L 55 del 26.2.2015, pag. 2).

Decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (GU L 256 dell'1.10.2011, pag. 1).

Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 32).

Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione (UE) 2015/14 della Commissione, del 5 gennaio 2015 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 44).

Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1), modificata dalla decisione 2013/710/UE della Commissione, del 2 dicembre 2013 (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 35).

Regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 3).

Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8).

Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “materiale rotabile — carri merci” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 1236/2013 della Commissione (GU L 322 del 3.12.2013, pag. 23).

Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema “Energia” del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179).

Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri” del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).

Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la “sicurezza nelle gallerie ferroviarie” del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394).

Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile — rumore”, che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).

Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438).

SEZIONE 5 — ALTRI SETTORI

Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19).

Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39).

Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).»


ALLEGATO 2

«ALLEGATO 3

COMUNITÀ EUROPEA

(a)   (Carta di cellulosa di colore azzurro Pantone 290 o di un colore il più simile possibile a quest'ultimo — formato DIN A4, 100 g/m2 o superiore)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella/nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

Sigla distintiva dello Stato membro (1) che rilascia la licenza

 

Denominazione dell'autorità o dell'organismo competente

LICENZA N …

o

COPIA CERTIFICATA CONFORME N …

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza autorizza (2)

a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i tragitti effettuati sul territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, conformemente alle disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari: …

La presente licenza è valida dal …

al …

Rilasciata a …,

il …

 (3)

(b)   (Seconda pagina della licenza)

(Testo redatto nella/nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009.

Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i tragitti effettuati sul territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi:

il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,

in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,

tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri,

nonché gli spostamenti a vuoto in relazione con tali trasporti.

Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, la presente autorizzazione è valida sul territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico e scarico solo una volta concluso l'accordo necessario tra la Comunità e il paese terzo in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009.

La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi.

L'autorità competente dello Stato membro che l'ha rilasciata può ritirarla qualora il trasportatore:

abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l'uso della licenza,

abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto.

Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo (4). Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

Il titolare è tenuto a rispettare sul territorio di ogni Stato membro le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in tale Stato, in particolare quelle in materia di trasporto e di circolazione.»


(1)  Sigla distintiva dello Stato: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (HR) Croazia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (M) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

(2)  Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

(3)  Firma e timbro dell'autorità o organismo competente che rilascia la licenza.

(4)  Per «veicolo» s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un veicolo combinato di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.


ALLEGATO 3

«ALLEGATO 4

TRASPORTI E SPOSTAMENTI A VUOTO IN RELAZIONE CON TALI TRASPORTI ESONERATI DA OGNI REGIME DI LICENZA O AUTORIZZAZIONE DI TRASPORTO

1.

I trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio universale.

2.

I trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.

3.

I trasporti di merci con autoveicoli la cui massa a carico autorizzata, compresa quella dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate.

4.

I trasporti di merci con autoveicoli sempreché sussistano le condizioni seguenti:

a)

le merci trasportate appartengono all'impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;

b)

il trasporto serve a far affluire le merci all'impresa, a spedirle dall'impresa stessa, oppure a spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;

c)

gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione da quest'ultima conformemente a un obbligo contrattuale;

d)

i veicoli che trasportano le merci appartengono all'impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Questa disposizione non si applica in caso di uso di un veicolo di sostituzione durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente;

e)

il trasporto deve costituire soltanto un'attività accessoria nell'ambito di tutte le attività dell'impresa.

5.

I trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché di altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in caso di calamità naturali.»


(1)  Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82).


ALLEGATO 4

«ALLEGATO 7

TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI IN AUTOBUS

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

1.   Servizi regolari

1.1.   Per servizi regolari si intendono i servizi che effettuano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui i viaggiatori possono salire a bordo e scendere a fermate prestabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, fatto salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.

Un eventuale adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio non ne modifica il carattere regolare.

1.2.   Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, sono considerati altresì servizi regolari quelli che effettuano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altri viaggiatori, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al punto 1.1. Tali servizi sono denominati “servizi regolari specializzati”.

I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:

a)

il trasporto di lavoratori dal domicilio al luogo di lavoro;

b)

il trasporto di scolari e studenti dal domicilio all'istituto scolastico.

L'adeguamento dell'organizzazione del trasporto alle diverse necessità degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

1.3.   L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l'effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono soggette alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.

2.   Servizi occasionali

2.1.   Per servizi occasionali si intendono i servizi che non rispondono alla definizione di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, e che sono segnatamente caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del trasportatore medesimo.

L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la medesima clientela di questi ultimi, è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura di cui alla sezione I.

2.2.   I servizi di cui al presente punto 2 non perdono il carattere di servizio occasionale per il fatto di essere effettuati con una certa frequenza.

2.3.   I servizi occasionali possono essere offerti da un gruppo di trasportatori che agiscono per conto del medesimo committente.

I nomi dei trasportatori, nonché, se del caso, i punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso, sono comunicati alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea interessati e della Svizzera, secondo modalità da definirsi ad opera del Comitato misto.

3.   Trasporto per conto proprio

Per trasporti per conto proprio si intendono i trasporti effettuati da una persona fisica o giuridica, senza scopo di lucro e a fini non commerciali, quando:

l'attività di trasporto costituisce per tale persona fisica o giuridica soltanto un'attività accessoria,

i veicoli usati sono di proprietà di tale persona fisica o giuridica ovvero sono stati da essa acquistati a rate o hanno formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e sono guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o da tale persona medesima, o ancora da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione di quest'ultima conformemente a un obbligo contrattuale.

Sezione I

SERVIZI REGOLARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Articolo 2

Natura dell'autorizzazione

1.   L'autorizzazione è redatta a nome del trasportatore; non può essere ceduta da questi a terzi. Tuttavia, il trasportatore che ha ricevuto l'autorizzazione può, con il consenso delle autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente allegato, far svolgere il servizio da un subappaltatore. In tal caso il nome di quest'ultimo e la sua funzione di subappaltatore sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore deve soddisfare le condizioni indicate all'articolo 17 dell'accordo.

Nel caso di un consorzio di imprese per l'esercizio di un servizio regolare, l'autorizzazione è redatta a nome di tutte le imprese ed è rilasciata all'impresa che gestisce il consorzio, con copia alle altre imprese. L'autorizzazione indica i nomi di tutti gli esercenti.

2.   La validità massima dell'autorizzazione è di cinque anni.

3.   L'autorizzazione definisce quanto segue:

a)

il tipo di servizio;

b)

l'itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il punto di partenza e il punto di arrivo;

c)

il periodo di validità dell'autorizzazione;

d)

le fermate e gli orari.

4.   L'autorizzazione deve essere conforme al modello fissato dal regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione (1).

5.   L'autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari sul territorio delle parti contraenti.

6.   L'impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee e eccezionali.

In tal caso, il trasportatore deve provvedere affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo:

una copia dell'autorizzazione del servizio regolare,

una copia del contratto stipulato tra l'impresa che gestisce il servizio regolare e l'impresa che mette a disposizione i veicoli di rinforzo o un documento equivalente,

una copia certificata conforme della licenza comunitaria per i trasportatori dell'Unione europea o di un'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, rilasciata all'impresa che fornisce i veicoli supplementari per il servizio.

Articolo 3

Presentazione delle domande di autorizzazione

1.   La presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori dell'Unione europea è effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri conformemente alle disposizioni del capitolo 3 dell'ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV) (3). Per i servizi esonerati da autorizzazione in Svizzera ma soggetti ad autorizzazione nell'Unione europea, la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri sarà effettuata presso le autorità competenti svizzere se il punto di partenza di questi servizi è situato in Svizzera.

2.   Le domande devono essere conformi al modello fissato dal regolamento (UE) n. 361/2014.

3.   A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dalle autorità di rilascio, in particolare uno schema di guida che consenta di controllare l'osservanza della normativa relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo, nonché una copia della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi per i trasportatori dell'Unione europea o di un'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, rilasciata all'impresa che gestisce il servizio regolare.

Articolo 4

Procedura di autorizzazione

1.   L'autorizzazione è rilasciata con l'accordo delle autorità competenti delle parti contraenti nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere i viaggiatori. L'autorità di rilascio inoltra a queste ultime — nonché alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea il cui territorio è attraversato senza che siano presi a bordo o fatti scendere viaggiatori — una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione.

2.   Le autorità competenti della Svizzera e degli Stati membri dell'Unione europea cui è stato chiesto l'accordo notificano entro due mesi la loro decisione alle autorità di rilascio. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di accordo che figura nell'avviso di ricevimento. La mancata risposta entro tale termine da parte delle autorità consultate vale come risposta positiva e l'autorità di rilascio concede l'autorizzazione. La decisione notificata dalle autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l'accordo, se negativa, è opportunamente motivata.

3.   Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, l'autorità di rilascio prende una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del trasportatore.

4.   L'autorizzazione è rilasciata a meno che:

a)

il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;

b)

il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e le disposizioni relative alle autorizzazioni per servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni delle normative in materia di trasporti stradali, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida e di riposo dei conducenti;

c)

in caso di domanda di rinnovo dell'autorizzazione, le condizioni di quest'ultima non siano state rispettate;

d)

l'autorità competente di una parte contraente decida, in base ad analisi dettagliata, che il servizio interessato comprometterebbe gravemente, sulle tratte dirette interessate, l'esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto della parte contraente in vigore. In questo caso, l'autorità competente definisce criteri non discriminatori che permettano di determinare se il servizio oggetto della domanda comprometterebbe gravemente l'esistenza del servizio comparabile summenzionato e li comunica al Comitato misto su richiesta di quest'ultimo;

e)

l'autorità competente di una parte contraente decida, in base ad analisi dettagliata, che lo scopo principale del servizio non è trasportare passeggeri tra fermate ubicate nei territori delle parti contraenti.

Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente, sulle tratte dirette interessate, l'esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto della parte contraente in seguito a circostanze eccezionali impossibili da prevedere al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente di una parte contraente può, con l'accordo del Comitato misto, sospendere o ritirare l'autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo un preavviso di sei mesi al trasportatore.

Il fatto che un trasportatore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri trasportatori stradali, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri trasportatori stradali, non può costituire di per sé una giustificazione per respingere la domanda.

5.   L'autorità di rilascio può respingere le domande esclusivamente per motivi compatibili con il presente accordo.

6.   Se la procedura per la formazione dell'accordo di cui al paragrafo 1 non ha esito positivo, si può adire il Comitato misto.

7.   Il Comitato misto adotta quanto prima una decisione, che entra in vigore entro trenta giorni dalla sua notifica alla Svizzera e agli Stati membri dell'Unione europea interessati.

8.   Dopo aver espletato la procedura prevista nel presente articolo, l'autorità di rilascio ne informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1, inviando loro, se del caso, una copia dell'autorizzazione.

Articolo 5

Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione

1.   Al termine della procedura di cui all'articolo 4 del presente allegato, l'autorità di rilascio concede l'autorizzazione o ne respinge formalmente la domanda.

2.   Il rigetto di una domanda deve essere motivato. Le parti contraenti garantiscono ai trasportatori la possibilità di far valere i propri interessi in caso di rigetto della loro domanda.

3.   L'articolo 4 del presente allegato si applica, mutatis mutandis, alle domande di rinnovo di un'autorizzazione o di modifica delle condizioni poste all'esecuzione dei servizi soggetti ad autorizzazione.

In caso di una modifica scarsamente rilevante delle condizioni di esercizio, segnatamente un adeguamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l'autorità di rilascio comunichi l'informazione relativa alla modifica alle autorità competenti dell'altra parte contraente.

Articolo 6

Scadenza dell'autorizzazione

La procedura da seguire in materia di scadenza di un'autorizzazione è conforme alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1073/2009 e dell'articolo 46 dell'OTV.

Articolo 7

Obblighi dei trasportatori

1.   Salvo in caso di forza maggiore, l'impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell'autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall'autorità competente in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del presente allegato.

2.   Il trasportatore è tenuto a pubblicare l'itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire a tutti gli utenti facile accesso a tali informazioni.

3.   La Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea interessati hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio di un servizio regolare.

Sezione II

SERVIZI OCCASIONALI E ALTRI SERVIZI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Articolo 8

Documento di controllo

1.   Per i servizi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo è necessario un documento di controllo (foglio di viaggio).

2.   I trasportatori che effettuano servizi occasionali devono compilare il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio.

3.   I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti della Svizzera e dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il trasportatore, o da organismi da esse designati.

4.   Il modello del documento di controllo e le modalità di uso sono determinati dal regolamento (UE) n. 361/2014.

5.   Nel caso dei servizi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo, il contratto, o una copia certificata conforme di esso, funge da documento di controllo.

Articolo 9

Attestazione

L'attestazione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, dell'accordo è rilasciata dall'autorità competente della Svizzera o dello Stato membro dell'Unione europea in cui è immatricolato il veicolo.

Essa è conforme al modello fissato dal regolamento (UE) n. 361/2014.

Sezione III

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 10

Titoli di trasporto

1.   I trasportatori che effettuano un servizio regolare, ad esclusione dei servizi regolari specializzati, forniscono un titolo di trasporto individuale o collettivo sul quale figurano:

i punti di partenza e di arrivo nonché, se del caso, il ritorno,

la durata di validità del titolo di trasporto,

la tariffa del trasporto.

2.   Il titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 deve essere esibito ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

Articolo 11

Controlli su strada e presso le imprese

1.   Nel caso di un trasporto per conto terzi devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta, la copia certificata conforme della licenza comunitaria per i trasportatori dell'Unione europea o dell'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, nonché, a seconda della natura del servizio, l'autorizzazione (o una copia conforme di essa) o il foglio di viaggio.

Nel caso di un trasporto per conto proprio, deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta l'attestazione (o una copia conforme di essa).

2.   I trasportatori che effettuano trasporti internazionali di viaggiatori con autobus autorizzano i controlli intesi a garantire che i servizi siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo.

Articolo 12

Assistenza reciproca e sanzioni

1.   Le autorità competenti delle parti contraenti si prestano reciproca assistenza ai fini dell'applicazione e del controllo sull'applicazione stessa delle disposizioni previste dal presente allegato. Esse procedono a scambi d'informazioni tramite i punti di contatto nazionali istituiti conformemente all'articolo 18 del regolamento CE n. 1071/2009 (4).

2.   Le autorità competenti della parte contraente sul cui territorio è stabilito il trasportatore ritirano la licenza comunitaria per i trasportatori dell'Unione europea o l'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri se il titolare:

a)

non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo; oppure

b)

ha fornito informazioni inesatte sui dati necessari per ottenere il rilascio della licenza comunitaria per i trasportatori dell'Unione europea o dell'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri.

3.   L'autorità di rilascio ritira l'autorizzazione se il titolare non soddisfa più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio in base al presente accordo e in particolare in seguito a richiesta in tal senso avanzata dalle autorità competenti della parte contraente sul territorio della quale è stabilito il trasportatore. Esse ne informano immediatamente le autorità competenti dell'altra parte contraente.

4.   In caso di infrazione grave della normativa in materia di trasporti e sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai periodi di guida e di riposo dei conducenti e all'organizzazione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo 1, punto 2.1, le autorità competenti della parte contraente sul cui territorio è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione possono procedere in particolare al ritiro della licenza comunitaria per i trasportatori dell'Unione europea o dell'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, oppure al ritiro temporaneo e/o parziale delle copie conformi della licenza comunitaria per i trasportatori dell'Unione europea o dell'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri.

Tali sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria per i trasportatori dell'Unione europea, o dell'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, e del numero totale delle copie conformi che ha a disposizione per il traffico internazionale.

Le autorità competenti della parte contraente di stabilimento comunicano alle autorità competenti della parte contraente sul cui territorio le infrazioni sono state accertate, quanto prima e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, se è stata applicata una delle sanzioni summenzionate. Qualora non sia stata applicata una di queste sanzioni, le autorità competenti della parte contraente di stabilimento ne indicano i motivi.

5.   Quando le autorità competenti di una parte contraente vengono a conoscenza di un'infrazione grave del presente allegato o della legislazione in materia di trasporti su strada imputabile a un trasportatore non residente, la parte contraente nel cui territorio è stata accertata l'infrazione comunica alle autorità competenti della parte contraente sul cui territorio è stabilito il trasportatore, quanto prima e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, le seguenti informazioni:

a)

una descrizione dell'infrazione e la data e l'ora in cui è stata commessa;

b)

la categoria, il tipo e la gravità dell'infrazione; e

c)

le sanzioni irrogate e le sanzioni eseguite.

Le autorità competenti della parte contraente ospitante possono esigere che le autorità competenti della parte contraente di stabilimento impongano sanzioni amministrative, conformemente al paragrafo 4.

6.   Le parti contraenti provvedono affinché i trasportatori abbiano il diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata secondo il presente articolo.

Articolo 13

Iscrizione nei registri elettronici nazionali

Le parti contraenti provvedono affinché le infrazioni gravi della legislazione in materia di trasporti su strada imputabili a trasportatori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera, così come il ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria per i trasportatori dell'Unione europea o dell'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri o della copia certificata conforme della licenza comunitaria o dell'analoga licenza svizzera siano iscritti nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. Le iscrizioni nel registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria per i trasportatori dell'Unione europea o dell'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri sono conservate nella banca dati per almeno due anni a decorrere dalla scadenza del periodo di ritiro in caso di ritiro temporaneo, o dalla data di ritiro in caso di ritiro permanente.»


(1)  Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39).

(2)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

(3)  RS/SR/745.11.

(4)  Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).


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