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Document 32014R1061
Commission Implementing Regulation (EU) No 1061/2014 of 8 October 2014 fixing an acceptance percentage for the issuing of export licences, rejecting export-licence applications and suspending the lodging of export-licence applications for out-of-quota sugar
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2014 della Commissione, dell' 8 ottobre 2014 , recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2014 della Commissione, dell' 8 ottobre 2014 , recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota
GU L 293 del 9.10.2014, pp. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 22/11/2014; abrogato da 32014R1248
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9.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 293/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1061/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2014
recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 7 sexies in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 136 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 776/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2014/2015 (3), stabilisce il suddetto limite. |
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(3) |
I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 776/2014. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti dall'1o al 3 ottobre 2014, respingere tutte le domande di titoli di esportazione di zucchero presentate dopo il 3 ottobre 2014 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate dall'1o al 3 ottobre 2014 sono rilasciati per i quantitativi richiesti, moltiplicati per una percentuale di accettazione del 28,699472 %.
2. Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate il 6, 7, l'8, il 9 e il 10 ottobre 2014 sono respinte.
3. La presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa per il periodo dal 13 ottobre 2014 al 30 settembre 2015.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.