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Document 32014D0417
2014/417/EU: Commission Implementing Decision of 27 June 2014 concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Latvia (notified under document C(2014) 4536) Text with EEA relevance
2014/417/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 giugno 2014 , relativa a talune misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Lettonia [notificata con il numero C(2014) 4536] Testo rilevante ai fini del SEE
2014/417/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 giugno 2014 , relativa a talune misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Lettonia [notificata con il numero C(2014) 4536] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 192 del 1.7.2014, p. 66–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2014
1.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/66 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2014
relativa a talune misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Lettonia
[notificata con il numero C(2014) 4536]
(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/417/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
In caso di insorgenza della peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti. |
(3) |
La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3), stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di zone di protezione e di sorveglianza nel caso della comparsa di focolai di tale malattia, nelle quali applicare le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva. |
(4) |
La Lettonia ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e sorveglianza nelle quali applicare le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva. |
(5) |
Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario stabilire, in cooperazione con lo Stato membro interessato, un elenco delle zone sottoposte a restrizioni nell'Unione a causa della peste suina africana in Lettonia, le quali rappresentano le zone di protezione e di sorveglianza («le zone di restrizione»). |
(6) |
Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, occorre elencare le zone di restrizione in Lettonia nell'allegato della presente decisione e fissare la durata di tale regionalizzazione. |
(7) |
La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Lettonia garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite a norma dell'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendono almeno le aree descritte nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2014.
Articolo 3
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).
ALLEGATO
Zone in Lettonia |
Zone sottoposte a restrizione di cui all'articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
Zona di protezione |
Krāslavas novada Robežnieku pagasts, Dagdas novada Asūnes pagasts |
31 luglio 2014 |
Zona di sorveglianza |
Krāslavas novada Indras, Kalniešu, Skaistas pagasti; Dagdas novada Konstantinovas, Dagdas, Svariņu, Bērziņu un Ķepovas pagasti; Dagdas pilsēta |
31 luglio 2014 |